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I CODICI AUSTRIACI: IL CODICE PENALE

Nel 1803 fu approvato da Francesco I, figlio di Leopoldo, il Codice penale. Il fondamento di questo codice è costituito

dai due Codici giuseppini, il penale del 1787 e il processuale penale del 1788.

Per quanto riguarda il diritto penale sostanziale:

- permane la distinzione giuseppina tra delitti (reati classici) e gravi trasgressioni politiche (illeciti e contravvenzioni);

- si afferma saldamente il principio di legalità del reato e della pena, che sottrae al giudice la sua discrezionalità

nell’infliggere una pena straordinaria (in caso di insufficienza di prove);

- il sistema delle pene per i delitti è severo, con un aumento dei casi in cui può essere comminata la pena di morte e la

pena del carcere duro e durissimo;

- anche i reati religiosi sono perseguiti.

Per quanto riguarda la procedura penale:

- mantenimento del sistema delle prove legali;

- ammissione dell’impiego di mezzi brutali ai fini di acquisizione della prova;

- non è prevista la presenza del difensore e il giudice assolve al triplice compito di sostenere l’accusa, di provvedere alla

difesa dell’imputato e di pronunciare la sentenza.

IL CODICE CIVILE (ABGB)

Il Codice civile austriaco è un testo di rilevanza europea. I lavori si conclusero nel 1811 con l’approvazione del testo che

prese il nome di Codice civile generale (Allgemeines Bürgergesetzbuch). È generale perché si estende all’intero insie-

me dei domini asburgici (il Codice lasciava un certo spazio a normative e consuetudini dei diversi territori dell'Impero) e

perché mira a disciplinare la condotta di ogni uomo, secondo il criterio dell’unificazione del soggetto giuridico. Il legisla -

tore austriaco predilige le formulazioni per principi con una finalità pedagogica.

• Sul terreno dei diritti reali, prevalse la tradizione del diritto comune: la proprietà è disciplinata nella forma

del dominio diviso di origine medievale (beni concessi in feudo, in locazione o in enfiteusi), con riferimento ad

un doppio possibile regime per il nudo proprietario e per l’utilista.

• Quanto alle obbligazioni, il Codice recepisce la regola romana che richiede la consegna della cosa per il trasfe -

=>

rimento della proprietà e degli altri diritti reali. Per beni immobili tradizione materiale di mano in mano; per

=>

beni immobili scrittura dell’atto di acquisto nei libri pubblici (solo così opponibile a terzi).

• Il diritto delle persone e della famiglia è l’ambito più influenzato dal pensiero illuministico:

- la donna può liberamente amministrare il proprio patrimonio, senza l’autorizzazione maritale;

- l’educazione dei figli e la potestà genitoriale sono affidate ad entrambi i genitori e non hanno carattere autori -

tario;

- il figlio naturale deve essere curato ed alimentato in proporzione alle sostanze della famiglia, ma gli illegittimi

sono esclusi dalla successione legittima;

- il matrimonio civile introdotto da Giuseppe II viene mantenuto, ma è considerato indissolubile per i cattolici,

mentre il divorzio è consentito ai protestanti e agli ebrei;

- sono proibiti i matrimoni tra cristiani e non cristiani;

- il figlio apostata può essere diseredato;

- il fedecommesso viene conservato.

Il Codice civile austriaco riscosse talmente tanto successo che vennero redatti molti commentari di esso. L’ABGB è tutt’ora

in vigore in Austria e anche i paesi sotto il dominio asburgico lo hanno applicato felicemente e talvolta anche rimpiantato.

17/05/2023

AREA FRANCESE

IL DIRETTORIO E L’ITALIA GIACOBINA

La reazione alla dittatura che sfociò nel periodo del Terrore, portò ad una riforma costituzionale incentrata su un diverso

rapporto tra poteri. La Costituzione dell’anno III introduceva una struttura del Corpo legislativo divisa in due camere:

il Consiglio dei Cinquecento (competente a proporre, discutere e votare le leggi) ed il Consiglio degli anziani (abi-

litato ad approvare o respingere quanto votato dalla prima camera). Anche il corpo elettorale era diviso in due: gli elet-

tori di primo grado eleggevano a suffragio universale maschile quelli di secondo grado. Il criterio censitario era

mantenuto, ma con una soglia di reddito più elevata. Il potere di Governo spettava ad un Direttorio di 5 membri, desi-

gnati dal Corpo legislativo. Il Direttorio era abilitato alla nomina e alla revoca dei ministri, dei funzionari e dei militari;

aveva pieni poteri nei rapporti internazionali, ma era privo di iniziativa legislativa. Tra le innovazioni legislative di questa

fase storica spicca il nuovo Codice dei delitti e delle pene approvato nel 1795, anche noto come Code Merlin (dal

giurista che lo compose Philippe Antoine Merlin de Douai). In tale codice si stabilì che la fase istruttoria del processo pe -

nale fosse segreta; si mantenne la doppia giuria (di accusa e di giudizio).

Nel triennio giacobino furono promulgati in Italia (Lombardia, Veneto ed Emilia) alcuni testi di costituzioni che si ispira -

vano al modello francese dell’anno III, anche se con qualche variazione. La Costituzione della Repubblica cispadana

accoglieva il bicameralismo alla francese, principio censitario per l’elettorato attivo, la giuria penale, il riconoscimento

della religione cattolica e la tolleranza per gli ebrei. A Napoli fu preparato il progetto della Repubblica partenopea,

predisposto per iniziativa del giurista Francesco Mario Pagano, ma non andò a buon fine e si concluse tragicamente.

IL REGIME NAPOLEONICO

Il colpo di stato del 18 brumaio dell’anno VIII modificava il nuovo assetto istituzionale francese, istituendo un triunvirato

in cui Napoleone Bonaparte era primo console. La Costituzione dell’anno VIII fu scritta sotto il controllo di Napoleone

e venne fatta approvare con plebiscito. Al primo console venivano attribuiti poteri enormi: gli spettavano tutte le fun-

zioni di comando e di governo (bilancio, nomina e revoca dei ministri, dei funzionari e dei militari), il comando dell’eser -

cito, il potere regolamentare e l’iniziativa legislativa. Le leggi predisposte dal governo, dovevano essere sottoposte al voto

del Tribunato e poi al voto del Corpo legislativo, senza alternativa di respingere o approvare. Nella preparazione della leg -

ge partecipava il Consiglio di Stato. Al Senato spettava il compito di verificare la costituzionalità delle leggi e deliberare le

modifiche costituzionali. Il regime di Napoleone fu dittatoriale. Anche se le istituzioni erano formalmente mantenute,

esse vennero svuotate, in quanto la selezione dei componenti del Tribunato, del Corpo legislativo e del Senato spettava a

Napoleone. L’accentramento del potere nelle mani dell’Imperatore è favorito anche dal conferimento ai prefetti dei

compiti di rappresentanza dello Stato e del governo sul territorio, con ampie funzioni amministrative, di ordine interno e

di natura politica.

Napoleone si servì di una schiera di giuristi esperti per varare le più importanti riforme legislative.

• In ambito giuridico, l’innovazione fondamentale fu l’abolizione dell’elettività dei giudici. I giudici togati era-

no scelti dal governo (cioè dal primo console) nelle liste elettorali. Solo i giudici di pace restarono elettivi. Fu

inoltre sancito il principio dell’irrevocabilità della nomina a giudice e delle durata vitalizia della carica. Fu rista -

bilito l’ordine degli avvocati, presieduto da un presidente scelto dal procuratore generale.

• Nei rapporti con la Chiesa, Napoleone si ripropose di raggiungere un accordo con Roma, dopo i dissidi degli

anni precedenti. Il Concordato del 1801 dichiarava pubblico e libero il culto cattolico, imponeva al clero un giu -

ramento di obbedienza e fedeltà al governo e ratificava le vendite dei beni ecclesiastici negli anni precedenti. Il

rapporto con la Chiesa degenerò qualche anno più tardi, quando Papa Pio VII si oppose alle pretese imperiali e fu

imprigionato da Napoleone. Lo Stato pontificio venne poi dichiarato decaduto e i suoi territori vennero annessi

all’Impero francese.

L’ITALIA NAPOLEONICA

Grazie alle numerose campagne militari, Napoleone riuscì a portare l’intera Italia, la Renania, l’Austria e le Fiandre sotto

il controllo della Francia. Nonostante la politica accentratrice di Napoleone, il dominio francese risvegliò una coscienza

nazionale in Italia. Essa, pur essendo divisa in tre parti (regioni annesse alla Francia, Repubblica italiana e Regno di Napo -

li), sperimentò negli anni della dominazione francese un’unità economica e giuridica. Alcuni importanti codici vennero

approvati dal 1801 al 1809, sollecitati da Napoleone: il codice commercialistico e quello penalistico sono prodotti

notevoli e costituiscono i primi veri codici moderni concepiti nella Penisola. Il Codice di procedura penale entrò in

vigore in Italia nel 1807; per l’Italia Napoleone non volle ammettere la giuria popolare, tuttavia vennero accolti altri prin-

cipi del nuovo processo francese.

RIFORME IN PRUSSIA

Gli anni napoleonici portarono innovazioni rilevanti anche in paesi ed ordinamenti non conquistati dai francesi. Nel regno

di Prussia, Federico Guglielmo III mise alla guida degli affari civili del regno il barone Karl von Stein, che introdus-

se tre importanti riforme:

• la servitù della gleba venne abolita, introducendo la libera trasmissibilità delle terre e il libero esercizio dei

=>

mestieri i contadini diventavano sudditi uguali agli altri;

• il governo centrale fu riformato creando cinque ministri (interni, esteri, giustizia, finanze, guerra) alle dipen-

denze dirette del re;

• l’amministrazione locale venne resa elettiva su base censitaria ed autonoma dal potere centrale.

Era un complesso di riforme coerente, che minava la tradizionale struttura per ceti e che potenziava sia il potere regio

che il ruolo della borghesia.

LA COSTITUZIONE SPAGNOLA

In Europa si realizzarono altre innovazioni legislative. Si diede impulso ad un’iniziativa costituzionale in Spagna, dove si

sviluppò una forte resistenza nei confronti del dominio francese. Nel 1812, un’Assemblea nazionale varò a Codice una Co-

stituzione ispirata alle idee dell’illuminismo. Il potere legislativo e di tassazione erano riservati ad un’unica Camera. Il

sistema elettorale era strutturato a più livelli basati sul criterio censitario. Al re erano riservati il potere esecutivo (con la

nomina e la revoca dei ministri e di altri funzionari) e la facoltà di negare le leggi, che sarebbero comunque entrate in vi -

gore se votate per la terza volta dal Parlamento. Inoltre il re doveva giurare il rispetto della Costituzione. Veniva sancito il

principio dell’unità legislativa e giurisdizionale dello Stato. Era negata la libertà religiosa dichiarando la religione cattoli-

ca apostolica e roman

Dettagli
A.A. 2023-2024
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoria_giacobini23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Sangiovanni Andrea.