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Appunti di diritto penale (G. Forti)

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Il diritto penale è circondato da una serie di connotati etici, sociali. Il diritto penale si connota per lo strumento che utilizza per imporre il proprio ordine o, più in generale, ciò che ritiene corretto. È legato inevitabilmente anche ad un concetto di violenza: pensiamo alle pene spettacolari anche nell’Ancien Regime.

Il diritto penale viene sempre più usato come strumento per rafforzare alcune norme già presenti in altri rami dell’ordinamento (molto spesse le norme penali vengono poste a fine di alcune leggi): anche per rafforzare sanzioni di tipo amministrativo. Il diritto penale è un diritto meramente sanzionatorio? No, perché il diritto penale è molto di più, e raccoglie molto influenze da parte di altri rami dell’ordinamento e ne assume principi e norme.

La minaccia di una sanzione cambia il senso della norma: porta ad una limitazione della libertà personale. Il penale utilizza come sanzione l’unica che limita la libertà personale, ossia il carcere (contro articolo 13 della Cost.).

Ci sono varie sovrapposizioni anche tra campo penale e prospettiva etica o sociale (come esempio delle influenze tra vari rami dell’ordinamento).

Altro aspetto importante è la responsabilità individuale/personale (giudizio di colpevolezza). È molto delicato il diritto penale in quanto porta anche un effetto di “criminalizzazione”, che va ad incidere sulla vita pubblica della persona (fedina penale).

Il diritto penale è definito in base alla modalità di disciplina: si connota per il mezzo che utilizza per costringere all’osservanza delle regole; tutta la teoria penale deve basarsi sull’elemento “sanzione/pena” per costruire i propri concetti. Tutto questo dà solennità al concetto di penale, ma allo stesso tempo rappresenta un regresso nelle regole (io sto zitto per senso della civiltà, ma se mettono una multa per non farmi parlare vuol dire che c’è un regresso di civiltà).

La L. 354/1975: legge sull’ordinamento penitenziario disciplina il carcere.

Art. 1 L. 354/1975: Trattamento e rieducazione.

“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.”

Imp. principio di riserva di codice. Vd. novità al c.p..

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La sanzione estrema del diritto penale porta alla privazione della libertà personale (è la più severa): è uno dei simboli della sovranità dello Stato. Lo Stato ha il monopolio della violenza: la parabola e la consapevolezza dell’uso della violenza parte dal 600’ e arriva fino a Beccaria. Radbruch (addirittura noi non abbiamo ancora applicato del tutto Beccaria) parlava di “cattiva coscienza del penalista”, ossia consapevolezza che chi studia questa materia stia studiando la violenza, il carcere.

C’è una differenza tra la sanzione penale e quella degli altri diritti: per i giuristi italiani la Svizzera rappresenta il diritto amministrativo (c’è una depenalizzazione). C’è una compenetrazione tra penale e amministrativo: l’ANAC (Anticorruzione) è un Autorità amministrativa indipendente che lavora nel penale.

Diritto penale: parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.

Nei reati c’è la suddivisione tra “delitti” (tendenzialmente sono più gravi) e “contravvenzioni” (tendenzialmente meno gravi dei delitti): la contravvenzione che infligge il vigile è in realtà una sanzione amministrativa; le contravvenzioni in senso tecnico sono reati!

Il reato o illecito penale è il fatto punito con una delle sanzioni elencate nell’art 17 c.p.

Art. 17 c.p.: “Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) la morte (1); 2) l'ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto; 2) l'ammenda.”

Il codice penale, nel capo I, parla delle pene in generale. È severamente vietato in questo corso parlare di “reati penali”: non si può dire (c’è il solo “reato”).

La multa è una sanzione di natura pecuniaria. Nelle contravvenzioni c’è la sanzione di tipo detentivo (arresto) e quella di tipo pecuniario (ammenda): le contravvenzioni possono quindi portare in carcere sulla carta.

Abbiamo già detto che alla fine delle leggi, molto spesso vengono messe le piccole norme penali che puniscono alcuni reati. Guardiamo ad es. il codice dell’ambiente: ad es. Art.137 codice dell’ambiente.

Comminatorie edittali: le pene massime e minime, minacciate nei confronti di coloro che mantengono un certo comportamento. Esiste l’excursus edittale, ossia un “delta” che va da un minimo ad un massimo (ad es. dai tre mesi ai due anni), all’interno del quale, il giudice deciderà quale pena comminare.

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Diritto penale: parte del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato.

Si suole distinguere il diritto penale sostanziale, che si differenzia dal diritto penale processuale: è quel ramo dell’ordinamento giuridico che prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze giuridiche, nonché i principi che regolano i primi e i secondi.

Il diritto processuale è dedicato all’attuazione delle norme penali.

C’è una differenza tra contravvenzioni e delitti. L’art. 42 c.p. parla delle categorie di dolo e colpa: “[...]Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.[…]

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.”

Dolo o colpa possono avere pesi diversi nella commisurazione della pena.

Il primo libro del codice penale contiene la parte generale (artt. 1 al 240).

Il secondo e terzo libro contiene la parte speciale (artt. dal 241 a 734): la parte speciale è un “luogo dei beni giuridici”. Le prime codificazioni non avevano una parte generale, ma solo una parte speciale (ossia un elenco di reati). Alla parte generale si arriva dopo, astraendo alcuni aspetti dalla parte speciale.

Si parla di “luogo di beni giuridici” perché contiene la pluralità dei valori tutelati dell’ordinamento penale. Il “luogo” è quasi un sinonimo di “valore”: attraverso la parte speciale possiamo avere un compendio dei valori che la società esprime.

La parte speciale non è un’elencazione né numerica, né alfabetica; la suddivisone avviene per titoli (ciascuno dei quali riuniscono reati simili tra loro, identificando beni giuridici di categoria, ossia valori sociali, molto ampi e generici) e poi per capi. Ad es. un titolo difende i beni della persona punendo i reati contro la persona (qui si vede bene il concetto di bene giuridico della categoria).

Il Codice Penale è ancora il Codice Rocco del 1930: l’Italia, insieme al Belgio, è l’unica nazione a non essersi dotata di un nuovo codice penale nel dopoguerra. Ci sono anche titoli nuovi oltre a quelli storici come quello dei “delitti contro l’ambiente”.

I primi titoli sono quelli più importanti, quelli più pregnanti: c’è un ordine discendente (dai delitti contro la personalità dello Stato, fino a quelli contro la persona, per poi passare al patrimonio).

La struttura tipica di una norma penale incriminatrice di parte speciale: è una struttura fissa che troviamo nelle fattispecie generali incriminatrici.

Guardiamo il 1° comma dell’art 589 (Omicidio colposo): “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Esso contiene un precetto (“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona...”): descrive, racconta la storia di qualcuno. È seguita dalla sanzione comminatoria edittale o (“...è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”).

Il diritto penale minaccia, commina, prospetta in altre parole un male futuro se avviene una determinata cosa.

Il precetto costituisce un imperativo (non uccidere!) e una prescrizione (non si deve uccidere).

La sanzione può sembrare una “sanzione della disobbedienza”: ma può anche essere una punizione per la mancanza di una consapevolezza di non violare il precetto.

C’è un circolarità precetto-sanzione: il tipo di sanzione conferisce un particolare significato al precetto. Se si puniscono tutti i reati allo stesso modo si crea un appiattimento che non aiuta la dosaggio delle pene.

Prevenzione: è necessario un

Sanzione: reazione dell’ordinamento nei confronti della violazione di un precetto giuridico. Consiste nella privazione di un vantaggio, è insomma privativa.

La sanzione negativa è l’attribuzione di una privazione o di uno svantaggio, mentre la sanzione positiva (premio) è l’attribuzione di un vantaggio o la privazione di uno svantaggio (Bobbio).

Il “castigo” della pena è una sanzione negativa, ma il diritto penale si serve anche di sanzioni positive (si parla di diritto premiale).

La CEDU ha una visione particolare del diritto penale: ha una visione più ampia che contiene anche le nostre sanzioni e procedimenti amministrativi.

La norma di parte generale: è il luogo delle regole che servono per applicare la parte speciale. Non si viene assolti o condannati per norme di parte generale, ma solo per concetti e regole di parte speciale.

Altro esempio di parte generale è l’art. 43 del Codice Penale, che parla di elemento psicologico del reato, definendo cos’è dolo e cos’è colpa: “Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.”

Il “volto Costituzionale” della pena: essa vuole recepire i valori comuni e la Costituzione che si adatta all’evolversi dei tempi deve essere adattata a ciò che troviamo nella parte speciale.

Articoli importanti: art. 27 Cost., co.1: “La responsabilità penale è personale” (in privato si direbbe che “non si risponde per fatto altrui”, ma nel mondo civile si risponde per fatto altrui come nel caso dei genitori che rispondono di quello che fa il figlio), ossia la responsabilità è personale e colpevole (intesa come colpevolezza).

Rispetto agli altri rami dell’ordinamento, la responsabilità è sempre personale. Il concetto di colpevolezza si riferisce alla responsabilità; io dichiaro uno colpevole se posso muovergli un rimprovero (per aver realizzato il fatto antigiuridico).

Il rimprovero si basa sull’accertamento della possibilità per l’agente di agire diversamente da come ha agito.

La struttura del reato:

  • Punibilità
  • Colpevolezza
  • Antigiuridicità
  • Sanzione

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Non si può essere puniti se il fatto non venga posto in essere con colpevolezza. La colpevolezza è inoltre il fondamento della responsabilità penale. Il diritto penale esprime un rimprovero nei confronti di chi ha agito in modo non corretto, basato sugli elementi di prova portati in giudizio: si deve basare sull’accertata possibilità dell’agente di agire diversamente; entra quindi in gioco il “concetto di evitabilità”.

La sanzione penale è molto invasiva perché coinvolge grandezze umane fondamentali (dignità, libertà personale, ...).

Due generi di pena principale:

  • Pene detentive: ergastolo, detenzione, arresto
  • Pene pecuniarie (colpiscono il patrimonio, anche questi è al di sotto di altri beni principali): ammenda, multa

Le eccezioni alla pena riguardano sia pene detentive che pene pecuniarie.

In generale, il diritto penale colpisce la libertà della persona in senso lato: “la libertà personale è inviolabile” viene affermata in molte dichiarazioni diverse (a partire dall’art. 13 Costituzione).

Ma la pena colpisce la dignità della persona: c’è un effetto stigmatizzante della sanzione penale, ossia la sanzione lascia un segno, segna inevitabilmente la persona (anche nei secoli scorsi, in cui il diritto penale prevedeva molti supplizi). Dal torturare il corpo, il diritto penale si è raffinato fino a tormentare la mente (già una semplice ordinanza di garanzia porta ad implicazioni sociali, e già lo stesso processo è una pena per la persona).

La dignità della persona è riconosciuta nell’Art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Nella Costituzione Tedesca è enunciato il diritto alla dignità espressamente, mentre in Italia si trova tra le righe dell’art. 3, comma 1°.

Nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea il preambolo annuncia che:

“I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.”

Nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Ue, il capo 1 è intitolato “Dignità”, mente l’articolo 1 è rubricato “Dignità umana” e afferma “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.”

Cosa si intende per “dignità”? La stessa espressione di libertà di pensiero è manifestazione della nostra dignità, ma allo stesso tempo la nostra libertà di pensiero potrebbe offendere qualcuno.

La sanzione penale ha un effetto “stigmatizzante”, che incide sulla reputazione e dignità della persona. Aharon Barak scrive “Human Dignity” e afferma che dalla dignità promanano diritti come quello alla reputazione, ossia essere rispettato nel proprio onore. Barak parla di “diritto figlia” (perché promana dal padre alla figlia) anche per quanto riguarda la libertà di parola e di pensiero.

Aharon Barak (Human Dignity): right to reputation “The Supreme Court has not seen any difficulty in recognizing the right to reputation as part of human dignity. It has granted this daughter-right significant constitutional consideration and importance.

The importance of the right to reputation is expressed where it conflicts with the daughter-right to freedom of expression.”

Coloro che venivano messi alla gogna avevano la funzione di spaventare gli astanti-spettatori per far sì che non commettessero lo stesso fatto. La gogna però, purtroppo, è stata reintrodotta negli USA (con database per rintracciare i predatori sessuali).

La “Lettera Scarlatta” di Hawtorne è un ottimo libro su questo argomento.

Il delitto di diffamazione a mezzo stampa (art.595 c.p.) (l’ingiuria è stata depenalizzata):

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Forti Gabrio.
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