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DIRITTO FINANZIARIO

LEZIONE 1:

Il diritto finanziario coincide con diritto tributario. L’oggetto del diritto tributario, dall’anno 2000, è

definito in modo più ampio: è lo studio della disciplina delle regole relative alla relazione tra i soggetti

del rapporto tributario, avente ad oggetto l’obbligo del pagamento del tributo, ovvero il concorso alle

spese pubbliche. Non si studiano solo le regole dell’imposizione tributaria, ma le regole che regolano

una relazione giuridica tra due soggetti, il soggetto attivo, il soggetto impositore, e il soggetto passivo,

che è il contribuente. Questo rapporto ha naturalmente uno scopo, che è dato, che è costituito

dall’adempimento corretto di un dovere, il dovere di concorre alle spese pubbliche. Lo strumento con

il quale si concorre alle spese pubbliche è il pagamento del tributo. Strumento dà una visione

strutturale, ma da un punto di vista giuridico il pagamento è l’oggetto. I due soggetti vedono da una

parte una peculiarità: il soggetto attivo è il detentore del potere pubblico. C’è un rapporto tra un

soggetto titolare del potere pubblico e dall’altra parte un altro soggetto che è in una posizione di

soggezione al potere. Con il principio di eguaglianza il fatto che ci sia un rapporto tra soggetti

diseguali, si coniuga per il fatto che il principio di eguaglianza non vuole che tutti i cittadini abbiano

una eguale posizione giuridica sostanziale. Non vuole che tutti i soggetti abbiano una eguale

posizione giuridica, ma vuole che ciascuno soggetto viva nella sua posizione giuridica nel rispetto

della legge. È possibile una relazione giuridica conforme al principio di uguaglianza, tra un soggetto

che ha il potere pubblico, che è il sommo potere, e un privato cittadino, che è nella più debole

posizione possibile. Il diritto tributario è espressione del potere sovrano. Come dicevano i romani: “il

potere sovrano è quel potere che non può fare di un tondo un quadrato”.

In questo settore, ci sono moltissimi cambiamenti e proprio perché ce ne sono molti, si creano forti

tensioni tra i contribuenti e lo stato. Queste tensioni sono dovute al fatto che dal lato attivo c’è una

espressione del potere sovrano, come meglio ritiene, nel rispetto della legge.

“Ci sono due cose certe nella vita: una è morire, l’altra è pagare le tasse”.

Le regole di cui si parla oggi sono il risultato di qualche migliaio di anni di rapporti litigiosi tra i

contribuenti e il potere sovrano. Oggi, in Italia si ha tra le più avanzate legislazione in materia

finanziaria. È per questo sviluppo che oggi si può dire che le regole non riguardano più solo e

solamente l’obbligo di pagare il tributo, ma c’è una relazione complessiva, di tanti aspetti, non

solamente l’obbligo di pagare, del fatto del pagamento, ma ancora altri aspetti aspettano di essere

regolati, come ad esempio il problema dell’immagine del contribuente, che venga accusato

ingiustamente che sia un evasore, quando poi evasore non è.

IL TRIBUTO

Il problema che non è esattamente coincidente con la giustizia del tributo. Il problema della giustizia

del tributo non è un problema nuovo. Una persona che si sia domandata quale sia il giusto tributo, è

Kant: che differenza c’è tra pagare allo Stato e pagare ad un delinquente? Lo stato non può apparire

o essere un delinquente che chiede una somma di denaro. Il tributo è la richiesta di pagamento di

denaro. Le caratteristiche delle richieste di pagamento di denaro, che sono un tributo:

• il presupposto deve essere economico.

Il presupposto è l’insieme dei fatti della vita verificandosi i quali sorge l’obbligo, in questo, caso,

sorge l’obbligazione tributaria. Esempio: il possessore di un motorino, questo fatto della vita fa

sussistere l’obbligo di pagare un tributo, il bollo. Al fondamento del tributo, il fatto deve essere

economico, quindi attenere ad un valore economico. 1

Lo stato chiede il pagamento di denaro senza che vi sia un presupposto economico? Il presupposto di

pagare una sanzione è la violazione della legge. Lo Stato può chiedere un pagamento anche per un

presupposto diverso da quello economico. Il tributo ha il presupposto che deve essere economico.

• il tributo ha come oggetto il pagamento di una somma di denaro,

Quindi il sorgere di una obbligazione tributaria di cui il pagamento è l’esecuzione, il disfacimento.

Questo obbligo ha una particolarità. Deve essere un obbligo irreversibile.

In generale, l’ordinamento giuridico, con la Costituzione, stabilisce dei limiti all’imposizione

tributaria, che sono più stringenti rispetto ad altre forme di finanziamento, come il prestito. Il potere

tende per sua natura a debordare, si tende ad utilizzarlo al di fuori delle competenze. Queste è una

realtà che si estende anche al settore fiscale. Quando lo stato si scontra con il limite legale cerca una

scappatoia. Ma come il contribuente cerca di non pagare o pagare meno, così lo stato cerca altre forme

di finanziamento. È importante stabilire che cosa è un tributo, perchè se una somma ha il nome di

tariffa, ma è un tributo, occorre che la cifra sia stata stabilita rispettando tutti i vincoli propri della

pretesa tributaria. Per questo si studia quali siano i caratteri del tributo.

• il tributo è imposto coattivamente.

Ha un carattere coattivo, di coazione. È detto anche doverosità. Significa che è imposto dalla pubblica

autorità sovrano. È tributo solo ciò che arriva dalla pubblica autorità sovrana. Nessun soggetto può

pretendere imposte, se non è rivestito dell’autorità sovrana, nelle forme stabilite dalla Costituzione.

Il fatto che il tributo abbia carattere coattivo, significa anche che al fondamento deve esserci un atto

dell’autorità sovrana di pretesa. Concretamente se il Comune utilizza una Società per Azioni per

riscuotere i tributi, non è imposto dall’autorità sovrana. Se invece è il Comune stesso ad inviare il

pagamento del tributo, la legge dice che gli atti impositivi devono essere imposti entro un breve tempo

di decadenza. Deve essere un obbligo imposto dall’autorità coattivamente, si deve pagare.

• i tributi servono solo ad una cosa: al finanziamento delle spese pubbliche.

Non possono essere usati per scopi diversi. Ciò significa che: da un lato, che il tributo finanzia le

spese collettive indifferenziate, non si pagano le tasse per avere quella scuola, quel ponte, quella

linea ferroviaria, saranno i rappresentanti a decidere come spenderli. Non ci si può opporsi

all’acquisto di determinate strutture. Inoltre, c’è un’unica eccezione a questa regola: sono i tributi di

scopo. Esiste un solo tributo, poco attuato, di scopo, che possono istituire i Comuni, dichiarando che

tale tributo è per la costruzione di un’opera pubblica. È un tributo pochissimo utilizzato, perchè il

Comune si vincola.

Il fatto che il tributo finanzi le spese collettive pone un problema: è possibile finanziare con i tributi

la redistribuzione del reddito, ossia prendere con le tasse una parte dei redditi di chi li ha e darne una

parte a chi non ha reddito? È una spesa collettiva? La Corte Costituzionale ha detto di sì, perchè la

redistribuzione del reddito è una spesa collettiva. I tributi si versano per le spese pubbliche, anche per

fini però extrafiscali, come la redistribuzione del reddito. È noto che le pensioni possano essere

erogate anche a chi non abbia versato dei contributi. I contributi previdenziali non hanno nulla a che

vedere con i contributi fiscali, perché di questi ultimi non torna nulla. Versare i contributi

previdenziali e si raggiunge il minimo, a quel punto, si ha il diritto ad una controprestazione. La

pensione è una controprestazione: si sono versati i contributi e questi ritornano. Per i giuristi la

pensione non è qualcosa che afferisce al tributo. 2

LEZIONE 2: SPECIE DEL GENERE DI TRIBUTO

• Imposte.

L’imposta ha questa caratteristica: sorge da un presupposto, da un fatto economico che non presenta

nessuna relazione con l’ente pubblico al quale si versa il tributo. Il fatto della vita che integra il

presupposto, che integra l’obbligo di pagare, e si versa tale somma ad un soggetto pubblico, con il

quale non si ha alcuna relazione, che è terzo rispetto al fatto della vita, tipico è il reddito da lavoro.

Questo fatto della vita economico, ossia incassare lo stipendio dal datore di lavoro, fa sorgere

l’obbligo allo stato estraneo al rapporto, una frazione dello stipendio.

• Tasse.

Nel presupposto economico, nel fatto della vita verificandosi il quale sorge l’obbligo di pagare la

tassa, entra l’ente pubblico, la relazione con l’ente pubblico al quale versiamo la tassa. La tassa ha

come presupposto un servizio, una prestazione dell’ente pubblico, al quale versiamo il tributo. Propri

perchè si entra in relazione con l’ente pubblico che dà un servizio, sorge l’obbligo di pagare la tassa.

Si chiede al Comune di occupare parte del marciapiede: si paga una tassa.

Con l’imposta non c’è alcuna relazione con l’ente.

Sorgono dei problemi. Dov’è la coazione? È il contribuente che chiede il permesso. Eppure, tutti i

tributi hanno questo carattere. La volontà del contribuente è del tutto irrilevante. Inoltre,

l’obbligazione è irreversibile, si paga non per ottenere qualcosa in cambia. Si ha una grande differenza

di inquadramento giuridico della tassa rispetto all’inquadramento economico. Dal punto di vista

economico la tassa può ben essere simile al prezzo, ma dal punto di vista giuridico mai si può

equiparare la tassa al prezzo, che fa emergere la corrispettività. La tassa viene richiesta in occasione

del godimento di un servizio o di un bene pubblico, non a causa. Si chiede una cosa al Comune,

questo profitta della richiesta. Si occupa lo spazio pubblico non a causa del pagamento della tassa.

La tassa non deve essere correlata all’utilità economica. La tassa è il tributo che presenta un

presupposto nel quale il contribuente ha una relazione con l’ente pubblico perché gode di un servizio

o di un bene pubblico, per cui l’autorità chiede il pagamento di un tributo, detto tassa. Ecco allora la

coattività, l’obbligo, la doverosità: non si acquista il diritto a nessuna controprestazione. Da qui la

differenza con il prezzo: il prezzo, anche pubblico, si paga, quando si ha una equivalenza una

corrispettività tra i soldi che si versano e quelli che si ricevono dall’autorità pubblica, in tal caso si ha

il prezzo; diversante si ha la tassa. L’autorità pubblica sovente sceglie la formula che ritiene più

opportuna. Se è una tassa è un tributo ed occorrono tutta una serie di regole, se è un prezzo, ci sono

altre regole.

• Contributi speciali.

Il valore delle abitazioni: è influenzato da tante cose, tra cui il sistema dei trasposti pubblici. Il

cittadino trae un grande vantaggio specifico. Ecco il tributo speciale o specifico. A fronte di un

vantaggio specifico lo Stato può imporre un tributo che colpisca quel vantaggio patrimoniale

specifico. È un istituto di lampante giustizia sociale. L’importante è che ci sia una celerità nei tempi

di riscossione del tributo, perché i vantaggi nel tempo possono cambiare.

Da i contributi speciali si distinguono i contributi che si pagano agli ordini professionali. L’ordine

è un soggetto che esercita funzioni pubbliche, allora il contributo è un criterio di ripartizione che

servono per il funzionamento. Il contributo ordinistico, che non è un contributo speciale, è tuttavia

un tributo. Nelle campagne vi è qualcosa di simili, quali i consorzi strade, che sono stati istituiti con

legge, ai quali devono essere iscritti i proprietari fondisti, che devono pagare un tributo.

• Monopolio fiscale.

È creato dalla leggo con lo scopo di poter avere un’entrata extra rispetto al costo di fornitura, la quale

ha natura di tributo. La legge utilizza lo strumento del monopolio per avere un’entrata sganciata dalla

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legge di domanda e offerta. Tipico è il monopolio tabacchi e del sale. Lo stato mantiene il regime di

monopolio al fine di poter stabilire il prezzo, che ha natura tributaria. Da notare è che sembra che sia

un prezzo. Non si distingue. Secondo gli economisti il monopolio fiscale non è un tributo.

Giuridicamente è la richiesta di un bene la cui richiesta prevede una somma. C’è però la coattività,

perché è la pubblica autorità che ha creato questa situazione al fine di avere una certa entrata. È

un’imposizione tributaria. Sembra che effettivamente ci siano gli elementi per poterla qualificare un

tributo.

È cosa pacifica e controversa che in materia tributaria, la sostanza prevale sempre sulla forma.

Qualsiasi sia il nome dato al prelievo, la natura giuridica dell’istituto dipende solo dai requisiti

sostanziali. Il canone rai è un’imposta sul televisore. L’ordinamento vuole garantire che il potere

sovrano, quando pretende i tributi, rispetti i limiti che l’ordinamento stabilisce. Quindi è stato

riconosciuto dalla giurisprudenza che una qualificazione giuridica diversa, non può mai prevalere

sulla natura sostanziale delle cose.

FONTE COSTITUZIONALE

Il tributo è una forma di manifestazione del potere sovrano che avendo sempre bisogno di risorse,

tende a debordare dai suoi limiti. Il diritto tributario è l’insieme delle regole che sono state costruite

negli anni, al fine di contenere questo potere. Il potere sovrano in Italia è esercitato dal Parlamento,

infatti la sovranità appartiene al popolo. Se il potere sovrano è sostanzialmente il parlamento che fa

le leggi, e se il potere sovrano tende a debordare, al fine di costruire un contenimento a eventuali

punti di esondazioni, le regole vanno poste in Costituzione. È per questo che nella Costituzione vi

sono importati regole. La corte costituzionale ha iniziato ad operare dopo 8 anni dall’entrata in vigore

della Costituzione (1948-1956).

Nella Costituzione si trovano addirittura delle norme che disciplinano anche il contenuto formale del

parlamento. Gli articoli sono: 23, 75, 81. Vi sono poi delle norme che dicono qualcosa sulla sostanza:

53. Poi tutte le altre norme possono venire in rilievo, dipende dalle circostanze. Tutte le norme

costituzionale possono avere rilievo. A partire dagli anni 2000: 97, è la norma rilevante per la

relazione tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.

La Costituzione ha delle regole importati: ha regole sulle regole, sulla sostanza della pretesa e sulla

relazione sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione.

• norme sulla produzione di diritto tributario.

Art 75: le leggi tributarie non possono essere sottoposte a referendum abrogativo, c’è una limitazione

della forma di democrazia diretta. C’è stato un referendum in relazione all’abolizione, da parte del

partito socialista italiano, un partito di estrazione popolare, referendum che andava contro la tutela

del valore di acquisto dello stipendio. Siccome l’elettorato ritenne che questo strumento aggravava

l’apparato produttivo, allora si votò per l’abrogazione.

Le norme tributarie si dividono in 2 specie:

• norme tributarie sostanziali, che dicono chi paga e quanto deve pagare;

• norme tributarie formale, che dicono come si paga.

Uno dei modi per pagare lo stipendio è la ritenuta. I lavoratori dipendenti subiscono la ritenuta

d’acconto tutti i mesi. I lavoratori non dipendenti, invece, versano le imposte non ogni mese, ma 2

volte all’anno. In realtà anche i lavoratori autonomi hanno una ritenuta d’acconto. I dipendenti

subiscono tutti i mesi la ritenuta. I dipendenti, di prassi, guardano raramente le trattenute. Tra gli anni

’80/’90 il partito radicale disse che questo modo di pagare le tasse per il lavoratore dipendente gli

impediva di conoscere la trattenuta fiscale. Fu fatta una proposta referendaria: sottoporre a

referendum l’abrogazione della legge per cui i dipendenti avevano delle ritenute tutti i mesi. I

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referendum sono ammissibili se il giudice costituzionale lo qualifica come ammissibile. Il promotore

del referendum, difeso da un difensore di diritto tributario di Genova, prof. Marongiu, disse che lo

stato non avrebbe avuto alcun problema. I referendum devono riguardare solo le norme tributarie

sostanziali. Il problema era che quando l’art 75 dice che non sono ammessi referendum su leggi

tributarie, si riferisce alle leggi tributarie sostanziali o formali? La Corte Costituzionale disse che era

necessario tutelare il problema tributario sotto ogni profilo, formale e sostanziale. La Corte, dunque,

ha sancito che il divieto del referendum abrogativo riguarda sia le leggi tributarie sostanziali che le

leggi tributarie formali. Oggi non si può, sotto ogni profilo, fare referendum su norme tributarie.

Art 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

In estrema sintesi il significato della norma è che essa costituisce una riserva relativa di legge. Il

tributo non può essere imposto se non per legge, e quindi per atto del Parlamento. Quindi se non per

volontà condivisa dai rappresentanti di coloro che devono pagare. Nessuna imposizione fiscale può

essere imposta se non in base alla legge. No taxes without representation. Il principio deriva dalla

Magna Carta inglese del 1215. Viene sancito il principio per cui i tributi diversi da quelli tradizionali

e da quelli che derivano dalla terra, sostanzialmente che derivano dal possesso delle terre, richiedono

il consenso di chi deve pagare. A

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bodrito Andrea.
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