APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO (BETTETINI)
diritto ecclesiastico
Il è una disciplina che entra nell’ateneo giurisprudenziale italiano a fine 800’:
una volta riguardava il rapporto tra Stato e Chiesa, mentre oggi si apre anche ad altre confessioni.
Si tratta di un diritto dello Stato (il canonico è invece il diritto della Chiesa) che riguarda la tutela
religiosa degli enti o dei singoli. Si tratta della parte del diritto statale che riguarda la libertà
religiosa degli enti, delle istituzioni e dei singoli.
È regolato molte volte da norme negoziate, nate da accordi tra Stato e confessione religiosa: si
dice che queste norme abbiano natura negoziata o pattizia. La loro sostanza è spesso frutto di
accordi con la confessione religiosa.
Nella Costituzione, il fenomeno religioso è quantitativamente la libertà più tutelata (con 4 articoli,
oltre ad altri che la tutelano indirettamente):
art. 7: Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- “Lo
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
art. 8: le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- “Tutte
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta-
tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.”
art. 19: hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
- “Tutti
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
art. 20: carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione
- “Il
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”
Anche altri articoli richiamano la libertà religione, soprattutto all’interno della Costituzione (ad es.
art.3 Cost. o art.21 Cost. o alcune norme della parte V della Costituzione).
Per l’art. 7 e 8 c’è una riserva di legge ed inoltre queste leggi concordatarie (nate da negoziati tra
Stato e Chiese) non possono essere modificate unilateralmente dallo Stato ed hanno una valore
forza passiva
equivalente alle leggi costituzionali (hanno una pari a quella degli articoli
Costituzionale): hanno una posizione particolare nella gerarchia delle fonti, perché nonostante
siano leggi ordinarie, hanno forza passiva pari alle leggi costituzionali (come ha detto la Corte
Cost.).
Ci sono anche norme particolari, come quelle sull’edilizia di culto, dettate unilateralmente dallo
Stato. Poi ci sono anche accordi internazionali riguardo la materia: il diritto dello Stato, per l’art.
117 Cost., deve armonizzarsi con il diritto internazionale generalmente riconosciuto (mentre il
diritto internazionale pattizio entra come legge ordinaria). Ad es. la Convenzione Europea dei
Diritti Umani, entrata in Italia nel 1950, all’art. 9 in particolare, deve essere rispettata dal diritto
interno (inoltre ha una tutela giurisdizionale data dalla Corte Europea dei diritti umani).
A volte, interessa allo stato anche il diritto interno alla confessione religiosa. Ad esempio, alcune
norme di diritto ecclesiastico attribuiscono rilevanza giuridica alla qualifica di ministro di culto
(colui che ha un ruolo giuridico particolare nella confessione religiosa), ma qualificare chi è
ministro di culto (descrivere chi è essenzialmente) è affidato alla confessione religiosa.
Esempio: un ente ecclesiastico per vendere un determinato bene, necessita di un controllo
canonico (ad es. la parrocchia che vuole locare un bene, deve firmare un contratto che riporti
l’adesione del vescovo), a differenza di quanto succede al privato, che è assolutamente libero di
disporre del proprio bene.
Inoltre anche il diritto ecclesiastico ha la sua matrice giurisprudenziale.
Art.7 Cost.: riguarda la libertà della Chiesa cattolica, mentre l’art. 8 riguarda la libertà di ciascuna
confessione religiosa.
Nel primo comma, c’è una dichiarazione di principio in cui lo Stato dice che non è l’unico
soggetto sovrano sul territorio italiano: viene riconosciuta la sovranità della Chiesa cattolica
principio dualista,
(anche se ognuno ha il proprio ambito di competenza). È il ossia la società
civile può essere retta sia da un’autorità politica sia da un’autorità religiosa.
I tre vangeli sinottici riportano un episodio in cui si chiede agli erodiani e ai farisei se fosse lecito
pagare o no il tributo a Cesare: Gesù si fa dare una moneta e fa notare come ci sia la faccia di
a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio”
Cesare sulla moneta e risponde “Date
(è la nascita del principio dualista).
Nel mondo romano l’imperatore era considerato anche sommo sacerdote o Dio: non c’è grande
distinzione tra funzioni sacre e funzioni politiche: è il cesaropapismo, ossia il Cesare-imperatore
ha anche prerogative sacerdotali (l’autorità civile è anche la somma autorità religiosa). Nel
frattempo, nell’ordinamento ebraico c’è un fenomeno diverso: nella teocrazia che vi è qui,
l’autorità religiosa è anche autorità civile (il potere politico è esercitato dalla casta sacerdotale).
Ma in entrambe non c’è una chiara distinzione tra potere religioso e potere civile.
Nel passato, molte volte si è vista un’invasione del potere temporale nel potere statale e
viceversa. Papa Gelasio,
Nel V secolo scrivendo all’imperatore, formalizza in un documento pontificio la
dottrina del dualismo cristiano (già proposta da Cristo): afferma che l’imperatore ha il proprio
ambito d’autonomia in cui il papa non può intervenire, e viceversa; ma, attenzione, essendo
l’imperatore cristiano, il potere religioso del papa investe anche l’imperatore. In qualche modo per
Gelasio il potere religioso è sovraordinato.
Questo riflette una dottrina degli Atti degli Apostoli (vita della comunità cristiana dei primi 30 anni).
San Pietro e altri Apostoli erano stati imprigionati dalle autorità ebraiche e queste erano giunte alla
conclusione che potessero lasciarli liberi a condizione che non evangelizzassero più (non
più
facessero più opera umana): ma Pietro risponde piccatamente chiedendo retoricamente “è
importante obbedire a Dio od obbedire agli uomini”. Così non snobba l’autorità civile, ma fino a
che il comando dell’autorità civile non vada contro il precetto di Dio. Paolo nelle “Lettere ai
Romani”, invita a pregare per l’imperatore e a pagare le tasse (solo se sono però in linea con i
precetti di Dio). Lex Iulia Maiestatis,
Le persecuzioni contro i Cristiani, soprattutto esemplificati nella li punivano
per lesa maestà, poiché non tributavano un culto all’imperatore in quanto atto contrario alla
propria religione.
Il Papa quindi, per la teoria dualista, può dare anche un giudizio morale sull’attività politica, ma
non un giudizio politico.
Carlo Magno
Con si crea un territorio sul quale esercita la sovranità il Papa, il quale ha a
disposizione anche e soprattutto un potere temporale, un potere sovrano al pari degli altri sovrani,
Patrimonium Beati
con territori, sudditi, etc. Nasce così il “patrimonio della Chiesa”, ossia il
Petri (Patrimonio di San Pietro). Il pontefice era un vero e proprio proprietario di possedimenti,
donati per lo più da Carlo Magno. È una forma di stato patrimoniale a tutti gli effetti.
Questo porta una serie di problemi morali riguardo al potere temporale della Chiesa: Dante, che è
Patrimonium Petri,
un fervente religioso, si scaglia comunque contro il Papa riguardo il perché
crede nella teoria dualista. Per Dante c’erano il Romano Pontefice da una parte e l’Imperatore
dall’altra.
casus:
Un con una decretale rivolta al re di Francia, che aveva avuto figli illegittimi e chiedeva al
Papa che fossero legittimati (anche se in realtà avrebbe dovuto rivolgersi all’imperatore ma non
c’era in quel momento!), il pontefice, rappresentante supremo del potere religioso, dice che lui
causaliter
può intervenire nelle realtà temporali dell’impero (giustificato nel singolo caso). Ma la
casualiter
lettera del Papa viene modificata con l’avverbio “casualiter” al posto di “causaliter”:
significa “completamente a caso”, ossia a discrezione del pontefice.
Legazia apostolica di Sicilia: la Sicilia fu posta per tempo sotto il governo arabo (intorno al IX
secolo, fino all’anno 1020 con l’arrivo normanno). Il pontefice per ringraziare e premiare i
nato in Sicilia”,
normanni nomina Re Ruggero “legato ossia il rappresentante del Papa in Sicilia
era un politico (ossia il re) e non un ecclesiastico (ad es. il tribunale d’appello ecclesiastico diventa
tribunale civile). Il re aveva così anche poteri spirituali, con ampie possibilità di nomine
ecclesiastiche, etc.: ma morto Re Ruggero, il pontefice ritiene che il privilegio suddetto sia venuto
meno (perché era legato al re defunto), ma la dinastia normanna si oppone (voleva che tutti i re di
Sicilia fossero “legati nati”).
La situazione dura fino al 1871: per 800 anni tutti i re Borboni, Angioini, Aragonesi, etc. erano
“legati nati” (vi era quindi una situazione di cesaropapismo).
Quando Garibaldi nel 1860 inizia la conquista della Sicilia e giunge a Palermo con già la nomina
da parte del re di “dittatore della Sicilia”, non vuole rinunciare alla legazia, e accoglie il clero siculo
vestito con i paramenti ecclesiastici (proprio lui che era un “mangiapreti”!).
Nel Medioevo molti vescovi erano anche “grandi elettori” dell’imperatore del Sacro Romano
potestas episcopalis potestas politica.
Impero: avevano sia sia Sia l’imperatore che il Papa
volevano esercitare il controllo della nomina dei vescovi: per il Papa la nomina era a lui riservata in
quanto Vicario di Cristo, mentre l’imperatore voleva anche lui voce in capitolo nella nomina,
concordato di Worms 1122
perché i vescovi avevano potere politico. Il del arriva a dire, alla fine
della lotta per le investiture, che la nomina del vescovo era riservata al Papa, ma se il vescovo era
rivestito anche di potere temporale, l’imperatore doveva forzatamente proferirglielo (dando una
sorta di “benestare”).
Tutt’ora in Europa ci sono diocesi il cui vescovo è nominato dall’autorità politica, ossia il
Presidente della Repubblica Francese (in Alsazia e Lorena, ossia Metz e Strasburgo/ questo
deriva dal concordato napoleonico).
Andorra
In il Presidente della Repubblica è per 6 mesi il Presidente della Repubblica Francese e
per 6 mesi un vescovo.
“Indipendenza” degli ordinamenti non significa estraneità, anche perché gli ordinamenti di Stato e
Chiesa si rivolgono entrambi al cittadino.
concordato dell’84’ tra Stato e Vaticano
Nel (reso esecutivo con la legge 121/1985), all’art. 1,
Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
recita: “La
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio
nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.”
civis fedelis.
Non c’è estraneità ma, al contrario, collaborazione, perché entrambe si rivolgono al
Lo Stato italiano è uno stato laico, ma non avverso alla religione: il rapporto con la Chiesa è un
rapporto di tipo pattizio. C’è una norma all’interno della Costituzione che richiama ad un accordo
internazionale, rappresentato dai Patti Lateranensi: essendo accordo internazionale, l’Italia deve
conformarsi per l’art. 117 Cost..
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Art. 7 Costituzione = riguarda i rapporti Stato-Chiesa: vengono richiamati i Patti Lateranensi. Per
molti secoli il Papa, oltre ad avere potere spirituale in quanto capo della Chiesa cattolica, è stato
Patrimonium Beati Petri
sovrano temporale (con il e poi lo Stato della Chiesa). Lo Stato della
Chiesa era uno stato come tutti gli altri, che occupava l’Italia centrale, da Bologna a Napoli: nella
prima parte del 1800 entra in conflitto con il Regno di Sardegna (non c’era ancora l’Italia). Nel
1870 lo Stato italiano debella lo Stato della Chiesa con l’intervento dei soldati di Cadorna (Breccia
di Porta Pia). Alla conclusione del conflitto, il pontefice non ammette l’annessione dei suoi territori
delle Guarentigie”,
da parte del Romano Pontefice (il quale trova rifugio nel Vaticano). La “Legge
ossia le garanzie che lo Stato accordava alla Chiesa Cattolica per poter dirigere/governare la
Chiesa mondiale, senza intromissioni politiche. La “Legge delle Guarentigie” del 1871 non venne
accettata dal papa: era una legge unilaterale e il pontefice aveva solo un possesso, non una
proprietà, sul territorio pontificale. La Santa sede addirittura emana una norma chiamata “non
expedit” (“non conviene”, ossia la proibizione di una determinata azione) emanato dalla
Pio IX:
“Penitenzieria Cattolica” di prevedeva che i cattolici, pur essendo cittadini italiani, non
eletti, né elettori”).
potevano partecipare alla vita politica del Paese (“né Nel 1873, in Italia, solo chi
aveva un certo reddito (si basava sul censo) poteva votare: su 22 milioni votavano solo 300.000
persone. expedit”
C’è una scissione tra Mondo Cattolico e Regno d’Italia: la rigidità della norma “non
venne lenita solo successivamente. Vengono create eccezioni, come nelle amministrative locali: si
crea addirittura una sorta di politica locale cristianamente orientata, soprattutto nel Nord Italia.
expedit” legis in casit speciali):
Il “non subisce eccezioni (relaxatio i cattolici possono partecipare
alle amministrative.
Dal 1912, il sistema di votazione passa da censuale a universale maschile. Dal 1913 il partito
liberale al potere vede a rischio la propria egemonia, perché buona parte dei nuovi ammessi al
voto erano operai o contadini, che votavano partito socialista, comunista e anarchico (con svolta
a sinistra). Tuttavia, molta parte della massa contadina, di ceto sociale medio-basso, era di
tradizione cattolica ed ecco che i liberali, con al governo Giolitti, chiesero con delle trattative ai
Conte Gentiloni,
cattolici (e in particolare con il nobile cattolico) di tornare a partecipare alla vita
politica. Il Conte Gentiloni stipulò un patto con i liberali, autorizzato naturalmente dalla Santa
Sede. I cattolici possono partecipare alla vita politica del Paese, ma votando i candidati liberali
che s’impegnavano a portare avanti sette specifici punti (non introdurre divorzio in Italia, a
introdurre l’insegnamento religioso in Italia, ...). Nelle elezioni del 13’, grazie anche al Patto
Gentiloni, i liberali ottennero la maggioranza e per la prima volta nel Parlamento Italiano sedettero
dei cattolici (il ministro Meda è il primo ministro ufficialmente cattolico).
Nel novembre del ‘18 furono indette le nuove elezioni politiche: partecipò un partito di chiara
Partito Popolare Italiano
ispirazione cristiana a fianco dei liberali (il di Don Luigi Sturzo) aperto a
liberi e forti”, non
tutti gli “uomini anche non cristiani. Intanto la Santa Sede revoca/abroga il
expedit. Il PPI manda al Parlamento alcuni dei suoi deputati (primo partito di ispirazione Cristiana)
così come nelle elezioni del 25’ (dopo la Marcia su Roma del 22’), le ultime non falsate.
Successivamente, per sedere in parlamento era necessario un giuramento di fedeltà al partito
fascista e coloro che non giuravano, vennero espulsi (si erano ritirati sull’Aventino come Menenio
Agrippa).
Dopo le leggi fascistissime, si impose la dittatura Fascista con un Mussolini fortemente
anticlericale. Mussolini era socialista, direttore della rivista “Avanti!”, prima di fondare i Fasci di
Combattimento, i quali vennero inizialmente appoggiati da parte della borghesia. Mussolini si rese
conto che la sua politica anticlericale non era di giovamento alla causa Fascista, perché l’Italia era
un paese essenzialmente cattolico. Ottenere l’appoggio della Chiesa cattolica poteva portare a
risolvere la crisi con la Santa Sede, dopo la “debellatio” del 20/09/1870 (concludere la c.d.
Romana”);
“Questione la vicenda si conclude nel 1929, anno in cui Stato e Chiesa trovano una
sistemazione giuridica per la Chiesa Cattolica in Italia e concludono la Questione Romana
(vengono stipulati nei palazzi vicino a San Giovanni in laterano).
La cattedrale di Roma e del mondo è San Giovanni in Laterano, mentre San Pietro è basilica
patriarcale.
Ci sono nei Patti Lateranensi tre accordi (ecco perché è plurale il nome):
Trattato
- Un (del Laterano): atto giuridico che risolveva la questione Romana e riconosce anche
la sovranità territoriale della Santa Sede.
concordato
- Un (si regolava il regime del matrimonio, istruzione, beni ecclesiastici, ...).
- convenzione finanziaria:
Una lo Stato Italiano si impegnava a versare a titolo di risarcimento
per i danni subiti alla presa di Roma una certa quantità di denaro.
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