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COLPA COSCIENTE
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2º grado Corte d’Assise d'Appello Torino Cambia l'elemento soggettivo, dichiarando il CEO resp. di omicidio per .
La Corte dice tutti: quei fattori che tu CEO hai considerato per supportare un’accettazione del rischio, in realtà, fonderebbero
semplicemente una rappresentazione di questo possibile evento letale, che poi nei fatti si è verificato. La Corte dice che il CEO era stato
portato, per una serie di ragioni, anche in virtù della vicinanza con il momento della dismissione dell'impianto, a pensare che questi
eventi letali non si sarebbero verificati, sicuramente erano prevedibili, ma si era esclusa la loro verificazione, quindi, in ragione di tale
previsione, vi era stata una colpa con previsione, ma non certamente dolo eventuale.
COLPA COSCIENTE
La Corte, nell’affermare la ricorrenza della , aveva adottato la soluzione per cui vi è:
DOLO EVENTUALE
● laddove vi sia accettazione del rischio di verificazione dell'evento;
COLPA COSCIENTE
● quando il soggetto, pur rappresentandosi l'evento, non accetta questo rischio.
DOMANDA: Sul piano processuale come si fa a misurare questa differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, che è una differenza di
tipo psicologica, quindi interna alla psiche del soggetto.
La Corte dice: è necessario ricercare un quid che esprima questa decisione del soggetto di violare il patto con l'ordinamento giuridico,
indicatori del dolo eventuale
patto che, invece, non è violato quando sussiste la colpa. Sono, quindi, necessari dei c.d. . Ma, con la
sentenza Thyssenkrupp, la Corte dice che gli indicatori non possono essere uguali per tutte le fattispecie e anche in presenza della stessa
fattispecie gli indicatori variano da caso a caso.
indicatori del dolo eventuale:
Sono
1. condotta che caratterizza l'illecito;
2. la personalità, la storia e le precedenti esperienze del reo;
3. durata e la ripetizione della condotta (natura oggettiva);
4. condotta successiva all'evento (natura soggettiva);
5. il fine della condotta/movente (fattore psicologico);
6. probabilità di verificazione dell'evento (natura oggettiva);
7. conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento;
→
8. contesto lecito o illecito il contesto illecito di base indizia fortemente la presenza del dolo;
9. la fiducia nel fatto che l'evento non si verificherà;
10. formula di Frank (l’agente avrebbe agito nonostante la previsione certa dell’evento, agendo “costi quel che costi”).. 28
CASO EMBLEMATICO PER VARI MOTIVI: SECONDO MOTIVO
Il secondo motivo è che riguarda una multinazionale, cioè dei contesti aziendali in cui vi è un numero rilevante di soggetti che hanno
poteri decisionali/organizzativi/di spesa.. e ognuno di questi soggetti ha questi poteri, però con un livello di graduazione secondo quella
che è l'organizzazione di questo sistema complesso.
Qui, sul piano del diritto penale, il problema è coordinare l'accertamento della resp. di un'organizzazione complessa, con quello che è il
principio della personalità della resp. penale.
Per cui, da una parte bisogna evitare di scaricare sul basso le responsabilità che, invece, devono essere ripartite in virtù del fatto che i
vari soggetti dell'organizzazione complessa effettivamente hanno gradi di competenza differente. Seconda cosa, che va assolutamente
evitata, è quella di ricadere in forme di c.d. responsabilità per tipo d'autore o di c.d. responsabilità penale da posizione.
DOMANDA: Come risolve i vari aspetti la sentenza Thyssenkrupp?
Partiamo prima di tutto dall'individuazione di quale sia il soggetto responsabile, ossia il c.d. garante.
La posizione di garanzia come poteri di protezione/poteri di impedimento che riguardano una fonte di pericolo.
Generalmente si dice, in dottrina, che il soggetto garante è colui che, in primis, si trova in un rapporto di particolare vicinanza con un
dato bene giuridico per ragioni che sono legate alle caratteristiche di quel bene giuridico o alle caratteristiche del titolare del bene
giuridico. Col potere di impedimento si intende il fatto che se il garante adotta tutta una serie di prescrizioni, quelle prescrizioni possono
effettivamente impedire il sorgere della situazione di pericolo.
Le SU Thyssenkrupp dicono: il garante è gestore del rischio e questa gestione del rischio riguarda sia le fattispecie omissive sia le
fattispecie commissive.
La Corte dice: la tutela del principio della personalità della resp. penale impone che nelle organizzazioni complesse, il giudice, per poter
individuare il soggetto responsabile, quindi il soggetto garante, deve accuratamente analizzare quali sono le sfere di competenze
gestionali ed organizzative. Queste sfere di competenze gestionali ed organizzative devono essere valutate tenendo conto dell'idea del
rischio, perché tutto il sistema delle prevenzioni antinfortunistiche ha come obiettivo quello di garantire il governo di un rischio che è
unico, ma che, a seconda delle situazioni lavorative, si manifesta in una pluralità di fattori di rischio e, quindi, in una pluralità di
situazioni di pericolo a cui viene esposto il soggetto lavoratore.
Non solo in questa sentenza, ma lo dirà anche in tante altre: il gestore del rischio è anche il soggetto che effettivamente esercita di fatto
quei poteri.
La dottrina e la Cass. su Amatrice cerca un po’ di correggere il tiro, e anche le sentenze successive lo hanno fatto: dice ok gestore di un
rischio, ma nell'individuare la sfera di competenza stiamo attenti a cercare di capire se vi sono anche i poteri di impedimento.
Viene detto: quando la sfera di competenza appartiene a più soggetti, è importante verificare se, oltre ad avere la sfera di competenza, si
aveva anche il potere di richiedere ai soggetti determinati di adottare le necessarie contromisure.
Altro fondamentale aspetto delle SU Thyssenkrupp è il problema della causalità.
In genere, quando parliamo di omicidio colposo per violazione di regole cautelari che riguardano la sicurezza e salute dei lavoratori,
abbiamo a che fare con la forma OMISSIVA della causalità.
Nel caso della causalità omissiva il giudizio controfattuale è doppiamente ipotetico: perché io devo ipotizzare, come realizzato, un
evento che non si è realizzato e verificare, laddove si è realizzato, che quella condotta avrebbe effettivamente potuto evitare l'evento che
invece si è verificato.
C’è un altro problema, ossia quello della sovrapposizione tra la c.d. causalità dell'omissione e la c.d causalità della colpa.
Con causalità della colpa ci si riferisce al fatto che bisogna verificare che l'evento, che ha generato la responsabilità penale, era proprio
quell'evento che la regola cautelare mirava ad impedire, e l'osservanza di quella regola cautelare avrebbe effettivamente potuto impedire
o evitare il dato evento. Ecco perché causalità omissiva e causalità della colpa sembrerebbero coincidere, perché in entrambi i casi devo
valutare se, adottata la regola cautelare, effettivamente quella regola cautelare avrebbe evitato il verificarsi dell'evento.
Le SU Thyssenkrupp dicono: ok, questa sovrapposizione non è completa, perché se la ritenessimo completa, staremo applicando al
nesso causale e alla colpa il medesimo livello di accertamento, il che non è possibile, perché nel caso della colpa dobbiamo compiere un
apprezzamento ulteriore di tipo soggettivo e cioè dobbiamo andare a considerare, sul piano della peculiarità del caso concreto, la
plausibile esigibilità della condotta nelle condizioni date. Quindi oltre a questo accertamento, che riguarda solo la casualità della colpa,
c'è un'ulteriore differenza che riguarda la regola di giudizio applicabile. Perché la regola di giudizio applicabile nel caso
dell'accertamento del nesso causale, quindi una causalità materiale, non psicologica, è quella della ragionevole certezza, che è propria
dell'imputazione oggettiva dell'evento. Prima verifico che posso imputare oggettivamente l'evento poi, siccome l’ordinamento adotta il
principio della resp. penale personale colpevole, mi porrò il problema anche dell'elemento soggettivo secondo il grado dei vari step
dell'accertamento processuale. 29
12/03/2025
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (art.584 cp)
Art.42 cp “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva”
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.”
Art. 43 cp “Elemento psicologico del reato”
“Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave
di quello voluto dall'agente”.
Art.584 cp “Omicidio preterintenzionale”
“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 (PERCOSSE) e 582 (LESIONI PERSONALI),
cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni.”
CONDOTTA: si tratta di una condotta DOLOSA rivolta a commettere i delitti ex artt.581 (percosse) e 582 (lesione personale) cp.
→
EL. SOGGETTIVO che caratterizza la condotta DOLO.
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EL. SOGGETTIVO che caratterizza l’evento COLPA Quindi, è l’evento morte che è posto a carico dell'agente a titolo di
preterintenzione.
L’art 584 cp fa riferimento ad un antecedente causale dell’evento morte, sono gli atti diretti a ledere o percuotere, quindi non è l’evento di
percosse o lesioni, ma gli atti diretti a ledere o percuotere. Quindi, per l'applicazione dell’art.584 cp non è necessario che la serie causale,
che poi ha provocato la morte, rappresenti lo sviluppo dell’evento di lesioni o dell’evento di percosse che ha voluto il soggetto agente.
Posizione accolta anche dalla Cass del 2019, che riprende una sentenza del 2012, la quale afferma:
↓
“Ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a
percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa-effetto tra questi atti e l'evento letale, senza la necessità che la serie causale che
ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente.”
Se la vediamo da questo punto di vista, l’art.584 cp NON può trovare applicazione quando la morte NON è stata