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Contratto individuale

Lega il lavoratore con il datore di lavoro. Interviene solo dove non c'è una norma di legge o una norma collettiva.

Consuetudine e buon uso (ultima fonte del diritto) si compone di due elementi: crea consuetudine solo un comportamento che dura nel tempo (necessita costanza). Il secondo elemento è il convincimento che quel comportamento è lecito, giusto. Interviene solo dove non c'è una norma di legge o di contratto collettivo.

Rapporto tra le fonti

Principio del FAVOR LABORATORIS in caso di conflitto tra norme, prevale la norma più favorevole al lavoratore.

Il rapporto fra legge e contrattazione collettiva: quest'ultima pur essendo sottostante alla legge, può prevalere in quanto stabilisce una norma in favore al lavoratore. La contrattazione collettiva non potrebbe di per sé prevedere una disciplina di peggior favore rispetto alla legge. Se la legge stessa consentisse l'aderoga in peggio della

contrattazione collettiva, quest'ultima potrebbe farlo sulla base di una legge che glielo permette. Di per sé non lo può fare di derogare in peggio, ma se la legge lo permette si, lo può fare. Art. 8 della legge 148 del 2011 dice che per determinate finalità di tutela dell'occupazione (chiudevano fabbriche, licenziamenti di massa), questa legge dà alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare a norme di legge anche in senso peggiorativo per la tutela dell'occupazione. Prima di licenziare delle persone, possiamo fare anche accordi per tutelare i posti di lavoro, facendo svolgere al soggetto licenziato anche altre mansioni. Rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. La risposta è in due norme del codice civile, cioè gli articoli 2077 e 2113 del codice civile. Art 2077 dice che in tale rapporto prevalgono le norme del contratto individuale ove più favorevoli al lavoratore. In genere

però prevale quello collettivo. Art 2113 fa riferimento a norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Si intende inderogabili a opera del contratto individuale, questa inderogabilità non vale dove il contratto individuale contenga una clausola favorevole al lavoratore. Norma scritta nel 1942 cambiata nel 1973.

Motto fascista: “Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato”

Art 39 si compone di quattro commi:

  1. L'organizzazione sindacale è libera. (è l'opposto del sistema corporativo fascista)
  2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (L'unico obbligo che può essere imposto ai sindacati è la registrazione presso un ufficio pubblico, il prefetto)
  3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. (il prefetto mette il suo timbro sul)
fatto che quel sindacato ha una organizzazione interna democratica, quindi assemblee elettive, congressi ogni 4 anni ecc..) 4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica (è un pezzo riconosciuto dello stato). Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. (La personalità giuridica acquisita dai sindacati con la registrazione dà la possibilità di stipulare contratti collettivi con validità erga omnes, cioè di carattere generale per tutti gli appartenenti alla categoria) I commi 2, 3, 4 sono descrizioni del procedimento e sono norme programmatiche, il comma 1 ha carattere precettivo. Questa procedura implicava che i sindacati dovranno farsi riconoscere dallo Stato. Per quanto riguarda il contesto storico nel 1946-47 nel momento in cui fu scritta la costituzione c'era un

unico sindacato (lacgil unitaria). Dal 1948 in poi, dopo l'attentato a Togliatti (capo partito comunista, quasi ferito a morte con conseguente insurrezione popolare) e la divisione del mondo in blocchi. L'Italia entrò a far parte del blocco occidentale, a differenza di Polonia, Jugoslavia ecc. Dagli anni 1949-50 quei governi di unità nazionale che avevano combattuto il fascismo si dividono in partiti (del centro e di sinistra). Da un sindacato unitario si arriva a una scissione della compagine sindacale. Si formano tre o più sindacati. Cisl Uil (sindacati minoritari) si oppongono all'attuazione dei per i seguenti motivi: pensano che non abbia senso in un sistema di libertà che il sindacato debba farsi riconoscere da un soggetto esterno (prefetto) che può giudicare se sia democratico o meno. Distinzione tra il ruolo del sindacato e ruolo dello Stato. Inoltre per quanto riguarda il comma 4, il sindacato deve essere rappresentato

Unitariamente in modo proporzionale al numero degli iscritti, per stipulare contratti collettivi erga omnes. Voleva dire metterli in un luogo marginale perché loro erano sindacati minoritari. Non si dà attuazione ai commi 2,3,4 a causa dell'opposizione degli anni '50.

Comma 1 (norma precettiva, immediatamente operativa) tutto il diritto sindacale si basa e si regge su questo comma. L'organizzazione sindacale è libera significa in concreto che sul versante individuale il lavoratore è libero di aderire o di non aderire a un sindacato. Sul versante collettivo il principio di libertà significa due cose: sul profilo interno i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori sono libere nel modo in cui regolano la loro vita associativa interna (ogni quanto si fanno i congressi, diversi ruoli, sistema elezione dei singoli organismi), sul profilo esterno invece è la libertà di scegliere gli strumenti di azione e intervento.

Cioè libertà di contrattazione collettiva. Vale sia nei confronti dei datori che dello Stato. Conseguenze dell'inattuazione dei commi 2, 3 e soprattutto 4 sulla vita del sindacato oggi sono principalmente due:

  1. I sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali sono associazioni non riconosciute, cioè non hanno personalità giuridiche (lo Stato non gliele conferisce). Non vuol dire che sono estranei al nostro ordinamento giuridico. Ai sindacati si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.
  2. I contratti collettivi attuali diversamente da quelli corporativi del sistema fascista, non hanno validità erga omnes, non si applicano a tutti. Sono normali contratti di diritto comune. Vuol dire che si applicano come qualsiasi contratto a chi li ha sottoscritti (solo alle parti firmatarie, che li hanno firmati).

1959 legge Vigorelli: c'era il problema della mancata valenza dei contratti collettivi e si pensò di riportare

In legge i contratti collettivi fino ad allora emanati. In questo modo si conferiva un valore erga omnes agli stessi contratti collettivi. Tre anni dopo 1962 la corte costituzionale bloccò un ulteriore tentativo di trasporre in legge i contratti collettivi (rinnovo dell'erga omnes per i contratti collettivi). Una tantum è possibile ma non può essere una modalità ricorrente nel tempo perché è in contrasto con art. 39 commi 2,3,4. Non fu ritenuta una procedura conforme a quanto previsto dall'articolo e dai commi.

Meccanismi di estensione di efficacia dei contratti collettivi stipulati dalla dottrina della giurisprudenza:

Primo importante meccanismo di estensione di efficacia dei contratti collettivi (solo parte economica, non tutto l'assetto normativo dei contratti):

Art 36 comma 1 della costituzione si occupa della retribuzione, ha valore precettivo, afferma che il lavoratore ha diritto a una retribuzione alla qualità e

Quantità di lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a regolare al lavoratore e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Secondo meccanismo di estensione di efficacia dei contratti (più debole): consuetudine. Se un imprenditore, anche se non appartiene all'associazione datoriale che ha sottoscritto il contratto, applica per un certo periodo di tempo un contratto collettivo, si può ritenere che si formi una consuetudine per cui lui è tenuto ad applicare quel contratto fino alla scadenza del contratto stesso. Non può precedere per sua volontà all'applicazione del contratto.

Terzo e ultimo meccanismo di estensione di efficacia dei contratti: l'applicazione dei contratti è condizione per poter godere di benefici fiscali e contributivi. Il suo precedente storico è l'art. 36 dello statuto dei lavoratori.

Art 40: il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Èl’affermazione dello sciopero come diritto. Lo sciopero si può definire come un’astensione collettiva dal lavoro per la tutela di un interesse di carattere collettivo, non del singolo. Il lavoratore non prende la retribuzione ma non viene sanzionato. Non gli pregiudica il rapporto ordinario di lavoro.

Lunedì 16 marzo 2020

Tratti distintivi della contrattazione collettiva nel pubblico impiego: (pag 90-95) sul versante datoriale, non ci sono diverse associazioni, ma un unico soggetto: ARAN, che rappresenta tutte le amministrazioni pubbliche (statali, scuola, sanità). Rappresenta il datore di lavoro pubblico. Questa andrà a contrattare coi sindacati dei lavoratori. Questi due stipulano degli accordi recepiti in decreti specifici dei singoli ministeri di riferimento e resi validi per tutti. Decreto 165 del 2001.

Diritto sindacale nell’ambito dei luoghi di lavoro. La norma più rilevante è lo statuto dei diritti dei lavoratori 1970.

Possiamo articolarlo in 3 parti: 1) Titolo primo e secondo. Riguarda il profilo individuale, ovvero quei diritti che ha il singolo lavoratore sui luoghi di lavoro. 2) Titolo terzo. Art. 19-27. Riguarda i diritti delle rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro. 3) Art 28. Tutela il comportamento sindacale. Contrasta eventuali comportamenti del datore che non permettano l'esercizio dei diritti sindacali. Divieto del comportamento antisindacale (una sorta di sanzione) del datore di lavoro. Prima parte: Nella titolo primo e secondo si può trovare il diritto di dire la propria opinione anche sui luoghi di lavoro oppure divieto dei controlli a distanza sui lavoratori, divieto di fare accertamenti sui lavoratori in malattia tramite operatori diretti mandati dal datore di lavoro, divieto di trattamenti discriminatori. Come ultimo articolo di questa prima parte abbiamo art 18 che riguarda la tutela del licenziamento qualora il licenziamento sia illegittimo. Seconda parte: Nella titolo terzo (art.19-27),; i diritti sindacali sono i diritti garantiti ai sindacati e ai lavoratori per organizzarsi, negoziare e agire collettivamente. Questi diritti sono fondamentali per la tutela e la promozione degli interessi dei lavoratori. I principali diritti sindacali includono: 1. Libertà di associazione: il diritto dei lavoratori di unirsi a un sindacato e di formare sindacati per rappresentare i loro interessi. 2. Libertà di contrattazione collettiva: il diritto dei sindacati di negoziare con i datori di lavoro per stabilire condizioni di lavoro e salari migliori per i lavoratori. 3. Diritto di sciopero: il diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro in modo collettivo per far valere le proprie richieste o protestare contro condizioni di lavoro ingiuste. 4. Diritto alla consultazione e alla partecipazione: il diritto dei sindacati di essere consultati e coinvolti nelle decisioni che riguardano i lavoratori, come le ristrutturazioni aziendali o le politiche di occupazione. 5. Protezione contro la discriminazione sindacale: il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a causa della loro adesione o partecipazione a un sindacato. 6. Protezione contro il licenziamento antisindacale: il divieto di licenziare i lavoratori a causa della loro adesione o partecipazione a un sindacato. Questi diritti sono sanciti da leggi nazionali e internazionali e sono fondamentali per garantire la giustizia sociale e la tutela dei lavoratori.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
63 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anomis1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e sicurezza sul lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lai Marco.