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APPUNTI DI DIRITTO PENITENZIARIO
Corte costituzionale: decisione super importante e recente che riguarda l’applicazione del
principio ex art 25 c. 2 cost (irretroattività norma sfavorevole) anche alle norme su
esecuzione penitenziaria prima: questo principio non si applicava ≠ principio proc
penale: tempus regit actum
Fino ad oggi il principio che si riteneva applicabile per le norme penitenziarie era il
tempus regit actum:
principio del oggi invece, grazie ad una decisione della Corte
Costituzionale, anche per le norme sull’esecuzione della pena vale il principio
dell’irretroattività delle norme penali sfavorevoli, ex art. 25 co 2 Cost.)—> decisione molto
importante e recente: sent. 32/2020
Evoluzione (sentenze nel tempo)
Sent sezioni unite 2006: alle norme sull’esecuzione della pena NON si applica il principio di
irretroattività della norma sfavorevole
➔ L. 103/2018: ha inserito tutta una serie di nuove fattispecie di reato cui si
applica l’art 4-bis sul
divieto di concessione dei benefici e di accertamento della pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti (particolarmente gravi??), per cui se non collabori o la tua
collaborazione non è fruttuosa non puoi accedere ai benefici penitenziari.
➢ Si tratta di norma introdotta nel ’91 che all’inizio aveva un contenuto diverso,
e che è stata
modificata dopo la strage di Capaci
➢ Dovuta ad esigenze di raccolta delle prove: utile collaborazione degli ex
partecipanti alle cosche mafiose
➢ Norma che ha una spiegazione di politica criminale chiara -> nel tempo ha
subito numerose
trasformazioni, che hanno comportato una progressiva implementazione del novero delle
fattispecie considerate reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, e quindi
rientranti nell’art. 4bis, non più solo reati di mafia ma anche molti altri reati, tra cui i reati
di corruzione (es. caso Formigoni, ex presidente della Lombardia)
➔ la l. 3/2019 ha esteso la portata del c. 1 dell’art 4-bis anche ad altre fattispecie
di reati vs la PA.
Questo ha avuto un duplice impatto per i soggetti condannati
- D’ora in avanti se si viene condannati per uno di questi reati si dovrà
rispondere secondo lo schema presuntivo dell’art 4bis o.p.
previsione eccezionale
- In piu si applicherà la rispetto al meccanismo di
sospensione dell’ordine di esecuzione, perche questo meccanismo normalmente funziona
per le pene che non superino il limite dei 4 anni, ma ci sono delle eccezioni, fra cui proprio
il 4-bis. (per cui anche se il soggetto fosse condannato, per es, a 3 anni per corruzione,
andrebbe comunque in carcere)
Applicare retroattivamente queste previsioni significa che il soggetto che ha commesso il
fatto in precedenza alla modifica che inserisce questi reati contro la PA nell’art. 4 bis, si
trova applicata retroattivamente la norma di sfavore.
➢ Efetti:
❖ Pdv sostanziale: per questi soggetti o passano attraverso il meccanismo
della collaborazione (di cui ha senso parlare, però, solo per i reati associativi di stampo
mafioso e forse anche per la corruzione) oppure bisogna seguire regole presuntive dell’art
4-bis e la norma processuale su sospensione dell’ordine di esecuzione (nel suo limite di 4
anni) che non si applica all’art 4-bis perché è un’eccezione
Applicazione retroattiva della norma sfavorevole MA da oggi con la nuova pronuncia della
Corte costituz no
Con questa legge c’è stata una levata di scudi della dottrina per cercare di argomentare
la natura sostanzialmente penale di alcune previsioni della legge sull’ordinamento
penitenziario (alcune sono considerate previsioni “processuali” ma talune sono
sostanzialmente penali) ad esempio le misure alternative, in quanto incidono fortemente
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sulla qualità della pena, non ha senso non considerarle sostanziali ratio: data la natura
penale di alcune previsioni sull’esecuzione della pena, non tutte ma alcune, quindi è
giusto applicare il principio penale di irretroattività e non il principio processuale di
tempus regit actum
• La misura alternativa ha natura sostanziale e non processuale
applicazione principi
penali
• È da anni che si attende una pronuncia di questo genere da parte
della Consulta, ma questa aveva sempre evitato tale pronuncia -> perché? L’attuale
della questione oggi deriva dal fatto che la norma colpisca oggi i “colletti bianchi”
• principio di
La consulta aveva evitato questo argomento elaborando il
“non regressione
nel trattamento” -> se il soggetto che si trova in esecuzione di pena ha già maturato i
presupposti x la concessione di un certo beneficio e in quel momento cambia la legge ed
essa richiede dei presupposti più gravosi, il principio di non regressione del trattamento
fa si che a quel soggetto questa nuova norma non si applica.
È fondamentalmente un modo diverso per dire che in quel caso la norma sfavorevole è
irretroattiva, ma la Corte ha sempre parlato di non regressione nel trattamento senza
trattare direttamente la questione dell’illegittimità dell’art. 25 co 2 Cost.
MA questo principio andava bene solo nella misura in cui ci sia già stato inizio
dell’esecuzione penitenziaria e ci sia già stato un lasso di tempo x la maturazione dei
presupposti per l’ammissione ai benefici (?)
• Idea prof: il legislatore non deve intervenire con modifiche, si tratta solo
di qualificare
una norma come penale o processuale e applicare i principi conseguenti
VARIE IDEE DI RIFORMA
Diritto penitenziario: momento di grande fermento legislativo di recente ma oggi finito ->
perché?
Nel 2013: la Commissione Palazzo aveva ad oggetto SOLO la riforma del sistema
sanzionatorio in periodo
di progetti di riforma cod. parte generale; a Roma viene elaborato un progetto di riforma
che però non ha avuto seguito
+
Nel 2015, due anni dopo, vengono nominati gli Stati generali x l’esecuzione penale
(qualcosa di ancora più specifico, in quanto riguarda l’ambito di competenza specifica della
magistratura di sorveglianza)
+
Legge-delega Orlando n. 103/2017: che riguardava il tema specifico della legge
sull’ordinamento penitenziario individua vari macro-temi su cui bisogna intervenire
Viene nominata una commissione più ristretta ( composta da 35 membri fra professori e
magistrati, raggruppate in 3 sottocommissioni (Queste proposte di riforma non sono state
molto attuate):
➢ Commissione Giostra propone una riforma di sistema, che riguarda la vita
detentiva e le norme
procedurali.
➢ Sottocommissione Cascini: riguardante il tema dei minori e della giustizia
riparativa
➢ Sottocommissione Pelissero: riguardante l’imputabilità, le misure di
sicurezza e la sanità in carcere.
si ha una mini-riforma nel 2018 con cui cambia poco o nulla
Cosa è successo? L’idea di una riforma sistematica è stata abbandonata, ci sono state
modifiche minimali
Non è un caso che la Corte costituzionale abbia supplito all’assenza di una riforma
sistematica, con una serie di pronunciamenti fondamentali la corte si è interessata in
particolare del tema delle preclusioni e delle presunzioni di pericolosità sociale
(sent 253/2019: declaratoria di incostituz. c. 1 art 4-bis ord. Pen. sui permessi premio ->
la corte scardina la presunzione di pericolosità sociale e quindi la preclusione dell’art 4-
bis= illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella
parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione
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con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della
partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti
)
con la criminalità organizzata
La Corte (sentenza scardina la presunzione di pericolosità sociale ex art. 4 bis, perche
assoluta. (INTERNET: resta questa preclusione, ma non in modo assoluto, perche può
essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da
escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale
o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Dunque, la presunzione di
pericolosità del detenuto non collaborante non è piu assoluta ma diventa relativa. (X +
vedi archivio penale, preferiti cell)
+ scardina la presunzione pericolosità sociale rispetto detenzione domiciliare speciale,
come già nella sentenza 239/2014 (=detenzione x detenute madri: la pena viene eseguita
nel proprio domicilio o nei ICAM= struttura a custodia attenuata x detenute madri) –
nuova pronuncia è 76 del 2017??
Ragionamento della Corte: la presunzione di pericolosità che è alla base della preclusione
dei benefici del 4-bis ha senso se incide sul diritto proprio del detenuto alla sua
rieducazione (bilanciamento tra interesse della sicurezza sociale di neutralizzare persone
pericolose socialmente vs art 27.3 Cost d rieducazione -> in certi contesti si considera il
primo interesse come più pregnante questo bilanciamento va bene se fatto dalla
magistratura di sorveglianza, se valutato caso x caso, xk preclusione assoluta
cristallizzata dal legislatore rischia di essere considerata irragionevole secondo
l’ art 3 (e 27 co 3??) art 4 bis non può precludere l’accesso ai benefici in assenza di
collaborazione per la detenzione domiciliare speciale -> perché ci va di mezzo anche
interesse del minore: è soggetto terzo diverso e fragile che deve ricevere tutela
specifica.
(x sicurezza archivio penale prefe cellulare)
➔ QUINDI: Fino ad un certo punto grande fervore legislativo, recentemente
interventi della Corte costituzionale che supplisce all’inerzia del legislatore
SITUAZIONE ITALIANA OGGI:
Le norme costituzionali che riguardano il carcere sono solo l’art. 27 co 3 e l’art. 13 co 4
- : Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
Art 27 c3 cost
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
➢ Molti padri costituenti erano stati in carcere
➢ Inizialmente l’art. 27 co 3 era all’inverso, ovvero prima veniva la
rieducazione, e poi il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, però il
professor Bettiol ha chiesto l’inversione dei 2 motivi, che è stata realizzata all’ultimo
momento per fugare il dubbio che vi fosse, da parte dell’Assemblea Costituente, una
piena condivisione, un pieno consenso sui principi della scuola positiva (pro
rieducazione)
➢ In piu l’art. 27 co 3 permette di sostenere che non è secondario che il
principio di divieto di trattamento contro il senso di umanità preceda quello di rieducazione
della pena questo ordine va sfruttato in chiave esegetica: non può esistere rieducazione
senza perfetto rispetto del principio del divieto di trattamento contrario al senso di
umanità, perche l’essenza della rieducazione passa attraverso il CONSENSO del
condannato.
Concetto del consenso è fondamentale perché discussioni alla base dell’art 13: nessun
reo
considererebbe giusta una pena che vada oltre alla propria colpevolezza e quindi non si
predisporrebbe mai al percorso rieducativo
Uguale: se la persona non vede rispettata la propria dignità/ e riconosciuta la propria
umanità non si predisporrà mai al proprio cammino rieducativo -> se il soggetto
condannato non si vede riconosciuto come essere umano, come titolare di diritti
fondamentali, non c’è alcuna speranza di adesione al percorso rieducativo, che si
predisponga a un cammino di rieducazione lOMoARcPSD|7567102
- È punita imperativo) ogni violenza fisica e morale
Art 13 c. 4 cost..: (->
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
- Situa ITA:
PROGETTI DI RIFORMA
Parlare di rieducazione è giusto ed ha senso, ma è chiaro che il percorso rieducativo va
individualizzato in base alla tipologia di persona ed alle sue esigenze, cucito addosso al
soggetto che esegue la pena. Quindi bisogna capire che soggetti si trovano oggi in
carcere e solo dopo disegnare il percorso rieducativo
■ N° detenuti è diminuito fino a 2015, è aumentato dal 2016 al 2019
■ Sovrafollamento sempre da 2012 -> l’8 gennaio 2013 l’Italia viene sanzionata con
la sent. Torreggiani x violazione dell’art 3 CEDU (trattamento disumano e degradante) ->
Corte EDU ha inteso allargare (le maglie) dell’art 3 fino a farvi rientrare anche
comportamenti non dolosi quali (quelli posti in essere da??) l’amministrazione
penitenziaria in senso lato
■ Inizio 2013: quando la Corte condanna l’Italia, i detenuti erano circa 67mila, e
interviene con questa
sentenza pilota (=sent su 1 caso che congela i ricorsi simili x permettere allo stato di
risolvere un problema su cui ci sono molti ricorsi, perche è un problema strutturale che
riguarda tutta la dinamica Italiana) -> c’erano 3mila ricorsi su queste tematiche, i ricorsi
sono stati rispediti all’Italia grazie alla sent pilota
(31 dicembre 2012 nelle carceri erano presenti 65.000, e agli inizi del 2013 erano 67.000
detenuti
anziché 47.000)
■ Quando corte edu condanna ita i detenuti in carcere erano circa 67mila, corte edu
quindi mette in mora l’Italia e viene concesso 1 anno x adempiere, i ricorsi vengono
congelati e si chiede all’Italia di risolvere il problema sovrafollamento, e si suggerisce di
farlo implementando l’accesso alle misure alternative, al fine di diminuire gli ingressi e
aumentare le uscite.
L’Italia attua molte riforme per cercare di ottenere questo risultato, e produce un numero
spropositato di misure alternative, come
Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi (l.
►
199/2010)
: si stabilizza, nel 2013, la L. 199/2010 – Esecuzione della pena presso il domicilio,
c.d. “Svuota carceri”
Misura introdotta dalla l. 199/2010, ha subito successive modifiche concernenti il limite di
pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata
stabilizzata dal dl 23 dicembre 2013 n. 146..
Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può
essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la
propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.
Rispetto alla detenzione domiciliare non cambia il contenuto ma cambia la competenza
(viene attribuita al singolo magistrato di sorveglianza: organo monocratico in
questo modo si hanno tempi più rapidi rispetto al tribunale di sorveglianza che è
competente x misure alternative) e i presupposti (x detenzione domiciliare: limite pena
dipende dal tipo di pena; ≠ esecuzione della pena presso il domicilio: la pena da scontare
(anche residua) dev’essere non superiore ai 18 mesi + assenza di pericolosità) Il
magistrato di sorveglianza deve concedere la misura salvo che il detenuto venga
considerato pericoloso
(a diferenza delle altre misure alternative che non vengono concesse A MENO CHE)
(internet: In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena
preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul
comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la
documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool
intenzionata a seguire un programma di cura. Il magistrato di sorveglianza provvederà con
un’ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.)
■ LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE/LAS: questo istituto è durato solo un
biennio -> si è previsto uno sconto di pena più cospicuo, di 75gg, rispetto ai 45 giorni
ordinari tutt’ora previsti. lOMoARcPSD|7567102
■ Un’altra idea era quella di permettere al PM di fare valutazione ex ante prima di
mandare in carcere un
soggetto, SE c’era stato un periodo di custodia cautelare o di arresti domiciliari e quindi
c’era stata la possibilità di monitorare il comportamento del soggetto, di apprezzare
anticipatamente la liberazione anticipata per vedere con quell’apprezzamento se i limiti
di pena scendevano sotto i 4 anni e quindi aveva la possibilità di accedere, senza
passare dal carcere, alle misure alternative.
Tutto questo x rispettare quanto richiesto dalla Corte EDU: Riforme che in parte sono state
criticate perché sono solo misure ad hoc predisposte per porre rimedio ad un’emergenza,
MA hanno raggiunto un risultato importante, perche al 31 dicembre 2015 i detenuti erano
13mila unità in meno. Nello stesso periodo si è cercato di implementare capienza, quindi
si sono cercate o costruite nuove strutture.
➔ Il piano carceri x costruire nuove strutture è del 2010, quindi precedente alla
decisione della Corte Edu
Nel 2015 la Corte EDU dice che l’Italia ha risolto il problema nei termini concessi, il
caso Torreggiani si chiude, ma il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dice che
la situazione continuerà ad essere monitorata dopo la fine del 2015 però i numeri
hanno ricominciato a salire.
- Distribuzione delle persone detenute in base alla natura giuridica della loro
posizione:
1. Definitivi (41.500 unità, 70%)
2. Ricorrenti (3.000 entità, 5%)
3. In attesa del 1° giudizio (9.000 entità, 16%)
4. Appellanti (circa 5.000 unità, 8%)
➔ 2-3-4: Custodia cautelare: 30% -> sono da considerarsi innocenti fino a prova
contraria, dun
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