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Il divieto di utilizzo della forza secondo l'art.2 della Carta delle Nazioni Unite

È richiesto il voto di 9/15 per far passare una proposta. L'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite afferma che i membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Il divieto di utilizzo della forza è assoluto.

L'Italia, prima del secondo conflitto mondiale, faceva parte, come membro fisso, del Consiglio delle Nazioni. Tuttavia, è stata esclusa da tale organo per tutta una serie di cause, come ad esempio l'invasione dell'Etiopia.

Nel caso in cui la forza venga utilizzata nonostante il divieto, esistono dei meccanismi atti a contrastarla. Ad esempio, la legittima difesa, prevista dall'articolo 51 della Carta, o le contromisure previste nel progetto di articoli sulla responsabilità internazionale, entrambi strumenti di autotutela.

Alcune norme della Carta regolano le reazioni della comunità internazionale nei confronti di tali violazioni.

comunità e dei singoli stati alle violazioni dei singoli stati; il consiglio di sicurezza può essere chiamato a valutare su minacce o uso della forza. Se uno stato non ha la forza di autotutelarsi, lo stato che subisce un danno può richiedere ad un altro, in grado di farlo, di reagire, ovvero vi può essere l'autorizzazione da parte del consiglio di sicurezza, ai sensi dell'art.42. L'art.43, inerente al tema della formazione di un esercito delle nazioni unite, non è mai stato applicato. All'art.41 è previsto un intervento non militare come misure di attuazione delle decisioni del consiglio di sicurezza (anche mediante sanzioni ad personam, saga Khadi). A partire dal 1960, in relazione alle operazioni di peacekeeping, vi è la forza di interposizione per opera degli blue helmets; la linea di comando di questa forza sono le Nazioni unite. Le forze delle nazioni unite possono operare anche missioni di peacekeeping.

Nell'ambito della convenzione di Vienna, si afferma il principio di norme cogenti, ovverosia quelle norme non derogabili né da convenzioni e trattati, né dalla consuetudine. Il divieto assoluto di uso della forza risulta essere una norma cogente, imperativa, quindi non derogabile; esiste tuttavia l'eccezione della legittima difesa. Tale norma ha acquisito anche uno status di consuetudine internazionale; la Corte internazionale di giustizia, istituita con la carta delle nazioni unite, è il tribunale internazionale a competenza generale, con giurisdizione molto ampia. Nella celebre sentenza del 1986 sulle attività militari in Nicaragua la corte ha affermato che il divieto corrisponde al diritto internazionale generale, essendo applicabili a tutti, anche ai non membri delle nazioni unite, appartenendo allo ius cogens e contemplando un obbligo erga omnes, non essendo una mera norma pattizia. La questione ineriva al finanziamento, da parte degli Usa,

di Pearl Harbor sarebbe stato legittimo solo se fosse stato immediato). Inoltre, la legittima difesa non può essere utilizzata come pretesto per l'aggressione o l'uso della forza in modo indiscriminato. È importante sottolineare che l'uso della forza deve essere proporzionato alla minaccia e che ogni azione deve essere finalizzata a ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. I CONTRAS, gruppo di mercenari attivo negli anni '80 in Nicaragua, sono stati spesso accusati di violazioni dei diritti umani e di commettere atti di terrorismo. La loro azione è stata considerata illegittima dalla comunità internazionale, in quanto non rispettava i principi del diritto internazionale e non era finalizzata alla difesa legittima di uno stato. In conclusione, la legittima difesa è un diritto riconosciuto agli stati, ma deve essere esercitata nel rispetto delle norme internazionali e dei principi di proporzionalità e necessità. L'uso della forza deve essere l'ultima risorsa e deve essere finalizzato al ripristino della pace e della sicurezza internazionale.

Dell'11 settembre dial -Qaeda, sarebbe stato illegittimo proprio perché in mancanza del requisito dell'immediatezza dell'offesa). La carta delle nazioni unite parla di attacchi posti in essere da Stati, e non, esplicitamente, da enti non statali, nelle ipotesi in cui non si riesca a dimostrare un coinvolgimento o l'attribuzione della condotta allo stato territoriale (es. Israele e Libano nel 2006 contro attacchi degli Hezboullah); in tal caso la legittima difesa può essere attivata se si dimostra che il gruppo terroristico controlla una parte del territorio. Si discute, a partire dal Caso caroline del 1842, se esista o meno una legittima difesa preventiva, cioè una autotutela che può essere fatta valere in via anticipata rispetto ad un attacco armato, cioè in corrispondenza di un attacco meramente ipotizzabile. Il diritto internazionale dello ius ad bellum si è sostanziato in un pressoché totale ripudio del ricorso ad armi.

Gli stati devono risolvere le loro controversie con mezzi pacifici, obbligo positivo, dovendo astenersi dall'utilizzo della forza, ius cogens ed obbligo negativo. Nessuna disposizione della carta impedisce allo stato attaccato di reagire, essendoci la possibilità della legittima difesa, destinata a cessare nel momento in cui il CdS decide sul da farsi. Situazione Siria e Kurdi (Siria del nord ad influenza kurda e turca, Siria del sud controllata dal regime di Assad; i kurdi attualmente vivono a cavallo di 6 stati diversi, non avendo mai avuto uno stato, si sono divisi in klan familiari; nel 1920 le potenze vincitrici della prima guerra mondiale hanno imposto alla Turchia la formazione di uno stato curdo; nel 1923 l'accordo di Sebr fu sostituito da altro trattato, che non prevedeva più la necessità della formazione dello stato curdo; i principali attori kurdi sono le forze siriane democratiche (SDF) ed il partito dell'unità di protezione del popolo.

(YGP), considerato dai turchi un affiliato de gruppo politico di stampo terroristico PKK. Il PKK rivendica da sempre l'indipendenza del popolo curdo, guidato da Abdoullah Ocalan; Erdogan, presidente della Turchia con una missione di peace spring aveva la volontà di eliminare la minaccia dell'YPG; si è avuto un arretramento delle milizie kurde, conseguentemente si è avuta la formazione di una safe zone di influenza turca; obiettivo della Turchia sarebbe creare un corridoio che taglia tutta la parte nord della Siria, fino ad al-hawl, confinante con l'Iraq; Assad si è impegnato a dispiegare nel territorio siriano le truppe, al fine di liberare le zone occupate dall'esercito turco ed i suoi mercenari; per effetto dell'accordo siriano-curdo finisce la separazione, ritornando tutto il territorio sotto il potere di Damasco; ad Ovest Russia, Siria ed Iraq hanno determinato l'assetto territoriale, avendo le forze occidentali

abbandonato, momentaneamente i territori caldi; Assad, nonostante i vari trattati, ha sempre rifiutato di riconoscere il popolo Kurdo; sul tavolo resta la proposta russa di ristabilire il trattato di Adana, firmato da Turchia e Siria, sulla gestione dei confini tra i due paesi, il quale dava ampie garanzie ad Ankara sulla gestione e la repressione da parte di Damasco della militanza curda legata al PKK; resta tra l'altro l'enorme problema dei siriani profughi, più di 6 milioni, ad oggi presenti in Turchia, la quale vorrebbe stanziarli nel cornicione geografico siriano; il regime di Assad ha più volta segnalato la propria riluttanza a riaccettare buona parte dei profughi siriani, temendo che questi possano dar vita ad una ulteriore rivolta; la Russia, dopo il ritiro delle truppe americane, diviene la superpotenza nonché l'attore più importante negli equilibri di questa zona geografica; l'Iran, storica nemica degli Usa, si guadagna la

Possibilità di un territorio interno alla Siria, al fine di arrivare in Libano ed Israele, dove vi sono i proxy iraniani). Tornando al peace spring, l'attacco turco sferrato contro i curdi sul territorio siriano è conforme alla legittima difesa, è conforme allo ius in bello e con il DI sui diritti umani, in particolare i diritti dei rifugiati? La Turchia, con la manovra peace spring, ha attuato la legittima difesa invocando nella lettera al CdS, identificando la minaccia e l'attacco armato in episodi sporadici sul confine turco ad opera del PKK. Secondo la Corte internazionale di giustizia l'attacco armato deve riferirsi a spetta a chi invoca la legittima difesa dare la prova dell'intensità e continuità degli attacchi al fine di difendersi legittimamente. I turchi, a differenza della dottrina internazionalistica, hanno, di fatto, posto in essere una difesa preventiva, sulla base della constatazione di una minaccia

passata e perdurante. La Nato ha affermato la legittimitàdella Turchia all’operazione militare, ribadendo la necessità di unmantenimento della stabilità della regione. La Turchia, avrebbe dunqueviolato una norma cogente, con la conseguente responsabilità internazionaledegli Stati che hanno tollerato tale violazione.

La legittima difesa è uno ius naturae, riconosciuto dalla Carta delle nazioniunite e da questa ricondotto al verificarsi di attacchi armati. La differenza tralegittima difesa e rappresaglia armata è che la seconda non trova origine inun attacco imminente, pertanto illegittima. Nelle giustificazioni al ricorso allalegittima difesa, Erdogan affronta anche il tema dei rifugiati, confluiti amilioni, circa 4, sul territorio Turco per poi arrivare in Europa; l’obiettivodell’invasione siriana sarebbe quella di favorire il sicuro e volontario ritornodei siriani nella stessa Siria, dalla quale erano fuggiti. La zona

La zona predisposta da Erdogan per l'accoglienza dei profughi siriani è densamente abitata dal popolo kurdo, rimasto senza protezione dell'America e, perciò, destinato a spostarsi. La legittima difesa preventiva inerisce ad una anticipazione della difesa stessa nel caso vi siano indizi non equivoci ad una futura minaccia, certa ed imminente; la legittima difesa preventiva origina dal caso Caroline del 1832. Dopo l'attacco alle torri gemelle sferrato dal gruppo terroristico di al-Quaeda, si iniziò a ritenere la legittima difesa azionabile anche nei confronti di attori non statali, purché l'intensità dell'attacco sia tale da essere parificato ad un attacco armato (secondo alcuni a patto che questi controllino una parte del territorio). Esiste un diritto della comunità internazionale di intervenire nel caso in cui gli stati siano incapaci e non vogliano prevenire attacchi non statali (teoria dell'unwilling and unable); ciò

Ha giustificato l'intervento delle forze internazionali nel territorio siriano per combattere il sedicente stato

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertocav di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Boschiero Nerina.