DIRITTO FINANZIARIO
Il tributo
Il tributo è un prelievo operato generalmente dallo stato, da un ente pubblico o da una pubblica
amministrazione. Tale prelievo coatto è effettuato per il soddisfacimento di bisogni pubblici. In
Italia, alla luce dell’art. 23 della Costituzione, “nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge; ciò sta a significare che solo la legge può istituire e gestire i
tributi.
NOZIONE DI BENE PUBBLICO
I bisogni pubblici si distinguono in divisibili ed indivisibili.
Bisogni pubblici divisibili sono quelli che, una volta soddisfatti, consentono un apprezzamento
dell’utilità (economica) ricevuta da ogni singolo individuo, per esempio si pensi all’istruzione
scolastica o universitaria la quale è apprezzabile e quantificabile economicamente in capo ai singoli,
tant’è che questi possono scegliere l’alternativa privata.
Bisogni pubblici indivisibili sono invece quelli la cui utilità non è quantificabile in capo ai singoli
soggetti che compongono la comunità di riferimento e tipico esempio di tali bisogni è l’ordine
pubblico garantito mediante l’attività di polizia, tale utilità non è quantificabile economicamente in
capo al singolo.
Il prelievo viene poi effettuato in relazione alla manifestazione di capacità contributiva
(manifestazione di ricchezza qualificata) di ogni soggetto, tale principio è posto dalla costituzione
la quale impone al legislatore di prevedere un prelievo tributario che sia correlato alla capacità
contributiva, mentre nulla dice riguardo al criterio di correlatività (per es. proporzionale,
progressivo o regressivo ect.).
CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
I tributi vengono classificati in: imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali.
Per imposta si intende quel tributo che è volto al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili;
tale tributo è indispensabile per il finanziamento dei costi di gestione dell’attività volta al
soddisfacimento dei sopraccitati bisogni pubblici.
La tassa invece, è quel tributo destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili, cioè viene
generalmente applicata in relazione a servizi erogati dallo Stato o da altro ente pubblico nei
confronti di colui che è obbligato al pagamento della stessa e su richiesta di quest’ultimo.
Il discrimine fra imposte e tasse è che le prime si applicano a prescindere dai servizi erogati e da
alcuna richiesta da parte del soggetto passivo, mentre nelle tasse si coglie una natura commutativa
che tuttavia non consente di qualificare il rapporto “tasse/servizi” come un rapporto di
corrispettività, difatti resta comunque la tassa un prelievo obbligatorio che non trova la sua fonte
nella volontà delle parti.
Il contributo è invece destinato a coprire attività finanziarie anch’esse volte a soddisfare bisogni
pubblici divisibili ma si applica senza che vi sia una domanda da parte del soggetto passivo, un
ipotesi scolastica (nell’ambito di tale classificazione interna dei tributi) è quella che richiama i
contributi di miglioria generica e i contributi di miglioria specifica.
Sono di miglioria generica quelli dovuti dai proprietari di fondi il cui valore è apprezzabile in
relazione all’estensione dell’area urbanistica del territorio di riferimento, per esempio i proprietari di
terreni inedificabili, lontani dal centro abitato, avranno un valore minore rispetto a quelli
residenziali, di conseguenza se si espande la zona residenziale fino ad inglobare tali fondi il valore
di questi aumenterà e per tale aumento dovranno essere pagati i contributi di miglioria generica.
Sono di miglioria specifica invece quelli che si pagano in relazione ad opere che vanno a vantaggio
diretto di una determinata zona (non naturalmente erogate in favore di un singolo proprietario), così
per esempio la costruzione di stradelle che consentono un miglior accesso ai fondi di una
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determinata zona o che consentono un migliore sfruttamento degli stessi, consentiranno ai
proprietari di ricevere un utilità che è apprezzabile e quantificabile e per tali operazioni di miglioria
specifica sono dovuti dei contributi.
Altro tributo è il monopolio fiscale, che si ha quando un solo soggetto nella comunità offre beni o
servizi ai terzi, a volte il monopolio può essere oggetto di un illecito, mentre in taluni casi questo è
imposto dalla legge e in tale ambito si distinguono i monopoli di diritto e i monopoli fiscali in senso
stretto.
Nel monopolio di diritto la scelta del legislatore è quella di imporre un solo soggetto in regime di
monopolio per sostituirsi al mercato e favorire la diffusione dei beni o servizi propri di un
determinato settore, secondo delle finalità di pubblica convenienza. (Ipotesi fantasiosa è quella in
cui il prezzo del pane o di altri beni di prima necessità aumenta in modo tale da divenire
insostenibile per buona parte della collettività ed il legislatore impone che la produzione di questi
venga rimessa allo stato in modo tale solo esso o altro soggetto pubblico potranno svolgere tale
attività d’impresa offrendo questi beni ad un prezzo più vantaggioso per la collettività).
Il monopolio fiscale si ha invece quando la finalità è quella di applicare o proporre il prodotto (bene
o servizio) ad un prezzo che comprende non soltanto il costo e l’utile dell’imprenditore ma anche un
prelievo fiscale che si realizza proprio all’atto della distribuzione e viene imposto a tutti, tipico
esempio è quello delle sigarette.
Tuttavia va precisato che questa classificazione non comporta un rapporto di corrispettività fra
tributo e bisogno realizzato (quindi servizio erogato), tutti i tributi difatti finiscono in un'unica cassa
che perlopiù è quella dello stato, con un esempio pratico possiamo dire che le entrate realizzate con i
contributi o le tasse nonostante rivolte alla realizzazione di bisogni pubblici divisibili, non saranno
utilizzate esclusivamente per l’erogazione di quel servizio necessario per la realizzazione del
bisogno, o ancora con un altro esempio, l’applicazione delle tasse universitarie non comporta che
nella contabilità pubblica il capitolo spesa per l’università sia retto da risorse acquisite solo con le
tasse universitarie, ne ci sono comparti stagni per cui il tributo “x” serve per la spesa “y” e così via.
Fonti del diritto finanziario
Per fonti del diritto finanziario si intendono le fonti di produzione delle norme tributarie, fra il
novero di esse possiamo elencare:
La Costituzione: che si occupa della Art. 23 Cost.
materia in modo diretto negli articoli 23 e Nessuna prestazione personale o
53, ci sono poi altri principi sanciti da essa patrimoniale può essere imposta se non
che incidono sulla materia indirettamente. in base alla legge.
Atti Comunitari: fra i quali si distinguono Art. 53 Cost.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
le fonti pubbliche in ragione della loro capacità
- Primarie: Trattato Istitutivo e successive contributiva.
modificazioni. Il sistema tributario è informato a criteri
- Derivate: Regolamenti i quali sono di progressività.
immediatamente efficaci in tutti gli
ordinamenti degli stati membri.
Direttive e si ritiene lo siano anche le
sentenze della corte di giustizia.
La Legge
Gli atti aventi forza di legge cioe D.L e D.Lgs, (merita un accenno il D.L del quale ne
è stato fatto abuso soprattutto in ambito tributario, i quali sono stati adottati non sulla base di
necessità e urgenza e sono inoltre stati reiterati più volte in quanto non convertiti in legge,
oggi la situazione è un po’ cambiata grazie ad una sentenza della corte costituzionale la quale
a imposto il rispetto dei criteri per l’emanazione di tali decreti, a ciò si aggiunge anche lo
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statuto del contribuente il quale stabilisce che nessun nuovo tributo può essere imposto
mediante decreto legge).
Legge Regionale
Regolamenti: si distinguono quelli autonomi che non interessano la materia in quanto
sono solo strumentali alla disciplina del funzionamento interno degli organi dello stato, quelli
di organizzazione ed infine i regolamenti esecutivi i quali danno appunto esecuzione alle
disposizioni normative di grado superiore che autorizzano e attribuiscono ad esse il compito
di emanare la disciplina di dettaglio per darne esecuzione. I regolamenti esecutivi nella realtà
sono frequentemente utilizzati nonostante l’uso sia limitato a causa della presenza del
principio costituzionale della riserva di legge sia pur relativa.
Lezione II
Esaminando dettagliatamente la fonte costituzionale all’art. 53 (vedi riquadro sopra) possiamo
vedere innanzi tutto che tutti sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica ovvero tutti i cittadini
italiani e tutti coloro hanno un collegamento sociale/economico con lo stato Italiano dal quale
emerga manifestazione di capacità contributiva (quindi anche quei soggetti che non sono cittadini
italiani).
Dicendo: “tutti sono tenuti” assume rilievo anche l’aspetto dell’obbligatorietà del tributo e
proseguendo con: ”a concorrere alla spesa pubblica” si desume che la funzione è quella di
finanziare l’ente affinché possa svolgere tutte quelle attività istituzionali che sono proprie dello
stesso stato o degli altri enti pubblici, quindi il tributo è legittimo solo se destinato a realizzare un
bisogno per la collettività il quale naturalmente avrà un costo che appunto tutti dovranno sostenere.
Al primo comma nella parte in cui dice: “In relazione della loro capacità contributiva”, dove per
capacità contributiva si intende una manifestazione di ricchezza, nulla dice riguardo al criterio di
relatività che ci debba essere fra prelievo e capacità contributiva (per es. proporzionale, progressivo
o regressivo), ma richiede solamente che è necessario che ci sia un rapporto di correlatività.
E’ necessario, prima di passare alla descrizione del secondo comma, avere una nozione dei criteri di proporzionalità,
progressività e regressività:
Un tributo è proporzionale quando viene prelevata una percentuale fissa di ricchezza, per cui se la quota fissa è del 10%
ed il patrimonio è 100 sarà prelevato 10, se invece il patrimonio è 200 sarà prelevato 20, di conseguenza l’ammontare
del tributo aumenta con l’accrescimento di capacità contributiva.
Il tributo progressivo si ha quando viene adottato un criterio più che proporzionale, cioè la quota percentuale del prelievo
cresce in relazione alla capacità contributiva, così un soggetto la cui manifestazione di ricchezza è 100 dovrà concorrere
con una percentuale 10 per cui l’ammontare del prelievo sarà 10, invece il soggetto la cui manifestazione di capacità
contributiva sarà 200 dovrà concorrere con una percentuale pari a 15 così che l’ammontare del prelievo sarà 30.
Il tributo regressivo è l’opposto di quello progressivo, così un soggetto la cui manifestazione di ricchezza è 100 dovrà
concorrere con una percentuale 10 per cui l’ammontare del prelievo sarà 10, invece il soggetto la cui manifestazione di
capacità contributiva sarà 200 dovrà concorrere con una percentuale pari a 8 così che l’ammontare del prelievo sarà 16.
Capacità contributiva
La Capacità contributiva è quella disponibilità di ricchezza “qualificata” in relazione della quale si è
tenuti a concorrere al pagamento dei tributi, tale manifestazione può essere diretta o indiretta e a
sua volta nell’ambito di una manifestazione diretta possiamo distinguere una manifestazione
dinamica da una manifestazione statica.
Tipica manifestazione diretta di ricchezza è il patrimonio e il reddito, a sua volta è una
manifestazione diretta e statica il patrimonio, cioè la somma delle ricchezze esistenti in un
determinato momento storico. Si ha una visione statica perché non si guarda ad una crescita o una
riduzione ma è un dato oggettivo relativo ad un determinato momento.
Il reddito invece può essere esaminato da un punto di vista dinamico, esso è il flusso di nuova
ricchezza che si manifesta in un intervallo di tempo, cioè da un punto iniziale ad uno finale (l’anno
solare) che viene detto “periodo”. Da ciò si coglie che la capacità contributiva è relativa a qualunque
manifestazione di ricchezza ed in qualunque modo manifestata. 3
Segue: i caratteri della capacità contributiva
Si dice che la capacità contributiva è una manifestazione di ricchezza qualificata, ed è qualificata
perché la ricchezza che interessa il legislatore “costituente”, ai fini di giustificare ed imporre il
prelievo tributario, è una ricchezza che deve presentare determinati caratteri e determinati requisiti
che la qualificano come capacità contributiva e che ne giustificano l’assunzione a presupposto che
legittima il prelievo tributario.
Questi caratteri sono:
1. La personalità;
2. L’attualità;
3 L’effettività;
4 L’eccedenza il minimo vitale;
Il carattere della personalità, vuole che il soggetto obbligato a pagare il tributo deve essere lo stesso
soggetto a cui sia riferibile la manifestazione di ricchezza.
Eccezionalmente nel nostro ordinamento vi sono ipotesi in cui il pagamento dei tributi impegna
soggetti diversi dal manifestante, come avviene per es. con la sostituzione di imposta o con la figura
del responsabile di imposta.
L’attualità vuole che la manifestazione di ricchezza deve essere attuale e tale requisito si coglie sia
dallo stesso dettato costituzionale che è formulato al presente, sia coordinandolo con il requisito
della effettività, vale a dire che il prelievo tributario per essere costituzionalmente legittimo deve
riferirsi ad una manifestazione che sia presente, sussistente al tempo stesso in cui sorge
l’obbligazione tributaria, non è ammissibile una norma di diritto tributario che faccia sorgere un
obbligazione tributaria per una manifestazione di ricchezza passata o futura.
Tale requisito ci porta ad affrontare il tema della retroattività delle norme di d.trib., perché se è vero
che l’obbligazione trib. non può sorgere per una manifestazione di ricchezza passata o futura, tali
norme dovrebbero essere irretroattive, anche se, nella costituzione non esiste una norma che
stabilisce il principio di irretroattività delle leggi tributarie, questo principio tuttavia, lo troviamo
nello statuto del contribuente il quale all’art. 3 stabilisce espressamente che le imposizioni tributarie
non hanno un carattere retroattivo e che le disposizioni relative ai tributi periodici, si applicano a
partire dal periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui è entrata in vigore la legge tributaria
stessa, lo statuto del contribuente (legge ordinaria emanata nel 2000) è qualificata come attuativa di
principi e valori costituzionali.
Esaminando la storia delle disposizioni retroattive in materia tributaria e le pronunzie della corte
costituzionale, possiamo vedere come sia prima dell’emanazione dello statuto dei diritti del
contribuente che dopo l’entrata in vigore di esso, non è stata data una rigida applicazione del
principio di attualità in quanto non è stato rispettato in maniera netta il principio di irretroattività
delle norme di diritto tributario. Ciò anche perché lo statuto essendo una legge ordinaria non può
prevalere sulle altre leggi di pari livello gerarchico successivamente emanate (anche in applicazione
del principio cronologico lex posterior derogat priori), tuttavia in tale ambito è stabilito un criterio
ermeneutico di interpretazione delle leggi successive il quale impone, fin quando è possibile e se non
espressamente previsto dalla stessa legge, di interpretarle in maniera conforme allo statuto.
Anche la corte costituzionale più volte ha ammesso la legittimità di norme retroattive in materia
tributaria, rilevando che queste norme sono legittime fintantoché, pur essendo la manifestazione di
capacità contributiva legata a fatti precedenti l’emanazione della legge, l’intervallo di tempo
trascorso tra la manifestazione passata e la norma introdotta che impone il tributo non è talmente
ampio da far ritenere che sia venuta meno quella ricchezza manifestata, così presumendo che questa
sussista ancora (la corte addirittura ha ammesso la legittimità di norme retroattive relative a
manifestazione avvenute 3 anni prima, si pensi al caso avvenuto quanto hanno introdotto la legge
413/91 riguardante l’imposizione sulle plusvalenze immobiliari derivanti da fenomeni espropriativi).
L’effettività, la capacità contributiva deve essere effettivamente presente, non si può legare un
imposizione trib. ad una capacità contributiva dubbia. 4
Tale principio invece, pone la questione del contrasto di esso con l’uso delle presunzioni di capacità
contributiva, difatti l’applicazione in termini assoluti del carattere dell’effettività dovrebbe escludere
prelievi tributari che siano fondati su manifestazioni presunte, ossia fatti che non esprimono in modo
certo e diretto la c.contr. che si intende colpire con il prelievo (questo riguarda soprattutto il tema
delle presunzioni legali ancor più del tema dell’uso delle presunzioni come prova logica al fine
dell’accertamento dei fatti sia nel procedimento amministrativo sia in sede processuale).
Anche qui sotto il profilo sostanziale, non è del tutto rispettato il requisito della effettività da parte
d
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