Anteprima
Vedrai una selezione di 23 pagine su 107
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 1 Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 2
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 6
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 11
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 16
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 21
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 26
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 31
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 36
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 41
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 46
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 51
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 56
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 61
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 66
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 71
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 76
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 81
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 86
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 91
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 96
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 101
Anteprima di 23 pagg. su 107.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto Commerciale (diritto delle imprese) Pag. 106
1 su 107
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

42. IL CONTROLLO SUL REGOLAMENTO NEGOZIALE

Le condizioni generali di contratto. L'impresa predispone unilateralmente il regolamento contrattuale, nei

confronti di una pluralità di consumatori: tale regolamento risulta, pertanto, fortemente standardizzato.

Sotto il profilo dell'interpretazione del contratto, il codice civile stabilisce che le clausole contrattuali

ambigue si interpretano tenendo conto di ciò che si pratica nel luogo ove ha sede l'impresa e non nel luogo di

conclusione del singolo contratto.

Sotto il profilo delle condizioni generali di contratto, il codice civile riconosce all'impresa il potere di

definire le regole dello scambio, che vengono rese vincolanti sol perchè conoscibili dai clienti, potenziali

contraenti, con l'ordinaria diligenza.

Il potere normativo dell'impresa e la necessità di forme di controllo. All'impresa è riconosciuta una sorta

di potere normativo in quanto la vincolatività delle regole prescinde da una verifica circa l'esistenza di una

reale volontà del consumatore orientata alla loro accettazione.

Poichè la sussistenza di un'effettiva concorrenza sul mercato costituisce obiettivo doveroso ma di incerta

realizzazione, l'ordinamento non si disinteressa dei modi con cui il potere normativo spettante all'impresa si

esprime.

Per questa ragione, si stabiliscono forme di controllo all'esercizio di tale potere e si pongono limiti

all'operatività delle regole unilateralmente disposte, a prescindere dalla capacità del processo concorrenziale

di favorire la selezione anche delle regole contrattuali.

...la soluzione nel codice civile. L'approccio seguito dal legislatore era nel senso di isolare le clausole

vessatorie, tali ritenute in quanto eccessivamente gravose per l'aderente, e di renderle applicabili soltanto in

presenza di una espressa approvazione scritta (ad substantiam) di quest'ultimo.

La soluzione accolta non era però adeguata dato il limitato ambito di applicabilità della norma e la scarsa

utilità del rimedio approntato.

...e nel codice del consumo. Una risposta più efficiente viene fornita dal codice del consumo, che non si

limita definire un elenco più analitico di clausole che si presumono vessatorie, ma tratteggia anche una

definizione generale di vessatorietà delle condizioni generali del contratto.

Tale qualifica viene riferita a tutte le clausole che prevedono un eccessivo squilibrio, tra diritti e obblighi, a

vantaggio dell'impresa e a danno del consumatore. L'esistenza dello squilibrio deve essere verificata secondo

una valutazione da condurre in buona fede e tenendo conto delle circostanze esistenti nel momento della

conclusione del contratto.

Secondo aspetto è che per superare la qualificazione di vessatorietà della clausola non si utilizza più il

criterio formale della specifica approvazione per iscritto, ma quello sostanziale, costituito dalla circostanza

che la clausola abbia formato oggetto di una specifica trattativa con il consumatore.

Clausole abusive e nullità di protezione. Il carattere vessatorio determina la nullità della clausola, ma senza

possibilità alcuna che la nullità si estenda all'intero contratto, il quale rimane valido per il resto (art. 36

cod.cons.). Il principio è dunque quello della nullità parziale, seppur differente da come viene codificato

dall'art. 1419 c.c.

La norma realizza un rafforzamento dell'interesse del consumatore e quindi un riequilibrio delle condizioni

contrattuali. Tale nullità si definisce infatti come una nullità di protezione. Inoltre, in deroga al principio

generale, la legittimazione a far valere la nullità non viene attribuita a chiunque vi abbia interesse ma

soltanto al consumatore (nullità relativa).

L'interesse delle imprese e del mercato. La soluzione di conservazione del contratto è funzionale anche

alla protezione di un interesse della stessa impresa preponente, che si sottrae così al rischio della perdita di

clientela e a maggiori oneri.

Inoltre, la previsione di un potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole assolve anche una

funzione di tutela di interessi generali, nella prospettiva della riduzione delle rilevate asimmetrie del mercato.

I rimedi generali: Sono previsti a tutela dell'interesse generale, garantendo una corretta funzionalità del

mercato.

...il controllo dell'AGCM. In capo all'AGCM è riconosciuto il potere di accertare la natura vessatoria delle

condizioni generali di contratto. L'autorità può esercitare tale potere sia ex post, cioè rispetto a condizioni già

applicate sul mercato, su richiesta dei consumatori, individualmente o come associazioni, che ex ante, su

richiesta delle imprese che sottopongono preventivamente le condizioni generali da esse predisposte, in vista

della loro futura applicazione (meccanismo dell'interpello).

...le azioni inibitorie collettive. Anche alle associazioni dei consumatori è riconosciuta la legittimazione a

esercitare davanti al giudice civile l'azione volta a far valere il carattere abusivo delle condizioni generali di

contratto e in particolare azioni di tipo inibitorio.

Attraverso tali tipi di azioni, il legislatore incentiva il controllo sul regolamento negoziale, per ridurre gli

squilibri, anche sotto il profilo economico. L'ordinamento cerca inoltre di conseguire anche l'obiettivo di una

maggiore giustizia contrattuale.

Il coordinamento tra l'AGCM e il giudice. L'esistenza di due controlli tra loro concorrenti fa sorgere il

problema del loro coordinamento, soprattutto per la rilevanza della valutazione preventiva effettuata da parte

dell'AGCM in sede di interpello, con riferimento al successivo intervento del giudice.

Si ritiene che, una volta che l'AGCM abbia accertato il suo potere di accertamento relativamente all'assenza

di vessatorietà, tali valutazioni non possano essere in discussione dal giudice ordinario. In questo modo non

si vanifica lo strumento dell'interpello e si dà un rilievo prevalente alle valutazioni dall'AGCM,

istituzionalmente e tecnicamente competente ad analizzare il grado di concorrenzialità del mercato.

43. LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il diritto al conseguimento delle utilità attese. Tale diritto viene protetto con l'obiettivo di incrementare la

propensione al ricorso al mercato. La tutela del diritto avviene contro il rischio che il prodotto non solo si

riveli incapace a soddisfare il concreto bisogno che ha indotto il consumatore ad acquistarlo, ma venga

persino a costituire, a causa di vizi a esso intrinseci, fonte di danni per la sua persona.

a) Il diritto a ricevere prodotti idonei all'uso. I prodotti devono rivelarsi idonei all'uso specifico a cui sono

destinati e devono presentare le caratteristiche e le qualità ragionevoli da attendersi da prodotti dello stesso

tipo e anche quelle che siano state indicate dalle promozioni e comunicazioni commerciali.

Tale diritto alla conformità del bene di consumo è una specificazione del diritto all'esatto adempimento

spettante al creditore di ogni rapporto obbligatorio.

Secondo la disciplina civilistica, l'acquirente di un bene viziato ha semplicemente la possibilità di scegliere

tra la riduzione del prezzo, conservando il bene viziato, e la risoluzione del contratto con i relativi effetti

restitutori, entro termini stringenti (decadenza: otto giorni; prescrizione: un anno).

Il rimedio specifico: il diritto alla sostituzione. Il diritto è tuttavia tutelato in forma più intensa. Il cod.

cons. consente al consumatore nella possibilità di ottenere, senza spese aggiuntive, il ripristino della

conformità mediante riparazione o sostituzione del bene.

Il tutto avviene con maggiore ampiezza rispetto al diritto comune (responsabilità: due anni dalla consegna;

prescrizione dell'azione: ventisei mesi dalla consegna; decadenza: non denuncia nei sessanta giorni dalla

scoperta del vizio).

...e la sua ratio. La ratio della norma si fonda non solo sulla tutela del consumatore, ma anche sulla

funzionalità della soluzione a soddisfare gli interessi della stessa impresa venditrice o fornitrice,

consentendole di sottrarsi sia al rischio della restituzione parziale del prezzo, sia al rischio della perdita del

cliente.

b) Il diritto a ottenere prodotti sicuri. Il cod.cons. prevede sia l'obbligo per l'impresa di mettere in

circolazione prodotti sicuri, sia alcune regole specifiche sulla responsabilità del produttore, da applicare nei

casi in cui il consumatore subisca danno in ragione dell'uso di un prodotto difettoso.

L'obbligo di mettere in circolazione prodotti sicuri. L'obbligo per l'impresa non si esaurisce nella fase

dell'immissione in commercio, ma consiste anche nel compiere controlli a campione sui prodotti

commercializzati e di adottare misure per evitare i rischi, compreso il ritiro dal mercato dei prodotti che non

garantiscono standard di sicurezza.

La responsabilità del produttore. Le norme che la disciplinano trovano applicazione non solo nell'ipotesi

in cui si sia stabilita una relazione diretta tra il consumatore e il produttore del bene difettoso, ma a tutte le

imprese che a vario titolo sono coinvolte nel processo che sfocia nella messa in circolazione del prodotto

difettoso fonte di danni.

La disciplina travalica la dimensione propriamente interna all'operazione di scambio, e dunque di norme a

tutela della parte contrattuale, assumendo il significato più generale di regole di protezione dell'utilizzatore di

un prodotto che si è rivelato difettoso, indipendentemente dalla sua veste di acquirente, attivabili contro

chiunque abbia concorso a permettere la diffusione sul mercato del bene.

Il rischio di impresa come criterio di imputazione della responsabilità. L'imputazione non si basa sulla

regola determinata dal 2043 (in forza del quale il danno è risarcibile solo allorchè sia dovuto quanto meno a

colpa del danneggiante) ma su un criterio tendenzialmente oggettivo (simile a quanto prevede il 2050 in tema

di esercizio di attività pericolose), nel senso che l'impresa risponde sempre del danno, salvo che non provi

l'esistenza di una delle circostanze indicate dall'art. 118 cod.cons.

Tali circostanze (es. inesistenza del difetto all'immissione sul mercato) sono fatti oggettivamente estranei alla

sfera di controllo dell'impresa, quindi il rischio del loro accadimento non può essere eliminato tramite una

pianificazione e organizzazione dell'attività.

44. IL CONTRATTO TRA IMPRESE

Le relazioni contrattuali tra imprese nel mercato. Nelle relazioni business to business, il rapporto

contrattuale che si instaura non è necessariamente sottratto alla logica del negoziato: le posizioni dei du

Dettagli
A.A. 2015-2016
107 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BackstabTheory di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Regoli Duccio.