Il diritto penale
Il diritto penale fa riferimento a quanto è previsto nel codice penale, un codice degli anni '30 in cui non vi è nulla che faccia riferimento a cosa sia reato e sanzione. È diviso in tre libri:
- Parte generale
- Parte speciale: il secondo e il terzo sono speciali ovvero in essi sono elencati i reati, i comportamenti per il nostro ordinamento reati.
Il secondo libro contiene i delitti. Il terzo libro tratta le contravvenzioni. Non tutti i reati però sono nel 2° e 3° libro, perché nel tempo sono stati individuati altri reati presenti nelle “leggi complementari” emanate nel tempo.
Due principi fondamentali nel diritto penale
Principio di legalità: divieto di punire un qualsiasi atto che, al momento della sua realizzazione, non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, e con pene che non siano dalla legge espressamente stabilite. I fatti devono essere puniti se al momento della commissione erano considerati reati e il giudice deve scegliere le sanzioni all'interno di un catalogo delle sanzioni previsto dalle norme. Funzione di garanzia del cittadino nei confronti del potere statale. In questo modo ci sono anche delle conseguenze negative: non si possono sanzionare tutti quei comportamenti che la società intendeva come comportamenti antisociali e pericolosi coloro che riescono sempre e comunque a delinquere continuarono a delinquere senza essere fermati dai reati. Vi è poi il principio di legalità sostanziale in base al quale reato deve essere considerato il fatto antisociale: il comportamento contrario ai valori posti a fondamento della società anche se non espressamente previsti dalla legge. Il principio è disciplinato nell'articolo 25 della costituzione sia al secondo sia al terzo comma e all'articolo 1 del codice penale. Il principio di legalità si suddivide in tre principi: il principio di riserva di legge, il principio di determinatezza e tassatività e il principio di irretroattività.
Il principio di irretroattività
Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato. Il suo fondamento normativo è presente nell'articolo 11 delle preleggi, nell'articolo 25 della costituzione e nell'articolo 2 del codice penale. Nell'articolo 2 del codice penale al primo comma si parla dell'irretroattività della legge penale sfavorevole: vieta in assoluto che la norma contenente una nuova previsione possa trovare applicazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha una funzione di garanzia del cittadino e si fonda su un'esigenza garantista; nel secondo comma si disciplina la retroattività della legge penale favorevole: un soggetto commette un fatto che è considerato reato dalla legge e viene punito, successivamente entra in vigore una legge che abroga la precedente, il soggetto punito è sciolto dalla sanzione.
Analisi degli elementi costitutivi il fatto di reato
Nel codice penale sono descritti quelli che sono “gli elementi del reato”, gli studiosi sulla base di ciò hanno elaborato una definizione di reato. “È reato ogni fatto umano antigiuridico e colpevole a cui il legislatore ricollega una sanzione penale. Le sanzioni penali nel nostro ordinamento non sono solo le pene, ci sono anche le “misure di sicurezza”. Ai fini dell’applicazione della sanzione penale il giudice deve verificare che ci sia un atto umano, che sia antigiuridico e che la persona sia colpevole. Fatto umano e antigiuridico rappresentano l’elemento oggettivo. Colpevole indica l’elemento soggettivo.
È reato tutto ciò che afferma il legislatore quindi una condotta non ancora legiferata non rappresenta reato. Costituisce reato solo ciò che è previsto dalla legge, la quale indica il fatto di reato; la legge infatti descrive i tratti essenziali, i caratteri fondamentali affinché chi ha compiuto quei fatti sia meritevole di pena.
Il reato di omicidio
Si trova nel secondo libro essendo un delitto. L’art. 575 c.p. “chiunque cagiona la morte di un uomo [elemento oggettivo] [non dice il “come” questo perché ricomprende tutti i comportamenti che causano la morte di una persona] è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”.
Elementi che compongono la definizione di reato
- Fatto umano: indica una condotta e/o un evento in cui c’è qualcosa che collega la condotta all’evento (nesso di causalità). La condotta è un comportamento dell’uomo che può essere attivo-omissivo. L’elemento oggettivo del reato è costituito dal soggetto attivo, condotta, evento, rapporto di causalità, soggetto passivo. Il soggetto attivo è la persona umana che la norma indica quale possibile autore della condotta incriminata, colui che realizza il fatto tipico descritto dalla fattispecie. In varie ipotesi di reato il soggetto attivo è indicato come “chiunque”; vi sono ipotesi in cui il reato è commesso da particolari categorie di soggetti, specificatamente indicati dalla norma, in questo secondo caso la condotta è penalmente rilevante solo se attuata da un soggetto che rivesta le qualifiche soggettive richieste dalla norma. Nel caso dei reati commessi da “chiunque” si parla di reati comuni; nel caso in cui la norma indichi un soggetto qualificato si parla di “reati propri”. La condotta: nel nostro ordinamento perché sia compiuto un reato occorre la commissione di un fatto materiale vietato dalla norma penale; la commissione del fatto può essere azione o omissione. L’evento è la modificazione fisica della realtà naturale, causalmente riconducibile all’azione umana. Nesso di causalità: affinché una modificazione del mondo esterno, evento, possa essere attribuita all’uomo, è necessario che sia prodotta in conseguenza dell’azione od omissione, occorre che condotta ed evento siano collegati da un rapporto di causalità. Il principio è stabilito all’articolo 40 c.p.; non agire affinché un evento non accada, equivale a cagionarlo. In ambito penale deve considerarsi causa ogni singola condizione dell’evento, ovvero ogni condizione antecedente senza la quale il risultato non si sarebbe avverato. Affinché esista rapporto di causalità è sufficiente che l’uomo abbia posto in essere anche uno solo degli antecedenti indispensabili per il verificarsi del reato. Il soggetto passivo è il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, che risulta essere violata.
- Reclusione: è una pena.
- Il giudice: chiamato a giudicare deve verificare nel reato la presenza non solo della condotta ma anche l'antigiuridicità e la colpevolezza.
- Antigiuridico: comportamento contrario a ciò che è giuridico “contra ius” va contro il diritto. Se c'è una causa di giustificazione non c'è antigiuridicità quindi non c'è reato. Ci sono norme che dettano i casi in cui l’antigiuridicità è esclusa; alla base vi è un bilanciamento di interessi tra l'interesse che viene leso dalla violazione del fatto tipico e l'interesse da tutelare. Cause di giustificazione sono la legittima difesa; stato di necessità; il consenso dell’avente diritto e l’adempimento di un dovere.
- Colpevole: rappresenta l’elemento soggettivo che sposta l’asse dall’oggetto al soggetto. Si riferisce a chi compie reato e quali requisiti servono affinché si realizzi la sanzione penale. Il legislatore ha previsto che è possibile applicare una sanzione penale solo se l’autore del fatto è rispetto a quel fatto colpevole. La colpevolezza ha due accezioni diverse: principio costituzionale ed elemento del reato. Colpevolezza è un comportamento antidoveroso della volontà che ha dato origine al fatto costituente reato.
Colpevolezza come principio costituzionale
Art 27 costituzione, “la responsabilità penale è personale” ovvero per un’azione compiuta da persona a è a e solo a che è responsabile di quel reato. Riguarda solo ed esclusivamente la persona che ha agito. Questo principio di colpevolezza richiama al divieto di responsabilità penale per fatto altrui e a ciò quindi si collega il divieto di responsabilità per fatto proprio incolpevole. Se non sono colpevole di un fatto non sono perseguibile penalmente. La colpevolezza è sia un principio costituzionale che un elemento del dolo.
Tipologie di dolo
Colpevolezza in primis significa agire con “dolo”: il dolo si compone di “rappresentazione” e “volizione” (intenzione) del fatto, per il cui il soggetto deve rappresentarsi il fatto, ovvero si rappresenta l’azione e le sue conseguenze, nonostante la rappresentazione il soggetto vuole realizzare l’evento. Il dolo è la prima forma di responsabilità penale. Tutti i reati sono puniti a titolo di dolo, ovvero il giudice verifica se rispetto al fatto il soggetto ha agito con dolo, ha rappresentato e voluto il fatto. Dove non c'è volizione non c'è reato doloso, il legislatore punisce ugualmente a titolo di colpa, per violazione di altre norme. Si è puniti a titolo di colpa solo esclusivamente nei casi in cui il legislatore ha previsto la colpa. Il soggetto deve essere capace di intendere e volere, presupposto per l'imputabilità, quindi presupposto della colpevolezza. Dolo generico: la norma incriminatrice richiede che oggetto della coscienza e volontà dell’agente siano tutti e solo gli elementi costitutivi del fatto materiale, a nulla rilevando i motivi per i quali il soggetto agisce o il fine che egli cerca di raggiungere attraverso la realizzazione del reato. Dolo specifico: quando la norma incriminatrice oltre alla coscienza e volontà della condotta e dell’evento richiede che il soggetto attivo abbia posto in essere tale condotta per un fine particolare elemento costitutivo della fattispecie legale. Dolo d’impeto: decisione criminosa è improvvisa ed immediatamente eseguita, repentina. Dolo di proposito: fra la risoluzione criminosa e l’atto esecutivo intercorre un lasso di tempo (premeditazione). Dolo intenzionale: la volontà del soggetto attivo ha avuto direttamente di mira l’evento tipico, è orientata proprio alla realizzazione di esso. Dolo diretto: la volontà non è rivolta verso l’evento, ma il soggetto attivo si prefigura la verificazione dell’evento come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta. Dolo eventuale: quando il soggetto non ha di mira l’evento né lo prevede come certo, ma solo come possibile conseguenza del proprio agire tuttavia decide consapevolmente di agire anche a costo di determinarlo. La colpa si ha quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Anche la colpa si differenzia in generica, specifica, incosciente, cosciente, con previsione. Colpa generica: consiste in negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di regole cautelari non scritte, di regole di convivenza che tutti debbono osservare. Colpa specifica: consiste nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, regole cautelari scritte specificatamente dettate per la prevenzione di specifici eventi lesivi. Colpa incosciente: il soggetto attivo non si rende conto di trasgredire la regola cautelare e conseguentemente non prevede l’evento. Colpa cosciente: il soggetto attivo consapevolmente trasgredisce la norma cautelare. Colpa con previsione: il soggetto attivo pur avendo previsto la possibilità che l’evento si sarebbe potuto verificare a seguito della sua condotta, aveva il preciso convincimento che ciò non sarebbe accaduto ritenendo erroneamente di poterlo evitare
Reato preterintenzionale
Oltre a dolo e colpa, il reato può essere punito a titolo “preterintenzionale”, ovvero oltre l’intenzione, che rappresenta la base dolosa, e la “non-volontà” di un evento più grave che è conseguenza della condotta del soggetto attivo e ne costituisce lo sviluppo offensivo. Forma mista di dolo e colpa; sono previsti due soli delitti a titolo preterintenzionale nel nostro ordinamento: omicidio preterintenzionale, aborto preterintenzionale.
Capacità di intendere e volere
Art 85 e seguenti c.p. “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui l’ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha capacità di intendere e volere”. Capacità di intendere significa capacità di comprendere il significato dei propri comportamenti e valutare le ripercussioni che questi comportamenti possono avere sui terzi. Capacità di volere indica il potere di dominare i propri impulsi.
Sanzione penale
Sanzione penale: è la sanzione più invasiva che incide sul diritto di “libertà personale” che rappresenta un diritto garantito dalla costituzione; se viene negato il diritto di libertà personale vuol dire che si è commesso un fatto grave, che comporta riprovazione sociale. La sanzione penale diverge completamente dalle altre sanzioni previste perché comporta “privazione libertà personale”: l’illecito civile-amministrativo non comporta mai la privazione della libertà personale. È possibile distinguere:
- Pene previste sono detentive (ergastolo, reclusione, arresto) o pena pecuniarie (multa, ammenda). Le pene possono essere convertite in caso di insolvibilità: se un soggetto con una pena pecuniaria non paga può essere punito con limitazione libertà personale.
- Misure di sicurezza: per applicare una misura di sicurezza non è necessario che il soggetto sia capace di intendere e volere. Il presupposto della misura di sicurezza è la pericolosità sociale che sta ad indicare la probabilità che il soggetto commetta ulteriori reati. Può essere attuata a prescindere dall’imputabilità del soggetto.
L'imputabilità
L’imputabilità è la capacità alla pena, l’articolo 85 c.p. afferma che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento del fatto, non era imputabile”. È imputabile chi ha capacità di intendere e volere, ovvero colui che risulta in grado di comprendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi in modo conforme al diritto. L'imputabilità è un requisito necessario per essere sottoposti alla pena; i soggetti non imputabili non possono essere puniti perché non possono essere rimproverati per un fatto che hanno compiuto senza consapevole discernimento. Il giudice deve accertare negativamente l’assenza della capacità di intendere e volere per effetto di una delle cause indicate. Quando un soggetto venga dichiarato non imputabile in seguito all’accertamento, il giudice procede ad un giudizio in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, ovvero verifica la probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti qualificati dalla legge come reati.
Cause di esclusione dell'imputabilità
- Minore età: la minore età è causa di esclusione dell’imputabilità in quanto i minori non possono essere considerati in grado di comprendere pienamente il significato e le possibili conseguenze delle proprie azioni, né di autodeterminarsi controllando efficacemente i propri istinti ed impulsi ad agire. Articoli 97 e 98 c.p. Sotto i 14 anni non si è mai imputabili, vi è una presunzione assoluta di incapacità; non si può mai applicare ad un minore una pena. C’è la possibilità dell’applicazione di misure di sicurezza e misure amministrative sulla base del dpr 448 del 1988 art 9. Tra i 14 e i 18 anni non vi è nessuna presunzione, né di capacità né di incapacità, il giudice ha il compito di verificare caso per caso, effettuata dal tribunale per i minorenni, che rappresenta l’autorità giudiziaria competente per tutti i reati commessi dai soggetti minori di età al momento della commissione del fatto. Il tribunale per minorenni è composto da 4 giudici, 2 magistrati e 2 psicologi, as o neuropsichiatri infantili. La composizione è mista perché il tribunale deve fare un accertamento sulla capacità di intendere e volere del minore di età compresa tra 14 e 18 anni, attraverso l’analisi della personalità del minorenne. Il tribunale dei minorenni può avvalersi dell’ausilio di esperti esterni spesso i servizi sociali, servizi amministrazione giustizia, quindi servizi ministeriali che nel penale lavorano in collaborazione con i servizi degli enti locali. Minore imputabile: se colpevole sarà sottoposto all’applicazione della pena ma sarà diminuita e il minore può fruire di alcune agevolazioni. Se è socialmente pericoloso vi sarà anche la misura di sicurezza. Minore non imputabile: non sarà sottoposto ad alcuna pena; se però risulta socialmente pericoloso il giudice può applicare una misura di sicurezza. Da 88 a 98 c.p. cause di esclusione dell'imputabilità.
- Vizio totale o parziale di mente: Il vizio totale di mente si ha quando le capacità intellettive o volitive sono totalmente escluse a causa dell’infermità mentale del soggetto, in tal caso non sarà imputabile. Art 203 c.p. definisce la “pericolosità sociale”: indica la persona anche se non imputabile o non punibile la quale ha commesso fatti di reato quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. Per un soggetto con vizio totale di mente la misura di sicurezza è il ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario (opg); in realtà sono stati aboliti.
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