DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
INTRODUZIONE:
COSA È IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
Diritto int. penale è uno dei modelli di giurisdizione attuabili nel
diritto internazionale pubblico. Essa è una tecnica di protezione dei
diritti fondamentali particolarmente efficace che si realizza
attraverso la repressione penale di quelle violazioni di rango
particolarmente significativo. All’interno dei modelli giurisdizionali
tra stati, abbiamo due sotto modelli:
Modello giurisdizionale individuo contro stato: es. corte
1.
europea dei diritti dell’uomo, CEDU ( stati membri sono quelli del
consiglio d’Europa)
Modello Stato contro individuo: Stati che si accordano tra
2.
loro per poter giudicare un individuo e fanno valutazione sulla
base di opportunità e necessità ( giustizia di tutti le vittime di
crimini efferati e vasti ). A. Giustizia retributiva in crisi?
Il d. Int. Penale si pu sussumere in tale ultimo modello. Esso si
occupa dei crimini internazionali ( iuris gentium) che sono gravi
violazioni spesso di carattere sistematico ed estesi«i crimini
collettivi, che come dissero alcuni giuristi, non comportano la
responsabilità di nessuno» cioè hanno una caratterizzazione tale da
non poter essere sussunti nel paradigma penale di retribuzione per
la violazione subita.
La teoria della retribuzione è alla base dell’epistemologia
penale, ma con riguardo al diritto internazionale penale si deve
immaginare altre forme di riparazione.
Nel corso del 900 si pu notare una costante ricerca e tensione volta
al tentativo di trovare una risposta alla domanda « cosa facciamo
quando il paradigma retributivo è in crisi? Come facciamo con
i crimini internazionali?» si è trovata una soluzione con l’istituzione
di tribunali specializzati. Gli stati si mettono d’accordo per creare
autorità che accertino i crimini internazionali che i sistemi
giuridici interni non possono affrontare. Quindi per sopperire a
questa insufficienza intervengono i tribunali speciali internazionali.
1
Al riguardo il Rapporto dell’unità africana evince che in Africa dopo
il genocidio armeno il numero di magistrati in vita erano solo 8
quindi il rapporto di giustizia interna collassa e qui interviene la
comunità internazionale nella forma di giurisdizionalizzazione di
tribunali di accertamento giurisdizionali.
In questo modo si snatura il diritto internazionale pubblico che
nella sua eccezione si occupa solo di stati. Gli individui iniziano ad
entrare nel diritto int. pubblico in seguito alla progressiva
attenzione ai diritti fondamentali la cui protezione e conseguente
repressione delle loro violazioni, è garantita dal diritto int. penale.
Dottoressa Greta barbone, si occupa di Outreach (autrich) di diritto
internazionale penale: é un’attività che si occupa di fornire servizi a
popolazioni che altrimenti non potranno accedere a tali servizi. In
altre parole incontrano coloro che hanno bisogno di servizi di
outreach nei luoghi in cui si trovano i bisognosi. l'informazione ha
un ruolo educativo, aumentando la consapevolezza dei servizi
esistenti. L'informazione è spesso intesa a colmare il divario nei
servizi forniti dai servizi mainstream e spesso viene effettuata da
organizzazioni non profit e non governative.
B. Autorità di accertamento giurisdizionale del d. Int.
Penale: Corte internazionale penale
Sezioni:
Crimini di guerra
I. Aggressioni
II. Crimini contro umanità
III. Genocidio
IV.
I primi tribunali sono stati istituiti ad hoc per intervenire su
determinate situazioni, la corte penale int è il contrario, è un
apparato stabile e non è creato per risolvere una determinata
situazione ma la sua azione è riservata solo ai casi in cui a livello
internazionale non ci sono processi genuini o comunque ai casi in
cui non vi sia uno uno stato che se ne sta già occupando.
2
La corte pu intervenire solo negli stati che hanno aderito allo
statuto di roma (1998)
Nella corte penale non esistono i processi in contumacia, perchè
fino a quando non c’è la persona accusata il processo non comincia.
La corte è fondata dagli stati e da accordi e quindi si perseguono
interessi degli stati in ottica di Cooperazione tra stati e corte.
La corte penale non pu costringere gli stati ad arrestare i capi di
stati, non c’è un meccanismo di esecuzione vero e proprio.
Ci sono per anche grandi possibilità, la corte è li per restare ( a
differenza dei tribunali ad hoc) e interviene su questioni di vasta
scala internazionale. Come si fa a mettere tutti a processo ? Questo
non è il fine, la corte ha lo scopo di rimuovere coloro che hanno
maggiore responsabilità dei più gravi crimini commessi.
La corte ha carattere di complementarità, non si sostituisce alle
altre corti.
Solo se queste non se ne occupano allora interviene la giustizia di
transizione. Un sistema per risarcire le vittime è il Transfer for
victims: assistenza economica alle vittime data dagli stati degli
imputati. La situazione ha aspetti problematici soprattutto per
mancanza di cooperazione da parte degli stati nei confronti delle
corti ( non vengono dati visti per entrare nei paesi etc)
5/10
Comunità internazionale significa entrare in un mondo di
persone che vivono per il mondo e che svolgono la vita all’interno di
questi centri di organizzazioni internazionale ( da cui è difficile
uscire perchè ti da delle competenze molto settoriali e specializzate
che difficilmente puoi spendere in altri ambiti).
CENNI STORICI: ius in bellum e ius ad bellum
libro, Crimini che non si possono ne giustiziare ne perdonare
( Antoine Garapoun). 3
È nella tensione opposta tra questi due elementi che si misura lo
sforzo incessante che, a partire dalla seconda metà dell’800, ha
portato ad un tentativo per creare le condizioni di giustizia penale.
Concetto di colpa giuridica ( non colpa divina o storica, anche se
su questo ci sono momenti di intersezione) e ci si domanda quali
tentativi il diritto è in grado di elaborare per contrastarla.
A. Concetto di guerra
Due autori:
Von Clausewitz « la guerra è la continuazione della politica con
•
altri mezzi»
Rousseau « la guerra non è una relazione tra individui ma tra
•
stati e stati in cui gli individui non sono nemici che
accidentalmente»
Da queste due affermazioni viene fuori:
- un’idea di guerra come continuazione della politica quindi
normale sviluppo delle relazioni internazionali. Espressione
oggetto di critica severa a partire dal dopoguerra, si fa riferimento
alla nascita delle NU e art.2.4 della carta istitutiva che sancisce la
messa al bando dell’uso della forza nelle relazioni internazionali.
All’interno del tema della guerra, a partire dai principi illuministici,
emerge questa idea che tutto sommato il fenomeno del conflitto
non è la sola occasione per crimini internazionali. I principi
illuministici fanno da base culturale per l’affermazione dei diritti
umani ( rivoluzione francese).
- La guerra è una continuazione della politica che concerne il
rapporto tra stati in cui gli individui non sono nemici naturali ma
incidentali, da qui nasce un importante principio: se assumo che
la guerra sia una cosa tra stati e non tra individui dico che è una
finzione e si regge su elementi fittizi che sono una maschera. Da
cio deriva che la Guerra è tensione tra stati in cui i nemici sono
parte a condizione che siano mascherati, travestiti. Io posso
colpire il nemico solo se ha il travestimento proprio e cioè faccia
parte dell’esercito nemico. Se il mio nemico non indossa la divisa
dell’esercito o altro elemento che lo identifica come espressione
4
dello stato nemico, io non posso attaccarlo. es: nemico non in
divisa che non mi punta arma contro io non posso attaccarlo; se
mi punta arma contro si. Questa semplice intuizione diventa il
germe nascente del diritto internazionale
B. Diritto Intern. Penale/ d. Penale intern.
Diritto internazionale penale è diverso dal diritto penale
internazionale
- Diritto penale int.: ha come base un’impostazione penale e per
essere compresa a livello internazionale la materia deve usare gli
strumenti del penalista.
- Diritto intern. Penale: Eppure le fonti del diritto internazionale
sono dei trattati, quindi se guardo alle fonti non posso che
ammettere che ci troviamo in ambito internazionale. Inoltre la
galassia del diritto penale int. ponendo l’accento sulla fonte
interna si riferisce anche a tutte le forme di applicazione del diritto
penale interno che consentono approccio internazionalistico.
C. Diritti umani e diritti umanitari
Diritti umani: concernono la dignità delle persone ( diritto alla
vita, al pensiero, diritti critici)
Diritti umanitari: diritti che si applicano nel corso delle situazioni
di conflitto armato
D. Ius ad bellum e ius in bellum
Ius ad bellum
insieme di norme che regolano quando iniziare una guerra o no.
Qui la regola generale è non fare la guerra e l’eccezione è molto
ristretta. Tutte le guerre post divieto sono giustificate alla luce di
eccezioni. Si riferisce alla carte ella nazioni unite ex art.2.4 si
stabilisce il divieto di usare la forza. Eccezioni sono disciplinate nel
capitolo VII ex arte.41/42.
Fino all’approvazione della carta delle NU (fine 2° guerra mondiale)
il ricorso all’uso della forza era sostanzialmente ammesso nelle
5
relazioni internazionali. Se c’era una controversia, era contemplata
la possibilità di risolvere la controversia facendo uso delle armi. Cio
significava che gli stati militarmente più forti erano in posizione di
vantaggio.
Alcuni limiti al ricorso smodato all’uso della forza nel quadro dei
conflitti internazionali sono stati previsti nella storia. Si fa
riferimento alla tregua di Dio e pace di dio nei centri di potere
cristiani.
La prima indicava che durante i giorni di attività sante non si
potesse esercitare la guerra e con la seconda si faceva riferimento a
una dimensione personale: erano dei soggetti, es, i pellegrini che
non potevano essere oggetto di aggressioni durante la guerra. Sono
tutti dei tentativi adottati al fine di provvedere ad una sorta di
limitazione di quella che sembrava essere una illimitata sfera di
azione e comprendeva qualunque tipo di condotta e arma nel caso
in cui fosse scoppiato un conflitto tra parti avverse. Ci sono anche
dei tentativi istituzionali diretti alla possibilità di celebrare dei
procedimenti verso autorità che si fossero contraddistinte per uso
efferato del ricorso ad ogni mezzo di condotta nei conflitti. I più
importanti sono:
- tentativo di processo verso re Riccardo II del 1385
- Incriminazione dell’imperatore russo nel 1474
La regola è la sporadicità della guerra cioè generalmente non si
vedevano autorità che si contraddistinguessero per uno smodato
della forza.
Ius in bellum:
insieme delle regole che disciplinano l’uso della forza e che devono
essere rispettate nel corso dei conflitti e si preoccupa anche di
specificare il contenuto di alcune regole che hanno ad oggetto es. la
tutela dei prigionieri di guerra
Due anime del diritto in bellum :
- Convenzione di Ginevra: insieme dei principi e istituzioni
convenzionali che hanno ad oggetto specifico il fatto che coloro i
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quali non partecipano attivamente alle ostilità, non essendo
nemici incidentali, non devono essere considerati obiettivi di
attacco. Coloro che non partecipano sono es: civili, soldato che ha
subito una ferita. Esse godono di una protezione speciale
- Anima dell’Aja: diritto che si occupa di regolare le tecniche di
combattimento; è una galassia normativa e composita che ci dice
che lo scopo del conflitto non è quello di distruggere ma vincere
la guerra. Quindi puoi adoperare solo gli strumenti che ti
consentono di vincere la guerra senza la distruzione.
La prima forma di istituzionalizzazione delle regole che disciplinano
l’uso della forza durante il conflitto è stato Nel 1863 con la nascita
della croce rossa internazionale il cui comitato direttivo per
statuto deve essere composto solo da cittadini di nazionalità
svizzera. A metà dell ‘800, Battaglia di Solforino vede
contrapporsi l’esercito franco-italico e quello austriaco al termine
della quale si registrano sul campo di battaglia 6000 morti e 36000
feriti.
Un giovane svizzero, Enrico Dunant, che si trovava per caso passa
per di li e resta agghiacciato per quello che vede e decide di
scrivere un pumplet «memorie di solforino» ( leggilo) e dopo aver
raccontato la situazione di corpi morti, alla fine scrive che sarebbe
importante se li vi fosse stata una forza neutrale che attraverso dei
segni di riconoscimento visibili avesse potuto già la prima sera della
battaglia, entrare nel campo e recuperare tutti i feriti di una parte e
dell’altra. Afferma l’idea di far si che gli stati si mettano d’accordo e
creino una inter force neutrale che possa ridurre la forza della
guerra.
L’anno dopo gli stati istituirono un circolo che propiziasse la messa
in opera delle idee dello scrittore del pumplet, sul versante della
protezione dei feriti in combattimento.
Sul versante della protezione di chi non prende parte attiva al
conflitto ma che è la prima formulazione di una serie di regole che
disciplinano lo ius in bellum, si ricordano i seguenti momenti:
1864; il comitato internazionale della croce rossa, porta
•
all’adozione della prima convenzione di Ginevra relativa al
settore del miglioramento dei feriti e dei malati nelle armate in
7
campagna. In questo periodo e fino alla prima guerra mondiale gli
sforzi bellici erano ancora sforzi di ammassamento di uomini che
si affrontavano in aperta campagna. Con le guerre del 900 questa
idea di guerra cessa di esistere. La convenzione è molto scarna
( 10 articoli). Cosi nasce il diritto internazionale umanitario
( 1864). Da quel momento in poi queste norme vengono
progressivamente diffuse.
Pochi anni dopo, il presidente della crocee rossa, propone
•
l’istituzione di un tribunale internazionale composto di 5
membri di cui 2 sono nominati dalle parti e tre giudici neutri per
giudicare dell’eventuale commissione delle violazioni di quanto
sancito all’interno delle convenzioni. Proposta avanzata all’interno
del dibattito scientifico internazionale dell’epoca e di fronte
all’istituto che si poneva di emanare delle proposte di evoluzione
del diritto interno penale. Questa proposta non viene realizzata e
viene considerata avulsa. I tentativi di passare da un livello di
protezione dichiarata a un livello di protezione garantita è per il
momento fuori porta. L’evoluzione normativa prosegue per .
Nel 1899 viene istituita la prima convenzione di pace
•
dell’Aya che pone l’accento sulle modalità delle condotte, sulla
base per cui lo scopo del conflitto non è quello di polverizzare il
nemico ma solo quello di vincere la guerra e tutto lo sforzo
eccessivo pu essere considerato illegittimo. In questa conferenza
si elabora una clausola importante c.d. clausola Martens dal
nome del negoziatore russo che ne aveva proposto l’istituzione.
Clausola di salvaguardia generale che introduce quasi un principio
che ha eco di diritto naturale. La clausola è la seguente:
«Nell’attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra
possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano
opportuno di stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni
regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti
restano sotto la tutela e sotto l’impero dei principi del diritto delle
genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle
leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.»
Clausola di salvaguardia generale. Il motivo per cui le
convenzioni hanno carattere molto specifico è che la Guerra è
frutto dell’innovazione tecnologica e il diritto arranca dietro tale
evoluzione. Questo si evince anche dalla clausola per cui si dice
che si applicano i principi del diritto delle genti come stabilità tra
le nazioni civili ( principi generali che derivano dagli usi). Vi è
8
stato poi una successiva evoluzione con la convenzione dell’Aya
del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per
terra( leggi convenzione)
Due opere di revisioni della convenzione di Ginevra del
•
1864: 1926 e 1929 con le quali si giunge a 97 articoli:
duplicazione dello sforzo normativo che aveva caratterizzato i
primi anni della nascita del diritto umanitario. Tra 1907 e 1926/29
accade che scoppia la prima guerra mondiale: uno sforzo
bellico senza precedenti. È l’ultima delle guerre dell’ottocento ( è
ancora una guerra in cui è forte il senso dell’onore). L’onore del
primo assalto era un privilegio di cui potevano vantarsi solo i
ranghi più alti e se un soldato semplice si fosse azzardato sarebbe
stato immediatamente punito. Cosi accade ancora durante la
prima guerra mondiale. È la prima del 900 perchè è un industria
belli. Novità del 900:
- distanza orizzontale tra parti favorita anche dalle
armi di lungo raggio ( es: mitraglia)
- Fa ricorso all’elemento della verticalità
- Dimensione di massa
- Nuova forma di devastazione derivante dall’uso delle
nuove tecniche di belligeranza ( volti sfigurati)
Si pone un grande interrogativo: se questa rottura con la storia
dell’800 si registra anche sul fronte della sensibilità con la risposta
giuridica?
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Diritto penale
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Appunti di diritto penale, parte generale: la legge penale, il reato, l'imputabilità, profili sanzionatori. Breviss…
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Diritto internazionale
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