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Estratto del documento

La Ca ta O u pe l uso della fo za u ife i e to, spe ie all a t. . a te i e to della pa e e . i

e i de o o aste e si dalla i a ia e dall uso della fo za  sono principi di ius cogens.

Pe fo za s intende la forza bellica, non riguarda la pressione economica o politica. La forza bellica è una

forza che deve avere un potere distruttivo.

L atta o o de e essere se l atta o es. i fo ati o ha u i patto dist utti o,

per forza militare o fisico,

si può a go e ta e he ie t i ell uso della fo za.

La forza interna forza che lo Stato esercita al proprio interno per salvaguardare o ripristinare un ordine

pubblico. 

Forza internazionale viene esercitata fra due Stati.

Oggi abbiamo il problema di conflitti definiti non internazionali in cui si assiste uso della forza nei rapporti

tra gruppi armati e questa dimensione incide sulla pace e sicurezza internazionale. Anche i conflitti interni

rilevano per i conflitti internazionale nella misura in cui questi abbiano una ricaduta o un possibile contagio

L idea he ile i solo la forza

rispetto agli Stati limitrofi. internazionale per far scattare il regime della Carta

O u, u idea desueta.

Gestio e dell’uso della fo za

“i ha o solo due e ezio i alla egola he ede l uso della fo za o e illegitti o: a la legitti a difesa

individuale (art. 51 Carta Onu) eccezione individuale e b) legittima difesa collettiva (capo settimo Carta

– siste a di si u ezza olletti a dell O u.

Onu)

La legittima difesa individuale: è concepita come un momento temporaneo, limitato dal momento in cui poi

La legitti azio e all autotutela ui di

interverrà il Consiglio di Sicurezza Onu per ristabilire la pace.

li itato al se e al fi ta to h l O u o i te e ga.

Tutto questo nei fatti è completamente disatteso.

La legittima difesa collettiva: anche il capo settimo rimane totalmente inattuato: artt. 43-50 che rimangono

a t. gli “tati e i si i peg a o a ette e a disposizio e del o siglio di

solamente sulla carta; es.

si u ezza le fo ze a ate pe il a te i e to della pa e .

e to del a po di ope ati ità dell a t. –

In concreto, da un lato si ha un progressivo amplia se

inizialmente nasce come eccezione temporanea, diventa quasi una regola. La legittima difesa individuale è

molto praticata ed è naturale nella sua caratura di autotutela (subisco un attacco e ne sferro uno).

Lentamente si è anche ampliato il campo di azione della legittima difesa: si ha oggi la possibilità di agire in

legittima difesa La legittima difesa preventiva viene accettata nel

senza limiti di tempo e preventivamente.

momento in cui si dà atto al fatto che il potere distruttivo di alcune armi è tale da mettere in pericolo

l esiste za stessa dello “tato i pe i olo. Il pericolo della legittima difesa preventiva e senza limiti è che

le ta e te l art. 51, per effetto di una politica realista e del nemico combattente, venga trascinato a

giustificare la guerra preventiva.

Dal punto di vista della Carta Onu, così come viene scritta e non come viene applicata, la guerra preventiva

u logi a della legitti a difesa i iò o più ulla.

abnormità e della

Inoltre, se si guarda a quella che è la legittima difesa accettata negli ordinamenti interni, la legittima difesa

preventiva vi rientra [devo sparare per primo per difendermi dalla minaccia di un colpo], ma il

trascinamento fino alla guerra preventiva non vi rientra più [sarei legittimato a sparare a chiunque porti

una pistola].

I ealtà, poi, el t as i a e to da legitti a difesa o legitti a difesa p e e ti a, o soluzio e di

continuità per arrivare alla guerra preventiva, il passo è lungo e inquietante.

33

L’azione del Consiglio di Sicurezza

Il o siglio di si u ezza de ide se o do a atte isti he pe ulia i. E u o ga o politi o e i ui si ha u a

predominanza di alcune potenze (i membri permanenti). Il vero neo della Carta Onu è stato prevedere la

possi ilità di eto dei e i pe a e ti he di fatto pa alizza l azio e del Co siglio di “i u ezza.

Questo spiega a he pe h l a t. ha t o ato u a po di appli azio e osì ta to, pe h tutto il sistema

del capo settimo, ha avuto applicazioni molto più ridotte grazie al fatto che si sia dato uno strapotere ad

alcune potenze internazionali che possono paralizzare le azioni.

Il Consiglio di Sicurezza ha 15 membri di cui 5 permanenti e 10 turnali. Le delibere non procedurali devono

essere assunte con la maggioranza dei 15 Stati membri che deve ricomprendere i voti dei 5 membri

permanenti (Usa, Francia, Uk, Russia, Cina). Si applica in realtà la prassi per cui la delibera si ritiene efficace

anche se uno dei 5 si astiene.

Le misure che il Cons. Sicurezza può adottare (artt. 39 e ss. capo settimo):

Il Co siglio a e ta l esiste za di u a i a ia alla pa e, di u a iolazio e della pa e o di u atto di

aggressione (art. 39). 

2) Il Consiglio di Sicurezza può adottare delle misure provvisorie (art. 40) il Consiglio invita le parti ad

ottemperare a misure provvisorie, che non devono pregiudicare i diritti delle parti e che sono sprovviste di

un effetto obbligatorio. Si dovrebbe ottemperare ad esse per evitare un aggravamento della situazione

(chilling es. un cessate il fuoco.

effect), . I izial e te isu e o i pli a ti l uso della fo za e, solo o e

3) Le vere e proprie misure (artt. 41-

si a i a all a t. o le isu e i pli a ti l uso della forza, che comportano una reazione

extrema ratio,

dell O u o di “tati e i. Co l a t. la de isio e del Co siglio di si u ezza igua da u o e o

estremamente ampio di misure di pressione embargo economico, blocco dei porti, blocco delle

comunicazioni, rottura delle relazioni diplomatiche non chiuso, non tipizzato, che esclude la forza bellica.

La limitazione temporale di queste dovrebbe esserci, ma in chiave applicativa non è riscontrato.

Co l a t. , si ap e il te a di apire in che modo il consiglio di sicurezza possa intervenire militarmente,

siccome non esistono forze armate Onu messe a disposizione dagli Stati membri. Il consiglio di sicurezza si

li ita a legitti a e l uso di tutti i ezzi e essa i L azio e legitti ata

. sarà quindi semplicemente

autorizzata dal Consiglio, ma non gestita e orchestrata da esso. Si delega agli Stati, i quali possono agire uti

No , ui di, a e t a e to dell uso della fo za i apo all O u.

o con missioni internazionali.

singuli di agi e i u odo o ell alt o dis ezio ale. No u o ligo pe l O u di passa e

La scelta

e essa ia e te pe isu e o i pli a ti l uso della fo za p i a di i te e i e o isu e i pli a ti l uso

della fo za. I ealtà le isu e o i pli a ti l uso della forza non sono meno devastanti di quelle implicanti

l uso della fo za (es. misure di embargo incisive).

Ci sono delle misure (3) che sono nate per il fine del mantenimento della pace.

Innanzitutto il in questo caso non siamo nel sistema del capo settimo, ma nel capo sesto:

peace keeping,

soluzio e pa ifi a delle o t o e sie, all a t. . si i di idua o le azio i pe il a te i e to o il

ristabilimento) della pace.

o la fa oltà dell uso della fo za, a p e ede l utilizzo di o ti ge ti he il o siglio

Il peace keeping –

di sicurezza si fa mettere a disposizione dagli Stati es. caschi blu, per il mantenimento della pace. Questa,

al e o, e a l idea i o igi e; a ia o poi un diritto materiale.

Dal peace keeping si passa al peace building una situazione post conflict, dopo un conflitto armato si

tratta di stabilire la pace. 

La terza generazione di attività è il peace enforcement pare una contraddizione in termini: in certe

34

o dizio i, l azio e delle fo ze o a date dal o siglio di si u ezza, può i po e la pa e a he o l uso di

forza armata. Questo scivolamento ulteriore porta questo tipo di operazioni oggi il peace enforcement è il

più usato la cui origine legislativa è discutibile, in quanto commistione tra la logica del capo sesto e la

logico del capo settimo, al mantenimento della pace, perché nate per prassi.

Questo dà l idea di ua to sia o la ili i o fi i delle logi he. Nella Ca ta O u l uso della fo za do e e

o o t ollo dell O u, li itato el te po e el a po d azio e, e t e i ealtà il

essere accentrato, di pie

uolo del Co siglio di “i u ezza pa alizzato dai eti i o iati, a gi ale, l autotutela si usa

quotidianamente e senza alcun limite.

Le immunità 

La logica immunitaria significa impossibilità di esercizio di giurisdizione come jurisdiction più ampia della

giurisdizione = capacità di imporsi su un soggetto altro. Immunità quindi è la sottrazione alla sfera di

t a soggetti pa i o giu isdizio e.

jurusdiction di un altro stato, Il

par in parem non habet iurisdictione,

o se so dello “tato può se p e, o il o se so, fa ade e l i u ità. Ma se a o se te ad a e e

giurisdizione cognitiva, questo non significa che lo stia facendo anche per quella esecutiva.

 

Immunità dello Stato Stato in quanto soggetto di diritto internazionale. Uno Stato non può

essere soggetto di una pretesa giurisdizionale di un altro stato.

Questa o ezio e d i u ità assoluta, già ell 800, comincia a traballare, poiché si ha una profonda

Qui di l i u ità

trasformazione del ruolo dello Stato, perché diventa uno Stato interventista, burocrate.

non può più essere assoluta, deve coprire solo le attività che davvero partecipano alla funzione sovrana

Nas e la teo ia dell

dello Stato. immunità ristretta, elaborata dalla giurisprudenza italiana e belga, che si

spiega con la distinzione tra:

a) Atti iure imperii: atti che partecipano davvero alla sovranità

b) Atti iure gestionis/iure privatorum: atti di gestione, in cui, quindi, lo Stato ha agito come un soggetto

L e issio e dei o d a ge ti i: l A ge ti a e ette dei o d e poi fallis e, il te a uello del

privato.

risarcimento del denaro; gli acquirenti agiscono in sede internazionale, la maggior parte delle corti non

i o os o o ell atti ità di collocamento di emissione di titoli come atti iure imperii, perché lo Stato agiva

Questo po o dopo stato egato: iu e i pe ii l atto o ui lo stato

come soggetto economico. L a ge tina

argentino, dichiarando la crisi, decide di non ripagare il debito. doveva congelare il debito e

– –

ripagarlo. Questo per quanto riguarda la giurisdizione di cognizione per il riconoscimento di un diritto

per quanto riguarda la giurisdizione esecutiva, invece, si limita la possibilità di una procedura esecutiva

“tato. Gli a ui e ti dei o d, o pote a o p o ede e ese uti a e te o t o l A ge ti a, pe h

sullo

olti e i i op o o l espleta e to di u a fu zio e pu li a si appli a ui di a he sui e i dello “tato il

ragionamento iure imperii).

 u iflesso i di iduale dell i u ità dello “tato: uesta o spetta allo

<
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A.A. 2015-2016
47 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.andresano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Oddenino Alberto.