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DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE

LA TEORIA GENERALE DEL REATO

La teoria generale del reato individua un modello generale e astratto di reato (fattispecie), ovvero

uno schema nel quale possano essere rappresentati i variabili contenuti delle figure di reato.

 Gli ordinamenti giuridici positivi, invece, disciplinano una pluralità di figure di reato (es. furto,

omicidio, …), non ‘il’ reato in astratto.

Nella dottrina italiana la teoria del reato si articola nella tripartizione:

 FATTO TIPICO:

Il fatto è l’oggetto del precetto penale, ovvero ciò che una norma penale vieta o comanda.

La tipicità del fatto consiste nella corrispondenza esatta del fatto concreto alla fattispecie

astratta prevista dalla norma; in tal caso, il fatto si dice tipico;

 Il fatto può essere punito solo se corrisponde esattamente a quanto disciplinato dal precetto

penale, ovvero se è tipico.

Il fatto è tipico solo quando sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato, previsti dalla

legge (se ne manca anche uno solo, il fatto non costituisce reato); inoltre, deve essere

commesso in assenza di cause di giustificazione (es. legittima difesa), altrimenti il fatto non

può essere considerato illecito, ma bensì lecito (fatto tipico realizzato in assenza di cause di

giustificazione = antigiuridicità oggettiva).

Oltre alle cause di giustificazione, viene in rilievo anche il concetto della colpevolezza, quale

criterio di imputazione non meramente obiettivo; infatti per aversi colpevolezza è necessaria

la sussistenza di un collegamento soggettivo tra il fatto e il suo autore, ritenuto idoneo a

fondare un rimprovero personale per il fatto realizzato.

In sostanza, il fatto si dice tipico quando sia non giustificato e colpevolmente commesso.

 T ; a sua volta, il fatto tipico è diviso in 3 parti:

RIPARTIZIONE DEL FATTO TIPICO

– CONDOTTA: è il comportamento umano;

 R : reati per i quali viene in rilievo la condotta considerata in sé

EATI DI MERA CONDOTTA

e per sé, senza riguardo agli effetti.

La condotta può consistere in:

› Azione (commissione; fare) → comportamento attivo (es. furto); si tratta di fare

quello che si ha l’obbligo giuridico di non fare → REATI COMMISSIVI

L’azione non può mai essere considerata in sé e per sé, ma deve essere considerata

sulla base di fatti del mondo esterno.

› Omissione (non fare) → comportamento omissivo (es. mancata somministrazione di

farmaci ad un malato); si tratta del non fare quello che si ha l’obbligo giuridico di

fare → REATI OMISSIVI

 Art. 40: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo”;

1 I reati omissivi possono essere:

◦ Reati omissivi propri (o puri o di mera omissione): sono quelli privi di evento,

dunque sono reati di pura condotta omissiva; per integrare reato è sufficiente

porre in essere la condotta omissiva, a prescindere dalle conseguenze.

◦ Reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione): sono quelli con

evento, ovvero alla cui condotta omissiva deve seguire l’evento naturalistico, in

quanto elemento costitutivo di reato. Per integrare reato è necessario che si

verifichi l’evento, non basta la mera condotta omissiva;

Talvolta l’obbligo di attivarsi è collegato a un termine finale, oltre il quale, anche in

caso di attivazione, il reato sussiste comunque (es. reati fiscali).

– EVENTO: è la conseguenza del comportamento umano, ovvero il fatto naturalistico →

conseguenza del concretizzarsi di un rischio (rischio = potenzialità negativa che fa parte di

un’attività che l’ordinamento considera lecita).

L’evento rappresenta il nucleo fondamentale del reato.

 R : quando si ha un divieto di realizzare un

EATI CON EVENTO NATURALISTICO

determinato risultato, quale conseguenza della propria azione (in tal caso il divieto è la

causazione dell’evento, indipendentemente dall’azione posta effettivamente in essere →

es. non uccidere).

Si possono distinguere in:

› R (o causalmente orientati): per cagionarli è sufficiente

EATI A FORMA LIBERA

qualsiasi condotta, sia attiva che omissiva. L’evento vietato preso in considerazione

dalla fattispecie è vietato incondizionatamente, qualunque sia la condotta per mezzo

della quale l’evento si è verificato.

Vige la regola dell’equivalenza, nel senso che la causa può essere sia attiva che

omissiva, indifferentemente.

› R : si hanno quando il disvalore del fatto dipende dal mezzo

EATI A FORMA VINCOLATA

o dal modo in cui esso è stato realizzato; per la verificazione dell’evento non è

idonea qualsiasi condotta, ma soltanto quella/e prevista/e dal legislatore.

– NESSO DI CAUSALITÀ: “collante” che tiene insieme la condotta e l’evento.

R Art. 40, c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto

APPORTO DI CAUSALITÀ

preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende

l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.

 Questo concetto si lega al PRINCIPIO DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

(art. 27, 1° comma, Cost.): “La responsabilità penale è personale” → l’evento deve

poter essere ascritto al soggetto agente come fatto proprio; solo sulla base di ciò può

essere attribuita la responsabilità penale.

T (conditio sine qua non): è causa dell’evento ogni elemento

EORIA CONDIZIONALISTICA

antecedente che sia condizione indispensabile (necessaria) senza il quale l’evento non si

sarebbe verificato (solo in tal caso si ha il nesso di causalità).

N :

ECESSARIETÀ E SUFFICIENZA DELLE CONDIZIONI

~ Condizione necessaria = è necessaria la condizione senza la quale l’evento non si

sarebbe verificato;

2  Se una condizione è necessaria per la verificazione dell’evento, ne consegue che non

possano esservene altre sufficienti da sole a causare l’evento.

~ Condizione sufficiente = è sufficiente la condizione che, da sola, è idonea a causare

l’evento;

 Se una condizione è sufficiente a causare l’evento, ne consegue che non possano

esservene altre necessarie. 

Tuttavia, una condizione necessaria può non essere sufficiente a causare l’evento; in questo

caso si è in presenza di una pluralità di concause; spesso, infatti, le cause che hanno

portato alla produzione dell’evento sono molteplici;

 C (concausalità) art. 41, c.p.:

ONCORSO DI CAUSE

 Art. 41, 1° comma: “Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute,

anche se indipendenti dall’azione od omissione colpevole, non esclude il

rapporto di causalità tra azione od omissione ed evento”.

In presenza di una pluralità di concause, tutte idonee a causare l’evento, queste

vengono considerate equivalenti ( ), nel

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DELLE CAUSE

senso che l’idoneità di una causa a produrre l’evento, non esclude l’idoneità di altre

cause, che siano:

 Cause antecedenti

 Cause susseguenti

 Cause concomitanti

 Si parla, quindi, di equivalenza delle condizioni qualora nessuna di esse,

disgiunta dalle altre, sarebbe stata in grado di causare l’evento.

Vi sono cause che concorrono a determinare un solo nesso causale (quindi sono

collegate tra di loro: solo prese congiuntamente sono idonee a fondare il nesso di

causalità); talvolta però, nel concorso di cause si hanno cause totalmente autonome

tra di loro, ovvero anche da sole idonee a fondare un nesso causale.

 Art. 41, 2° comma: “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità

quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se

l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si

applica la pena per questo stabilita”.

Le cause preesistenti e simultanee non escludono il nesso di causalità; le cause

sopravvenute escludono la rilevanza di quelle antecedenti quando siano state da sole

sufficienti a determinare l’evento (queste hanno una forza assorbente rispetto alle

altre).

 Se l’azione od omissione precedente costituisce una figura di reato autonoma, si

applica la pena per questo stabilita.

 Art. 41, 3° comma: “Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la

causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Ciò che interessa al diritto penale è accertare se l’azione od omissione sia causa

dell’evento, ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale;

3  A tal fine, si deve ricorrere al c.d. ‘ ’ (o

PROCEDIMENTO DI ELIMINAZIONE MENTALE

), secondo il quale ci si interroga se, escludendo la condotta

GIUDIZIO CONTROFATTUALE

del soggetto, l’evento si sarebbe comunque verificato;

 Se si accerta che l’evento si sarebbe comunque verificato, la condizione presa in

considerazione non è causa dell’evento, perché significa che vi sono altre cause

sufficienti;

 Se, invece, si accerta che l’evento non si sarebbe verificato ugualmente, significa

che tale condizione è considerata causa dell’evento → in tal caso sussiste il nesso di

causalità. 

Al diritto penale non interessa la ricostruzione completa dei fatti, ma solamente ciò che è

necessario sapere ai fini dell’attribuzione della responsabilità; ciò è, infatti, possibile anche

in presenza, ad esempio, di ipotesi alternative;

 Questo non vuol dire, però, che sia ammesso l’affievolimento degli standard probatori

richiesto per l’affermazione delle responsabilità → il giudice deve comunque effettuare

un accertamento rigoroso, ed eseguito attenendosi a criteri di:

◦ Certezza, cioè con riferimento astratto alle leggi scientifiche;

◦ Concretezza, cioè con riferimento al caso concreto.

 Quindi, le leggi scientifiche sono, sì, necessarie, ma comunque non autosufficienti;

deve esservi anche il riferimento al caso concreto.

In riferimento al caso concreto deve eseguirsi anche la prova particolaristica,

ovvero la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (la causalità, rispetto a

tutti gli altri elementi della fattispecie, necessita di un accertamento più rigoroso).

Prova della causalità:

Ma, spesso, possono esservi problemi di prova della causalità, riguardanti la ricostruzione

della fattispecie e l’accertamento dei fatti;

È stabilito che la causalità deve essere provata sulla base della SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI

: la causalità deve basarsi su un sapere esterno, che non dipenda direttamente

SCIENTIFICHE

dal diritto, ovvero il sapere scientifico.

 È possibile imputare la causalità (e quindi anche la responsabilità penale) solamente in

base ad una spiegazione scientificamente valida.

Si considera solamente il sapere scientifico:

› Basato sul mondo dei fatti; il sapere scientifico comprende tutte le conoscenze disponibili

al momento del giudizio, non al momento del fatto;

› Controllato e corroborato: il sapere scientifico, sulla base del quale poter affermare

valide attribuzioni di responsabilità, deve essere controllato e corroborato, e quindi

accettato dall’intera comunità scientifica; una legge scientifica può dirsi corroborata solo

quando supera severi controlli.

 L’incertezza del sapere scientifico non consente di affermare/escludere la causalità in

termini di certezza (è impossibile affermare al 100% la certezza delle leggi

scientifiche, ma se queste superano determinati controlli, le teorie vengono

corroborate, e in questo modo possono essere accettate come tali dalla comunità

scientifica).

4 In definitiva, la causalità, per poter fondare un’attribuzione di responsabilità penale, deve

essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio».

In caso di dubbio relativo alla causalità, si applicherà il PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO:

dovrà esservi una sentenza di assoluzione. 

Le leggi scientifiche si suddividono in:

 Leggi universali (sapere scientifico corroborato): esprimono una correlazione tra

condotta ed evento come costante e invariabile (certezza) → in base ad esse è molto più

facile pervenire alla spiegazione dei fatti;

 Leggi probabilistiche (sapere scientifico non corroborato): esprimono una correlazione

tra condotta ed evento non in termini di certezza, ma di probabilità statistica. In base ad

esse quindi non è possibile stabilire con certezza il nesso di causalità, in quanto è

necessaria la fondatezza scientifica (e l’assenza di fattori alternativi) → in caso di dubbio

della causalità, vi dovrà essere una sentenza di assoluzione.

 Ogni legge scientifica probabilistica può avere un diverso grado di esplicabilità; vi sono

leggi con capacità esplicativa, in quanto si avvicinano molto alle leggi universali (come

grado di certezza), ma vi sono anche casi di mera frequenza statistica, che però non sono

in grado di spiegare l’evento (e tra di esse vi sono varie sfumature).

Ma oltre alla probabilità statistica derivante dalle leggi probabilistiche, deve esservi anche

un certo grado di probabilità logica (argomentativa), fondata su criteri di razionalità molto

forti, che evidenzino come quell’evento si sia verificato.

Nella motivazione della sentenza, il giudice deve essere in grado di indicare le ragioni che,

unite alla probabilità statistica, rendono possibile affermare che quella circostanza è causa

dell’evento.

In sostanza, per poter affermare il nesso causale, è necessario basarsi su leggi scientifiche

universali o, tutt’al più, su leggi probabilistiche che presuppongano una probabilità molto

elevata, prossima alla certezza (probabilità maggiore del 99%), che da una condotta

scaturisca l’evento; congiuntamente, occorre anche una probabilità logica, per poter

spiegare l’evento anche in termini di razionalità.

 Sentenza Franzese ( Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11/09/2002 n° 30328):

sentenza più celebre tra quelle pronunciate in materia penale, concernente la

responsabilità del medico per la morte del paziente; rappresenta rilievo storico per il

diritto penale italiano in ambito di logica del ragionamento probatorio della causalità. È

considerata come un punto fermo dopo i precedenti dissidi giurisprudenziali.

In passato, l’orientamento tradizionale sosteneva che, per fondare il nesso di causalità tra

condotta ed evento, fosse sufficiente solamente un aumento del rischio, e quindi

semplicemente una probabilità non elevatissima che l’evento fosse causa della condotta

posta in essere dal soggetto agente.

Con la sentenza Franzese, fu introdotto l’indirizzo secondo il quale, per poter fondare un

rapporto causale tra condotta ed evento, fosse necessaria un’analisi in termini di certezza

(e quindi al di là di ogni ragionevole dubbio), basata quindi su leggi universali o leggi

che presuppongano un’elevata probabilità che la condotta sia causa dell’evento.

5 Teorie alternative alla teoria della condizione necessaria:

Oltre alla teoria della condizione necessaria, sono state formulate anche altre teorie sulla

causalità, le quali operano una restrizione nell’ambito di imputazione causale (vi sono

ulteriori requisiti più restrittivi):

 T : la condizione oltre ad essere necessaria (conditio

EORIA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA

sine qua non) deve essere anche adeguata, ovvero idonea a produrre l’evento.

Ai fini del giudizio probabilistico occorre tenere conto di:

~ Circostanze conoscibili o prevedibili da parte di un agente avveduto;

~ Eventuali maggiori conoscenze dell’agente nel caso concreto.

 Non si deve tenere conto, invece, di quegli elementi che rappresentino fattori

eccezionali, e cioè fattori che fanno eccezione rispetto alla normalità, che non sono

prevedibili neanche con la miglior scienza o la miglior esperienza, elementi che sono

completamente fuori da una ragionevole possibilità di previsione).

In questo modo la teoria condizionalistica non viene eliminata, viene semplicemente

ridimensionata in termini di razionalità (viene ristretto l’ambito di imputazione causale,

introducendo un elemento ulteriore).

 T (Antolisei): studia il nesso di causalità rispetto a

EORIA DELLA CAUSALITÀ UMANA

comportamenti umani, i quali sono limitati (limiti umani).

Si tratta di una variante della teoria della causalità adeguata (sono simili), con la

differenza che in base ad essa l’imputazione causale è esclusa in caso di eventi

eccezionali non umanamente prevedibili, che avrebbero una probabilità insignificante di

verificarsi.

 In sostanza non sono puniti gli eventi che la persona umana in assoluto non potrebbe

controllare.

 Teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento: in base ad essa per l’imputazione della

causalità non è sufficiente la conditio sine qua non, ma è altresì necessario che l’agente,

con la sua condotta, abbia creato un pericolo riprovato dall’ordinamento e che tale

pericolo si sia concretizzato nell’evento vero e proprio.

Ma talvolta, per un’esigenza di rafforzare la tutela penale riguardo a beni giuridici di

rilevante spessore (vita, salute, ambiente, …) e per ragioni di difficoltà probatoria, vengono

utilizzati criteri non restri

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sm95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pighi Giorgio.
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