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DIRITTI MORALI: CARATTERISTICHE E REGOLE GENERALI

Differenza tra diritto europeo e quello statunitense. I diritti morali sono riconosciuti solo dal diritto europeo. Nei sistemi anglosassoni si parla di Copyright perché in tali sistemi ci sono solo i diritti patrimoniali.

I diritti morali sono diritti della personalità. Tutela della personalità dell'autore; identità personale, onore e reputazione, stima e apprezzamento dell'opera da parte del pubblico.

Entra in gioco soprattutto quando l'autore si spoglia dei diritti patrimoniali, nonostante ciò i diritti morali gli rimangono in capo e sono irrinunciabili e inalienabili (art. 22.1 l.d.a.).

Inalienabili e irrinunciabili: io autore non posso cedere tali diritti (diritto alla paternità dell'opera, diritto del ritiro dell'opera in commercio, all'integrità dell'opera). Non posso rinunciare a tali diritti, non posso cederli, nemmeno tramite un contratto.

Se lo faccio, il contratto sarà nullo. Il cowriters (chi scrive un libro o qualsiasi cosa), è un contratto che nel sistema statunitense è valido perché non hanno i diritti morali, nel sistema europeo è debole perché l'autore ha sempre diritto a rivendicare la paternità dell'opera. Per il diritto americano l'autore non potrà mai rivendicare la paternità, nel diritto europeo l'autore ha sempre il diritto a rivendicare la paternità dell'opera nonostante il contratto. I diritti morali non hanno limiti di tempo, durano per tutta la vita dell'autore e possono essere fatti valere dopo la sua morte dai coniugi, dai figli e dai parenti fino al quarto grado cugini (art. 23.1 l.d.a.). Possono essere fatti valere, non è che si ereditano, infatti sono diritti inalienabili. Solo due dei trediritti morali possono essere fatti valere dai parenti fino al quarto grado (diritto alla

paternità, diritto all'integrità dell'opera) non può essere fatto valere il diritto di ritiro dell'opera dal commercio, esso può essere fatto valere solo dall'autore.

DIRITTO ALLA PATERNITÀ DELL'OPERA

Diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art.20.1 l.d.a.): diritto di essere riconosciuto autore delle proprie opere e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri questa paternità o comunque di disconoscerla (che altri non rivendichino la paternità di un'opera che è invece mia).

È controverso, ma rientra in tale diritto anche il diritto di disconoscere un'opera che non è propria.

Es. sono un'artista famoso e mi viene attribuito un quadro che non è mio.

Così come è diritto dell'autore riconoscere sempre un'opera propria tendenzialmente quando la pubblica in modo anonimo o con uno pseudonimo o quando la scrive per altri (cowriting).

L'art.

20: l'autore ha diritto di essere indicato tra gli esemplari dell'opera o in occasione del suo utilizzo ma nelle 'forme d'uso'. Significa che non sempre l'autore ha diritto a vedere il suo nome su ogni esemplare della sua opera, perché ci sono opere dove è normale vedere il nome dell'autore es. i libri; ma rientrano nel diritto d'autore anche i software dove non si vedrà mai il nome dell'autore, nelle opere del design è raro che ci sia il nome dell'autore. Per questo la norma dice 'nelle forme d'uso' dipende dalle forme d'uso. Cioè ci sono opere dove il nome dell'autore compare normalmente e altre dove non è abitudine riportare il nome dell'autore (es. prima di un concerto non viene esplicitato chi ha scritto il testo della canzone ecc.), in tali casi la legge non riconosce all'autore il diritto di essere nominato.

Il secondo diritto morale

è IL DIRITTO ALL’INTEGRITA’ DELL’OPERA: Diritto dell’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20.1 l.d.a.).

Deformazione, mutilazione o altra modificazione: sono interventi sull’opera.

Atti a danno dell’opera stessa: sono interventi su come l’opera viene comunicata e riprodotta.

1. L’autore ha sempre diritto a porre il veto sulla decisione di altri che modificano la sua opera senza il suo consenso. È da distinguere il corpus misticum e meccanicum, l’ultimo è l’oggetto opera in sé, il primo è il diritto che risiede in capo all’autore e che continua a risiedere in capo all’autore anche quando lo si priva dell’esemplare delle opere e questo vale soprattutto per le opere che sono esemplari unici come le opere d’arte.

ma anche per le opere teatrali, per i libri. Se io vendo il mio quadro ho sempre il diritto di vietare che qualcuno lo modifichi.

CORPUS MISTICUM = opere dell'ingegno; CORPUS MECCANICUM = supporto. Es. sono artista famoso e creo una scultura su commissione, chi commissiona la scultura, decide che come l'ho fatta non gli piace e può togliere un pezzo. È corpus misticum e meccanicus. Da una parte conservo il diritto all'integrità dell'opera, dall'altra la vendo, però comunque ho il diritto morale alla personalità e quindi se qualcuno modifica la mia opera crea un danno di immagine a me, perché non è l'opera come l'avevo concepita. Stessa cosa per un libro: l'editore non può fare modifiche senza il consenso.

2. "Atti A Danno": non sono atti dove si interviene direttamente sull'opera, atti relativi alle modalità di utilizzo dell'opera, ma atti diversi, concerne

Il modo in cui distribuisco, come lo riproduco. Es. opera teatrale che è un dramma e viene rappresentata in modo comico: magari il testo non viene modificato, ma la rappresentazione danneggia l'opera e il diritto morale dell'autore perché non era quello che l'autore voleva creare, lui voleva creare un dramma.

Es. le musicassette: avevano deciso di regalare le cassette di Baglioni e Cocciante nei fustini del detersivo, gli autori hanno fatto valere il loro diritto morale all'integrità dell'opera! Perché c'era un atto a danno dell'opera, la cassetta veniva svilita!

Problema delle interruzioni pubblicitarie dei film: ci si è chiesti se l'interrompere i film con la pubblicità può essere un danno morale. La giurisprudenza ha detto di no.

Pregiudizio all'onore o alla reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un'opinione distorta sulla personalità dell'autore; viene

Falsato il significato dell'opera. Rientra nel diritto di integrità dell'opera la distruzione dell'esemplare unico dell'opera?

C'era un quadro di un'artista famoso che era stato venduto, era costato molti soldi all'acquirente, ma l'acquirente gli ha dato fuoco perché diceva che portava sfortuna a lui e la famiglia, ma l'autore dell'opera gli ha fatto causa rivendicando il diritto all'integrità dell'opera. Ha vinto l'autore: "corpus misticum et mechanicus: mi privo dell'oggetto materiale (opera d'arte) ma mi rimangono tutti i diritti su quell'oggetto". Infatti, anche se vendo l'esemplare unico dell'opera mi rimangono in capo tutti gli altri diritti. L'autore sugli esemplari delle opere d'arte ha un diritto di seguito e ogni volta che un'opera d'arte viene rivenduta, l'autore ha diritto di essere remunerato per ogni opera di rivendita.

Della sua opera d'arte. Quindi chi acquista un'opera d'arte ad esemplare unico non ha il diritto di distruggerlo.

DIRITTO DI RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO: art.142, 143 l.d.a., dicono che l'autore ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali; ma solo dietro indennizzo di chi ha acquistato diritti di utilizzazione dell'opera. Se io non ripago coloro che hanno acquistato i diritti, io non posso esercitare il diritto di ritiro dal commercio. È un diritto morale, ma si può esercitare solo dopo aver indennizzato chi ha acquistato i diritti. Es. sono uno scrittore, pubblico un libro, è già andato in stampa e decido di ritirare dopo tutti i libri. Sì, lo posso fare, è un mio diritto, ma devo rimborsare tutti.

Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione dell'opera diventa pregiudizievole per la personalità dell'autore (anche solo per un mutamento delle

convinzioni dell'autore)à l'opera può costituire un pregiudizio per la personalità dell'autore, basta solo che l'autore ha cambiato idea su una sua posizione (religiosa, politica ecc.)à se l'opera non rispecchia più le convinzioni dell'autore, quest'ultimo ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio. Il diritto di inedito è diverso dal diritto di ritiro dell'opera dal commercio? Quest'ultimo è possibile sia quando essa è già sul mercato sia quando non è ancora sul mercato. Nel diritto di ritirare l'opera dal commercio, infatti, è compreso il diritto di impedire la prima pubblicazione dell'opera già autorizzata dall'autore. Parte della dottrina dice che valgono gli stessi presupposti per il ritiro dell'opera dal commercio, l'altra parte della dottrina dice che non sono necessarie le gravi ragioni morali, basta

solol'indennizzo di coloro che hanno effettuato investimenti a riguardo.

I diritti morali d'autore quindi sono solo tre ma sono molto importanti.

DIRITTI PATRIMONIALI

REGOLE GENERALI

I diritti patrimoniali sono di più. Danno il controllo dell'utilizzazione economica dell'opera e servono all'autore per partecipare ai ricavi derivanti dalla circolazione della sua opera.

Art 12 l.d.a comma due: il contenuto del diritto patrimoniale dell'autore è il diritto esclusivo di utilizzare l'opera in ogni forma e modo.

Significa che se io scrivo un libro ho il diritto esclusivo di trarne ricavo economico dalla vendita ma anche il diritto esclusivo di trarne ricavo in ogni forma e modo, es. anche in un film. Se io faccio un quadro ho il diritto di sfruttare la mia opera in ogni forma e modo, ho il diritto di noleggiarlo, di permettere che gli vengano fatte foto e venduti poster, di controllare ogni pubblicazione sui libri d'arte.

Utilizzo economico:

utilizzo dell'opera protetta per fini commerciali o di lucro, previa autorizzazione del titolare dei diritti. Esempi di attività idonee a creare un profitto dallo sfruttamento dell'opera protetta potrebbero includere: - Vendita di copie fisiche dell'opera, come libri, CD o DVD. - Distribuzione dell'opera su piattaforme digitali, come siti web o app. - Licenze di utilizzo dell'opera a terzi, ad esempio per la realizzazione di prodotti derivati o per la sincronizzazione con altri media. - Organizzazione di eventi o spettacoli basati sull'opera, come concerti, rappresentazioni teatrali o proiezioni cinematografiche. - Utilizzo dell'opera per scopi pubblicitari o promozionali, come la creazione di spot o la sponsorizzazione di prodotti. Ricorda che per poter sfruttare un'opera protetta è necessario ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
220 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Chiara__b di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sironi Giulio Enrico.