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ECCEZIONE AI DIRITTI

Analizziamo ora alcune eccezioni ai diritti o meglio liberi usi del software ipotesi in cui il titolare non può far valere i suoi diritti esclusivi per bloccare alcune attività relative al software che pure rientrerebbero tra quelle che la legge gli riserva in esclusiva. Queste attività lecite si possono ricondurre a due grandi categorie: 1. Usi leciti per finalità di utilizzo personale di una copia legittimante acquisita: il legittimo acquirente di una copia del programma può compiere attività di riproduzione, di elaborazione e di correzione di errori, se si tratta di attività "necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione"; è possibile però un patto contrario. Art. 64-ter.1. l.d.a. Tutto ciò che non è funzionale all'uso privato del programma rimangono vietate. L'eccezione per uso personale è un'eccezione solo per

Le strette necessità del legittimo acquirente che non consente nulla di più di quanto strettamente necessario.

Finalità di studio e ricerca: chi ha diritto di usare una copia del programma può realizzare una copia di riserva (copia di back-up), se questa copia è necessaria per l'uso.

Vi sono poi delle regole sullo studio e ricerca del software. La regola generale è che chi ha diritto di usare una copia del programma può studiarlo e provarlo per cercare di determinare le idee e i principi su cui sono basati gli elementi del programma, è però consentita solo un'analisi dall'esterno, cioè con una osservazione di come il programma funziona, esclusivamente determinate fasi di utilizzo del programma (caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione). La legge dice che non è possibile procedere a un esame diretto, invasivo del programma per cercare di risalire all'idea.

di funzionamento ma è solo possibile, una volta che si sia acquisito lecitamente il diritto di farlo, caricare o visualizzare il programma e attraverso l'osservazione del programma dall'esterno, cioè capendo come funziona, cercare di determinare i suoi principi. Più rilevante è l'ipotesi specifica prevista dall'art. 64-quater che limita la possibilità di decompilazione del programma se indispensabile per acquisire informazioni necessarie per conseguire una interoperabilità con altri programmi. La decompilazione è l'analisi del programma espresso nel codice oggetto per risalire al codice sorgente e ai principi che sono alla base del programma. L'interoperabilità è la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate. Questo è l'unico caso in cui ci si può non limitare a un'osservazione.

dall'esterno. La decompilazione è possibile solo per conseguire una interoperabilità con altri programmi.

DIRITTO D'AUTORE E BANCHE DATI

Le banche dati sono state incluse nella legislazione sul diritto d'autore per ragioni simili a quelle del software, ossia la necessità di collocare una entità per cui si avvertivano delle esigenze di protezione in uno dei diritti di proprietà intellettuale già esistente che si prestasse a dare la tutela di cui si avvertiva la presenza.

Le nostre attività di tutti i giorni richiedono l'acquisizione di dati e di informazioni. L'unico modo per acquisire in modo efficiente queste informazioni è quello di trovarle raccolte in una banca dati navigabile con un sistema interno di ricerca. Il vero valore economico delle banche dati sta non solo nella facilità di accesso alle informazioni ma anche nel risparmio di tempi e costi di ricerca delle informazioni.

Le norme sulle

Le banche dati sono: Anche in questo caso sono state previste delle norme speciali per le banche dati ed è stato stabilito che per tutto ciò che non è espressamente previsto in queste norme valgono le regole generali di diritto d'autore. Da un lato ci concentriamo sulle norme italiane che sono perfettamente allineate con quelle dell'UE e degli accordi internazionali, dall'altro lato ci concentriamo solo su queste norme speciali, in quanto per ciò che non è previsto in queste norme intervengono le regole generali per il diritto d'autore. Oggetto della protezione La prima cosa che fanno queste norme è definire che cosa è una banca dati in senso giuridico. Si definisce pertanto l'entità proteggibile. Per banca dati si intende "una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art.2,

n.9, l.d.a.; 1.2 Direttiva).È una sintetica definizione che si compone di tanti elementi che devono essere tutti simultaneamentepresenti perché si possa parlare di banca dati in senso giuridico.Il primo concetto è quello di "raccolta" (o compilazione) e quindi vedere nella banca dati una sorta dicontenitore di elementi di vario tipo; può essere una raccolta di opere letterarie o artistiche, di fatti e di datiecc...; importante è ricordare che per avere la protezione della banca dati non occorre che gli elementi inessa contenuti siano creativi e protetti col diritto d'autore. Bisogna sempre tenere separata l'entità bancadati, come raccolta strutturata, e i singoli elementi che nella banca dati sono racchiusi.La Legge dice poi che si deve trattare di elementi indipendenti. La Corte di Giustizia ha precisato in una dellesue sentenze in materia di banche dati che si parla di indipendenza degli elementi quando questi

elementi sono separabili tra loro senza che il valore del loro contenuto venga ad essere intaccato. (non rientrano perciò nella nozione di banca dati le opere audiovisive o cinematografiche, formate da elementi che non sono tra loro indipendenti.) Pensiamo ad una raccolta di tutti gli scritti di un autore che sono raccolti nella banca dati, io sono interessato ad uno solo di questi scritti e lo estraggo dalla banca dati per leggerlo; il fatto di toglierlo dal resto dei dati non diminuisce in alcun modo il valore informativo e letterario di questa opera. Sempre la Corte di Giustizia chiarisce cosa si intende per "elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili" affermando che: questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo.

La diclassificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito (di estrarre perciò il dato di proprio interesse). Perciò questa condizione permette di distinguere la banca dati ai sensi della direttiva, caratterizzata da un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi costitutivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo compongono.

Alcuni esempi di banche dati sono:

  • Cataloghi di opere
  • Cataloghi di merci
  • Listini prezzi e liste clienti
  • Elenchi telefonici (Pagine Gialle, Pagine Bianche)
  • Calendari di campionati e competizioni sportive
  • Orari servizi pubblici
  • Raccolte di schede di razze di cani
  • Raccolte di giurisprudenza

Nel considerando 19 della Direttiva si precisa che sono escluse, almeno di norma, dalla protezione le compilazioni musicali su CD.

Se una entità rientra nei requisiti che la definiscono come banca dati si pone il problema della sua tutela ossia a quali condizioni deve essere protetta e qual è l'ambito della sua tutela.

La tutela del diritto d'autore presuppone sempre una creatività, tuttavia molto spesso le banche dati di utilizzo quotidiano non hanno in sé un elemento creativo. Quindi il legislatore si è reso conto che richiedere la creatività avrebbe privato la maggior parte delle banche dati della possibilità di tutela, e quindi ha previsto due forme di tutela.

La prima è una tutela classica di diritto d'autore: se la banca dati è creativa è protetta come opera dell'ingegno.

Se la banca dati non è creativa e quindi non può essere protetta come opera dell'ingegno può essere tuttavia comunque protetta con un cosiddetto diritto sui generis. La tutela mediante un diritto sui generis è

inerente alle banche dati che abbiano richiesto un investimento rilevante. (non rileva dunque in questo caso la creatività).

Analisi delle banche dati creative

Nella Legge si dice che c'è la protezione di diritto d'autore per le banche dati che "per scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" (art. 1.2 l.d.a.; art. 3.1 Direttiva).

La Legge ci dice quindi quale deve essere l'oggetto di questo atto creativo cioè ci dice che per una banca dati la creatività deve riguardare alternativamente, o magari anche cumulativamente anche se è sufficiente lo sia alternativamente, la scelta o la disposizione del materiale.

Per scelta si intendono criteri di selezione di alcuni dati tra quelli disponibili, per disposizione si intendono invece i criteri per il coordinamento e l'organizzazione dei dati. Ci deve pertanto essere creatività in questi criteri e quindi o una scelta creativa

o una disposizione creativa o ancora una scelta e una disposizione entrambe creative. La Corte di Giustizia nel caso Football Dataco ha precisato che vi è creatività nella costituzione di una banca dati quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati, "il suo autore esprima la sua capacità creativa, con originalità effettuando scelte libere e creative"; in altre parole la banca dati è protetta "a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un'espressione originale della libertà creativa del suo autore". La Corte di Giustizia precisa che non vi è creatività se la costituzione della banca dati è "dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano spazio alla libertà creativa". Bisogna ricordare che non diventa creativa una banca dati per il fatto che siano eventualmente creativi i dati in essa contenuti, ladella banca dati ha il diritto di proteggere la struttura e l'organizzazione della banca dati stessa, ma non i dati contenuti al suo interno. Pertanto, la creatività di una banca dati dipende dalla sua struttura e organizzazione, non dai dati stessi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
227 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher delafe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.