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INTERNET E GIURISDIZIONE
Il problema della giurisdizione in generale è quello di avere accordo tra stati quando ci sono fenomeni che sono collegati o coinvolgono più stati, ed è quindi necessario individuare chi può agire e come. Individuare i valori che verranno tutelati incide su un numero ampio di stati e gli elementi di collegamento possono essere numerosi.
Es. caso di diffamazione accademica: docenti che si lamentano di una recensione diffamatoria. Il docente ha doppia nazionalità israeliana e francese, l'editore è in Olanda, il soggetto che scrive è tedesco e il responsabile della redazione è negli USA. A chi devo rivolgermi? Inoltre, c'è il problema del forum shopping: il docente si è rivolto alla Francia perché per lui era più comodo, ma di fronte ad un caso in cui avrebbe discusso in America, avrebbero detto che non si iniziava nemmeno. Non hanno avuto ragione nemmeno in Francia. Le difficoltà che riguardano la rete sono ampie in termini di effetto globale. Ci possono essere.
essere già giurisdizioni che affermano la propria competenza ad agire => contrasti, Problema poi dell'efficacia delle statuizione, che applicabilità hanno queste decisioni, in un altro caso problema tra ita e Israele, og ita aveva affermato giurisdizione e emanato sentenza ma visto che soggetto era in Israele e no intenzione di adeguarsi non ha avuto alcuna efficacia. Problema teorico di chi deve decidere. Perché sia applicabile sarebbe necessario un accordo preventivo tra stati, non solamente per chi decide ma per quello che riguarda l'effettività delle decisioni. Qui rientra il ruolo degli operatori privati, che di fatto vengono ad avere un ruolo che può risolvere parzialmente o inizialmente, o sostanzialmente, bypassando alcuni problemi di giurisdizione. Non chiedo a 10 stati di adeguarsi ma vado a chiedere a google che tolga i link di un determinato articolo, o ad un determinato service provider di eliminare certi contenuto. Lo chiedo a unsoggetto. Qui entra in gioco la responsabilità del service provider. Caso CDG 362/14 - Caso Schrems vs. Facebook Ireland: Conseguenza di un caso negli USA che denunciava NSA e FBI che vedevano i dati (Snowden). Inizialmente il garante della privacy non ha dato ragione, ma c'è una norma della direttiva del 95 che dice che non deve esserci una tutela della riservatezza dei dati almeno uguale a quella presente nell'UE. Si fa riferimento anche alla decisione della commissione 520: gli Stati Uniti dicono ok ai dati a patto che le compagnie che raccoglievano dati rispettassero i principi del patto -> negoziazione con cui l'America dovrebbe garantire protezioni dati analoghe a quelle presenti nell'UE. "SAFE HARBOR": il problema che si era posto è che c'è una direttiva che dice che deve esserci un livello adeguato, ma questo non c'era, dato che i dati continuavano a essere trasmessi, ma non si poteva bloccare il flusso di dati negli USA, in quanto la maggior parte dei service provider si trova lì.trattano anche questi dati e il trasferimento avviene quotidianamente. Non c'è erano vere e proprie norme giuridiche che prevedessero limiti e livelli minimi di protezione. Quadro che è stato dipinto ma non riproduce regolamentazione che desse livello adeguato. Per quasi 15 questo accordo è rimasto in vita. La decisione della corte viene a dire che è invalido e che si pone un problema -> soluzione di dire che si trova meccanismo sostituito che possa rispondere ai requisiti e che tenga conto dei problemi che sono nati in seguito alle rivelazione di Snowden, ovvero qualcosa che già si sapeva, ovvero che NSA potesse ottenere i dati che voleva. Questo interesse deve essere limitato. Di fatto si fa quello che si può non fare ma delle garanzie effettive non ci sono.
Caso Schrems: Il 12 luglio 2016 la Commissione Europea ha completato la procedura di adozione del "EU-US Privacy Shield." Lo scudo UE-USA per la privacy dà riscontro ai
requisiti stabiliti dallasentenza del 6 ottobre 2015 con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha l'invalidatoil vecchio regime, il Safe Harbour, in quanto ritenuto privo di sufficienti garanzie sullatutela della riservatezza dei dati degli utenti europei trasferiti oltreoceano. La decisione la Corte accoglieva il ricorso di un cittadino austriaco, Max Schrems, intrapresonel 2013 nei confronti Facebook. Muovendo dalle rivelazioni del caso Snowden, Schremsaveva denunciato le violazioni al diritto alla riservatezza dei cittadini da parte della NSA,ritenendo perciò il diritto e le prassi statunitensi non sufficienti alla protezione dei dati trasferitidall'Europa. Con l'accordo del Privacy Shield gli Stati Uniti hanno escluso attività indiscriminate disorveglianza di massa sui dati personali trasferiti negli Stati Uniti e hanno assicuratoufficialmente all'UE che l'accesso delle autorità pubbliche ai dati per scopi diApplicazione della legge e di sicurezza nazionale è soggetto a limitazioni, garanzie e meccanismi di vigilanza precisi. La Corte dichiara che il contenuto della Decisione 2000/520, e di conseguenza anche i principi concordati per "l'approdo sicuro", siano da considerarsi invalidi.
Responsabilità dell'ISP (4.1.)
Caso Weltimmo: aspetto dello stabilimento
Si parla di diritto applicabile e di strumenti legislativi applicabili.
Vengono coinvolte le attività di controllo.
Libertà di stabilimento:
- Nozione stretta: registrata in tale stato
- Nozione ampia: non serve registrazione ma attività effettiva e stabile.
Stabilire dove ci sono server, dove ci sono rappresentanti ecc -> importane stabilire quale sarà il foro e anche per la tutela del singolo.
Nel caso Schrems si parlava di facebook in Irlanda -> sede europea -> problema di tassazione per quello che riguarda le grandi imprese .com per cui c'è
Una scelta in cui viene individuata una sede, ad esempio in Irlanda, perché ci sono motivazioni come il sistema di tassazione e vari elementi in riferimento ai dati personali, ecc. La lingua inglese è un altro fattore. L'Irlanda prevede un sistema di tassazione favorevole, il che pone problemi per tutti gli altri stati.
La definizione di stabilimento nel caso concreto: la direttiva stabilisce all'articolo 4 che serve un'attività stabile e organizzata. La Corte di Giustizia opera in generale, va oltre il caso concreto per dare un quadro di riferimento.
I criteri che ha usato la corte sono: rappresentante in Ungheria, contrattazione al 100%, inserzionisti e case in Ungheria, riscossione di crediti, casella postale elettronica ungherese, lingua ungherese. In riferimento al comportamento precedente di cambiare sede più volte, ora sembra avere uno stabilimento in Ungheria. Se non agisce come garante ungherese, uno può sempre "scappare" e rendere difficili le posizioni soggettive dei singoli soggetti. Si cercano di.
dovrebbe essere chiaro e definito. Inoltre, è importante garantire la tutela dei diritti dei singoli e evitare situazioni di forum shopping, ovvero la scelta di una giurisdizione diversa da quella in cui si svolge l'attività, al fine di garantire una maggiore tutela dei consumatori. Questo problema riguarda non solo la questione pratica, ma anche il futuro della rete e la scelta dei valori da tutelare in base alle diverse giurisdizioni. Inoltre, è importante considerare il ruolo e la responsabilità degli intermediari internet o dei service provider, che comprendono diversi soggetti e hanno un ruolo fondamentale nel garantire la connessione tra miliardi di persone e la giurisdizione.può essere fermata da un unico soggetto privato. Anche per quanto riguarda la giurisdizione gli stati si sono accordati che tra loro possono litigare per decidere chi è competente o cercare di intervenire sui service provider che garantisce effetto migliore. Il regime di responsabilità verrà a definire quale sarà il ruolo, se è quello di fornire servizi, di essere interfaccia fra determinati soggetti che pubblicano contenuti e acquisiscono e usufruiscono di contenuti o che mettono in contatto già soggetti, il ruolo è anche determinato dalla responsabilità per l'attività svolta - aspetto interessante è anche la responsabilità che hanno per attività compiuta da altri soggetti nelle loro piattaforme. Se io pubblico su Facebook qualcosa di diffamatorio sono responsabile, ma è responsabile anche Facebook - per aver facilitato diffusione? Necessario fare distinzioni tra SP: quelli che danno accesso a reti,quando si tratta di pubblicare contenuti su una pagina web o su una pagina Facebook, è importante fare una distinzione tra service provider professionali e non professionali. Ci sono organizzazioni non profit che gestiscono pagine web, così come singoli individui che potrebbero essere considerati service provider. Se qualcuno pubblica qualcosa sulla nostra pagina Facebook, è possibile distinguere tra ciò che viene pubblicato da me e i commenti degli altri. In questo caso, è importante considerare la responsabilità per terzi. La responsabilità del service provider tradizionale ha un impatto significativo. Lo scopo era quello di ridurre la responsabilità del service provider, poiché un aumento di responsabilità potrebbe portare all'eliminazione di contenuti che potrebbero essere una fonte di responsabilità. Nel caso di dubbi, è meglio rimuovere il contenuto in questione. L'obiettivo della normativa è quello di fornire un'ampia esenzione dalla responsabilità. Oggi, l'invalidità e l'aspetto monopolistico sono diversi rispetto ai primi anni 2000. Ci si è resi conto che l'irresponsabilità comportava una maggiore irresponsabilità, ma è necessario considerare attentamente le implicazioni e garantire una normativa che fornisca un'ampia esenzione dalla responsabilità.eccessiva libertà? Cosa comporta questa responsabilità o questa esenzione di responsabilità per lo sviluppo della rete? - paletti e proposte di modifica vanno in senso di porre dei limiti con intervento prima giurisdizionale e poi legislativo. Conclusione del caso Weltimmo: Nella fattispecie, era evidente, secondo la Corte, che la Weltimmo svolgesse un'attività reale ed effettiva in Ungheria e che avesse un rappresentante in quel paese, il quale ha cercato di negoziare con gli inserzionisti il pagamento dei crediti insoluti e ha rappresentato la società nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario. La presenza della Weltimmo in Ungheria è comprovata anche dall'apertura, da parte della società, di un conto bancario destinato al recupero dei crediti e di una casella postale per la gestione degli affari correnti. In rete differenza tra libera espressione e informazione non facile individuazione. Tali elementi,che spetta al giudice del rinvio di verificare, possono configurare l'esistenza di uno