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INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ART. 316 TER C.P.
Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari.
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. L'art. 316 ter e l'art 640 bis c.p. non possono concorrere, ce lo dice il legislatore salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis". Quando afferma "L'art. 640 bis punisce in modo aggravato quanto previsto dall'art. 640, oggetto del reato sono finanziamenti o erogazioni pubbliche. Sotto una certa soglia il fatto non costituisce reato, ma illecito amministrativo. Il legislatore ha inserito questa clausola perché il 640 bis è un reato più grave. Già dalle pene previste ci rendiamo conto che il 640 bis è un reato più grave. Il concetto diartifizio e raggiro è più grave rispetto alla mera presentazione di documenti falsi. Questo reato è stato introdotto nel 2000 con la legge n. 300 per dare attuazione a una convenzione europea legata all'interesse finanziario delle Comunità Europee. Qual è il bene giuridico protetto? Siamo di fronte ad una fattispecie plurioffensiva perché tutela sia il buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ma anche gli interessi finanziari della Pubblica Amministrazione e dell'UE. Nel primo comma (prima parte) è un reato comune, mentre nella seconda parte del primo comma è un reato proprio, poiché si prevede una pena superiore per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Il soggetto passivo è la Pubblica Amministrazione e l'UE. Si tratta di un reato di pericolo perché il reato si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto con particolari artifici e raggiro.modalità che includono condotte equivalenti (punite allo stesso modo) ma prevedono comportamenti positivi ed omissivi.
Comportamento positivo consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; comportamento omissivo si ha mediante l'omissione di informazioni dovute.
Omissione di informazioni non dovute collegate ad un falso. Deve trattarsi di informazioni dovute, fondamento in una richiesta espressa da parte dell'ente o istituzione che eroga quel finanziamento.
È un reato a forma vincolata, perché la condotta si può realizzare solo mediante modalità specifiche.
Capire il momento in cui si consuma il reato è importante per capire:
- La decorrenza dei termini di prescrizione;
- L'individuazione del giudice competente, art. 8 cpc il giudice competente è il giudice del luogo in cui il reato si è consumato; art. 9 cpc fa riferimento ai criteri suppletivi.
eccezionali.Il reato in questo caso si consuma con il conseguimento indebito dei fondi.Il luogo in cui si consuma il reato non è sempre di facile individuazione. Es. nelle truffecomuni.Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applicasoltanto la sanzione amministrativa, non è considerato reato.La soglia di punibilità/non punibilità è un elemento costitutivo del reato o unacondizione obbiettiva di punibilità? La differenza è importante perché incidesull’elemento soggettivo del reato.La fattispecie richiede il dolo generico.Se il soggetto non ha la volizione di percepire una somma superiore non è integrato ildolo nella fattispecie.Se la somma supera di poco gli euro 3.999,96 (es. euro 4.000) si considera illecitoamministrativo o reato?Vi è la possibilità per il giudice di applicare la particolare tenuità del fatto per un limiteinferiore rispetto a quello
previsto dal 131 bis c.p. 13CASO 5 (caso che arriva in Cassazione, rientra nell'articolo 316 ter c.p.):
Un datore di lavoro mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Caso 5 (in giudizio non depositata)
Nella fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. deve essere inquadrata la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto
previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
CASO 6: Tizio rende dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, per ottenere l'erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento o dell'indennità di disoccupazione. Si tratta di un tipo di contributo che rientra nelle erogazioni pubbliche di natura assistenziale e non in quelle riferibili a contributi pubblici di carattere economico e finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive.
Tribunale Nocera Inferiore, 22/05/2018, n. 896
La condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, per ottenere l'erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento o dell'indennità di disoccupazione, non è idonea a configurare il
reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta infatti di un tipo di contributo che rientra nelle erogazioni pubbliche di natura assistenziale che non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli articoli 316-ter e 640-bis del Cp, che si riferiscono solo al caso di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico e finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. Nella fattispecie, l'artifizio con il quale l'imputato aveva ottenuto l'indennità di disoccupazione è stato ricondotto nell'ambito del reato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1. C'è un giudizio di merito perché potrebbe integrare un altro reato oltre l'art. 316 ter e l'art 640 bis cp. Il 316 ter fa riferimento a contributi/finanziamenti/mutui agevolati e nel caso dispecienon si tratta di richiesta di finanziamento ma di erogazioni pubbliche di naturaassistenziale.
Significa che il fatto non integra reato di cui al 316 ter e 640 bis ma altro reato diverso.
LA CONCUSSIONE ART. 317 C.P.
Art. 317 c.p. Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno adare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La concussione prima della riforma Severino era un reato che prevedeva tra le sue condotte tipiche sia la condotta costrittiva che la condotta induttiva.
Nel reato di concussione viene punito solo il pubblico funzionario.
L'art. 317 nell'attuale formulazione è una delle fattispecie più importanti per la tutela penale del corretto esercizio dei pubblici poteri. È il reato che è punito in modo più severo, dai 6 ai 12 anni.
penale. La legge Severino ha introdotto l'obbligo per i soggetti condannati per reati di corruzione di risarcire il danno erariale causato. Questa misura è stata considerata una vera novità nel nostro ordinamento, in quanto si è voluto colpire non solo il reato in sé, ma anche le conseguenze economiche che esso comporta per la collettività. Inoltre, la legge Severino ha previsto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per i condannati per reati di corruzione commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Questa misura è stata introdotta per garantire che i soggetti colpevoli non possano più ricoprire incarichi pubblici e continuare a danneggiare lo Stato. In conclusione, la legge Severino rappresenta un vero cambio di passo nella lotta alla corruzione, introducendo nuove norme e misure volte a contrastare e prevenire i fenomeni corruttivi.penale. Questi strumenti sono di carattere amministrativo e sono volti alla prevenzione della corruzione. La prevenzione della corruzione assume una connotazione non solo penalistica ma più di carattere amministrativo. Oggi si parla anche di nozione amministrativa di corruzione. Questi strumenti si accompagnano al diritto penale. È stata infatti istituita l'ANAC che ogni tre anni elabora un piano nazionale anticorruzione, l'ente pubblico deve adottare un piano nazionale anticorruzione. Dovrebbero essere adottati un modello organizzativo per prevenire il delitto e un modello organizzativo preventivo del reato.
Il piano di prevenzione consiste nella mappatura delle attività che si svolgono all'interno dell'ente e consente di effettuare un'analisi del rischio corruttivo e di adottare misure per limitare il più possibile il rischio (non esiste il rischio zero). Sono misure di carattere amministrativo es. rotazione del personale nelle PA.
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