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Evoluzione storica dell'ordinamento italiano sull'orario di lavoro

L'evoluzione dell'ordinamento italiano che ha a che fare con l'orario di lavoro trova un riscontro principalmente in due norme della costituzione: l'articolo 36 comma 2 e l'articolo 36 comma 3. Questa evoluzione storica ha avuto dei passaggi principali:

  1. Un regio decreto nel 1923, la cui disciplina venne modificata soltanto nel 1997 con il pacchetto TREU.
  2. Oggi è rappresentata principalmente dal d.lgs. numero 66 del 2003, che costituisce il recepimento di alcune direttive comunitarie su questa tematica.

Tre riferimenti centrali sono:

  • Regio decreto in Italia del 23
  • Norme del pacchetto TREU
  • Decreto legislativo 66 del 2003, che è la disciplina vigente

Si è passati da profili di disciplina rigida a profili di forte flessibilità.

VARIE NORME DI LEGGE A TEMA ORARIO DI LAVORO:

L'articolo 36 comma 2 della costituzione italiana dice: "La durata massima della giornata lavorativa è stabilita per legge."

Questo articolo afferma che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita per legge.

durata massima dell'orario di lavoro è stabilita per legge. Spesso i contratti collettivi fanno riferimento solo a limiti di orario settimanali e non ad orari giornalieri. L'articolo 36 comma 3 della costituzione dice: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite che sono irrinunciabili. I contratti collettivi prevedono come minimo 4 settimane di ferie obbligatorie, il lavoratore è obbligato a godere di quelle ferie di cui ha diritto. Nell'articolo 2109 del codice civile comma 2 dice: Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. È il datore di lavoro che stabilisce il periodo tenuto conto.

Dell'intesse dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'articolo 10 del d.lgs. 66 del 2003 parla di serie annuali e dice: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione. I giorni di ferie maturano mese per mese, il diritto alle ferie è proporzionale ai giorni in cui un lavoratore ha lavorato. Il periodo minimo è di 4 settimane all'anno se uno ha lavorato tutti e 12 i mesi. 2 di queste settimane vanno

godute nell'arco dell'anno in cui sono state maturate, mentre le altre 2 vanno utilizzate entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, sempre previo consenso del datore di lavoro.

Il regio decreto 692 per il settore industriale del 1923 riguardava solo gli operai e stabiliva in 8 ore giornaliere o in 48 ore settimanali il limite massimo di orario degli operi dell'industria. Questa norma rimase in vigore fino al 1997 oggi è abrogato.

Nel 1955 una disciplina aveva previsto dei limiti allo straordinario, ovvero l'orario ulteriore all'orario normale. Questa normativa prevedeva in 2 ore al giorno fino a 12 ore settimanali il limite dello straordinario. I limiti di orario massimo erano superabili entro i limiti dello straordinario.

Nel 1997 con il pacchetto TREU è stata la prima legge che ha introdotto elementi di flessibilità come il lavoro interinale, una delle aree di intervento è stata quella degli orari di lavoro.

limitò da un lato ad abbassare da 48 a 40 l'orario settimanale e aggiunse che queste 40 ore settimanali o comunque l'orario previsto dai contratti collettivi, dovevano essere considerate una media da rispettare nel corso di un anno. Quindi le 48 ore non sono un orario massimo invalicabile ma un orario normale inteso anche come media nell'arco di un anno. Lo straordinario quindi si stabilisce alla fine dell'anno facendo una media. Il decreto legislativo 66 del 2003, che è la disciplina vigente, recepisce un importante direttiva comunitaria in tema orario di lavoro. Per un lungo periodo il modo in cui potevano essere adottate le direttive europee era il consenso di tutti gli stati, nel corso degli anni 60 70 80 il criterio per adottarla a livello europeo era l'unanimità. Bastava uno stato per non far passare una direttiva. L'unico campo che consente l'adozione di direttive a livello europeo secondo il diverso criterio della maggioranza.

Qualificata è il tema di ambiente di lavoro (salute e sicurezza). La direttiva sull'orario di lavoro del '93 è stata approvata per maggioranza perché non c'è dubbio nel fatto di mettere un limite massimo di orario sia un beneficio per i lavoratori. Questa direttiva è stata recepita in Italia 10 anni dopo.

ATTUALE NORMATIVA

Il decreto 66 contiene in una prima parte delle definizioni, che è uno stile europeo di chiarire le definizioni. Tutto l'articolo 1 è dedicato alle definizioni.

Articolo 1 d.lgs. 66

Definizioni:

  • Orario di lavoro: tre criteri
    1. Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia sul posto di lavoro
    2. A disposizione del datore di lavoro
    3. Nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni
  • La corte di giustizia dice che se il lavoratore non può utilizzare liberamente il tempo di cui dispone allora è in orario di lavoro.
  • Periodo di riposo è qualsiasi periodo che non rientra

nell'orario di lavoro:

  • periodo notturno: periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la 00:00 e le 5 del mattino
  • lavoro supplementare: quell'orario in più rispetto all'orario normale contrattuale che però è inferiore rispetto all'orario normale di legge (40 ore settimanali). Ad esempio, se uno è assunto part-time e quindi lavora 20 ore settimanali ma fa delle ore in più, si chiama lavoro supplementare perché non supera comunque le 40 ore settimanali massime stabilite per legge.

Il decreto 66 è una sorta di testo unico in tema di orari, parla di durata normale, straordinario, ferie...

Articolo 3 d.lgs. 66:

Una prima nozione importante è l'orario normale di lavoro in cui si dice che l'orario normale è fissato in 40 ore settimanali che i contratti collettivi possono stabilire ai fini contrattuali una durata minore, e riferire l'orario normale alla

durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Riprende quello dello nel pacchetto TREU. La durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore di media settimanale ecc.. Articolo 4 d.lgs. 66 Anche la durata massima della settimana lavorativa è configurata come una media e non può essere più di 48 ore, in questo modo si aumenta la flessibilità. La durata media dell'orario di lavoro non può superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di straordinario. Queste 48 ore però non sono un termine fisso ma sono una media nell'arco di un periodo di 4 mesi oppure di 6 o 2 mesi se previsti dai contratti collettivi. Per capire se si è rispettato il tetto massimo di ore lavorative si deve andare a vedere la fine dei 4 mesi. Articolo 6 d.lgs. 66 I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media dicui all'articolo 4.Titolato riposo giornaliero. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, e questo intervallo deve essere di almeno 10 minuti.Per sapere le ore massime giornaliere si rovescia la situazione e si parla di riposo minimo, facendo riferimento agli articoli 7 e 8.Quindi calcolando si ottiene che la durata massima

La durata giornaliera è di 12 ore e 40 minuti. Se non ci fosse una norma di contratto collettivo che prevede la durata massima lavorativa di 8 ore, il lavoratore potrebbe essere chiamato a lavorare per 12 ore e 40 minuti. Grazie alla tutela contrattuale, l'orario di lavoro è minore.

Articolo 9 d.lgs. 66

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Il datore di lavoro potrebbe prevedere di dare due giorni di riposo consecutivi e poi per altri 12 giorni non dare il giorno di riposo. Anche in tema di riposo settimanale la normativa apre a un regime di flessibilità gestita con la contrattazione collettiva.

Articolo 10 d.lgs. 66

Il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite.

non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Le ulteriori settimane dopo la quarta possono essere fatte monetizzare.

DISCIPLINA DELLO STRAORDINARIO

La norma di riferimento del lavoro straordinario è l'articolo 5 del decreto 66 del 2003 che rinvia alla contrattazione collettiva per stabilire quanto straordinario si può fare nell'ambito dell'anno. Poi aggiunge che laddove manca una disciplina da parte della contrattazione collettiva il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non può superare le 250 ore annuali.

Ricapitolando: Lo straordinario è l'orario in più rispetto alla durata normale. La legge rinvia alla

e, la contrattazione collettiva stabilisce il numero di ore di lavoro che si devono svolgere.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
86 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher padoelisa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e sicurezza sul lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lai Marco.