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Estratto del documento

L’art. 35 dice che:

Un obbligo per uno Stato terzo sorge da una disposizione di un trattato se le parti a questo trattato intendono

creare l'obbligo per mezzo della suddetta disposizione e se lo Stato terzo accetta espressamente per iscritto

l'obbligo suddetto.

Per quanto riguarda la revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi, l’art. 37 dice che:

1. Nel caso di un obbligo sorto a carico di uno Stato terzo ai sensi dell'accordo 35, l'obbligo in questione può

essere revocato o modificato soltanto col consenso delle parti al trattato e dello Stato terzo, a meno che non

risulti che essi avevano convenuto diversamente.

2. Nel caso di un diritto sorto a vantaggio di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 36, il diritto in questione non

può essere revocato o modificato dalle parti se risulta che esso era destinato a non essere revocabile o

modificabile senza il consenso dello Stato terzo. 14

4. L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale

Non esistendo un’autorità centrale che amministri in concreto il diritto internazionale, sono gli stati

che rendono possibile il rispetto del diritto internazionale attraverso le loro strutture organizzative.

L’adattamento è l’attività che devono fare tutti gli Stati per fare entrare nel diritto interno il diritto

internazionale. È detto anche recepimento del diritto internazionale nel diritto interno.

Il diritto internazionale non prescrive una modalità di adattamento, ma lascia ai singoli Stati liberi di

provvedervi come meglio credono.

Vi è una tradizionale contrapposizione tra teoria monista e teoria dualista. Ad esempio, la Corte di

Lussemburgo ha un’impostazione monista, dove vi è l’ordinamento dell’Unione sopra a tutti gli altri.

La Corte Costituzionale ha invece un’impostazione dualista, come emerge dalla sentenza

Granital.

Focarelli dice, invece, che c’è una funzione sistemica del diritto internazionale che realizza la

sua universalità.

Le tecniche di adattamento sono:

• il procedimento ordinario, che consiste nella riformulazione della norma internazionale

attraverso una norma interna di contenuto corrispondente

• il procedimento speciale (o con rinvio). In questo caso, la norma interna si limita a rinviare

alla norma internazionale senza riformularla.

Nella prassi, di solito, il legislatore usa il procedimento speciale, anche se entrambi i procedimenti

raggiungono il risultato dell’adattamento.

Vi sono vari livelli di applicabilità interna:

• l’inoperatività.

• l’applicabilità diretta: quando è avvenuto l’adattamento, la norma internazionale opera

all’interno dell’ordinamento statale e deve essere applicata.

• l’azionabilità individuale: si ha nei casi in cui la norma internazionale crea diritti e obblighi

anche per gli individui, quindi sia da essi invocabile o azionabile davanti ai giudici nazionali (ad

esempio, le norme europee direttamente applicabili).

• la completezza: la norma internazionale può essere incompleta nel contenuto per essere

applicata in concreto, quindi è necessario un provvedimento nazionale ulteriore integrativo o

specificativo che la renda applicabile. La valutazione dipende anche dalle caratteristiche

dell’ordinamento nazionale.

Un esempio di adattamento al diritto internazionale è l’art. 5 della Costituzione Svizzera, che

dice che:

Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Non vi è una distinzione tra diritto consuetudinario e diritto pattizio: la Svizzera deve rispettare tutto

il diritto internazionale. In Italia vi è un adattamento diverso da questo adattamento della

Costituzione svizzera: la “conformazione al diritto internazionale” è un adattamento meno solido

del “rispetto del diritto internazionale”.

Per quanto riguarda il rango delle norme internazionali, il problema è il rango che le norme

internazionali adattate hanno nell’ordinamento interno in rapporto alle altre norme nazionali.

Nell’ordinamento italiano, la norma internazionale ha il rango della norma nazionale che provvede

al suo adattamento.

L’adattamento del diritto italiano alla consuetudine internazionale

L’art. 10.1 Cost. dice che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute. Tutto l’ordinamento statale deve essere perciò

conforme al diritto internazionale generale. 15

Per “norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” si intendono:

• le norme consuetudinarie

• le norme cogenti (“norme imperative del diritto internazionale generale”)

• i principi generali del diritto internazionale

Per quanto riguarda il rapporto tra diritto internazionale generale e norme di legge ordinaria,

una disposizione interna che fosse in contrasto con una norma di diritto internazionale generale

sarebbe incostituzionale ex art. 10.1 Cost. Nell’ipotesi di contrasto tra una norma interna e una

norma di diritto internazionale generale, il giudice ordinario ha il compito di interpretare la norma

interna in maniera conforme al diritto internazionale generale. Egli non può disapplicare la norma

interna, ma deve sollevare la questione di costituzionalità.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra norme di diritto internazionale generale e norme

costituzionali, si ha un ipotesi di contrasto tra norme di pari rango (ad esempio, materia di diritti

dell’uomo e del cittadino).

Si hanno in questione la sentenza Russel (sentenza 48/1979 della Corte Costituzionale, del 18

giugno 1979) e la sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale, del 22 ottobre 2014 (caso

deportati).

La tutela dei “controlimiti” costituzionali come eccezione alla norma internazionale

sull’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile? - Il caso della sentenza

238/2014 della Corte Costituzionale (Giovanni Boggero)

L’immunità è un ostacolo che impedisce la giurisdizione nei confronti di uno Stato straniero.

Quando un individuo compie un atto di diritto internazionale questo atto viene imputato allo Stato.

Quando questo atto è lesivo di interessi o beni materiali di un altro Stato si pone il problema della

sanzione.

La ratio dell’immunità è quella di evitare contrasti tra Stati. Si è passati dall’immunità assoluta

(l’immunità era prevista, prima della fine delle monarchie assolute, per ogni atto) all’immunità

ristretta. Nel paragrafo 3.3 della sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale si ripercorre questa

evoluzione. Si distingue ora tra immunità assoluta (acta iure imperii) e immunità ristretta (acta iure

gestionis): i primi sono atti commessi dallo Stato o dai suoi funzionari, i secondi sono atti

commessi dai privati.

Anche se si tratta di acta iure imperii, alcuni giudici (tra questi si includono giudici italiani e giudici

greci) incominciano a esercitare la giurisdizione nei confronti di uno Stato straniero, per crimini di

guerra e contro l’umanità commessi da organi dello Stato nel corso della Seconda Guerra

Mondiale.

Il primo caso è il caso Ferrini (Corte di Cassazione, 2004): in questo caso, l’Italia ha esercitato la

giurisdizione civile nei confronti della Germania (risarcimento del danno) in un caso di

deportazione del signor Ferrini in Germania.

Si cerca in queste sentenze di prevedere una eccezione umanitaria per acta iure imperii nel

diritto internazionale.

La Corte Internazionale di Giustizia accoglie la richiesta della Germania e rigetta le eccezioni

italiane basate sullo ius cogens e sulla tort exception. L’Italia deve quindi cambiare orientamento.

La Corte di Cassazione prende atto della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia e

riconosce l’immunità alla Germania tra il 2012 e il 2014 (l. 5/2013).

Il Tribunale di Firenze, investito di nuove richieste di risarcimento di vittime di deportazione in

Germania, solleva questione di legittimità costituzionale relativamente a tre norme:

• la norma consuetudinaria sull’immunità così come interpretata dalla CIG. Queste norme entrano

nell’ordinamento italiano in virtù dell’art. 10.1 Cost ed hanno quindi rango costituzionale.

• la disposizione che fa parte della legge di adattamento della Carta ONU che impone al giudice

di adeguarsi alle sentenze della CIG. 16

• la disposizione della legge di adattamento della Convenzione ONU che impone al giudice di

adeguarsi alla sentenza della CIG.

Queste norme secondo il Tribunale di Firenze sono in contrasto con l’art. 2 Cost. (violazione dei

diritti inviolabili) e con l’art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale).

La Corte Costituzionale risolve quindi le tre questioni nella sentenza 238/2014.

La prima questione risolta dalla Corte Costituzionale è abbastanza complessa: la Corte dichiara

ammissibile il ricorso, ma non lo dichiara fondato.

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del Presidente del Consiglio. La Corte non

svolge sindacato solo su leggi posteriori, ma anche anteriori all’entrata in vigore della Costituzione.

La Corte dichiara quindi il contrasto tra consuetudine e Costituzione, ma la questione non è

fondata. L’immunità per crimini di guerra e contro l’umanità determina un sacrificio totale e non

giustificabile dell’interesse pubblico del principio della tutela giurisdizionale. La norma

consuetudinaria così come interpretata dalla CIG non entra però nell’ordinamento italiano ex art.

10 Cost., dal momento che i principi fondamentali agiscono come “controlimite” alle limitazioni di

sovranità con essi incompatibili.

Se la Corte avesse dichiarato inammissibile la questione, sarebbe stato compito dei giudici comuni

dare un’interpretazione costituzionalmente conforme. Invece, dichiarando infondata la questione, il

giudicato è valido inter partes. In questo modo, la decisione viene sottratta ai giudici comuni. In

questo modo, quindi, la Corte vuole garantire un controllo accentrato e non un controllo diffuso.

La seconda questione, riguardante l’articolo dello Statuto delle Nazioni Unite, è stata trattata così:

l’Italia ha dato esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite con legge 848/1957. L’art. 94 di questa

legge impone che gli Stati membri parte di una controversia siano vincolati al rispetto delle

decisioni della CIG in quanto organo delle Naz

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A.A. 2016-2017
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RickyDazza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Salvadori Maria Margherita.