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OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO
Iniziamo da una definizione generale: il trattamento penitenziario indica il
complesso di attività ed interventi riguardanti le persone ristrette. Possiamo
parlare:
di trattamento penitenziario generalmente inteso → attività e interventi
che si rivolgono alle persone ristrette nella loro generalità (condannati,
internati, imputati, …);
di trattamento rieducativo → attività e interventi che sono rivolti in
o via esclusiva ai condannati e agli internati;
di trattamento degli imputati → riservato ai soli imputati e indagati
o (non possono essere sottoposti a un trattamento rieducativo perché
nessuno può essere trattato come una persona colpevole se non c’è
a suo carico una sentenza di condanna definitiva).
In materia di trattamento penitenziario, ci sono due disposizioni cardine, artt. 1 e
13 O.P. Questi articoli contengono disposizioni che riguardano la generalità delle
“Il trattamento penitenziario deve essere
persone ristrette. L’art. 1 co. 1 O.P.:
conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona
Cost.). Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza
(rievoca l’art. 27
discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale,
razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze
religiose Il trattamento
(principio di non discriminazione)”. L’art. 13 co. 1 O.P.: “
penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun
soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono
essere di sostegno per il reinserimento sociale ”. Poi abbiamo delle disposizioni
che si rivolgono esclusivamente a condannati e internati (destinatari del Nei
trattamento rieducativo/risocializzante). Una di queste è l’art. 13 co. 2 O.P.: “
confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica
della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno
condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento ”. Ci sono
poi anche disposizioni rivolte esclusivamente agli imputati e indagati; ad
“Il trattamento degli imputati deve essere
esempio, l’art. 1 co. 7 O.P.: 83
rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli
sino alla condanna definitiva (raccordo con art. 27 co. 3 Cost.)”.
L’osservazione scientifica della personalità
È evocata dall’art. 13 co. 2 O.P. È un’attività svolta da un’équipe multidisciplinare
(detta équipe di osservazione), che viene svolta nei confronti dei detenuti e degli
internati ed è diretta a rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno
condotto al reato e a proporre un idoneo programma di reinserimento. Accanto
all’art. 13 co. 2 O.P., abbiamo anche l’art. 27 reg. esec. In sostanza, possiamo
dire che l’attività di osservazione scientifica della personalità è lo strumento
attraverso cui ottenere l’individualizzazione del trattamento.
L’individualizzazione del trattamento è un elemento cardine della riforma del
1975, in ossequio all’art. 27 co. 3 Cost. Nel senso che tale attività è pensata
come strumento per capire come intervenire sulla singola persona in modo
adeguato/idoneo alla finalità di risocializzazione del condannato o dell’internato.
All’équipe multidisciplinare di osservazione partecipano (art. 28 co. 3 reg. esec.):
personale dipendente dell’amministrazione;
secondo le occorrenze, anche personale esterno: in particolare
professionisti esperti, soprattutto in psicologia, psichiatria o criminologia
(art. 80 co. 2 e 4 O.P.);
presiede e coordina il direttore dell’istituto penitenziario (art. 29 co. 2 reg.
esec.).
Rispetto all’équipe di osservazione, il gruppo osservazione e trattamento, il GOT,
rappresenta un gruppo allargato e infatti, possono farne parte tutti coloro che,
oltre ai componenti dell’équipe, interagiscono con il detenuto o collaborano al
suo trattamento (insegnanti, volontari, ecc.). Il GOT si riunisce periodicamente
per verifiche e aggiornamenti sulla situazione del detenuto.
I funzionari della professionalità giuridico-pedagogica (educatori)
All’interno di ogni stabilimento penitenziario, c’è un numero variabile di
funzionari della professionalità giuridico-pedagogica (educatori), variabile a
seconda del numero di detenuti e delle risorse disponibili. La funzione centrale è
quella di favorire la collaborazione dei ristretti alle attività offerte, grazie alle
competenze socio-pedagogiche. L’educatore rappresenta una sorta di
raccordo/ponte fra la persona ristretta e l’istituzione carceraria. L’art. 82 O.P.
elenca una serie di compiti propri dell’educatore:
Partecipa l’attività di gruppo di osservazione scientifica della personalità →
teniamo conto che al termine della prima fase dell’osservazione, viene
stilata una relazione di sintesi che contiene il programma trattamentale.
Normalmente, è proprio l’educatore a redigere questa relazione e in
seguito, sarà sempre di norma l’educatore a descrivere progressi e
regressi della persona. D’altra parte, teniamo conto che l’educatore è la
persona che può acquisire una conoscenza più approfondita del detenuto
perché è in continuo rapporto con le persone ristrette (rapporto che inizia
sin dai colloqui di ingresso – il direttore delega all’educatore il primo
colloquio). Ad ogni educatore fanno capo un certo numero di detenuti.
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Partecipa all’attuazione del programma trattamentale con un ruolo di
primo piano → per esempio, ha un ruolo importante nell’organizzazione
delle attività culturali, anche con riguardo al servizio biblioteca,
nell’organizzazione delle attività ricreative e sportive.
Quando è consentito, svolge anche attività nei confronti degli
educative
imputati/indagati → in questo caso, si parla di attività e non
rieducative (per i motivi richiamati in precedenza).
Contribuisce anche a seguire l’esperienza dei permessi-premio (art. 30-ter
co. 3 O.P.).
Controlla l’attività lavorativa dei detenuti ammessi al lavoro esterno (art.
21 O.P.).
Partecipa al consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario (art. 40 O.P.).
Partecipa anche alla commissione incaricata di predisporre e modificare il
regolamento interno dell’istituto (art. 16 O.P.).
Citiamo a proposito della figura dell’educatore, un’ordinanza del magistrato di
sorveglianza di Bologna (23 marzo 2016). Con questa ordinanza, è successo che
il magistrato di sorveglianza ha accolto un reclamo giurisdizionale presentato a
norma dell’art. 35-bis O.P., riconoscendo nel caso concreto l’illegittima
compressione e quindi la violazione del diritto al trattamento penitenziario. La
presenza di un numero insufficiente di educatori all’istituto penitenziario
bolognese è stata riconosciuta quale violazione del diritto al trattamento.
Accogliendo questo reclamo, il magistrato di sorveglianza ha disposto che
l’amministrazione penitenziaria assicurasse con urgenza una adeguata e congrua
proporzione tra funzionari giuridico-pedagogici e ristretti presenti in istituto.
I funzionari della professionalità di servizio sociale (assistenti sociali) – art.
80 co. 1 O.P.
Dobbiamo sapere che sul territorio sono costituiti gli Uffici locali per l’esecuzione
penale esterna (UEPE). Al momento dovrebbero essere circa 80. Gli UEPE sono
articolazioni territoriali del dipartimento della giustizia minorile e di comunità,
che è a sua volta un’articolazione del Ministero della Giustizia (come il DAP).
Questo dipartimento si occupa dei servizi relativi alla giustizia minorile,
dell’esecuzione penale esterna, della messa alla prova degli adulti. Gli UEPE sono
unità amministrative autonome rispetto agli istituti penitenziari. Anche
fisicamente, non sono collocati all’interno del carcere. Gli UEPE sono autonomi
anche rispetto alla magistratura di sorveglianza. Un’importante ambito di
intervento del personale degli UEPE è quello delle misure alternative alla
detenzione in carcere. Una funzione particolarmente rilevante assegnata ai
componenti del UEPE è quella di promuovere la conoscenza della realtà affettiva,
sociale e culturale della persona così da poter aiutare condannati e internati a
mantenere o ricostruire i legami affettivi e lavorativi. E ha un compito di
sostegno della persona sia durante la detenzione ma anche durate la delicata
fase del reinserimento, del ritorno nel mondo libero.
Lezione 31/10/2020 - moodle
(cotninua)
Nella loro attività, gli UEPE operano in sinergia con gli enti locali, con le
associazioni di volontariato, con le cooperative sociali, con le diverse agenzie
pubbliche, con le forze di Polizia. Per esempio, è sicuramente fondamentale la
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sinergia con gli assistenti sociali territoriali e con l’associazionismo per favorire il
mantenimento dei rapporti fra genitori detenuti e figli minori che restano fuori
dell’istituto penitenziario. Così come questa sinergia è fondamentale per gestire
nel migliore dei modi l’eventuale distacco fra la madre e il figlio al compimento
del terzo anno di vita del bambino rimasto fino a quel momento in una sezione
nido con la madre.
Nel tempo, il raggio delle competenze di questi uffici è stato ampliato. In linea
generale, si può dire che le competenze degli UEPE si dividono in due grandi aree
di intervento:
Interventi che riguardano l’attività degli istituti penitenziari → il personale
degli UEPE è chiamato a favorire il buon esito del trattamento
penitenziario. Fra i compiti che svolge presso gli istituti penitenziari, c’è la
partecipazione al gruppo osservazione e trattamento (GOT). Gli assistenti
sociali penitenziari, che fanno appunto parte degli UEPE, hanno
naturalmente una specificità professionale che li distingue dagli assistenti
sociali territoriali che operano al di fuori del settore penitenziario.
Interventi che riguardano l’attività della magistratura di sorveglianza
Il personale degli UEPE ha compiti sia legati all’esecuzione penale esterna (in
primo luogo, l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione in carcere) ma
anche compiti legati alle attività intramurarie (art. 72 O.P.). possiamo ricordare
alcuni fra i compiti spe