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LAVORO AGILE

§ Art. 18 comma 1 , primo periodo:

Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e

agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile

quale *modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante

accordo tra le parti **anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e

(a)senza precisi vincoli di orario o di (b)luogo di lavoro, con il ***possibile utilizzo

di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

*non è una tipologia contrattuale a sé stante, ma una modalità di svolgimento del lavoro

subordinato. Lo scopo è quello di aumentare la competitività d’impresa (nell’interesse dell’impresa)

e la finalità di agevolare i tempi di vita e di lavoro (nell’interesse del lavoratore).

Domanda: è possibile, prevederle in modo disgiunto? Dunque, una o l’altra?

La risposta è sì.

(a)questa coordinata di ordine temporale, indica la prima speculazione sull’assenza di vincoli di

orario (ovviamente con un limite legato alla durata massima di orario giornaliero e settimanale,

fissato dalla legge o dal Contratto Collettivo);

(b)alternanza ineliminabile tra lavoro esterno ed interno. Il lavoro agile è tale nella misura in cui sia

svolto dentro all’azienda, o fuori. Le parti sono libere di determinare. Questa determinazione è

fissata nell’accordo stabilito tra le parti.

Domanda: Quali sono le possibili sedi esterne al normale luogo di lavoro?

- il domicilio del lavoratore (la connessione è quella di agevolare la conciliazione dei tempi di

vita e di lavoro);

- Altre sedi individuate dall’imprenditore (la connessione è quella di incrementare la

competitività).

§ Art. 18 comma 1 , secondo periodo:

La prestazione lavorativa viene (b)in parte eseguita all’interno dei locali aziendali e

in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima

dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla

contrattazione collettiva;

Dunque si hanno due coordinate definitorie in merito al Lavoro Agile:

- (a) la prima di ordine temporale, relativa al quando si lavora agilmente;

- (b) la seconda di ordine topografico, inerente al dove si lavora.

Per quanto concerne la “mobilità territoriale”, la necessaria mancanza di una postazione fissa del

lavoratore Agile, ovvero:

- Trasferta

- Trasferimento

quando previsto contrattualmente, è chiaro che i contenuti lavoristici legati alla nozione di trasferta

o trasferimento, sono destinati a sfumare o ad esser rivisitati.

**è una riforma tralatizia, che rimanda al lavoro a progetto con la riforma Biagi che può esser

organizzato per fasi, cicli e obiettivi. Dunque questa formula ritorna, ma non ha precisa rilevanza,

nel senso che può esistere ma senza che questo abbia un’incidenza sulla definizione del lavoro

agile.

***La possibilità di utilizzare strumenti tecnologici - non è necessario ma è possibile che vi sia

l’impiego di tali strumenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo riferimento fa

emergere un ulteriore elemento, con riguardo alla disconnessione

à Il problema della salute sul luogo di lavoro

1.Salute sul luogo di lavoro

Infatti, una possibile connessione, può avere riflessi deleteri sul piano della salute e della sicurezza.

In particolare, a questo riguardo, citiamo l’Art. 19 comma 1.

Questo articolo è stato così interpretato. Non si riconosce un vero e proprio diritto alla

disconnessione, in quanto la disciplina è rimessa al patto individuale. Non è la legge italiana a

riconoscere e disciplinare nello specifico ma più semplicemente effettua un rinvio.

Altri requisiti del patto di lavoro agile (Accordo)

2. forma scritta;

3. a tempo determinato/indeterminato

1. LA SALUTE/SICUREZZA SUL LAVORO: le due norme di riferimento

contenute nella legge n.81 sono:

§ L’art.18, comma 2 della Legge n.81 del 2017;

§ L’art. 22 della Legge n.81 del 2017.

Il Trattamento economico Normativo

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro, ha diritto ad un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente

applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’Articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015 n.81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le

medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

§ L’art.18, comma 2 della Legge n.81 del 2017

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli

strumenti tecnologici assegnati al lavoratori per lo svolgimento dell’attività

lavorativa.

Commento: si fissa questo principio, per cui sicurezza e strumenti tecnologici, dipendono dal DDL

§ L’art. 22, comma 1 della Legge n.81 del 2017

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la

prestazione in modalità di lavoro agile.

Commento: il primo elemento di cui ci si occupa, è la garanzia di salute e sicurezza del lavoratore.

Con cadenza annuale si consegna al lavoratore RLS con cadenza annuale, un’informativa

scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare

modalità di rapporto agile. à

“Garanzia della salute e della sicurezza” viene confermato fondamentalmente il principio

generale derivante dall’Art.2087 cod.civ. norma cardine dell’impianto giuridico della sicurezza sul

lavoro, nonché il cuore pulsante, che afferma che il DDL deve adottare le misure di sicurezza che

secondo i 3 parametri visti, sono necessari a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del

lavoratore subordinato.

Domanda: problema interpretativo

Il T.U. si applica in toto o si applica in parte (regime di cui all’Art.3 comma 10, nonché il lavoro a

distanza continuativo)?

Intanto, si pone in evidenza il fatto che il legislatore pur criticando l’Art.22, ha una disciplina

troppo scarna in materia di sicurezza sul lavoro.

Però vi sono delle casistiche in cui si applica o l’uno o l’altro. Ad esempio:

- per quanto riguarda il lavoro a distanza, si applica solo l’Art. 3 comma 10 del D. L n.81/2008

- per quanto concerne invece i luoghi di lavoro esterni, riprendendo il concetto di antiinfortunistica,

allora si applica in toto.

2. LA FORMA SCRITTA:

esemplificazione di rischi specifici:

§ lo stress legato all’intensificazione dei ritmi;

§ l’assenza di una netta separazione tra i tempi di lavoro e

i tempi per la vita privata.

Significato di cadenza “almeno annuale” – significa che comunque va fatta una nuova informativa

ogni qualvolta vi sia una variazione che possa incidere sui fattori di rischio del lavoratore agile.

§ L’art. 22, comma 2, della Legge n.81 del 2017

Il lavoratore agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione

predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della

prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Commento: ma tale obbligo di cooperazione per fronteggiare i rischi, riguarda tutti i lavoratori non

solo il lavoratore agile. Infatti possiamo trovare riscontro con l’art. 20 del D. lgs. n.81/2008 dove

enuncia un generale obbligo di cooperazione.

Una parte della dottrina però, sostiene che il grado di cooperazione in materia di lavoro agile è

maggiore. Cap 3 - La Valutazione del contesto “Paese”

nel documento di valutazione dei rischi

Il fenomeno della globalizzazione vede che i paesi si aprono ai mercati esteri. Paesi

che a volte risultano rischiosi per una pluralità di ragioni (escluse le attività criminose

dei terzi vedi rapimenti, vedi terrorismo) ci riferiamo a clima e sanità.

Domanda: Cosa accade quando il lavoratore viene inviato in paesi esteri a

“rischio”?

Si parla di due categorie di rischio:

§ Rischi safety (in merito alla salute psico-fisica del lavoratore);

§ Rischi security (specifici che derivano da attività criminose dei terzi).

La prima cosa da fare, metodologicamente, è quella di eseguire il censimento delle

norme in rilievo a tal proposito.

Norme

§ L’Art.2087 cod. civ.

§ L’Art. 15, comma 1, lett. b) del T.U.

§ L’Art. 28, comma 1, del T.U.

§ Art.2087 cod. civ.

Il datore di lavoro deve adottare (tutte) le misure di sicurezza che, secondo la

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità

fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato.

Anche qui torna fuori il tema generale della

Commento: Massima sicurezza tecnologicamente possibile (MSTP) o la Massima sicurezza

concretamente attuabile (MSCA).

Onere probatorio

Nel contesto giuridico dell’Art. 2087 cod. civ. è il datore di lavoro a dover provare

che l’infortunio deriva da una causa a lui non imputabile.

Commento:

- La particolarità del lavoro è l’elemento preponderante

- Sorge la questione della tutela della personalità morale e lo stress legato al rischio di attività

criminose di terzi

§ Art. 15, comma 1, lett. b) del T.U.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori… sono:

la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché

l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro.

§ L’Art. 28, comma 1, del T.U.

L’oggetto della valutazione del rischio.

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche se nella scelta delle

attrezzature di lavoro e delle sostanze dei preparati chimici impiegati, nonché nella

sistemazione di luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a

rischi particolari, tra cui anche quelli

Rischi particolari

Ø Stress lavorativo

Ø Stato di gravidanza

Ø Differenze di genere

Ø Età

Ø Provenienza da altri paesi

Ø Specifica tipologia contrattuale

Ø Possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o

mobili

Domanda: bisogna tenere conto del rischio paese?

L’elenco fatto dal legislatore, ha natura esemplificativa e non tassativa, dunque è

fatto di esempi. (l’esempio disabilità e inabilità anche se n

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fm.yesornope di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle risorse umane e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Levi Alberto.