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Principio di irretroattività

Tale principio vieta un'applicazione della legge penale a fatti che sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Una delle aspirazioni principali del movimento illuminista è quella di rivendicare un dato di certezza su cosa sia vietato e cosa no in sede penale, anche per evitare possibili abusi.

Questo principio si ricollega alle funzioni della pena. Se la funzione della pena è minacciare una sanzione allo scopo di far sì che i consociati si astengano dal commettere il fatto vietato, a questa logica è l'idea che questa minaccia possa trovare applicazione solo per correlati fatti commessi dopo l'emanazione della legge.

Abbiamo due piani da considerare: il piano del codice penale e quello della Costituzione. In entrambi i casi, troviamo una disciplina specifica per quanto riguarda tale principio, in particolare troviamo anche disciplina delle regole generali che regolano

L'applicabilità nel tempo della legge penale. All'art. 25 co. 2 della Costituzione si afferma che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Dunque, si afferma in maniera precisa la non applicabilità della legge penale ad un fatto commesso prima della sua entrata in vigore. La lettura di questa norma nei primi momenti diede origine a due diverse interpretazioni:

  1. In un'ottica di certezza del diritto, legato all'esigenza di sapere prima della commissione di un fatto se esso sia sanzionabile penalmente;
  2. In un'ottica di garanzia rispetto a possibili abusi da parte del potere legislativo, evitando la punibilità di persone che hanno commesso fatti prima della formale entrata in vigore della legge.

Queste due chiavi di lettura hanno importanti implicazioni. Un primo ambito di valenza di questo principio è riferito alla disciplina delle nuove incriminazioni. Cioè, si pensa

innanzitutto ad una legge che punisca un fatto. La sfera della punibilità non è solo la presenza di una norma che incrimina un fatto, ma potrebbe anche essere una norma che cancella una regola di non punibilità. Cioè, il principio di irretroattività vale certamente per le nuove incriminazioni, ma vale anche per l’abolizione delle norme di favore? Ad esempio, se la disciplina della legittima difesa venisse ristretta può rendere punibili fatti che fino a prima non erano considerati punibili? La ratio sottesa al principio di irretroattività porta ad affermare che anche queste possono essere situazioni che rientrano nella sfera del divieto di irretroattività. Quindi, è certo che il principio di irretroattività riguarda le nuove incriminazioni ma deve riguardare anche l’abrogazione di norme di favore, perché portano ad un ampliamento della punibilità (è lo stesso effetto che si ottiene con una

nuova incriminazione). Bisogna capire se questo divieto di applicazione retroattiva di effetti più sfavorevoli possa e debba trovare sempre applicazione o incontri dei limiti. È un punto delicato che è stato apprezzato soprattutto con situazioni che hanno connotato cambi di regime: ad esempio, con la caduta del nazionalsocialismo si è aperta la necessità di giudicare coloro che avevano commesso quei crimini. Ma nel momento in cui furono commessi erano formalmente conformi alle regole del tempo. Nel processo di Norimberga si arrivò a giudicare comportamenti di soggetti che agirono in conformità con la legge dell'epoca. Successe anche con la caduta del muro di Berlino in riferimento ai militari che sparavano ai soggetti 24 che cercavano di sfuggire da Berlino Est. Quindi, questi comportamenti potevano essere valutati e sanzionati penalmente a seguito della caduta delle norme che rendevano lecite quelle condotte? Questo punto preciso, inteso

come limite del principio di irretroattività, viene considerato alla luce di considerazioni che sono state elaborate da Gustav Radbruch. Egli formulò una regola secondo cui: "laddove la legge scritta sia incompatibile con i principi di giustizia sostanziale ad un livello intollerabile o la legge statuaria sia stata posta in essere in contrasto con il principio di uguaglianza che costituisce il fondamento di tutta la giustizia, la legge deve essere disapplicata dal giudice per motivi di giustizia sostanziale". Cioè, quando una legge rende lecito un comportamento ma questa liceità appare, secondo una logica di giustizia sostanziale, fonte di una disuguaglianza di trattamento intollerabile comporta che la legge debba essere disapplicata dal giudice consentendo la sanzione rispetto a condotte che erano state poste in essere conformemente alla legge ritenuta intollerabile. In questo senso, il principio di irretroattività trova un limite nel principio.diuguaglianza. Un problema particolare e controverso ha riguardato la distinzione tra applicazione penali di tipo sostanziale rispetto all'applicazione retroattiva di leggi penali retroattiva di leggi di tipo processuale. Il principio di irretroattività certamente copre la sfera di norme penali di tipo sostanziale, cioè quelle che stabiliscono che cosa sia punibile. Si ritiene escluso dal suo ambito di operatività quelle relative all'accertamento dellatutto ciò che attiene alle regole processuali, responsabilità. Queste regole devono seguire il principio del tempus regit actum: nel processo penale devono applicarsi le regole vigenti nel momento in cui si celebra il processo. Quindi, un'eventuale della norma processuale può trovare applicazione anche rispetto a fatti commessi prima della modifica stessa, salvo che la legge processuale possa avere delle implicazioni di natura sostanziale. Ad esempio, la prescrizione limitaCorte Costituzionale. corte costituzionale relativa al caso Taricco, in cui stabilendo un controllo limite alla possibilità di dar ingresso aima non ha riproposto la formula che troviamo nel co. 2 in cui sivieta che la legge possa essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.La ratio di questa diversità è collegata all'interpretazione che nel '48 si riconosceva alle misure di sicurezza: in quella fase erano concepite più come misure di valenza amministrativa piuttosto che strettamente penale. Di conseguenza, essendo misure funzionali alla prevenzione della pericolosità sociale di un soggetto, si riteneva che potessero e dovessero trovare applicazione secondo il principio del tempus regit actum. Cioè, una modifica della disciplina delle misure di sicurezza che fosse intervenuto dopo la commissione di un fatto che sia stato in seguito considerato fonte di pericolosità sociale, si riteneva dovesse trovare applicazione anche se fatto fosse stato commesso prima di questa nuova disciplina. La situazione è fortemente cambiata grazie alla sentenza del caso

punta Perotti. Nel nostro ordinamento la confisca è classificata come una misura di sicurezza di tipo reale (cioè, colpisce dei beni per i quali può essere colto un profilo di pericolosità). In questo caso, tale classificazione portava a ritenerla assoggettata al principio del tempus regit actum. La sentenza della corte EDU, ha chiarito che al di là dell'etichetta formale quando una misura abbia un contenuto afflittivo tale da poter essere classificata sostanzialmente come una vera e propria sanzione penale, per quella misura sostanzialmente penale valgono tutte quelle regole garantistiche che caratterizzano la disciplina delle sanzioni penali. Quindi, possiamo affermare che la regola del tempus regit actum per le misure di sicurezza è ammissibile, salvo che si tratti di misure di sicurezza dietro cui si possa cogliere quel profilo di particolare afflittività che obbliga a considerarle come delle vere e proprie sanzioni penali. Il

Il principio ricavato dalla CEDU diventa un principio che supera il dato costituzionale, introducendo la retroattività anche per le misure di sicurezza che la costituzione non prevedeva formalmente. C'è un'altra sfera di possibile rilevanza del principio di irretroattività legato alle regole che norme dell'ordinamento possono stabilire quale disciplinano la parte esecutiva della pena. Le è il fatto vietato penalmente e con quali pene sanzionarlo, ma ci sono regole che riguardano anche la parte esecutiva della pena, cioè le modalità di esecuzione della pena. Ad esempio, come la pena detentiva possa e debba trovare applicazione, stabilendo limitazioni nei momenti di uscita, possibilità di avere permessi ecc. Su questo settore si è aperto un dibattito sulla valenza o meno del principio di irretroattività. Le norme che attengono alle modalità con cui la pena viene applicata rientrano nel principio di irretroattività?

i, è stata approvata dal parlamento. Secondo questa norma, i soggetti condannati per reati gravi saranno sottoposti a un regime carcerario rigoroso, con restrizioni sulla libertà personale e limitazioni sui contatti con l'esterno. Inoltre, verranno introdotte misure di sorveglianza e controllo più stringenti, al fine di prevenire eventuali attività illegali all'interno delle carceri. Questa nuova norma è stata adottata con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla società e di dissuadere potenziali criminali. Tuttavia, ci sono state anche critiche riguardo alla sua efficacia nel favorire la rieducazione dei detenuti e nel rispetto dei diritti umani.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
159 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher prugnafranci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.