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TIPI DI PENA

1. La pena detentiva: La pena detentiva è il tipo di pena che più caratterizza i sistemi penali moderni, in particolare il sistema penale italiano. Colpisce un bene, la libertà personale, che appartiene a tutti. Tiene sotto custodia persone pericolose, può essere utilizzata per programmi di emenda morale, può essere luogo di svolgimento di attività lavorative. Nella pena detentiva emergono a pieno le tensioni immanenti al diritto penale. Da un lato i supposti significati di giustizia o di difesa sociale che fondano la previsione e l'applicazione di pene. Dall'altro lato il carcere è un luogo di esclusione, di socializzazione, di offesa della dignità umana, di riproduzione di una classe di soggetti derivanti. Tutto questo è aggravato dalla condizione concreta, spesso disumana, delle carceri anche in paesi evoluti come l'Italia. Per i delitti la pena della reclusione è la regola, spesso è...

congiunta o alternativa la pena pecuniaria. Anche per le contravvenzioni è previsto dal nostro ordinamento la pena dell'arresto. Ergastolo: la massima pena è l'ergastolo, cioè la pena detentiva a vita. La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata, in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno come modalità di esecuzione. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto. L'ergastolo è previsto per alcuni delitti particolarmente gravi contro la personalità dello Stato, e per fatti offensivi della vita, variamente collocati nel codice: delitti contro l'incolumità pubblica e contro la vita. Può essere applicato anche quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, si applica l'ergastolo. È ben inoltre estesa ai.condannati all'ergastolo la possibilità di liberazione condizionale, dopo almeno 28 anni di carcere ed in caso di dimostrato ravvedimento. È stata poi abbassata da 28 a 26 anni, ed è stata estesa ai condannati all'ergastolo l'applicabilità della misura alternativa della semilibertà, dopo aver espiato almeno vent'anni di pena. È inoltre stata estesa ai condannati all'ergastolo l'applicabilità della misura alternativa della liberazione anticipata: relativamente alla pena dell'ergastolo, indeterminata nel massimo, l'istituto in esame ha rilievo ai fini del computo della pena minima da espiare per poter essere ammessi alla semilibertà e alla liberazione condizionale. Il fondamento dell'istituto dell'ergastolo continua ad essere visto come finalità di dissuasione, prevenzione, difesa sociale. Il principio rieducativo non avrebbe proscritto la pena dell'ergastolo quando esso sembra.

allegislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a combinatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferratezza della loro indole. Vieni in considerazione il rispetto della persona umana: ogni uomo è membro della società uguale agli altri uomini, e non può mai essere degradato a mero oggetto. I presupposti fondamentali dell'esistenza individuale e sociale dell'uomo devono essere salvi a guardar Tete e ciò vale anche per l'esecuzione della pena. Quella dignità umana così intesa sarebbe incompatibile che lo Stato pretendesse di spogliare coattivamente l'uomo della sua libertà, senza che almeno gli resti la chances di poter tornare a partecipare della libertà. Una pena vita deve essere giustificata anche in concreto, con riguarda i tipi di

delitto per cui sia combinata. La tutela della vita umana può essere giustificazione idonea. L'illegittimità dell'ergastolo per i delitti commessi dai minorenni è stata affermata dalla corte costituzionale. Fra le novità della riforma Cartabia ci sono le pene sostitutive delle pene detentive brevi, accostate nel sistema del codice alle pene principali: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva. Non è prevista la sospensione condizionale. Semilibertà e detenzione domiciliare possono sostituire pene detentive non superiori a quattro anni: pene brevi solo in senso comparativo. Rinvio e sospensione dell'esecuzione della pena: è prevista in ragioni di particolari condizioni soggettive. Rinvio obbligatorio per la donna incinta o madre di prole inferiore ad un anno, per la persona affetta da aids conclamata o da grave deficienza.

immunitaria o altra malattia particolarmente grave, incompatibile con lo stato di detenzione.

Rinvio facoltativo per chi abbia presentato domanda di garanzia, o perché si trova in condizioni di grave infermità fisica, o per la madre di prole di età inferiore a tre anni.

Il rinvio sospensione dell'esecuzione erano previsti per l'ipotesi di infermità psichica sopravvenuta. È l'ipotesi di un soggetto imputabile all'epoca del commesso reato, e perciò condannato, ma divenuto in fermo successivamente.

Se l'infermità è tale da impedire l'esecuzione della pena, la pena viene differita o sospesa, il condannato infermo di mente viene ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario o in caso di cura e custodia, il periodo trascorso vale come scontato di pena.

La riforma del 1975 è stata un punto di svolta nella politica legislativa penale. L'adozione della forma di legge si lega il

Riconoscimento del condannato come soggetto di diritti e non come soggetto passivo in un rapporto di pura soggezione. I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivati dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale. Il condannato e quindi titolare di diritti, è legittimato ad esercitare personalmente, ha diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al magistrato di sorveglianza. Istituti di maggior rilievo introdotti da questa riforma sono le misure alternative alla detenzione. Si tratta di modifiche che incidono sulla stessa pena di espiare, riducendone la durata o sostituendo all'esecuzione carceraria una modalità di esecuzione strutturalmente diversa, in tutto in parte fuori dal carcere. Le misure alternative alla detenzione non sono applicate con la sentenza di condanna, ma presuppongono una previa sentenza definitiva di condanna appena detentiva, e sono di competenza del tribunale di sorveglianza. I diritti fondamentali

del condannato si trovano nell'articolo uno: il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine alla nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Gli elementi del trattamento sono oggetto di istruzione, lavoro interno ed esterno al carcere, religione, attività culturali ricreative e sportive, contatti con la famiglia e con il mondo esterno. Misure alternative: 1. Affidamento in prova al servizio sociale: se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. L'affidamento in prova appare essere stato pensato come alternativa a pene detentive brevi. L'affidamento in prova può essere

Disposto nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. La misura alternativa dell'affidamento del servizio sociale è costituita secondo il modello della prova: l'esito finale dipenderà dal comportamento del condannato durante l'esecuzione della misura.

2. Detenzione domiciliare: consiste nell'espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero il luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza. L'ambito normale di applicazione all'espiazione di una pena detentiva in misura non superiore a due anni, anche se costituente di parte residua di maggior pena. La detenzione domiciliare può essere concessa quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

3.

Semilibertà: consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Possono essere spiati in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. Fuori da questi casi, il condannato può essere ammesso a regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena, ovvero dalla diversa frazione di pena specificatamente prevista dalla legge. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso a regime di semilibertà dopo aver espiato almeno vent'anni di pena. La semilibertà può essere in ogni tempo revocata quando nel soggetto non risulta idonea al trattamento.

Liberazione anticipata: al condannato a pena detentiva che ha dato

prova di partecipazione all'opera di rieducazione concessa, qualche riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

liberazione condizionale: si configura un vero e proprio diritto del condannato a che, verificate le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se ne effettivamente la quantità di pena espiata abbia o meno svolto positivamente al suo fine rieducativo. Alla liberazione condizionale è stata riconosciuta una natura e funzione, sia scontato almeno 30 mesi e comunque almeno la

metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia
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A.A. 2023-2024
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vivianabellotto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pecorella Claudia.