DIRITTO FINANZIARIO
LEZIONE 1:
Il diritto finanziario coincide con diritto tributario. L’oggetto del diritto tributario, dall’anno 2000, è
definito in modo più ampio: è lo studio della disciplina delle regole relative alla relazione tra i soggetti
del rapporto tributario, avente ad oggetto l’obbligo del pagamento del tributo, ovvero il concorso alle
spese pubbliche. Non si studiano solo le regole dell’imposizione tributaria, ma le regole che regolano
una relazione giuridica tra due soggetti, il soggetto attivo, il soggetto impositore, e il soggetto passivo,
che è il contribuente. Questo rapporto ha naturalmente uno scopo, che è dato, che è costituito
dall’adempimento corretto di un dovere, il dovere di concorre alle spese pubbliche. Lo strumento con
il quale si concorre alle spese pubbliche è il pagamento del tributo. Strumento dà una visione
strutturale, ma da un punto di vista giuridico il pagamento è l’oggetto. I due soggetti vedono da una
parte una peculiarità: il soggetto attivo è il detentore del potere pubblico. C’è un rapporto tra un
soggetto titolare del potere pubblico e dall’altra parte un altro soggetto che è in una posizione di
soggezione al potere. Con il principio di eguaglianza il fatto che ci sia un rapporto tra soggetti
diseguali, si coniuga per il fatto che il principio di eguaglianza non vuole che tutti i cittadini abbiano
una eguale posizione giuridica sostanziale. Non vuole che tutti i soggetti abbiano una eguale
posizione giuridica, ma vuole che ciascuno soggetto viva nella sua posizione giuridica nel rispetto
della legge. È possibile una relazione giuridica conforme al principio di uguaglianza, tra un soggetto
che ha il potere pubblico, che è il sommo potere, e un privato cittadino, che è nella più debole
posizione possibile. Il diritto tributario è espressione del potere sovrano. Come dicevano i romani: “il
potere sovrano è quel potere che non può fare di un tondo un quadrato”.
In questo settore, ci sono moltissimi cambiamenti e proprio perché ce ne sono molti, si creano forti
tensioni tra i contribuenti e lo stato. Queste tensioni sono dovute al fatto che dal lato attivo c’è una
espressione del potere sovrano, come meglio ritiene, nel rispetto della legge.
“Ci sono due cose certe nella vita: una è morire, l’altra è pagare le tasse”.
Le regole di cui si parla oggi sono il risultato di qualche migliaio di anni di rapporti litigiosi tra i
contribuenti e il potere sovrano. Oggi, in Italia si ha tra le più avanzate legislazione in materia
finanziaria. È per questo sviluppo che oggi si può dire che le regole non riguardano più solo e
solamente l’obbligo di pagare il tributo, ma c’è una relazione complessiva, di tanti aspetti, non
solamente l’obbligo di pagare, del fatto del pagamento, ma ancora altri aspetti aspettano di essere
regolati, come ad esempio il problema dell’immagine del contribuente, che venga accusato
ingiustamente che sia un evasore, quando poi evasore non è.
IL TRIBUTO
Il problema che non è esattamente coincidente con la giustizia del tributo. Il problema della giustizia
del tributo non è un problema nuovo. Una persona che si sia domandata quale sia il giusto tributo, è
Kant: che differenza c’è tra pagare allo Stato e pagare ad un delinquente? Lo stato non può apparire
o essere un delinquente che chiede una somma di denaro. Il tributo è la richiesta di pagamento di
denaro. Le caratteristiche delle richieste di pagamento di denaro, che sono un tributo:
• il presupposto deve essere economico.
Il presupposto è l’insieme dei fatti della vita verificandosi i quali sorge l’obbligo, in questo, caso,
sorge l’obbligazione tributaria. Esempio: il possessore di un motorino, questo fatto della vita fa
sussistere l’obbligo di pagare un tributo, il bollo. Al fondamento del tributo, il fatto deve essere
economico, quindi attenere ad un valore economico. 1
Lo stato chiede il pagamento di denaro senza che vi sia un presupposto economico? Il presupposto di
pagare una sanzione è la violazione della legge. Lo Stato può chiedere un pagamento anche per un
presupposto diverso da quello economico. Il tributo ha il presupposto che deve essere economico.
• il tributo ha come oggetto il pagamento di una somma di denaro,
Quindi il sorgere di una obbligazione tributaria di cui il pagamento è l’esecuzione, il disfacimento.
Questo obbligo ha una particolarità. Deve essere un obbligo irreversibile.
In generale, l’ordinamento giuridico, con la Costituzione, stabilisce dei limiti all’imposizione
tributaria, che sono più stringenti rispetto ad altre forme di finanziamento, come il prestito. Il potere
tende per sua natura a debordare, si tende ad utilizzarlo al di fuori delle competenze. Queste è una
realtà che si estende anche al settore fiscale. Quando lo stato si scontra con il limite legale cerca una
scappatoia. Ma come il contribuente cerca di non pagare o pagare meno, così lo stato cerca altre forme
di finanziamento. È importante stabilire che cosa è un tributo, perchè se una somma ha il nome di
tariffa, ma è un tributo, occorre che la cifra sia stata stabilita rispettando tutti i vincoli propri della
pretesa tributaria. Per questo si studia quali siano i caratteri del tributo.
• il tributo è imposto coattivamente.
Ha un carattere coattivo, di coazione. È detto anche doverosità. Significa che è imposto dalla pubblica
autorità sovrano. È tributo solo ciò che arriva dalla pubblica autorità sovrana. Nessun soggetto può
pretendere imposte, se non è rivestito dell’autorità sovrana, nelle forme stabilite dalla Costituzione.
Il fatto che il tributo abbia carattere coattivo, significa anche che al fondamento deve esserci un atto
dell’autorità sovrana di pretesa. Concretamente se il Comune utilizza una Società per Azioni per
riscuotere i tributi, non è imposto dall’autorità sovrana. Se invece è il Comune stesso ad inviare il
pagamento del tributo, la legge dice che gli atti impositivi devono essere imposti entro un breve tempo
di decadenza. Deve essere un obbligo imposto dall’autorità coattivamente, si deve pagare.
• i tributi servono solo ad una cosa: al finanziamento delle spese pubbliche.
Non possono essere usati per scopi diversi. Ciò significa che: da un lato, che il tributo finanzia le
spese collettive indifferenziate, non si pagano le tasse per avere quella scuola, quel ponte, quella
linea ferroviaria, saranno i rappresentanti a decidere come spenderli. Non ci si può opporsi
all’acquisto di determinate strutture. Inoltre, c’è un’unica eccezione a questa regola: sono i tributi di
scopo. Esiste un solo tributo, poco attuato, di scopo, che possono istituire i Comuni, dichiarando che
tale tributo è per la costruzione di un’opera pubblica. È un tributo pochissimo utilizzato, perchè il
Comune si vincola.
Il fatto che il tributo finanzi le spese collettive pone un problema: è possibile finanziare con i tributi
la redistribuzione del reddito, ossia prendere con le tasse una parte dei redditi di chi li ha e darne una
parte a chi non ha reddito? È una spesa collettiva? La Corte Costituzionale ha detto di sì, perchè la
redistribuzione del reddito è una spesa collettiva. I tributi si versano per le spese pubbliche, anche per
fini però extrafiscali, come la redistribuzione del reddito. È noto che le pensioni possano essere
erogate anche a chi non abbia versato dei contributi. I contributi previdenziali non hanno nulla a che
vedere con i contributi fiscali, perché di questi ultimi non torna nulla. Versare i contributi
previdenziali e si raggiunge il minimo, a quel punto, si ha il diritto ad una controprestazione. La
pensione è una controprestazione: si sono versati i contributi e questi ritornano. Per i giuristi la
pensione non è qualcosa che afferisce al tributo. 2
LEZIONE 2: SPECIE DEL GENERE DI TRIBUTO
• Imposte.
L’imposta ha questa caratteristica: sorge da un presupposto, da un fatto economico che non presenta
nessuna relazione con l’ente pubblico al quale si versa il tributo. Il fatto della vita che integra il
presupposto, che integra l’obbligo di pagare, e si versa tale somma ad un soggetto pubblico, con il
quale non si ha alcuna relazione, che è terzo rispetto al fatto della vita, tipico è il reddito da lavoro.
Questo fatto della vita economico, ossia incassare lo stipendio dal datore di lavoro, fa sorgere
l’obbligo allo stato estraneo al rapporto, una frazione dello stipendio.
• Tasse.
Nel presupposto economico, nel fatto della vita verificandosi il quale sorge l’obbligo di pagare la
tassa, entra l’ente pubblico, la relazione con l’ente pubblico al quale versiamo la tassa. La tassa ha
come presupposto un servizio, una prestazione dell’ente pubblico, al quale versiamo il tributo. Propri
perchè si entra in relazione con l’ente pubblico che dà un servizio, sorge l’obbligo di pagare la tassa.
Si chiede al Comune di occupare parte del marciapiede: si paga una tassa.
Con l’imposta non c’è alcuna relazione con l’ente.
Sorgono dei problemi. Dov’è la coazione? È il contribuente che chiede il permesso. Eppure, tutti i
tributi hanno questo carattere. La volontà del contribuente è del tutto irrilevante. Inoltre,
l’obbligazione è irreversibile, si paga non per ottenere qualcosa in cambia. Si ha una grande differenza
di inquadramento giuridico della tassa rispetto all’inquadramento economico. Dal punto di vista
economico la tassa può ben essere simile al prezzo, ma dal punto di vista giuridico mai si può
equiparare la tassa al prezzo, che fa emergere la corrispettività. La tassa viene richiesta in occasione
del godimento di un servizio o di un bene pubblico, non a causa. Si chiede una cosa al Comune,
questo profitta della richiesta. Si occupa lo spazio pubblico non a causa del pagamento della tassa.
La tassa non deve essere correlata all’utilità economica. La tassa è il tributo che presenta un
presupposto nel quale il contribuente ha una relazione con l’ente pubblico perché gode di un servizio
o di un bene pubblico, per cui l’autorità chiede il pagamento di un tributo, detto tassa. Ecco allora la
coattività, l’obbligo, la doverosità: non si acquista il diritto a nessuna controprestazione. Da qui la
differenza con il prezzo: il prezzo, anche pubblico, si paga, quando si ha una equivalenza una
corrispettività tra i soldi che si versano e quelli che si ricevono dall’autorità pubblica, in tal caso si ha
il prezzo; diversante si ha la tassa. L’autorità pubblica sovente sceglie la formula che ritiene più
opportuna. Se è una tassa è un tributo ed occorrono tutta una serie di regole, se è un prezzo, ci sono
altre regole.
• Contributi speciali.
Il valore delle abitazioni: è influenzato da tante cose, tra cui il sistema dei trasposti pubblici. Il
cittadino trae un grande vantaggio specifico. Ecco il tributo speciale o specifico. A fronte di un
vantaggio specifico lo Stato può imporre un tributo che colpisca quel vantaggio patrimoniale
specifico. È un istituto di lampante giustizia sociale. L’importante è che ci sia una celerità nei tempi
di riscossione del tributo, perché i vantaggi nel tempo possono cambiare.
Da i contributi speciali si distinguono i contributi che si pagano agli ordini professionali. L’ordine
è un soggetto che esercita funzioni pubbliche, allora il contributo è un criterio di ripartizione che
servono per il funzionamento. Il contributo ordinistico, che non è un contributo speciale, è tuttavia
un tributo. Nelle campagne vi è qualcosa di simili, quali i consorzi strade, che sono stati istituiti con
legge, ai quali devono essere iscritti i proprietari fondisti, che devono pagare un tributo.
• Monopolio fiscale.
È creato dalla leggo con lo scopo di poter avere un’entrata extra rispetto al costo di fornitura, la quale
ha natura di tributo. La legge utilizza lo strumento del monopolio per avere un’entrata sganciata dalla
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legge di domanda e offerta. Tipico è il monopolio tabacchi e del sale. Lo stato mantiene il regime di
monopolio al fine di poter stabilire il prezzo, che ha natura tributaria. Da notare è che sembra che sia
un prezzo. Non si distingue. Secondo gli economisti il monopolio fiscale non è un tributo.
Giuridicamente è la richiesta di un bene la cui richiesta prevede una somma. C’è però la coattività,
perché è la pubblica autorità che ha creato questa situazione al fine di avere una certa entrata. È
un’imposizione tributaria. Sembra che effettivamente ci siano gli elementi per poterla qualificare un
tributo.
È cosa pacifica e controversa che in materia tributaria, la sostanza prevale sempre sulla forma.
Qualsiasi sia il nome dato al prelievo, la natura giuridica dell’istituto dipende solo dai requisiti
sostanziali. Il canone rai è un’imposta sul televisore. L’ordinamento vuole garantire che il potere
sovrano, quando pretende i tributi, rispetti i limiti che l’ordinamento stabilisce. Quindi è stato
riconosciuto dalla giurisprudenza che una qualificazione giuridica diversa, non può mai prevalere
sulla natura sostanziale delle cose.
FONTE COSTITUZIONALE
Il tributo è una forma di manifestazione del potere sovrano che avendo sempre bisogno di risorse,
tende a debordare dai suoi limiti. Il diritto tributario è l’insieme delle regole che sono state costruite
negli anni, al fine di contenere questo potere. Il potere sovrano in Italia è esercitato dal Parlamento,
infatti la sovranità appartiene al popolo. Se il potere sovrano è sostanzialmente il parlamento che fa
le leggi, e se il potere sovrano tende a debordare, al fine di costruire un contenimento a eventuali
punti di esondazioni, le regole vanno poste in Costituzione. È per questo che nella Costituzione vi
sono importati regole. La corte costituzionale ha iniziato ad operare dopo 8 anni dall’entrata in vigore
della Costituzione (1948-1956).
Nella Costituzione si trovano addirittura delle norme che disciplinano anche il contenuto formale del
parlamento. Gli articoli sono: 23, 75, 81. Vi sono poi delle norme che dicono qualcosa sulla sostanza:
53. Poi tutte le altre norme possono venire in rilievo, dipende dalle circostanze. Tutte le norme
costituzionale possono avere rilievo. A partire dagli anni 2000: 97, è la norma rilevante per la
relazione tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.
La Costituzione ha delle regole importati: ha regole sulle regole, sulla sostanza della pretesa e sulla
relazione sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione.
• norme sulla produzione di diritto tributario.
Art 75: le leggi tributarie non possono essere sottoposte a referendum abrogativo, c’è una limitazione
della forma di democrazia diretta. C’è stato un referendum in relazione all’abolizione, da parte del
partito socialista italiano, un partito di estrazione popolare, referendum che andava contro la tutela
del valore di acquisto dello stipendio. Siccome l’elettorato ritenne che questo strumento aggravava
l’apparato produttivo, allora si votò per l’abrogazione.
Le norme tributarie si dividono in 2 specie:
• norme tributarie sostanziali, che dicono chi paga e quanto deve pagare;
• norme tributarie formale, che dicono come si paga.
Uno dei modi per pagare lo stipendio è la ritenuta. I lavoratori dipendenti subiscono la ritenuta
d’acconto tutti i mesi. I lavoratori non dipendenti, invece, versano le imposte non ogni mese, ma 2
volte all’anno. In realtà anche i lavoratori autonomi hanno una ritenuta d’acconto. I dipendenti
subiscono tutti i mesi la ritenuta. I dipendenti, di prassi, guardano raramente le trattenute. Tra gli anni
’80/’90 il partito radicale disse che questo modo di pagare le tasse per il lavoratore dipendente gli
impediva di conoscere la trattenuta fiscale. Fu fatta una proposta referendaria: sottoporre a
referendum l’abrogazione della legge per cui i dipendenti avevano delle ritenute tutti i mesi. I
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referendum sono ammissibili se il giudice costituzionale lo qualifica come ammissibile. Il promotore
del referendum, difeso da un difensore di diritto tributario di Genova, prof. Marongiu, disse che lo
stato non avrebbe avuto alcun problema. I referendum devono riguardare solo le norme tributarie
sostanziali. Il problema era che quando l’art 75 dice che non sono ammessi referendum su leggi
tributarie, si riferisce alle leggi tributarie sostanziali o formali? La Corte Costituzionale disse che era
necessario tutelare il problema tributario sotto ogni profilo, formale e sostanziale. La Corte, dunque,
ha sancito che il divieto del referendum abrogativo riguarda sia le leggi tributarie sostanziali che le
leggi tributarie formali. Oggi non si può, sotto ogni profilo, fare referendum su norme tributarie.
Art 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
In estrema sintesi il significato della norma è che essa costituisce una riserva relativa di legge. Il
tributo non può essere imposto se non per legge, e quindi per atto del Parlamento. Quindi se non per
volontà condivisa dai rappresentanti di coloro che devono pagare. Nessuna imposizione fiscale può
essere imposta se non in base alla legge. No taxes without representation. Il principio deriva dalla
Magna Carta inglese del 1215. Viene sancito il principio per cui i tributi diversi da quelli tradizionali
e da quelli che derivano dalla terra, sostanzialmente che derivano dal possesso delle terre, richiedono
il consenso di chi deve pagare. A
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