Estratto del documento

Appunti di diritto penale (parte generale)

Tipi di beni giuridici che possono essere offesi dal reato

1) Beni individuali: Comprendono diritti soggettivi che fanno capo a singole persone fisiche come per esempio la vita, integrità fisica, patrimonio;

2) Beni collettivi divisi in:

  • Istituzionali: fanno capo a Stato (esempio: integrità territorio, Costituzione, Governo, funzione Presidente della Repubblica, etc.) ed enti pubblici (esempio: Banca d’Italia, Consob, etc.)
  • A titolarità diffusa: fanno capo alla generalità dei consociati (esempio: ambiente, economia, etc.)

3) Beni strumentali: Fanno parte dei beni collettivi, la cui integrità è condizione necessaria per la sopravvivenza di beni ulteriori (finali). Esempio i beni ambientali come aria, acqua, suolo, etc., penalmente protetti per assicurare la sopravvivenza della vita e della salute delle generazioni presenti e future (che sono beni finali). Il legislatore non può aspettare la morte delle persone nel caso in cui i beni ambientali vengano lesi, ma deve intervenire anticipatamente.

4) Beni finali: La loro lesione o messa in pericolo è irrilevante perché ciò che richiede la norma incriminatrice è la lesione o messa in pericolo del bene strumentale necessario per la loro sopravvivenza.

Accertamento del dolo

Premessa: il dolo è una forma di colpevolezza (o responsabilità penale) più grave rispetto alla colpa ed è elemento psicologico del reato. Esistono 3 intensità del dolo:

  • Intenzionale
  • Diretto
  • Eventuale

Il dolo è composto da 2 coefficienti psicologici:

  1. Rappresentazione (previsione o conoscenza effettiva) di tutti gli elementi del fatto tipico che integra reato;
  2. Volizione: consapevolezza e volontà nel compiere l’azione, una volta rappresentati tutti gli elementi del fatto.

La rappresentazione e la volizione riguardano il fatto tipico. Oggetto del dolo è, dunque, il fatto tipico e concreto che corrisponde a quello previsto dalla norma incriminatrice.

Ora giunge qui una domanda: come si accerta l’esistenza del dolo al momento della commissione del fatto? Sicuramente non tramite i sensi, bensì con dati esteriori con l’aiuto di massime di esperienza, tenendo conto di tutte le circostanze (oggettive e soggettive) del caso concreto e di un eventuale errore (sul fatto e sulle cause di giustificazione) che esclude il dolo ma non la colpa se quel fatto è previsto dalla legge come delitto colposo e se quell’errore è inescusabile (in quanto non ci sarebbe caduta una persona diligente e ragionevole).

Circostanze oggettive

Riguardano le modalità della condotta che sono:

  • Mezzi adoperati: carattere micidiale dell’arma usata, il suo utilizzo a breve distanza dalla vittima, se orientata a colpire parti vitali del corpo, reiterazione dei colpi;
  • Durata condotta;
  • Condotta antecedente e susseguente alla commissione del reato.

Circostanze soggettive

Vengono prese in esame dal giudice quando le circostanze oggettive non permettono deduzioni univoche. Svolgono, quindi, funzione sussidiaria e si riferiscono alla persona dell’agente. Sono:

  • Conoscenze dell’agente;
  • Precedenti esperienze di vita;
  • Interesse alla realizzazione del reato;
  • Movente (motivo) di commettere reato.

Irresponsabilità dell'agente provocatore

Può essere “agente provocatore”:

  • Forza dell’ordine o
  • Privato cittadino.

Lo è chi istiga qualcuno a commettere reato (divenendo, dunque, partecipe nel reato) per far scoprire alla giustizia la persona provocata prima che il reato giunga a consumazione. Egli è impunibile perché vi è assenza di dolo di partecipazione, cioè ciò che egli si rappresenta e vuole è solo un tentativo affinché la consumazione del reato venga impedita da fattori esterni.

Diverso dall’agente provocatore è l’agente infiltrato: colui che si inserisce in un’organizzazione criminale, compiendo fatti di reato allo scopo di acquisire elementi di prova. La sua impunità è fondata sulla liceità dei fatti di reati commessi in presenza di una causa di giustificazione, cioè l’adempimento di un dovere. Tuttavia, all’agente infiltrato non è consentito di compiere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili dalla legge.

Elenco delle pene accessorie dell’art. 19 c.p.

Sono 10 divise per delitti e contravvenzioni. Pene accessorie per delitti:

  • Interdizione dai pubblici uffici;
  • Interdizione da una professione o arte;
  • Interdizione legale;
  • Interdizione temporanea da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese;
  • Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • Estinzione del rapporto di lavoro;
  • Decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale;

Pene accessorie per contravvenzioni:

  • Sospensione dall’esercizio di una professione o arte;
  • Sospensione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.

Unica pena accessoria per delitti e contravvenzioni: pubblicazione della sentenza di condanna.

Art. 133 bis e ter c.p.

Questi due articoli riguardano la commisurazione delle pene pecuniarie (oltre gli artt. 132 e 133). L’articolo 133-bis stabilisce che il giudice, nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria, deve tenere conto:

  1. Dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (criteri fattuali);
  2. Delle condizioni economiche del reo, cioè del reddito e patrimonio.

Inoltre (e ciò non è specificato da tale articolo) deve tenere conto di:

  • Obbligazioni pecuniarie derivanti dal reato (risarcimento danni cagionati alla vittima, rimborso spese processuali, pagamento al difensore).
  • Alimenti che deve ai familiari.
  • Debiti per esigenze proprie e familiari.
  • Debiti di imposta.

Sempre l’art. 133-bis stabilisce, poi, che il giudice può, riguardo alla pena pecuniaria (che sia multa o ammenda), la cui misura è già stabilita dalla legge:

  1. Aumentarla sino al triplo quando ritenga che la misura massima (stabilita dalla legge) sia inefficace (cioè, quando il soggetto è reso insensibile al sacrificio inflitto dalla pena per la sua situazione economica agiata). Grava sull’accusa l’onere di provare la consistenza patrimoniale del reo al fine di ottenere l’aumento di pena;
  2. Diminuirla sino a 1/3 quando ritenga che la misura minima (stabilita dalla legge) sia eccessivamente gravosa (quando comporta un sacrificio intollerabile, avvertendo così la pena come ingiusta). Secondo la Cassazione, una pena pecuniaria può dirsi “eccessivamente gravosa” quando ricorre una situazione di vera e propria impossibilità o estrema difficoltà. Grava sull’imputato l’onere di provare la disagiata situazione economica al fine di ottenere la riduzione.

L’art. 133-ter, invece, tratta il pagamento rateale della pena pecuniaria, disposto secondo le condizioni economiche del reo.

Cause di estinzione del reato

Sono condizioni che escludono l’opportunità di punire un fatto antigiuridico e colpevole. Fanno, quindi, parte delle cause di esclusione della punibilità. Avvengono per fatti naturali o giuridici sopravvenuti dopo la commissione del fatto e intervenuti prima della sentenza definitiva, indipendenti dal comportamento dell’agente. Ovviamente, comportano la non applicabilità della sanzione penale ad eccezione, però, della confisca obbligatoria di cose criminose. Sono 6:

  • Morte del reo: Art. 150 “La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato”;
  • Amnistia propria: È un provvedimento generale di clemenza (il quale non può essere applicato a recidiva aggravata o reiterata e a delinquenti abituali, professionali o per tendenza) che deve essere adottato con legge deliberata a maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera. È la legge che individua figure di reato interessate dall’amnistia. Non può essere applicata a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge;
  • Prescrizione del reato: È il limite di tempo entro il quale lo Stato può esercitare la sua potestà punitiva nei confronti del reo. Decorso detto termine, il reato è estinto. Essa è pari al massimo della pena edittale (per reato tentato o consumato, senza tenere conto di aggravanti e attenuanti. Rilevano, però, le circostanze autonome- cioè quelle aggravanti che comportano una pena diversa da quella ordinaria- e aggravanti che aumentano la pena superiore a 1/3) stabilita dalla legge e comunque non inferiore a:
    • 6 anni se delitto.
    • 4 anni se contravvenzione.
    Se la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e pecuniaria, si applica il termine di 3 anni. A norma dell’art. 158 c.p. il termine della prescrizione decorre per:
    • Reato consumato, dal giorno della consumazione.
    • Reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività.
    • Reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
    • Reato a condizione obiettiva di punibilità, dal giorno in cui si è verificata la condizione.
    • Reato punibile a querela, istanza e richiesta, dal giorno del commesso reato.
    Non cadono mai sotto prescrizione i reati puniti con l’ergastolo (imprescrittibilità) o commessi con aggravanti. Il corso della prescrizione può essere interrotto o sospeso da sentenza o dal decreto di condanna da parte dell’autorità giudiziaria prima che sia decorso il termine di prescrizione. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione, ma il termine di prescrizione non può prolungarsi oltre 1/4. Il prolungamento oltre 1/4 è previsto solo per autori di recidiva aggravata (prolungamento fino alla metà), reiterata (prolungamento fino a 2/3), abitualità o professionalità nel reato (doppio) e per reati (gravissimi) nei confronti dei quali la legge non prevede alcun limite di prolungamento. La prescrizione sospesa, invece, ricomincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Interruzione o sospensione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso reato;
  • Oblazione: Consiste nella riduzione del pagamento di una somma di denaro. Può essere “ordinaria” e “speciale”. Entrambe valgono solo per le contravvenzioni (quindi per reati meno gravi).
    • L’oblazione è ordinaria quando viene comminata solo l’ammenda e consiste nel pagamento di una somma di denaro che corrisponde ad 1/3 del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge. Nell’oblazione ordinaria il giudice ha l’obbligo di ammettere l’imputato (che ne abbia fatto domanda tempestiva) all’oblazione.
    • L’oblazione è, invece, speciale quando la contravvenzione è punita (alternativamente) o con l’arresto o con l’ammenda e consiste nel pagamento di una somma di denaro che corrisponde alla metà del massimo dell’ammenda. In questo caso, il giudice deve valutare se il fatto antigiuridico e colpevole sia poco grave e, quindi, meritevole solo di una pena pecuniaria (ammenda) e non dell’arresto, accogliendo così la domanda di oblazione. Accolta l’oblazione e pagata, il giudice dichiarerà con sentenza l’estinzione del reato. Guardare “estinzione del reato per condotte riparatorie” che riguarda delitti perseguibili a querela;
  • Sospensione del procedimento con messa in prova dell’imputato: Riguarda reati puniti solo con pena pecuniaria (durata sospensione= 1 anno) o detentiva (durata sospensione= 2 anni) non superiore a 4 anni. La sospensione può concedersi una sola volta. Il provvedimento di sospensione del procedimento presuppone una richiesta di parte al Tribunale, con consenso del P.M. e sentita la persona offesa. Può disporsi solo quando il giudice non deve pronunciare il proscioglimento e deve accertare la responsabilità. Con la sospensione, l’imputato viene affidato al servizio sociale per svolgere un programma di trattamento che comporta la prestazione di attività riparatorie, volontariato, lavoro di pubblica utilità. Sono esclusi da essa il delinquente e contravventore abituale o professionale e il delinquente per tendenza;
  • Perdono giudiziale: Riguarda solo minori che abbiano compiuto 14 anni ma non ancora 18, autori di illecito non grave per la prima volta e nel modo del tutto occasionale. La pena che andrebbe inflitta nel caso concreto deve essere o detentiva (inferiore a 2 anni) o pecuniaria (1549 euro). Consiste nella rinuncia a punire o rinuncia al processo. Può concedersi una sola volta. È disposto discrezionalmente dal giudice che ritiene che il soggetto si asterrà dal commettere in futuro altri reati.

Disciplina comune

Godono di autonomia o specificità rispetto ad altri reati e alle persone. Ciò significa che:

Rispetto ai reati:

  1. Quando un reato è presupposto di un altro, l’estinzione si applica solamente al primo;
  2. L’estinzione di un reato che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato non si estende a quest’ultimo;
  3. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

Rispetto alle persone:

L’estinzione del reato ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Cause di estinzione della pena

Sono istituti che intervengono dopo la sentenza di condanna e l’inflizione delle pene e che impediscono, in tutto o in parte:

  • L’esecuzione delle pene;
  • Il prodursi di effetti penali di condanna.

Può generarsi un “concorso di cause di estinzione della pena” in cui le cause possono intervenire:

  • Contemporaneamente, in cui opera la causa più favorevole;
  • In tempi diversi, in cui si applica la causa intervenuta per prima e poi quelle successive.

Le cause di estinzione della pena sono 9, precisamente:

  1. Amnistia impropria
  2. Morte del reo
  3. Prescrizione della pena
  4. Indulto
  5. Grazia
  6. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
  7. Liberazione condizionale
  8. Sospensione condizionale della pena
  9. Riabilitazione.

Amnistia impropria

Fa cessare pene principali e accessorie ma non gli effetti penali della condanna. Non si applica a recidivi e delinquenti abituali, professionali o per tendenza. È applicata dal giudice di esecuzione e può essere sottoposta a obblighi e condizioni sospensive o risolutive. Le condizioni sono sospensive quando il giudice sospende l’amnistia fino al verificarsi della condizione (ex. Risarcimento danno alla persona offesa); sono risolutive quando il giudice revoca l’amnistia (ex. Commissione di un altro reato).

Morte del reo

Ovviamente estingue tutto, cioè pene principali, accessorie ed effetti penali ma non la confisca (in quanto è misura di sicurezza che colpisce cose) e obbligazioni civili da reato che vengono trasmessi agli eredi!

Prescrizione della pena

La prescrizione è un termine entro il quale la pena (solo quella principale), si estingue e decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. La reclusione si estingue entro un minimo di 10 anni e massimo 30. Multa: in 10 anni, ma se inflitta insieme alla reclusione, si estingue decorso il tempo stabilito per la reclusione. Arresto e ammenda: 5 anni, anche se applicate congiuntamente. È prevista una disciplina più gravosa per recidivi e delinquenti abituali professionali o per tendenza: nei loro confronti sono imprescrittibili la reclusione e la multa, mentre arresto e ammenda hanno un termine doppio rispetto a quello ordinario (cioè 10 anni).

Indulto

Provvedimento di clemenza generale (anche l’amnistia), espressione del potere di clemenza riservato al Parlamento che lo concede con legge approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera (come accade anche all’amnistia). Non può essere applicato a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge. Effetto: condonare (non far eseguire) in tutto (indulto “totale”) o in parte (indulto “parziale”) la pena principale; oppure commutare (sostituire) la pena principale con una meno grave. Non estingue, però, accessorie ed effetti penali. Può essere proprio (applicato dal giudice dell’esecuzione) o improprio (applicato dal giudice di cognizione, in cui l’applicazione dell’indulto è provvisoria. Di conseguenza, l’effetto dell’indulto si verifica solo al passaggio in giudicato). Può sottoporsi a condizioni sospensive o risolutive. In caso di concorso di reati, esso si applica una sola volta sulla pena cumulata. Preclusioni per recidivo (tranne quello semplice) e delinquente abit., prof. e per tend.

Grazia

Provvedimento di clemenza individuale (rivolto a 1 o più singoli condannati).

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 121
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 1 Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di diritto penale, parte generale Pag. 41
1 su 121
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MP95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Sotis Carlo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community