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Diritto del lavoro

Definizione e finalità

Definizione di lavoro

La parola lavoro in italiano deriva dal latino labor che significava fatica. La parola lavoro è intesa come un'opera che gratifica.

Quando nasce il diritto del lavoro

Il diritto del lavoro nasce durante l’800 ovvero durante la rivoluzione industriale. Nasce per tutelare la parte debole del rapporto del lavoro cioè i lavoratori subordinati, i bambini e le donne. Venivano tutelati rispetto ad alcuni aspetti come le ore lavorative massime. Si contrastava quella logica liberista che riteneva che il datore di lavoro sia sullo stesso piano del lavoratore. Il diritto sul lavoro nasce per riequilibrare, attraverso la contrattazione collettiva, tra chi paga e chi lavora. Questa finalità di tutela rimane anche oggi ma si è evoluta, tutela tutte le forme di lavoro e considera anche il datore di lavoro. Il diritto del lavoro è in stretto legame con il movimento sindacale. In alcuni paesi i partiti politici si creano a partire da quelli sindacali. In Italia non c’è un partito dei lavoratori.

Diritto del lavoro in senso lato

È diviso in due parti:

  • Il diritto del lavoro in senso stretto: hanno a che fare con la disciplina del rapporto individuale del lavoro, regola i diritti e obblighi del singolo lavoratore in relazione al singolo datore (ad esempio scelta dell’orario, del salario). Tutte le regole fanno parte del diritto del lavoro in senso stretto.
  • Diritto sindacale: cioè tutte le regole/norme che riguardano l’azione sindacale, cioè il rapporto tra soggetti collettivi (ad esempio e regole di sciopero, le associazioni datoriali, ...)

Ci sono altre parti del lavoro in senso lato come:

  • Il diritto internazionale: a Ginevra si fanno le regole del lavoro internazionale. Parleremo principalmente delle prime due parti.

Relazioni industriali o relazioni sindacali

Rapporti che si possono creare tra tre soggetti:

  • Tra il lavoratore e il suo rappresentante ovvero il sindacato.
  • Tra il datore di lavoro e il suo rappresentante ovvero le associazioni sindacali dei datori di lavoro (es. Confindustria).
  • Lo stato che fa da equilibrio.

Si arriva ad una sintesi:

  • Se è fatta tramite legge → relazioni sindacali stataliste.
  • Se è fatta dalla contrattazione collettiva → sistema di relazioni sindacali pluraliste. La contrattazione collettiva riguarda gli accordi tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro.
  • Se è fatta con un misto tra sistema statalista e sistema pluralista → pluralismo organizzato.

Le fonti del diritto del lavoro

Primo livello

La fonte più importante del diritto del lavoro è la Costituzione italiana che risale al 1948. Prima della costituzione c’era lo Statuto Albertino che risale al 1848, era flessibile (modificabile). La costituzione invece è rigida, non si modifica facilmente.

  • Per poterla cambiare ci vuole una particolare procedura.
  • Presenza di un organo, la Corte Costituzionale, ovvero 15 giudici che se una nuova legge non è conforme alla costituzione la abrogano.

Un sistema è democratico se c’è la divisione dei tre poteri. Non va confusa la Cassazione con l’organo costituzionale, dato che l’ultimo giudica solo cose che riguardano la costituzione. La costituzione fu fatta da tutte le forze politiche che si sono opposte al fascismo. Nel 1946 in Italia non c’era la divisione tra democristiani e comunisti ma al governo c’erano i partiti formati per opporsi al fascismo. C’erano tre principali correnti: socialcomunista, cattolica e liberale.

Norme principali

Nei primi articoli ci sono i principi fondamentali della costituzione.

  • Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. “Lavoro” e non “lavoratori” per evitare un'impronta marxista e per comprendere ogni tipo di lavoro.
  • Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Riconosce i diritti fondamentali della persona che esistono prima dell’esistenza dello stato.
  • Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tutti sono uguali davanti alla legge.
  • Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Norme che riguardano il lavoro

Dall’articolo 35 all’articolo 46 alcune norme riguardano il lavoro e i diritti sindacali.

  • Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Tutela il lavoro in tutte le sue forme.
  • Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
  • Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
  • Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Libertà di organizzazione sindacale.
  • Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Diritto di sciopero.
  • Art. 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Partecipazione alla gestione delle imprese.

Articolo 117

L’articolo 117 della costituzione è stato riformulato nel 2001, precisa le competenze legislative tra stato e regione. Anche i consigli regionali hanno il potere legislativo. L’articolo prevede tre ambiti/fasce di materie.

  • A comprende le norme civili e penali (salute...). Elenco di materie di esclusiva competenza dello stato. Esempio: obbligo di vaccinazione.
  • B elenco di materie di legislazione concorrente. Anche le regioni possono intervenire con delle leggi rispettando le leggi statali. Esempio: materia salute e sicurezza sul lavoro. Gli obblighi e i diritti non possono essere diversi per ogni regione perché poi sono punibili penalmente e quindi ricadono nelle norme civili e penali.
  • C esclusiva competenza della regione, cioè quelle che non fanno parte né della fascia A né della fascia B. Ricadono automaticamente in questa fascia. Esempio: assistenza sociale.

Domanda di esame trabocchetto: quale è l’elenco di materie in fascia dell’articolo 117? Non c’è un elenco!

Ricapitolando

Abbiamo esaminato la fonte principale, la costituzione, da tre profili:

  • Norme principali
  • Norme che riguardano il lavoro
  • Articolo 117 che riguarda il rapporto tra regione e lavoro

Secondo livello

Un'altra fonte del diritto del lavoro è la legge ordinaria. È approvata da Camera dei Deputati e Senato, poi viene controfirmata dal Presidente della Repubblica, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e poi entra in vigore. Un esempio di legge ordinaria in tema di lavoro: legge 300 dello statuto dei lavoratori del 1970: riconosce i diritti sul lavoro e le rappresentanze sindacali. Altre due fonti del diritto allo stesso livello della legge ordinaria sono il decreto legge e il decreto legislativo. Sono entrambi atti del governo che non ha potere legislativo.

  • Il d.l.: atto del governo che viene fatto in caso di necessità che sia subito operativo ma decade se non è trasformato in legge dal parlamento entro 60 giorni. Il parlamento può apportare modifiche prima di trasformarlo in legge. Esempi: obbligo vaccinale per i sanitari, obbligo di green pass.
  • Il d.lgs.: è un atto/strumento del governo che serve ad attuare una delega che deriva dal parlamento. Prima c’è una legge delega fatta dal parlamento che delega il governo a riformare una materia dandogli dei criteri da seguire.

Con il d.l. il governo prende l’iniziativa. Con il d.lgs. il parlamento prende l’iniziativa. Davanti alla Corte Costituzionale può andarci un tribunale ma non un singolo cittadino, questo perché è il tribunale che deve applicare la legge sul cittadino.

Referendum: democrazia diretta, i cittadini possono esprimersi direttamente. Parlamento: democrazia rappresentativa.

Un’altra fonte del diritto del lavoro al pari della legge ordinaria oltre al d.l. e al d.lgs. è il codice civile. Il codice civile è un insieme di norme scritte nel 1942 che regolano i rapporti tra privati ad esempio in tema di famiglia, proprietà, contratti ecc. All’interno del codice civile c’è il libro quinto del codice civile che riguarda il rapporto di lavoro tra privati. Sempre allo stesso livello sono presenti le norme di attuazione della normativa comunitaria. Il recepimento in Italia della normativa comunitaria, disciplinato dalla legge 234/12, avviene mediante l’approvazione da parte del Parlamento italiano di due leggi annuali:

  • La legge di delegazione europea: (con l’indicazione dell’anno di riferimento, primo o secondo semestre), con cui si autorizza il Governo ad emanare gli atti necessari (decreti legislativi) per l’attuazione degli obblighi dell’UE; il parlamento delega il governo ad effettuare delle direttive (lo strumento che utilizza è il d.lgs.) per essere conforme alla normativa unitaria.
  • La legge europea: con la quale il Parlamento modifica direttamente l’ordinamento italiano per adeguarlo agli obblighi comunitari. Il parlamento apporta lui stesso le modifiche necessarie per essere conforme alla normativa comunitaria.

Criteri per capire qual è la prevalenza tra leggi dello stesso livello

  • Posteriorità nel tempo (vale quella più recente)
  • Criterio di specialità (una legge generale non può sostituirne una più specifica)

Terzo livello

Al livello successivo alla legge si pongono i decreti ministeriali e i dpcm. I decreti ministeriali vengono presi dai singoli ministeri, sono per dare attuazione alla portata talora generica delle disposizioni di legge, che proprio su ciò basano la loro efficacia vincolante. La legge è generica su un certo ambito e i decreti ministeriali prendono decisioni specifiche su quell’ambito. Stessa natura di atti amministrativi hanno i dpcm (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri), a più riprese utilizzati per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Se a monte non ci sono dei decreti legge che autorizzano un determinato dpcm, quest’ultimo non può essere attuato. Non sono invece fonti di diritto le circolari ministeriali, che costituiscono solo un’interpretazione, ancorché autorevole, in merito a questioni controverse, e possono dunque essere disapplicate in sede giudiziale qualora si ritengano in contrasto con il disposto legale. Il d.m. e i d.p.c.m. sono autorizzati da d.l.. Le prime tre sono le fonti che possiamo definire istituzionali, ovvero prodotte da organi delle istituzioni. Occorre aggiungere per capire quale è la disciplina del rapporto di lavoro la contrattazione collettiva e il contratto individuale.

Quarto livello

Al quarto livello delle fonti del diritto c’è la contrattazione collettiva. Il contratto collettivo ha due livelli:

  • Livello nazionale
  • Livello aziendale o territoriale

È un accordo che definisce le regole del rapporto individuale di lavoro, gli obblighi di soggetti collettivi e il rapporto delle rappresentanze sindacali in azienda.

Livello nazionale

È un accordo che a livello nazionale definisce le regole sulla disciplina e il rapporto sul luogo di lavoro e gli obblighi sul rapporto tra impresa e rappresentanti sindacali. Il contratto collettivo viene stipulato tra chi rappresenta le imprese a livello di categoria e chi rappresenta i lavoratori della stessa categoria. A livello nazionale le associazioni datoriali con le associazioni sindacali dei lavoratori stipulano degli accordi per disciplinare i rapporti tra di loro e anche per disciplinare il rapporto di lavoro individuale. Normalmente questi contratti collettivi sono per ogni settore produttivo. Es: contratto collettivo dei metalmeccanici tra le associazioni datoriali dei metalmeccanici e le associazioni sindacali dei metalmeccanici. Ovvero CGL, CISL e UIL hanno al loro interno categorie per ogni settore e i contratti collettivi normalmente sono quegli accordi che riguardano le diverse categorie e quindi vengono stipulati tra la categoria dell’associazione datoriali con la stessa categoria dell’associazione sindacale. Sia le associazioni datoriali che le associazioni sindacali dei lavoratori hanno un’organizzazione orizzontale, le confederazioni, che comprendono tutte le categorie, e un’organizzazione verticale suddivisa in categorie per ogni settore lavorativo. Ogni settore ha il proprio contratto collettivo. Un contratto collettivo a livello nazionale dura tre anni.

Livello aziendale

Disciplina il rapporto individuale del lavoro di chi lavora nel settore (orari, retribuzione, mansioni, malattia, ferie..) e ci sarà una parte che riguarda il rapporto tra impresa e rappresentanza sindacale. Il contratto collettivo nazionale normalmente viene integrato da una disciplina a livello aziendale. Il contratto collettivo a livello aziendale è un accordo stipulato tra il direttore dell’azienda e le rappresentanze sindacali presenti nell’azienda. La disciplina a livello nazionale viene integrata in azienda grazie al contratto collettivo a livello aziendale.

Livello territoriale

L’agricoltura e il commercio non hanno un livello aziendale ma hanno un livello territoriale perché sono settori più frantumati.

Quinto livello

Il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore che viene assunto viene disciplinato dal contratto individuale.

Rapporto tra le varie fonti del diritto del lavoro

La finalità del diritto del lavoro è tutelare la parte debole del rapporto di lavoro perciò in caso di contrasto vige un principio che si deve applicare la disciplina più favorevole al lavoratore, favor laboratoris.

Esempio:

  • La legge prevede che l’arrivo di lavoro sia di 48h settimanali. La contrattazione collettiva abbassa l’orario di lavoro a 40h settimanali. C’è un contrasto tra i due livelli ma per il lavoratore è più favorevole la disciplina dettata dal contratto collettivo e nonostante sia un livello inferiore rispetto alla legge viene applicata per il principio favor laboratoris.
  • Un contratto collettivo può stabilire una disciplina peggiorativa rispetto alla legge? NO, un contratto collettivo non può prevedere una disciplina meno favorevole rispetto alla legge MA se è la legge stessa che consente una deroga attraverso la contrattazione collettiva in questo caso lo può fare. Ci sono tanti casi in cui accade, dipende da quale è la finalità.

Esempi di deroga

Esempio 1: 1977, primo esempio da parte della legge di deroga in peggio alla contrattazione collettiva. Nel comma 1 la legge prevedeva il divieto del lavoro notturno dalle 22:00 alle 5:00 per le donne nell’industria manifatturiera. Nel comma 2 deroghe al divieto possono essere previste dalla contrattazione collettiva anche aziendale con l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Ci si chiedeva se era favorevole o sfavorevole per le donne oppure le escludeva dal lavoro.

Esempio 2: Nel 1982 ci fu un cambiamento sulla legge che riguardava il TFR. Nel TFR dovevano essere conteggiate tutte le voci retributive salva diversa previsione dei contratti collettivi. Con questo cambiamento ci fu un invio implicito a togliere soldi nel TFR. Alla fine degli anni 70 incomincia questo diverso approccio per cui la legge può rinviare la trattazione collettiva anche per deroghe in peggio e non solo in meglio in cui il punto più alto si ha nel 2011. Viene emanata una norma ancora in vigore che è l’articolo 8 della legge 148 del 2011: prevede in via generale che per particolari finalità (salvaguardare...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher padoelisa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e sicurezza sul lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Lai Marco.
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