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DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE:
Ha efficacia vincolante sugli individui, senza
mediazione di diritto interno.
Si applica nei confronti di
- Crimini di estrema gravità
- Gravissime violazioni di norme internazionali.
I crimini internazionali di estrema gravità sono 4:
1. Crimini di guerra;
2. “ contro l’umanità;
3. Genocidio;
4. Aggressione (crimine contro la pace).
Il compito di giudicare su questi crimini è affidato alla
Corte penale internazionale (con sede all’Aja),
instituita con lo Statuto di Roma (trattato
internazionale entrato in vigore nel 2002 e ratificato
da 124 Stati), ha carattere sussidiario rispetto alle
giurisdizioni nazionali, cioè essa si attiva solo quando
uno Stato non sia in grado di procedere al caso
specifico.
CIRCOSTANZE: DISCIPLINA VIGENTE:
Articolo di riferimento: 59 c.p. che stabilisce:
“Circostanze che attenuano la pena sono valutate a
favore dell’agente anche se da lui non conosciute o
ritenute inesistenti” (rilevanza oggettiva delle
attenuanti);
“Circostanze che aggravano la pena sono valutate a
carico dell’agente solo se:
- Da lui conosciute o
- Ignorate o ritenute inesistenti per colpa”
(aggravanti);
“Se l’agente ritiene per errore che esistano
circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono
valutate contro o a favore di lui” (aggravanti e
attenuanti): cioè, non ha rilevanza l’errore
sull’esistenza delle circostanze da parte dell’agente.
ECCEZIONI (IMMUNITA’) ALL’OBBLIGATORIETA’
DELLA LEGGE PENALE ITALIANA:
Articolo di riferimento: 3 c.p. : “La legge penale
italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel
territorio dello Stato, salve eccezioni (esclusione di
alcuni soggetti dall’applicabilità della legge penale
italiana) stabilite dal diritto:
- PUBBLICO INTERNO;
- INTERNAZIONALE.”
I tipi di immunità sono 4:
1. Immunità di diritto sostanziale: comporta
l’inapplicabilità della sanzione penale e,
eventualmente, extrapenale;
2. Immunità di diritto processuale: comporta
l’esenzione dalla giurisdizione penale o anche
extrapenale;
3. Immunità funzionale: riguarda fatti compiuti
nell’esercizio della specifica funzione;
4. Immunità extrafunzionale: riguarda anche di fatti
estranei all’esercizio della funzione.
Le immunità di diritto pubblico interno sono 6:
1) Presidente della Repubblica:
La sua immunità è funzionale (fatti compiuti
nell’esercizio della specifica funzione) e di diritto
sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale e,
eventualmente, extrapenale). Tale immunità ha
natura di causa di giustificazione.
Non è un’immunità assoluta perché egli può
rispondere di 2 reati commessi nell’esercizio delle
funzioni: alto tradimento e attentato alla Costituzione
Resoconto: immunità funzionale e di diritto
sostanziale.;
2) Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri:
Si tratta di un’immunità processuale penale
(esenzione dalla giurisdizione penale) e funzionale
(fatti compiuti nell’esercizio della specifica funzione).
Possono rispondere di reati ministeriali nell’esercizio
delle loro funzioni
Resoconto: immunità di diritto processuale penale e
funzionale;
3) Membri del Parlamento:
Godono di un’immunità funzionale (fatti compiuti
nell’esercizio della specifica funzione) di diritto
sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale e,
eventualmente, extrapenale) e di diritto processuale
penale limitata (esenzione dalla giurisdizione penale).
Si tratta di una causa di giustificazione che rende
leciti fatti penalmente rilevanti commessi
nell’esercizio delle funzioni
Resoconto: immunità funzionale, di diritto sostanziale
e di diritto processuale penale;
4) Consiglieri regionali:
Godono di un’immunità di diritto sostanziale
(inapplicabilità della sanzione penale e,
eventualmente, extrapenale) funzionale (fatti
compiuti nell’esercizio della specifica funzione).
Si tratta di una causa di giustificazione che rende
leciti fatti penalmente rilevanti commessi
nell’esercizio delle loro funzioni
Resoconto: immunità funzionale e di diritto
sostanziale;
5) Giudici della Corte Costituzionale:
Godono di un’immunità funzionale (fatti compiuti
nell’esercizio della specifica funzione) di diritto
sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale e,
eventualmente, extrapenale) e processuale
(esenzione dalla giurisdizione penale o anche
extrapenale) extrafunzionale (riguarda anche di fatti
estranei all’esercizio della funzione)
Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale, di
diritto sostanziale e di diritto processuale;
6) Consiglio superiore della magistratura:
Immunità funzionale di diritto sostanziale. Si tratta di
una causa di esclusione della punibilità, in quanto
esonerati soltanto dalla responsabilità penale, cioè
non sono punibili a livello penale.
Resoconto: immunità funzionale di diritto sostanziale.
Le immunità di diritto internazionale sono 10:
1) Sommo Pontefice:
La sua immunità è assoluta, di diritto sostanziale
(inapplicabilità della sanzione penale e,
eventualmente, extrapenale) e processuale
(esenzione dalla giurisdizione penale o anche
extrapenale). Si tratta di una causa personale di
esclusione della punibilità.
Resoconto: immunità di diritto sostanziale e
processuale;
2) Capo di Stato estero:
La sua immunità comprende anche i suoi familiari e il
suo seguito ed è assoluta di diritto sostanziale e
processuale, penale ed extrapenale
Resoconto: immunità di diritto sostanziale e
processuale;
3) Capi e membri di governi stranieri:
Godono di immunità di diritto sostanziale penale ed
extrapenale funzionale.
Resoconto: immunità funzionale e di diritto
sostanziale;
4) Agenti diplomatici stranieri:
Immunità di diritto processuale penale ed
extrapenale funzionale ed extrafunzionale.
Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale e di
diritto processuale;
5) Funzionari e impiegati dei consolari stranieri:
Immunità funzionale di diritto sostanziale penale ed
extrapenale che ha natura di causa personale di non
punibilità.
Resoconto: immunità funzionale e di diritto
sostanziale;
6) Membri Parlamento europeo:
Immunità funzionale e processuale extrafunzionale
Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale e di
diritto processuale;
7) Funzionari di organismi internazionali:
Immunità extrafunzionale;
8) Rappresentanti e funzionari dell’ONU:
Immunità funzionale, limitata immunità processuale
penale extrafunzionale
Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale e di
diritto processuale penale;
9) Membri delle Corti Internazionale di Giustizia,
Europea dei diritti dell’uomo e Penale internazionale:
Immunità funzionale.
10) Appartenenti alle Forze armate di uno Stato
estero:
Sono soggetti solamente alla legge del loro Stato,
quando si tratta di reati commessi in servizio.
E’ prevista una disciplina speciale per gli appartenenti
alle forze armate dei Paesi NATO dalla Convenzione
di Londra del 1951, la quale prevede:
- Giurisdizione esclusiva dello Stato di
appartenenza per fatti non punibili dalla legge
italiana;
- Giurisdizione esclusiva dello Stato italiano per
fatti non punibili dalla legge dello stato di
appartenenza.
- Invece, i fatti previsti come reato sia dalla legge
italiana sia dalla legge dello Stato di appartenenza
sono sottoposti a giurisdizione concorrente di
entrambi gli Stati.
La sentenza definitiva (di assoluzione o condanna)
pronunciata dallo Stato di appartenenza preclude il
giudizio per gli stessi fatti da parte dello Stato italiano
(ne bis in idem).
ESTRADIZIONE:
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria
tra Stati.
E’ un procedimento (un trattato) con il quale avviene
la consegna di una persona da parte di uno Stato, che
si è rifugiata nel suo territorio, a un altro Stato,
affinché venga sottoposta a:
- Giudizio (estradizione processuale);
- Pena (estradizione esecutiva).
Essa richiede la doppia incriminazione (reati comuni).
L’art. 26 Cost. stabilisce che il cittadino può essere
estradato solo se l’estradizione sia espressamente
prevista nelle convenzioni internazionali e vieta
l’estradizione del cittadino e dello straniero per reati
politici.
L’estradizione ha un proprio principio: quello di
specialità che pone 2 divieti per gli Stati:
1) Divieto di consegnare l’estradato ad un altro
Stato;
2) Divieto di sottoporre l’estradato alla restrizione
della libertà personale per fatti diversi o precedenti
rispetto a quelli per i quali è stata concessa
l’estradizione.
E’ governata da altri 2 principi: sussidiarietà
(l’estradizione non può essere concessa se per lo
stesso fatto è già in corso un procedimento penale
nello Stato); ne bis in idem (l’estradizione è impedita
quando per uno stesso fatto è già stata pronunciata
una sentenza irrevocabile di condanna o di
proscioglimento).
E’ regolata da 3 fonti:
1. Costituzione (art. 26);
2. Legge penale italiana (art. 13 c.p.);
3. Convenzioni e usi internazionali.
Essa può essere attiva (Stato che richiede) e passiva
(Stato che concede). In Italia è il Ministro di Giustizia
che la richiede o la concede.
Funzione (di garanzia) del principio della RISERVA DI
LEGGE:
La riserva di legge consiste nel monopolio della legge
(potere legislativo) sulla scelta di definire la norma
incriminatrice e tutela la libertà individuale dagli
arbitri del potere esecutivo e giudiziario.
Funzione (di garanzia) del principio di TASSATIVITA’:
Vincola il legislatore nell’utilizzo di tecniche di
redazione della norma incriminatrice a tutela del
singolo nei confronti del potere giudiziario.
Funzione (di garanzia) del principio di
IRRETROATTIVITA’:
Tutela la libertà individuale contro gli arbitri del
legislatore stesso.
IL DECRETO-LEGGE NEL DIRITTO PENALE:
A nostro avviso, il decreto legge (atto avente forza di
legge emanato in casi straordinari di necessità e
urgenza dal Governo- potere esecutivo) non può
e