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Diritto penale

Struttura del reato

Prof. Gullo

Prof. Minerva

  • Composizione del reato.
  • Principi costituzionali che presiedono alla struttura del reato: non ci può essere un reato che non sia in linea coi principi costituzionali che governano la responsabilità penale. Il reo è l’autore del reato.

L’analisi del reato, dal punto di vista fattuale, appare molto semplice, soprattutto per quei reati c.d. mala in se (male in sé), rispetto ai mala quia prohibita (male perché proibiti), che diventano un male perché la società li ha ritenuti meritevoli di punizione. L’insider trading, ad esempio, non era ritenuto un reato fino a qualche anno fa.

Il diritto penale costituisce l’extrema ratio dell’ordinamento giuridico. Esso interviene quando altre sanzioni non sono efficaci. La sanzione penale è la sanzione più grave possibile, in quanto è basata quasi sempre sulla limitazione/privazione della libertà personale e ciò perché è posta a tutela dei beni ritenuti più importanti mediante la sanzione penale.

Elementi strutturali del reato

Due componenti essenziali del reato:

  • Precetto. È una prescrizione. Due tipi di precetto:
    • Divieto comportamento negativo (p.e. non rubare).
    • Obbligo comportamento positivo (p.e. il vigile del fuoco deve intervenire per salvare una persona che sta bruciando; reato di omissione di soccorso obbligo di soccorso).
  • Sanzione penale. La sanzione è una forma di sofferenza che viene inflitta, scindibile in sanzione privativa della libertà personale e sanzione pecuniaria. Sono espressamente elencate nel nostro ordinamento e si diversificano a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione.

In ogni reato devo trovare un precetto e una sanzione (penale).

Analisi del reato

  • Elemento oggettivo: componente fattuale del reato. Nell’omicidio è la coltellata con la quale colpisco al cuore la persona provocandone la morte. L’elemento oggettivo si scompone in:
    • Condotta. La condotta è il comportamento dell’uomo (la coltellata).
    • Evento. L’evento è il risultato della condotta del soggetto agente (la morte della persona che deriva dalla coltellata).
    • Nesso causale. La morte deriva dalla condotta.
  • Elemento oggettivo o psicologico: è relativo alla colpevolezza del soggetto, al rimprovero che io muovo a quel soggetto. Le forme tipiche di rimprovero sono:
    • Dolo: intenzionalità.
    • Colpa: per distrazione (p.e. l’incidente stradale).

Non può esistere una forma di responsabilità senza la componente fattuale o senza la componente della colpevolezza/riprovevolezza.

Principi costituzionali

Negli anni '70, Bricola formula la teoria generale del reato: idea di utilizzare le leggi costituzionali come limite al legislatore penale. Le due norme fondamentali della Costituzione al riguardo sono l’art. 25, secondo comma, Cost. e l’art. 27, primo e terzo comma, Cost.

L’art 25, secondo comma, Cost. reca: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

L’art. 1 c.p. stabilisce: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

Principio di legalità

  • Principio di riserva di legge.
  • Divieto di analogia.
  • Tassatività: esigenza di costruire il precetto in modo il più possibile intellegibile. Rientra qui il tema delle tecniche di redazione della fattispecie:
    • Normazione descrittiva: normazione mediante esempi concreti.
    • Normazione sintetica: riferimento a elementi normativi, anche normativo-sociali.

L’art. 575 c.p. dispone: «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno».

Carattere frammentario del diritto penale: di regola, il diritto penale si indirizza nei confronti di certe modalità di aggressione del bene. Questo risponde all’idea secondo cui il diritto penale deve essere l’ultima ratio di tutela. Il principio di frammentarietà è legato al principio di tassatività. L’art. 575 c.p. dà rilievo penale a qualunque azione cagioni la morte di un uomo. Tipizza poco, è un reato “puro”, reato a forma libera, che si contrappone al reato a forma vincolata (p.e. il reato di truffa). Quanto più il bene giuridico sottostante è elevato, tanto più il legislatore lo tutelerà a 360°.

Principio di irretroattività della norma penale: legge > commissione del fatto > punizione. Tale principio viene ribadito nell’art. 2 c.p. e non è derogabile, in forza della sua natura costituzionale. Il principio di irretroattività tocca vari aspetti: l’irretroattività della legge incriminatrice e successione delle leggi nel tempo. Questo secondo aspetto è disciplinato specificamente in altre disposizioni.

Concezione tripartita del reato

  • Fatto.
  • Antigiuridicità: risponde all’esigenza di formulare un giudizio al metro dell’intero ordinamento, cioè di verificare che non esista una causa per cui è necessario adottare quel comportamento.
  • Colpevolezza: risponde all’esigenza dell’ordinamento di poter muovere un rimprovero all’agente per aver posto in essere quel fatto.

L’art. 27 Cost. stabilisce:

  • Primo comma: «La responsabilità penale è personale». Con questa disposizione si enuncia il divieto di imputabilità di fatto altrui. La colpevolezza viene vista come principio generale che ha natura costituzionale. Questo principio della responsabilità penale personale si è poi allargato alla responsabilità delle persone giuridiche. Il principio di colpevolezza riguarda il divieto di colpevolezza per fatto altrui. La sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988 — che reinterpreta l’art. 5 c.p., concernente l’ignoranza della legge penale — afferma che è necessaria la colpa come elemento minimo di imputazione soggettiva del reato ed esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. Il nemico classico del principio di colpevolezza sono le ipotesi di responsabilità oggettiva, p.e. l’art. 584 c.p. sull’omicidio preterintenzionale: «Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 [percuotere o ledere], cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni». L’art. 584 c.p. non richiede l’elemento colposo. L’ipotesi è quella in cui il soggetto vuole percuotere o ledere una persona, la spinge e questa persona però muore. L’art. 586 c.p. riguarda il principio del versari in re illicita (rectius: qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu: chi versa nell’illecito, risponde anche per il caso fortuito). L’idea era quella di imputare a un soggetto tutte le conseguenze derivanti da una sua precedente attività illecita. Il principio di colpevolezza vuol dire rimproverabilità. La giurisprudenza ha percorso la strada di una interpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di responsabilità oggettiva, reinterpretando queste ipotesi di responsabilità oggettiva come ipotesi di responsabilità per colpa. Bisogna, dunque, anche accertare la colpa dell’agente; non basta più il semplice accertamento di causalità. Si applicano, però, pene maggiori rispetto ai reati colposi, con l’applicazione del principio del dolus in re ipsa, cioè del fatto che si sarebbe dovuta prevedere la conseguenza del proprio comportamento.
  • Terzo comma: «Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato» funzione rieducativa della pena.

Studiare le sentenze della Corte costituzionale n. 364/1988 e n. 1085/1988

Principi costituzionali

La struttura del codice penale attuale è la stessa del codice penale Rocco, emanato nel 1930, in piena era fascista. Ci sono stati tanti progetti di riforma, ma nessuno è stato poi emanato, anche perché la struttura del codice è molto ben fatta.

Il codice penale si divide in tre libri:

  • I. Della legge penale;
  • II. Dei delitti: puniti con ergastolo, reclusione, o multa;
  • III. Delle contravvenzioni (o delitti nani: ipotesi di minor disvalore rispetto ad altri delitti, che hanno una prescrizione più breve e per cui si va a vedere alla volontà del soggetto ma di norma è sufficiente l’accertamento della colpa): puniti con arresto o ammenda.

Principio di legalità

L’art. 1 c.p. esprime già il principio di legalità, per cui i reati e le pene devono essere previsti dalla legge.

Il principio di legalità nasce come politico ancor prima che giuridico, con l’illuminismo, come reazione al potere assoluto del re e, tradotto poi in termini di conseguenza sul piano del diritto, agli abusi sia di carattere repressivo sia relativamente all’applicazione delle pene. Feuerbach: nullum crimen/poena sine lege. Superare questi arbitri e soprusi aveva la ricaduta più vistosa nel campo del delitto penale.

Il principio di legalità vuol dire che l’ordinamento penale deve essere retto da atti normativi, leggi, e che non esistono reati o pene che non siano previsti dalla legge.

L’art. 2, primo comma, c.p. afferma: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». L’art. 25, secondo comma, Cost. ribadisce: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Il fatto deve essere previsto da una legge e deve essere previsto come tale prima della commissione del fatto.

L’art. 1, c.p. reca: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Nel diritto penale non può essere applicato il principio analogico, ossia non si può applicare a un fatto che non sia esplicitamente disciplinato una norma che disciplina un fatto simile.

Le misure di sicurezza sono delle misure che vengono applicate a dei soggetti pericolosi che abbiano commesso un reato. Non hanno riguardo al fatto commesso ma alla possibilità di recidiva del soggetto condannato.

Il reato è illecito penale. Il principio di legalità si suddivide in quattro corollari o principi.

Principio della riserva di legge

La norma penale deve contenere sia il precetto che la sanzione. Si tratta di una riserva assoluta, perché la fonte normativa di secondo grado (decreti, regolamenti, ecc.) non può porre norme penali, che invece possono essere emanate in base ai c.d. atti aventi forza di legge: decreti legge (che devono essere approvati dal Parlamento) e decreti legislativi (che nascono su delega del Parlamento). Questo perché la materia penale incide su beni importanti dell’individuo e ha bisogno di una particolare riflessione. Non è solo una maggioranza che decide cosa sia da reprimere o da non reprimere in materia penale. Le fonti del diritto penale sono la Costituzione, la legge, i decreti legge e legislativi. Le fonti secondarie sono invece atti dell’esecutivo: regolamenti, decreti attuativi, ecc. L’atto amministrativo non può porre la norma penale, ma ben può dare concretezza al contenuto tecnico di una norma. Ad esempio, per quanto riguarda la disciplina degli stupefacenti, c’è una normativa che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti oltre una certa quantità. La norma penale farà poi riferimento all’atto del Ministero della Salute che disciplina la pericolosità delle varie sostanze stupefacenti. La funzione della fonte secondaria è quella di specificare i contenuti tecnici di determinate materie.

La norma penale in bianco è una norma che demanda quasi tutto il contenuto della norma stessa — l’indicazione delle condotte vietate, ecc. — alla legislazione secondaria. In linea di massima, la norma penale in bianco non sarebbe una norma costituzionale. Le norme penali in bianco si possono, però, avere in materia di contravvenzioni. L’art. 650 c.p. afferma: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206». Di questa norma è stata eccepita l’incostituzionalità di fronte alla Corte costituzionale, la quale ha detto che questa norma non è incostituzionale perché limita i campi d’azione.

Le leggi regionali non possono regolare la materia penale. Può una norma regionale disapplicare o abrogare una norma statuale? Secondo una minoritaria posizione, questo potrebbe essere possibile. Questa ipotesi fu avanzata nel momento in cui una regione decise di disapplicare una norma statuale in materia delle acque, perché la norma statuale aveva determinato alcuni parametri per l’inquinamento di una sostanza. Una Regione dimostrò che non era poi così inquinante. In realtà non è accettabile che un provvedimento preso nell’interesse generale venga poi derogato da una legge regionale. Dunque, la legge regionale non ha competenza neanche nel disapplicare la norma statale.

Per quanto riguarda la norma comunitaria, una diretta operatività della norma comunitaria nel diritto penale non è riconosciuta finora, perché c’è il monopolio del legislatore italiano sulla produzione di norme incriminatrici penali. Va distinto tra regolamenti e direttive:

  • I regolamenti sono direttamente operativi nei singoli Stati e non possono contenere un’incriminazione penale, però il giudice può disapplicare una norma interna penale che sia in contrasto con un regolamento comunitario.
  • Le direttive non sono direttamente operative ma devono essere recepite dalla norma interna. Queste direttive hanno avuto un’influenza enorme negli ultimi decenni sulla legislazione italiana, ed è vero che devono essere recepite dalla norma interna, ma la maggior parte delle modifiche è stata fatta in base alle direttive europee (p.e. in materia di autoriciclaggio e ambientale).

La consuetudine è, p.e. in materia di diritto privato, fonte, come nel caso dell’usucapione. La consuetudine in diritto penale non ha alcuna valenza, né la consuetudine come creatrice di norme né la desuetudine come criterio di abbandono o disapplicazione di norme. P.e. è stata necessaria una norma per abrogare la legge sul duello.

Principio della determinatezza e tassatività della fattispecie

Secondo alcuni sono due termini equivalenti e secondo altri sono due facce della stessa materia. La norma (incriminatrice) penale è una norma che deve essere determinata e tassativa.

  • Il concetto di determinatezza rinvia a un contenuto chiaro, preciso della norma, e il significato semantico/linguistico delle parole deve rimandare a dei contenuti che siano verificabili, non deve essere vago e indeterminato, con termini che non possono essere provati nei processi con criteri di scienza e esperienza verificabili nello stato dei tempi che si vivono.
  • Tassatività vuol dire che la norma dice solo quello che dice, e non può essere interpretata al di là dei suoi contenuti. La tassatività rimanda a un altro principio della materia penale, ossia il divieto di analogia.

Chi deve realizzare questo principio? I concetti di determinatezza e tassatività si distinguono nel destinatario. È il legislatore che deve fare una norma determinata: quando emana una norma penale, deve provvedere a che sia chiara e determinata nei suoi contenuti. Il principio di tassatività è rivolto al giudice, che non può andare al di là dell’interpretazione della norma quale è. È la Corte costituzionale che valuta la determinatezza o indeterminatezza di una norma. L’orientamento prevalente della Corte costituzionale è di non cassare le norme, dicendo che sono costituzionali, proponendone però un’interpretazione.

C’è una norma indeterminata — l’art. 416 c.p. — che riguarda l’associazione per delinquere: «tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti». Di questa norma fu eccepita l’incostituzionalità. La Corte costituzionale ha detto che l’art. 416 c.p. non è incostituzionale e ha spiegato che un’associazione (a delinquere) è tale intanto quando c’è un vincolo stabile nel tempo, radicato nel territorio (ma questo vale soprattutto per le mafie) e con una gerarchia nei ruoli e, così facendo, ha dato concretezza alla fattispecie. C’è stato un caso molto emblematico di una norma dichiarata incostituzionale, ovvero la norma sul plagio, contenuta nell’art. 603 c.p.: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è…».

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrt.dng di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Severino Paola.
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