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DIRITTO E SICUREZZA SUL LAVORO

Labor, laboris (dal latino) = fatica Fatica per ottenere

qualcosa

Lab (dal greco) = ottenere

Opus, operi = opera, prodotto, risultato del lavoro, realizzazione della persona. Non

solo fatica ma anche strumento col quale ognuno compie qualcosa che lo realizza,

che lo soddisfa. ergon aretè,

Aristotele: la felicità deriva dal mettere insieme e rispettivamente

“compito” e “migliore”, quindi dal sapere qual è il proprio compito e attuarlo nel

modo migliore possibile.

Il diritto del lavoro nasce con la rivoluzione industriale (fine ‘700 inizio ‘800), da una

parte c’erano le imprese, dall’altra la prole. Esso nasce per porre delle regole che

non possono essere derogate dalla volontà individuale, per controbilanciare il

rapporto di lavoro, che altrimenti sarebbe squilibrato, quindi ha finalità protettive.

Nasce per tutelare la parte più debole del rapporto di lavoro, cioè il lavoratore

trade

dipendente. Durante questo periodo i lavoratori si uniscono a formare le

unions Labor party

(Regno Unito, ‘800), dalle quali nasce il con lo scopo di garantire

una legislazione del lavoro più favorevole. Le categorie di lavoratori più bisognose

erano bambini, donne e maternità.

Importante svolta con la limitazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e

divieto di lavoro notturno.

1898 viene istituita l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (oggi

INAIL).

Diritto del lavoro in senso stretto: regola diritti e obblighi del singolo lavoratore in

relazione al singolo datore.

Diritto sindacale: si riferisce ad aspetti e momenti collettivi del rapporto di lavoro.

FENOMENO SINDACALE

Sindacato: ente che rappresenta le parti in un rapporto di lavoro (parti sociali).

1° fase: repressione (ottocento)

2° fase: tolleranza (novecento)

3° fase: fascismo (1922/24-1943)

Codice penale sardo: prevedeva la repressione del fenomeno sindacale e con

l’unità d’Italia fu esteso a tutto il paese (1861).

Periodo Giolittiano (inizio del ‘900): si ha una tolleranza sul versante penale, esso

infatti tollera l’azione sindacale ma nei confronti del datore di lavoro viene

considerato inadempimento contrattuale. Quindi è tollerato sul piano penale (il

lavoratore non va in galera) ma non sul piano civile (il datore può sanzionare,

licenziare).

Periodo fascista: Viene riconosciuto un unico sindacato di comprovata fede

fascista ed un’unica associazione datoriale per i datori di lavoro di comprovata fede

fascista. Tutti gli altri vengono repressi. È la repressione della libertà sindacale, non

dei sindacati. Tali associazioni sindacali sono divise per categorie merceologiche

(tessili, meccanici…). Ordinamento corporativo sullo stile delle corporazioni erga

medievali (attività lavorative divise in settori). Contratto corporativo: ha valore

omnes, verso tutti, ed è stipulato fra imprenditori e lavoratori.

CODICE PENALE ROCCO (1930): prevede sanzioni penali per lo sciopero, perché

tutto viene risolto nel contratto corporativo. Lo sciopero è represso, come il

sindacato libero, in quanto solo uno è riconosciuto.

CODICE CIVILE (1942): (fascismo) Riguarda i rapporti fra privati regolati da norme

(compravendite, affitto, nascita e morte delle persone, matrimonio, disciplina del

lavoro) ma non regola i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

1946-1947 COSTITUZIONE ITALIANA,

viene scritta la che entra in vigore nel 1948.

Siamo nella 4° fase. Vengono affermati il principio della libertà di organizzazione

sindacale e del pluralismo sindacale (art. 39) e il DIRITTO di sciopero (art.40), il

quale non è più una semplice libertà come in epoca giolittiana). Il diritto di sciopero

è regolato nell’ambito delle leggi.

DIRITTO DEL LAVORO in senso lato si può dividere in due grandi parti:

- disciplina del rapporto individuale di lavoro (orario, retribuzione, assunzione,

licenziamento…)

- Diritto sindacale (norme che regolano il rapporto fra soggetti collettivi, tipo diritto

di avere rappresentanze sindacali, diritto di sciopero dei lavoratori e degli

imprenditori = serrata)

RELAZIONI INDUSTRIALI/SINDACALI si intende l’insieme dei rapporti che

possono derivare da tre soggetti:

1) I lavoratori e loro rappresentanze

2) Le imprese e loro rappresentanze

3) Lo Stato

Il modo in cui si regolano vede come strumenti la legge e la contrattazione

collettiva. A seconda del prevalere di uno dei due posso distinguere fra modelli

statalisti (prevale la legge) e modelli pluralisti (prevale la contrattazione collettiva). Il

terzo modello è un modello partecipativo o pluralismo organizzato, dove si hanno

interventi sia della legge che della contrattazione collettiva nel regolare la disciplina

del lavoro.

FONTI: Principali fonti del diritto del lavoro sono la Costituzione, la legge e le sue

norme di attuazione, il contratto collettivo e il contratto individuale.

Costituzione (1 gennaio 1948). È rigida, le norme sono preminenti rispetto alle altre

fonti del diritto al lavoro. Lo Statuto Albertino invece non era rigido, è un esempio di

costituzione flessibile (1848). Ciò non vuol dire che la costituzione del 1948 non sia

modificabile.

CORTE COSTITUZIONALE: è un organo formato da 15 costituenti (giudici) che

giudica se le fonti (leggi) successive siano conformi o meno alla costituzione. Il

giudizio della corte prevede tre possibilità:

1) Salvare la norma (non è discutibile, il ricorso viene rigettato);

2) Abrogare la norma;

3) Salvare la norma secondo un’interpretazione. Sentenza interpretativa di rigetto:

il ricorso del giudice viene rigettato, la norma rimane solo perché la corte mi dà

la sua giusta interpretazione.

COSTITUZIONE (1°parte): I principi fondamentali contengono leggi sul lavoro, a

partire dall’articolo 1 (repubblica democratica fondata sul lavoro);

art. 2 alla cui scrittura contribuisce anche Giorgio la Pira. I diritti fondamentali

vengono prima della legge (es. principio di uguaglianza).

art. 4 Il lavoro è un diritto e un dovere.

“rapporti economici e sociali”.

art. 35-46 parte intitolata

COSTITUZIONE (2°parte): comprende le norme che hanno a che fare con il

rapporto diretto con il lavoratore (art. 35: il lavoro deve essere tutelato in tutte le sue

forme).

art.36 tre commi. Comma=frase numerata che va a capo.

Comma 1 retribuzione: il lavoratore ha diritto ad un retribuzione proporzionata alla

qualità e alla quantità del lavoro prestato e sufficiente a garantire alla sua famiglia

un’esistenza libera e dignitosa.

Comma 2: la durata massima della giornata lavorativa è stabilita per legge (sia

settimanale che giornaliera).

Comma 3: il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale e a ferie annuali retribuite

irrinunciabili.

COSTITUZIONE (3° parte): norme del diritto sindacale.

Le norme si distinguono in due categorie:

- Norme programmatiche: quelle che per essere operanti hanno bisogno di

attuazioni con altri provvedimenti (es. diritto del lavoro);

- Norme precettive: quelle che possono essere usate sul piano concreto, quindi

dal singolo davanti a un giudice (es. art 36 comma 1 sul salario minimo).

+1: 117

1°, 2°, 3° parte art definisce le competenze tra intervento dello Stato e

intervento delle regioni.

2001 importante modifica del titolo V, dove si trovano norme su competenze dello

stato e delle regioni.

Prima del 2001 la competenza di fare le leggi era dello Stato. Le regioni potevano

intervenire solo su poche materie (es. trasporti, formazione professionale…). Dopo il

2001 art.117, tre fasce di materia:

1° fascia: elenco di materie di esclusiva competenza dello Stato (es. politica estera,

norme istruzione, ordinamento civile e penale);

2° fascia: elenco di materie di legislazione concorrente. Su queste materie

concorrono sia le leggi regionali che le leggi statali. C’è anche la materia della

“tutela e sicurezza del lavoro”. (es. corsi sulla sicurezza, numero di ore e contenuti

dei corsi fanno parte di un accordo Stato-regione);

3° fascia: tutte le materie che non sono riportate in fascia 1 e 2 sono di competenza

esclusiva delle regioni. Non c’è nessun elenco. (es. assistenza sociale).

LEGGE ORDINARIA: normalmente viene fatta dall’organo deputato al potere

legislativo (parlamento, diviso in camera dei deputati e camera del senato).

Potere legislativo: parlamento

Potere esecutivo: governo

Potere giudiziario: giudici

Democrazia diretta: referendum (cittadini esercitano direttamente il potere

legislativo, senza alcuna intermediazione o rappresentanza politica).

Democrazia rappresentativa (cittadini eleggono direttamente dei rappresentanti per

essere governati. È il contrario di democrazia diretta).

1970 STATUTO DEI LAVORATORI:

20 maggio legge ordinaria che fu approvata dal

parlamento (visite mediche solo da soggetti pubblici, non essere controllati a

distanza o giudicati per le proprie opinioni).

Legge 81: sicurezza e salute

dl dlgs

Legge ordinaria e (=decreto legge e decreto legislativo) sono atti che fa il

governo, non il parlamento, che hanno lo stesso valore di una legge.

dl: Entro 60 giorni deve essere trasformato in legge dal parlamento, altrimenti

decade.

dlgs: anch’esso atto del governo che vale come legge, nasce come autorizzazione

a monte da parte del parlamento. Il parlamento emana una legge delega, ovvero

delega il governo ad intervenire stabilendo solo dei principi direttivi da seguire. Il

governo attua la delega del parlamento attraverso il dlgs. Giovedì 12 marzo 2020

FONTI DEL DIRITTO (da pag 9)

Dopo la costituzione (che è la fonte più importante) c’è la legge ordinaria, in ordine

di importanza, normalmente approvata dal parlamento. Una legge ordinaria viene

approvata sia dalla camera del senato che dei deputati, poi controfirmata dal

presidente della repubblica. Dopo la legge ordinaria abbiamo gli atti emanati dal

governo, che non è il detentore del potere legislativo(bensì esecutivo), ma in via

eccezionale può emanare i dl e dlgs, che hanno lo stesso valore della legge

ordinaria. La distinzione fra i due è che il decreto legge è un atto del governo che

viene presentato (in casi di necessità e urgenza) al parlamento per essere convertito

in legge entro 60 gg. Se non viene fatto il decreto decade. In questo caso il

provvedimento entra subito in vigore in quanto in stato di necessità(non si

aspettano i 15 giorni), ma deve essere convertito in legge. L’altro strumento è il

decreto legislativo. In questo caso è il parlamento che attraverso una legge delega

autorizza il governo ad intervenire sulla base di una sorta di autorizzazione che

viene fatta dal parlamento. In questa legge delega sono indicati i criteri direttivi che

il governo deve eseguire per l’attuazione della legge delega. È l’opposto del decreto

legge. Dlgs prima il parlamento poi il governo, decreto legge il contrario. Allo stesso

livello della legge e dei decreti ci sono le norme del codice civile (raccolta di norme

che regola i rapporti tra soggetti privati 1942, tipo nascita, matrimonio,

compravendita..) Nella disciplina del rapporto tra i privati c’è anche il lavoro nel

settore privato, che trova regolazione in alcune norme. Ultima fonte del secondo

livello, accanto a legge, decreti e norme, c’è la legge comunitaria (o legge

dell’unione europea). Non è una legge che ogni anno viene emanata dal parlamento

italiano che serve al fine del recepimento di quello che è il diritto comunitario. Il

recepimento della normativa comunitaria avviene in due modi:

1) se l’ordinamento necessita delle piccole modifiche, è la legge comunitaria che

apporta direttamente tali modifiche sulla legislazione italiana precedente.

2) La legge comunitaria funziona come una sorta di legge delega nei confronti del

governo. È la legge comunitaria che dice nella materia dell’orario di lavoro, io

parlamento delego te governo a emanare dei decreti legislativi al fine di recepire

la normativa comunitaria in termini di orari di lavoro. Funziona quindi come una

legge delega che autorizza il governo a intervenire tramite decreti legislativi al

fine del corretto recepimento della normativa comunitaria.

TERZO LIVELLO: DECRETI MINISTERIALI O INTERMINISTERIALI

Sotto queste fonti, al terzo livello, ci stanno i decreti ministeriali o i decreti

interministeriali (dm o dpcm, decreto del presidente del consiglio dei ministri). C’è

una legge ordinaria o un dl o dlgs (fonte di secondo livello). Come do attuazione a

questi? La pratica attuazione di una legge è data tramite un decreto ministeriale o

interministeriale, se il decreto è emanato da uno o più ministri o da tutti i ministri,

che da attuazione a una fonte di secondo livello. Sono disposizioni attuative dei

decreti legge/dpcm.

(Mega parentesi su:

Atti che non hanno valore di fonte giuridica: circolari ministeriali e risposte ad

interpelli. Entrambe sono originate da un’amministrazione pubblica (ministero del

lavoro), il quale su una tematica può emanare una circolare ministeriale. Le norme

contenute nelle circolari non hanno valore di fonti di diritto, perché è

un’interpretazione che fa l’amministrazione riguardo una legge. Il giudice se ritiene

che la legge sia già chiara, che non abbia bisogno di interpretazioni, può

disapplicare la circolare ministeriale. Ecco perché non hanno valore di fonte

giuridica. Circolare ministeriale non risponde a un quesito preciso.

Risposta a interpello: qualcuno presenta a interpello. Un soggetto collettivo

(sindacato dei lavoratori tipo cgil o associazione datoriale tipo cna), se volesse

capire quale è il pensiero del ministero su una certa norma, può presentare al

ministero del lavoro un interpello e la risposta che il ministero darà sarà relativa a

quella specifica questione che gli è stata presentata dal soggetto collettivo che l’ha

promossa. Risposta a interpello risponde a un quesito preciso.

Fine parentesi. )

QUARTO LIVELLO

Altre fonti oltre a quelle istituzionali che riguardano diritto del lavoro e diritto

sindacale: contrattazione collettiva e contratto individuale

Contrattazione collettiva

I soggetti della contrattazione collettiva sono da un lato il sindacato (rappresentante

dei lavoratori) dall’altro i rappresentanti delle imprese. Se si confrontano e trovano

un accordo, questo accordo costituisce un contratto collettivo. La contrattazione

collettiva si articola in due livelli:

1) Livello nazionale (contiene norme base della disciplina del lavoro)

2) Livello decentrato, molte volte aziendale (contiene norma integrative)

QUINTO LIVELLO

Contratto individuale

Lega il lavoratore con il datore di lavoro. Interviene solo dove non c’è una norma di

legge o una norma collettiva.

Consuetudine e buon uso (ultima fonte del diritto) si compone di due elementi: crea

consuetudine solo un comportamento che dura nel tempo (necessita costanza). Il

secondo elemento è il convincimento che quel comportamento è lecito, giusto.

Interviene solo dove non c’è una norma di legge o di contratto collettivo.

Rapporto tra le fonti

Principio del FAVOR LABORATORIS in caso di conflitto tra norme, prevale la

norma più favorevole al lavoratore.

Il rapporto fra legge e contrattazione collettiva: quest’ultima pur essendo

sottostante alla legge, può prevalere in quanto stabilisce una norma in favore al

lavoratore. La contrattazione collettiva non potrebbe di per sé prevedere una

disciplina di peggior favore rispetto alla legge. Se la legge stessa consentisse la

deroga in peggio della contrattazione collettiva, quest’ultima potrebbe farlo sulla

base di una legge che glielo permette. Di per sé non lo può fare di derogare in

peggio, ma se la legge lo permette si, lo può fare.

Art. 8 della legge 148 del 2011 dice che per determinate finalità di tutela

dell’occupazione (chiudevano fabbriche, licenziamenti di massa), questa legge dà

alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare a norme di legge anche in

senso peggiorativo per la tutela dell’occupazione. Prima di licenziare delle persone,

possiamo fare anche accordi per tutelare i posti di lavoro, facendo svolgere al

soggetto licenziato anche altre mansioni.

Rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. La risposta è in due norme

del codice civile, cioè gli articoli 2077 e 2113 del codice civile. Art 2077 dice che in

tale rapporto prevalgono le norme del contratto individuale ove più favorevoli al

lavoratore. In genere però prevale quello collettivo. Art 2113 fa riferimento a norme

inderogabili di legge o di contratto collettivo. Si intente inderogabili a opera del

contratto individuale, questa inderogabilità non vale dove il contratto individuale

contenga una clausola favorevole al lavoratore. Norma scritta nel 1942 cambiata nel

1973.

Motto fascista: “Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato”

Art 39 si compone di quattro commi:

1) L'organizzazione sindacale è libera. (è l’opposto del sistema corporativo fascista)

2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (L’unico obbligo che

può essere imposto ai sindacati è la registrazione presso un ufficio pubblico, il

prefetto)

3) E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un

ordinamento interno a base democratica. (il prefetto mette il suo timbro sul fatto

che quel sindacato ha una organizzazione interna democratica, quindi

assemblee elettive, congressi ogni 4 anni ecc..)

4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica (è un pezzo ri

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anomis1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e sicurezza sul lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lai Marco.
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