Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 228
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 1 Appunti di Diritto penitenziario Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 228.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penitenziario Pag. 41
1 su 228
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PASSO ULTERIORE: viene adita la Cassazione

perché una volta che Scoppola vince a Strasburgo, e l'Italia è stata condannata, lui ha una pena in quel momento che gli si applica in maniera illegittima perché Strasburgo ha condannato l'Italia. Ma lui è sempre condannato all'ergastolo! Quindi, per dare attuazione al pronunciato di Strasburgo, il sig. Scoppola si rivolge alla Cassazione, ex art. 625 bis cpp. Xk la condanna suonava: Italia ti condanno, vedi di rideterminare la pena del sig. Scoppola, il quale al momento è condannato alla pena dell'ergastolo che è pena illegittima, in quanto c'è una violazione dell'art. 6 e dell'art. 7.

11 febbraio del 2010 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 bis cpp proposto da Franco Scoppola: architrave della motivazione è l'art. 46 co 1 della CEDU, nella parte in cui prevede l'obbligo degli stati contraenti di conformarsi alle

sentenzedefinitive della Corte di Strasburgo, delle quali sono parti. In particolare, la Cassazione, afferma per Scoppola il diritto alla modifica della pena. È peculiare che si pronunci la Cassazione, perché in realtà la procura generale, nel mentre che era stata adita la Cassazione, aveva trasmesso gli atti alla procura generale presso la Corte di Appello di Roma, per quanto di competenza: quindi di fatto aveva immaginato un rinvio, esattamente come quando uno arriva in Cassazione e la cassazione accoglie un profilo, di solito cassa la sentenza per la parte ritenuta non conferente e poi restituisce gli atti al giudice di grado inferiore che deve ripronunciarsi sul punto. Quindi anche in questo caso specifico si poteva immaginare che la Cassazione rimandasse alla corte d'appello per rideterminare la pena, cosa che la procura aveva industriato per poter fare. Solo che la Cassazione decide per una questione di economicità dei mezzi e dei tempi, di evitare questa.
  • ulteriore fase, e avòca a sé la competenza a revocare in parte qua, quindirispetto al quantum di pena erogato (che era il profilo di illegittimità sanzionato dalla Cortedi Strasburgo), e annulla senza rinvio (sempre per quanto riguarda la partedell’individuazione della sanzione, rideterminandola ad anni 30 di reclusione.
  • Quindi in questo caso fa tutto la Cassazione, con lo strumento dell’art. 625 bis cpp, che lalegittima a farlo, e soprattutto ci interessa che lo strumento che permette questo tipo dioperazione è il fatto che il sig. Scoppola ha il titolo europeo da far valere, e grazie all’art.46 CEDU (impo) lui ha titolo per adire la Cassazione per farsi rideterminare la pena. L’art.46 dice che bisogna attuare quelli che sono i dispositivi di condanna della Corte EDU:
  • Di là a poco si pone un secondo caso, diverso da quello del Scoppolasi pronuncia la Corte d’Assise di Caltanissetta con ordinanza del 18 nov 2011.Tizio,
già condannato dalla medesima corte nel 2001, in esito a giudizio abbreviato, consentenza poi confermata sia in appello che in Cassazione, e divenuta definitiva nel 2003,incidente di esecuzionepropone chiedendo la sostituzione della pena. Il condannatocome mai chiede questa rideterminazione della pena? Perche ritiene di trovarsi nella stessaidentica situazione di Scoppola!Sto signore aveva formulato istanza di rito abbreviato il 25 settembre 2000, nella vigenzadella LEGGE 2, L. Carotti, MA era stato condannato il 15 gennaio 2001, quindi nellavigenza della LEGGE N 3, legge interpretativa, ed era stato direttamente condannato allapena dell'ergastolo.La Corte d'Assise di Caltanissetta, cui il signore si era rivolto gli rigetta il ricorso: perche laCorte d'Assise di Caltanisetta ci ricorda che la Corte Cost con la sentenza 113/2011(ieri) aveva introdotto un nuovo caso di revisione della sentenza irrevocabile dicondanna, proprio per l'ipotesi in cui fossenecessario dare esecuzione ex art. 46 CEDU, a una sentenza di condanna della corte di Strasburgo;➔ TUTTAVIA tutti i rimedi finora individuati dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, concernono casi in cui esiste questo titolo esecutivo europeo!! Quindi abbiamo uno specifico ricorrente a Strasburgo che si vede dare ragione a Strasburgo; Aggiunge la Corte di Caltanissetta che la Cassazione recentemente ha escluso che questo tipo di rimedio possa essere perseguito da colui il quale manca di un titolo esecutivo europeo (Cass 2011 n 6559) Nel caso di specie, di Caltanissetta, il ricorrente, ci ricorda la Corte, non ha proposto alcun ricorso alla corte europea nel termine di 6 dall'esaurimento dei rimedi interni (regola per rivolgersi a Strasburgo) termine di decadenza; esiste un principio di sussidiarietà, per cui il soggetto è tenuto ad esperire tutti i rimedi interni, quindi dobbiamo arrivare fino in Cassazione, e poi entro il termine di 6 mesi dall'avere esperito tutti irimedi interni, ci si può eventualmente rivolgere a Strasburgo, cosa che nel caso di specie non era successo. In più, cerca di argomentare la Corte d'Assise, la situazione sarebbe diversa da quella del sig. Scoppola: la Corte ci dice che Scoppola era stato condannato in primo grado alla pena di 30 anni di reclusione, e si era poi visto in appello e poi confermato in cassazione, riformare la sentenza, con condanna all'ergastolo. Il ricorrente del caso di Caltanissetta, invece, che pur aveva presentato il proprio ricorso nello stesso lasso di tempo, quindi nella vigenza della legge di minor rigore, LEGGE 2 Carotti 1° versione, aveva avuto l'opportunità, che invece Scoppola non aveva avuto, dell'art.8 del decreto interpretativo LEGGE 3, cioè quella di poter revocare la propria domanda diritto abbreviato prima addirittura dell'inizio del processo di primo grado; in ogni caso, cirammenta la Corte di Caltanissetta per chiudere sul punto, il.

giudice dell'esecuzione non ha nessun potere (SUA AFFERMAZIONE FORTE) di rideterminare la pena in senso più favorevole per l'imputato in caso di successione di leggi nel tempo, a ciò ostando, ci ricorda la corte, proprio la previsione di cui all'art. 2 co 4 cp (successione di leggi nel tempo) per cui vige il famoso limite del giudicato, (limite del giudicato) alla regola lex mitior generale dell'applicazione della Quindi osserva conclusivamente la Corte di Caltanissetta, nel caso in esame, la sentenza pronunciata nel processo Scoppola non può assumere una specifica incidenza tenuto conto della profonda diversità fra le rispettive situazioni di fatto.

In particolare, la Corte poi riporta l'attenzione sul fatto che le sentenze di Strasburgo sono sentenze casistiche, che riguardano il caso concreto: quindi dice la vicenda del sig Scoppola riguarda il sig. scoppola, punto!Dovremmo fare una mini riflessione su quest'ultima battuta della Corte

diCaltanissetta: Quale sia oggi il ruolo della Corte EDU.In qualsiasi manuale viene presentata come giudice del caso concreto,efettivamente, ma questo non significa che le sentenze pronunciate dalla Corte EDU nonabbiano alcuna valenza di precedente enunciando regole di giudizio che possano poiessere riproposte nel tempo, e comunque essere anche spendibili da parte del giudicenazionale che deve interpretare la legge nazionale in chiave non solo costituzionalmentema anche convenzionalmente conforme!

In particolare la piu attenta dottrina ha sottolineato che il ruolo di Strasburgo non è soloquello di giudicare il caso concreto, ma è anche quello di essere interprete ultimo dellaConvenzione: cui appunto, e proprio all'interpretazione che la Corte dà della CEDU, i nostrigiudici nazionali devono far riferimento per portare a termine l'operazione diinterpretazione conforme. Quindi il ruolo della Corte EDU, sviluppando sto pensiero,dovrebbe essere quello di

garantire l'uniformità interpretativa della Convenzione in tutti gli stati parte. Se così è, questo ragionamento ci permette di smentire in parte le conclusioni della Corte di Caltanissetta, perché l'importanza delle sentenze della Corte EDU starebbe proprio nel loro ruolo di precedenti in grado di orientare l'attività interpretativa della stessa corte ma anche e soprattutto dei giudici nazionali degli stati facenti parte. Il testo della stessa CEDU è del tutto coerente con questa impostazione: l'art. 32 in particolare attribuisce alla Corte non solo il ruolo di applicare le norme nel caso concreto che gli viene sottoposto, ma anche quello di interpretarle. Allo stesso modo il protocollo n 14 allegato alla CEDU ha attribuito al cd CASE LAW, cioè alle regole di giudizio desumibili dai precedenti, addirittura un ruolo importante nella ripartizione della competenza all'interno della Corte medesima, e della ripartizione sulla base di come.vanno format i i singoli gradi della Corte. Funziona così dal pdv tecnico: il caso viene dichiarato ammissibile a Strasburgo da un giudice monocratico, poi viene attribuito a un comitato di 3 giudici nel momento in cui la questione sia oggetto di una cd giurisprudenza consolidata, art. 28. ALTRIMENTI (situa normale) la questione viene decisa da un consesso di 7 giudici: art. 29; a meno che si tratti di questione che solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione, o dei suoi protocolli, ovvero (e questo ci interessa ancora di più per sottolineare il ruolo di precedente delle pronunce) si tratti di questione che rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla stessa corte: in questo caso la questione va deferita alla Gran Camera, in composizione di 17 giudici: la overruling stessa eventualità di quello che viene definito comunemente, possibilità quindi che la Corte cambi idea, è prevista dalla stessa Convenzione, inun'ottica evidentemente non omofilattica. E il Caso Scoppola è effettivamente un caso di overruling pronunciato dalla Gran Camera, cui la questione era stata rimessa dalla camera semplice, perché l'oggetto della questione era molto importante, e c'era la possibilità che la Corte si discostasse dall'posizione assunta dalla sua giurisprudenza pregressa: in particolare sull'art. 7, c'erano pochi e risalenti precedenti. È quello che effettivamente accade, perché sentenza Scoppola è PRONUNCIA EPOCALE, perché per la prima volta la Corte afferma quel principio per cui all'interno del principio di irretroattività della legge di sfavore, pur non tipizzato, trova spazio il principio della retroazione della norma di maggior favore. In questo senso possiamo dire sicuramente che la sent. Scoppola diventa leading case nell'interpretazione art 7 della CEDU. Oltre ad aver sconfessato con questa posizione (dott ??) che ha messo in luce la

Massimavalorizzazione del ruolo della Corte di Strasburgo

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
228 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Menghini Antonia.