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DIRITTO PENALE

DEFINIZIONE SOSTANZIALE: strumento potente di cui dispone lo Stato per proteggere beni

meritevoli nei confronti di forme di aggressione particolarmente gravi.

Utilizzato solo nei casi di estrema esigenza.

DEFINIZIONE FORMALE: insieme di norme che disciplinano fatti illeciti distinti per il tipo di

sanzione prevista.

CODICE PENALE:

Diviso in 3 libri:

L1 = parte generale. Concetti generali e regole e principi suscettibili di applicabilità ad ogni

situazione;

L2 = delitti;

L3 = contravvenzioni.

NO reato penale = “REATO” o “ILLECITO PENALE”.

Si distingue sulla base della sanzione applicata, “PENA”.

Da un punto di vista formale, il reato è un fatto vietato dalla legge penale la cui commissione

comporta l'applicazione di una sanzione penale.

NO materia penale = unicamente modelli negativi di comportamento (ASTENSIONE).

Attraversa numerosi campi di materia.

L'illecito penale si individua sulla base della sanzione applicata come conseguenza di un fatto =

lesione di una COLLETTIVITA e non di un singolo privato.

Illecito AMMINISTRATIVO e PENALE:

Si differenziano sulla base del tipo di sanzione (es: se la sanzione è penale, quel fatto integra un

reato).

ILLECITO AMMINISTRATIVO: “sanzione amministrativa pecuniaria” e non conferisce natura

penale.

SANZIONI PENALI: ergastolo; reclusione; arresto; multa; ammenda.

Tipo di pena:

REATO come concetto di genere.

– DELITTI

– CONTRAVVENZIONI

si contraddistinguono per profili di disciplina e per il tipo di sanzione applicata.

Art. 39 Codice Penale.

Art. 17 C.P. =

DELITTI: ergastolo; reclusione; multa.

CONTRAVVENZIONI: arresto; ammenda.

Per la stessa ipotesi di reato, possono essere previste più sanzioni.

FUNZIONE DEL DIRITTO PENALE:

Esigenza di difendersi dal crimine; tutela di interessi meritevoli.

Particolarmente invasivo- restrizione della libertà e lesione della dignità.

La funzione essenziale della pena è individuata nella prevenzione generale.

DIFESA SOCIALE VS LIBERTA INDIVIDUALE.

➔ Art. 27 Cost: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato” = funzione rieducativa.

PRINCIPI DI GARANZIA:

Utilizzati per temperare l'esercizio del potere punitivo e per equilibrare due istanze opposte.

Derivanti dall'illuminismo, poi approfonditi dal pensiero liberale dell'800, interrotti durante il

regime fascista = CODICE PENALE 1930 (Codice Rocco).

Con l'entrata in vigore della Costituzione ha subito modifiche per incostituzionalità.

Come deve agire il legislatore quando ricorre alla sanzione penale=

– Principio di frammentarietà: “non completo”, il diritto penale riguarda singole aree di

illiceità.

– Principio di sussidiarietà: si utilizza solo quando mancano altri strumenti simbolo della forza

dell'Ordinamento Giuridico. Extrema o Ultima Ratio.

– Principio di proporzione: sanzione congrua all'illecito commesso, già nella previsione del

legislatore.

PRINCIPI DI GARANZIA:

Natura bidimensionale.

Si rivolgono a due diversi soggetti = legislatore e giudice.

Al legislatore nel momento di formulazione della norma- operano sul piano legislativo.

Al giudice nel momento in cui la norma viene applicata- utilizzo da parte del giudiice della norma.

Esistono principi che operano sul piano dei contenuti e altri sul piano della forma.

Principio di legalità- problema: deve considerarsi reato solo il fatto che sia previsto dalla legge

come tale o il fatto antisociale disapprovato dall'Ordinamento?

Legalità formale VS legalità sostanziale= la seconda opzione interpretativa può comportare rischi

elevati in termini di arbitrio, discriminazioni ecc.. non è in grado di garantire la certezza del diritto!

La legalità formale esprime garanzia per la libertà del soggetto.

Necessita di una fonte normativa.

Si distinguono così una nozione sostanziale e una formale di reato.

Legalità formale- sostanziale:perché la funzione di garanzia possa svolgersi appieno e sia, sia

formale che sostanziale, ci si deve rifare ai valori previsti dalla Costituzione.

➔ Si considera reato SOLO il reato previsto dalla legge come tale, MA nel rispetto dei principi

previsti dalla Costituzione. Sintesi tra legalità e giustizia.

Riferimento normativo: art. 25 Costituzione, comma 2.

art. 1 Cod. Pen.

È importante che il principio sia espresso anche dalla Cost, perchè la C essendo fonte sovraordinata

costituisce un vincolo per il legislatore. Costituisce un controllo da parte della Corte Costituzionale.

Per parlare di reato occorre un'espressa PREVISIONE NORMATIVA:

Il fatto deve necessariamente essere tipico, ovvero descritto dalla legge.

Carattere essenziale del reato= tipizzazione del reato, ovvero descrizione legislativa dei

comportamenti vietati.

Tecnica di produzione della norma da parte del legislatore.

Va verificato se il fatto concreto è sussumibile all'astratto.

PRINCIPIO DI LEGALITA FORMALE:

Nasce dall'esigenza di limitare il potere legislativo sul piano del contenuto delle leggi.

Alle garanzie formali devono però sempre essere accompagnate garanzie sostanziali.

➢ principio della riserva di legge: individua le fonti abilitate ad intervenire in materia penale;

individua la legge come fonte del diritto penale.

Cerca di escludere fonti diverse.

➢ Principio di irretroattività: disciplina la validità nel tempo della norma penale.

Limite al legislatore stesso in quanto non è possibile incriminare un soggetto per condotte

che erano lecite al momento del fatto.

➢ Principio di determinatezza: modo in cui la previsione deve essere formulata; attiene alla

definizione della previsione normativa.

Prescrive al legislatore di creare le norme con più precisione possibile: precetti penali chiari,

tassativi, precisi e comprensibili.

➢ Principio di tassatività : impone al giudice di limitare l'ambito di operatività della norma

penale ai soli fatti in essa tassativamente descritti, vietando qualsiasi forma di

interpretazione analogica in malam partem.

Tre aspetti diversi ma collegati e interdipendenti:

[art. 25 Cost.- art. 1 Cod Pen = l'articolo della Costituzione fa riferimento al Principio di riserva di

legge e irretroattività, l'articolo del codice anche al Principio di determinatezza attraverso

l'espressione “espressamente”.

Il principio di determinatezza nella Costituzione è implicito!

se una norma non è formulata in modo determinato si può sollevare una questione di legittimità

costituzionale, con parametro l'articolo 25 Cost.].

Il principio di legalità è sancito anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

1. PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE (o stretta legalità):

Esigenza che la competenza in materia penale sia riservata solo ed esclusivamente alla

legge, in quanto mezzo di maggiore democraticità, con la duplice conseguenza di escludere

dalle fonti del penale ogni fonte ascritta e le fonti scritte diverse da legge o atti aventi forza

di legge.

Ratio della riserva di legge: problema della “svalutazione” della riserva di legge.

La legge ha perso il tradizionale ruolo di centralità nel quadro delle fonti del diritto penale.

Il diritto penale disciplina anche materie ad elevato tecnicismo, questo fa si che la legge in

alcuni casi si avvalga del contributo integrativo di fonti diverse dalla legge stessa. O vi

possono essere fonti sovranazionali, che partecipano al processo normativo in materia

penale.

La riserva di legge conserva la sua valenza:

- il parlamento rimane il “centro” tra minoranza e maggioranza e il controllo

dell'opposizione può svolgere un ruolo positivo;

- il procedimento legislativo offre la garanzia insita nella pubblicità nei lavori parlamentari;

- esiste un controllo di costituzionalità sulla legge da parte della Corte Costituzionale.

→ Cosa si intende per LEGGE? riferimento alla Costituzione e alla legge ordinaria.

Possono essere compresi anche gli atti aventi forza di legge (DL e Dleg).

(art. 77 Cost.).

La legge regionale può intervenire in materia penale?

L'ordinamento penale è materia esclusiva dello Stato.

Art. 117 Cost. Comma 2, punto l = la legge regionale non può essere considerata fonte del

diritto penale.

Art.5 Cost: “unitarietà dello Stato”- unitarietà dell'esercizio del potere penale, ponderate

scelte del legislatore.

Sentenza n 487/1989.

• artt. 3,5,120 Cost

Le fonti dell'UE possono intervenire?

L'Ue NON ha competenza diretta in materia penale, ciò non significa che l'UE non eserciti

un'influenza sul diritto penale degli Stati membri.

Art. 83 Trattato sul funzionamento dell'UE.

L'UE può deliberare mediante direttive: non immediatamente efficaci tra i cittadini degli

Stati membri. L'UE può porre obblighi in materia penale, quindi influire, ma non

direttamente. Se il legislatore non è recepirà sarà inadempiente, ma non può operare a danno

dei singoli cittadini.

Il giudice potrebbe dover disapplicare norme interne contrastanti con norme UE ad efficacia

favorevole nei confronti del soggetto.

Il giudice deve comunque interpretare le norme nazionali in conformità (il più possibile) in

modo conforme al diritto dell'UE.

La consuetudine?

Non può intervenire perché non emanata dall'organo legislativo.

Talvolta sono utilizzate ad integrare ulteriori norme o nell'interpretazione di una fattispecie,

ma NON crea/disapplica ipotesi di reato.

➔ Due forme di riserva di legge: ASSOLUTA o RELATIVA.

1. disciplinata solo dalla legge;

2. alcuni aspetti della materia devono essere disciplinati da fonti diverse dalla legge.

Rinvia l'integrazione della disciplina.

➔ In materia penale, la riserva di legge è assoluta o relativa (art. 25)?

è ASSOLUTA, tuttavia possono esservi materie particolarmente tecniche che non si prestano

ad essere interamente disciplinate sempre e solo dalla legge.

= “RISERVA ASSOLUTA RELATIVIZZATA”: il legislatore costruisce la norma, potrebbe

aggiornarla autonomamente, oppure potrebbe rimettere ad una fonte subordinata

tecnicamente competente l'individuazione e l'aggiornamento della norma o ancora

l'individuazione può essere lasciata al giudice.

È relativizzata in relazione al profilo precettivo della norma penale, ma MAI in relazione al

profilo sanzionatorio.

Sent. 26/1966 Corte Costituzionale. Punto 5: La Corte ha considerato legittima la

specificazione di singoli elementi ad atti non dotati di valore di legge, seppure entro certi

limiti.

➔ Eterointegrazione del precetto ad opera di fonti diverse dalla legge

2 modelli compatibili con la riserva di legge:

– specificazione tecnica : il fatto è previsto dal legislatore. art. 73 Dpr 309/1990.

la fonte subordinata svolge una funzione meramente integrativa.

– integrazione ad opera di un provvedimento amministrativo del precetto di norme penali in

bianco, criterio della sufficiente predeterminazione (art. 650 Cod Pen- la sanzione è

individuata, il precetto è descritto, la norma risulta comunque apparentemente incompleta in

quanto occorre definire il provvedimento per completare il contenuto precettivo della

norma).

* norme penali in bianco: hanno sanzione determinata ma un precetto molto generico che

attende di essere specificato da una fonte di rango inferiore alla legge.

Punto di equilibrio tra l'esigenza di contemperare le istanze di garanzia con

l'eterointegrazione. *Sent. 282/1990 Corte Costituzionale

2. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA:

Esigenza che la norma incriminatrice pre-esista rispetto alla commissione del fatto.

➔ Principio generale dell'Ordinamento: art. 11 Preleggi.

In materia penale tale principio è enunciato all'art. 2 c.p. e all'art. 25 Cost.

Ratio del principio di irretroattività:

• persegue un'esigenza di garanzia nei confronti di eventuali arbitri dello stesso legislatore.

• Imprescindibile perché sia possibile ipotizzare al momento del fatto un atteggiamento

colpevole nel soggetto agente.

• Per svolgere la *funzione general-preventiva della pena è necessaria l'esistenza della norma.

Così si cerca di distogliere il soggetto dal compimento di un fatto sanzionabile. Funzione di

disincentivare.

Art.2 c.p. = possibilità che la legge penale possa essere retroattiva (comma 2,3,4).

Può avere efficacia retroattiva nel caso in cui vengono prodotti effetti favorevoli nei confronti del

soggetto.

Solo casi in favor rei:

L'Art. 2 c.p. Disciplina tre distinte ipotesi di successione tra diverse leggi:

➔ comma 1 = si lega all'art. 25 Cost.

Se la norma entra in vigore successivamente al fatto compiuto, questa non potrà essere

applicata retroattivamente.

Ovvero, inizialmente il fatto non è considerato penalmente rilevante, successivamente entra

in vigore una legge che lo considera reato (nuova incriminazione).

La disciplina è quella della irretroattività assoluta (NO possibilità di deroga!) in quanto il

soggetto non può essere punito per un fatto che, quando fu commesso non costituiva reato.

➔ Comma 2 = Un fatto che era qualificato come reato nel momento in cui fu commesso,

secondo una legge posteriore, non viene più qualificato come reato perchè il legislatore

abroga l'ipotesi o depenalizza (abrogazione di una incriminazione esistente).

In questo caso la disciplina è la retroattività assoluta della legge posteriore, che ha abrogato

o depenalizzato il reato.

La ratio di questa previsione è il principio di uguaglianza.

Se il soggetto è stato condannato, nel momento in cui il fatto non viene più considerato reato

cessa l'esecuzione della condanna.

➔ Comma 4 = il fatto era già previsto come reato e tale rimane anche a seguito delle norme

posteriori: le norme successive incidono solo sulla disciplina di quel fatto, modificandola

(esistono diversi modi in cui la norma influisce sulla disciplina!).

Se è più favorevole la disposizione della norma originaria, si applica quella.

Se invece è più favorevole la seguente si applica quest'altra.

Si ha un fenomeno di retroattività solamente nel caso in cui si applichi la norma emanata

successivamente perché più favorevole al reo;

quindi la disciplina è quella della retroattività relativa.

“Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile” = la legge successiva, anche se più

favorevole, non retroagisce.

Nel momento in cui la sentenza è diventata definitiva, la successione di leggi meramente

modificatrici non influirà sulla validità della norma stessa.

[*Corte Costituzionale n.74 del 1980]

➔ comma 3 = introdotto dalla legge 85/2006, specificazione del quarto comma.

Vi è stata una condanna a pena detentiva per un fatto commesso qualificato come reato; una

legge posteriore entrata in vigore dopo la condanna prevede per quel fatto, che rimane reato,

esclusivamente la pena pecuniaria.

Modifica di rilevanza fondamentale: alla luce del principio di uguaglianza il legislatore ha

ritenuto corretto

operare una deroga al principio di intangibilità del giudicato.

Il giudice dovrà effettuare un mero calcolo aritmetico (250 euro per ogni giorno di

detenzione) - art. 135 c.p.

La disciplina opera quindi retroattivamente.

Es: abbiamo un fatto di reato, la legge A (vigente al momento della commissione del fatto),

entra poi in vigore una legge B prima che la sentenza passi in giudicato.

La legge A prevedeva reclusione da 2 a 6 anni; la legge B prevede reclusioneda 3 a 5 anni.

Qual'è la legge più favorevole? Dipende dal singolo caso- valutazione in concreto.

Se è prevista la pena minima è più favorevole la A; se è prevista pena massima è più

favorevole la B.

Il principio di retroattività favorevole (art. 2 comma 2) può dirsi costituzionalizzato?

La Costituzione (art. 25) enuncia espressamente il principio di irretroattivita.

[*Corte Costituzionale n. 236 del 2011] = mentre il principio di irretroattivita non ammette alcuna

deroga, è assoluto, il principio di retroattività della legge favorevole non trova esplicito

rinconoscimento direttamente nell'art. 25 ma, considerando in principio di uguaglianza, può

ammettere deroghe se sussistono sufficienti ragioni giustificative.

Problema: come si individua la differenza tra

ABOLITIO CRIMINIS (art. 2 comma 2) e SUCCESSIONE di leggi meramente modificative (art. 2

comma 3,4)?

– Si parla di abolitio criminis solo quando, in concreto, il fatto incriminato dalla norma

previgente non rientri più, a nessun titolo, nella nuova fattispecie.

– Si parla di successione di leggi penali nel tempo se, dal raffronto tra le due norme

(precedente e successiva) si evince che il fatto concreto rientra, pur con disciplina diversa,

sia nella prima che nella seconda fattispecie.

= CRITERIO STRUTTURALE.

Es: Artt. 394+ = abolita la norma e il reato. Abolitio criminis.

Art. 670 = “

Art. 587= la norma è stata abrogata, ma il reato non è stato abolito!

L'ordinamento prevede comunque la fattispecie di omicidio comune.

Qual'è la disciplina?

Rimanda al comma 4 dell'articolo 2 c.p.

Ora è contenuta in una norma generale.

Art. 578= infanticidio.

Non è stata abrogata ma riformulata. Quindi sostituita.

SUCCESSIONE TRA NORME:

Quando due norme in successione toccano solamente il profilo della disciplina ma non vanno ad

incidere sulla formulazione dell'ipotesi di reato, tra le due norme abbiamo un rapporto di identità o

di specialità.

a) tra le due norme è presente un nucleo c

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrx97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernasconi Costanza.
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