Mercato unico UE
11-03-2021
Luigi Daniele - Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Fondamenti del mercato interno
- La nascita e l’evoluzione del mercato comune
- Il mercato comune come strumento per la realizzazione delle finalità delle Comunità e dell’Unione
- Il mercato comune e lo spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia
- Integrazione negativa e positiva
- Il principio di non discriminazione
- Le discriminazioni dirette e indirette
- Gli ostacoli alle libertà di circolazione
Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950
"Il governo francese propone di mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto una comune alta autorità. Nel quadro di un’organizzazione alla quale possono aderire agli altri paesi europei. La circolazione del carbone e dell’acciaio tra i paesi aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulteranno gradualmente le condizioni che assicureranno automaticamente la ripartizione più razionale della produzione al più alto livello di produttività. Contrariamente a un cartello internazionale, che tende alla ripartizione e la spartizione dei mercati interni, l’organizzazione progettata assicurerà la fusione dei mercati e l’espansione della produzione."
Trattato CECA
Firmato a Parigi il 18.04.1951 e istituisce un mercato comune del carbone e dell’acciaio.
Art 2: "La comunità europea del carbone e dell’acciaio ha la funzione di contribuire, in armonia con l’economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall’art 4, all’espansione economica, all’incremento dell’occupazione ed all’elevazione del livello di vita negli stati membri."
Art 4: "Nell’interno della comunità sono ritenuti incompatibili con il mercato del carbone e dell’acciaio e, in conseguenza, sono aboliti e vietati nei modi previsti dal presente trattato:
- Dazi di entrata o uscita, o le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione dei prodotti;
- Le disposizioni e i sistemi che creino, una discriminazione tra produttori, acquirenti o fra consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell’acquirente;
- Le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli stati o gli oneri speciali da essi imposti sotto qualsiasi forma;
- I sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.
I Trattati di Roma
Trattati istitutivi della CEE e della CEEA firmati a Roma il 25.03.1957, entrati in vigore 1/1/1958. Viene istituito un mercato comune generale (fondato su libera circolazione di merci e non solo perché nasce mercato comune su persone, servizi e capitali e non solo sulla merce).
Art 2 TCEE: La comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della comunità, un’espansione continua e equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.
Art 3 TCEE: Ai fini enunciati all’articolo precedente, l’azione della comunità europea, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:
- Abolizione fra gli stati membri dei dazi doganali: viene ribadito divieto dazi doganali e restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci, come pure.
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