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IL PARLAMENTO

La struttura del Parlamento:

Bicameralismo perfetto: le due Camere sono dotate delle medesime funzioni, con lievissime differenze strutturali. Di

conseguenza, ciascuna Camera, può concedere o ritirare la fiducia al Governo e concorre paritariamente alla formazione

delle leggi. Tuttavia, Camera e Senato hanno una consistenza numerica differente (630 deputati e 315 senatori). Solo al

Senato, il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita (art.59 Cost). Sono stabilite età diverse sia per

eleggere i deputati e i senatori (rispettivamente 18 e 25 anni) sia per essere eletti deputati e senatori (rispettivamente 25

e 40 anni). La legge costituzionale 3 del 1963 ha stabilito una durata in carica dei due rami del Parlamento pari a 5 anni.

Il bicameralismo perfetto, se, da un lato, provoca un appesantimento del processo legislativo e un allungamento dei

tempi di approvazione delle leggi, dall’altro, garantisce, senza dubbio, una maggiore riflessione che pervade l’intero iter

legis. Il Parlamento in seduta comune si riunisce presso la sede della Camera dei Deputati, della quale mutua la

Presidenza e il Regolamento. I suoi compiti sono: l’elezione del Presidente della Repubblica: in tal caso, a deputati e

senatori si aggiungono i delegati delle Regioni; l’elezione di 5 giudici costituzionali; l’elezione di 1/3 dei membri del

Consiglio Superiore della Magistratura; la messa in Stato d’accusa del Presidente della Repubblica; la formulazione,

ogni 9 anni, dell’elenco di 45 cittadini dal quale si sorteggiano i 16 membri aggregati alla Corte Costituzionale in caso

di processo al Presidente della Repubblica.

I regolamenti e il ruolo del Parlamento:

Regolamenti parlamentari disciplinano il funzionamento di ciascuna Camera. I Regolamenti parlamentari possono

definirsi come un complesso di disposizioni che ciascuna Camera vota nell’esercizio del suo potere di auto-normazione,

per disciplinare la procedura per lo svolgimento dei suoi lavori, la sua organizzazione interna e i suoi rapporti con le

altre istituzioni.

L’organizzazione interna delle Camere:

ciascun ramo del Parlamento ha un Presidente dell’Assemblea, un ufficio di Presidenza, Commissioni Permanenti,

gruppi parlamentari, la Conferenza dei capigruppo. I due Presidenti delle Assemblee regolano le attività di tutti gli

organi e fanno osservare il Regolamento, sovraintendono all’organizzazione interna e assicurano il buon funzionamento

delle strutture amministrative di supporto all’attività parlamentare. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in

seduta comune, il Presidente del Senato supplisce alle funzioni del Capo dello Stato in caso di suo impedimento.

Successivamente all’elezione dei Presidenti, le Camere nominano: i Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in

caso di assenza; i parlamentari questori che provvedono al buon andamento dell’amministrazione di ciascuna Camera;

i segretari che sovraintendono alla redazione dei verbali e assicurano la regolarità delle operazioni di voto.

I gruppi parlamentari:

Sono le unioni dei membri di ciascuna Camera, espressione di uno stesso partito politico. Per formarsi, debbono essere

composti da almeno 20 deputati o 10 senatori. Ogni parlamentare è obbligato a dichiarare a quale gruppo appartiene;

qualora non si riconosca in nessun gruppo, confluisce nel cosiddetto gruppo misto. I gruppi distribuiscono i propri

membri nelle quote loro riservate all’interno delle commissioni parlamentari. Ciascun gruppo nomina un proprio

capogruppo.

I capigruppo:

Compongono la conferenza dei capigruppo che contribuisce all’organizzazione dei lavori delle assemblee, presentano

emendamenti e mozioni a nome del gruppo, sono ascoltati dal Presidente della Repubblica nel corso delle consultazioni

per la formazione del Governo.

Le Commissioni parlamentari:

Organi collegiali che possono essere permamenti o temporanei, monocamerali o bicamerali.

Le commissioni temporanee assolvono compiti specifici e durano in carica fino all’adempimento delle loro funzioni.

Le commissioni permanenti sono organi stabili e necessari per il lavoro di ciascuna Camera. Si riuniscono per ascoltare

e discutere comunicazioni del Governo e per esercitare funzioni di indirizzo e di informazione. Ciascuna commissione

permanente è competente in una determinata materia.

Le commissioni bicamerali sono formate in parti uguali dai rappresentanti delle due Camere. Ai loro lavori si applica il

Regolamento della Camera dei Deputati. Esse detengono poteri di controllo, indirizzo e vigilanza. Tra le commissioni

bicamerali ricordiamo: la Commissione per le questioni regionali, la Commissione per l’indirizzo generale e la

vigilanza di servizi radiotelevisivi, il Comitato per i servizi di sicurezza.

A Presidente delle Commissioni bicamerali, sia designato un membro dell’opposizione.

Le Giunte parlamentari:

le Giunte sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l’esercizio di funzioni diverse da quelle

legislative e di controllo:

Giunte per il Regolamento: garantiscono la corretta osservanza del regolamento e di elaborazione di proposte di

modifica dello stesso.

Giunte per le elezioni e per le autorizzazioni a procedere (separate alla Camera, unificate al Senato): verificano

l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e garantiscono la tutela delle prerogative parlamentari.

Giunta del Senato per gli Affari delle Comunità europee: ha poteri consultivi. Alla Camera, è presente una

Commissione permanente per le politiche comunitarie.

Il funzionamento del Parlamento:

Come detto, il Parlamento dura in carica 5 anni. Ma, secondo la Costituzione, Camera e Senato possono esercitare le

proprie funzioni anche oltre la scadenza. Ciò accade:

in caso di guerra (art.60 comma 2 Cost): la proroga deve essere approvata con legge. Nel caso della prorogatio: in base

a tale istituto, l’organo scaduto non cessa di esercitare le proprie funzioni finché non si sia provveduto al suo rinnovo.

Pertanto, i poteri delle Camere scadute sono prorogati fino alla “prima riunione delle nuove Camere”.

Validità delle sedute parlamentari: affinché una seduta di una Camera sia valida, la Costituzione richiede la

maggioranza dei componenti. Si richiede il numero legale (anche detto quorum strutturale): alla seduta devono

partecipare il 50% + 1 dei membri dell’Assemblea. NB: il numero legale si presume esistente, finché un parlamentare

richiede la verifica. Se, dalla verifica, si accerta la mancanza del numero legale, la seduta parlamentare deve essere

rinviata. Validità delle deliberazioni: affinché una deliberazione sia approvata è necessario il cosiddetto quorum

funzionale (maggioranza dei presenti), tranne nei casi in cui la Costituzione prescrive maggioranze diverse e più ampie.

Il computo delle astensioni:

Alla Camera, gli astenuti sono calcolati ai fini del raggiungimento del numero legale (quorum strutturale), ma non sono

calcolati ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per approvare la deliberazione (quorum funzionale). Chi

si astiene, quindi, contribuisce ad abbassare la maggioranza richiesta affinché una certa deliberazione sia approvata.

Al Senato, invece, gli astenuti sono calcolati non solo per il quorum strutturale, ma anche nel quorum funzionale. In

sostanza, le astensioni sono equiparate a voti contrari. Chi è intenzionato ad astenersi deve, pertanto, allontanarsi

dall’aula o dalla commissione al momento del voto.

Modalità del voto: le due Camere possono votare in modo palese o segreto. Il voto segreto è utilizzato soprattutto per

deliberazioni riguardanti persone.

Principio di pubblicità dei lavori parlamentari: recita l’articolo 64 comma 2 della Costituzione:

“Le sedute sono pubbliche; tuttavia, ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di

adunarsi in seduta segreta”.

I metodi di lavoro del Parlamento:

l’organizzazione del lavoro all’interno delle Camere è contenuta nei regolamenti parlamentari. Ogni gruppo deve avere

un tempo minimo per intervenire, il tempo a disposizione aumenta in base alla consistenza numerica di ciascun gruppo,

sui DDL di iniziativa governativa, una quota maggiore di tempo va attribuita ai gruppi di opposizione.

Le prerogative parlamentari:

Insindacabilità (valida anche dopo la scadenza del mandato)

“I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle

loro funzioni”.

Immunità penale (limitata alla durata della legislatura)

“Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a

perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto

in detenzione, salvo che sia in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di

commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per

sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a

sequestro di corrispondenza”.

Gli “interna corporis acta”: con tale definizione si intendono gli atti e e le attività compiuti all’interno delle Camere..

Essi sono insindacabili e non sono sottoponibili ad alcun controllo esterno.

.Le funzioni del Parlamento:

Tre sono le principali funzioni esercitate dal Parlamento italiano:

la funzione legislativa: “esercitata collettivamente dalle due Camere”.

la funzione di indirizzo politico: i regolamenti parlamentari prevedono degli atti che consentono alle Camere di

indirizzare l’attività del Governo:

− la mozione: può essere presentata da un capogruppo o da 10 deputati o da 8 senatori. La mozione viene presentata

per spingere il Parlamento a discutere e a deliberare su questioni inerenti l’attività di Governo.

− la risoluzione: può essere proposta anche in Commissione anche da singoli deputati. Ha l’obiettivo di manifestare

un orientamento o di definire un indirizzo.

la funzione di controllo: il Governo è sottoposto ad un continuo controllo da parte delle Camere circa lo svolgimento

della sua attività politico-amministrativa attraverso l’interrogazione, l’interpellanza, le inchieste parlamentari.

L’interrogazione: consiste in una semplice domanda, rivolta, per iscritto, da un parlamentare al Governo o a un singolo

ministro, per conoscere se un fatto sia vero o se il Governo intenda prendere provvedimenti su un argomento

determinato. La risposta può essere orale o (su richiesta dell’interrogante) scritta. Il Governo può, comunque, differire

la risposta.

L’interpellanza: consiste in una domanda scritta, rivolta al Governo o a un

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agno90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Olivi Marco.