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LEZIONE 10: I SOGGETTI DEL RAPPORTO TRIBUTARIO
La soggettività tributaria è la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche di natura tributaria. Il problema è: la titolarità di rapporti giuridici tributari è limitata a soggetti persone fisiche e giuridiche? Oppure no?
È pacifico che la soggettività tributaria, la capacità di essere titolari di rapporti tributari, il problema si pone per gli enti collettivi. La persona fisica è un diritto vivente. La persona fisica, in quanto vive, è inserita nei rapporti sociali, è solidarietà vivente, quindi anche responsabilità vivente per il bene collettivo. È la determinazione concreta delle modalità con cui si esercita la modalità di ciascuna persona rispetto al bene collettivo che è demandata allo stato. Quindi è demandata anche la regolamentazione della solidarietà pure economica. L'art 23 dice
che questa regolamentazione è demandata allo stato, è demandata alla legge che deve sempre stabilire chi paga e quanto. Per la persona fisica non ci sono problemi. È diritto vivente. È vivente responsabilità per il bene collettivo, perché è titolare del dovere di solidarietà in quanto egli sia e deve anche esserci come titolare di un dovere di solidarietà. Lo stato lo regola. Il problema riguarda quindi gli enti collettivi. Vi sono enti collettivi riconosciuti con la loro personalità giuridica, ma ci possono essere organizzazioni collettive che invece non hanno il riconoscimento della personalità giuridica. Il problema è se questi ultimi soggetti, privi di personalità giuridica, possono essere soggetti del rapporto tributario. La soggettività tributaria non coincide con la personalità giuridica. Qualunque ente collettivo che si pone come autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici,Acquista soggettività di diritto tributario. Per esempio, la Bocciofila, associazione di persone che hanno la gestione di un campo da bocce o da tennis. Questo gruppo di persone si pone come centro di imputazione di rapporti giuridici. C'è la prestazione di servizi, costituita dalla possibilità per singoli di utilizzare il campo. Ecco che questa organizzazione di persone che è priva di personalità giuridica, si pone come centro di imputazione di centri giuridici. Questa organizzazione può essere centro di imposizione giuridica di tributi. La personalità giuridica tributaria non coincide con quella personale. Tutti i centri di imputazione di rapporti giuridici hanno la soggettività tributaria, possono essere soggetti del rapporto tributario. Il soggetto attivo è l'ente impositore dell'erario. Il rapporto tributario è gestito da un ente che prende il nome di Agenzia delle Entrate, per i tributi più importanti.
Per altri tributi, per esempio, i dazi doganali, il soggetto attivo del rapporto è l'Agenzia delle Dogane. Enti impositori sono anche le Regioni, le Province, i Comuni ed altri enti pubblici, come le Camere di Commercio. Funzionario responsabile del procedimento: il soggetto attivo è l'ente pubblico. Sono enti impersonali rispetto al contribuente, hanno personalità giuridica, hanno un legale rappresentante, per il criterio della rappresentanza organica, ci sono persone che agiscono per l'ente, a seconda della loro titolarità degli uffici che hanno, però per il singolo contribuente, l'ente impositore, lo stato, o l'ente diverso, è impersonale, è praticamente fenomenologicamente un ente rispetto al quale il contribuente non trova nelle persone che ne hanno la legale rappresentanza una pratica rappresentazione. Non può il contribuente riferirsi al direttore dell'ente, perché chiaramente i.contribuenti sono moltissimi chefanno riferimento a un singolo ufficio. Per evitare che il soggetto attivo abbia impersonalità, la legge stabilisce, e più procedimentale art 7 St. Contr., stabilisce che in tutti gli atti della PA, anche relativa alla riscossione, si debba indicare non solo l'ufficio presso il quale avere delle informazioni concrete rispetto all'atto, ma inoltre vi deve essere anche l'indicazione della persona fisica che è responsabile del procedimento nell'ambito del quale si è giunti all'emissione dell'atto comunicato al contribuente. Per evitare che di fronte al contribuente, nella pratica, il contribuente abbia davanti a sé un ente impersonale, cioè un ente davanti al quale non sappia a quale persona rivolgersi per gestire il rapporto tributario, lo statuto ha stabilito che ogni atto comunicato al contribuente deve indicare l'ufficio al quale il contribuente può rivolgersi per avereInformazioni complete sulla sua posizione e il nome della persona fisica che è il funzionario responsabile del procedimento che è giunto all'emissione dell'atto che è stato comunicato al contribuente stesso. Lo statuto assicura che il contribuente, persona fisica che agisce in proprio o che agisce come rappresentante di un ente collettivo e ha ricevuto una notificazione dal soggetto attivo, possa avere contatti con una persona fisica della PA che conosce la posizione del contribuente. È la tutela dell'effettività del rapporto tra PA e contribuente. L'art 7, che istituisce e impone la figura del responsabile del procedimento, ha avuto un'attuazione effettiva e conforme alla ratio dell'istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha dato completa attuazione all'art 7. Infatti, negli atti dell'Agenzia delle Entrate, per esempio per l'atto del provvedimento, ossia
L'avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate indica nome e cognome del responsabile del procedimento, oltre che il numero di cellulare dello stesso, talvolta anche l'indirizzo mail. Parte così il concreto rapporto tra PA e contribuente. Diversa è l'attuazione alla disciplina del funzionario responsabile data alla cattedra di riscossione. Ha dato un'interpretazione formale, per cui corrisponde un'attuazione formale della figura del responsabile di imposta. Negli atti della riscossione, indica come responsabile non il funzionario che ha lavorato alla pratica del contribuente, ma un dirigente dell'ufficio provinciale. L'Agenzia delle Entrate riscossione pur indicando il funzionario responsabile nel dirigente, non indica i recapiti per contattarlo. Ad oggi, dunque, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato attuazione formale a questa disciplina. Attuazione formale che si pone in contrasto, ad avviso della dottrina, con la
Il confronto tra l'attuazione delle due agenzie alla disciplina del funzionario mette in evidenza la critica che può essere rivolta. Il soggetto passivo è chiamato contribuente. Tale termine è generico, che indica non solo chi è tenuto a pagare un qualsiasi tributo, ma colui che per qualsiasi ragione entri in rapporto con il fisco. Il termine contribuente ha una portata ampia. Il termine soggetto passivo in senso tecnico indica colui che è obbligato al pagamento di uno specifico tributo in quanto soggetto che realizza il presupposto di imposta. Il presupposto di imposta è costituito dall'insieme dei fatti verificatisi i quali sorge l'imposizione tributaria. Il soggetto passivo è colui in capo al quale si realizzano la funzione di presupposto di imposta, è colui su cui sorge l'imposizione tributaria. Con riguardo all'IRPEF, ecco che il TU, all'art 1 indica il
presupposto di imposta, che si riassuma sull'imposta sul reddito, poiall'art 2 indica i soggetti passivi, cioè coloro che sono obbligati al pagamento dell'IRPEF quando incapo ad essi si realizza il fatto indicato alla disciplina di presupposto di imposto, ossia possesso deiredditi indicati dalla legge. Possiamo osservare che lo stato, le regioni, gli enti locali e altri entipubblici, possono essere soggetti passivi di alcuni tributi, per esempio: il comune qualora realizzipresupposti di imposta, sarà soggetto passivo sull'IVA. Con riguardo alle imposte sui redditi, la leggeesclude lo stato, le regioni e gli altri enti locali alla soggettività passiva. Questo perché normalmentequesti soggetti hanno entrate che costituiscono una ripartizione dei denari che lo stato trasferisce loro.Il primo problema: localizzazione nello spazio. Nella pratica di effettiva attuazione del rapporto ènecessario che le due parti del rapporto,
Sappiano dove si trova l'altra parte. Non si può avere un rapporto con un soggetto di cui non si conosce la localizzazione. Tale problema di localizzazione dello spazio è molto importante. Risponde a esigenze di carattere pratico. La disciplina della localizzazione è stabilita dalla legge, che indica sul piano logico, dove sono localizzati i contribuenti, da tale localizzazione deriva l'individuazione dell'ufficio territorialmente competente. Il concetto fondamentale è quello del domicilio fiscale. Il contribuente è localizzato nello spazio laddove si debba intendere il suo domicilio fiscale. Il concetto e l'istituto di domicilio fiscale devono essere tenuti ben distinti tra concetti e istituti vicini ma completamente distinti. Tali concetti e istituti sono: il domicilio civilistico, che è un istituto autonomo e distinto da quello fiscale, poi, più attuale il concetto di domicilio digitale, disciplinato da altre norme.
Ciascuno di questi domicili ha funzioni proprie. Soddisfa interessi e bisogni diversi e propri degli stessi. Il domicilio fiscale soddisfa l'interesse di avere un effettivo rapporto tra PA e contribuente. Il domicilio fiscale è il comune di iscrizione anagrafica. È un criterio formale. Per la persona giuridica il domicilio fiscale dipende dall' sede legale. Per i non residenti, l'art 53 Cost, legittima lo stato italiano a addossare carichi tributari anche a non cittadini. Quindi possiamo avere soggetti obbligati indistintamente dalla loro cittadinanza. Inoltre, si possono avere cittadini che non sono residenti nel territorio dello stato. Quando la persona che è iscritta all'anagrafe della residenza, si trasferisce all'estero dovrà comunicare all'anagrafe il suo trasferimento, precisamente nella sezione relativa agli italiani residenti all'estero (AIRE). In questo modo l'amministrazione finanziaria sa che un soggetto.to il reddito si considera il domicilio fiscale.