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GIUDIZIO DI COLPA
il giudizio che il giudice svolge per accettare la colpa del soggetto:
1. nesso fra colpa ed evento → la colpa è un criterio di imputazione solo dei reati di evento. In
ragione di ciò si costruisce il reato di evento. Il giudice deve definire quale regola cautelare è
stata violata.
es: lavoratore in cantiere non usa i dispositivi di protezione dalle sostanze tossiche previste,
muore e viene data la colpa alle sostanze tossiche; dall’autopsia emerge che è morto a causa
del fumo delle sigarette → datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere
2. prevedibilità dell’evento:
- in concreto: sul fatto dell’evento
- ex ante: il giudice deve collocarsi nel momento in cui il soggetto si è trovato a scegliere
come agire e deve chiedersi se il soggetto ha violato oppure rispettato le regole cautelari
- a base parziale: il giudice deve capire quali erano le informazioni che lo soggetto aveva
in merito alla situazione, ovvero in merito alla tipologia e alla gravità del rischio. Questo
perché il rimprovero è personale. Il soggetto non può essere punito se non poteva
conoscere determinate informazioni in quel momento, per qualsiasi motivo.
3. comportamento alternativo lecito: non basta che la condotta sia stata inosservante, ma il
giudice deve verificare che l’evento si sia verificato a causa della regola cautelare non
rispettata. altrimenti, se comunque non avrebbe potuto evitare l’evento non si può imputare per
colpa
es: edificio viene costruito in zona sismica, violando regole anti-sismiche, che danno indicazioni
sui luoghi, il materiale e le tecniche di costruzione. viene costruita la casa, c’è un terremoto e
muoiono dieci persone: se l’evento era prevedibile, e la conseguenza è la violazione di delle
regole è l’evento, l’imprenditore risponde; se la forza del terremoto è tale che in un qualunque
territorio avrebbe cagionato la morte delle persone, le regole cautelari non avrebbero impedito
l’evento (è comunque una violazione delle regole, ma non può rispondere dell’omicidio perche
anche se le avesse seguite non sarebbe servito)
PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO
principio di affidamento: criterio di selezione di regole che viene in rilievo quando più soggetti
concorrono nello svolgimento di una attività.
il criterio dell’agente modello è orientato al principio di affidamento, e chiunque svolga un tipo di attività
si assume difronte agli altri la responsabilità di saper riconoscere e affrontare i rischi riguardo
quell’attività, secondo lo standard di diligenza e capacità di buon agente. vale anche per chi svolge
un’attività occasionalmente. esempio: automobilisti percorrono nello stesso momento una stessa via.
ciascuno degli agenti deve fare affidamento sul fatto che il comportamento dell’altro sia rispettoso di
regole cautelari, anche se è la prima volta che guidano o non è un’attività che fanno spesso.
se vediamo che la macchina che ci precede non rispetta la distanza di sicurezza ad esempio, si
ridefiniscono le regole della mia guida. ma finché tutte le persone coinvolte rispettano le regole
cautelari, vale il principio di affidamento. questo principio è quindi un principio di individuazione delle
regole cautelari e vale finché è possibile fare affidamento sull’altra persona: se quelli davanti a me
guidano come matti io rallento. è un fondamento e un limite dei doveri di diligenza, le aspettative che
riguardano il comportamento degli altri fanno sono condizioni necessarie per la vita in comunità, devo
poter fare affidamento sul fatto che gli altri seguiranno le regole, soprattutto nell’attività che richiede
cooperazione tra più soggetti come l’attività chirurgica. ci sono anche dei doveri relativi alla
prevenzione o neutralizzazione di comportamenti di altri, dati da delle posizioni di garanzia da
determinate categorie.
i doveri di diligenza rilevanti per il diritto esigono l’acquisizione di conoscenze e abilità, cioè sapere e
saper fare. per conoscere i rischi di una situazione, o che potrebbero derivare da un comportamento,
occorre un sapere sul mondo dei fatti (esperienze di vita quotidiana). per la necessità di conoscenze
particolari, alcuni titoli sono riservati a delle categorie, come la patente o la laurea, che richiedono
determinate qualifiche. il carattere colposo della condotta può essere nel mancato riconoscimento di
rischi riconoscibili: es automobilista nella sua quotidianità deve cogliere e conoscere i rischi che
possono porsi a lui nelle varie situazioni, ed è in colpa se non vede un cartello o non presta attenzione
al comportamento degli altri causando una errata percezione della realtà che causa un incidente. in
una situazione di rischio conosciuta, la colpa può essere mancata adozione di comportamenti idonei a
fronteggiare il rischio, mentre per la ricostruzione oggettiva dei fatti viene in rilievo tutto il sapere
disponibile al momento del giudizio, e per il giudizio di colpa bisogna far riferimento a tutto quello che il
reo conosceva al momento del fatto. L’IMPUTABILITA’
imputabilità: capacità di colpevolezza, in assenza dell’imputabilità un soggetto non potrà essere
colpevole. se colpevolezza significa possibilità di muovere un rimprovero per un comportamento che il
soggetto ha scelto di tenere, ha senso solo se era in grado di voler tenere quel comportamento; la
capacità di colpevolezza senza intendere e volere non si ha, si può rimproverare niente a chi non sa
cosa sta facendo. se una persona gravemente malata mentalmente, agisce spinto dalle voci che sente
nella testa → anche se non esclude sempre l’imputabilità, può essere una scriminante, non avrebbe
senso punire qualcuno che non sapeva cosa stava facendo e non avrebbe potuto tenere un
comportamento diverso, sarebbe una punizione insensata
l’imputabilità è un presupposto della colpevolezza, è considerato colpevole e rimproverabile un fatto
commesso da un soggetto capace di intendere e di volere.
la nozione di imputabilità è regolata dall’articolo 85 del codice penale, “nessuno può essere punito per
un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. è
imputabile chi ha capacità di intendere e di volere”. l’imputabilità come presupposto di colpevolezza
deve esserci nel momento in cui avviene il reato; gli stati soggettivi sono stati transitori, quando viene
valutata la punibilità non ci si concentra sulla capacità di autodeterminazione del soggetto nella vita in
generale, ma ritaglia una parte della capacità, quella di cui si interessa il giudice è la capacità del reo
del comprendere il significato del suo comportamento. l’ordinamento presuppone un soggetto capace
di recepire il messaggio normativo e di motivarsi in base ad esso, ed essere quindi colpevole di una
violazione. le scelte di agire sono frutto di impulsi psicologici, vari condizionamenti esterni, abitudini e
riflessioni su agire o non agire in quella maniera, e quando si parla di capacità autodeterminante non si
intende scelte effettuate senza ragioni o cause esterne ma la capacità di controllare gli impulsi, e di
scegliere in base a delle ragioni.
è definito imputabile il soggetto a cui possa essere ascritta la responsabilità per il reato, e nessuno può
essere punito per un fatto che previsto dalla legge, se non era punibile al momento del fatto; è
imputabile chi ha capacità di intendere e di volere (art 85), se manca una di queste capacità è non
imputabile e quindi non risponde del reato. si fa riferimento al momento della condotta.
capacità di intendere: capacità di normale percezione della realtà, di comprendere il significato del
proprio comportamento. se qualcuno affacciandosi alla finestra pensa di saper volare non è capace di
intendere
capacità di volere: capacità di autodeterminarsi e compiere le azioni, la capacità di scegliere come
agire
l’imputabilità prevede entrambe queste condizioni. il codice penale parla di capacità come connubio di
queste due, e arriva alla conclusione che non si può considerare capace chi non avesse una di queste
due. es: omicidio commesso dal marito nei confronti della moglie, marito con grave malattia
psichiatrica, segue le voci nella sua testa e investe la moglie e la figlia perche voci gli dicevano che
erano impossessate dal diavolo, e fa anche retromarcia. il giudice nomina un perito per controllare la
situazione psichiatrica, si può dire che il soggetto fosse infermo e quindi non responsabile per il fatto
poiché gravemente malato mentalmente, e quindi incapace di agire
l’ordinamento si fonda su un presupposto della soggettiva colpevolezza: l'imputabilità deve essere
costruita come capacità di colpevolezza, e il nesso tra imputabilità e colpevolezza non è una questione
di classificazione concettuale astratta o tipografia del codice, ma un vincolo normativo della disciplina
dell’ imputazione. il rapporto con la colpevolezza non esaurisce la rilevanza del tema dell’imputabilità,
infatti anche per autori di reato non imputabili si pone il problema se possano essere assoggettati a un
trattamento diverso. le ipotesi di non imputabilità sono ipotesi di conclusione della colpevolezza e della
pena, e definiscono un campo di problemi per cui vengono in considerazione altri istituti.
presunzione di imputabilità: il giudice presume che l’imputato nella maggior parte dei casi sia capace
di intendere e di volere, che la maggior parte di noi sia capace di intendere e di volere → si basa su
una generalizzazione, l’esperienza ci dice che generalmente è così, standardizza la realtà che
potrebbe non essere vera in alcuni casi. il codice penale si limita ad elencare una serie di situazioni in
cui l’imputabilità è esclusa o attenuata, viene considerato il reo tendenzialmente capace di intendere e
di volere, a meno che ci siano una delle cause che lo ritengono non colpevole (es età può ridurre o
escludere la capacità, una malattia mentale, agire sotto effetto di sostanze). il giudice deve verificare se
questi fattori hanno inciso. tutto questo vale per l’adulto, generalmente è l’adulto a essere capace di
intendere e di volere, per i minori c’è un giudizio diverso.
il giudizio sull’imputabilità si basa sul tempus commissi delicti, quindi sul momento in cui è stato
commesso il fatto. si ha un giudizio diagnostico, che deve dichiarare l’infermità mentale del soggetto,