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Procura della repubblica è presente sia presso tribunale ordinario che presso tribunale per
minorenni. Comprende il procuratore e il sostituto procuratore, che sostengono l’accusa in giudizio,
raccolgono gli elementi di prova per sostenere l’accusa in giudizio, rappresentano la pubblica
accusa verso il soggetto indagato di fatto di reato. Coadiuvato dalla polizia giudiziaria nelle
indagini.
La procura presso il tribunale per i minorenni non ha solo funzioni di carattere penale ma ha anche
funzioni di tutela del minore.
Tribunale minorenni ha 3 competenze: amministrativa, penale, civile. Per competenza
amministrativa e civile i servizi sociali competenti sono i servizi sociali e assistenziali degli enti
locali, attuazione del provvedimento e assistenza del minore nelle diverse fasi. Per la competenza
penale i servizi sociali competenti sono i servizi dell’amministrazione della giustizia, ministeriali
che operano in cooperazione con i SS degli enti locali. USSM (ufficio servizio sociale minorile)
corrispondente all’UEPE, per minorile.
Misure amministrative: chiamate anche misure rieducative, misure di prevenzione speciale o misure
interventi a favore del minore a rischio. La finalità delle misure amministrative è il controllo della
devianza e la rieducazione dei soggetti minori in conformità con ciò che dice la costituzione agli
articoli 30 e 31 cost, la repubblica tutela l’infanzia e la gioventù e dispone i mezzi per raggiungere
questo scopo. Queste misure si applicano a minori a vario titolo ritenuti socialmente pericolosi. non
e’ necessario che il minore commetta reato affinché a lui si applichino queste misure. Sono
utilizzate con minori ad alto rischio di devianza. Sono anche misure di prevenzione, per la
commissione di reato del minore; sono applicate anche al minore che abbia compiuto reato, anche
quando non c'è l'imputabilità.
articolo 25 r.d.l “quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o
del carattere, il procuratore della repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il
tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza,
possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale esplica approfondite indagini sulla
personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la
patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Le spese di affidamento o di ricovero, da
anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare
tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente”.
le misure amministrative sono affidate ai servizi sociali. quando il minore di anni 18 dia manifeste
prove dell’irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore, l’ufficio di servizio sociale
minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione protezione e assistenza possono riferire i
fatti al tribunale per i minorenni che con sentenza dopo indagini approfondite sulla personalità
minore dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
1. affidamento minore ai servizi sociali
2. collocamento in casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico.
si tratta di misure amministrative quindi la competenza e’ dei servizi sociali assistenziali territoriali.
l’as può segnalare determinate situazioni al tribunale per i minorenni che verifica i presupposti e
decide come agire.
il TM svolge delle indagini: innanzitutto deve verificare l'età del minore. Inoltre il minore deve aver
dato prova di manifesta irregolarità della condotta e del carattere. L’esito indagini può essere
duplice:
- il tribunale non ravvisa irregolarità nel minore per cui il procedimento termina;
- il tribunale minorenni rileva irregolarità nella condotta o nel carattere quindi può collocare minore
in casa di rieducazione-istituto medico-psico-pedagogico o affidarlo al SS minorile.
1. affidamento al SS: è una sorta di libertà assistita del minore. In quest’ipotesi viene redatto verbale
in cui si indicano le prescrizioni. Può essere disposto l’allontanamento del minore dalla casa
familiare e indicato dove dovrà vivere. I compiti del SS: controllare la condotta minore, supportarlo,
aiutarlo a superare le difficoltà per avere una vita sociale “normale”, anche in relazione alla sua
famiglia e agli altri ambienti di vita. Funzione di supporto-controllo sia del minore che nel rapporto
con famiglia; deve poi riferire, periodicamente al componente del TM designato, se il minore
osserva o meno le prescrizioni. Il servizio può proporre una modifica delle prescrizioni quando non
siano più adeguate alle evoluzioni del minore. Quando viene disposto un decadimento della
responsabilità genitoriale viene disposto l’affido al SS ai sensi dell’articolo 330 c.c.
2.collocamento in comunità articolo 25 bis r.d.l. questa misura può essere prevista fino ai 18 anni.
Dopo il SS chiede il “proseguo amministrativo” ma ci vuole il consenso del minore al massimo fino
a 21 anni.
dei delitti contro l’assistenza familiare. reati contro la famiglia
1. articolo 570 c.p. violazione degli obblighi di assistenza familiare “chiunque, abbandonando il
domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle
famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela
legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da €103 a €
1.032.
le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli
ascendenti o al coniuge
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il
reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
2. articolo 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione o di disciplina “chiunque abusa dei mezzi di
correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, è punito, se deriva il
pericolo di una malattia psicofisica, con la reclusione fino a 6 mesi.
Se deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte ad un
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.” si realizza tale reato quando si
abusa di un mezzo di correzione lecito.
3. articolo 572 c.p. maltrattamenti contro familiari e conviventi “chiunque maltratta una persona
della famiglia o un convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità è punito con la reclusione
da 2 a 6 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni;
se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione
da 12 a 24 anni”. Quando vi sia anche violenza sessuale vi e’ concorso di reato. Reato e’ procedibile
d’ufficio sempre, senza discriminazione tra soggetti vittime adulti o minori. Possibile ostacolo è
dato dalla cultura di appartenenza che in alcuni casi vede come normalità il reato; non è scusante in
quanto si deve rispettare l’ordinamento giuridico dello stato nel quale ci si trova.
Misure applicabili previste per tali reati: codice di procedura penale articoli 282 bis, ter, quater
1. articolo 282 bis c.p.p. allontanamento dalla casa familiare Il giudice emette un provvedimento
che dispone l’allontanamento e prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare
e non farvi rientro, non accedervi senza autorizzazione. È possibile si stabilisca il pagamento di un
periodico assegno a favore delle persone conviventi, che ordini la distrazione dei redditi.
2. articolo 282 ter c.p.p.: divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si
ricollega all’articolo precedente; il giudice può prescrivere all’imputato il divieto di avvicinamento
a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e di mantenere una determinata
distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. La prescrizione può ampliarsi ai familiari della
persona offesa e ai prossimi congiunti. Vi può essere anche il divieto di comunicazione con la
persona offesa e le persone ad essa vicine.
3. articolo 282 quater: obblighi di comunicazione. I provvedimenti previsti dai 2 articoli precedenti
sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei
provvedimenti in materia di armi e munizioni. Sono comunicati anche alla parte offesa e ai servizi
socio-assistenziali del territorio.
Se l’imputato si sottopone positivamente a programmi di prevenzione della violenza organizzati dai
servizi se ne dara’ comunicazione al pm e al giudice in modo tale che nella valutazione se ne tenga
conto e forse sarà possibile revocare tale misura o sostituirla con forme più lievi. Si ritiene
importante lavorare sul maltrattante oltre che sul maltrattato.
Queste tre ipotesi sono delle possibili misure cautelari applicate del processo in presenza di gravi
indizi di colpevolezza, pericolo di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento probatorio.
Reati contro l'autorità giudiziaria. articolo 388 c.p. “mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice”. È punibile chi elude un provvedimento del giudice. E’ un reato
procedibile a querela di parte; si riferisce a qualsiasi tipologia di provvedimento del giudice.
sezione terza delitti contro la libertà’ morale: artt. 610 c.p.; 612 c.p.- 612 bis c.p.
1. violenza privata 610 c.p. “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni”. Procedibilità’ d’ufficio. L’articolo
339 c.p. indica le circostanze aggravanti tra queste troviamo minaccia o violenza con uso di armi,
commessa da più persone riunite, con scritto anonimo.
2. articolo 612 c.p: minaccia. “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino ad euro 1032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi
indicati dall’articolo 339, la pena è la reclusione fino ad un 1 e si procede d’ufficio.” E’ una forma
di violenza morale.
3. a