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Imputabilità
Il primo elemento dell'imputabilità è all'art. 85 del c.p.: "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile". Imputabilità come elemento necessario per la punibilità. 2° comma: "è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere". Capacità di intendere e di volere. Basta che manchi una delle due componenti e il soggetto non è imputabile. Devono essere di diverso sia dalla volizione e previsione (dolo), sia dalla evitabilità e previsione (colpa). Capacità di intendere: capacità di comprendere il significato della propria azione. Questa capacità di comprendere il significato della propria azione va tenuta distinta dalla capacità di comprendere o conoscere l'illiceità della propria condotta. Il soggetto per essere imputabile deve.innanzitutto comprendere il significato, il disvalore della propria azione;
- Capacità di volere: viene legato alla capacità di compiere atti volontari. Capacità NON volontà. L'art. 85 dice appunto che "non è punibile il soggetto che non ha capacità di intendere e di volere". Fissa quindi una regola generale dotata di applicabilità generale o va letta in modo diverso? Negli articoli immediatamente successivi il codice elenca una serie di situazioni che espressamente escludono la capacità di intendere e la capacità di volere: vizio di mente, minore età, sordomutismo, ubriachezza e uso di sostanze stupefacenti. C'è il problema di coordinare queste norme con l'art. 85. Valenza generale!
- Vizio di mente, art. 88. NON è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era in stato di INFERMITÀ in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
deve essere interpretato strettamente nosografico ma possa essere esteso, ampliato anche a quelle situazioni di anomalia psichica che possano in concreto portare ad escludere la capacità di intendere e di volere. Non ha detto che in questo caso il soggetto non era incapace: ma ha annullato la parte della sentenza in cui si diceva che infermità vuol dire malattia, paranoia, schizzofrenia.
C'era un'altra strada per la Cassazione per arrivare a questo risultato? Si se l'art. 85 avesse un valore generale.
Sordomutismo, art. 96. Nel 1930 il sordomutismo era ancora una malattia che poteva dar luogo a queste condizioni: oggi è antistorica. Non c'è grande differenze tra l'applicare l'88 o il 96.
Età del reo, art. 97-98. Disciplina specifica per l'imputabilità legata all'età del soggetto agente. 97 e 98 disciplinano due diverse situazioni: nel 97 il soggetto non aveva ancora compiuto 14 anni; nel 98 si.
al quale andrà a favore del reo. È punibile invece chi ha più di 14 ma meno di 18 se nel momento in cui ha commesso il fatto era capace di intendere e di volere. Il giudice dovrà valutare caso per caso. La capacità di volere è quasi sempre legata ad uno stato patologico. La capacità di intendere diviene fondamentale: se il soggetto aveva una sufficiente maturità. Soggetto in grado di comprendere il disvalore delle proprie azioni. Se nell'infraquattordicenne c'è una presunzione, e nell'altro caso va valutato in factum, sopra i 18 qual è la regola? Se si ha già 18 anni c'è una presunzione di imputabilità: presunzione di capacità di intendere e di volere. Si presume capace di intendere e di volere salvo che per vizio di mente o altra causa il soggetto nel concreto era incapace di intendere e di volere. Ubriachezza e stupefacenti, art. 91. Il codice differenzia più
situazioni:- Ubriachezza per caso fortuito o per forza maggiore;
- Ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non esclude ne diminuisce l'imputabilità. È volontaria tutte le volte in cui non sia dovuta da caso fortuito o forza maggiore. Nel caso della ubriachezza volontaria il codice dice che il soggetto rimane imputabile. È una situazione nella quale il soggetto non è capace di intendere e di volere ma il codice dice che si considera imputabile: presunzione di imputabilità (ubriachezza volontaria).
Actio libera in causa: soggetto beve per avere una scusa c'è pena aggravata.
Quello che si dice per l'alcol vale anche per le sostanze stupefacenti.
Perché? Qual è la ratio? Prevenzione generale: non bevete perché se commettete un fatto di reato e siete ubriachi venite puniti lo stesso.
Ma se il principio di colpevolezza richiede che il soggetto sia rimproverabile qui si ha un soggetto che non
èdetto che sia rimproverabile. Questo è il problema: questo è un caso di responsabilità penale senzacolpevolezza (o almeno potrebbe), un caso di responsabilità oggettiva.Questa norma pone un altro problema: il soggetto nel momento in cui è completamente ubriaco uccide una persona. Di che reato risponde? Omicidio doloso o colposo? Il soggetto era completamente incapace di intendere e di volere. Secondo un’interpretazione tradizionale si dice che in questi casi bisogna anticipare il momento del dolo: se si è volontariamente ubriacati si risponderà per dolo, se invece senza rendersi conto ci si è portati in stato di ubriachezza si risponderà per colpa. Dolo di omicidio vuole dire volontà di uccidere un uomo: non si po' equiparare il dolo dell’omicidio al dolo dell’ubriachezza.
Come si può dare un’interpretazione “costituzionalmente” conforme quindi? Se il soggetto nelmomento in cui si ubriaca già prevede di potersi trovare in una situazione in cui potrebbe commettere quel fatto e ciò nonostante continua a bere. Risponderà per dolo. Lezione 24 – 11.04.2018 – DOLO Fine imputabilità rispetto agli effetti di alcol e sostanze stupefacenti. C'è una prima ipotesi: ubriachezza accidentale (caso fortuito o forza maggiore), in questo caso l'ordinamento lo riconosce come non punibile. Nell'ipotesi in cui l'ubriachezza non è accidentale (volontaria) il soggetto non è capace di intendere e di volere, ciò nonostante l'ordinamento lo presume imputabile, lo tratta come se fosse imputabile. Si pone l'esigenza di valutare se nel caso concreto il soggetto ha agito con dolo o con colpa. Originariamente si anticipava il dolo o la colpa al momento dell'ubriachezza, oggi criterio non più condiviso. Si intende anticiparsi al momento dell'ubriachezza la possibile
- Previsione della commissione del reato. Terza ipotesi: ubriachezza al fine di preordinare una scusa a suo favore. Al soggetto viene aggravata la pena.
- Residuano altre 2 ipotesi di ubriachezza, che il cp distingue in ragione che il soggetto si trovi in una situazione di:
- Ubriachezza abituale: la pena è aumentata ed è abituale chi è dedito a sostanza alcoliche ed è spesso in condizione di ubriachezza. Il soggetto non è capace di intendere e di volere, ciononostante viene presunto imputabile e anzi vi è un aumento di pena;
- Cronica intossicazione: art 88 e 89. Rinvio alle norme sul vizio di mente. Il soggetto non è imputabile. Se non scema grandemente la capacità di intendere e di volere sarà punibile con una diminuzione di pena.
- Qual è il punto critico di questa disciplina? Caratteristico del 1930: in questo caso l'ubriaco abituale viene definito come colui che è dedito all'uso di bevande.
alcoliche e frequentemente in stato di ubriachezza. Un primo aspetto fortemente criticato sta proprio in questa difficile possibilità di differenziazione tra la cronicaintossicazione e la situazione del soggetto che è in stato frequente di ubri