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Diritto per l'impresa

(Riassunto del libro della Prof. Antonella Batà, scritto da Giovanni Celentano)

Definizione e fonti del diritto

È possibile definire il diritto come insieme di regole relative al funzionamento di una struttura il cui scopo è quello di regolare, risolvere e prevenire i conflitti di interessi individuali e collettivi. La violazione di una norma giuridica prevede una sanzione che può avere tre funzioni: ripristinatoria, punitiva, preventiva.

Si definiscono fonti del diritto gli atti o fatti attraverso i quali vengono stabilite le norme giuridiche. Queste seguono un principio gerarchico:

  • Costituzione, Codici, Testi unici
  • Leggi ordinarie ed atti equiparati (decreti legge, decreti legislativi, ecc)
  • Regolamenti (decreti ministeriali, decreti del presidente della repubblica, ecc)
  • Usi

Vi sono infine le fonti europee, con diritto primario e diritto derivato. L’abrogazione di una legge può essere espressa o tacita. Il principio generale è che “la legge non ha effetto retroattivo”.

Se una nuova legge punisce un comportamento che prima non era reato, non può essere applicata a fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore. Al contrario, se una legge depenalizza un fatto che prima era reato, tale fatto non può essere punito più dopo l’entrata in vigore di tale legge (eccetto le sanzioni amministrative).

Diritto oggettivo e soggettivo

Il termine “diritto” ha un duplice significato:

  • Il diritto oggettivo è l’insieme di norme giuridiche
  • Il diritto soggettivo rappresenta il potere di azione verso altri soggetti

Il diritto soggettivo presenta alcune caratteristiche:

  • Limiti interni ed esterni
  • Responsabilità
  • Non si può abusare dei propri diritti (usarli unicamente a danno di altri)

Fra i diritti soggettivi vi sono:

  • Diritto di proprietà
  • Diritto di credito
  • Diritti fondamentali della persona (salute, libertà personale, ecc)
  • Interessi legittimi
  • Interessi diffusi (class action)

Soggetti del diritto

I soggetti del diritto sono tutte le persone fisiche, nonché gli enti collettivi o organizzazioni (che agiscono come centro unitario di interessi e situazioni giuridiche).

Si definisce capacità giuridica la capacità di essere titolare di posizione giuridiche riconosciute e tutelate. Essa è strettamente inerente alla persona e si perde solo con la morte.

Si definisce capacità di agire la capacità di compiere atti che producono effetti giuridici. Tale capacità non è presente nei seguenti casi:

  • Minore età
  • Inabilitazione
  • Interdizione legale

Nel caso di incapacità di agire si ricorre alla rappresentanza che può essere:

  • Legale
  • Volontaria
  • Organica

Anche gli enti giuridici collettivi o le organizzazioni possono essere soggetti del diritto. A questi è attribuita una soggettività il cui massimo grado è definito personalità giuridica ed è il caso in cui gli enti acquistano l’autonomia patrimoniale perfetta.

Enti collettivi

Gli enti collettivi sono costituiti da tre elementi:

  • Le persone fisiche
  • Lo scopo
  • Il patrimonio

Un ente collettivo può essere pubblico o privato, a seconda della sua finalità e principalmente della normativa che lo regola. Fra gli enti pubblici vi sono:

  • Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni)
  • Enti pubblici istituzionali (Università, Inps, Coni, ecc)
  • Enti pubblici economici

Può inoltre essere a scopo di lucro se mira ad un guadagno, oppure non essere a scopo di lucro se la finalità è differente (culturale, politica, ecc). Fra gli enti che non hanno scopo di lucro vi sono:

  • Associazioni (scopo interno; finalità culturale, sociale, politica, ecc.)
  • Fondazioni (scopo esterno; gestione di un patrimonio)
  • Comitati (recupero fondi per uno scopo)

Le obbligazioni

Distinguiamo due categorie: i diritti reali e i diritti di credito.

I diritti reali consistono in una relazione diretta ed immediata tra un soggetto ed un bene (diritto di proprietà, di usufrutto, ecc). Questi diritti sono tipici, ovvero, si configurano in figure prestabilite dalla legge.

I diritti di credito (diritti di obbligazione) consistono in un rapporto tra parti e la soddisfazione del titolare del diritto (creditore) si realizza attraverso un determinato comportamento (prestazione) dell’obbligato (debitore). Tali diritti sono atipici, ovvero, possono essere definiti a seconda delle esigenze.

Si definisce obbligazione il rapporto giuridico in cui una delle parti (debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione, di carattere patrimoniale, a favore dell’altra parte (creditore) e, correlativamente, il creditore ha il diritto di esigere tale prestazione e, in mancanza, attuare i rimedi previsti dall’ordinamento.

Le fonti dell’obbligazione sono le seguenti:

  • Il contratto
  • Il fatto illecito
  • Altri fatti (promessa al pubblico, pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa)

Elementi dell'obbligazione

L’obbligazione è costituita da tre elementi:

  • I soggetti, debitore e creditore
  • L’oggetto, ovvero la prestazione
  • Il vincolo giuridico (che si basa su una delle fonti dell’obbligazione)

Generalmente i soggetti sono due, debitore e creditore. È possibile però avere più debitori o più creditori. In questo caso si parla di obbligazioni soggettivamente complesse, e possono essere parziarie o solidali.

Obbligazioni parziarie e solidali

Consideriamo il caso di più debitori. L’obbligazione parziaria prevede che ognuno dei debitori debba restituire una certa percentuale della somma totale. L’obbligazione solidale invece prevede che anche uno solo fra i debitori possa restituire tutta la somma. Questo secondo caso è la regola generale, mentre il primo è l’eccezione.

Consideriamo il caso di più creditori. L’obbligazione parziaria prevede che ogni creditore possa ricevere solo la sua parte di credito. L’obbligazione solidale prevede invece che un creditore possa ricevere la totalità della somma. In questo caso, la regola è la parziarietà, mentre l’eccezione è la solidarietà.

Requisiti delle prestazioni

La prestazione deve rispettare alcuni requisiti:

  • Deve essere lecita
  • Deve essere possibile (realizzabile di fatto e in diritto)
  • Deve essere determinabile (parametri di riferimento)
  • Deve avere un contenuto patrimoniale (valutazione economica)
  • Deve corrispondere a un interesse del creditore

Vi sono varie tipologie di obbligazioni:

  • Obbligazioni di dare
  • Obbligazioni di fare
  • Obbligazioni di non fare
  • Obbligazioni accessorie
  • Obbligazioni naturali

Obbligazioni pecuniarie

Si definiscono obbligazioni pecuniarie quelle in cui la prestazione consiste nel pagamento di una somma in denaro. Si distingue fra debiti di valuta, in cui il debito è fissato ad una somma prefissata, e debiti di valore, in cui la somma è quantificata al momento del pagamento.

I crediti pecuniari liquidi producono interessi poiché il denaro è un bene fruttifero. Tali interessi sono detti interessi corrispettivi e sono calcolati in base al tasso legale di interesse. Esistono poi i cosiddetti interessi di mora che hanno una funzione di risarcimento in caso di ritardo nell’adempimento.

Adempimento e inadempimento

Vediamo le caratteristiche dell’adempimento.

L’adempimento è efficace in caso di incapacità del debitore, mentre risulta inefficace nel caso di incapacità del creditore. Può essere eventualmente eseguito da un terzo. Il luogo e la scadenza sono generalmente stabiliti dalle parti. Infine, la modalità di esecuzione deve corrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto previsto.

L’inadempimento può presentarsi in due forme:

  • Inadempimento totale e definitivo
  • Inesatto adempimento

In questo caso, vi sono dei rimedi a tutela del creditore, come:

  • Adempimento coattivo (forzato)
  • Eccezione di inadempimento (la controparte non adempie)
  • Risoluzione del contratto

Il debitore inadempiente è tenuto, in ogni caso, al risarcimento del danno a meno che non sussista impossibilità di prestazione. In questo caso vale la cosiddetta inversione dell’onere della prova, secondo cui tocca al debitore dimostrare la sua non colpevolezza.

Impossibilità di prestazione e mora

In caso di impossibilità di prestazione, affinché l’obbligazione si estingua è necessario che l’impossibilità sia sopravvenuta, definitiva ed oggettiva. Le obbligazioni pecuniarie non possono mai estinguersi per impossibilità di prestazione.

Si definisce in mora il debitore che non abbia eseguito la prestazione nei termini prestabiliti, per ritardo ingiustificato. Non si parla di mora in caso di inadempimento definitivo o di obbligazioni di non fare.

Generalmente, affinché il debitore sia in mora, è necessaria la costituzione in mora, una richiesta per iscritto in cui si sollecita il debitore all’adempimento. Tale documento non è necessario in caso di obbligazione derivante da fatto illecito, obbligazioni pecuniarie o di dichiarazione del debitore di non voler adempiere.

Conseguenze della mora

Le conseguenze della mora per il debitore sono:

  • Il risarcimento del danno
  • Il passaggio dal creditore al debitore del rischio di impossibilità sopravvenuta

Esiste anche la mora del creditore nel caso in cui questi, senza giustificazione legittima, rifiuta di ricevere l’adempimento oppure lo ostacola. In questo caso, non scatta la mora del debitore e questi può a sua volta costituire in mora il creditore.

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno è legato alla responsabilità che può essere di due tipi:

  • Responsabilità contrattuale (obbligazioni e contratti)
  • Responsabilità extracontrattuale (arrecazione di danni senza rapporti preesistenti)

Può essere di due forme:

  • Risarcimento in forma specifica (ripristina la situazione precedente)
  • Risarcimento per equivalente (reintegro del patrimonio in forma equivalente)

Il risarcimento non può mai risultare in un incremento patrimoniale del risarcito, e deve coprire il danno emergente (la perdita diretta) ed il lucro cessante (il mancato guadagno conseguente al danno).

Estinzione delle obbligazioni

Vi sono altri metodi di estinzione di un’obbligazione che possono essere cosiddetti satisfattivi o non satisfattivi:

  • Compensazione (A deve a B, B deve ad A)
  • Confusione (debitore e creditore sono la stessa persona)
  • Novazione (si estingue l’obbligazione e se ne fa una nuova, differente)
  • Remissione del debito (il creditore rinuncia alla prestazione)
  • Prescrizione (il creditore non richiede la prestazione entro il periodo di prescrizione)

I contratti

Si definisce contratto l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il termine contratto ha una doppia valenza: rappresenta l’atto in cui si sostanzia l’accordo ed il rapporto fra le due parti.

Elemento chiave di un contratto è la volontà che determina l’esistenza e il contenuto del vincolo che si instaura fra le due parti. Generalmente vige il principio dell’autonomia contrattuale secondo cui il contenuto del contratto e la sua sottoscrizione dalle parti è una scelta libera, entro i limiti imposti dalla legge.

Fanno eccezione i casi in cui lo stato preveda obbligo legale a contrattare, come nel caso di monopoli o concessionari di servizi o trasporti, ovvero in caso di diritto di prelazione, ossia diritto di essere preferito a qualsiasi altro contraente.

Prelazione e contratti tipici e atipici

Si distingue fra prelazione convenzionale, che ha solo un’efficacia obbligatoria, e prelazione legale, che invece ha efficacia reale. Sebbene le parti possano liberamente determinare il contenuto del contratto, questo va fatto nei limiti imposti dalla legge. Conseguenza di ciò è la cosiddetta inserzione automatica di clausole laddove la legge preveda delle normative specifiche.

Nella pratica, è diffuso il fenomeno della standardizzazione contrattuale. Questo velocizza la stipulazione dei contratti e ne semplifica la procedura ma, di contro, sfavorisce la libertà di scelta del contraente e spesso permette l’utilizzo di clausole vessatorie, cioè clausole che creano una situazione fortemente squilibrata a sfavore del consumatore.

A tutela del consumatore si prevede che tali clausole debbano essere conoscibili, debbano essere approvate per iscritto e possano essere annullate (seppur mantenendo valido il contratto). La legge prevede una serie di contratti definiti tipici (come quelli per la vendita, la locazione, l’appalto, ecc) e di contratti atipici, ovvero personalizzati.

Effetti dei contratti

Considerando gli effetti dei contratti, si prefigurano tre possibilità:

  • Contratti con effetti obbligatori (generano obbligazioni)
  • Contratti con effetti reali (si trasferiscono o costituiscono diritti reali)
  • Contratti normativi (dettano le regole per futuri rapporti contrattuali)

Un contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta contrattuale viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Questo può significare anche semplicemente ricevere una mail di accettazione.

Responsabilità contrattuale e preliminare

Durante le trattative vige la cosiddetta responsabilità contrattuale per cui, se una delle due parti recede senza validi motivi, l’altra parte può richiedere risarcimento. Vale il cosiddetto principio dell’affidamento incolpevole.

Esiste poi un contratto detto contratto preliminare che rappresenta un impegno a stipulare il vero e proprio contratto. Abbiamo visto che la rappresentanza può essere legale, organica o volontaria. Nel caso di rappresentanza volontaria, tale potere si conferisce attraverso un atto unilaterale detto procura, che può essere speciale o generale.

Nullità e annullabilità dei contratti

I contratti stipulati dal rappresentante sono nulli nei seguenti casi:

  • Il rappresentante eccede dai limiti della procura
  • Conflitto di interessi (fra rappresentante e rappresentato)
  • Contratto con se stesso (rappresentante e parte in proprio sono la stessa persona)

Esiste poi un contratto detto contratto di mandato per cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. In questo caso può esserci o non esserci rappresentanza.

Vi sono dei requisiti essenziali che un contratto deve rispettare:

  • Accordo
  • Causa
  • Oggetto
  • Forma

Accordo, causa, oggetto e forma

L’accordo è l’incontro delle volontà delle parti. Tale volontà, per assumere rilevanza giuridica, deve essere manifestata. Questa può essere espressa (verbalmente) o tacita (manifestata con comportamento concludente).

La causa è la funzione economico-sociale di ogni contratto, ovvero, la giustificazione oggettiva dello spostamento patrimoniale che si realizza con quel determinato contratto. Il contratto risulta nullo laddove la causa sia mancante o illecita, oppure laddove la causa sia valida, ma il motivo del contratto sia illecito e comune ad entrambe le parti.

L’oggetto è l’insieme delle prestazioni contrattuali. Tale oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o almeno determinabile. La forma è la modalità di manifestazione della volontà di fare il contratto, come ad esempio verbalmente, per iscritto, ecc. Generalmente vige la libertà di forma eccetto in alcuni casi in cui il contratto va redatto per iscritto.

Volontà e divergenze

In generale, la volontà rilevante è quella dichiarata. La legge mira comunque a rendere effettiva la corrispondenza fra manifestazione esteriore e volontà interna. Vi sono casi in cui si riscontra divergenza fra volontà e dichiarazione. Questo capita nei seguenti casi:

  • Riserva mentale (dichiarazioni intenzionalmente differenti da ciò che si vuole)
  • Errore ostativo (errore nella dichiarazione)
  • Simulazione (la divergenza è voluta da entrambe le parti)

Nella simulazione le parti dichiarano di fare un certo contratto (che in realtà non vogliono) esprimendo la reale volontà in un documento detto controdichiarazione. La simulazione si dice assoluta se non si vuole fare alcun contratto, relativa se si vuole fare un contratto, ma diverso da quello simulato.

Fra le due parti vale quanto dichiarato nella controindicazione mentre i terzi vedranno solo l’apparente contratto. Può, tuttavia, essere nell’interesse di questi ultimi dimostrare che il contratto è una simulazione e la legge prevede che possano farlo con ogni mezzo.

Elementi accidentali e scioglimento del contratto

Si definiscono elementi accidentali quelle clausole non essenziali ma che possono essere apposte nel contratto. La legge prevede tre elementi accidentali tipizzati:

  • La condizione (vale fino al, oppure dal, verificarsi della condizione)
  • Il termine (come la condizione, ma l’evento è certo e non è retroattivo)
  • Il modus (sui contratti a titolo gratuito, è un peso a carico del beneficiario)

Lo scioglimento del contratto può avvenire per mutuo consenso o per recesso unilaterale. La facoltà di recesso unilaterale la si trova nei casi di:

  • Contratti a tempo indeterminato
  • Alcuni contratti a tempo determinato
  • Contratti conclusi fuori dai locali commerciali
  • Altri contratti in cui tale facoltà è diversamente regolata per le due parti

Patologia del contratto

Si definisce patologia del contratto la situazione in cui il contratto presenti difetti originari o sopravvenuti durante la vita del rapporto. In questo caso, vi sono quattro possibili rimedi:

  • Nullità
  • Annullabilità
  • Rescissione
  • Risoluzione

La nullità è collegata ai vizi più gravi del contratto. Essa tutela gli interessi di tutti e può essere fatta valere da chiunque. I casi che determinano nullità sono i seguenti:

  • Manca uno degli elementi essenziali (volontà, causa, oggetto, forma prescritta)
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GC_Engineer di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto per l'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Batà Antonella.
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