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DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

INTRODUZIONE:

COSA È IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

Diritto int. penale è uno dei modelli di giurisdizione attuabili nel

diritto internazionale pubblico. Essa è una tecnica di protezione dei

diritti fondamentali particolarmente efficace che si realizza

attraverso la repressione penale di quelle violazioni di rango

particolarmente significativo. All’interno dei modelli giurisdizionali

tra stati, abbiamo due sotto modelli:

Modello giurisdizionale individuo contro stato: es. corte

1.

europea dei diritti dell’uomo, CEDU ( stati membri sono quelli del

consiglio d’Europa)

Modello Stato contro individuo: Stati che si accordano tra

2.

loro per poter giudicare un individuo e fanno valutazione sulla

base di opportunità e necessità ( giustizia di tutti le vittime di

crimini efferati e vasti ). A. Giustizia retributiva in crisi?

Il d. Int. Penale si pu sussumere in tale ultimo modello. Esso si

occupa dei crimini internazionali ( iuris gentium) che sono gravi

violazioni spesso di carattere sistematico ed estesi«i crimini

collettivi, che come dissero alcuni giuristi, non comportano la

responsabilità di nessuno» cioè hanno una caratterizzazione tale da

non poter essere sussunti nel paradigma penale di retribuzione per

la violazione subita.

La teoria della retribuzione è alla base dell’epistemologia

penale, ma con riguardo al diritto internazionale penale si deve

immaginare altre forme di riparazione.

Nel corso del 900 si pu notare una costante ricerca e tensione volta

al tentativo di trovare una risposta alla domanda « cosa facciamo

quando il paradigma retributivo è in crisi? Come facciamo con

i crimini internazionali?» si è trovata una soluzione con l’istituzione

di tribunali specializzati. Gli stati si mettono d’accordo per creare

autorità che accertino i crimini internazionali che i sistemi

giuridici interni non possono affrontare. Quindi per sopperire a

questa insufficienza intervengono i tribunali speciali internazionali.

1

Al riguardo il Rapporto dell’unità africana evince che in Africa dopo

il genocidio armeno il numero di magistrati in vita erano solo 8

quindi il rapporto di giustizia interna collassa e qui interviene la

comunità internazionale nella forma di giurisdizionalizzazione di

tribunali di accertamento giurisdizionali.

In questo modo si snatura il diritto internazionale pubblico che

nella sua eccezione si occupa solo di stati. Gli individui iniziano ad

entrare nel diritto int. pubblico in seguito alla progressiva

attenzione ai diritti fondamentali la cui protezione e conseguente

repressione delle loro violazioni, è garantita dal diritto int. penale.

Dottoressa Greta barbone, si occupa di Outreach (autrich) di diritto

internazionale penale: é un’attività che si occupa di fornire servizi a

popolazioni che altrimenti non potranno accedere a tali servizi. In

altre parole incontrano coloro che hanno bisogno di servizi di

outreach nei luoghi in cui si trovano i bisognosi. l'informazione ha

un ruolo educativo, aumentando la consapevolezza dei servizi

esistenti. L'informazione è spesso intesa a colmare il divario nei

servizi forniti dai servizi mainstream e spesso viene effettuata da

organizzazioni non profit e non governative.

B. Autorità di accertamento giurisdizionale del d. Int.

Penale: Corte internazionale penale

Sezioni:

Crimini di guerra

I. Aggressioni

II. Crimini contro umanità

III. Genocidio

IV.

I primi tribunali sono stati istituiti ad hoc per intervenire su

determinate situazioni, la corte penale int è il contrario, è un

apparato stabile e non è creato per risolvere una determinata

situazione ma la sua azione è riservata solo ai casi in cui a livello

internazionale non ci sono processi genuini o comunque ai casi in

cui non vi sia uno uno stato che se ne sta già occupando.

2

La corte pu intervenire solo negli stati che hanno aderito allo

statuto di roma (1998)

Nella corte penale non esistono i processi in contumacia, perchè

fino a quando non c’è la persona accusata il processo non comincia.

La corte è fondata dagli stati e da accordi e quindi si perseguono

interessi degli stati in ottica di Cooperazione tra stati e corte.

La corte penale non pu costringere gli stati ad arrestare i capi di

stati, non c’è un meccanismo di esecuzione vero e proprio.

Ci sono per anche grandi possibilità, la corte è li per restare ( a

differenza dei tribunali ad hoc) e interviene su questioni di vasta

scala internazionale. Come si fa a mettere tutti a processo ? Questo

non è il fine, la corte ha lo scopo di rimuovere coloro che hanno

maggiore responsabilità dei più gravi crimini commessi.

La corte ha carattere di complementarità, non si sostituisce alle

altre corti.

Solo se queste non se ne occupano allora interviene la giustizia di

transizione. Un sistema per risarcire le vittime è il Transfer for

victims: assistenza economica alle vittime data dagli stati degli

imputati. La situazione ha aspetti problematici soprattutto per

mancanza di cooperazione da parte degli stati nei confronti delle

corti ( non vengono dati visti per entrare nei paesi etc)

5/10

Comunità internazionale significa entrare in un mondo di

persone che vivono per il mondo e che svolgono la vita all’interno di

questi centri di organizzazioni internazionale ( da cui è difficile

uscire perchè ti da delle competenze molto settoriali e specializzate

che difficilmente puoi spendere in altri ambiti).

CENNI STORICI: ius in bellum e ius ad bellum

libro, Crimini che non si possono ne giustiziare ne perdonare

( Antoine Garapoun). 3

È nella tensione opposta tra questi due elementi che si misura lo

sforzo incessante che, a partire dalla seconda metà dell’800, ha

portato ad un tentativo per creare le condizioni di giustizia penale.

Concetto di colpa giuridica ( non colpa divina o storica, anche se

su questo ci sono momenti di intersezione) e ci si domanda quali

tentativi il diritto è in grado di elaborare per contrastarla.

A. Concetto di guerra

Due autori:

Von Clausewitz « la guerra è la continuazione della politica con

altri mezzi»

Rousseau « la guerra non è una relazione tra individui ma tra

stati e stati in cui gli individui non sono nemici che

accidentalmente»

Da queste due affermazioni viene fuori:

- un’idea di guerra come continuazione della politica quindi

normale sviluppo delle relazioni internazionali. Espressione

oggetto di critica severa a partire dal dopoguerra, si fa riferimento

alla nascita delle NU e art.2.4 della carta istitutiva che sancisce la

messa al bando dell’uso della forza nelle relazioni internazionali.

All’interno del tema della guerra, a partire dai principi illuministici,

emerge questa idea che tutto sommato il fenomeno del conflitto

non è la sola occasione per crimini internazionali. I principi

illuministici fanno da base culturale per l’affermazione dei diritti

umani ( rivoluzione francese).

- La guerra è una continuazione della politica che concerne il

rapporto tra stati in cui gli individui non sono nemici naturali ma

incidentali, da qui nasce un importante principio: se assumo che

la guerra sia una cosa tra stati e non tra individui dico che è una

finzione e si regge su elementi fittizi che sono una maschera. Da

cio deriva che la Guerra è tensione tra stati in cui i nemici sono

parte a condizione che siano mascherati, travestiti. Io posso

colpire il nemico solo se ha il travestimento proprio e cioè faccia

parte dell’esercito nemico. Se il mio nemico non indossa la divisa

dell’esercito o altro elemento che lo identifica come espressione

4

dello stato nemico, io non posso attaccarlo. es: nemico non in

divisa che non mi punta arma contro io non posso attaccarlo; se

mi punta arma contro si. Questa semplice intuizione diventa il

germe nascente del diritto internazionale

B. Diritto Intern. Penale/ d. Penale intern.

Diritto internazionale penale è diverso dal diritto penale

internazionale

- Diritto penale int.: ha come base un’impostazione penale e per

essere compresa a livello internazionale la materia deve usare gli

strumenti del penalista.

- Diritto intern. Penale: Eppure le fonti del diritto internazionale

sono dei trattati, quindi se guardo alle fonti non posso che

ammettere che ci troviamo in ambito internazionale. Inoltre la

galassia del diritto penale int. ponendo l’accento sulla fonte

interna si riferisce anche a tutte le forme di applicazione del diritto

penale interno che consentono approccio internazionalistico.

C. Diritti umani e diritti umanitari

Diritti umani: concernono la dignità delle persone ( diritto alla

vita, al pensiero, diritti critici)

Diritti umanitari: diritti che si applicano nel corso delle situazioni

di conflitto armato

D. Ius ad bellum e ius in bellum

Ius ad bellum

insieme di norme che regolano quando iniziare una guerra o no.

Qui la regola generale è non fare la guerra e l’eccezione è molto

ristretta. Tutte le guerre post divieto sono giustificate alla luce di

eccezioni. Si riferisce alla carte ella nazioni unite ex art.2.4 si

stabilisce il divieto di usare la forza. Eccezioni sono disciplinate nel

capitolo VII ex arte.41/42.

Fino all’approvazione della carta delle NU (fine 2° guerra mondiale)

il ricorso all’uso della forza era sostanzialmente ammesso nelle

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relazioni internazionali. Se c’era una controversia, era contemplata

la possibilità di risolvere la controversia facendo uso delle armi. Cio

significava che gli stati militarmente più forti erano in posizione di

vantaggio.

Alcuni limiti al ricorso smodato all’uso della forza nel quadro dei

conflitti internazionali sono stati previsti nella storia. Si fa

riferimento alla tregua di Dio e pace di dio nei centri di potere

cristiani.

La prima indicava che durante i giorni di attività sante non si

potesse esercitare la guerra e con la seconda si faceva riferimento a

una dimensione personale: erano dei soggetti, es, i pellegrini che

non potevano essere oggetto di aggressioni durante la guerra. Sono

tutti dei tentativi adottati al fine di provvedere ad una sorta di

limitazione di quella che sembrava essere una illimitata sfera di

azione e comprendeva qualunque tipo di condotta e arma nel caso

in cui fosse scoppiato un conflitto tra parti avverse. Ci sono anche

dei tentativi istituzionali diretti alla possibilità di celebrare dei

procedimenti verso autorità che si fossero contraddistinte per uso

efferato del ricorso ad ogni mezzo di condotta nei conflitti. I più

importanti sono:

- tentativo di processo verso re Riccardo II del 1385

- Incriminazione dell’imperatore russo nel 1474

La regola è la sporadicità della guerra cioè generalmente non si

vedevano autorità che si contraddistinguessero per uno smodato

della forza.

Ius in bellum:

insieme delle regole che disciplinano l’uso della forza e che devono

essere rispettate nel corso dei conflitti e si preoccupa anche di

specificare il contenuto di alcune regole che hanno ad oggetto es. la

tutela dei prigionieri di guerra

Due anime del diritto in bellum :

- Convenzione di Ginevra: insieme dei principi e istituzioni

convenzionali che hanno ad oggetto specifico il fatto che coloro i

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quali non partecipano attivamente alle ostilità, non essendo

nemici incidentali, non devono essere considerati obiettivi di

attacco. Coloro che non partecipano sono es: civili, soldato che ha

subito una ferita. Esse godono di una protezione speciale

- Anima dell’Aja: diritto che si occupa di regolare le tecniche di

combattimento; è una galassia normativa e composita che ci dice

che lo scopo del conflitto non è quello di distruggere ma vincere

la guerra. Quindi puoi adoperare solo gli strumenti che ti

consentono di vincere la guerra senza la distruzione.

La prima forma di istituzionalizzazione delle regole che disciplinano

l’uso della forza durante il conflitto è stato Nel 1863 con la nascita

della croce rossa internazionale il cui comitato direttivo per

statuto deve essere composto solo da cittadini di nazionalità

svizzera. A metà dell ‘800, Battaglia di Solforino vede

contrapporsi l’esercito franco-italico e quello austriaco al termine

della quale si registrano sul campo di battaglia 6000 morti e 36000

feriti.

Un giovane svizzero, Enrico Dunant, che si trovava per caso passa

per di li e resta agghiacciato per quello che vede e decide di

scrivere un pumplet «memorie di solforino» ( leggilo) e dopo aver

raccontato la situazione di corpi morti, alla fine scrive che sarebbe

importante se li vi fosse stata una forza neutrale che attraverso dei

segni di riconoscimento visibili avesse potuto già la prima sera della

battaglia, entrare nel campo e recuperare tutti i feriti di una parte e

dell’altra. Afferma l’idea di far si che gli stati si mettano d’accordo e

creino una inter force neutrale che possa ridurre la forza della

guerra.

L’anno dopo gli stati istituirono un circolo che propiziasse la messa

in opera delle idee dello scrittore del pumplet, sul versante della

protezione dei feriti in combattimento.

Sul versante della protezione di chi non prende parte attiva al

conflitto ma che è la prima formulazione di una serie di regole che

disciplinano lo ius in bellum, si ricordano i seguenti momenti:

1864; il comitato internazionale della croce rossa, porta

all’adozione della prima convenzione di Ginevra relativa al

settore del miglioramento dei feriti e dei malati nelle armate in

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campagna. In questo periodo e fino alla prima guerra mondiale gli

sforzi bellici erano ancora sforzi di ammassamento di uomini che

si affrontavano in aperta campagna. Con le guerre del 900 questa

idea di guerra cessa di esistere. La convenzione è molto scarna

( 10 articoli). Cosi nasce il diritto internazionale umanitario

( 1864). Da quel momento in poi queste norme vengono

progressivamente diffuse.

Pochi anni dopo, il presidente della crocee rossa, propone

l’istituzione di un tribunale internazionale composto di 5

membri di cui 2 sono nominati dalle parti e tre giudici neutri per

giudicare dell’eventuale commissione delle violazioni di quanto

sancito all’interno delle convenzioni. Proposta avanzata all’interno

del dibattito scientifico internazionale dell’epoca e di fronte

all’istituto che si poneva di emanare delle proposte di evoluzione

del diritto interno penale. Questa proposta non viene realizzata e

viene considerata avulsa. I tentativi di passare da un livello di

protezione dichiarata a un livello di protezione garantita è per il

momento fuori porta. L’evoluzione normativa prosegue per .

Nel 1899 viene istituita la prima convenzione di pace

dell’Aya che pone l’accento sulle modalità delle condotte, sulla

base per cui lo scopo del conflitto non è quello di polverizzare il

nemico ma solo quello di vincere la guerra e tutto lo sforzo

eccessivo pu essere considerato illegittimo. In questa conferenza

si elabora una clausola importante c.d. clausola Martens dal

nome del negoziatore russo che ne aveva proposto l’istituzione.

Clausola di salvaguardia generale che introduce quasi un principio

che ha eco di diritto naturale. La clausola è la seguente:

«Nell’attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra

possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano

opportuno di stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni

regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti

restano sotto la tutela e sotto l’impero dei principi del diritto delle

genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle

leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.»

Clausola di salvaguardia generale. Il motivo per cui le

convenzioni hanno carattere molto specifico è che la Guerra è

frutto dell’innovazione tecnologica e il diritto arranca dietro tale

evoluzione. Questo si evince anche dalla clausola per cui si dice

che si applicano i principi del diritto delle genti come stabilità tra

le nazioni civili ( principi generali che derivano dagli usi). Vi è

8

stato poi una successiva evoluzione con la convenzione dell’Aya

del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per

terra( leggi convenzione)

Due opere di revisioni della convenzione di Ginevra del

1864: 1926 e 1929 con le quali si giunge a 97 articoli:

duplicazione dello sforzo normativo che aveva caratterizzato i

primi anni della nascita del diritto umanitario. Tra 1907 e 1926/29

accade che scoppia la prima guerra mondiale: uno sforzo

bellico senza precedenti. È l’ultima delle guerre dell’ottocento ( è

ancora una guerra in cui è forte il senso dell’onore). L’onore del

primo assalto era un privilegio di cui potevano vantarsi solo i

ranghi più alti e se un soldato semplice si fosse azzardato sarebbe

stato immediatamente punito. Cosi accade ancora durante la

prima guerra mondiale. È la prima del 900 perchè è un industria

belli. Novità del 900:

- distanza orizzontale tra parti favorita anche dalle

armi di lungo raggio ( es: mitraglia)

- Fa ricorso all’elemento della verticalità

- Dimensione di massa

- Nuova forma di devastazione derivante dall’uso delle

nuove tecniche di belligeranza ( volti sfigurati)

Si pone un grande interrogativo: se questa rottura con la storia

dell’800 si registra anche sul fronte della sensibilità con la risposta

giuridica?

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fedm99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Della Morte Gabriele.
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