Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LAVORO AGILE
§ Art. 18 comma 1 , primo periodo:
Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile
quale *modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti **anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e
(a)senza precisi vincoli di orario o di (b)luogo di lavoro, con il ***possibile utilizzo
di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
*non è una tipologia contrattuale a sé stante, ma una modalità di svolgimento del lavoro
subordinato. Lo scopo è quello di aumentare la competitività d’impresa (nell’interesse dell’impresa)
e la finalità di agevolare i tempi di vita e di lavoro (nell’interesse del lavoratore).
Domanda: è possibile, prevederle in modo disgiunto? Dunque, una o l’altra?
La risposta è sì.
(a)questa coordinata di ordine temporale, indica la prima speculazione sull’assenza di vincoli di
orario (ovviamente con un limite legato alla durata massima di orario giornaliero e settimanale,
fissato dalla legge o dal Contratto Collettivo);
(b)alternanza ineliminabile tra lavoro esterno ed interno. Il lavoro agile è tale nella misura in cui sia
svolto dentro all’azienda, o fuori. Le parti sono libere di determinare. Questa determinazione è
fissata nell’accordo stabilito tra le parti.
Domanda: Quali sono le possibili sedi esterne al normale luogo di lavoro?
- il domicilio del lavoratore (la connessione è quella di agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro);
- Altre sedi individuate dall’imprenditore (la connessione è quella di incrementare la
competitività).
§ Art. 18 comma 1 , secondo periodo:
La prestazione lavorativa viene (b)in parte eseguita all’interno dei locali aziendali e
in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva;
Dunque si hanno due coordinate definitorie in merito al Lavoro Agile:
- (a) la prima di ordine temporale, relativa al quando si lavora agilmente;
- (b) la seconda di ordine topografico, inerente al dove si lavora.
Per quanto concerne la “mobilità territoriale”, la necessaria mancanza di una postazione fissa del
lavoratore Agile, ovvero:
- Trasferta
- Trasferimento
quando previsto contrattualmente, è chiaro che i contenuti lavoristici legati alla nozione di trasferta
o trasferimento, sono destinati a sfumare o ad esser rivisitati.
**è una riforma tralatizia, che rimanda al lavoro a progetto con la riforma Biagi che può esser
organizzato per fasi, cicli e obiettivi. Dunque questa formula ritorna, ma non ha precisa rilevanza,
nel senso che può esistere ma senza che questo abbia un’incidenza sulla definizione del lavoro
agile.
***La possibilità di utilizzare strumenti tecnologici - non è necessario ma è possibile che vi sia
l’impiego di tali strumenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo riferimento fa
emergere un ulteriore elemento, con riguardo alla disconnessione
à Il problema della salute sul luogo di lavoro
1.Salute sul luogo di lavoro
Infatti, una possibile connessione, può avere riflessi deleteri sul piano della salute e della sicurezza.
In particolare, a questo riguardo, citiamo l’Art. 19 comma 1.
Questo articolo è stato così interpretato. Non si riconosce un vero e proprio diritto alla
disconnessione, in quanto la disciplina è rimessa al patto individuale. Non è la legge italiana a
riconoscere e disciplinare nello specifico ma più semplicemente effettua un rinvio.
Altri requisiti del patto di lavoro agile (Accordo)
2. forma scritta;
3. a tempo determinato/indeterminato
1. LA SALUTE/SICUREZZA SUL LAVORO: le due norme di riferimento
contenute nella legge n.81 sono:
§ L’art.18, comma 2 della Legge n.81 del 2017;
§ L’art. 22 della Legge n.81 del 2017.
Il Trattamento economico Normativo
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro, ha diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’Articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015 n.81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
§ L’art.18, comma 2 della Legge n.81 del 2017
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli
strumenti tecnologici assegnati al lavoratori per lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
Commento: si fissa questo principio, per cui sicurezza e strumenti tecnologici, dipendono dal DDL
§ L’art. 22, comma 1 della Legge n.81 del 2017
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la
prestazione in modalità di lavoro agile.
Commento: il primo elemento di cui ci si occupa, è la garanzia di salute e sicurezza del lavoratore.
Con cadenza annuale si consegna al lavoratore RLS con cadenza annuale, un’informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare
modalità di rapporto agile. à
“Garanzia della salute e della sicurezza” viene confermato fondamentalmente il principio
generale derivante dall’Art.2087 cod.civ. norma cardine dell’impianto giuridico della sicurezza sul
lavoro, nonché il cuore pulsante, che afferma che il DDL deve adottare le misure di sicurezza che
secondo i 3 parametri visti, sono necessari a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore subordinato.
Domanda: problema interpretativo
Il T.U. si applica in toto o si applica in parte (regime di cui all’Art.3 comma 10, nonché il lavoro a
distanza continuativo)?
Intanto, si pone in evidenza il fatto che il legislatore pur criticando l’Art.22, ha una disciplina
troppo scarna in materia di sicurezza sul lavoro.
Però vi sono delle casistiche in cui si applica o l’uno o l’altro. Ad esempio:
- per quanto riguarda il lavoro a distanza, si applica solo l’Art. 3 comma 10 del D. L n.81/2008
- per quanto concerne invece i luoghi di lavoro esterni, riprendendo il concetto di antiinfortunistica,
allora si applica in toto.
2. LA FORMA SCRITTA:
esemplificazione di rischi specifici:
§ lo stress legato all’intensificazione dei ritmi;
§ l’assenza di una netta separazione tra i tempi di lavoro e
i tempi per la vita privata.
Significato di cadenza “almeno annuale” – significa che comunque va fatta una nuova informativa
ogni qualvolta vi sia una variazione che possa incidere sui fattori di rischio del lavoratore agile.
§ L’art. 22, comma 2, della Legge n.81 del 2017
Il lavoratore agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
Commento: ma tale obbligo di cooperazione per fronteggiare i rischi, riguarda tutti i lavoratori non
solo il lavoratore agile. Infatti possiamo trovare riscontro con l’art. 20 del D. lgs. n.81/2008 dove
enuncia un generale obbligo di cooperazione.
Una parte della dottrina però, sostiene che il grado di cooperazione in materia di lavoro agile è
maggiore. Cap 3 - La Valutazione del contesto “Paese”
nel documento di valutazione dei rischi
Il fenomeno della globalizzazione vede che i paesi si aprono ai mercati esteri. Paesi
che a volte risultano rischiosi per una pluralità di ragioni (escluse le attività criminose
dei terzi vedi rapimenti, vedi terrorismo) ci riferiamo a clima e sanità.
Domanda: Cosa accade quando il lavoratore viene inviato in paesi esteri a
“rischio”?
Si parla di due categorie di rischio:
§ Rischi safety (in merito alla salute psico-fisica del lavoratore);
§ Rischi security (specifici che derivano da attività criminose dei terzi).
La prima cosa da fare, metodologicamente, è quella di eseguire il censimento delle
norme in rilievo a tal proposito.
Norme
§ L’Art.2087 cod. civ.
§ L’Art. 15, comma 1, lett. b) del T.U.
§ L’Art. 28, comma 1, del T.U.
§ Art.2087 cod. civ.
Il datore di lavoro deve adottare (tutte) le misure di sicurezza che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato.
Anche qui torna fuori il tema generale della
Commento: Massima sicurezza tecnologicamente possibile (MSTP) o la Massima sicurezza
concretamente attuabile (MSCA).
Onere probatorio
Nel contesto giuridico dell’Art. 2087 cod. civ. è il datore di lavoro a dover provare
che l’infortunio deriva da una causa a lui non imputabile.
Commento:
- La particolarità del lavoro è l’elemento preponderante
- Sorge la questione della tutela della personalità morale e lo stress legato al rischio di attività
criminose di terzi
§ Art. 15, comma 1, lett. b) del T.U.
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori… sono:
la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro.
§ L’Art. 28, comma 1, del T.U.
L’oggetto della valutazione del rischio.
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche se nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione di luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli
Rischi particolari
Ø Stress lavorativo
Ø Stato di gravidanza
Ø Differenze di genere
Ø Età
Ø Provenienza da altri paesi
Ø Specifica tipologia contrattuale
Ø Possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o
mobili
Domanda: bisogna tenere conto del rischio paese?
L’elenco fatto dal legislatore, ha natura esemplificativa e non tassativa, dunque è
fatto di esempi. (l’esempio disabilità e inabilità anche se n