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Capitolo 1: Reati di omicidio

Strage – 422 c.p.

Esaminando questo reato, è opportuno innanzitutto distinguere tra il concetto giuridico di strage e il linguaggio giornalistico, in quanto secondo l’opinione corrente la strage non è altro che un reato idoneo a provocare la morte di un notevole numero di persone. In campo giuridico, invece, le cose stanno diversamente, come verrà evidenziato da questa analisi.

Omicidio 575 c.p.

Vi sono tre figure fondamentali di ( ): il codice incrimina chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno – con questa definizione viene identificato l’omicidio doloso, che deve essere distinto dalla strage: i capitoli iniziali del volume si concentrano su questa distinzione; la strage non è collocata vicino all’omicidio, ma è collocata all’art. 422 c.p. (che non è neanche l’unica ipotesi di strage (285 – strage politica, strage terroristica)) che incrimina chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità ed è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso [SE NON MUORE NESSUNO] si applica la reclusione non inferiore a quindici anni. La messa in pericolo della pubblica incolumità è il punto centrale del delitto di strage, perché si parte da quella, per poi arrivare all’eventuale morte di una o più persone.

[es. viene piazzato un ordigno, potenzialmente capace di uccidere tutti i passeggeri, su un treno. Potrebbe succedere che la bomba venga scoperta e disinnescata, senza che vi siano morti. Questo rientra sicuramente nella STRAGE. Es2. Viene piazzato un ordigno sulla macchina di un Boss mafioso. L’ordigno viene disinnescato. La fattispecie è sicuramente configurabile in STRAGE, visto che i vicini/passanti/auto su pubblica strada/etc., e dunque rilevabile sotto il profilo del PERICOLO PER LA PUBBLICA UTILITÀ].

NB la strage NON È MAI TENTATA comune punto di partenza, il reato di omicidio doloso ed il reato di strage presentano certamente un rappresentato dall’intenzione di uccidere un altro individuo. Ai sensi dell’articolo 422 del codice penale, realizza la fattispecie di strage chiunque con il fine di uccidere commetta atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, anche se in concreto da questo fatto non derivi la morte di nessun individuo (delitto di attentato). Questo argomento può implicitamente essere ricavato dal secondo comma della norma che fa riferimento proprio a quei casi in cui, malgrado siano stati commessi al fine di uccidere atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, non sia scaturita la morte di alcuna persona. A questo punto è chiaro come la definizione giuridica di strage non corrisponda a quella in uso nel linguaggio corrente. Attualmente, la morte di una o più persone, almeno secondo la giurisprudenza, rappresenta circostanza aggravante può essere oggetto del giudizio di bilanciamento del reato base e con eventuali attenuanti ai sensi dell’articolo 69.

Un elemento che accomuna la fattispecie di omicidio e la fattispecie di strage risulta il dolo intenzionale, tuttavia la strage richiede obbligatoriamente dolo intenzionale o diretto mentre si può verificare omicidio anche in presenza di dolo eventuale. Non è quindi configurabile il reato di strage commesso con dolo eventuale. La strage ex 422 si differenzia dall’omicidio (anche plurimo) in quanto è qualificata, oltre che dal dolo intenzionale di omicidio (a differenza dell’omicidio per cui è sufficiente il semplice dolo eventuale), pericolo per la pubblica incolumità, che deve essere inteso come pericolo per l’incolumità di un numero di soggetti indeterminato a priori.

Al riguardo è chiaro che se un soggetto con un congegno ad orologeria imbottisce la macchina di un’altra persona, con lo scopo di farla saltare in aria, l’imputazione sarà diversa a seconda che il fatto avvenga presso una casa isolata in cima ad un monte, oppure presso un luogo affollato. Nei due esempi il rischio per la pubblica incolumità assume proporzioni diverse.

Caratteristiche della strage

  • Reato a forma libera: per realizzare la fattispecie di strage, come del resto il reato di omicidio, si può utilizzare qualsiasi modalità, purché abbia le caratteristiche descritte dalle norme incriminatici.
  • Reato che prevede come evento un pericolo per la pubblica incolumità.
  • Non prevede il tentativo, in quanto per configurare il reato consumato non è necessario che venga realizzato l’obiettivo di uccidere.
  • Reato contraddistinto dal dolo specifico del fine di uccidere, mentre il pericolo per la pubblica incolumità costituisce dolo generico.
  • Reato in cui la morte di una o più persone risulta una circostanza aggravante.

Casi giurisprudenziali

Nel 1991 è passato sotto il vaglio della Cassazione un episodio avvenuto nel mantovano. Il caso riguardava un gruppetto di personaggi, autodenominatisi “Ludwig”, i quali in base ad ideologie di stampo neonazista avevano deciso di “combattere” chi apparteneva ad una certa area sociale (nel caso in questione i nemici erano rappresentati dai frequentatori di discoteche). Questi soggetti, oltre a compiere qualche reato a tempo perso, avevano preso di mira alcuni locali pubblici, incendiandoli, mentre erano in corso serate di intrattenimento. I messaggi di rivendicazione evidenziavano la volontà di uccidere e non l’obiettivo di compiere semplicemente un gesto dimostrativo, facilitando in questo modo, una volta posti in stato di fermo i colpevoli, il compito degli inquirenti nel ricercare il necessario dolo intenzionale d’omicidio per configurare un’accusa di strage. Nello specifico, in un episodio avvenuto nelle vicinanze di Mantova, il gruppo Ludwig aveva dato fuoco a vari punti all’esterno di un locale, in modo da rendere difficile la fuga dalle uscite di sicurezza. Nell’episodio erano decedute alcune persone a causa dell’incendio. Dalle massime si ricava che il ricorso in Cassazione effettuato dai difensori era finalizzato a derubricare il delitto di strage in incendio ed, eventualmente, in morte come conseguenza di altro delitto. La Cassazione si è, invece, espressa a conferma del reato di strage (oltretutto in questo caso dell’ipotesi più grave, essendosi verificata la morte di una pluralità di persone), in quanto le modalità seguite non configuravano semplicemente un incendio generico (ex articolo 423 cod.pen), ma erano mirate a mettere in pericolo la vita di più persone. In pratica, in virtù delle modalità di esecuzione, si era andati ben oltre il semplice reato di incendio, configurandosi la tipica modalità esecutiva del delitto di strage, ex articolo 422 cod.pen.

Quindi, se, per dare un avvertimento al titolare di un locale, in vista di una richiesta di estorsione, si lancia una molotov o si dà fuoco con la benzina ad uno degli ingressi, senza creare un pericolo per un numero indeterminato di persone, si potrebbe configurare il reato minore previsto dall’articolo 423 (oltretutto in episodi del genere, sarebbe con tutta probabilità assente l’intenzione di uccidere).

La Cassazione nel 1994 si è espressa su un interessante episodio, allegando nella motivazione una descrizione piuttosto dettagliata dei fatti. In questo caso, avvenuto in un bar di Foggia, non è stato configurato il reato di strage, ma quello di omicidio plurimo. Si trattava, in pratica, di una sorta di spedizione punitiva realizzata da un gruppo di malavitosi che, entrati in un bar, avevano aperto generosamente il fuoco nei confronti di alcuni individui appartenenti ad un clan rivale seduti ad un tavolo, ammazzandone alcuni e ferendone altri. In questo caso, malgrado i malavitosi avessero utilizzato strumenti fortemente aggressivi dell’incolumità, era stata portata a termine un’operazione molto mirata in quanto il fuoco era stato concentrato con precisione su coloro che erano seduti al tavolino, senza mettere a repentaglio l’incolumità di altri avventori, del proprietario del locale e dei camerieri del bar. Per questo motivo, il fatto è stato inquadrato nell’omicidio plurimo ed è stata esclusa la strage. È chiaro che se le vittime si fossero trovate mescolate alla normale clientela del bar, magari in un momento di particolare affollamento, ed i killers si fossero tenuti all’esterno del locale o appena sulla porta, sparando all’impazzata per colpire le vittime, sarebbero stati presenti tutti gli estremi del reato di strage.

Affinché si possa configurare il reato di strage non si deve fare riferimento al numero delle persone che hanno effettivamente perso la vita in quanto la fattispecie può essere realizzata anche in assenza della morte di uno o più individui. La strage rappresenta un classico prototipo dei cosiddetti delitti di attentato per i quali è sufficiente compiere atti diretti a cagionare un certo evento, senza necessariamente arrivare a realizzare l’obiettivo.

Casi di cronaca recenti

  • Senza dubbio, coloro che hanno piazzato un ordigno esplosivo in autostrada per colpire il giudice Falcone hanno realizzato un delitto di strage, malgrado nell’episodio in concreto siano rimaste coinvolte solo l’autovettura del giudice e le due della scorta. Infatti, è evidente che, colpendo alla cieca in pieno giorno su un’autostrada a doppia carreggiata, con l’evidente rischio di coinvolgere altri autoveicoli che procedevano in direzione opposta, la strage risulti in re ipsa.
  • Lo stesso discorso è valido per l’uccisione del giudice Borsellino, realizzata in pieno giorno in un quartiere residenziale con un ordigno di potenza devastante.
  • Un altro attentato, realizzato con la tecnica dell’autobomba, ma che si può prestare ad un’interpretazione diversa, è quello del giudice Carlo Palermo. In questo episodio, infatti, è stato mancato l’obiettivo principale, ma è stata coinvolta una macchina di passaggio, con conseguente morte della donna al volante. Questo caso presenta contorni piuttosto controversi, in quanto per valutare la vicenda bisognerebbe accertare con precisione se la strada fosse soggetta a normale o frequente transito di autoveicoli oppure se, per le condizioni del luogo e dell’ora, si potesse ritenere difficilmente ipotizzabile il passaggio di altri veicoli oltre all’obiettivo predeterminato. In questo caso è probabilmente ancora configurabile il delitto di strage anche se rimane palese che più viene isolato l’obiettivo rispetto al contesto, più diventa facile ravvisare solamente l’omicidio o il tentato omicidio (e non la strage, ex articolo 422 cod.pen.).

Devastazione, saccheggio e strage – 285 c.p.

L’articolo 422 si distingue dall’articolo 285 rubricato “Devastazione, saccheggio e strage” in virtù del diverso dolo specifico in quanto il soggetto che pone in essere la condotta criminosa prevista dall’articolo 285 agisce al fine di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato a differenza del soggetto che pone in essere la condotta criminosa prevista dall’articolo 422 che agisce al fine di mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.

Omicidio doloso e ipotesi speciali

Omicidio doloso – Prova dell’Animus Necandi

L’omicidio è un reato a forma libera, che può essere realizzato con qualsiasi condotta attiva od omissiva. In quest’ultimo caso deve sussistere un obbligo giuridico di impedire l’evento: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.

È necessario delineare un modus operandi idoneo ad accertare l’elemento soggettivo doloso, tipico atteggiamento interiore, psicologico del soggetto. Per evitare equivoci, occorre subito avvertire che, di frequente, non è sufficiente che il presunto colpevole confessi di aver voluto effettivamente uccidere la vittima, perché, perfino in caso di confessione, è necessario verificare se davvero non si tratti della proiezione di un senso di colpa o di un atteggiamento da mitomane. Per accertare il dolo, che essendo esaminato dall’esterno, non potrà mai essere ricostruito su base reale, ci si fonda su una valutazione di elementi esteriori, idonei a ricostruire l’atteggiamento psicologico del soggetto. In pratica, il dolo viene determinato sulla base di massime di esperienza fondate sul cosiddetto “id quod plerumque accidit”, ossia sulla valutazione che il comportamento in esame sia compatibile con la volontà di commettere un certo reato sulla base di quanto può accadere normalmente nella vita di tutti i giorni.

Prova del dolo

Per quanto riguarda l’omicidio doloso, l’attenzione principale ricade sugli Elementi Oggettivi, nonostante la condotta eventualmente “dolosa” vada ricercata in una sfera soggettiva del soggetto. Gli Elementi Oggettivi sono ad es. il mezzo usato, il numero dei colpi, la direzione verso cui ha puntato l’arma, la vitalità della parte del corpo che viene mirata, l’abbandono del soggetto in fin di vita, il luogo e il tempo in cui avviene l’evento.

Tuttavia, anche ovvi Elementi Soggettivi rileveranno al fine di stabilire l’eventuale Dolo; su questi elementi si tiene un atteggiamento più dubbioso – questi sono Movente, Indole dell’indagato. I giudici tendenzialmente condanneranno anche senza movente (spesso giudicati come motivi abietti o futili) e/o indole (alla violenza). Il movente anche quando è significativo non è decisivo.

Lancio di sassi dal cavalcavia

Nei casi di lancio di sassi da cavalcavia, ciò che gli agenti cercavano era un dissennato divertimento, mentre la morte dei conducenti delle auto era solo un pensiero secondario. La Corte di Assise di Appello invece, nel caso Garbin (p.16) dichiara la presenza di Dolo Eventuale, perché le probabili conseguenze del loro gioco aberrante sono inevitabilmente accettate dagli imputati.

Tentativo di omicidio plurimo: caso Lenzi

Costituisce invece il Tentativo di Omicidio Plurimo caso Lenzi, in cui il soggetto agente scavalca una recinzione piuttosto alta e giunto sul parapetto del ponte, scaglia sassi “a pioggia” in ora notturna + consistente velocità delle vetture transitanti.

Maggiore analisi e distinzione tra Dolo Eventuale e Colpa Cosciente: caso Thyssen Krupp

L'elaborazione dogmatica ha individuato diverse forme di dolo:

  • Dolo Intenzionale o diretto di primo grado: quando il soggetto ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa, ovvero la causa azione dell'evento. Il suo scopo va distinto dal Movente, ovvero la motivazione interiore o impulso emotivo che induce il soggetto a perseguire come scopo della condotta proprio la realizzazione del reato. Caratterizzato dalla VOLONTÀ.
  • Dolo Diretto o di secondo grado: si configura quando la realizzazione del reato non è l'obiettivo che da causa alla condotta, ma costituisce soltanto uno strumento necessario perché l’agente realizzi lo scopo perseguito. Caratterizzato dalla RAPPRESENTAZIONE.
  • Dolo Eventuale o indiretto: il presupposto è che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato; piuttosto, l'agente deve rappresentarsi la commissione di un reato soltanto come conseguenza possibile di una condotta diretta ad altri scopi; occorre che l'agente preveda la concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo. Teoria dell'accettazione del Rischio, che riflette la dottrina dominante. Secondo questa teoria, perché il soggetto agisca con dolo eventuale è necessario che egli faccia seriamente i conti con la possibilità di verificazione dell'evento e decide di agire anche a costo di provocare un evento criminoso. Questo modello di dolo si colloca in una zona-limite con la colpa con previsione o cosciente, che comporta un aggravamento di pena. Infatti, per contro, dove il soggetto si rappresenti la possibilità dell'evento lesivo, ma confidi nella sua concreta non verificazione, si avrà Colpa Cosciente o con previsione.

Sentenze su infortuni sul lavoro: caso ThyssenKrupp di Torino (2011)

Vediamo alcune sentenze, caso ThyssenKrupp: questa azienda, siccome andava verso la chiusura, non aveva adeguato le misure di sicurezza. Si verificano una serie di micro incidenti (fronteggiati con estintori) che lasciano presumere che prima o poi sarebbe successo il disastro. L’incendio di partenza è più imponente del solito + lieve ritardo nell’intervento dei dipendenti = esplosione! Queste persone tranne uno muoiono bruciati vivi. Parte il processo: qui non è un normale omicidio colposo da lavoro (con il quale vengono condannati molti altri nella stessa vicenda), ma è configurabile il Omicidio con Dolo Eventuale verso l’Amministratore Delegato (vertice aziendale). In Appello c’è un ridimensionamento a Omicidio Colposo, come confermato dalla differenza tra Dolo Eventuale / Colpa Cosciente. La Cass. SS.UU. deve pronunciarsi sulla differenza tra Dolo Eventuale e Colpa Cosciente [Vedi sentenza sentenza 18.09.2014 n° 38343]. Vedi anche processo Eternit - Amianto Torino – in corso.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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