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“Diritto delle Risorse Umane”

Cap 1 - La Sicurezza sul Lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad una serie di obblighi – il primo in assoluto l’importanza

di pagare la retribuzione.

Successivamente, parliamo di Obblighi Accessori.

Tra questi, spicca in primo piano

I. Obbligo della sicurezza sul Lavoro – vale a dire, fare di tutto affinché il

Lavoratore subordinato possa evitare di andare incontro a malattie

professionali ed infortuni

Dunque violare la Normativa antiinfortunistica significa andare incontro a sanzioni:

§ Sanzioni civili

§ Sanzioni Penali

§ Sanzioni Amministrative

Analizzare il tema sulla sicurezza sul lavoro implica analizzare cinque punti cardine:

Fonti

I. ;

Contenuto dell’obbligo –

II. cosa si deve fare in tema di sicurezza sul lavoro o che cosa le

fonti stabiliscono in questa precisa materia;

Soggetto dell’obbligo –

III. cioè chi sono i soggetti coinvolti. In termini di obblighi.

Soggetti dunque, assoggettati e debitori, colori i quali devono compiere azioni che

costituiscono oggetto del contenuto di sicurezza;

Organi di vigilanza –

IV. controllori, che hanno i poteri di accedere in qualsiasi ora del

giorno, della notte e verificare che tutto sia a norma [in particolari modo i Funzionari

dell’ASL e ispettori dell’Ispettorato del Lavoro];

Responsabilità

V. .

LE FONTI

I.

Tre “ere geologiche” fondamentali.

La prima stagione – 1942 approvazione del Codice Civile.

i. L’art.2087 c.c. rappresenta il cuore pulsante della materia;

Decreti Prevenzionistici degli anni ’50 – ad oggi abrogati;

ii. 1994 – adottato il D.lgs. n. 626 che recepisce una serie di direttive europee

iii. emanate in tema di sicurezza sul lavoro. Ad oggi è abrogato dal **Dlgs.

n.81/2008 il c.d. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro.

**Il Dlgs. n.81 non presenta il tratto di Epocalità che ha avuto il n.626

I CONTENUTI DELL’OBBLIGO

II. § Art. 2087 Cod. Civ.

Il datore di Lavoro deve adottare (tutte) le misure di Sicurezza che, secondo la

particolarità del Lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare

l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato.

Misure di sicurezza adottate secondo tre parametri:

Particolarità del Lavoro;

i. Esperienza;

ii. Tecnica.

iii.

Dunque il DDL deve adottare parametri affinché si tuteli integrità fisica e la

personalità morale del lavoratore subordinato.

Integrità fisica – con il contratto di lavoro in buona sostanza ed in estrema sintesi, il

Lavoratore cede in cambio di retribuzione al DDL il tempo di vita. Il DDDL occupa

il tempo facendo svolgere al Lavoratore, mansioni che è in grado di svolgere.

Lo scambio che viene ad attuarsi nel contratto di Lavoro è Tempo di Vita e Tempo di

retribuzione.

Personalità Morale – locuzione che attraverso la giurisprudenza, offre uno sviluppo

straordinariamente importante.

Es. il Mobbing.

Nel 1942 non esisteva assolutamente come termine, solamente 50 anni dopo è

affiorata la disciplina, introducendolo.

Mobbing: un comportamento reiteratamente persecutorio nei confronti del lavoratore.

Dal momento in cui fa sorgere patologie in ordine psichico, allora dev’esser

sanzionata.

Particolarità del Lavoro

i.

Le misure di sicurezza vanno parametrate a ciò che in concreto il lavoratore va a fare

Esperienza

ii.

L’esperienza è il patrimonio di conoscenza dall’aver vissuto una vita o parte di vita.

Si apprendono dal vivere e non leggere i libri. Il DDL ne deve tenere conto

Tecnica

iii.

Viene introdotto attraverso a questo riferimento, la questione vera e propria della

sicurezza sul lavoro. Che non è di natura giuridica ma bensì economica.

La questione è legata alla necessità dello scegliere tra i due concetti agli antipodi. Da

una parte abbiamo:

§ Massima sicurezza tecnologicamente possibile - tutto ciò che la tecnica offre a

prescindere dai costi;

§ Massima sicurezza, concretamente attuabile – vale a dire non tutto ciò che la

tecnologia offre di meglio ma ciò che concretamente il DDL può fare all’esito

di bilanciamento di costi e benefici.

Possiamo dire in merito che avremo PREGI & DIFETTI:

§ Alla domanda, “il DDL nella scelta delle misure di sicurezza, deve attuare

l’opzione 1 o 2?” dovremo rispondere che non esiste una scelta univoca, ma

riprendendo l’Art.2087 cod. civ. il legislatore obbliga ad adottare

la scelta n.1 – senza se e senza ma. [1° PREGIO];

§ Il fatto di esser una norma attuale, dal punto di vista della tecnica normativa,

impone sempre l’ultimo ritrovato tecnologico. È un discorso di tecnica

normativa, il testo può rimanere sempre lo stesso ma nonostante questo, il

datore è tenuto a rinvenire le ultime tecnologie [2° PREGIO].

A questi pregi, fanno da contro altare i DIFETTI.

§ Tale norma in questi 76 anni di applicazione, ha avuto un’accezione in chiave

repressiva e non prevenzionistica. Ad oggi è stata utilizzata per reprimere e

non per prevenire. Gli avvocati l’hanno sempre citata ad infortunio avvenuto,

nei confronti del DDL che doveva adempiere a risarcimento del danno;

§ I datori di lavoro la definiscono una norma troppo generica.

§ Novità Decreti anni ‘50

Normativa molto specifica –

i. è una coperta stretta, se si tira da una parte, si scopre

dall’altra. L’idea di avere una normativa specifica, chiarisce sì con molta specificità, ma

dall’altro lato non appena esce una misura evoluta, la normativa, deve necessariamente esser

cambiata;

Quadripartizione –

ii. andiamo a parlare dei soggetti con obbligo di sicurezza, che

divengono 4. Mentre nel 1942 il soggetto era uno solo, vale a dire il DDL, ad oggi abbiamo:

a. Datore di Lavoro (viene riconfermato quale soggetto fondamentale)

b. Dirigenti

c. Preposti

d. Lavoratori

Dunque abbiamo una ripartizione a cascata dell’obbligo prevenzionistico.

Nello specifico:

a. Dirigente: § Art. 2 comma 1 T.U

“Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive

del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”

§ CCNL

“Il dirigente è il soggetto caratterizzato da un elevato grado di autonomia e

potere decisionale con funzioni di promozione e coordinamento della

realizzazione degli obiettivi dell’intera impresa o di un ramo di essa.”

Ha poteri estesi latitudinalmente e penetranti longitudinalmente. Devono

dunque esser conferiti al Dirigente.

Con questo introduciamo il Principio di Effettività – principio cardine dell’intero

diritto del Lavoro che trova conferma in tema di sicurezza sul lavoro. Stabilisce che:

§ vi sia valorizzazione dei ruoli e dei poteri effettivamente conferiti ai soggetti di

cui il datore di lavoro si avvale;

§ Irrilevanza delle qualificazioni formali;

§ Responsabilità datoriale generale: il datore di lavoro resta comunque il primo

garante della sicurezza in azienda

Dunque si evince che gli obblighi del dirigente, in quanto alter ego

dell’imprenditore

- sono i medesimi del DDL;

- tali obblighi sono citati nel T.U nella stessa norma

[Integrazione del Galantino]

Bisogna sottolineare che sono dirigenti non solo quelli posti in posizione apicale ma

anche quelli appartenenti alla bassa e media dirigenza, purché qualificabili come tali.

Non sono dirigenti quelli definiti “pseudo dirigenti” ossia i lavoratori che hanno di

fatto il nome e il trattamento dei dirigenti ma non rivestono un ruolo di incisività o

rilevanza.

b. Preposto: § Art. 2 comma 1 T.U

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di potere

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

È una figura organizzativa ed esiste da quando si necessitava di coordinare i

lavoratori, essendo impossibile coordinarli singolarmente. Negli anni ’50 il

legislatore, suggerisce di introdurre questa figura, in materia di controllo e materia

antiinfortunistica.

Le parole chiave del preposto:

§ Sovraintendere alla attività lavorativa;

§ Garantire l’attuazione delle direttive ricevute;

§ Controllo sui lavoratori;

§ Potere di iniziativa.

c. Quadro

La definizione viene fornita dall’Art. 2 della Legge 190 del 1985 dove si evince che

in questa categoria rientrino figure intermedie tra dirigenti e impiegati (qualificati per

le funzioni direttive e di controllo) oppure funzioni estremamente qualificate sotto un

punto di vista professionale.

Altro à

Impiegato colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione,

tanto di concetto che di ordine, eccettuata, pertanto, ogni prestazione di carattere

manuale. à

Intermedi mansioni superiori agli operai, in cui si nutre particolare fiducia o

responsabilità, hanno compiti di guida e controllo con apporto di competenze teorico-

pratiche

d. Lavoratori:

è una novità estremamente importante in quanto fino ad oggi, si è parlato di

lavoratori intesi come “creditori”. Sicuramente hanno diritto a tutte le misure di

sicurezza necessarie ma al tempo stesso, una volta ricevute le misure di sicurezza,

sono obbligati ad attuarle affinché si riducano i rischi ed i pericoli.

Previsione di Sanzioni Penali

iii. Facciamo riferimento al T.U (d.lgs. n.81/2008)

§ 1° novità: Programmazione dell’obbligo di sicurezza – ci si deve pensare prima

che il lavoratore si infortuni;

§ 2° novità: Procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza – è un tema classico

del Diritto del Lavoro. L’adempimento dell’obbligo di sicurezza, viene fatto passare

attraverso in un procedimento da seguire, secondo una pluralità di step.

1. censimento dei rischi esistenti in azienda;

2. trascrivere i rischi con probabilità che si verifichino, con matrice del rischio che

combina da un lato il peso e l’entità del rischio e la probabilità che si verifichi;

3. individuare le misure di sicurezza necessarie affinché si eliminino i rischi. Tutto ciò

generando aggiornamenti.

§ 3° novità: Gestione concertata dell’obbligo di sicurezza – l’importanza si

concentra tutta su “concertata” intesa come decisione presa insieme: il DDL e lavoratori.

La materia del Diritto del Lavoro è molto conflittuale, gli antagonismi sono fisiologici. Ogni

DDL sogna di avere come dipendente il lavoratore che produce di più con il minimo di

retribuzione. Si hanno parti con interessi diametralmente opposti. A patto che non riguardi la

sicurezza sul lavoro, con una convergenza e non una divergenza.

Tre sotto obblighi della gestione concertata della sicurezza:

- Obbligo di informazione;

- Obbligo di formazione sufficiente ed adeguata;

- Obbligo di consultazione preventiva dell’RLS.

SOGGETTI DELL’OBBLIGO

III. § Quadripartizione (Datore, Dirigenti, Preposti, Lavoratori);

§ RSPP;

§ RLS;

§ Medico Competente;

§ Organismi Partitetici;

§ Soggetti Esterni; (n. 4 soggetti esterni).

RSPP – Responsabile Servizio Protezione Prevenzione. Suggerisce al DDL

informazioni e possibili consigli da attuare.

Svolge funzioni:

v consultive e propositive

v certificatoria (Art.28, comma 2)

v non ha funzioni attuative

Compiti nel dettaglio – definiti dall’Art.33 del T.U.

§ Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di

lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica

conoscenza dell’organizzazione aziendale;

§ elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui

all’Articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

§ elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

§ proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

§ partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35

§ fornire ai lavoratori informazioni di cui all’art.36

Responsabilità Penale dell’RSPP – problema

L’RSPP che dà consigli sbagliati o non effettua bene il proprio lavoro, può andare

incontro a responsabilità penale.

Disciplina:

- Il Decreto 626 non prevedeva alcun tipo di reato specifico

- Il T.U. idem

- Il reato specifico si differenzia da quello generico. Il primo richiede il possesso

di particolare qualifica. Infatti, la giurisprudenza tuttavia, ritiene che l’RSPP

debba rispondere di reato generico in concorso di persone (nel reato generico)

di omicidio o lesioni personali colpose.

Casi in cui il DDL può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP (allegato II del

T.U) questo è valido solo per piccole imprese.

Ad esempio:

§ Aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 lavoratori;

§ Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori;

§ Aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori;

§ Altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Svolge funzioni:

v consultive e propositive

v non ha funzioni attuative

Suggerisce e dà consigli. È un consulente tecnico ed è chiaro che l’RSPP lavora

nell’interesse del DDL, mentre l’RLS lavora nell’interesse dei lavoratori.

Compiti nel dettaglio – Art. 50 T.U.

§ Accedere ai luoghi di lavoro;

§ Esser consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;

§ Fare proposte;

§ Gestione delle ipotesi in caso di inidoneità delle misure di sicurezza;

§ Riunione periodica.

Modalità dell’organizzazione

- A livello aziendale

- A livello territoriale

- A livello di sito produttivo

Con riguardo all’RLS – ricopre un ruolo importante la contrattazione collettiva.

Sia per quanto concerne il numero di designazione che, al tempo di lavoro retribuito

che viene concesso all’RLS per lo svolgimento delle funzioni.

Medico Competente – soggetto con competenze mediche e sanitarie

Organismi Paritetici – sono tavoli paritetici: lo stesso numero di rappresentati dei

DDL da una parte, e dall’altra parte i rappresentanti dei lavoratori.

Hanno una serie di funzioni. (libro)

Soggetti Esterni – coloro che hanno progettato attrezzature di lavoro oppure impianti,

con cui il lavoratore si è infortunato (venditori, progettisti, installatori, ecc).

La delega di funzioni – Art. 16 T.U.

Si tratta di una novità. La delega di funzioni esiste da quando è stata introdotta la

responsabilità penale sulla sicurezza del lavoro con i decreti degli anni ’50.

Prima dell’Art.16, la giurisprudenza aveva avuto modo di enucleare alcuni requisiti.

L’effetto della Delega di funzioni: quando il DDL delega 1/3 in materia di sicurezza

sul lavoro, la responsabilità penale del DDL (qualora fosse valida) passa in capo al

delegato. In altri termini la Delega di Funzioni ha l’effetto di esonero della

responsabilità penale.

Ragion per cui l’Art.16 fissa criteri di validità come:

§ Atto scritto recante la data certa + l’adeguata e tempestiva pubblicità – questo

per evitare che venga appuntata una data diversa creando illegittimità. Persino il delegato

deve avere data scritta, infatti la delega di funzioni non si può imporre e deve esser

volontariamente accettata;

§ Requisiti di professionalità ed esperienza del delegato – affinché la delega sia

valida, sono requisiti necessari. Il soggetto deve esser in grado, di svolgere, con condizioni

tecniche e professionali;

§ Poteri di organizzazione, gestione e controllo – il DDL nel momento in cui delega,

deve conferire i necessari poteri per svolgere l’attività di delegato. Molto spesso in azienda,

si delegano i dirigenti;

§ Autonomia di spesa – perché la delega sia valida, il delegato deve avere un proprio

portafoglio, dunque avere i soldi necessari per compiere la funzione di delegato;

§ La delega deve esser accettata dal delegato per iscritto

.

Il T.U. stabilisce che il DDL deve rifarsi all’opzione 1 – massima sicurezza

tecnologicamente possibile (Art.2087 cod. civ.), tuttavia nel tempo, questa

formulazione adottata con riguardo alla necessità di adottare l’opzione 1, è stata

interpretata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, in diverso modo.

Commento: da una parte dottrina e giurisprudenza, ritengono necessario rispettare la massima

sicurezza tecnologicamente possibile (1), d’altro canto però una parte della giurisprudenza, ha

ritenuto che il legislatore abbia favorito l’opzione 2 – la massima sicurezza concretamente attuabile.

Problema: nell’ipotesi in cui il giudice ritenga l’opzione 1 valida, il DDL andrebbe incontro a seri

problemi e sanzioni penali aggravate.

L’obbligo di vigilanza del DDL

*La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al

corretto espletamento da parte del delegato delle funzion

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fm.yesornope di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Levi Alberto.
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