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POPOLAZIONI

Es.: una popolazione esposta a una data sostanza sviluppa una data malattia con una probabilità del 50% (o anche 90%) maggiore rispetto alla popolazione non esposta. -> La sostanza è IDONEA a provocare un certo tipo d'evento SULLA POPOLAZIONE indagata.

La condicio sine qua non viene intesa come condizione necessaria NON dell'evento, ma dell'AUMENTO DEL RISCHIO del suo verificarsi.

Il problema è questo però: la prova richiesta nel processo penale è la prova (particolaristica) della causalità individuale. Non la prova che l'antecedente A è idoneo a causare eventi del tipo E, bensì la prova che l'antecedente A ha causato lo SPECIFICO evento E.

Lo studio epidemiologico NON PUÒ dire SE lo specifico individuo malato appartiene a coloro che hanno sviluppato la malattia per l'esposizione alla sostanza, OPPURE a coloro che l'avrebbero sviluppata comunque.

Questo non va bene, a meno che

Non siamo di fronte a reati con evento di pericolo: qui basta semplicemente dimostrare che la condotta sia stata anche solo in grado di creare pericolo. A meno che, come hanno fatto i giudici di merito del caso "Eternit", si intenda accertare un reato con evento di pericolo fuori dei casi previsti (es. art. 434 c.p. - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi): "Chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene."

Aspetti condivisibili della sentenza Franzese (Cass. Sez. Unite, 30328/2002):

  1. Riconoscimento della condizione necessaria dell'evento lesivo come minimo indispensabile per l'imputazione causale
  2. Necessità di integrare lo schema

condizionalistico con il modello della sussunzione sottoossequio alle garanzie costituzionali di legalità, tassatività e personalità della stessa.

leggi, "in3) Rifiuto del criterio d'imputazione dell'aumento - o mancata diminuzione - del rischio di lesione del bene protetto o di diminuzione delle chances di salvezza del medesimo bene (vita, incolumità fisica, salute, ambiente);

4) Regola probatoria e di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (nel giudizio civile c'è invece la preponderanza dell'evidenza maggiore) come principio giuridico che regola l'accertamento della responsabilità penale (principio poi esplicitato con L. 46/2006, anche nell'art. 533 c.p.p.).

La sent. Franzese a confronto coi principi costituzionali? Le garanzie sono le solite:

- può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata inart. 25.2 Cost.: "Nessunovigore prima del fatto commesso."

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27, co. 1 e 2 Cost.). Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533.1 c.p.p.). Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. L'imputazione (oggettiva) dell'evento è possibile solo se il nesso di causalità che lo lega alla condotta possa ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio. La teoria condizionalistica integrata dal modello della sussunzione sotto leggi è l'unica che garantisce il rispetto dei principi di legalità e personalità della responsabilità penale.

Aspetti problematici della sentenza Franzese:

Domanda: TUTTE le leggi statistiche (purché "scientificamente attendibili")

Sono utilizzabili nel processo penale (a prescindere dal loro coefficiente)?

  1. 1ª tesi (abbracciata dalla giuris. a cavallo anni 2000): nel giudizio penale, dato lo standard probatorio particolarmente elevato, possono essere utilizzate solo leggi statistiche con una frequenza relativa prossima a 1 (probabilità vicina al 100%, prossima alla certezza)
  2. 2ª tesi, che oggi è quella principale, perché esplicata dalla sent. Franzese: “Non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario sotto le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico“ prossimo ad 1”, cioè alla “certezza”. È indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità (c.d. frequentista) per tipi d’evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche
attente epuntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio circala sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento. Sempre riguardo la 2ª tesi: livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere “Viceversa, universale, pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l’irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la “attendibilità” in riferimento singoli evento e all’evidenza disponibile. In definitiva, con il termine

“alta o elevata credibilità razionale” dell’accertamento giudiziale, nons’intende fare riferimento al parametro nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione,indicante una mera relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerente come tale allastruttura interna del rapporto di casualità, bensì ai profili inferenziali della verifica probatoria di quelnesso rispetto all’evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto: non essendoconsentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilitàstatistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di casualità.”

... provare il nesso di causalità attraverso l’esclusione di TUTTE le ALTRE possibili cause di unevento presuppone la CONOSCENZA di tutte le possibili cause di tale evento, situazionerarissima in pratica.Se è certamente vero che non basta

la “disponibilità” di una legge universale o “quasi universale” a provare la sussistenza del nesso di causalità (ad es. perché potrebbero essere presenti spiegazioni alternative, o qualora si ravvisino gli elementi di una serie causale autonoma interferente). probatio diabolica: E quand’anche fossero conosciute in astratto, si richiederebbe all’accusa una la DIMOSTRAZIONE che nessuna di esse si sia presentata nel caso concreto. In teoria ... Qualora si sappia con certezza che un determinato tipo di evento E può essere determinato solo da un ristretto e determinato novero di antecedenti (A, B, C e D) e sia in concreto possibile escludere l’operare di tutti questi (B, C e D) tranne uno (A), è certamente possibile DEDURRE che nel caso concreto l’evento E sia stato causato dall’antecedente A, A PRESCINDERE dalla frequenza statistica che lega l’antecedente di tipo A all’evento di tipo E. In Franzese,

si divide tra: - probabilità statistica: grado di frequenza con cui la connessione tra certi antecedenti e certi eventi si verifica nel mondo esterno. - probabilità logica: grado di credibilità razionale con cui si può sostenere che la legge statistica trovi applicazione anche nel singolo caso concreto oggetto di giudizio. Es.: Trib. Milano (12/12/2007, contagio HIV): Tizio, sieropositivo, ha un rapporto sessuale non protetto con Caia, che risulta successivamente infetta da HIV. Esiste il nesso di causalità tra la condotta di Tizio e l’evento malattia in capo a Caia? Secondo la scienza medica, la probabilità statistica che attraverso un solo rapporto sessuale si trasmetta l’HIV è pari allo 0,002%. L’HIV può essere trasmesso solo in un numero definito di modalità note. Se nel caso concreto si possono escludere TUTTE le altre modalità di contagio, si avrà un’ELEVATA PROBABILITÀ LOGICA pur in

Presenza di una BASSA PROBABILITÀ STATISTICA. Di fatto, pur (correttamente) rifiutando il criterio dell’”aumento del rischio” (o della “mancatariduzione del rischio”) come criterio d’imputazione dell’evento (in particolare nei reati omissivi impropri ->) sancendo l’utilizzabilità di leggi scientifiche con coefficienti di probabilità medio-bassi finisce di fatto per consentire considerare causa un comportamento che ha solo aumentato il rischio di verificazione dell’evento. 27/02

Ci sono alcuni correttivi alla teoria della causalità:

  1. teoria della causalità umana
  2. teoria della c.s.q.n. + Limite: non intervento di fattori (preesistenti, simultanei o sopravvenuti) eccezionali, ma estremamente rari, con minima probabilità di realizzazione -> opera dell’uomo possono considerarsi SOLO gli sviluppi causali da questo DOMINABILI e tra questi NON rientrano quelli dovuti al concorso di fattori

causali assolutamente eccezionali (ratio). Critiche a questa teoria - la teoria anticipa al momento della valutazione della sussistenza o meno del nesso di causalità (tipicità) considerazioni che appaiono intrinsecamente attinenti alle valutazioni in merito alla COLPEVOLEZZA dell'agente. [qualora il fattore causale si configuri come "da solo sufficiente a causare l'evento" non sono necessari correttivi alla teoria condizionalistica] - La valutazione di cosa sia "eccezionale", in contrapposizione sia a ciò che è "normale", sia a ciò che è "meramente atipico", appare di per sé venata d'incertezza perché legata a variabili valutazioni sociali. teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento: 3) l'azione A è causa dell'evento E se senza A perché l'evento E non si sarebbe verificato e l'azione A abbia creato un pericolo riprovato dell'ordinamento,

poi concretizzatosi nell'evento E.Teoria della c.s

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Forti Gabrio.