Capitolo I - Il fenomeno e le nozioni di impresa
Sez. 1 - Il sistema del diritto delle imprese
- Il sistema economico
- Diritto civile e diritto commerciale
- L'evoluzione del diritto commerciale
- Diritto commerciale e diritto delle imprese
- Le fonti del diritto delle imprese
- Il sistema del diritto delle imprese attuale
Sez. 2 - Nozioni e categorie di imprese
- Profili giuridici e nozioni di impresa
- La nozione di impresa nel codice civile
- Impresa agricola e impresa commerciale
- Piccola impresa e impresa non piccola
- Categorie di imprese e disciplina applicabile
- Ambito di applicazione della disciplina delle imprese
Sez. 3 - Modelli organizzativi delle imprese
- Impresa e modelli organizzativi
- Impresa individuale
- Impresa societaria
- Impresa collettiva non societaria
- Impresa sociale
- Impresa pubblica
- Impresa di gruppo
- Aggregazioni tra imprese
Capitolo II - L'attività
Sez. 1 - Concorrenza
- Il sistema della disciplina della concorrenza
- Il diritto antitrust
- Le intese
- Gli abusi di posizione dominante
- Le concentrazioni
- L'applicazione della disciplina antitrust
- La disciplina della concorrenza nel codice civile
- La concorrenza sleale
- I singoli atti di concorrenza sleale
- I limiti legali e contrattuali della concorrenza
Sez. 2 - Proprietà industriale
- I diritti di proprietà industriale
- I segni distintivi
- Il marchio: nozione, categorie e caratteri
- Il marchio: tutela e vicende
- La ditta, l'insegna e i nomi di dominio
- Le invenzioni
- Il brevetto
- I modelli, i disegni e le altre privative
Sez. 3 - La contrattazione
- Le categorie della contrattazione di impresa
- Il contratto tra impresa e consumatore
- Le modalità di conclusione del contratto
- Il controllo sul regolamento negoziale
- La tutela del consumatore nell'esecuzione del contratto
- Il contratto tra imprese
- Mercato globale e lex mercatoria
Capitolo III - Il finanziamento
Sez. 1 - Operazioni di finanziamento
- Forme di finanziamento
- Il finanziamento bancario
- Le operazioni bancarie in conto corrente
- I contratti di credito
- I contratti di garanzia a favore della banca
- Le garanzie della banca a favore dell'impresa
- I contratti di finanziamento parabancari
- Gli altri contratti e operazioni di finanziamento
Sez. 2 - Titoli di credito
- La funzione e l'origine dei titoli di credito
- La disciplina del titolo di credito
- La fattispecie titolo di credito
- I tipi di titoli di credito
- I titoli cambiari
Capitolo IV - La struttura
Sez. 1 - Organizzazione
- L'organizzazione dell'impresa e la divisione del lavoro
- La rappresentanza commerciale
- L'organizzazione dell'impresa societaria: l'amministrazione
- L'organizzazione dell'impresa societaria: il controllo
- L'esternalizzazione delle funzioni e la rete distributiva
Sez. 2 - Azienda
- La nozione di azienda
- I modi di appartenenza dell'azienda
- Circolazione e conflitti di appartenenza
- Circolazione e rapporti con i terzi
- Circolazione e rapporti tra le parti
Sez. 3 - Contabilità
- Contabilità dell'impresa e scritture contabili
- La contabilità dell'impresa organizzata in forma societaria
- Tenuta, conservazione e valore probatorio delle scritture contabili
Sez. 4 - Pubblicità legale
- Registro delle imprese: funzione e fonti normative
- L'efficacia della pubblicità legale
- I principi fondamentali del registro delle imprese
- La struttura e il procedimento
Capitolo V - La crisi
- Crisi dell'impresa e procedure concorsuali
- Il fallimento: caratteri generali e apertura della procedura
- Il fallimento: la sentenza dichiarativa e i suoi effetti
- Il fallimento: esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo
- Il fallimento: l'accertamento del passivo
- Il fallimento: ripartizione dell'attivo e chiusura della procedura
- Il fallimento delle società
- Le procedure amministrative
- Il concordato preventivo
- Gli accordi di ristrutturazione e i piani di risanamento
Sez. 1 - Il sistema economico
Gli elementi del sistema economico. L'economia è costituita da due aree principali: la produzione e il consumo. Nell'autosufficienza non ci può essere economia, in quanto quest'ultima si chiude su se stessa, limitando la capacità degli individui di soddisfare le proprie esigenze e non generando valore aggiunto. Esiste pertanto una terza area essenziale al funzionamento del sistema economico, attraverso la quale l'uomo riesce a soddisfare i propri bisogni: lo scambio.
Il mercato. Il luogo in cui lo scambio si svolge è il mercato, dove domanda e offerta si incontrano in maniera trasparente. L'originaria identificazione (mercato-luogo) è lo spazio fisico in cui sono concentrati gli scambi. Nel lessico degli economisti è l'insieme di scambi relativi a una determinata merce o area geografica (modello economico in un certo tempo, con libertà di iniziativa e prezzi di mercato formati grazie alla concorrenza).
In una dimensione istituzionale, il mercato identifica la comunità degli operatori economiche si incontrano per commerciare fra loro (mercato-riunione). Con un processo di astrazione è divenuto il sistema di regole che governa l'attività di scambio e che la comunità osserva per adesione spontanea o per coazione esterna (mercato-organizzazione). Il mercato come luogo artificiale si risolve in una forma di regolazione di determinati settori economici (mercati regolati, es. mercato bancario).
Per la sua rilevanza sociale, il mercato è sempre stato oggetti di controllo da parte delle autorità pubbliche, al fine di prevenire truffe a danno dei consumatori e assicurarne il corretto svolgimento.
Mercato e impresa. I fondamentali fattori propulsivi del sistema economico sono, da un lato, i bisogni degli uomini e, dall'altro, l'intraprendenza degli stessi a cercare di soddisfarsi per trarne un vantaggio e procurarsi così le risorse necessarie a soddisfare i propri.
Con l'evoluzione del sistema, e con l'accrescersi della sua complessità, le attività hanno cominciato a specializzarsi (commercio all'ingrosso/dettaglio, botteghe, finanza, borse). Si sono evolute le imprese e con esse i mercati. Domanda e offerta si sono spostate in un territorio più vasto.
La globalizzazione degli scambi e dei mercati. L'abbattimento delle barriere, in larga misura giuridiche, tra un mercato e l'altro ha preso avvio negli USA, prima grande area continentale nella quale persone, merci e capitali hanno potuto circolare liberamente sulla sola base delle leggi di domanda e offerta. Il processo è proseguito nella CEE, oggi UE.
Oggi, limitatamente alle merci, mediante i trattati internazionali sul libero scambio, culminati con l'istituzione della World Trade Organization, la globalizzazione interessa l'intero pianeta. Grazie anche all'evoluzione tecnologica (es. operazioni online) si cerca di far si che tutte le imprese nel mondo possano partecipare ad un unico grande mercato che operi in maniera trasparente.
Sez. 2 - Diritto civile e diritto commerciale
Il sistema del diritto civile. Il diritto civile, di derivazione romanistica, è incentrato sul diritto di proprietà e si ricollega, da un lato, al diritto di godere delle risorse e quindi di utilizzarle al fine di sfruttarne il valore d'uso; dall'altro, al potere di disporre delle stesse e quindi di alienarle al fine di realizzarne il valore di scambio, attraverso i contratti.
Il codice civile italiano in vigore fino al 1942 era modellato secondo questo sistema, in cui il contratto, modo d'acquisto della proprietà, è espressione della volontà e dell'autonomia delle parti, ma anche della sovranità del proprietario della cosa. L'esercizio del potere di disporre era una modalità estrema e straordinaria di esercizio della sovranità, la quale si manifestava nel godimento del bene.
...e la produzione agricola. Tale sistema giuridico risultava coerente a un sistema economico incentrato sulla ricchezza immobiliare e caratterizzato da un modo di produzione agricolo, basato sullo sfruttamento dei fondi da parte del proprietario (auto-produzione).
La disciplina riguardava infatti il fondamento, il contenuto e i confini della proprietà terriera, disciplinandone la cautela, il trasferimento, i modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà. Regolava poi la produzione, oltre che dei beni produttivi (i fondi), anche i beni di nuova produzione, qualificandoli come frutti naturali, cioè quelli che provengono direttamente dalla cosa (art. 820) e che appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821). Nasce poi la figura dei frutti civili, cioè quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (art. 820).
La produzione commerciale. Si è poi sviluppato un sistema radicalmente diverso, basato non sulla distribuzione dei beni tra i consociati ma sulla divisione del lavoro, cioè del compito di produrli, e quindi sulla specializzazione dell'intero sistema di produzione, che riguarda sia i produttori che i prodotti.
In questo sistema la produzione risulta destinata a tutti i consociati e quindi ad essere scambiata, in luoghi specializzati (i mercati) e in cambio di beni generalmente accettati nei mercati come oggetto di scambio (la moneta), in base al valore dei prodotti.
Chi produce per scambiare merci sul mercato e chi esercita la relativa attività viene indicato come mercante o commerciante, così come mercantile o commerciale viene definito il relativo sistema economico. L'atto di disposizione (atto di commercio) non è più considerato come espressione estrema del potere di disporre del proprietario ma come momento essenziale dell'attività del mercante.
L'attività in questione richiede il coinvolgimento di altri soggetti, come la famiglia e gli estranei: ciò implica una vera e propria organizzazione, in grado di rendere possibile lo svolgimento dell'attività produttiva, il reperimento dei fattori produttivi e il collocamento dei prodotti sul mercato. Per sfruttare le economie di scala il mercante standardizza attività e prodotti, offrendo al pubblico merci tra loro uniformi e favorendo la formazione di prezzi unitari di mercato.
Il mercato assume anche la funzione di meccanismo, anonimo e diffuso, di valutazione dei prezzi degli scambi.
...e il diritto commerciale. Nell'ambito del sistema economico commerciale emergono nuove e diverse esigenze. Lo scambio dei prodotti sul mercato si svolge con una celerità incompatibile con la cautela e la lentezza tipiche del trasferimento dei fondi.
È necessario disciplinare l'organizzazione produttiva e la collocazione sul mercato dei prodotti; la compresenza di una pluralità di mercanti comporta una fisiologica conflittualità tra costoro, e cioè una concorrenza; l'esercizio dell'attività implica l'investimento di ingenti risorse finanziarie e nascono quindi rapporti di finanziamento presso altri mercanti specializzati (i banchieri); diviene di conseguenza rilevante la tutela del credito.
I sistemi agricolo e commerciale risultano in concreto presenti in ogni sistema economico sviluppato. Da un punto di vista giuridico, la prevalenza dell'uno o dell'altro risulta decisiva: mentre i sistemi prevalentemente agricoli possono soddisfare le esigenze limitandosi a introdurre singole eccezioni a specifiche regole civilistiche, nell'ambito di quelli prevalentemente commerciali è necessaria la previsione di un organico complesso di norme, e cioè di un vero e proprio sistema giuridico commerciale, in grado di realizzare le specifiche istanze del commercio, da affiancare e sovrastare quello tradizionale, civilistico, di matrice proprietaria.
Sez. 3 - L'evoluzione del diritto commerciale
Il diritto dei commercianti. Il diritto commerciale risultava caratterizzato in termini di disciplina della specifica professione del commerciante. Il commercio veniva considerato innanzitutto un mestiere e in particolare una professione "protetta", in quanto riservata ai membri della corporazione corrispondente alla specifica attività esercitata.
L'insieme di regole, inteso nel senso soggettivo di diritto di commercianti, era indirizzato esclusivamente agli appartenenti della corporazione. A ciò deve ricollegarsi anche la specificità delle fonti, rappresentate inizialmente dagli statuti delle corporazioni.
Parziale statualizzazione della produzione e dell'applicazione del diritto commerciale si ha in Francia, con l'emanazione, da parte di Luigi XIV, delle ordinanze sul commercio di terra (1673) e sul mare (1681). L'applicazione di quest'ultime era affidata al tribunale di commercio, un organo giurisdizionale pubblico ma diverso da quello ordinario (l'abolizione del tribunale avverrà nel 1888).
Nell'ambito delle norme si distinguevano due gruppi di discipline: lo statuto professionale del commerciante e la disciplina degli atti del commerciante. Quest'ultima venne in seguito estesa anche ai terzi con cui i commercianti entravano in contatto: il diritto commerciale manteneva il proprio carattere professionale e la propria connotazione soggettiva, ma la competenza dei tribunali di commercio si ampliò comprendendo anche le liti insorte tra un commerciante e la controparte estranea alla corporazione.
Il diritto del commercio: Con la rivoluzione francese venne riconosciuta la libertà di commercio (1791), ossia la possibilità per chiunque di esercitare la professione di commerciante, indipendentemente dall'appartenenza ad una corporazione.
Le regole applicabili in materia di commercio vennero raccolte da Napoleone in un'apposita legge, il codice di commercio del 1807, che divenne poi modello di altri codici di commercio, tra i quali quello italiano del 1882.
...fonti: Si accentua il processo di statualizzazione delle fonti, la principale delle quali è appunto il codice del commercio, il quale provvedeva a fissare espressamente la loro gerarchia, disponendo che in materia di commercio si osservano le leggi commerciali e che, ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili (norme consuetudinarie). In mancanza, si applica il diritto civile (art. 1 cod. comm.).
...statuto del commerciante. La qualità di commerciante viene riconosciuta, oltre che alle società commerciali, a chiunque esercitasse per professione abituale atti di commercio in senso oggettivo, quelli cioè dalla legge qualificati come commerciali (art. 8 cod. comm.), distinguendosi, in caso di atti bilaterali, tra quelli considerati commerciali per entrambe le parti ovvero per una parte sola.
...atti di commercio. L'applicazione della disciplina sostanziale e processuale degli atti e dei rapporti commerciali trova applicazione non solo a quelli compiuti dai commercianti (purché di natura non essenzialmente civile e sempre che il contrario non risultasse dall'atto stesso), cioè agli atti di commercio soggettivo, ma anche a quelli compiuti in senso oggettivo, da chiunque compiuti.
Il diritto commerciale diviene da diritto dei commercianti a diritto del commercio, e cioè degli atti di commercio (in senso oggettivo).
Il diritto delle imprese. Nel 1942 si ha l'unificazione del diritto privato in un sistema unitario, regolato da un unico codice, il codice civile. Il codice del commercio viene abrogato e gran parte della sua disciplina viene collocata all'interno del codice civile.
Fanno eccezione la parte dedicata al commercio marittimo (confluite nel codice della navigazione) e quella dedicata al fallimento, collocata nella legge fallimentare, qualificata come speciale dall'art. 2221 c.c. Viene meno, quindi, la possibilità di considerare il diritto commerciale come sistema autonomo, dotato cioè di un proprio sistema di fonti.
La commercializzazione del diritto privato generale. La disciplina, derivante dal codice di commercio e riprodotta nel codice civile, vede accrescere la propria influenza sostanziale: talune rilevanti regole che erano applicabili alla sola materia del commercio finiscono per assumere una portata generale, estesa cioè a tutti i rapporti tra privati (commercializzazione del diritto privato).
Ad esempio, la presunzione di solidarietà tra i condebitori, ora disposta in via generale, prima risultava applicabile ai soli debiti commerciali; la presunzione di onerosità del mandato è ora prevista per ogni tipo di mandato e non solo per il mandato commerciale.
Il sistema attuale prevede uno statuto speciale riservato a determinati soggetti. Esso infatti contiene una serie di norme corrispondenti a quelle che componevano l'originario statuto del commerciante, ma che adesso sono riferite all'imprenditore commerciale e cioè a colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082).
In particolare ci si riferisce a un'attività industriale; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, acqua, aria; bancaria o assicurativa; altre ausiliarie alle precedenti (art. 2195).
La rilevanza centrale del fenomeno della produzione. La sostituzione della figura del commerciante con quella dell'imprenditore, rispecchia la progressiva perdita di centralità del fenomeno del commercio e la crescente rilevanza della produzione seriale ed automatizzata, che si è soliti indicare in termini di industria. La disciplina indicata nei termini soggettivi di statuto appare diretta a regolare non la persona dell'imprenditore commerciale ma l'impresa commerciale, vale a dire il fenomeno produttivo in quanto tale.
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Appunti di diritto commerciale (Unitn, prof. Galletti)