DIRITTO E SICUREZZA SUL LAVORO
Labor, laboris (dal latino) = fatica Fatica per ottenere
qualcosa
Lab (dal greco) = ottenere
Opus, operi = opera, prodotto, risultato del lavoro, realizzazione della persona. Non
solo fatica ma anche strumento col quale ognuno compie qualcosa che lo realizza,
che lo soddisfa. ergon aretè,
Aristotele: la felicità deriva dal mettere insieme e rispettivamente
“compito” e “migliore”, quindi dal sapere qual è il proprio compito e attuarlo nel
modo migliore possibile.
Il diritto del lavoro nasce con la rivoluzione industriale (fine ‘700 inizio ‘800), da una
parte c’erano le imprese, dall’altra la prole. Esso nasce per porre delle regole che
non possono essere derogate dalla volontà individuale, per controbilanciare il
rapporto di lavoro, che altrimenti sarebbe squilibrato, quindi ha finalità protettive.
Nasce per tutelare la parte più debole del rapporto di lavoro, cioè il lavoratore
trade
dipendente. Durante questo periodo i lavoratori si uniscono a formare le
unions Labor party
(Regno Unito, ‘800), dalle quali nasce il con lo scopo di garantire
una legislazione del lavoro più favorevole. Le categorie di lavoratori più bisognose
erano bambini, donne e maternità.
Importante svolta con la limitazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e
divieto di lavoro notturno.
1898 viene istituita l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (oggi
INAIL).
Diritto del lavoro in senso stretto: regola diritti e obblighi del singolo lavoratore in
relazione al singolo datore.
Diritto sindacale: si riferisce ad aspetti e momenti collettivi del rapporto di lavoro.
FENOMENO SINDACALE
Sindacato: ente che rappresenta le parti in un rapporto di lavoro (parti sociali).
1° fase: repressione (ottocento)
2° fase: tolleranza (novecento)
3° fase: fascismo (1922/24-1943)
Codice penale sardo: prevedeva la repressione del fenomeno sindacale e con
l’unità d’Italia fu esteso a tutto il paese (1861).
Periodo Giolittiano (inizio del ‘900): si ha una tolleranza sul versante penale, esso
infatti tollera l’azione sindacale ma nei confronti del datore di lavoro viene
considerato inadempimento contrattuale. Quindi è tollerato sul piano penale (il
lavoratore non va in galera) ma non sul piano civile (il datore può sanzionare,
licenziare).
Periodo fascista: Viene riconosciuto un unico sindacato di comprovata fede
fascista ed un’unica associazione datoriale per i datori di lavoro di comprovata fede
fascista. Tutti gli altri vengono repressi. È la repressione della libertà sindacale, non
dei sindacati. Tali associazioni sindacali sono divise per categorie merceologiche
(tessili, meccanici…). Ordinamento corporativo sullo stile delle corporazioni erga
medievali (attività lavorative divise in settori). Contratto corporativo: ha valore
omnes, verso tutti, ed è stipulato fra imprenditori e lavoratori.
CODICE PENALE ROCCO (1930): prevede sanzioni penali per lo sciopero, perché
tutto viene risolto nel contratto corporativo. Lo sciopero è represso, come il
sindacato libero, in quanto solo uno è riconosciuto.
CODICE CIVILE (1942): (fascismo) Riguarda i rapporti fra privati regolati da norme
(compravendite, affitto, nascita e morte delle persone, matrimonio, disciplina del
lavoro) ma non regola i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
1946-1947 COSTITUZIONE ITALIANA,
viene scritta la che entra in vigore nel 1948.
Siamo nella 4° fase. Vengono affermati il principio della libertà di organizzazione
sindacale e del pluralismo sindacale (art. 39) e il DIRITTO di sciopero (art.40), il
quale non è più una semplice libertà come in epoca giolittiana). Il diritto di sciopero
è regolato nell’ambito delle leggi.
DIRITTO DEL LAVORO in senso lato si può dividere in due grandi parti:
- disciplina del rapporto individuale di lavoro (orario, retribuzione, assunzione,
licenziamento…)
- Diritto sindacale (norme che regolano il rapporto fra soggetti collettivi, tipo diritto
di avere rappresentanze sindacali, diritto di sciopero dei lavoratori e degli
imprenditori = serrata)
RELAZIONI INDUSTRIALI/SINDACALI si intende l’insieme dei rapporti che
possono derivare da tre soggetti:
1) I lavoratori e loro rappresentanze
2) Le imprese e loro rappresentanze
3) Lo Stato
Il modo in cui si regolano vede come strumenti la legge e la contrattazione
collettiva. A seconda del prevalere di uno dei due posso distinguere fra modelli
statalisti (prevale la legge) e modelli pluralisti (prevale la contrattazione collettiva). Il
terzo modello è un modello partecipativo o pluralismo organizzato, dove si hanno
interventi sia della legge che della contrattazione collettiva nel regolare la disciplina
del lavoro.
FONTI: Principali fonti del diritto del lavoro sono la Costituzione, la legge e le sue
norme di attuazione, il contratto collettivo e il contratto individuale.
Costituzione (1 gennaio 1948). È rigida, le norme sono preminenti rispetto alle altre
fonti del diritto al lavoro. Lo Statuto Albertino invece non era rigido, è un esempio di
costituzione flessibile (1848). Ciò non vuol dire che la costituzione del 1948 non sia
modificabile.
CORTE COSTITUZIONALE: è un organo formato da 15 costituenti (giudici) che
giudica se le fonti (leggi) successive siano conformi o meno alla costituzione. Il
giudizio della corte prevede tre possibilità:
1) Salvare la norma (non è discutibile, il ricorso viene rigettato);
2) Abrogare la norma;
3) Salvare la norma secondo un’interpretazione. Sentenza interpretativa di rigetto:
il ricorso del giudice viene rigettato, la norma rimane solo perché la corte mi dà
la sua giusta interpretazione.
COSTITUZIONE (1°parte): I principi fondamentali contengono leggi sul lavoro, a
partire dall’articolo 1 (repubblica democratica fondata sul lavoro);
art. 2 alla cui scrittura contribuisce anche Giorgio la Pira. I diritti fondamentali
vengono prima della legge (es. principio di uguaglianza).
art. 4 Il lavoro è un diritto e un dovere.
“rapporti economici e sociali”.
art. 35-46 parte intitolata
COSTITUZIONE (2°parte): comprende le norme che hanno a che fare con il
rapporto diretto con il lavoratore (art. 35: il lavoro deve essere tutelato in tutte le sue
forme).
art.36 tre commi. Comma=frase numerata che va a capo.
Comma 1 retribuzione: il lavoratore ha diritto ad un retribuzione proporzionata alla
qualità e alla quantità del lavoro prestato e sufficiente a garantire alla sua famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
Comma 2: la durata massima della giornata lavorativa è stabilita per legge (sia
settimanale che giornaliera).
Comma 3: il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale e a ferie annuali retribuite
irrinunciabili.
COSTITUZIONE (3° parte): norme del diritto sindacale.
Le norme si distinguono in due categorie:
- Norme programmatiche: quelle che per essere operanti hanno bisogno di
attuazioni con altri provvedimenti (es. diritto del lavoro);
- Norme precettive: quelle che possono essere usate sul piano concreto, quindi
dal singolo davanti a un giudice (es. art 36 comma 1 sul salario minimo).
+1: 117
1°, 2°, 3° parte art definisce le competenze tra intervento dello Stato e
intervento delle regioni.
2001 importante modifica del titolo V, dove si trovano norme su competenze dello
stato e delle regioni.
Prima del 2001 la competenza di fare le leggi era dello Stato. Le regioni potevano
intervenire solo su poche materie (es. trasporti, formazione professionale…). Dopo il
2001 art.117, tre fasce di materia:
1° fascia: elenco di materie di esclusiva competenza dello Stato (es. politica estera,
norme istruzione, ordinamento civile e penale);
2° fascia: elenco di materie di legislazione concorrente. Su queste materie
concorrono sia le leggi regionali che le leggi statali. C’è anche la materia della
“tutela e sicurezza del lavoro”. (es. corsi sulla sicurezza, numero di ore e contenuti
dei corsi fanno parte di un accordo Stato-regione);
3° fascia: tutte le materie che non sono riportate in fascia 1 e 2 sono di competenza
esclusiva delle regioni. Non c’è nessun elenco. (es. assistenza sociale).
LEGGE ORDINARIA: normalmente viene fatta dall’organo deputato al potere
legislativo (parlamento, diviso in camera dei deputati e camera del senato).
Potere legislativo: parlamento
Potere esecutivo: governo
Potere giudiziario: giudici
Democrazia diretta: referendum (cittadini esercitano direttamente il potere
legislativo, senza alcuna intermediazione o rappresentanza politica).
Democrazia rappresentativa (cittadini eleggono direttamente dei rappresentanti per
essere governati. È il contrario di democrazia diretta).
1970 STATUTO DEI LAVORATORI:
20 maggio legge ordinaria che fu approvata dal
parlamento (visite mediche solo da soggetti pubblici, non essere controllati a
distanza o giudicati per le proprie opinioni).
Legge 81: sicurezza e salute
dl dlgs
Legge ordinaria e (=decreto legge e decreto legislativo) sono atti che fa il
governo, non il parlamento, che hanno lo stesso valore di una legge.
dl: Entro 60 giorni deve essere trasformato in legge dal parlamento, altrimenti
decade.
dlgs: anch’esso atto del governo che vale come legge, nasce come autorizzazione
a monte da parte del parlamento. Il parlamento emana una legge delega, ovvero
delega il governo ad intervenire stabilendo solo dei principi direttivi da seguire. Il
governo attua la delega del parlamento attraverso il dlgs. Giovedì 12 marzo 2020
FONTI DEL DIRITTO (da pag 9)
Dopo la costituzione (che è la fonte più importante) c’è la legge ordinaria, in ordine
di importanza, normalmente approvata dal parlamento. Una legge ordinaria viene
approvata sia dalla camera del senato che dei deputati, poi controfirmata dal
presidente della repubblica. Dopo la legge ordinaria abbiamo gli atti emanati dal
governo, che non è il detentore del potere legislativo(bensì esecutivo), ma in via
eccezionale può emanare i dl e dlgs, che hanno lo stesso valore della legge
ordinaria. La distinzione fra i due è che il decreto legge è un atto del governo che
viene presentato (in casi di necessità e urgenza) al parlamento per essere convertito
in legge entro 60 gg. Se non viene fatto il decreto decade. In questo caso il
provvedimento entra subito in vigore in quanto in stato di necessità(non si
aspettano i 15 giorni), ma deve essere convertito in legge. L’altro strumento è il
decreto legislativo. In questo caso è il parlamento che attraverso una legge delega
autorizza il governo ad intervenire sulla base di una sorta di autorizzazione che
viene fatta dal parlamento. In questa legge delega sono indicati i criteri direttivi che
il governo deve eseguire per l’attuazione della legge delega. È l’opposto del decreto
legge. Dlgs prima il parlamento poi il governo, decreto legge il contrario. Allo stesso
livello della legge e dei decreti ci sono le norme del codice civile (raccolta di norme
che regola i rapporti tra soggetti privati 1942, tipo nascita, matrimonio,
compravendita..) Nella disciplina del rapporto tra i privati c’è anche il lavoro nel
settore privato, che trova regolazione in alcune norme. Ultima fonte del secondo
livello, accanto a legge, decreti e norme, c’è la legge comunitaria (o legge
dell’unione europea). Non è una legge che ogni anno viene emanata dal parlamento
italiano che serve al fine del recepimento di quello che è il diritto comunitario. Il
recepimento della normativa comunitaria avviene in due modi:
1) se l’ordinamento necessita delle piccole modifiche, è la legge comunitaria che
apporta direttamente tali modifiche sulla legislazione italiana precedente.
2) La legge comunitaria funziona come una sorta di legge delega nei confronti del
governo. È la legge comunitaria che dice nella materia dell’orario di lavoro, io
parlamento delego te governo a emanare dei decreti legislativi al fine di recepire
la normativa comunitaria in termini di orari di lavoro. Funziona quindi come una
legge delega che autorizza il governo a intervenire tramite decreti legislativi al
fine del corretto recepimento della normativa comunitaria.
TERZO LIVELLO: DECRETI MINISTERIALI O INTERMINISTERIALI
Sotto queste fonti, al terzo livello, ci stanno i decreti ministeriali o i decreti
interministeriali (dm o dpcm, decreto del presidente del consiglio dei ministri). C’è
una legge ordinaria o un dl o dlgs (fonte di secondo livello). Come do attuazione a
questi? La pratica attuazione di una legge è data tramite un decreto ministeriale o
interministeriale, se il decreto è emanato da uno o più ministri o da tutti i ministri,
che da attuazione a una fonte di secondo livello. Sono disposizioni attuative dei
decreti legge/dpcm.
(Mega parentesi su:
Atti che non hanno valore di fonte giuridica: circolari ministeriali e risposte ad
interpelli. Entrambe sono originate da un’amministrazione pubblica (ministero del
lavoro), il quale su una tematica può emanare una circolare ministeriale. Le norme
contenute nelle circolari non hanno valore di fonti di diritto, perché è
un’interpretazione che fa l’amministrazione riguardo una legge. Il giudice se ritiene
che la legge sia già chiara, che non abbia bisogno di interpretazioni, può
disapplicare la circolare ministeriale. Ecco perché non hanno valore di fonte
giuridica. Circolare ministeriale non risponde a un quesito preciso.
Risposta a interpello: qualcuno presenta a interpello. Un soggetto collettivo
(sindacato dei lavoratori tipo cgil o associazione datoriale tipo cna), se volesse
capire quale è il pensiero del ministero su una certa norma, può presentare al
ministero del lavoro un interpello e la risposta che il ministero darà sarà relativa a
quella specifica questione che gli è stata presentata dal soggetto collettivo che l’ha
promossa. Risposta a interpello risponde a un quesito preciso.
Fine parentesi. )
QUARTO LIVELLO
Altre fonti oltre a quelle istituzionali che riguardano diritto del lavoro e diritto
sindacale: contrattazione collettiva e contratto individuale
Contrattazione collettiva
I soggetti della contrattazione collettiva sono da un lato il sindacato (rappresentante
dei lavoratori) dall’altro i rappresentanti delle imprese. Se si confrontano e trovano
un accordo, questo accordo costituisce un contratto collettivo. La contrattazione
collettiva si articola in due livelli:
1) Livello nazionale (contiene norme base della disciplina del lavoro)
2) Livello decentrato, molte volte aziendale (contiene norma integrative)
QUINTO LIVELLO
Contratto individuale
Lega il lavoratore con il datore di lavoro. Interviene solo dove non c’è una norma di
legge o una norma collettiva.
Consuetudine e buon uso (ultima fonte del diritto) si compone di due elementi: crea
consuetudine solo un comportamento che dura nel tempo (necessita costanza). Il
secondo elemento è il convincimento che quel comportamento è lecito, giusto.
Interviene solo dove non c’è una norma di legge o di contratto collettivo.
Rapporto tra le fonti
Principio del FAVOR LABORATORIS in caso di conflitto tra norme, prevale la
norma più favorevole al lavoratore.
Il rapporto fra legge e contrattazione collettiva: quest’ultima pur essendo
sottostante alla legge, può prevalere in quanto stabilisce una norma in favore al
lavoratore. La contrattazione collettiva non potrebbe di per sé prevedere una
disciplina di peggior favore rispetto alla legge. Se la legge stessa consentisse la
deroga in peggio della contrattazione collettiva, quest’ultima potrebbe farlo sulla
base di una legge che glielo permette. Di per sé non lo può fare di derogare in
peggio, ma se la legge lo permette si, lo può fare.
Art. 8 della legge 148 del 2011 dice che per determinate finalità di tutela
dell’occupazione (chiudevano fabbriche, licenziamenti di massa), questa legge dà
alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare a norme di legge anche in
senso peggiorativo per la tutela dell’occupazione. Prima di licenziare delle persone,
possiamo fare anche accordi per tutelare i posti di lavoro, facendo svolgere al
soggetto licenziato anche altre mansioni.
Rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. La risposta è in due norme
del codice civile, cioè gli articoli 2077 e 2113 del codice civile. Art 2077 dice che in
tale rapporto prevalgono le norme del contratto individuale ove più favorevoli al
lavoratore. In genere però prevale quello collettivo. Art 2113 fa riferimento a norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo. Si intente inderogabili a opera del
contratto individuale, questa inderogabilità non vale dove il contratto individuale
contenga una clausola favorevole al lavoratore. Norma scritta nel 1942 cambiata nel
1973.
Motto fascista: “Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato”
Art 39 si compone di quattro commi:
1) L'organizzazione sindacale è libera. (è l’opposto del sistema corporativo fascista)
2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (L’unico obbligo che
può essere imposto ai sindacati è la registrazione presso un ufficio pubblico, il
prefetto)
3) E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. (il prefetto mette il suo timbro sul fatto
che quel sindacato ha una organizzazione interna democratica, quindi
assemblee elettive, congressi ogni 4 anni ecc..)
4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica (è un pezzo ri
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