Diritto commerciale
Parte 1: Diritto delle imprese
- Introduzione generale
- L’imprenditore
- Le categorie di imprenditori
- Imprenditore agricolo
- Imprenditore commerciale
- Piccolo imprenditore
- Artigiano
- L’acquisto e la perdita della qualità di imprenditore
- Inizio dell’impresa
- Imputazione dell’attività d’impresa
- Soggetti incapaci e qualità di imprenditore
- Fine dell’impresa
- Modelli organizzativi delle imprese
- Impresa individuale
- Impresa societaria
- Impresa collettiva non societaria
- Impresa sociale
- Impresa pubblica
- Impresa di gruppo
- Aggregazioni tra imprese
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale
- La pubblicità legale
- Le scritture contabili
- La rappresentanza commerciale
- I contratti per la promozione o la conclusione di affari
- Il mandato
- La commissione
- La spedizione
- Il contratto di agenzia
- La mediazione
- L’azienda
- La successione nei contratti aziendali
- Usufrutto e affitto d’azienda
- La vendita dell’azienda e il divieto di concorrenza
- La disciplina dei segni distintivi
- La ditta
- Il marchio
- L’insegna
- Le creazioni intellettuali
- Il diritto d’autore
- Il brevetto
- La disciplina della concorrenza e la normativa antitrust
- La libertà di concorrenza
- La disciplina della concorrenza sleale
- La disciplina antitrust
- Le fattispecie anticoncorrenziali disciplinate
- La crisi: il fallimento e le procedure concorsuali
- Le procedure concorsuali
- Il fallimento
- L’amministrazione straordinaria
- La liquidazione coatta amministrativa
- Il concordato preventivo
- Gli accordi di ristrutturazione e i piani di risanamento
Introduzione generale
Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività economica (attività d’impresa). Ha due caratteristiche essenziali:
- La specialità, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate sui propri principi.
- La tendenza all’uniformità internazionale, per somiglianza delle esigenze della vita economica.
Il diritto commerciale è nato come un diritto di classe, quella dei mercanti, e solo con il codice di commercio del 1882 scompare questo aspetto classista, e si afferma come un sistema di norme autonomo, contrapposto al diritto civile. Il codice di commercio del 1882 (ispirato al modello francese) viene abrogato con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, che segna la fine della tradizionale separazione tra codice civile e codice di commercio. Con questa unificazione si sottolinea che il diritto commerciale è una parte del diritto privato, che si interessa al mondo degli affari.
La disciplina delle attività economiche ruota attorno alla figura dell’imprenditore, del quale viene data una definizione dall’art. 2082 e si distinguono diversi tipi di imprenditori e imprese in base a tre criteri di selezione:
- In base all’oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- In base alle dimensioni: piccolo imprenditore e grande imprenditore;
- In base alla natura del soggetto: impresa individuale e impresa collettiva.
Inoltre, il codice civile detta un corpo di norme applicabili a tutti gli imprenditori, lo statuto generale dell’imprenditore, che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi, e alcune disposizioni in tema di contratti.
Poi, vi è uno specifico statuto dell’imprenditore commerciale, integrativo di quello generale, in cui vi è: l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le altre procedure concorsuali.
Con la legge 180/2011 il nostro ordinamento ha recepito lo Statuto delle imprese, con il fine di stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con attenzione alle piccole/medie imprese per le quali sono state recepite le indicazioni dello Small Business Act, la Carta europea dei diritti per le piccole/medie imprese. Le PMI potranno beneficiare di norme più favorevoli sul piano amministrativo, fiscale e civilistico, in modo da favorirne l’avvio, la crescita e la competitività.
Le novità introdotte riguardano:
- Chiarezza e trasparenza dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- Termini di pagamento per i beni/servizi forniti agli enti pubblici, con relative sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze;
- Riduzione concreta degli adempimenti amministrativi di cittadini ed imprese;
- Le imprese possono far parte di associazioni legittimate ad agire.
Lo Statuto prevede il varo di una legge annuale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di stabilire quali norme introdurre per migliorare l’efficacia delle tutele apprestate dalla normativa nazionale ed europea.
Azione di classe: art.140-bis del Codice del consumo
I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti sono tutelabili attraverso l’azione di classe che tutela:
- I diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica;
- I diritti spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore;
- I diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
La definizione di impresa commerciale (art.2195) è data dall’art.2082 sull’imprenditore meno la somma degli artt. 2083 e 2135 sulla piccola impresa e sull’impresa agricola.
L’imprenditore
Dal punto di vista economico
L’imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o servizi. Due elementi fondamentali caratterizzano l’imprenditore:
- L’iniziativa, cioè il potere di organizzare e dirigere l’impresa;
- Il rischio economico, cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell’impresa.
Dal punto di vista giuridico
Art. 2082: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.
I caratteri dell’attività imprenditoriale:
- L’esercizio di un’attività economica, cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi. Si può parlare di attività imprenditoriale se creatrice di nuova ricchezza. Non lo è l’attività di mero godimento o di amministrazione: ad esempio il proprietario di uno stabile che ne tragga profitto dandone i locali in locazione non è imprenditore. Un’attività è economica non solo per il fine cui è diretta, quello della produzione di beni e servizi, ma anche per le modalità con cui è svolta, con metodo economico, cioè secondo modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi ed assicurano l’autosufficienza economica. Si è discusso molto se costituisca requisito essenziale lo scopo di lucro dell’attività. Da un punto di vista strettamente giuridico il requisito non è essenziale e non è un elemento costitutivo dell’attività d’impresa, ma lo è l’economicità dei criteri di conduzione, l’elemento indicato dall’art.2082.
- L’organizzazione. L’attività economica sia organizzata, cioè attuata attraverso l’organizzazione dei fattori lavoro e/o capitale. È stato precisato che non è necessario che altre persone lavorino alle dipendenze dell’imprenditore, infatti l’art. 2083 attribuisce la qualità di imprenditore a chi “esercita un’attività professionale prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Inoltre abbiamo l’imprenditore come organizzatore, il quale esercita la propria attività esclusivamente attraverso un’organizzazione di beni capitali, ad esempio il gestore di sale videogiochi. (AZIENDA: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa). Di regola, l’attività d’impresa può essere svolta senza alcuna organizzazione di beni materiali (es: artigiano). Non assumono carattere d’impresa i lavoratori autonomi come i prestatori d’opera manuale, i mediatori, gli agenti di commercio. Infatti, per l’acquisto della qualità di imprenditore, è necessario un coefficiente di organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale, in mancanza del quale si avrà un semplice lavoratore autonomo. In chiave moderna, l’organizzazione può essere intesa come reticolo ordinato di contratti: subfornitura nelle attività produttive.
- La professionalità. L’attività economica deve essere esercitata professionalmente, cioè con abitualità e non occasionalità degli atti posti in essere dall’imprenditore. L’abitualità e la continuità non implicano necessariamente che l’attività sia svolta senza interruzioni, ad esempio il gestore di stabilimenti balneari è imprenditore anche se lavora stagionalmente. La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale, ad esempio è imprenditore anche un professore che gestisce contemporaneamente un albergo. È imprenditore anche chi realizza un unico affare, allorché esso si concretizzi in un’attività protratta nel tempo che richieda l’impiego di un’adeguata organizzazione di mezzi (es: costruzione di un singolo edificio). Non è imprenditore chi organizza una tantum un servizio di trasporto.
- Il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Il fine della destinazione al mercato è un requisito essenziale dell’attività imprenditoriale. Non è riconosciuto imprenditore colui che produce beni e servizi ad uso esclusivo e consumo personale, il cosiddetto imprenditore per proprio conto, ad esempio il coltivatore del fondo che ne utilizzi i prodotti per il sostentamento proprio e della famiglia, né il costruttore in economia.
La definizione economica di imprenditore lo concepisce come intermediario fra i proprietari dei fattori produttivi e consumatori. Questa nozione fissa i requisiti minimi affinché un soggetto possa essere sottoposto alla disciplina prevista per l’impresa e per l’imprenditore. Da tale “status” il nostro ordinamento fa derivare particolari diritti, doveri e responsabilità riferiti specificatamente ed esclusivamente alla persona che esercita un’attività imprenditoriale.
L’imprenditore:
- Ha la direzione d’impresa;
- Ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
- È sottoposto ad un regime pubblicistico di particolare rigore.
In Italia, inoltre non abbiamo una definizione normativa di impresa, ma è enunciata attraverso la definizione soggettiva di imprenditore.
- Impresa (comportamento): esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
- Imprenditore (soggetto): chi esercita tale attività.
- Azienda (oggetto): complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Art.2555
Casi particolari
- Nel caso in cui l’attività economica svolta sia illecita si acquista lo status di imprenditore? In caso d’impresa illegale, cioè dalla violazione di norme che ne subordinano l’esercizio ad autorizzazione e concessione, si acquista lo status d’imprenditore con pienezza di effetti (sia favorevoli che sfavorevoli). In caso d’impresa immorale, è illecito l’oggetto stesso dell’attività, si acquista sempre lo status d’imprenditore, ma si ritengono applicabili solo le norme che comportano effetti sfavorevoli per l’autore dell’illecito.
- I liberi professionisti. L’esercizio di una professione non è sufficiente per acquisire la qualità d’imprenditore. Art. 2238: “se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II”. Le norme in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce un elemento di attività organizzata in forma d’impresa, altrimenti si applicheranno solo le norme sul rapporto di lavoro. Poiché i liberi professionisti possano assumere lo status giuridico di imprenditore è necessario che la professione intellettuale sia esplicata nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come attività d’impresa, ad esempio un medico che gestisce una clinica privata in cui opera. I professionisti intellettuali devono essere iscritti in appositi albi, sono sottoposti a un potere disciplinare degli ordini professionali, la prestazione ha carattere personale e perciò si parla di professioni protette. Inoltre, sono i caratteri stessi della professione intellettuale a porsi in contrasto con la nozione di imprenditore, infatti nelle attività intellettuali mancano dei requisiti richiesti dall’art.2082. I professionisti intellettuali percepiscono un compenso che deve essere adeguato all’importanza dell’opera e ad decoro della professione. ONORARIO (art.2233) DISCIPLINA DEI LIBERI PROFESSIONISTI: dall’art.2229 all’art. 2238.
- La società tra professionisti. Con la Legge di stabilità 2012 è stata consentita la “costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”. I lavoratori autonomi la cui attività professionale risulti essere regolamentata potranno esercitare l’attività professionale scegliendo la forma giuridica più adatta alle proprie esigenze. La legge di stabilità 2012, ha espressamente previsto la possibilità per i professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, di esercitare la professione in forma societaria. Tali società possono costituirsi indifferentemente come società di persone (ss, snc e sas), società di capitali (srl semplificata, srl a capitale ridotto, srl, spa, sapa) e società cooperative (in tal caso il numero di soci non può essere inferiore a tre). Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
- L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- L’ammissione in qualità si soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi e dunque non soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione è causa di scioglimento della società.
- L’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
- Le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti e la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Inoltre, la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Le categorie di imprenditori
L’imprenditore agricolo (art.2135)
1° comma “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione diretta del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
2° comma “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”
3° comma “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
La nozione di imprenditore fissata nell’art.2082 è una nozione generale, valida per tutti i campi dell’economia, compreso quello dell’economia agricola. Di conseguenza, all’imprenditore agricolo si applicherà, accanto al suo peculiare statuto, lo statuto generale dell’imprenditore. Imprenditore agricolo è imprenditore commerciale sono le due categorie d’imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto d
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