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DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE:

Ha efficacia vincolante sugli individui, senza

mediazione di diritto interno.

Si applica nei confronti di

- Crimini di estrema gravità

- Gravissime violazioni di norme internazionali.

I crimini internazionali di estrema gravità sono 4:

1. Crimini di guerra;

2. “ contro l’umanità;

3. Genocidio;

4. Aggressione (crimine contro la pace).

Il compito di giudicare su questi crimini è affidato alla

Corte penale internazionale (con sede all’Aja),

instituita con lo Statuto di Roma (trattato

internazionale entrato in vigore nel 2002 e ratificato

da 124 Stati), ha carattere sussidiario rispetto alle

giurisdizioni nazionali, cioè essa si attiva solo quando

uno Stato non sia in grado di procedere al caso

specifico.

CIRCOSTANZE: DISCIPLINA VIGENTE:

Articolo di riferimento: 59 c.p. che stabilisce:

“Circostanze che attenuano la pena sono valutate a

favore dell’agente anche se da lui non conosciute o

ritenute inesistenti” (rilevanza oggettiva delle

attenuanti);

“Circostanze che aggravano la pena sono valutate a

carico dell’agente solo se:

- Da lui conosciute o

- Ignorate o ritenute inesistenti per colpa”

(aggravanti);

“Se l’agente ritiene per errore che esistano

circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono

valutate contro o a favore di lui” (aggravanti e

attenuanti): cioè, non ha rilevanza l’errore

sull’esistenza delle circostanze da parte dell’agente.

ECCEZIONI (IMMUNITA’) ALL’OBBLIGATORIETA’

DELLA LEGGE PENALE ITALIANA:

Articolo di riferimento: 3 c.p. : “La legge penale

italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel

territorio dello Stato, salve eccezioni (esclusione di

alcuni soggetti dall’applicabilità della legge penale

italiana) stabilite dal diritto:

- PUBBLICO INTERNO;

- INTERNAZIONALE.”

I tipi di immunità sono 4:

1. Immunità di diritto sostanziale: comporta

l’inapplicabilità della sanzione penale e,

eventualmente, extrapenale;

2. Immunità di diritto processuale: comporta

l’esenzione dalla giurisdizione penale o anche

extrapenale;

3. Immunità funzionale: riguarda fatti compiuti

nell’esercizio della specifica funzione;

4. Immunità extrafunzionale: riguarda anche di fatti

estranei all’esercizio della funzione.

Le immunità di diritto pubblico interno sono 6:

1) Presidente della Repubblica:

La sua immunità è funzionale (fatti compiuti

nell’esercizio della specifica funzione) e di diritto

sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale e,

eventualmente, extrapenale). Tale immunità ha

natura di causa di giustificazione.

Non è un’immunità assoluta perché egli può

rispondere di 2 reati commessi nell’esercizio delle

funzioni: alto tradimento e attentato alla Costituzione

Resoconto: immunità funzionale e di diritto

sostanziale.;

2) Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri:

Si tratta di un’immunità processuale penale

(esenzione dalla giurisdizione penale) e funzionale

(fatti compiuti nell’esercizio della specifica funzione).

Possono rispondere di reati ministeriali nell’esercizio

delle loro funzioni

Resoconto: immunità di diritto processuale penale e

funzionale;

3) Membri del Parlamento:

Godono di un’immunità funzionale (fatti compiuti

nell’esercizio della specifica funzione) di diritto

sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale e,

eventualmente, extrapenale) e di diritto processuale

penale limitata (esenzione dalla giurisdizione penale).

Si tratta di una causa di giustificazione che rende

leciti fatti penalmente rilevanti commessi

nell’esercizio delle funzioni

Resoconto: immunità funzionale, di diritto sostanziale

e di diritto processuale penale;

4) Consiglieri regionali:

Godono di un’immunità di diritto sostanziale

(inapplicabilità della sanzione penale e,

eventualmente, extrapenale) funzionale (fatti

compiuti nell’esercizio della specifica funzione).

Si tratta di una causa di giustificazione che rende

leciti fatti penalmente rilevanti commessi

nell’esercizio delle loro funzioni

Resoconto: immunità funzionale e di diritto

sostanziale;

5) Giudici della Corte Costituzionale:

Godono di un’immunità funzionale (fatti compiuti

nell’esercizio della specifica funzione) di diritto

sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale e,

eventualmente, extrapenale) e processuale

(esenzione dalla giurisdizione penale o anche

extrapenale) extrafunzionale (riguarda anche di fatti

estranei all’esercizio della funzione)

Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale, di

diritto sostanziale e di diritto processuale;

6) Consiglio superiore della magistratura:

Immunità funzionale di diritto sostanziale. Si tratta di

una causa di esclusione della punibilità, in quanto

esonerati soltanto dalla responsabilità penale, cioè

non sono punibili a livello penale.

Resoconto: immunità funzionale di diritto sostanziale.

Le immunità di diritto internazionale sono 10:

1) Sommo Pontefice:

La sua immunità è assoluta, di diritto sostanziale

(inapplicabilità della sanzione penale e,

eventualmente, extrapenale) e processuale

(esenzione dalla giurisdizione penale o anche

extrapenale). Si tratta di una causa personale di

esclusione della punibilità.

Resoconto: immunità di diritto sostanziale e

processuale;

2) Capo di Stato estero:

La sua immunità comprende anche i suoi familiari e il

suo seguito ed è assoluta di diritto sostanziale e

processuale, penale ed extrapenale

Resoconto: immunità di diritto sostanziale e

processuale;

3) Capi e membri di governi stranieri:

Godono di immunità di diritto sostanziale penale ed

extrapenale funzionale.

Resoconto: immunità funzionale e di diritto

sostanziale;

4) Agenti diplomatici stranieri:

Immunità di diritto processuale penale ed

extrapenale funzionale ed extrafunzionale.

Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale e di

diritto processuale;

5) Funzionari e impiegati dei consolari stranieri:

Immunità funzionale di diritto sostanziale penale ed

extrapenale che ha natura di causa personale di non

punibilità.

Resoconto: immunità funzionale e di diritto

sostanziale;

6) Membri Parlamento europeo:

Immunità funzionale e processuale extrafunzionale

Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale e di

diritto processuale;

7) Funzionari di organismi internazionali:

Immunità extrafunzionale;

8) Rappresentanti e funzionari dell’ONU:

Immunità funzionale, limitata immunità processuale

penale extrafunzionale

Resoconto: immunità funzionale, extrafunzionale e di

diritto processuale penale;

9) Membri delle Corti Internazionale di Giustizia,

Europea dei diritti dell’uomo e Penale internazionale:

Immunità funzionale.

10) Appartenenti alle Forze armate di uno Stato

estero:

Sono soggetti solamente alla legge del loro Stato,

quando si tratta di reati commessi in servizio.

E’ prevista una disciplina speciale per gli appartenenti

alle forze armate dei Paesi NATO dalla Convenzione

di Londra del 1951, la quale prevede:

- Giurisdizione esclusiva dello Stato di

appartenenza per fatti non punibili dalla legge

italiana;

- Giurisdizione esclusiva dello Stato italiano per

fatti non punibili dalla legge dello stato di

appartenenza.

- Invece, i fatti previsti come reato sia dalla legge

italiana sia dalla legge dello Stato di appartenenza

sono sottoposti a giurisdizione concorrente di

entrambi gli Stati.

La sentenza definitiva (di assoluzione o condanna)

pronunciata dallo Stato di appartenenza preclude il

giudizio per gli stessi fatti da parte dello Stato italiano

(ne bis in idem).

ESTRADIZIONE:

L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria

tra Stati.

E’ un procedimento (un trattato) con il quale avviene

la consegna di una persona da parte di uno Stato, che

si è rifugiata nel suo territorio, a un altro Stato,

affinché venga sottoposta a:

- Giudizio (estradizione processuale);

- Pena (estradizione esecutiva).

Essa richiede la doppia incriminazione (reati comuni).

L’art. 26 Cost. stabilisce che il cittadino può essere

estradato solo se l’estradizione sia espressamente

prevista nelle convenzioni internazionali e vieta

l’estradizione del cittadino e dello straniero per reati

politici.

L’estradizione ha un proprio principio: quello di

specialità che pone 2 divieti per gli Stati:

1) Divieto di consegnare l’estradato ad un altro

Stato;

2) Divieto di sottoporre l’estradato alla restrizione

della libertà personale per fatti diversi o precedenti

rispetto a quelli per i quali è stata concessa

l’estradizione.

E’ governata da altri 2 principi: sussidiarietà

(l’estradizione non può essere concessa se per lo

stesso fatto è già in corso un procedimento penale

nello Stato); ne bis in idem (l’estradizione è impedita

quando per uno stesso fatto è già stata pronunciata

una sentenza irrevocabile di condanna o di

proscioglimento).

E’ regolata da 3 fonti:

1. Costituzione (art. 26);

2. Legge penale italiana (art. 13 c.p.);

3. Convenzioni e usi internazionali.

Essa può essere attiva (Stato che richiede) e passiva

(Stato che concede). In Italia è il Ministro di Giustizia

che la richiede o la concede.

Funzione (di garanzia) del principio della RISERVA DI

LEGGE:

La riserva di legge consiste nel monopolio della legge

(potere legislativo) sulla scelta di definire la norma

incriminatrice e tutela la libertà individuale dagli

arbitri del potere esecutivo e giudiziario.

Funzione (di garanzia) del principio di TASSATIVITA’:

Vincola il legislatore nell’utilizzo di tecniche di

redazione della norma incriminatrice a tutela del

singolo nei confronti del potere giudiziario.

Funzione (di garanzia) del principio di

IRRETROATTIVITA’:

Tutela la libertà individuale contro gli arbitri del

legislatore stesso.

IL DECRETO-LEGGE NEL DIRITTO PENALE:

A nostro avviso, il decreto legge (atto avente forza di

legge emanato in casi straordinari di necessità e

urgenza dal Governo- potere esecutivo) non può

e

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MP95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Sotis Carlo.