“Diritto delle Risorse Umane”
Cap 1 - La Sicurezza sul Lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad una serie di obblighi – il primo in assoluto l’importanza
di pagare la retribuzione.
Successivamente, parliamo di Obblighi Accessori.
Tra questi, spicca in primo piano
I. Obbligo della sicurezza sul Lavoro – vale a dire, fare di tutto affinché il
Lavoratore subordinato possa evitare di andare incontro a malattie
professionali ed infortuni
Dunque violare la Normativa antiinfortunistica significa andare incontro a sanzioni:
§ Sanzioni civili
§ Sanzioni Penali
§ Sanzioni Amministrative
Analizzare il tema sulla sicurezza sul lavoro implica analizzare cinque punti cardine:
Fonti
I. ;
Contenuto dell’obbligo –
II. cosa si deve fare in tema di sicurezza sul lavoro o che cosa le
fonti stabiliscono in questa precisa materia;
Soggetto dell’obbligo –
III. cioè chi sono i soggetti coinvolti. In termini di obblighi.
Soggetti dunque, assoggettati e debitori, colori i quali devono compiere azioni che
costituiscono oggetto del contenuto di sicurezza;
Organi di vigilanza –
IV. controllori, che hanno i poteri di accedere in qualsiasi ora del
giorno, della notte e verificare che tutto sia a norma [in particolari modo i Funzionari
dell’ASL e ispettori dell’Ispettorato del Lavoro];
Responsabilità
V. .
LE FONTI
I.
Tre “ere geologiche” fondamentali.
La prima stagione – 1942 approvazione del Codice Civile.
i. L’art.2087 c.c. rappresenta il cuore pulsante della materia;
Decreti Prevenzionistici degli anni ’50 – ad oggi abrogati;
ii. 1994 – adottato il D.lgs. n. 626 che recepisce una serie di direttive europee
iii. emanate in tema di sicurezza sul lavoro. Ad oggi è abrogato dal **Dlgs.
n.81/2008 il c.d. Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro.
**Il Dlgs. n.81 non presenta il tratto di Epocalità che ha avuto il n.626
I CONTENUTI DELL’OBBLIGO
II. § Art. 2087 Cod. Civ.
Il datore di Lavoro deve adottare (tutte) le misure di Sicurezza che, secondo la
particolarità del Lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato.
Misure di sicurezza adottate secondo tre parametri:
Particolarità del Lavoro;
i. Esperienza;
ii. Tecnica.
iii.
Dunque il DDL deve adottare parametri affinché si tuteli integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore subordinato.
Integrità fisica – con il contratto di lavoro in buona sostanza ed in estrema sintesi, il
Lavoratore cede in cambio di retribuzione al DDL il tempo di vita. Il DDDL occupa
il tempo facendo svolgere al Lavoratore, mansioni che è in grado di svolgere.
Lo scambio che viene ad attuarsi nel contratto di Lavoro è Tempo di Vita e Tempo di
retribuzione.
Personalità Morale – locuzione che attraverso la giurisprudenza, offre uno sviluppo
straordinariamente importante.
Es. il Mobbing.
Nel 1942 non esisteva assolutamente come termine, solamente 50 anni dopo è
affiorata la disciplina, introducendolo.
Mobbing: un comportamento reiteratamente persecutorio nei confronti del lavoratore.
Dal momento in cui fa sorgere patologie in ordine psichico, allora dev’esser
sanzionata.
Particolarità del Lavoro
i.
Le misure di sicurezza vanno parametrate a ciò che in concreto il lavoratore va a fare
Esperienza
ii.
L’esperienza è il patrimonio di conoscenza dall’aver vissuto una vita o parte di vita.
Si apprendono dal vivere e non leggere i libri. Il DDL ne deve tenere conto
Tecnica
iii.
Viene introdotto attraverso a questo riferimento, la questione vera e propria della
sicurezza sul lavoro. Che non è di natura giuridica ma bensì economica.
La questione è legata alla necessità dello scegliere tra i due concetti agli antipodi. Da
una parte abbiamo:
§ Massima sicurezza tecnologicamente possibile - tutto ciò che la tecnica offre a
prescindere dai costi;
§ Massima sicurezza, concretamente attuabile – vale a dire non tutto ciò che la
tecnologia offre di meglio ma ciò che concretamente il DDL può fare all’esito
di bilanciamento di costi e benefici.
Possiamo dire in merito che avremo PREGI & DIFETTI:
§ Alla domanda, “il DDL nella scelta delle misure di sicurezza, deve attuare
l’opzione 1 o 2?” dovremo rispondere che non esiste una scelta univoca, ma
riprendendo l’Art.2087 cod. civ. il legislatore obbliga ad adottare
la scelta n.1 – senza se e senza ma. [1° PREGIO];
§ Il fatto di esser una norma attuale, dal punto di vista della tecnica normativa,
impone sempre l’ultimo ritrovato tecnologico. È un discorso di tecnica
normativa, il testo può rimanere sempre lo stesso ma nonostante questo, il
datore è tenuto a rinvenire le ultime tecnologie [2° PREGIO].
A questi pregi, fanno da contro altare i DIFETTI.
§ Tale norma in questi 76 anni di applicazione, ha avuto un’accezione in chiave
repressiva e non prevenzionistica. Ad oggi è stata utilizzata per reprimere e
non per prevenire. Gli avvocati l’hanno sempre citata ad infortunio avvenuto,
nei confronti del DDL che doveva adempiere a risarcimento del danno;
§ I datori di lavoro la definiscono una norma troppo generica.
§ Novità Decreti anni ‘50
Normativa molto specifica –
i. è una coperta stretta, se si tira da una parte, si scopre
dall’altra. L’idea di avere una normativa specifica, chiarisce sì con molta specificità, ma
dall’altro lato non appena esce una misura evoluta, la normativa, deve necessariamente esser
cambiata;
Quadripartizione –
ii. andiamo a parlare dei soggetti con obbligo di sicurezza, che
divengono 4. Mentre nel 1942 il soggetto era uno solo, vale a dire il DDL, ad oggi abbiamo:
a. Datore di Lavoro (viene riconfermato quale soggetto fondamentale)
b. Dirigenti
c. Preposti
d. Lavoratori
Dunque abbiamo una ripartizione a cascata dell’obbligo prevenzionistico.
Nello specifico:
a. Dirigente: § Art. 2 comma 1 T.U
“Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”
§ CCNL
“Il dirigente è il soggetto caratterizzato da un elevato grado di autonomia e
potere decisionale con funzioni di promozione e coordinamento della
realizzazione degli obiettivi dell’intera impresa o di un ramo di essa.”
Ha poteri estesi latitudinalmente e penetranti longitudinalmente. Devono
dunque esser conferiti al Dirigente.
Con questo introduciamo il Principio di Effettività – principio cardine dell’intero
diritto del Lavoro che trova conferma in tema di sicurezza sul lavoro. Stabilisce che:
§ vi sia valorizzazione dei ruoli e dei poteri effettivamente conferiti ai soggetti di
cui il datore di lavoro si avvale;
§ Irrilevanza delle qualificazioni formali;
§ Responsabilità datoriale generale: il datore di lavoro resta comunque il primo
garante della sicurezza in azienda
Dunque si evince che gli obblighi del dirigente, in quanto alter ego
dell’imprenditore
- sono i medesimi del DDL;
- tali obblighi sono citati nel T.U nella stessa norma
[Integrazione del Galantino]
Bisogna sottolineare che sono dirigenti non solo quelli posti in posizione apicale ma
anche quelli appartenenti alla bassa e media dirigenza, purché qualificabili come tali.
Non sono dirigenti quelli definiti “pseudo dirigenti” ossia i lavoratori che hanno di
fatto il nome e il trattamento dei dirigenti ma non rivestono un ruolo di incisività o
rilevanza.
b. Preposto: § Art. 2 comma 1 T.U
“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di potere
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
È una figura organizzativa ed esiste da quando si necessitava di coordinare i
lavoratori, essendo impossibile coordinarli singolarmente. Negli anni ’50 il
legislatore, suggerisce di introdurre questa figura, in materia di controllo e materia
antiinfortunistica.
Le parole chiave del preposto:
§ Sovraintendere alla attività lavorativa;
§ Garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
§ Controllo sui lavoratori;
§ Potere di iniziativa.
c. Quadro
La definizione viene fornita dall’Art. 2 della Legge 190 del 1985 dove si evince che
in questa categoria rientrino figure intermedie tra dirigenti e impiegati (qualificati per
le funzioni direttive e di controllo) oppure funzioni estremamente qualificate sotto un
punto di vista professionale.
Altro à
Impiegato colui che svolge attività professionale con funzioni di collaborazione,
tanto di concetto che di ordine, eccettuata, pertanto, ogni prestazione di carattere
manuale. à
Intermedi mansioni superiori agli operai, in cui si nutre particolare fiducia o
responsabilità, hanno compiti di guida e controllo con apporto di competenze teorico-
pratiche
d. Lavoratori:
è una novità estremamente importante in quanto fino ad oggi, si è parlato di
lavoratori intesi come “creditori”. Sicuramente hanno diritto a tutte le misure di
sicurezza necessarie ma al tempo stesso, una volta ricevute le misure di sicurezza,
sono obbligati ad attuarle affinché si riducano i rischi ed i pericoli.
Previsione di Sanzioni Penali
iii. Facciamo riferimento al T.U (d.lgs. n.81/2008)
§ 1° novità: Programmazione dell’obbligo di sicurezza – ci si deve pensare prima
che il lavoratore si infortuni;
§ 2° novità: Procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza – è un tema classico
del Diritto del Lavoro. L’adempimento dell’obbligo di sicurezza, viene fatto passare
attraverso in un procedimento da seguire, secondo una pluralità di step.
1. censimento dei rischi esistenti in azienda;
2. trascrivere i rischi con probabilità che si verifichino, con matrice del rischio che
combina da un lato il peso e l’entità del rischio e la probabilità che si verifichi;
3. individuare le misure di sicurezza necessarie affinché si eliminino i rischi. Tutto ciò
generando aggiornamenti.
§ 3° novità: Gestione concertata dell’obbligo di sicurezza – l’importanza si
concentra tutta su “concertata” intesa come decisione presa insieme: il DDL e lavoratori.
La materia del Diritto del Lavoro è molto conflittuale, gli antagonismi sono fisiologici. Ogni
DDL sogna di avere come dipendente il lavoratore che produce di più con il minimo di
retribuzione. Si hanno parti con interessi diametralmente opposti. A patto che non riguardi la
sicurezza sul lavoro, con una convergenza e non una divergenza.
Tre sotto obblighi della gestione concertata della sicurezza:
- Obbligo di informazione;
- Obbligo di formazione sufficiente ed adeguata;
- Obbligo di consultazione preventiva dell’RLS.
SOGGETTI DELL’OBBLIGO
III. § Quadripartizione (Datore, Dirigenti, Preposti, Lavoratori);
§ RSPP;
§ RLS;
§ Medico Competente;
§ Organismi Partitetici;
§ Soggetti Esterni; (n. 4 soggetti esterni).
RSPP – Responsabile Servizio Protezione Prevenzione. Suggerisce al DDL
informazioni e possibili consigli da attuare.
Svolge funzioni:
v consultive e propositive
v certificatoria (Art.28, comma 2)
v non ha funzioni attuative
Compiti nel dettaglio – definiti dall’Art.33 del T.U.
§ Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
§ elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui
all’Articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
§ elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
§ proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
§ partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35
§ fornire ai lavoratori informazioni di cui all’art.36
Responsabilità Penale dell’RSPP – problema
L’RSPP che dà consigli sbagliati o non effettua bene il proprio lavoro, può andare
incontro a responsabilità penale.
Disciplina:
- Il Decreto 626 non prevedeva alcun tipo di reato specifico
- Il T.U. idem
- Il reato specifico si differenzia da quello generico. Il primo richiede il possesso
di particolare qualifica. Infatti, la giurisprudenza tuttavia, ritiene che l’RSPP
debba rispondere di reato generico in concorso di persone (nel reato generico)
di omicidio o lesioni personali colpose.
Casi in cui il DDL può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP (allegato II del
T.U) questo è valido solo per piccole imprese.
Ad esempio:
§ Aziende artigiane ed industriali che occupano fino a 30 lavoratori;
§ Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori;
§ Aziende della pesca che occupano fino a 20 lavoratori;
§ Altre aziende che occupano fino a 200 lavoratori.
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Svolge funzioni:
v consultive e propositive
v non ha funzioni attuative
Suggerisce e dà consigli. È un consulente tecnico ed è chiaro che l’RSPP lavora
nell’interesse del DDL, mentre l’RLS lavora nell’interesse dei lavoratori.
Compiti nel dettaglio – Art. 50 T.U.
§ Accedere ai luoghi di lavoro;
§ Esser consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
§ Fare proposte;
§ Gestione delle ipotesi in caso di inidoneità delle misure di sicurezza;
§ Riunione periodica.
Modalità dell’organizzazione
- A livello aziendale
- A livello territoriale
- A livello di sito produttivo
Con riguardo all’RLS – ricopre un ruolo importante la contrattazione collettiva.
Sia per quanto concerne il numero di designazione che, al tempo di lavoro retribuito
che viene concesso all’RLS per lo svolgimento delle funzioni.
Medico Competente – soggetto con competenze mediche e sanitarie
Organismi Paritetici – sono tavoli paritetici: lo stesso numero di rappresentati dei
DDL da una parte, e dall’altra parte i rappresentanti dei lavoratori.
Hanno una serie di funzioni. (libro)
Soggetti Esterni – coloro che hanno progettato attrezzature di lavoro oppure impianti,
con cui il lavoratore si è infortunato (venditori, progettisti, installatori, ecc).
La delega di funzioni – Art. 16 T.U.
Si tratta di una novità. La delega di funzioni esiste da quando è stata introdotta la
responsabilità penale sulla sicurezza del lavoro con i decreti degli anni ’50.
Prima dell’Art.16, la giurisprudenza aveva avuto modo di enucleare alcuni requisiti.
L’effetto della Delega di funzioni: quando il DDL delega 1/3 in materia di sicurezza
sul lavoro, la responsabilità penale del DDL (qualora fosse valida) passa in capo al
delegato. In altri termini la Delega di Funzioni ha l’effetto di esonero della
responsabilità penale.
Ragion per cui l’Art.16 fissa criteri di validità come:
§ Atto scritto recante la data certa + l’adeguata e tempestiva pubblicità – questo
per evitare che venga appuntata una data diversa creando illegittimità. Persino il delegato
deve avere data scritta, infatti la delega di funzioni non si può imporre e deve esser
volontariamente accettata;
§ Requisiti di professionalità ed esperienza del delegato – affinché la delega sia
valida, sono requisiti necessari. Il soggetto deve esser in grado, di svolgere, con condizioni
tecniche e professionali;
§ Poteri di organizzazione, gestione e controllo – il DDL nel momento in cui delega,
deve conferire i necessari poteri per svolgere l’attività di delegato. Molto spesso in azienda,
si delegano i dirigenti;
§ Autonomia di spesa – perché la delega sia valida, il delegato deve avere un proprio
portafoglio, dunque avere i soldi necessari per compiere la funzione di delegato;
§ La delega deve esser accettata dal delegato per iscritto
.
Il T.U. stabilisce che il DDL deve rifarsi all’opzione 1 – massima sicurezza
tecnologicamente possibile (Art.2087 cod. civ.), tuttavia nel tempo, questa
formulazione adottata con riguardo alla necessità di adottare l’opzione 1, è stata
interpretata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, in diverso modo.
Commento: da una parte dottrina e giurisprudenza, ritengono necessario rispettare la massima
sicurezza tecnologicamente possibile (1), d’altro canto però una parte della giurisprudenza, ha
ritenuto che il legislatore abbia favorito l’opzione 2 – la massima sicurezza concretamente attuabile.
Problema: nell’ipotesi in cui il giudice ritenga l’opzione 1 valida, il DDL andrebbe incontro a seri
problemi e sanzioni penali aggravate.
L’obbligo di vigilanza del DDL
*La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzion
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