Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RINCIPI DELLA TEORIA DEL REATO
che possono essere utili, quali:
→ Principi inerenti al sistema: si tratta di principi dell’ordinamento positivo, e possono essere
formulati dal legislatore in modo vario (es. definizioni legali di dolo e colpa);
→ Principi trascendenti il sistema: non si tratta di principi dell’ordinamento positivo, ma
possono comunque venire in aiuto nell’interpretazione (e come critica) di norme positive;
→ Principi costituzionali: si tratta di principi interni al sistema, ma sovraordinati al legislatore,
che hanno funzione di controllo, di invalidazione di norme difformi e di orientamento per
l’attività di interpretazione.
La teoria generale del reato può essere ritenuta come il prodotto di una riflessione razionale e
morale, che ha la capacità di porsi come criterio per una ordinata applicazione della legge e per
una razionale e moralmente accettabile ricognizione e soluzione di problemi di attribuzione di
responsabilità.
TEORIE DELLA PENA
Nelle varie concezioni di pena, essa può ricoprire diverse funzioni.
C : la pena, se viene interpretata in termini di natura,
ONCEZIONE NATURALISTICA DELLA PENA
rappresenta un male, un dolore, una sofferenza.
8
È per questo che la pena necessita di una giustificazione, e per essere giustificata devono
sussistere particolari condizioni.
P : in passato la pena era istintiva, e non aveva nulla a che vedere con lo scopo e con
ENA PRIMITIVA
l’etica.
Scopi della pena:
R : assolve ad un’esigenza di giustizia assoluta, ovvero sciolta da scopi;
ETRIBUZIONE
rappresenta un valore, e quindi un bene. È regolata dalla legge del taglione (“occhio per occhio,
dente per dente”): la pena retributiva consiste nel pagamento di una somma di denaro
commisurata all’offesa arrecata → principio regolativo di giustizia: di fronte all’offesa, reazione
giusta è quella che infligge all’offensore una reazione proporzionata all’offesa che egli ha
cagionato. → Ciò esprime un’esigenza di delimitazione della reazione punitiva
La pena retributiva pone le sue basi su due concetti:
• Etica, nel senso che la pena presuppone di muovere un rimprovero eticamente fondato;
• Garanzia, nel senso che l’idea di giusta retribuzione segna il limite della reazione punitiva.
P : la pena è utilizzata come minaccia legale (come deterrente),
REVENZIONE GENERALE
finalizzata alla prevenzione di fatti e comportamenti dannosi o pericolosi per interessi dei
singoli o della società.
Ma la semplice esistenza della legge penale non assicura la deterrenza; è efficace solo se
sussistono determinati presupposti:
⋄ Le condizioni di osservanza della legge penale devono essere assicurate, quindi devono
innanzitutto essere portate a conoscenza dei destinatari di esse;
⋄ I precetti e le relative sanzioni corrispondenti devono avere la caratteristica della credibilità
morale, per assicurare il loro valore come regola di comportamento;
⋄ Il sistema normativo deve porre con certezza i precetti e le sanzioni corrispondenti;
⋄ I destinatari di tali norme devono essere uomini capaci di comprendere i precetti, di esserne
influenzati e di agire in conformità.
La prevenzione generale è lo scopo principale della pena, tra quelli perseguiti dall’ordinamento.
P : teoria in base al quale il diritto penale contribuisce alla
REVENZIONE GENERALE POSITIVA
prevenzione dei fatti vietati. Gli scopi sono:
Ristabilimento dell’ordine sociale;
Rimozione radicale degli impulsi a commettere fatti illeciti;
Interiorizzazione dei valori legali, o almeno l’abitudine all’osservanza delle leggi.
Tuttavia, rendere totalmente sicuri gli uomini dalla commissione di reati è impossibile, e questo
fatto non vale come confutazione dell’efficacia dell’idea di prevenzione generale della pena;
infatti l’obiettivo realistico è il contenimento della criminalità, non il suo azzeramento.
Ipotetici inasprimenti di pena potrebbero funzionare per aumentare l’efficacia di tale sistema,
ma si potrebbe andare incontro ad impedimenti di esecuzione, in quanto di fronte a pene troppo
severe si preferisce l’impunibilità.
P : rispetto alla prevenzione generale, che ha l’obiettivo di ristabilire
REVENZIONE SPECIALE
l’ordine della società (rivolgendosi ai soggetti in generale), la prevenzione speciale si pone il
problema di come poter influire sul singolo autore del reato. Vi sono due prospettive,
storicamente praticate:
9 ⋄ Neutralizzazione dei soggetti pericolosi: in passato, soprattutto nei regimi totalitari, era
diffusa l’idea che gli autori di delitti gravi (considerati come soggetti irrecuperabili)
dovessero essere messi nella condizione di non nuocere agli altri, mediante restrizioni di
libertà, come ad esempio l’isolamento perpetuo o a tempo indeterminato (e talvolta anche
l’eliminazione fisica del soggetto).
Queste, però, sono ora considerate pratiche di assoluta ingiustizia.
⋄ Rieducazione del condannato: in base a questa prospettiva, per mezzo della pena si vuole
raggiungere l’obiettivo della rieducazione del condannato. Si può raggiungere questo
obiettivo anche per mezzo di altre tipologie di sanzioni (perché, anzi, vi sono strumenti
migliori rispetto alla pena per educare o rieducare ai valori del dovere civile), come ad
esempio le misure di sicurezza o le misure di sicurezza e miglioramento.
Per l’efficacia di tale sistema si deve tener conto di eventuali problemi o deficit del soggetto
da rieducare.
Infine, la rieducazione non deve essere impartita in modo coatto, ma si deve avere un
riscontro da parte del soggetto interessato.
D : l’ordinamento ritiene più importante la difesa della società dall’individuo che
IFESA SOCIALE
ha commesso il reato rispetto all’imputazione della responsabilità penale. L’agente è ritenuto un
soggetto pericoloso, e di esso bisogna tenere in considerazione, oltre che il fatto criminoso che
ha commesso, anche le sue caratteristiche personali.
Tra tutte queste teorie, il pensiero politico e giuridico moderno è fortemente orientato verso
concezioni finalistiche della pena, che vedono il diritto penale come tecnica di prevenzione
generale e speciale.
Ma nonostante ciò si deve tenere conto anche della giusta misura della sanzione, come
suggerisce l’idea retributiva, ma solo se svincolata da pretese di assolutezza: la pena giusta
(corretta) è la pena necessaria, e cioè quella proporzionale (ragionevolmente congrua) al reato
commesso.
Il diritto penale intende combattere la violenza, le paure e le sofferenze, nonostante che queste siano
anche le sue caratteristiche intrinseche.
Per poter essere accettato, l’ordinamento penale deve essere sentito come giusto e moralmente
credibile; solo in tal modo è possibile arrivare ad un’obbedienza giuridica volontaria da parte della
generalità dei destinatari.
L’ORDINAMENTO PENALE ITALIANO – cenni storici
C R :
ODICE OCCO
Il codice penale tutt’ora vigente è un prodotto del regime fascista e spesso è definito come codice
Rocco (dal nome del ministro guardasigilli Alfredo Rocco).
Il codice Rocco, entrato in vigore nel 1931, ha sostituito il codice Zanardelli, entrato in vigore nel
1889.
Si sono susseguite diverse vicende storiche:
A :
SCESA DEL REGIME FASCISTA
Dopo l’ascesa al potere del fascismo (ottobre 1922) il sistema penale sanzionatorio assume
particolare rilievo e viene completamente riformato, ponendo in essere strumenti particolarmente
repressivi (es. emanazione di leggi speciali liberticide, introduzione della pena di morte,
10 previsione dell’uso legittimo delle armi, repressione del dissenso politico/sociale…: in generale
si ebbe un innalzamento dei livelli di pena).
Struttura: il codice Rocco conserva la struttura del codice Zanardelli:
– In apertura del codice viene mantenuto il principio di legalità (indicazione relativa alle
fonti di diritto penale), il quale però in epoca fascista non ha imposto al legislatore un
vincolo assoluto, permettendogli di adottare strumenti e tecniche di formulazione di norme
penali non in linea con questo principio;
– Libro I – ;
DISCIPLINA GENERALE DEL REATO E DELLA PENA
– Libro II – ;
DELITTI
I delitti sono organizzati per Titolo (ogni Titolo raggruppa i delitti contro un
determinato interesse oggetto di tutela): vi sono ad esempio i delitti contro la
personalità dello Stato, delitti contro l’amministrazione della giustizia, delitti contro
l’incolumità pubblica, delitti contro la persona, delitti contro la famiglia, … → I delitti
seguono una linea di progressione discendente, che va dal pubblico al privato, dando
quindi meno importanza ai cittadini rispetto che allo Stato (pubblicizzazione degli
oggetti di tutela) → ciò riflette l’ideologia fascista.
– Libro III – .
CONTRAVVENZIONI
C :
ADUTA DEL REGIME FASCISTA
Dopo la caduta del fascismo (1943), vi furono già significative modifiche, quali:
Superamento della severità punitiva
Riconoscimento di una diversa posizione del cittadino di fronte all’autorità
Apertura di spazi di libertà di manifestazione del pensiero
Venne messa in discussione la stessa sopravvivenza del codice Rocco; ma infine si optò per il
suo mantenimento.
E C :
NTRATA IN VIGORE DELLA OSTITUZIONE
Con l’entrata in vigore della Costituzione (1948), il sistema penale previgente (frutto di un
regime autoritario) dovette scontrarsi con i nuovi principi costituzionali (aventi carattere liberal-
democratico).
La Costituzione, al suo interno, racchiude svariati principi fondamentali del diritto penale
sostanziale, come:
Principio di legalità (riserva di legge);
Principio della personalità della responsabilità penale (principio di imputazione soggettiva
del fatto illecito);
Principi in materia di sanzioni penali:
– Tendenza rieducativa;
– Divieto di trattamenti contrari al senso di umanità;
– Abolizione della pena di morte.
Inoltre, vi sono anche principi non specificamente penalistici, ma che hanno grande rilevanza
anche in questo campo, quali:
Diritti e libertà costituzionalmente garantiti
11 Principio d’uguaglianza
Vi sono infine anche principi costituzionali relativi al processo e alla giurisdizione (art. 111
Cost.):
Principio del giusto processo (contraddittorio tra le parti del processo, le quali devono essere
in condizione di parità);
Principio dell&r