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Estratto del documento

Procura della repubblica è presente sia presso tribunale ordinario che presso tribunale per

minorenni. Comprende il procuratore e il sostituto procuratore, che sostengono l’accusa in giudizio,

raccolgono gli elementi di prova per sostenere l’accusa in giudizio, rappresentano la pubblica

accusa verso il soggetto indagato di fatto di reato. Coadiuvato dalla polizia giudiziaria nelle

indagini.

La procura presso il tribunale per i minorenni non ha solo funzioni di carattere penale ma ha anche

funzioni di tutela del minore.

Tribunale minorenni ha 3 competenze: amministrativa, penale, civile. Per competenza

amministrativa e civile i servizi sociali competenti sono i servizi sociali e assistenziali degli enti

locali, attuazione del provvedimento e assistenza del minore nelle diverse fasi. Per la competenza

penale i servizi sociali competenti sono i servizi dell’amministrazione della giustizia, ministeriali

che operano in cooperazione con i SS degli enti locali. USSM (ufficio servizio sociale minorile)

corrispondente all’UEPE, per minorile.

Misure amministrative: chiamate anche misure rieducative, misure di prevenzione speciale o misure

interventi a favore del minore a rischio. La finalità delle misure amministrative è il controllo della

devianza e la rieducazione dei soggetti minori in conformità con ciò che dice la costituzione agli

articoli 30 e 31 cost, la repubblica tutela l’infanzia e la gioventù e dispone i mezzi per raggiungere

questo scopo. Queste misure si applicano a minori a vario titolo ritenuti socialmente pericolosi. non

e’ necessario che il minore commetta reato affinché a lui si applichino queste misure. Sono

utilizzate con minori ad alto rischio di devianza. Sono anche misure di prevenzione, per la

commissione di reato del minore; sono applicate anche al minore che abbia compiuto reato, anche

quando non c'è l'imputabilità.

articolo 25 r.d.l “quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o

del carattere, il procuratore della repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il

tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza,

possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale esplica approfondite indagini sulla

personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la

patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Le spese di affidamento o di ricovero, da

anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare

tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente”.

le misure amministrative sono affidate ai servizi sociali. quando il minore di anni 18 dia manifeste

prove dell’irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore, l’ufficio di servizio sociale

minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione protezione e assistenza possono riferire i

fatti al tribunale per i minorenni che con sentenza dopo indagini approfondite sulla personalità

minore dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1. affidamento minore ai servizi sociali

2. collocamento in casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico.

si tratta di misure amministrative quindi la competenza e’ dei servizi sociali assistenziali territoriali.

l’as può segnalare determinate situazioni al tribunale per i minorenni che verifica i presupposti e

decide come agire.

il TM svolge delle indagini: innanzitutto deve verificare l'età del minore. Inoltre il minore deve aver

dato prova di manifesta irregolarità della condotta e del carattere. L’esito indagini può essere

duplice:

- il tribunale non ravvisa irregolarità nel minore per cui il procedimento termina;

- il tribunale minorenni rileva irregolarità nella condotta o nel carattere quindi può collocare minore

in casa di rieducazione-istituto medico-psico-pedagogico o affidarlo al SS minorile.

1. affidamento al SS: è una sorta di libertà assistita del minore. In quest’ipotesi viene redatto verbale

in cui si indicano le prescrizioni. Può essere disposto l’allontanamento del minore dalla casa

familiare e indicato dove dovrà vivere. I compiti del SS: controllare la condotta minore, supportarlo,

aiutarlo a superare le difficoltà per avere una vita sociale “normale”, anche in relazione alla sua

famiglia e agli altri ambienti di vita. Funzione di supporto-controllo sia del minore che nel rapporto

con famiglia; deve poi riferire, periodicamente al componente del TM designato, se il minore

osserva o meno le prescrizioni. Il servizio può proporre una modifica delle prescrizioni quando non

siano più adeguate alle evoluzioni del minore. Quando viene disposto un decadimento della

responsabilità genitoriale viene disposto l’affido al SS ai sensi dell’articolo 330 c.c.

2.collocamento in comunità articolo 25 bis r.d.l. questa misura può essere prevista fino ai 18 anni.

Dopo il SS chiede il “proseguo amministrativo” ma ci vuole il consenso del minore al massimo fino

a 21 anni.

dei delitti contro l’assistenza familiare. reati contro la famiglia

1. articolo 570 c.p. violazione degli obblighi di assistenza familiare “chiunque, abbandonando il

domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle

famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela

legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da €103 a €

1.032.

le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del

pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli

ascendenti o al coniuge

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il

reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

2. articolo 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione o di disciplina “chiunque abusa dei mezzi di

correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, è punito, se deriva il

pericolo di una malattia psicofisica, con la reclusione fino a 6 mesi.

Se deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte ad un

terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.” si realizza tale reato quando si

abusa di un mezzo di correzione lecito.

3. articolo 572 c.p. maltrattamenti contro familiari e conviventi “chiunque maltratta una persona

della famiglia o un convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità è punito con la reclusione

da 2 a 6 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni;

se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione

da 12 a 24 anni”. Quando vi sia anche violenza sessuale vi e’ concorso di reato. Reato e’ procedibile

d’ufficio sempre, senza discriminazione tra soggetti vittime adulti o minori. Possibile ostacolo è

dato dalla cultura di appartenenza che in alcuni casi vede come normalità il reato; non è scusante in

quanto si deve rispettare l’ordinamento giuridico dello stato nel quale ci si trova.

Misure applicabili previste per tali reati: codice di procedura penale articoli 282 bis, ter, quater

1. articolo 282 bis c.p.p. allontanamento dalla casa familiare Il giudice emette un provvedimento

che dispone l’allontanamento e prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare

e non farvi rientro, non accedervi senza autorizzazione. È possibile si stabilisca il pagamento di un

periodico assegno a favore delle persone conviventi, che ordini la distrazione dei redditi.

2. articolo 282 ter c.p.p.: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si

ricollega all’articolo precedente; il giudice può prescrivere all’imputato il divieto di avvicinamento

a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di mantenere una determinata

distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. La prescrizione può ampliarsi ai familiari della

persona offesa e ai prossimi congiunti. Vi può essere anche il divieto di comunicazione con la

persona offesa e le persone ad essa vicine.

3. articolo 282 quater: obblighi di comunicazione. I provvedimenti previsti dai 2 articoli precedenti

sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei

provvedimenti in materia di armi e munizioni. Sono comunicati anche alla parte offesa e ai servizi

socio-assistenziali del territorio.

Se l’imputato si sottopone positivamente a programmi di prevenzione della violenza organizzati dai

servizi se ne dara’ comunicazione al pm e al giudice in modo tale che nella valutazione se ne tenga

conto e forse sarà possibile revocare tale misura o sostituirla con forme più lievi. Si ritiene

importante lavorare sul maltrattante oltre che sul maltrattato.

Queste tre ipotesi sono delle possibili misure cautelari applicate del processo in presenza di gravi

indizi di colpevolezza, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento probatorio.

Reati contro l'autorità giudiziaria. articolo 388 c.p. “mancata esecuzione dolosa di un

provvedimento del giudice”. È punibile chi elude un provvedimento del giudice. E’ un reato

procedibile a querela di parte; si riferisce a qualsiasi tipologia di provvedimento del giudice.

sezione terza delitti contro la libertà’ morale: artt. 610 c.p.; 612 c.p.- 612 bis c.p.

1. violenza privata 610 c.p. “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od

omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni”. Procedibilità’ d’ufficio. L’articolo

339 c.p. indica le circostanze aggravanti tra queste troviamo minaccia o violenza con uso di armi,

commessa da più persone riunite, con scritto anonimo.

2. articolo 612 c.p: minaccia. “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della

persona offesa, con la multa fino ad euro 1032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi

indicati dall’articolo 339, la pena è la reclusione fino ad un 1 e si procede d’ufficio.” E’ una forma

di violenza morale.

3. a

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher m.biasolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Turlon Federica.