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APPUNTI DI DIRITTO PENITENZIARIO

Corte costituzionale: decisione super importante e recente che riguarda l’applicazione del

principio ex art 25 c. 2 cost (irretroattività norma sfavorevole) anche alle norme su

esecuzione penitenziaria  prima: questo principio non si applicava ≠ principio proc

penale: tempus regit actum

Fino ad oggi il principio che si riteneva applicabile per le norme penitenziarie era il

tempus regit actum:

principio del oggi invece, grazie ad una decisione della Corte

Costituzionale, anche per le norme sull’esecuzione della pena vale il principio

dell’irretroattività delle norme penali sfavorevoli, ex art. 25 co 2 Cost.)—> decisione molto

importante e recente: sent. 32/2020

Evoluzione (sentenze nel tempo)

Sent sezioni unite 2006: alle norme sull’esecuzione della pena NON si applica il principio di

irretroattività della norma sfavorevole

➔ L. 103/2018: ha inserito tutta una serie di nuove fattispecie di reato cui si

applica l’art 4-bis sul

divieto di concessione dei benefici e di accertamento della pericolosità sociale dei

condannati per taluni delitti (particolarmente gravi??), per cui se non collabori o la tua

collaborazione non è fruttuosa non puoi accedere ai benefici penitenziari.

➢ Si tratta di norma introdotta nel ’91 che all’inizio aveva un contenuto diverso,

e che è stata

modificata dopo la strage di Capaci

➢ Dovuta ad esigenze di raccolta delle prove: utile collaborazione degli ex

partecipanti alle cosche mafiose

➢ Norma che ha una spiegazione di politica criminale chiara -> nel tempo ha

subito numerose

trasformazioni, che hanno comportato una progressiva implementazione del novero delle

fattispecie considerate reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, e quindi

rientranti nell’art. 4bis, non più solo reati di mafia ma anche molti altri reati, tra cui i reati

di corruzione (es. caso Formigoni, ex presidente della Lombardia)

➔ la l. 3/2019 ha esteso la portata del c. 1 dell’art 4-bis anche ad altre fattispecie

di reati vs la PA.

Questo ha avuto un duplice impatto per i soggetti condannati

- D’ora in avanti se si viene condannati per uno di questi reati si dovrà

rispondere secondo lo schema presuntivo dell’art 4bis o.p.

previsione eccezionale

- In piu si applicherà la rispetto al meccanismo di

sospensione dell’ordine di esecuzione, perche questo meccanismo normalmente funziona

per le pene che non superino il limite dei 4 anni, ma ci sono delle eccezioni, fra cui proprio

il 4-bis. (per cui anche se il soggetto fosse condannato, per es, a 3 anni per corruzione,

andrebbe comunque in carcere)

Applicare retroattivamente queste previsioni significa che il soggetto che ha commesso il

fatto in precedenza alla modifica che inserisce questi reati contro la PA nell’art. 4 bis, si

trova applicata retroattivamente la norma di sfavore.

➢ Efetti:

❖ Pdv sostanziale: per questi soggetti o passano attraverso il meccanismo

della collaborazione (di cui ha senso parlare, però, solo per i reati associativi di stampo

mafioso e forse anche per la corruzione) oppure bisogna seguire regole presuntive dell’art

4-bis e la norma processuale su sospensione dell’ordine di esecuzione (nel suo limite di 4

anni) che non si applica all’art 4-bis perché è un’eccezione

Applicazione retroattiva della norma sfavorevole MA da oggi con la nuova pronuncia della

Corte costituz no

Con questa legge c’è stata una levata di scudi della dottrina per cercare di argomentare

la natura sostanzialmente penale di alcune previsioni della legge sull’ordinamento

penitenziario (alcune sono considerate previsioni “processuali” ma talune sono

sostanzialmente penali) ad esempio le misure alternative, in quanto incidono fortemente

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sulla qualità della pena, non ha senso non considerarle sostanziali ratio: data la natura

penale di alcune previsioni sull’esecuzione della pena, non tutte ma alcune, quindi è

giusto applicare il principio penale di irretroattività e non il principio processuale di

tempus regit actum

• La misura alternativa ha natura sostanziale e non processuale

applicazione principi

penali

• È da anni che si attende una pronuncia di questo genere da parte

della Consulta, ma questa aveva sempre evitato tale pronuncia -> perché? L’attuale

della questione oggi deriva dal fatto che la norma colpisca oggi i “colletti bianchi”

• principio di

La consulta aveva evitato questo argomento elaborando il

“non regressione

nel trattamento” -> se il soggetto che si trova in esecuzione di pena ha già maturato i

presupposti x la concessione di un certo beneficio e in quel momento cambia la legge ed

essa richiede dei presupposti più gravosi, il principio di non regressione del trattamento

fa si che a quel soggetto questa nuova norma non si applica.

È fondamentalmente un modo diverso per dire che in quel caso la norma sfavorevole è

irretroattiva, ma la Corte ha sempre parlato di non regressione nel trattamento senza

trattare direttamente la questione dell’illegittimità dell’art. 25 co 2 Cost.

MA questo principio andava bene solo nella misura in cui ci sia già stato inizio

dell’esecuzione penitenziaria e ci sia già stato un lasso di tempo x la maturazione dei

presupposti per l’ammissione ai benefici (?)

• Idea prof: il legislatore non deve intervenire con modifiche, si tratta solo

di qualificare

una norma come penale o processuale e applicare i principi conseguenti

VARIE IDEE DI RIFORMA

Diritto penitenziario: momento di grande fermento legislativo di recente ma oggi finito ->

perché?

Nel 2013: la Commissione Palazzo aveva ad oggetto SOLO la riforma del sistema

sanzionatorio in periodo

di progetti di riforma cod. parte generale; a Roma viene elaborato un progetto di riforma

che però non ha avuto seguito

+

Nel 2015, due anni dopo, vengono nominati gli Stati generali x l’esecuzione penale 

(qualcosa di ancora più specifico, in quanto riguarda l’ambito di competenza specifica della

magistratura di sorveglianza)

+

Legge-delega Orlando n. 103/2017: che riguardava il tema specifico della legge

sull’ordinamento penitenziario individua vari macro-temi su cui bisogna intervenire

Viene nominata una commissione più ristretta ( composta da 35 membri fra professori e

magistrati, raggruppate in 3 sottocommissioni (Queste proposte di riforma non sono state

molto attuate):

➢ Commissione Giostra propone una riforma di sistema, che riguarda la vita

detentiva e le norme

procedurali.

➢ Sottocommissione Cascini: riguardante il tema dei minori e della giustizia

riparativa

➢ Sottocommissione Pelissero: riguardante l’imputabilità, le misure di

sicurezza e la sanità in carcere.

si ha una mini-riforma nel 2018 con cui cambia poco o nulla

Cosa è successo? L’idea di una riforma sistematica è stata abbandonata, ci sono state

modifiche minimali

Non è un caso che la Corte costituzionale abbia supplito all’assenza di una riforma

sistematica, con una serie di pronunciamenti fondamentali  la corte si è interessata in

particolare del tema delle preclusioni e delle presunzioni di pericolosità sociale

(sent 253/2019: declaratoria di incostituz. c. 1 art 4-bis ord. Pen. sui permessi premio ->

la corte scardina la presunzione di pericolosità sociale e quindi la preclusione dell’art 4-

bis= illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella

parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione

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con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della

partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti

)

con la criminalità organizzata

La Corte (sentenza scardina la presunzione di pericolosità sociale ex art. 4 bis, perche

assoluta. (INTERNET: resta questa preclusione, ma non in modo assoluto, perche può

essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da

escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale

o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Dunque, la presunzione di

pericolosità del detenuto non collaborante non è piu assoluta ma diventa relativa. (X +

vedi archivio penale, preferiti cell)

+ scardina la presunzione pericolosità sociale rispetto detenzione domiciliare speciale,

come già nella sentenza 239/2014 (=detenzione x detenute madri: la pena viene eseguita

nel proprio domicilio o nei ICAM= struttura a custodia attenuata x detenute madri) –

nuova pronuncia è 76 del 2017??

Ragionamento della Corte: la presunzione di pericolosità che è alla base della preclusione

dei benefici del 4-bis ha senso se incide sul diritto proprio del detenuto alla sua

rieducazione (bilanciamento tra interesse della sicurezza sociale di neutralizzare persone

pericolose socialmente vs art 27.3 Cost d rieducazione -> in certi contesti si considera il

primo interesse come più pregnante questo bilanciamento va bene se fatto dalla

magistratura di sorveglianza, se valutato caso x caso, xk preclusione assoluta

cristallizzata dal legislatore rischia di essere considerata irragionevole secondo

l’ art 3 (e 27 co 3??)  art 4 bis non può precludere l’accesso ai benefici in assenza di

collaborazione per la detenzione domiciliare speciale -> perché ci va di mezzo anche

interesse del minore: è soggetto terzo diverso e fragile che deve ricevere tutela

specifica.

(x sicurezza archivio penale prefe cellulare)

➔ QUINDI: Fino ad un certo punto grande fervore legislativo, recentemente

interventi della Corte costituzionale che supplisce all’inerzia del legislatore

SITUAZIONE ITALIANA OGGI:

Le norme costituzionali che riguardano il carcere sono solo l’art. 27 co 3 e l’art. 13 co 4

- : Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al

Art 27 c3 cost

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

➢ Molti padri costituenti erano stati in carcere

➢ Inizialmente l’art. 27 co 3 era all’inverso, ovvero prima veniva la

rieducazione, e poi il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, però il

professor Bettiol ha chiesto l’inversione dei 2 motivi, che è stata realizzata all’ultimo

momento per fugare il dubbio che vi fosse, da parte dell’Assemblea Costituente, una

piena condivisione, un pieno consenso sui principi della scuola positiva (pro

rieducazione)

➢ In piu l’art. 27 co 3 permette di sostenere che non è secondario che il

principio di divieto di trattamento contro il senso di umanità preceda quello di rieducazione

della pena  questo ordine va sfruttato in chiave esegetica: non può esistere rieducazione

senza perfetto rispetto del principio del divieto di trattamento contrario al senso di

umanità, perche l’essenza della rieducazione passa attraverso il CONSENSO del

condannato.

Concetto del consenso è fondamentale perché discussioni alla base dell’art 13: nessun

reo

considererebbe giusta una pena che vada oltre alla propria colpevolezza e quindi non si

predisporrebbe mai al percorso rieducativo

Uguale: se la persona non vede rispettata la propria dignità/ e riconosciuta la propria

umanità non si predisporrà mai al proprio cammino rieducativo -> se il soggetto

condannato non si vede riconosciuto come essere umano, come titolare di diritti

fondamentali, non c’è alcuna speranza di adesione al percorso rieducativo, che si

predisponga a un cammino di rieducazione lOMoARcPSD|7567102

- È punita imperativo) ogni violenza fisica e morale

Art 13 c. 4 cost..: (->

sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

- Situa ITA:

PROGETTI DI RIFORMA

Parlare di rieducazione è giusto ed ha senso, ma è chiaro che il percorso rieducativo va

individualizzato in base alla tipologia di persona ed alle sue esigenze, cucito addosso al

soggetto che esegue la pena. Quindi bisogna capire che soggetti si trovano oggi in

carcere e solo dopo disegnare il percorso rieducativo

■ N° detenuti è diminuito fino a 2015, è aumentato dal 2016 al 2019

■ Sovrafollamento sempre da 2012 -> l’8 gennaio 2013 l’Italia viene sanzionata con

la sent. Torreggiani x violazione dell’art 3 CEDU (trattamento disumano e degradante) ->

Corte EDU ha inteso allargare (le maglie) dell’art 3 fino a farvi rientrare anche

comportamenti non dolosi quali (quelli posti in essere da??) l’amministrazione

penitenziaria in senso lato

■ Inizio 2013: quando la Corte condanna l’Italia, i detenuti erano circa 67mila, e

interviene con questa

sentenza pilota (=sent su 1 caso che congela i ricorsi simili x permettere allo stato di

risolvere un problema su cui ci sono molti ricorsi, perche è un problema strutturale che

riguarda tutta la dinamica Italiana) -> c’erano 3mila ricorsi su queste tematiche, i ricorsi

sono stati rispediti all’Italia grazie alla sent pilota

(31 dicembre 2012 nelle carceri erano presenti 65.000, e agli inizi del 2013 erano 67.000

detenuti

anziché 47.000)

■ Quando corte edu condanna ita i detenuti in carcere erano circa 67mila, corte edu

quindi mette in mora l’Italia e viene concesso 1 anno x adempiere, i ricorsi vengono

congelati e si chiede all’Italia di risolvere il problema sovrafollamento, e si suggerisce di

farlo implementando l’accesso alle misure alternative, al fine di diminuire gli ingressi e

aumentare le uscite.

 L’Italia attua molte riforme per cercare di ottenere questo risultato, e produce un numero

spropositato di misure alternative, come

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi (l.

199/2010)

: si stabilizza, nel 2013, la L. 199/2010 – Esecuzione della pena presso il domicilio,

c.d. “Svuota carceri”

Misura introdotta dalla l. 199/2010, ha subito successive modifiche concernenti il limite di

pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata

stabilizzata dal dl 23 dicembre 2013 n. 146..

Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può

essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la

propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.

Rispetto alla detenzione domiciliare non cambia il contenuto ma cambia la competenza

(viene attribuita al singolo magistrato di sorveglianza: organo monocratico  in

questo modo si hanno tempi più rapidi rispetto al tribunale di sorveglianza che è

competente x misure alternative) e i presupposti (x detenzione domiciliare: limite pena

dipende dal tipo di pena; ≠ esecuzione della pena presso il domicilio: la pena da scontare

(anche residua) dev’essere non superiore ai 18 mesi + assenza di pericolosità)  Il

magistrato di sorveglianza deve concedere la misura salvo che il detenuto venga

considerato pericoloso

(a diferenza delle altre misure alternative che non vengono concesse A MENO CHE)

(internet: In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena

preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul

comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la

documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool

intenzionata a seguire un programma di cura. Il magistrato di sorveglianza provvederà con

un’ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.)

■ LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE/LAS: questo istituto è durato solo un

biennio -> si è previsto uno sconto di pena più cospicuo, di 75gg, rispetto ai 45 giorni

ordinari tutt’ora previsti. lOMoARcPSD|7567102

■ Un’altra idea era quella di permettere al PM di fare valutazione ex ante prima di

mandare in carcere un

soggetto, SE c’era stato un periodo di custodia cautelare o di arresti domiciliari e quindi

c’era stata la possibilità di monitorare il comportamento del soggetto, di apprezzare

anticipatamente la liberazione anticipata per vedere con quell’apprezzamento se i limiti

di pena scendevano sotto i 4 anni e quindi aveva la possibilità di accedere, senza

passare dal carcere, alle misure alternative.

Tutto questo x rispettare quanto richiesto dalla Corte EDU: Riforme che in parte sono state

criticate perché sono solo misure ad hoc predisposte per porre rimedio ad un’emergenza,

MA hanno raggiunto un risultato importante, perche al 31 dicembre 2015 i detenuti erano

13mila unità in meno. Nello stesso periodo si è cercato di implementare capienza, quindi

si sono cercate o costruite nuove strutture.

➔ Il piano carceri x costruire nuove strutture è del 2010, quindi precedente alla

decisione della Corte Edu

Nel 2015 la Corte EDU dice che l’Italia ha risolto il problema nei termini concessi, il

caso Torreggiani si chiude, ma il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dice che

la situazione continuerà ad essere monitorata  dopo la fine del 2015 però i numeri

hanno ricominciato a salire.

- Distribuzione delle persone detenute in base alla natura giuridica della loro

posizione:

1. Definitivi (41.500 unità, 70%)

2. Ricorrenti (3.000 entità, 5%)

3. In attesa del 1° giudizio (9.000 entità, 16%)

4. Appellanti (circa 5.000 unità, 8%)

➔ 2-3-4: Custodia cautelare: 30% -> sono da considerarsi innocenti fino a prova

contraria, dun

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Menghini Antonia.
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