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42. IL CONTROLLO SUL REGOLAMENTO NEGOZIALE
Le condizioni generali di contratto. L'impresa predispone unilateralmente il regolamento contrattuale, nei
confronti di una pluralità di consumatori: tale regolamento risulta, pertanto, fortemente standardizzato.
Sotto il profilo dell'interpretazione del contratto, il codice civile stabilisce che le clausole contrattuali
ambigue si interpretano tenendo conto di ciò che si pratica nel luogo ove ha sede l'impresa e non nel luogo di
conclusione del singolo contratto.
Sotto il profilo delle condizioni generali di contratto, il codice civile riconosce all'impresa il potere di
definire le regole dello scambio, che vengono rese vincolanti sol perchè conoscibili dai clienti, potenziali
contraenti, con l'ordinaria diligenza.
Il potere normativo dell'impresa e la necessità di forme di controllo. All'impresa è riconosciuta una sorta
di potere normativo in quanto la vincolatività delle regole prescinde da una verifica circa l'esistenza di una
reale volontà del consumatore orientata alla loro accettazione.
Poichè la sussistenza di un'effettiva concorrenza sul mercato costituisce obiettivo doveroso ma di incerta
realizzazione, l'ordinamento non si disinteressa dei modi con cui il potere normativo spettante all'impresa si
esprime.
Per questa ragione, si stabiliscono forme di controllo all'esercizio di tale potere e si pongono limiti
all'operatività delle regole unilateralmente disposte, a prescindere dalla capacità del processo concorrenziale
di favorire la selezione anche delle regole contrattuali.
...la soluzione nel codice civile. L'approccio seguito dal legislatore era nel senso di isolare le clausole
vessatorie, tali ritenute in quanto eccessivamente gravose per l'aderente, e di renderle applicabili soltanto in
presenza di una espressa approvazione scritta (ad substantiam) di quest'ultimo.
La soluzione accolta non era però adeguata dato il limitato ambito di applicabilità della norma e la scarsa
utilità del rimedio approntato.
...e nel codice del consumo. Una risposta più efficiente viene fornita dal codice del consumo, che non si
limita definire un elenco più analitico di clausole che si presumono vessatorie, ma tratteggia anche una
definizione generale di vessatorietà delle condizioni generali del contratto.
Tale qualifica viene riferita a tutte le clausole che prevedono un eccessivo squilibrio, tra diritti e obblighi, a
vantaggio dell'impresa e a danno del consumatore. L'esistenza dello squilibrio deve essere verificata secondo
una valutazione da condurre in buona fede e tenendo conto delle circostanze esistenti nel momento della
conclusione del contratto.
Secondo aspetto è che per superare la qualificazione di vessatorietà della clausola non si utilizza più il
criterio formale della specifica approvazione per iscritto, ma quello sostanziale, costituito dalla circostanza
che la clausola abbia formato oggetto di una specifica trattativa con il consumatore.
Clausole abusive e nullità di protezione. Il carattere vessatorio determina la nullità della clausola, ma senza
possibilità alcuna che la nullità si estenda all'intero contratto, il quale rimane valido per il resto (art. 36
cod.cons.). Il principio è dunque quello della nullità parziale, seppur differente da come viene codificato
dall'art. 1419 c.c.
La norma realizza un rafforzamento dell'interesse del consumatore e quindi un riequilibrio delle condizioni
contrattuali. Tale nullità si definisce infatti come una nullità di protezione. Inoltre, in deroga al principio
generale, la legittimazione a far valere la nullità non viene attribuita a chiunque vi abbia interesse ma
soltanto al consumatore (nullità relativa).
L'interesse delle imprese e del mercato. La soluzione di conservazione del contratto è funzionale anche
alla protezione di un interesse della stessa impresa preponente, che si sottrae così al rischio della perdita di
clientela e a maggiori oneri.
Inoltre, la previsione di un potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole assolve anche una
funzione di tutela di interessi generali, nella prospettiva della riduzione delle rilevate asimmetrie del mercato.
I rimedi generali: Sono previsti a tutela dell'interesse generale, garantendo una corretta funzionalità del
mercato.
...il controllo dell'AGCM. In capo all'AGCM è riconosciuto il potere di accertare la natura vessatoria delle
condizioni generali di contratto. L'autorità può esercitare tale potere sia ex post, cioè rispetto a condizioni già
applicate sul mercato, su richiesta dei consumatori, individualmente o come associazioni, che ex ante, su
richiesta delle imprese che sottopongono preventivamente le condizioni generali da esse predisposte, in vista
della loro futura applicazione (meccanismo dell'interpello).
...le azioni inibitorie collettive. Anche alle associazioni dei consumatori è riconosciuta la legittimazione a
esercitare davanti al giudice civile l'azione volta a far valere il carattere abusivo delle condizioni generali di
contratto e in particolare azioni di tipo inibitorio.
Attraverso tali tipi di azioni, il legislatore incentiva il controllo sul regolamento negoziale, per ridurre gli
squilibri, anche sotto il profilo economico. L'ordinamento cerca inoltre di conseguire anche l'obiettivo di una
maggiore giustizia contrattuale.
Il coordinamento tra l'AGCM e il giudice. L'esistenza di due controlli tra loro concorrenti fa sorgere il
problema del loro coordinamento, soprattutto per la rilevanza della valutazione preventiva effettuata da parte
dell'AGCM in sede di interpello, con riferimento al successivo intervento del giudice.
Si ritiene che, una volta che l'AGCM abbia accertato il suo potere di accertamento relativamente all'assenza
di vessatorietà, tali valutazioni non possano essere in discussione dal giudice ordinario. In questo modo non
si vanifica lo strumento dell'interpello e si dà un rilievo prevalente alle valutazioni dall'AGCM,
istituzionalmente e tecnicamente competente ad analizzare il grado di concorrenzialità del mercato.
43. LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il diritto al conseguimento delle utilità attese. Tale diritto viene protetto con l'obiettivo di incrementare la
propensione al ricorso al mercato. La tutela del diritto avviene contro il rischio che il prodotto non solo si
riveli incapace a soddisfare il concreto bisogno che ha indotto il consumatore ad acquistarlo, ma venga
persino a costituire, a causa di vizi a esso intrinseci, fonte di danni per la sua persona.
a) Il diritto a ricevere prodotti idonei all'uso. I prodotti devono rivelarsi idonei all'uso specifico a cui sono
destinati e devono presentare le caratteristiche e le qualità ragionevoli da attendersi da prodotti dello stesso
tipo e anche quelle che siano state indicate dalle promozioni e comunicazioni commerciali.
Tale diritto alla conformità del bene di consumo è una specificazione del diritto all'esatto adempimento
spettante al creditore di ogni rapporto obbligatorio.
Secondo la disciplina civilistica, l'acquirente di un bene viziato ha semplicemente la possibilità di scegliere
tra la riduzione del prezzo, conservando il bene viziato, e la risoluzione del contratto con i relativi effetti
restitutori, entro termini stringenti (decadenza: otto giorni; prescrizione: un anno).
Il rimedio specifico: il diritto alla sostituzione. Il diritto è tuttavia tutelato in forma più intensa. Il cod.
cons. consente al consumatore nella possibilità di ottenere, senza spese aggiuntive, il ripristino della
conformità mediante riparazione o sostituzione del bene.
Il tutto avviene con maggiore ampiezza rispetto al diritto comune (responsabilità: due anni dalla consegna;
prescrizione dell'azione: ventisei mesi dalla consegna; decadenza: non denuncia nei sessanta giorni dalla
scoperta del vizio).
...e la sua ratio. La ratio della norma si fonda non solo sulla tutela del consumatore, ma anche sulla
funzionalità della soluzione a soddisfare gli interessi della stessa impresa venditrice o fornitrice,
consentendole di sottrarsi sia al rischio della restituzione parziale del prezzo, sia al rischio della perdita del
cliente.
b) Il diritto a ottenere prodotti sicuri. Il cod.cons. prevede sia l'obbligo per l'impresa di mettere in
circolazione prodotti sicuri, sia alcune regole specifiche sulla responsabilità del produttore, da applicare nei
casi in cui il consumatore subisca danno in ragione dell'uso di un prodotto difettoso.
L'obbligo di mettere in circolazione prodotti sicuri. L'obbligo per l'impresa non si esaurisce nella fase
dell'immissione in commercio, ma consiste anche nel compiere controlli a campione sui prodotti
commercializzati e di adottare misure per evitare i rischi, compreso il ritiro dal mercato dei prodotti che non
garantiscono standard di sicurezza.
La responsabilità del produttore. Le norme che la disciplinano trovano applicazione non solo nell'ipotesi
in cui si sia stabilita una relazione diretta tra il consumatore e il produttore del bene difettoso, ma a tutte le
imprese che a vario titolo sono coinvolte nel processo che sfocia nella messa in circolazione del prodotto
difettoso fonte di danni.
La disciplina travalica la dimensione propriamente interna all'operazione di scambio, e dunque di norme a
tutela della parte contrattuale, assumendo il significato più generale di regole di protezione dell'utilizzatore di
un prodotto che si è rivelato difettoso, indipendentemente dalla sua veste di acquirente, attivabili contro
chiunque abbia concorso a permettere la diffusione sul mercato del bene.
Il rischio di impresa come criterio di imputazione della responsabilità. L'imputazione non si basa sulla
regola determinata dal 2043 (in forza del quale il danno è risarcibile solo allorchè sia dovuto quanto meno a
colpa del danneggiante) ma su un criterio tendenzialmente oggettivo (simile a quanto prevede il 2050 in tema
di esercizio di attività pericolose), nel senso che l'impresa risponde sempre del danno, salvo che non provi
l'esistenza di una delle circostanze indicate dall'art. 118 cod.cons.
Tali circostanze (es. inesistenza del difetto all'immissione sul mercato) sono fatti oggettivamente estranei alla
sfera di controllo dell'impresa, quindi il rischio del loro accadimento non può essere eliminato tramite una
pianificazione e organizzazione dell'attività.
44. IL CONTRATTO TRA IMPRESE
Le relazioni contrattuali tra imprese nel mercato. Nelle relazioni business to business, il rapporto
contrattuale che si instaura non è necessariamente sottratto alla logica del negoziato: le posizioni dei du