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lOMoARcPSD|7567102 Appunti di diritto internazionale dell’ambiente

Parlare solo di cambiamenti climatici non è sufficiente, deve essere affrontato in tutti gli ambiti al quale si collega, e l’approccio integrato vuol dire considerare gli interventi anche nel lungo termine.

Quindi:

  • Approccio integrato a livello temporale, vale a dire nel lungo termine.
  • Approccio interstatale: con un coinvolgimento da parte di tutti gli stati. Quindi a livello anche spaziale e non solo temporale.
  • E a livello di tutte le materie, cioè una materia interdisciplinare.

Global environment outlook

Un punto di partenza è costituito dal rapporto “Global environment outlook” pubblicato da UNEP, l’Agenzia europea delle NU per l’ambiente, nel 2019. Altro esempio è sull’ambiente (EEA), che pubblica un rapporto sulla condizione ambientale degli stati membri.

Uso del diritto internazionale per la protezione ambientale

Quindi la tutela ambientale può essere affrontata a livello globale solo con l’uso del diritto internazionale, ecco che entrano in gioco le norme di diritto internazionale che si occupano di protezione internazionale.

Alcuni autori hanno detto che la tutela ambientale è una materia a sé, ma il prof dice che è solo un settore del diritto internazionale e non è diverso da questo.

Ha delle caratteristiche sue proprie che lo distinguono dal diritto internazionale generale: è un settore particolarmente giovane. Si è affermato solo a partire dagli anni ’70, è giovane per gli standard. Essendo giovane, abbiamo principalmente delle norme scritte. Questo perché la consuetudine si forma con il tempo, è difficile che in un settore così giovane si siano formate delle consuetudini. Ma le norme scritte sono anche dovute al fatto che è una materia estremamente tecnica. Se parliamo di tematiche ambientali, di standard per la produzione in riferimento all’uso di certi materiali è difficile che ci sia consuetudine, viene invece più spontaneo per gli stati mettere tutto in chiave scritta. Questo ci fa capire altro aspetto (vedi punto seguente).

Legame tra diritto ambientale e scienza

Legame tra diritto ambientale e la scienza. La materia si sviluppa a braccetto con la scienza, questa ci dice che è sorto un problema (sostanza x è inquinante), allora interviene il diritto dell’ambiente a disciplinare l’emissione di quella materia nell’ambiente. Ecco perché avviene con norme scritte. C’è anche la necessità di un intervento immediato, e questo è poco compatibile con le dinamiche del diritto internazionale: l’adozione di un trattato è un processo lungo e non è adattabile alle esigenze di tutela immediate richieste a livello ambientale.

Ecco perché si usano delle forme pattizie e innovative che permettono un intervento immediato: in maniera innovativa sono state adottate delle soluzioni per poter emendare o modificare i trattati in maniera molto più veloce.

E si è anche fatto ricorso alle fonti di soft law: si fa largo uso di ciò. In tale settore si segue uno schema simile: la scienza dice che sorge un problema ambientale x, c’è quindi la necessità di adattarsi alla scienza, che si rinnova. Davanti ad un problema nuovo le parti si riuniscono e decidono di usare uno strumento di soft law, perché con tale strumento si può già testare un intervento su quel problema, si va a testare la posizione dello stato su quel problema. Gli strumenti di soft law possono essere linee guida/standard quantitativi etc… il vantaggio è sicuramente che il soft law non essendo vincolante, porta gli stati ad essere maggiormente predisposti all’adozione di tale strumento. Magari di per sé non è vincolante, ma il soft law diventa poi un primo test attorno al quale misurare le posizioni degli stati e quando c’è una accordo unanime si ha poi la strada spianata per poter adottare un vero e proprio trattato vincolante. Diventa già più facile vincolarsi con un trattato sulla base delle linee guida già condivise tra gli stati. Magari c’è il trattato che va a definire i criteri generali, e poi dopo ci sono gli standard adottati con soft law.

Questo funziona solo quando si ha una collaborazione con la scienza, quando questa dà certezza. Infatti, particolarità del settore ambientale è quello di andare a introdurre norme al fine di sopperire alla incertezza scientifica: si usa il cd principio precauzionale.

Dimensione economica

Un’altra dimensione è quella economica. Lo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente è collegato anche ad interessi economici. Il problema ambientale spesso nasce da interesse economico: estinzione di una specie trova origine dal fatto che c’è commercializzazione dell’animale per esempio. Spesso le soluzioni adottate nel diritto dell’ambiente hanno una natura economica: se il problema del depauperamento di certe specie è il commercio, allora si interviene con un divieto di commercio, o si vieta l’esportazione dei rifiuti in certi paesi. Questo porta a diversi problemi: perché non è detto che ciò possa farsi in conformità al diritto internazionale sulla base della tutela del commercio internazionale. Ad esempio, ci sono problemi tra tutela ambientale e i principi di diritto internazionale che impongono un vero e proprio obbligo al commercio.

In tal senso, il legame con economia presenta un problema tra tale settore e quello della protezione dell’economia mondiale.

Legame con economia si manifesta anche da un altro punto di vista. Da un punto d vista generale quello che è chiesto dai trattati ambientali agli stati, costa da un punto di vista economico. Questo crea una dinamica peculiare: la disparità tra gli stati. Quando parliamo di comunità internazionale parliamo di stati diversi a livello economico: se tale differenza con il diritto internazionale non emerge (diritto di tortura è applicato in modo uniforme tra tutti gli stati), in tale settore la differenza economica invece è fondamentale, un conto è obbligare uno stato ricco e industrializzato a adottare misure a protezione dell’ambiente che sono costose, altro conto è obbligare uno stato povero. E quindi si deve prendere in considerazione tale differenza economica, abbiamo casi estremi in certi trattati dove tutti gli stati sono parte ma alcuni stati non si assumono obblighi, questo è un unicum nell’ambito internazionale.

Organizzazioni internazionali e soggetti non statali

Dal punto di vista dei soggetti: ruolo preponderante delle organizzazioni internazionali. Siccome è determinante l’aspetto economico e scientifico, le organizzazioni internazionali giocano un ruolo di assistenza maggiore in tale settore che in altri. Le organizzazioni possono dare assistenza finanziaria ma anche tecnica affinché anche stati con meno risorse possano rispettare gli obblighi. Hanno un ruolo anche soggetti non statali: organizzazioni non governative, quelle locali e indigene.

Queste hanno un ruolo importante:

  • Organizzazioni non governative monitorano il rispetto degli obblighi imposti dai trattati per esempio. Oppure possono premere per l’adozione di alcune norme.
  • Le imprese hanno un ruolo duplice: quello negativo che spesso sono i privati a causare i problemi ambientali, dall’altra parte più di recente si afferma anche un ruolo positivo perché in una logica delle imprese (con profitto come obiettivo) si è capito che è economicamente vantaggioso perseguire almeno in parte obiettivi ambientali (pressione sociale anche), e perché anche le imprese hanno sostituito gli stati in certi ambiti. Gli stati, con il loro modo di procedere lento, stanno perdendo il loro ruolo naturale, cioè di essere leader politici del cambiamento ambientale; nei summit ambientali si prendono in considerazione solo le norme scritte, ma c’è un’esigenza della società civile di prendere in considerazione delle misure pratiche. Quando la ONG rileva problemi ambientali dovrebbe rivolgersi agli stati, ma questi non rispondono. Abbiamo una scissione tra gli stati e le esigenze pratiche della società, e sono le imprese che tengono conferenze sulle tematiche interessanti, ascoltano le esigenze della società. La società civile trova come interlocutore politico le imprese molto prima degli stati stessi.
  • Anche il ruolo delle comunità locali: hanno ruolo fondamentale da un lato perché è fondamentale tutelare il loro ambiente per la sopravvivenza delle comunità stesse, possono dare un contributo alla tutela ambientale in quanto sono sul campo e sono quindi le prime ad essere protettori della tutela ambientale. Le comunità indigene prima erano viste come antitetiche alla tutela ambientale, ma adesso si è capito che tali comunità sono fondamentali per l’ambiente.

Risoluzione delle controversie

Modalità di risoluzione peculiare perché si affermano meccanismi cd di compliance che hanno natura sostanzialmente assistenziale: cioè quando uno stato parte di un trattato non riesce a rispettare quel trattato, i meccanismi di diritto internazionale tradizionale sono pochi adatti (si andrebbe davanti al giudice che eventualmente decide delle sanzioni), ciò da un punto di vista ambientale non è la soluzione ambientale: se lo stato sin dall’inizio ha avuto difficoltà nel rispettare il trattato, non riuscirà nemmeno dopo l’imposizione di una sanzione. Da questo punto di vista accanto ai meccanismi tradizionali (non abbandonati) ci sono meccanismi di questo tipo: uno stato cita in giudizio lo stato che non ha rispettato il trattato, non si va davanti ad un giudice ma davanti ad organo di tipo tecnico, che valuta la situazione, non dà una condanna ma assistenza tecnica o finanziaria alla parte, perché l’importante è la risoluzione della faccenda a livello ambientale.

Soprattutto all’inizio, il diritto internazionale dell’ambiente si evolve seguendo l’evoluzione del diritto internazionale.

Da quando nasce il diritto internazionale fino alle prime conferenze delle nazioni unite, che apriranno la seconda fase, il diritto internazionale dell’ambiente segue l’approccio del diritto internazionale generale che è un diritto che regola i rapporti fra stati ed è un diritto che nella prima fase è abbastanza primitivo e detta regole poche regole che vanno a disciplinare le entità sovrane.

In questa prima fase gli stati possono fare quello che vogliono col loro territorio, con il limite del rispetto della sovranità altrui => la questione ambientale è ancora una questione di domestic jurisdiction → si parla infatti di diritto della coesistenza allora il primo principio che si afferma è che posso fare quello che voglio purché non danneggi l’ambiente di un altro stato.

Caso Stati Uniti e Gran Bretagna – fonderia di Trail, 1941

Caso che si presenta dinnanzi ad un tribunale arbitrale.

Sono contrapposti Canada e stati uniti e la questione riguarda l’inquinamento da parte di alcuni impianti in territorio canadese che provocano danni in territorio statunitense.

Gli stati vanno davanti al tribunale arbitrale e per la prima volta in sede giurisdizionale si presenta il problema di una questione ambientale inquinamento transfrontaliero.

Il tribunale deciderà nel senso che viene considerato il primo tentativo di stabilire il primo principio generale in materia ambientale la sentenza dice che nessuno stato ha il diritto di utilizzare o permettere che venga utilizzato il proprio territorio in modo che venga causato danno di inquinamento in o al territorio di un altro stato o alla proprietà di privati in altri stati => si applica il principio di sovranità con il suo corollario sono libero di fare ciò che voglio ma senza danneggiare il territorio altrui.

Il principio verrà ribadito anche in una controversia nel ’57 tra Francia e Spagna.

Sempre in questo periodo, in linea di massima al diritto internazionale non interessa ciò che accade al di là delle giurisdizioni nazionali.

Controversia Stati Uniti – Gran Bretagna sulle foche nel mare di Bering

Un primo timido tentativo si ha col caso, del 1893, della controversia Stati Uniti – Gran Bretagna sulle foche nel mare di Bering → si presenta il problema della tutela dell’ambiente e della diversità.

Le foche però sono al di là delle giurisdizioni nazionali ma alcuni stati ambiscono ad inibirne la caccia, anche se sono fuori dalla propria competenza; altri stati invece sono contrari al divieto poiché dicono che le foche sono in uno spazio di tutti (in quanto fuori dalla giurisdizione statale).

Problema: come si regola una questione quando è fuori dalla giurisdizione nazionale? Il tribunale arbitrale suggerisce che gli stati debbano cooperare per poter gestire quella che è una risorsa comune → primo tentativo di affrontare la tutela ambientale al dilà delle giurisdizioni nazionali.

Questo aspetto costituisce un cambiamento radicale rispetto all’approccio precedente → si inizia a considerare l’ambiente al di là delle giurisdizioni e dei territori nazionali e quindi si inizia ad occuparsi dell’ambiente in quanto tale e non in quanto di pertinenza di uno stato → non è vero cambiamento ma è un tentativo.

In questo periodo si iniziano ad adottare i primi accordi tra gli stati che disciplinano la gestione delle risorse primi tentativi, accomunati da alcune caratteristiche:

  • Tra numero ristretto di stati → si occupano di gestire risorse comuni e condivise => esigenza specifica di andare a regolare la questione.

Successivamente si iniziano a prendere accordi un po’ diversi in seguito all’affondamento della petroliera Torrey Canyon nel 1967 → l’incidente dà vita, nel 1969, ad un accordo sulla responsabilità in caso di danni provocati da idrocarburi. Questo modo di agire è tipico del diritto internazionale dell’ambiente ovvero reagire d’impulso alle catastrofi ambientali o agli incidenti di carattere industriale.

Seconda fase

Questa fase inizia con le conferenze delle nazioni unite ed è la fase essenziale per l’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente.

Ciò che cambia radicalmente la situazione avviene nel 1972 → conferenza di Stoccolma → conferenza nazioni unite sull’ambiente umano.

Nel frattempo, al termine della Seconda guerra mondiale viene creata l’organizzazione delle nazioni unite evento cruciale e che porta con sé una grande espansione del diritto internazionale e soprattutto un grande aumento della cooperazione che diviene istituzionalizzata tra gli stati. Le organizzazioni internazionali ricevono in parte dei mandati dagli stati per gestire la cooperazione fra di essi, a livello istituzionalizzato, e ciò accelera il numero di materie di cui si occupa il diritto internazionale e anche l’intensità della cooperazione fra gli stati. La stessa cosa avviene per il problema ambientale.

Grazie all’ONU la comunità internazionale inizia a concentrarsi sulla questione ambientale come qualcosa di serio e importante non si hanno più stati intenzionati a gestire solo le proprie risorse ma le nazioni unite capiscono che si tratta di un problema globale e serve quindi la cooperazione.

Si convoca quindi la prima conferenza dell’ONU su questi temi.

Non è del tutto vero che le nazioni unite coincidono con gli stati poiché esistono degli organi delle organizzazioni che sono in realtà indipendenti, sono composte da soggetti che siedono in modo indipendente e non hanno alcun legame con gli stati membri l’ONU ha una sua autonomia ed è quindi capace di esprimere iniziative e volontà diverse dalla somma di quelle degli stati membri.

Conferenza sull’ambiente umano – 1972, Stoccolma

Si parla di ambiente ma comunque sempre in un’ottica antropocentrica.

Partecipa la società civile → tante organizzazioni si interessano di questo tema ma non partecipano al summit ma cominciano a crearsi i primi momenti di aggregazione della società civile attorno alla tematica ambientale.

Risultati della conferenza:

  • Adozione della dichiarazione della conferenza dell’ONU sull’ambiente umano → la prima parola che troviamo nella dichiarazione è “man” questione ambientale in ottica antropocentrica.

La dichiarazione è importante perché è uno strumento di soft law (non trattato) e si parla di cose estremamente ampie e generali; la cosa principale però è che gli stati cominciano a trasferire in forma scritta, anche se non vincolante, questi primi principi che si avvertono volteggiare nell’aria. Non si tratta di una vera e propria codificazione ma ciò faciliterà la creazione di una consuetudine successiva → metto le cose per iscritto quindi poi è più facile che gli stati le seguano e sarà più facile la creazione di una consuetudine.

  • Principio 21 → tenta di codificare quanto detto dal tribunale arbitrale nel 1941 cioè il divieto di inquinamento transfrontaliero. Ci sono però delle differenze molto importanti:
  • “Beyond the limits of national jurisdiction” → si parla anche di danni al di là delle giurisdizioni nazionali e quindi si parla di ambiente in quanto tale.
  • “Activity within their jurisdiction” → non si sindaca più cosa lo stato fa nel proprio territorio ma c’è un limite anche per le attività sotto il controllo dello stato, anche se svolte al di fuori del territorio dello stato.
  • Principio 24 → (in manie
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto internazionale dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Fodella Alessandro.
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