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Il reato impossibile è uno dei due quasi-reati, insieme all’art. 115 c.p., che prevede il caso di più

soggetti che si accordano per commettere un delitto o, in caso di istigazione a commettere un

delitto, quando il reato non viene commesso: manca, oltre che l’offensività, la materialità del

fatto. Ecco perché si chiamano quasi-reati, e cioè perché possono comportare l’applicazione di

misure di sicurezza pur non essendoci materialità e offensività del fatto.

Erri De Luca era imputato di istigazione a delinquere. L’art. 414 c.p. è un esempio di pericolo

concreto: «Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo

fatto dell’istigazione […]». La giurisprudenza ha dato un contenuto di concretezza a questa

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M.D.A. Diritto penale 1 - Severino

norma, dicendo che in tanto è punibile in quanto la condotta sia idonea alla potenzialità che poi

altri commettano delitti. Bisogna dimostrare l’idoneità istigatoria. Nel caso di Erri De Luca, lui

aveva rilasciato un’intervista all’Huffington Post e questa intervista era stata ripresa da vari

media. Il punto era se le parole di Erri De Luca “la TAV va sabotata” rappresentassero

istigazione a delinquere. L’art. 420 c.p. riguarda l’attentato a impianti di pubblica utilità:

«Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità è

punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni». Va

dimostrata la pericolosità ex ante in concreto. Non basta la direzione, ma ci vuole anche la

pericolosità. La condotta tenuta era effettivamente idonea a istigare a delinquere? È

l’espressione di un pensiero rispetto alla vicenda. L’assoluzione sulla base che il fatto non

sussiste dimostra che il giudice ha ritenuto che mancassero gli elementi soggettivi e oggettivi

affinché il fatto potesse essere penalmente rilevante.

Nella riforma del processo minorile era prevista la c.d. irrilevanza del fatto: se il giudice valuta il

fatto irrilevante, lo fa sulla base dei requisiti della tenuità del danno o del pericolo, della

occasionalità del fatto. Il giudice può pronunciare la sospensione della condanna e mettere alla

prova il soggetto. A seguito della buona condotta il fatto può essere cancellato. Un simile

provvedimento può essere preso anche dal giudice di pace, il quale ha competenza sulle ipotesi

tassative di reato meno gravi (ingiuria, furti punibili a querela dell’offeso, percosse, lesioni

personali, omissione di soccorso, ecc.). Il giudice può dichiarare di non perseguire il fatto per

esiguità/tenuità del danno, occasionalità del comportamento e requisiti di carattere soggettivo

(se l’imputato non ha precedenti penali ed è una mamma, ecc.).

Nell’aprile 2015 è stato inserito l’art. 131bis che applica questi principi anche ai reati la cui pena

sia inferiore ai cinque anni. Siamo in presenza di una causa di non punibilità e di diritto penale

sostanziale, e c’è la retroattività perché è una norma più favorevole.

L’art. 131bis, primo comma, c.p. afferma: «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non

superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta

pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o

del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il

comportamento risulta non abituale». I requisiti sono, ai sensi dell’art. 131bis, primo comma,

c.p.: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e non abitualità del

comportamento (ossia occasionalità). L’art. 133, primo comma, c.p. indica tutti i parametri che il

giudice deve tenere presenti per la determinazione in concreto della pena fra il minimo e il

massimo e si divide in due parti: parametri relativi al reato (natura, specie, mezzi, oggetto,

tempo luogo e modalità dell’azione gravità del danno, intensità del dolo o grado della colpa) e

parametri relativi al reo. «Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo

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M.D.A. Diritto penale 1 - Severino

precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla

specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla

gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del

dolo o dal grado della colpa». Non si applica l’art. 131bis, primo comma, c.p., ai sensi dell’art.

131bis, secondo comma, c.p., se l’autore ha agito per motivi abietti o futili (i quali sono

un’aggravante del reato, ai sensi dell’art. 61 c.p.) o quando ci sono situazioni particolari di

sevizie, ecc.: «L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma,

quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha

adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche

in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono

derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona». Ai

sensi dell’art. 131bis, terzo comma, c.p. «Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più

reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare

tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali

e reiterate». I reati della stessa indole sono previsti dall’art. 101 c.p. e sono considerati

un’aggravante pesante: «Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa

indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che,

pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse,

nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono,

presentano, nei casi concreti caratteri fondamentali comuni». È il caso della truffa e del falso,

accomunati dalla volontarietà dell’inganno. L’art. 131bis c.p. ha l’intento di ridurre i processi.

Quando la legge è stata varata c’è stato molto scalpore sull’entità della pena: cinque anni. I

reati più gravi però sono puniti con più di cinque anni, per cui sono fuori da questa possibilità.

Fattispecie di attuazione dell’art. 131bis c.p.: caso di un maltrattamento di un cane, tentato furto

in supermercato, truffa e sostituzione di persona.

28.10.2015 - Esercitazione - Struttura del reato

L’orientamento prevalente della giurisprudenza relativamente al delitto di omicidio

preterintenzionale maschera molto la responsabilità oggettiva perché, pur dicendo che vi è un

unico elemento soggettivo e che quindi il dolo è insito nella condotta di lesioni e di percosse,

attribuisce semplicemente l’evento ulteriore (morte) sulla base del nesso causale. Questa

sentenza è così tutta focalizzata sull’accertamento dell’esistenza o meno del nesso causale.

La sentenza della corte d’assise di due condanne riguarda un episodio violento.

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M.D.A. Diritto penale 1 - Severino

Caso: Tizio presume che sia Caio a sfondare il parabrezza, la fidanzata di Tizio sa che questo

Caio si trova nell’appartamento del suo dirimpettaio e, trovando la porta aperta, affronta Caio

sul fatto relativo al parabrezza. Caio, munito di mazza da baseball dice di essere stato lui e

minaccia la donna, che inizia a gridare. Tizio sente le urla e va in soccorso della fidanzata. Caio

e un suo amico picchiano Tizio procurandogli molteplici fratture. La difesa degli imputati

sostiene che Caio si sia presentato con un piccone per cui Tizio e l’amico si sono dovuti

difendere con le mazze da baseball. Tizio e l’amico sono stati condannati a quattro anni e sei

mesi. 29.10.2015 - Struttura del reato

Funzione della pena

Il fondamento della pena si rinviene in vari approcci.

La teoria più risalente è quella della retribuzione: il bene si compensa con il male, il male si

ripara affliggendo una pena. La pena quindi si irroga in concreto a seguito del reato commesso.

La pena deve essere determinata, proporzionata al male commesso.

Un’altra teoria che invece attiene più alla morale è la teoria dell’emenda, per cui si commina

una pena come punizione.

È insito nella pena il carattere della prevenzione generale. La teoria della prevenzione

generale vuol dire sottolineare l’aspetto deterrente della minaccia della pena. Nel momento in

cui il legislatore emana una legge penale e commina una sanzione penale, questa sanzione

dovrebbe avere un effetto dissuasivo nei confronti dei consociati.

L’ultimo carattere è quello della prevenzione speciale. Prevenzione speciale significa che la

pena deve anche tenere conto del soggetto che in concreto ha infranto la legge e quindi il

legislatore deve applicargli una pena affinché quel soggetto non ricada più nel reato.

Le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione.

Dunque, i principi che regolano la pena sono:

• il principio di legalità ex art. 25, secondo comma, c.p.;

• la tassatività delle pene, nel senso che le pene devono essere espressamente previste;

irretroattività delle pene;

• la proporzionalità delle pene, nel senso che il giudice, nell’uso dei poteri che gli sono dati

dall’art. 132 c.p., osservando tutti i parametri dell’art. 133 c.p., deve ritagliare la sanzione più

adeguata al caso. 55 Appunti

M.D.A. Diritto penale 1 - Severino

Il nostro ordinamento riconosce sia le pene che le misure di sicurezza, rispettivamente

rapportate al reato commesso e alla pericolosità del soggetto. I presupposti dell’applicazione

della pena sono che il soggetto abbia commesso il reato, che non esistano scriminanti né cause

soggettive di esclusione del reato, e che il soggetto sia imputabile. I presupposti per

l’applicazione di una misura di sicurezza sono che il soggetto abbia commesso un reato —

tranne nei due casi di quasi-reato (reato impossibile e istigazione a commettere un reato) — e

la pericolosit&agr

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrt.dng di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Severino Paola.