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Diritto penale e penitenziario

Il diritto penale moderno e l'Illuminismo

Il Diritto Penale Moderno nasce con l’Illuminismo nella seconda metà del ‘700, in contrapposizione all’Ancien Régime, sintetizzati nell’opera Dei diritti e delle pene di Cesare Beccaria.

Principi costituzionali

Art. 1 CP
Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

La costituzione è redatta il 22 dicembre 1947, entrerà in vigore il 1 gennaio 1948.

Art. 25 Cost
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26 Cost
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27 Cost
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Principi cardine della disciplina penalistica

  • Principio di stretta legalità
  • Certezza del diritto
  • Divieto di interpretazione analogica
  • Proporzione tra offesa cagionata e pena erogata
  • Principio di personalità della responsabilità penale

Prima del '700

Il sistema penale era definito da Voltaire come “pianificato per rovinare i cittadini”, perché sottoposto ai poteri dispotici di monarchie, Chiesa e aristocrazie. Il sistema europeo era basato sulle consuetudini, si procedeva ad un’istruttoria segreta che portava a pene barbare e discriminatorie, incentrate su sanzioni corporali e non sulla privazione delle libertà.

Il caso francese

In Francia il sistema permetteva al giudice di:

  • Punire fatti non previsti come reati, scegliendo la più conveniente pena
  • Modificare pene legali in modo arbitrario

Il sovrano poteva sostituirsi al potere del giudice, attraverso grazie, amnistie, perdoni, remissioni o infliggendo pene attraverso la lettre de cachet.

I delitti si dividevano in:

  • Crimini di lesa maestà umana
  • Crimini di lesa maestà divina
  • Crimini contro i privati

Rivoluzione di Cesare Beccaria

Cesare Beccaria rivoluziona il modo di intendere il settore penale, attraverso alcuni punti fondamentali:

  • Utilitarismo sociale: il diritto penale deve intervenire soltanto quando strettamente necessario poiché limita la libertà personale.
  • Certezza e chiarezza del diritto: ogni cittadino deve conoscere ciò che è consentito o meno in modo da dissuadere potenziali comportamenti lesivi.
  • Carattere retributivo della pena: la pena inflitta deve ledere i diritti della persona in proporzione a quelli che lei stessa ha leso.
  • Misura della pena: non deve oltrepassare il limite necessario per impedire al reo di danneggiare nuovamente la società.
  • Proporzionalità della pena: la proporzionalità tra offesa cagionata e pena deve riguardare sia la quantità che il tipo di sanzione.
  • Mitezza e ineluttabilità della pena: le pene devono essere inflitte immediatamente e senza mancanze per disincentivare la commissione di reati.
  • Eliminazione della pena di morte: nessun uomo concederebbe alla società di disporre della sua vita.
  • Libero arbitrio: le pene devono essere uguali per tutti in modo da evitare discriminazioni, riguardanti persone in grado di calcolare le conseguenze delle proprie azioni.

Evoluzione dei codici penali in Europa

Nella seconda metà del ‘700 si sviluppano in Europa diversi Codici Penali, che seguono almeno in parte, le linee guida sopra indicate, tra le più celebri legislazioni troviamo quella francese sfociata nella Rivoluzione.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789 verrà completato dal Codice dei Delitti e delle Pene, 1795.

Codice Napoleonico, 1810 famoso per aver puntato sulla Ragion di Stato.

In Italia ci si ispira al Codice francese, assistendo ad una divaricazione tra enunciazione generale delle garanzie fondamentali della legge penale e il loro radicamento concreto nel tessuto complessivo della legislazione.

Codice Penale Albertino, 1839 e Codice Penale Sardo, 1859 seguiti dal Codice Penale dell’Unità d’Italia, 1865.

Codice Penale Rocco, 1930 seguito dal Codice Penale Zanardelli, 1889.

La scuola classica e il pensiero di Francesco Carrara

Si passa dall’Illuminismo alla seconda metà dell’Ottocento attraverso una re-interpretazione giuridico-filosofica degli ideali settecenteschi, grazie a personaggi come Francesco Carrara, il quale ricerca un sistema scientifico del diritto penale attraverso la scuola classica fondata sul pensiero liberale.

  • Continuità sul terreno dei canoni liberali dell’Illuminismo.
  • Ribaltamento dell’impostazione utilitaristica, attraverso una visione astorica del diritto penale.
  • Perfezionamento dell’elaborazione dogmatica della teoria generale di Reato.

Cardini del diritto penale dal 1859

Dal 1859 vi sono tre cardini che si ritrovano in tutti i successivi Codici:

  • Stretta legalità della legge penale
  • Irretroattività della legge penale
  • Divieto di mutare le pene oltre i limiti previsti dalla legge

Il socialismo giuridico e la scuola positiva

Il socialismo giuridico:

Circolo virtuoso tra i postulati del Codice Zanardelli e quelli della scuola classica, che provoca una reazione ideologica e culturale la quale mette in luce gli aspetti mistificatori del Codice Penale, dei contenuti della codificazione e sul ruolo della magistratura in rapporto con gli altri poteri dello Stato.

Il socialismo giuridico si sviluppa tra il 1880 e il 1910 e coinvolge docenti, parlamentari e giuristi i quali contestano le reali funzioni del diritto e della giustizia penale monopolizzata dal predominio della scuola classica. Questo fermento non offre però soluzioni o proposte concrete, si limita alla denuncia e si estingue ancor prima che il Fascismo possa spegnere ogni qual tipo di dibattito anche in ambito penale.

La scuola positiva:

Opera in modo diverso rispetto al socialismo giuridico in quanto questa si misura con la costruzione dogmatica del reato elaborata nella scuola classica, proponendo un’alternativa ai postulati presenti nel Diritto Penale. Si passa dal metodo deduttivo, ricostruzione del sistema penale sul terreno di una rigorosa impostazione logica, al metodo scientifico di ricerca sul campo. Spostano il centro d’analisi dell’oggetto del diritto penale, le figure centrali prima erano pena e reato, mentre adesso si indaga sull’uomo delinquente e sulla personalità dell’autore del reato. Si cambiano i presupposti sulla responsabilità penale, passando dal concetto di libero arbitrio che guida ogni uomo nel commettere o meno un reato, al concetto di manifestazione di una devianza per la quale si deve puntare al recupero individuale e di difesa sociale. Si passa dall’imputabilità morale alla responsabilità legale quindi l’aspetto sanzionatorio viene meno di fronte a quello rieducativo e deterrente. La sanzione a termine fisso della scuola classica si sostituisce con la misura di difesa sociale indeterminata.

Indirizzo tecnico giuridico e il Codice Rocco

Indirizzo tecnico giuridico:

Negli inizi del ‘900 viene enunciato in un manifesto proposto nell’Università di Sassari dallo studente Arturo Rocco nel 1910, destinato a produrre effetti partendo dal ventennio fascista sino al Codice Penale attuale. Secondo Rocco la crisi del sistema penale deriva dalla sovrapposizione tra diritto e antropologia, psicologia, statistica sociologia, filosofia del diritto e politica. La colpa della scuola classica, secondo Rocco, è quella di aver preteso di studiare un diritto penale di carattere assoluto, mentre la colpa della scuola positiva è quella di aver affermato che il diritto penale non è altro che un capitolo o un’appendice della sociologia.

Il Codice Rocco:

Nel 1930 la relazione del guardasigilli Alfredo Rocco mette in rilievo i tratti di continuità e quelli di novità rispetto alla codificazione del 1889. La sua revisione non cancella i vecchi precetti ma li integra e rielabora, influenzato dal pensiero fascista dedica molti sforzi al nuovo concetto di Stato e ai rapporti che intercorrono tra Stato e cittadino. L’interesse statuale domina rispetto alle esigenze di tutela dei diritti individuali dei cittadini, inserendo con forza i reati di pericolo presunto, non previsti in precedenza, per i quali si punisce una condotta tenuta a prescindere dalla circostanza di una concreta lesione di un diritto tutelato.

Principio nullum crimen nulla poena sine lege

L'espressione, creata dal politico e giurista latino Ulpiano e raccolta nel Digesto, poi ripresa dal giurista tedesco Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, si fonda sull'assunto che non può mai esservi un reato (e di conseguenza una pena), in assenza di una legge penale preesistente che proibisca quel comportamento. Questo fondamentale principio proibisce in pratica la possibilità di leggi che, operando retroattivamente, considerino reati anche comportamenti che, al momento in cui avvengono, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma.

Dopo la caduta del regime fascista

Dopo la caduta del regime fascista, molti giuristi concordano che il lavoro svolto dai penalisti durante i vent’anni di fascismo sono sì influenzati da una distorta visione del rapporto Stato-cittadino, ma riconoscono altresì l’impeccabile lavoro di conciliazione tra classicismo e positivismo. Il Governo quindi, non potendo rielaborare un Codice nuovo si limita ad eliminare i più vistosi aspetti illiberali del Codice Rocco:

  • Viene nuovamente eliminata la pena di morte
  • Reintroduzione delle attenuanti generiche
  • Giustificazione alla reazione degli atti arbitrari del pubblico ufficiale
  • Prova liberatoria nei delitti di ingiuria e diffamazione verso pubblico ufficiale
  • Eliminati gli attentati contro il capo del Governo e l’offesa alla libertà del capo di Governo

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione italiana il codice rimase intatto a causa della vittoria politica delle forze moderate rispetto alla spinta riformatrice. Verso la metà degli anni Sessanta fu veramente messa mano sul Codice esistente, grazie ad un mutato clima politico e ad interventi settoriali che permettono di mutare il modo di vedere l’attività giudiziaria. Si supera il metodo tecnico-giuridico, affiancando alla dottrina vigente la figura dei giuristi capaci di interpretare la materia come Politici del Diritto.

Innovazioni legislative

  • Abolizione della responsabilità oggettiva
  • Adeguamento del sistema penale all’extrema ratio
  • Adeguamento del sistema penale alla certezza del diritto e tassatività
  • Modifica della disciplina della pena carceraria e previsione di pene sostitutive
  • Eliminazione dei meccanismi di presunzione
  • Superamento del sistema a doppio binario
  • Minimale programma d’intervento non ancora completato allo stato attuale

Riforma del sistema penitenziario del 1975

La Riforma del Sistema penitenziario del 1975 (Legge 26 luglio 1975, n. 354) modifica in senso umano e rieducativo il trattamento carcerario portando alle modifiche del sistema penale del 1981 (Legge 24 novembre 1981, n. 689), questi interventi hanno agito nel solco creato nella seconda metà degli anni ’60.

Il 1 ottobre 1998 il Ministro della Giustizia Flick nomina una commissione ministeriale presieduta dal Prof. Grosso, con il compito di stendere un documento-guida per la riforma del codice penale. Il 15 luglio 1999 la commissione presenta un documento caratterizzato da alcune proposte di intervento:

  • Massimo garantismo nella realizzazione di principi come Offensività, Colpevolezza e Tassatività nella descrizione degli istituti di parte generale
  • Profondo rinnovamento del sistema delle sanzioni penali
  • Rafforzamento del sistema penale attraverso l’esecuzione effettiva delle pene
  • Forte riduzione della discrezionalità del giudice
  • Introduzione della responsabilità delle persone giuridiche

Viene consegnata la relazione il 12 settembre 2000 al Ministro Fassino subentrato a Diliberto, promotore dell’iniziativa, successivamente vengono pubblicati come “Progetto preliminare di riforma del codice penale. Parte generale”. La commissione approva il testo il 26 maggio 2001 e lo consegna al Ministro Fassino, ma dopo le elezioni politiche del 13 maggio 2001, il Governo nascente di Centro-Destra blocca il progetto e istituisce una nuova commissione per la Riforma del Codice Penale. Nel dicembre stesso in Parlamento viene portato il Progetto di Riforma Grosso, dalle parti politiche di opposizione, per la discussione con il Governo.

Principi di garanzia nell’ordinamento italiano

  • Riserva di Legge
  • Stretta Legalità e tassatività dei reati e delle pene
  • Irretroattività della legge penale
  • Personalità della responsabilità penale
  • Umanità delle pene

Diritto Penale: Comportamento vietato dalla legge punibile con una limitazione della libertà personale. Comportamento che mette in pericolo un bene. Sanzioni che colpiscono la libertà personale.

Ipotesi del diritto penale costituzionalmente orientato, smentita dell’Art. 3 che prevede il Principio della Ragionevolezza.

Art. 3 Cost
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il Diritto penale si orienta seguendo ideologie e fattispecie vigenti nel contesto storico.

Codice penale

Scritto nel 1930 subisce modifiche nel corso del tempo modificando, cancellando ed inserendo diverse forme di reato, soprattutto con la caduta del fascismo, nella parte generale rimane sostanzialmente invariata, riportando tratti caratteristici dell’ideologia fascista.

Divisione per categorie

Codice Penale

  • Libro primo - Dei reati in generale
    • Titolo I - Della legge penale (artt. 1-16)
    • Titolo II - Delle pene (artt. 17-38)
    • Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
    • Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
    • Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esezione della pena (artt. 132-149)
    • Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
    • Titolo VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
    • Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240)
  • Libro secondo - Dei delitti in particolare
    • Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
    • Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)
    • Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
    • Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)
    • Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)
    • Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)
    • Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
    • Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
    • Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
    • Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)
    • Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
    • Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)
    • Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623bis)
    • Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)
  • Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare
    • Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
    • Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)
    • Titolo III - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734bis)

Delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Nel Titolo I Libro secondo ritroviamo un tratto distintivo del pensiero fascista. L’Art 241 infatti dice:

Capo I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 241 CP
Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

Il passaggio in questione testimonia come in passato i Delitti contro la personalità dello Stato fossero da ritenersi più gravi, collocati per primi nella stesura del Codice.

La disciplina penale

La disciplina penale è la più delicata, appunto perché prevede la pena più afflittiva, che lede la libertà personale dell’individuo, le sanzioni penali si distinguono in:

  • Pena Detentiva: Si limita la libertà personale attraverso diverse forme.
  • Pena Pecuniaria: Si parte da una sanzione amministrativa, se non rispettata, essa porta ad una limitazione della libertà personale.
  • La sanzione penale per eccellenza: Pena di Morte eliminata solo nel 1944 sostanzialmente e formalmente nel 2007, resistendo in astratto per i casi di stato di guerra.

Art. 17 CPP

Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

  • 1) la morte;
  • 2) l'ergastolo;
  • 3) la reclusione;
  • 4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  • 1) l'arresto;
  • 2) l'ammenda.

Vi sono inoltre nuove misure di sanzione.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ole89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Giors Barbara.
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