Diritto delle risorse umane
Capitolo 1 - La sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad una serie di obblighi, il primo in assoluto è l'importanza di pagare la retribuzione. Successivamente, parliamo di obblighi accessori. Tra questi, spicca in primo piano:
- Obbligo della sicurezza sul lavoro – fare di tutto affinché il lavoratore subordinato possa evitare di andare incontro a malattie professionali ed infortuni.
Dunque violare la normativa antiinfortunistica significa andare incontro a sanzioni:
- Sanzioni civili
- Sanzioni penali
- Sanzioni amministrative
Analisi del tema sulla sicurezza sul lavoro
Analizzare il tema sulla sicurezza sul lavoro implica analizzare cinque punti cardine:
- Fonti
- Contenuto dell'obbligo – cosa si deve fare in tema di sicurezza sul lavoro o che cosa le fonti stabiliscono in questa precisa materia;
- Soggetto dell'obbligo – chi sono i soggetti coinvolti. In termini di obblighi. Soggetti dunque, assoggettati e debitori, coloro i quali devono compiere azioni che costituiscono oggetto del contenuto di sicurezza;
- Organi di vigilanza – controllori che hanno i poteri di accedere in qualsiasi ora del giorno, della notte e verificare che tutto sia a norma [in particolare modo i funzionari dell’ASL e ispettori dell’Ispettorato del Lavoro];
- Responsabilità
Le fonti
Tre “ere geologiche” fondamentali.
La prima stagione – 1942 approvazione del Codice Civile.
- Art. 2087 c.c. rappresenta il cuore pulsante della materia;
- Decreti prevenzionistici degli anni '50 – ad oggi abrogati;
- 1994 – adottato il D.lgs. n. 626 che recepisce una serie di direttive europee emanate in tema di sicurezza sul lavoro. Ad oggi è abrogato dal Dlgs. n.81/2008 il c.d. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Il Dlgs. n.81 non presenta il tratto di epocalità che ha avuto il n.626.
I contenuti dell'obbligo
Art. 2087 Cod. Civ. Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di sicurezza che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato.
Misure di sicurezza adottate secondo tre parametri:
- Particolarità del lavoro;
- Esperienza;
- Tecnica.
Dunque il DDL deve adottare parametri affinché si tuteli l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato.
Integrità fisica – con il contratto di lavoro, in buona sostanza ed in estrema sintesi, il lavoratore cede in cambio di retribuzione al DDL il tempo di vita. Il DDL occupa il tempo facendo svolgere al lavoratore mansioni che è in grado di svolgere. Lo scambio che viene ad attuarsi nel contratto di lavoro è tempo di vita e tempo di retribuzione.
Personalità morale – locuzione che attraverso la giurisprudenza, offre uno sviluppo straordinariamente importante. Es. il mobbing. Nel 1942 non esisteva assolutamente come termine, solamente 50 anni dopo è affiorata la disciplina, introducendolo.
Mobbing: un comportamento reiteratamente persecutorio nei confronti del lavoratore. Dal momento in cui fa sorgere patologie in ordine psichico, allora dev'essere sanzionata.
Particolarità del lavoro
Le misure di sicurezza vanno parametrate a ciò che in concreto il lavoratore va a fare.
Esperienza
L'esperienza è il patrimonio di conoscenza dall'aver vissuto una vita o parte di vita. Si apprendono dal vivere e non leggere i libri. Il DDL ne deve tenere conto.
Tecnica
Viene introdotto attraverso questo riferimento la questione vera e propria della sicurezza sul lavoro. Che non è di natura giuridica ma bensì economica. La questione è legata alla necessità dello scegliere tra i due concetti agli antipodi. Da una parte abbiamo:
- Massima sicurezza tecnologicamente possibile - tutto ciò che la tecnica offre a prescindere dai costi;
- Massima sicurezza, concretamente attuabile – vale a dire non tutto ciò che la tecnologia offre di meglio ma ciò che concretamente il DDL può fare all’esito di bilanciamento di costi e benefici.
Possiamo dire in merito che avremo pregi & difetti:
- Alla domanda, “il DDL nella scelta delle misure di sicurezza, deve attuare l’opzione 1 o 2?” dovremo rispondere che non esiste una scelta univoca, ma riprendendo l’Art.2087 cod. civ. il legislatore obbliga ad adottare la scelta n.1 – senza se e senza ma. [1° Pregio];
- Il fatto di esser una norma attuale, dal punto di vista della tecnica normativa, impone sempre l’ultimo ritrovato tecnologico. È un discorso di tecnica normativa, il testo può rimanere sempre lo stesso ma nonostante questo, il datore è tenuto a rinvenire le ultime tecnologie [2° Pregio].
A questi pregi fanno da contro altare i difetti.
- Tale norma in questi 76 anni di applicazione, ha avuto un'accezione in chiave repressiva e non prevenzionistica. Ad oggi è stata utilizzata per reprimere e non per prevenire. Gli avvocati l’hanno sempre citata ad infortunio avvenuto, nei confronti del DDL che doveva adempiere a risarcimento del danno;
- I datori di lavoro la definiscono una norma troppo generica.
Novità Decreti anni ‘50 normativa molto specifica – è una coperta stretta, se si tira da una parte, si scopre dall’altra. L’idea di avere una normativa specifica, chiarisce sì con molta specificità, ma dall’altro lato non appena esce una misura evoluta, la normativa deve necessariamente esser cambiata.
Quadripartizione
Andiamo a parlare dei soggetti con obbligo di sicurezza, che divengono 4. Mentre nel 1942 il soggetto era uno solo, vale a dire il DDL, ad oggi abbiamo:
- Datore di lavoro (viene riconfermato quale soggetto fondamentale)
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
Dunque abbiamo una ripartizione a cascata dell’obbligo prevenzionistico. Nello specifico:
Dirigente
Art. 2 comma 1 T.U: “Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”
CCNL: “Il dirigente è il soggetto caratterizzato da un elevato grado di autonomia e potere decisionale con funzioni di promozione e coordinamento della realizzazione degli obiettivi dell’intera impresa o di un ramo di essa.”
Ha poteri estesi latitudinalmente e penetranti longitudinalmente. Devono dunque esser conferiti al dirigente.
Con questo introduciamo il Principio di Effettività – principio cardine dell’intero diritto del lavoro che trova conferma in tema di sicurezza sul lavoro. Stabilisce che:
- Vi sia valorizzazione dei ruoli e dei poteri effettivamente conferiti ai soggetti di cui il datore di lavoro si avvale;
- Irrilevanza delle qualificazioni formali;
- Responsabilità datoriale generale: il datore di lavoro resta comunque il primo garante della sicurezza in azienda.
Dunque si evince che gli obblighi del dirigente, in quanto alter ego dell’imprenditore, sono i medesimi del DDL; tali obblighi sono citati nel T.U nella stessa norma.
[Integrazione del Galantino] Bisogna sottolineare che sono dirigenti non solo quelli posti in posizione apicale ma anche quelli appartenenti alla bassa e media dirigenza, purché qualificabili come tali. Non sono dirigenti quelli definiti “pseudo dirigenti” ossia i lavoratori che hanno di fatto il nome e il trattamento dei dirigenti ma non rivestono un ruolo di incisività o rilevanza.
Preposto
Art. 2 comma 1 T.U: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di potere gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
È una figura organizzativa ed esiste da quando si necessitava di coordinare i lavoratori, essendo impossibile coordinarli singolarmente. Negli anni ’50 il legislatore, suggerisce di introdurre questa figura, in materia di controllo e materia antiinfortunistica.
Le parole chiave del preposto:
- Sovraintendere alla attività lavorativa;
- Garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
- Controllo sui lavoratori;
- Potere di iniziativa.
Quadro
La definizione viene fornita dall’Art. 2 della Legge 190 del 1985 dove si evince che in questa categoria rientrino figure intermedie tra dirigenti e impiegati (qualificati per le funzioni direttive e di controllo) oppure funzioni estremamente qualificate sotto un punto di vista professionale.
Altro: Impiegato colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata, pertanto, ogni prestazione di carattere manuale. Intermedi mansioni superiori agli operai, in cui si nutre particolare fiducia o responsabilità, hanno compiti di guida e controllo con apporto di competenze teorico-pratiche.
Lavoratori
È una novità estremamente importante in quanto fino ad oggi, si è parlato di lavoratori intesi come “creditori”. Sicuramente hanno diritto a tutte le misure di sicurezza necessarie ma al tempo stesso, una volta ricevute le misure di sicurezza, sono obbligati ad attuarle affinché si riducano i rischi ed i pericoli.
Previsione di sanzioni penali
Facciamo riferimento al T.U (d.lgs. n.81/2008)
- 1° novità: Programmazione dell’obbligo di sicurezza – ci si deve pensare prima che il lavoratore si infortuni;
- 2° novità: Procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza – è un tema classico del Diritto del Lavoro. L’adempimento dell’obbligo di sicurezza, viene fatto passare attraverso un procedimento da seguire, secondo una pluralità di step.
- Censimento dei rischi esistenti in azienda;
- Trascrivere i rischi con probabilità che si verifichino, con matrice del rischio che combina da un lato il peso e l’entità del rischio e la probabilità che si verifichi;
- Individuare le misure di sicurezza necessarie affinché si eliminino i rischi. Tutto ciò generando aggiornamenti.
- 3° novità: Gestione concertata dell’obbligo di sicurezza – l’importanza si concentra tutta su “concertata” intesa come decisione presa insieme: il DDL e lavoratori. La materia del Diritto del Lavoro è molto conflittuale, gli antagonismi sono fisiologici. Ogni DDL sogna di avere come dipendente il lavoratore che produce di più con il minimo di retribuzione. Si hanno parti con interessi diametralmente opposti. A patto che non riguardi la sicurezza sul lavoro, con una convergenza e non una divergenza.
Tre sotto obblighi della gestione concertata della sicurezza:
- Obbligo di informazione;
- Obbligo di formazione sufficiente ed adeguata;
- Obbligo di consultazione preventiva dell’RLS.
Soggetti dell’obbligo
- Quadripartizione (Datore, Dirigenti, Preposti, Lavoratori);
- RSPP;
- RLS;
- Medico competente;
- Organismi partitetici;
- Soggetti esterni (n. 4 soggetti esterni).
RSPP – Responsabile Servizio Protezione Prevenzione. Suggerisce al DDL informazioni e possibili consigli da attuare. Svolge funzioni:
- Consultive e propositive
- Certificatoria (Art.28, comma 2)
- Non ha funzioni attuative
Compiti nel dettaglio – definiti dall’Art.33 del T.U.
- Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- Elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’Articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35;
- Fornire ai lavoratori informazioni di cui all’art.36.
Responsabilità penale dell’RSPP
Problema: L’RSPP che dà consigli sbagliati o non effettua bene il proprio lavoro, può andare incontro a responsabilità penale.
Disciplina:
- Il Decreto 626 non prevedeva alcun tipo di reato specifico;
- Il T.U. idem;
- Il reato specifico si differenzia da quello generico. Il primo richiede il possesso di particolare qualifica. Infatti, la giurisprudenza tuttavia, ritiene che l’RSPP debba rispondere di reato generico in concorso di persone (nel reato generico) di omicidio o lesioni personali colpose.
Casi in cui il DDL può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP (allegato II del T.U) questo è valido solo per piccole imprese. Ad esempio:
- Aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 lavoratori;
- Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori;
- Aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori;
- Altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Svolge funzioni:
- Consultive e propositive
- Non ha funzioni attuative
Suggerisce e dà consigli. È un consulente tecnico ed è chiaro che l’RSPP lavora nell’interesse del DDL, mentre l’RLS lavora nell’interesse dei lavoratori.
Compiti nel dettaglio – Art. 50 T.U.
- Accedere ai luoghi di lavoro;
- Essere consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- Fare proposte;
- Gestione delle ipotesi in caso di inidoneità delle misure di sicurezza;
- Riunione periodica.
Modalità dell’organizzazione:
- A livello aziendale
- A livello territoriale
- A livello di sito produttivo
Con riguardo all’RLS – ricopre un ruolo importante la contrattazione collettiva. Sia per quanto concerne il numero di designazione che, al tempo di lavoro retribuito che viene concesso all’RLS per lo svolgimento delle funzioni.
Medico competente – soggetto con competenze mediche e sanitarie.
Organismi partitetici – sono tavoli paritetici: lo stesso numero di rappresentati dei DDL da una parte, e dall’altra parte i rappresentanti dei lavoratori. Hanno una serie di funzioni.
Soggetti esterni – coloro che hanno progettato attrezzature di lavoro oppure impianti, con cui il lavoratore si è infortunato (venditori, progettisti, installatori, ecc).
La delega di funzioni
Art. 16 T.U. Si tratta di una novità. La delega di funzioni esiste da quando è stata introdotta la responsabilità penale sulla sicurezza del lavoro con i decreti degli anni ’50. Prima dell’Art.16, la giurisprudenza aveva avuto modo di enucleare alcuni requisiti.
L’effetto della delega di funzioni: quando il DDL delega 1/3 in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità penale del DDL (qualora fosse valida) passa in capo al delegato. In altri termini la delega di funzioni ha l’effetto di esonero della responsabilità penale.
Ragion per cui l’Art.16 fissa criteri di validità come:
- Atto scritto recante la data certa + l’adeguata e tempestiva pubblicità – questo per evitare che venga appuntata una data diversa creando illegittimità. Persino il delegato deve avere data scritta, infatti la delega di funzioni non si può imporre e deve essere volontariamente accettata;
- Requisiti di professionalità ed esperienza del delegato – affinché la delega sia valida, sono requisiti necessari. Il soggetto deve esser in grado, di svolgere, con condizioni tecniche e professionali;
- Poteri di organizzazione, gestione e controllo – il DDL nel momento in cui delega, deve conferire i necessari poteri per svolgere l’attività di delegato. Molto spesso in azienda, si delegano i dirigenti;
- Autonomia di spesa – perché la delega sia valida, il delegato deve avere un proprio portafoglio, dunque avere i soldi necessari per compiere la funzione di delegato;
- La delega deve esser accettata dal delegato per iscritto.
Il T.U. stabilisce che il DDL deve rifarsi all’opzione 1 – massima sicurezza tecnologicamente possibile (Art.2087 cod. civ.), tuttavia nel tempo, questa formulazione adottata con riguardo alla necessità di adottare l’opzione 1, è stata interpretata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, in diverso modo.
Commento: da una parte dottrina e giurisprudenza, ritengono necessario rispettare la massima sicurezza tecnologicamente possibile (1), d’altro canto però una parte della giurisprudenza, ha ritenuto che il legislatore abbia favorito l’opzione 2 – la massima sicurezza concretamente attuabile. Problema: nell’ipotesi in cui il giudice ritenga l’opzione 1 valida, il DDL andrebbe incontro a seri problemi e sanzioni penali aggravate.
L’obbligo di vigilanza del DDL: La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto delle risorse umane
-
Appunti delle lezioni di Diritto delle risorse umane
-
Appunti di Gestione delle risorse umane
-
Appunti lezioni Economia e gestione delle risorse umane