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DISCIPLINA DELLA DITTA
La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore, individua l’imprenditore come soggetto di
diritto nell’esercizio dell’attività d’impresa. Dato che la ditta orienta le scelte del consumatore,
un passaggio di proprietà deve sempre essere accompagnato dalla divulgazione della
notizia al pubblico (per non trarre in inganno il consumatore)
Il principio di verità della ditta ha un concetto diverso a seconda che si tratti di:
Ditta originaria, formata dall’imprenditore che la utilizza, deve essere composta dal nome o
dalle iniziali dell’imprenditore. Ciò vale per le imprese individuali, ma non per le società di
capitali (si per le società di persone).
Ditta derivata, è quella formata da un imprenditore e trasferita poi ad un altro. Il nuovo
imprenditore non è obbligato a integrare la ditta acquistata con il proprio nome.
Il principio della verità non presenta sanzioni specifiche nel caso in cui non venisse rispettato
Il principio della novità impone che la ditta non sia uguale o simile a quella di un altro
imprenditore. Chi ha adottato per primo la ditta ha diritto all’uso esclusivo della stessa. Il
principio della priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese indica che l’obbligo di
modificare la ditta spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca
posteriore. Per le imprese commerciali, la ditta si costituisce appunto con l’iscrizione nel
registro delle imprese.
①La ditta, anche se registrata, gode di una tutela che, a differenza del marchio, non è estesa in
ambito nazionale, ma è limitata all’uso di fatto che viene realizzato dal punto di vista
merceologico e territoriale.
Limiti territoriali: la ditta è tutelata nei limiti in cui è nota ai propri clienti. Esempio “La
Francescana”
Limiti merceologici: la ditta è tutelata nei limiti dell’attività svolta o delle attività affini.
Esempio “Bar”.
Più una ditta diviene nota, più si estendono i confini della sua tutela.
②Accanto alla ditta ufficiale può esserci una ditta ufficiosa; entrambe le ditte sono tutelate.
Esempio “BPER”
Concludendo, il diritto all’uso esclusivo della ditta e il corrispondente obbligo di differenziazione
sussistono solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro (tranne il caso di
una ditta dotata di particolare notorietà) e quindi possa determinarsi confusione. È quindi
possibile l’omonimia fra ditte che non creano confusione sul mercato. il diritto all’uso esclusivo
diritto relativo.
è quindi un
DISCIPLINA DELL’INSEGNA liceità,
L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa; anch’essa deve rispettare i requisiti di
novità, originalità verità.
e Come per la ditta, la tutela di questo segno distintivo è limitata
territorialmente e merceologicamente all’uso, e si potrà impedire ai terzi di utilizzare il segno
come marchio solo se la mia ditta/insegna sono celebri. Molte volte accade che marchio, ditta e
insegna sono costituiti dallo stesso segno (Esempio FIAT)
DISCIPLINA DEL DOMAIN NAME
Si tratta di fatto di un’insegna visibile su un sito internet. Per registrare il nome a dominio
Domain Name Authority.
bisogna interpellare l’ente di assegnazione dei domini, ovvero la
Non è possibile utilizzare un nome a dominio identico ad un altro (Esempio FIAT. e FIAT accettati
dalla DNA perché non identici). Se un nome a dominio è simile a quello del primo titolare,
quest’ultimo può fare ricorso davanti all’autorità giudiziaria (non può fare ricorso alla Domain
Name Autorithy, la quale ha il solo compito di evitare delle identità e non delle somiglianze)
per far si che il giudice depenni quel nome a dominio su internet.
LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
Sono segni distintivi che contraddistinguono un prodotto che si caratterizza per l’originaria
provenienza, per il procedimento di produzione e per peculiari caratteristiche qualitative.
①L’indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto originario di un determinato
luogo, regione o paese alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data
qualità, reputazione o altre caratteristiche. La produzione si svolge per ALMENO una delle sue
fasi nella zona geografica delimitata.
②La denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo,
regione o paese le cui qualità sono dovuta ad un particolare ambiente geografico. Le fasi di
produzione si svolgono TUTTE nella zona geografica delimitata.
Concetto di qualità rafforzata denominazioni di origine costituiscono, rispetto alle
le
indicazioni geografiche, un istituto il cui legame tra qualità del prodotto e territorio è più
rigoroso.
Funzioni sul mercato delle indicazioni geografiche:
a) Sono strumenti di informazioni per il consumatore sulla qualità del prodotto.
b) Sono strumento di tutela contro le contraffazioni e le frodi
c) Sono strumenti di concorrenza qualitativa
d) Sono segni distintivi sensibili alle esigenze dello sviluppo rurale e socio-economico
Confronto tra marchi e indicazioni geografiche:
①Il diverso profilo funzionale; i marchi garantiscono l’origine imprenditoriale (funzione
distintiva), mentre le indicazioni geografiche indicano l’origine geografica dei prodotti (funzione
qualitativa). La differenza tra un marchio collettivo e un’indicazione geografica sta nel fatto che
il primo non include necessariamente qualità territoriali.
②Le differenze strutturali; utilizzabilità dei nomi geografici nelle indicazioni geografiche,
come nei marchi collettivi (ma non individuali). Le indicazioni geografiche ruotano intorno al
concetto di tradizione, opposto al requisito di novità del marchio.
③ Le indicazioni geografiche hanno natura pubblicistica, i marchi hanno natura privatistica.
Solo soggetti “collettivi” possono chiedere la registrazione di un’indicazione geografica. Inoltre
le indicazioni geografiche sono caratterizzate dal divieto di negare la possibilità di uso del
segno ove il disciplinare sia rispettato dal produttore richiedente.
CONCORRENZA SLEALE
Sono vietati atti di concorrenza sleale tra imprenditori, tra cui:
①Usare segni distintivi idonei a produrre confusione con segni distintivi legittimamente usati da
altri
②Diffondere notizie sui prodotti di un concorrente, idonee a determinarne il discredito.
Appropriarsi dei pregi altrui
③Valersi di ogni mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l’altrui azienda
A tutela del soggetto leso sono previste azioni inibitorie, reintegratorie e risarcitorie.
L’evoluzione normativa ha inizio nel 1883 attraverso la Convenzione di Unione di Parigi. Tale
convenzione assicurava una protezione effettiva contro la concorrenza sleale, definendola “ogni
atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia commerciale”. Per “usi onesti in materia
commerciale” si intende gli usi che la stessa classe imprenditoriale ha espresso da tempo fino
ad oggi.
In Italia questa disciplina si fonda sulla responsabilità per fatto illecito civile ordinario
(art.2043) e solo successivamente la concorrenza sleale trovò disciplina nell’art. 2598 cc, che
tutelava gli interessi degli imprenditori.
L’illecito civile ordinario (art.20143) è una norma generale che vieta di recare danno ad
un'altra persona. Non è una regola ritagliata su misura per la classe imprenditoriale. E’ un
illecito di danno, ci si può tutelare solo a danno avvenuto e solo il danneggiato può provare il
dolo o la colpa di colui che ha causato il danno, e deve supportare l’onere della prova.
La concorrenza sleale (art.2598) trae le radici dall’illecito civile ordinario ed è una sua
specificazione.
-Si applica solo se i soggetti siano imprenditori (non professionisti) e se c’è concorrenza tra loro
(per concorrenza si intende la condivisione della clientela finale)
-E’ rilevante sia il mercato attuale che quello potenziale. È un illecito di pericolo, rispetto al
quale il concorrente è legittimato a reagire in prevenzione, cioè prima che il danno si sia
concretizzato.
-La concorrenza c’è anche quando uno o entrambi i soggetti non hanno avviato la propria
attività, ma abbiano intenzione di avviarla
-La concorrenza ha carattere economico
-Vige una presunzione di colpevolezza; una volta accertato l’atto di concorrenza sleale, la colpa
si presume. Rispetto all’illecito civile, è il danneggiante a dover dimostrare la sua innocenza
(trasferimento sull’autore dell’onere di dimostrare assenza di colpa).
Gli atti di concorrenza sleale
I consumatori e le loro associazioni non sono tutelati direttamente dalla disciplina della
concorrenza sleale. Viene tutelato il generale interesse, ovvero che non vengano falsati gli
elementi di valutazione e di giudizio del pubblico e non siano tratti in inganno i destinatari finali
della produzione (i consumatori).
① Sono atti di concorrenza sleale gli atti idonei a creare confusione con i prodotti o con
l’attività di un concorrente, tra cui l’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione e
l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente.
IMITAZIONE SERVILE riproduzione delle forme esteriori (involucro, confezione o aspetto
esteriore del prodotto) dei prodotti altrui attuata in modo da indurre il pubblico a supporre che i
due prodotti, l’originale e l’imitato, provengano dalla stessa impresa. Dato che il contenuto
interno del prodotto non è confondibile, del prodotto potrà essere protetta solo la forma
esterna.
Non possono essere tutelate dall’imitazione servile le forme ormai divenute di uso comune
(bottiglie di acqua minerale vs bottiglie coca cola) e le forme che consentono di raggiungere un
risultato tecnicamente unico (per non creare monopoli, ma resta salva per queste forme la
possibilità di tutelarsi limitatamente nel tempo grazie ai brevetti).
②Sono atti di concorrenza sleale
a) Gli atti di denigrazione, che consistono nel diffondere notizie sui prodotti e sull’attività di
un concorrente, idonei a determinarne il discredito. Affinché si configuri la fattispecie è
sufficiente che il soggetto passivo dell’atto denigratorio sia individuabile, senza la necessità
che sia esplicito, quindi quando l’imprenditore denigrante individua il concorrente o il suo
prodotto.
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