L'impresa e il mercato: profili giuridici e nozioni di impresa
L'impresa
Lo svolgimento delle attività economiche, negli ordinamenti nei quali c'è il sistema di libero scambio, si realizza grazie al tramite delle organizzazioni di fattori produttivi, lavoro e capitale, denominate imprese o aziende. Le scienze aziendali, a differenza delle scienze giuridiche, attribuiscono lo stesso significato ai termini impresa, imprenditore, azienda e ditta.
L'impresa, nella sua accezione più ampia, non è definita in quanto tale da alcuna norma del codice civile o delle altre leggi. Essa non assume nemmeno una rilevanza giuridica unitaria: al contrario, l'ordinamento si limita a prendere in considerazione e a regolare i singoli profili dell'impresa.
Profili di rilevanza giuridica dell'impresa
Dell'impresa assume rilevanza:
- La struttura organizzativa dell’impresa
- L'attività economica svolta dall’impresa
- Il complesso di beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività
- Il soggetto, titolare dei rapporti giuridici derivanti dal suo esercizio, che risponde delle obbligazioni e ne trae i profitti e ne sopporta le perdite
A tali profili non corrisponde una specifica terminologia, in quanto la legge utilizza il termine impresa in modo promiscuo.
Esempi di articoli
- Art. 2555: l'impresa è intesa come attività (azienda come “il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”)
- Art. 2086: ci si riferisce all'organizzazione (“imprenditore è il capo dell'impresa”)
- Art. 2195: soggetto (si parla delle “imprese che le esercitano”)
In alcuni casi, la legge si avvale di termini che individuano univocamente l'uno o l'altro profilo. Così dicasi per il complesso di beni strumentali, che viene individuato con il termine azienda e per il soggetto, definito imprenditore.
Impresa e imprenditore
La legge, per distinguere le diverse categorie di imprese, definisce diverse categorie di imprenditori. Questo si spiega con la necessità di individuare un soggetto che sia il destinatario della disciplina giuridica. Mentre nei modelli organizzativi più semplici di impresa (es. le imprese individuali), il soggetto imprenditore è destinatario in via di principio di tutti i precetti relativi ai diversi profili dell'impresa, nei modelli più complessi la situazione è in parte diversa.
In materia societaria, la società titolare dei rapporti giuridici e responsabile delle obbligazioni non è destinataria di tutte le regole dettate per disciplinare il fenomeno imprenditoriale: una parte viene riferita anche o solo ad altri soggetti, che non coincidono con l'imprenditore (così accade agli amministratori).
Qualificazione e individuazione dell’imprenditore
La qualificazione dell’imprenditore viene definita dall’articolo 2082, secondo il quale l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” Il legislatore provvede così a delineare in astratto le caratteristiche dell'attività il cui esercizio comporta la qualifica di imprenditore.
Altro problema è “individuazione” del soggetto che diviene destinatario della disciplina dei diversi profili giuridici dell'impresa. Occorre dare un significato alla locuzione “chi esercita”, ART. 2082. Tale obiettivo concerne sia la selezione dei soggetti che devono essere individuati come destinatari delle discipline d'impresa, sia la delimitazione temporale. Si tratta, quindi, di determinare l'ambito di applicazione della disciplina delle imprese, sotto il profilo sia soggettivo che temporale.
Categorie di imprenditori e imprese
La legge individua diverse categorie di imprenditori: gli imprenditori commerciali e quelli agricoli, quelli piccoli e non. Tali definizioni si fondano sulle caratteristiche delle rispettive attività: esse sono quindi riferibili anche all’attività d’impresa e alle relative strutture organizzative, e permettono di parlare di imprese agricole, commerciali, piccole, ecc. Spesso si usa la parola impresa per indicare i soggetti che stanno a capo di essa.
La nozione di impresa nel codice civile
Nozione generale
Secondo l’articolo 2082 l’impresa prevede lo svolgimento di un'attività avente una pluralità di caratteristiche; questi elementi essenziali sono:
- Sia esercitata una attività e non solo singoli atti
- Che l’attività abbia a oggetto la produzione e lo scambio di beni o servizi
- Che l’attività sia svolta con criteri economici e in modo professionale
- Che l’attività sia organizzata
L'attività
L’impresa è contraddistinta dall'esercizio di una attività, intesa come una pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo. Non è attività il compimento di singoli atti separati dal punto di vista temporale (atti compiuti in momenti talmente distanti da non potersi considerare elementi di un unico progetto), o dal punto di vista funzionale (atti volti al conseguimento di risultati diversi).
La produzione e lo scambio
L'attività deve essere destinata alla produzione o allo scambio di beni o servizi: l’attività dell’impresa viene dunque definita produttiva, e include anche le attività economiche che caratterizzano le imprese di investimento (che utilizzano capitali propri o altrui per acquistare e vendere azioni) e le imprese holding (che svolgono attività di gestione di partecipazione in altre imprese). Non vengono invece definite come attività produttive le attività di semplice godimento di beni/servizi/diritti, in quanto non si ha la produzione di nuova ricchezza.
L’attività di produzione di beni o servizi determina il fenomeno di impresa solo quando i prodotti sono destinati al mercato: quindi non possono essere incluse nella nozione di impresa le ipotesi di autoproduzione, in quanto i prodotti non sono destinati a terzi.
Economicità
Le attività di produzione o scambio di beni o di servizi, devono potersi qualificare come attività economiche. Il carattere della economicità riguarda le modalità di esercizio dell'attività, che deve tendere alla copertura dei costi coi ricavi. Non rientrano, quindi, nella nozione di impresa le imprese di erogazione, le quali producono beni o servizi destinati a terzi, ma li forniscono a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo simbolico, in quanto i costi non sono coperti dai risultati dell’attività.
Il requisito della economicità non richiede, però, la presenza di uno scopo di lucro, in quanto è sufficiente la copertura dei costi: sono quindi imprese anche quelle che non mirano alla produzione di utile. Così è anche per le imprese sociali (leg. 155/2006) assoggettate a gran parte della disciplina delle imprese.
La professionalità
L'attività deve essere inoltre esercitata professionalmente. La professionalità è una caratteristica dell'attività produttiva, che riguarda sia la modalità di esercizio dell’attività che la sua stabilità. Ad esempio, un gruppo di studenti organizza uno spettacolo teatrale del quale riesce a coprire i costi mediante la vendita di biglietti. Si tratta di una attività, diretta alla produzione di un servizio, svolta secondo criterio di economicità, ma non professionalità.
La professionalità non richiede che l’attività sia continuativa, in quanto può essere definita professionale anche un'attività stagionale svolta costantemente in alcuni periodi dell’anno. Il requisito della professionalità è necessario anche nel caso di un’organizzazione stabile destinata all'esercizio dell'impresa, in quanto la stabilità dell'organizzazione finisce per assumere rilevanza rispetto alla stabilità dell'attività (società, consorzi con attività esterna, enti pubblici economici).
L'organizzazione
Affinché si configuri un'impresa è necessario che l’attività sia organizzata, cioè che sia svolta tramite l'organizzazione di fattori produttivi, quali il capitale e il lavoro altrui. In questo modo l’impresa assume una rilevanza autonoma rispetto ai soggetti che eseguono il lavoro personale: infatti, grazie all’organizzazione dei fattori produttivi l'imprenditore assume una posizione di supremazia gerarchica, assumendo i costi sostenuti per l’esercizio dell’attività.
Il rischio che l’attività non generi ricavi sufficienti per pareggiare i costi (rischio di impresa) grava sull'imprenditore e giustifica il principio in base al quale l'eventuale profitto spetta all'imprenditore stesso.
Impresa illecita
La liceità dell’attività economica svolta non è invece un requisito necessario: è permessa infatti l’esistenza di un’impresa illecita, definita così se svolge un’attività in violazione di norme, o se l'attività economica è lecita ma viene esercitata senza le prescritte autorizzazioni, o se l’attività è illecita.
L’impresa illecita è soggetta alle norme riguardanti la tutela dei terzi (tenere scritture contabili, norme sul fallimento), ma non alle norme riguardanti la tutela dell’impresa stessa (es: non è tutelata dalla concorrenza sleale).
Esclusione delle professioni intellettuali
Alcune attività economiche aventi le caratteristiche idonee a configurare un’impresa non comportano la qualifica di imprenditore per i soggetti che le esercitano: si tratta delle professioni intellettuali, ovvero attività volte alla produzione di servizi intesi come prestazioni d'opera intellettuale. (Per alcune professioni intellettuali è richiesta la presenza di determinati requisiti e l’iscrizione in appositi albi) La scelta di non applicare alle professioni intellettuali la disciplina dell'impresa è dovuta al rilievo sociale di tali attività e alla volontà di non sottoporre al rischio d'impresa i soggetti che esercitano tali attività.
L'esclusione delle professioni intellettuali dalla nozione di impresa viene dedotta dall’articolo 2238, secondo il quale le norme sulle imprese si applicano solo se “l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa”. Viene qualificata come attività di impresa la conduzione di una clinica, all'interno della quale vengono svolte le prestazioni d'opera intellettuale dei singoli medici, in quanto viene ritenuto prevalente l'elemento del servizio estraneo alla professione intellettuale. La qualificazione di impresa viene negata agli studi professionali, la cui unica attività consiste nell'esercizio delle professioni intellettuali in forma associata e societaria.
Impresa agricola e impresa commerciale
Le categorie di imprese
All'interno della nozione generale di impresa dell’articolo 2082, la legge definisce diverse categorie d’impresa in base a determinate caratteristiche:
- Tipologia di attività (agricola o commerciale...)
- Dimensioni (che superi o meno parametri o criteri quantitativi per essere definita piccola o non...)
- Forma organizzativa (varie figure che la compongono: imprese individuali, societarie, pubbliche..)
La classificazione delle imprese in diverse categorie è necessaria per differenziare l’applicazione delle norme della disciplina delle imprese: infatti una piccola parte di queste norme ha valore per tutte le imprese, mentre una gran parte ha valenza solo per alcune categorie di esse.
La nozione di impresa agricola
Secondo l’articolo 2135 l'impresa agricola consiste nell'esercizio di attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine: esempi di tali attività sono la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e l’attività di pesca.
Queste attività, dette attività principali, rappresentano la caratteristica principale dell'impresa agricola, in quanto l'esercizio di una di esse costituisce elemento necessario affinché un'impresa sia qualificata come agricola.
Alcune attività, diverse da quelle principali, pur presentando caratteristiche commerciali sono considerate agricole per connessione. Secondo l'articolo 2135, le seguenti attività possono essere considerate connesse:
- Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
- Fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate nell'attività agricola esercitata
Qualificare tali attività non come commerciali, ma come agricole, presuppone la connessione con una delle attività principali sia dal punto di vista soggettivo (svolte dal medesimo soggetto) sia oggettivo (prodotti, attrezzature e risorse che provengono dall'attività principale). Si ha una connessione soggettiva anche nel caso in cui non vi sia un’identità formale tra i soggetti che esercitano i due tipi di attività, a condizione che per lo svolgimento delle attività connesse si utilizzino prevalentemente prodotti dei soci diretti alla cura del ciclo biologico: è il caso delle attività svolte da cooperative di imprenditori agricoli e consorzi.
Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
La nozione di impresa commerciale
La nozione di impresa commerciale è deducibile dall'elenco delle attività che comportano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: vengono quindi qualificate come imprese commerciali tutte le imprese che esercitano le attività comprese nell'elenco. L'elenco delle attività che possono definirsi commerciali comprende:
- Le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi
- Attività intermediarie nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto
- Attività bancarie e assicurative
- Attività ausiliarie delle precedenti
Tale elenco completa la nozione generale di impresa per la parte non coperta dalla nozione di impresa agricola, attribuendo un particolare rilievo alla caratteristica dell’industrialità delle attività di produzione di beni o servizi.
Inesistenza dell’impresa civile
Non vengono considerate attività economiche le attività esercitate dall’impresa agricola (ART 2135) e dell’impresa commerciale (art 2195); nel nostro ordinamento non esiste la figura dell’impresa civile, ovvero un’impresa né agricola né civile. Data la nozione generale di impresa, la categoria dell'impresa agricola è definita in positivo tramite le attività che la caratterizzano, mentre quella di impresa commerciale viene ricavata in negativo, per sottrazione.
Piccola impresa e impresa non piccola
La distinzione in base alle dimensioni
Il criterio distintivo in base alle dimensioni individua la categoria della piccola impresa (ART. 2083); le imprese non rientranti in questa definizione appartengono alla categoria delle imprese “non piccole”.
Nozione di piccola impresa (art. 2083)
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Questa nozione non risulta di facile comprensione per il significato e il ruolo del “coltivatore diretto”, dell’ “artigiano” e del “piccolo commerciante”.
Le singole figure del “coltivatore diretto”, dell' “artigiano” e del “piccolo commerciante” non vengono definite da una norma del codice civile; la loro definizione è stata fornita al di fuori del codice civile con lo scopo di applicare su di esse delle norme fiscali, previdenziali e lavoristiche.
L’impresa artigiana, secondo l'articolo 2 l. 443/1985, “è un'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”.
Nessuna delle definizioni di coltivatore, artigiano e piccolo commerciante contenute in norme estranee al codice civile e al sistema della disciplina dell'impresa può essere utilizzata per dare significato alla definizione dell'articolo 2083; le tre figure hanno la sola funzione di indicare alcune manifestazioni concrete della piccola impresa.
Il criterio generale
Il requisito
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