Appunti di diritto delle assicurazioni
L'assicurazione è un'operazione economica che consente a chi stipula il contratto di garantirsi contro le conseguenze patrimoniali dannose del verificarsi di un rischio determinato. Ciò avviene tramite la ripartizione del rischio tra la pluralità di soggetti che sono esposti allo stesso rischio. In campo assicurativo è importante il calcolo delle probabilità, perché consente di constatare quante volte quel tipo di rischio si verifica in una data collettività in un dato periodo.
Elementi fondamentali del contratto assicurativo
Elemento fondamentale nel contratto assicurativo è la comunione di rischi, che permette di ripartire le conseguenze dannose tra una pluralità di soggetti esposti allo stesso tipo di rischio. Tale comunione può avvenire in due modi diversi:
- Assicurazione mutua, cioè mediante associazione dei soggetti che sono esposti al rischio, al fine di ripartire fra loro i danni che si possono verificare. A sua volta, l'assicurazione mutua si distingue in:
- Mutua a ripartizione: è una forma primitiva di attività assicurativa e oggi vietata per l'elevata rischiosità che presenta. Gli associati si impegnano a pagare i danni nel momento in cui si verificherà il rischio;
- Mutua a quota fissa: gli associati costituiscono preventivamente un fondo patrimoniale attraverso i contributi di tutti gli associati, dal quale verranno prelevate le somme per risarcire il danno subito.
- Assicurazione a premio, cioè mediante il trasferimento del rischio ad un terzo, il quale professionalmente esercita l'attività di assunzione del rischio e di compensazione del rischio dietro l'incasso di un corrispettivo (premio).
L'attività assicurativa non può essere esercitata se non dall'imprenditore commerciale in forma societaria. Ai sensi dell'art. 2082 l'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi. In ambito assicurativo le figure del piccolo imprenditore e dell'imprenditore agricolo non hanno rilievo.
Disciplina dell'imprenditore commerciale
All'art. 2195 sono riportate tutte le figure dell'imprenditore commerciale, cioè gli imprenditori che svolgono attività di produzione industriale di beni o servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria e assicurativa, attività ausiliarie alle precedenti. La disciplina dell'imprenditore commerciale consiste nello statuto dell'imprenditore commerciale, cioè una serie di obblighi: registrazione nel registro delle imprese alla sezione ordinaria; tenuta delle scritture contabili; essere soggetto alle procedure concorsuali (in ambito assicurativo sono liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Nella definizione di imprenditore con attività organizzata si intende un complesso di persone e beni che consentono all'imprenditore stesso lo svolgimento dell'attività, senza dare importanza a quale sia il titolo giuridico in base al quale l'imprenditore dispone dei suoi beni. Importa solo che siano dei beni destinati dall'imprenditore all'esercizio della sua attività. Quanto alla professionalità dell'attività imprenditoriale, si intende il non essere un'attività occasionale.
Contratti nel diritto commerciale
Il diritto commerciale si è occupato di studiare i contratti che si caratterizzano per la presenza dell'imprenditore, cioè una delle parti è l'imprenditore. In particolare, classifichiamo:
- Contratti necessariamente di impresa, cioè quei contratti in cui il legislatore pone come elemento della fattispecie definitoria la figura stessa dell'imprenditore, quindi non può essere attuato al di fuori dell'attività dell'imprenditore (es. contratto di assicurazione, contratto bancario, appalto);
- Contratti naturalmente di impresa, cioè quei contratti per i quali la figura di imprenditore non è elemento fondamentale della fattispecie, ma sono pensati soprattutto per l'attività imprenditoriale (es. contratto estimatorio, contratto di somministrazione).
Da questa prima distinzione nasce una seconda distinzione tra:
- Contratti unilateralmente di impresa,
- Contratti bilateralmente di impresa, dove necessariamente la figura dell'imprenditore riguarda entrambe le parti (es. subfornitura, franchising).
Ulteriore importante distinzione riguarda:
- Contratti di scambio o distribuzione di beni, cioè contratti che si fondano sullo schema del contratto di vendita;
- Contratti di esecuzione di opere o servizi, in cui l'elemento fondamentale è l'obbligo di fare;
- Contratti per la promozione e conclusione degli affari, posti in essere allo scopo di agevolare l'attività di impresa. Infatti, sono ausiliari alle tipologie precedenti;
- Contratti bancari e assicurativi.
Meccanismi di ripartizione dei rischi
Il calcolo delle probabilità permette di avere dati più affidabili quanto maggiore è il numero e l'omogeneità dei rischi considerati. Poiché è difficile che si realizzi l'equilibrio dell'operazione di assicurazione, può esservi un meccanismo di ripartizione dei rischi assunti da un'impresa di assicurazione. Tale ripartizione può verificarsi sotto due tipi di meccanismi:
- Coassicurazione: più imprese assumono in comune e pro quota i singoli rischi;
- Riassicurazione: trasferimento di una parte dei propri rischi ad un'altra impresa di assicurazione, dietro corresponsione di un importo (premio). I premi sono riscossi anticipatamente e accantonati a riserva in una misura specifica prevista dalla legge.
Alle spalle dell'operazione di assicurazione c'è tutta una serie di importanti principi economici, tecnici e finanziari. Il rispetto di tali principi è assicurato dall'autorità di vigilanza, svolta dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che ha sostituito l'ISVAP. Però si tratta di un istituto che vigila sul settore assicurativo nell'ordinamento italiano.
Vigilanza a livello comunitario
Dal 2010, a livello comunitario è stata istituita un'autorità chiamata SEVIF (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria), composto da:
- Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, che si occupa dei problemi dell'attività finanziaria a livello macroeconomico;
- Tre autorità a livello microeconomico, quali l'ABE (Autorità Bancaria Europea), l'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e l'EIOPA (Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali). Il compito fondamentale dell'EIOPA è migliorare e coordinare le discipline in materia di vigilanza assicurativa nei paesi europei mettendo a fattor comune l'attività di vigilanza operata nei singoli paesi della comunità europea.
Vi sono anche delle direttive europee che si sono preoccupate di disciplinare il settore assicurativo:
- Solvency II, direttiva in materia di vigilanza sull'attività assicurativa;
- Distribuzione dei prodotti assicurativi.
Differenze tra assicurazioni private e sociali
In ambito assicurativo bisogna distinguere:
- Assicurazioni private
- Assicurazioni sociali, cioè quelle a favore di lavoratori dipendenti contro gli infortuni, la vecchiaia, l'invalidità. Sono assicurazioni di natura pubblicistica, cioè l'ente che le gestisce ed eroga la prestazione è pubblico (INPS, INAIL) e il rapporto si instaura ex lege.
Le fonti normative a livello nazionale per le assicurazioni private sono essenzialmente due: Codice civile agli articoli 1882 e successivi; codice delle assicurazioni private disciplinato dal decreto legislativo del 2005 numero 209. Gli articoli dal 1882 al 1903 trattano il contratto di assicurazione in senso generale, dal 1904 al 1918 trattano l'assicurazione contro i danni, dal 1919 al 1927 trattano l'assicurazione sulla vita.
Nozione di assicurazione
L'art. 1882 CC contiene la nozione di assicurazione. Si tratta di una nozione unitaria, perché contenuta nella stessa norma, ma dicotomica perché risponde ai due tipi fondamentali di assicurazione. L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza). La natura dicotomica di tale definizione sta nel fatto che chiarisce le due tipologie di assicurazioni possibili, ma che sono accomunate dalla presenza di un assicuratore, assicurato e un premio da pagare.
Assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita
L'assicurazione contro i danni presenta una funzione indennitaria, cioè l'assicuratore avendo incassato il premio tiene indenne l'assicurato del danno che può subire a seguito del verificarsi di un sinistro. Invece, l'assicurazione sulla vita presenta una funzione di previdenza e di risparmio, infatti la stipulazione di tale contratto ha lo scopo di ottenere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Comune ad entrambe le ipotesi è il premio, cioè il corrispettivo pagato dall'assicurato calcolato in modo tecnico sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei.
Il premio presenta alcune caratteristiche fondamentali:
- L'art. 1890 il premio è indivisibile, cioè è dovuto per tutto il periodo per il quale viene pagato. Se il contratto viene annullato o viene dichiarato nullo prima della scadenza, il premio pagato rimane acquisito all'assicuratore, il quale non è tenuto a restituire la frazione di premio per il quale il rischio non viene corso. È una deroga ai principi generali in materia di contratti a prestazione continuata, dove il corrispettivo deve essere restituito;
- Il pagamento è anticipato. Si inverte il ciclo produttivo dell'impresa, cioè l'assicuratore incassa una massa di premi (ricavi) prima di sostenere i costi connessi. La ragione di questa caratteristica è di tipo tecnico, perché l'assicuratore trae dai premi incassati gli importi che potrà utilizzare per pagare il risarcimento dei danni.
Contratto assicurativo e rischio
Tra gli elementi fondamentali di un contratto assicurativo troviamo innanzitutto il rischio, che esprime in generale la possibilità che si manifesti un determinato evento futuro e incerto. Potrebbe anche verificarsi un rischio collegato ad un evento certo (morte) o un evento passato (rischio putativo). Non tutti i rischi possono essere assicurati: ai sensi dell'art. 1882 è possibile assicurare i rischi collegati alla possibilità che si verifichi un sinistro suscettibile di produrre un danno (riguarda la persona o il patrimonio), ovvero i rischi che sono attinenti alla vita umana (riguarda la durata della vita umana).
Quelli esclusi da tale norma sono i rischi collegati a fatti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario art. 1900: l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, assicurato o beneficiario salvo fatto contrario per i casi di colpa grave. Il comma 2 indica che assicurabile solo il sinistro cagionato da dolo delle persone di cui l'assicurato deve rispondere (es. ipotesi di responsabilità dei genitori, tutori, ecc.), salvo patto contrario. Una deroga si ha nell'assicurazione di responsabilità civile, art. 1917, perché l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato e quindi la colpa grave è sempre coperta salvo volontà contraria.
Nelle assicurazioni sulla vita non è mai coperto il fatto doloso del contraente o del beneficiario, ma l'unica norma particolare è quella riportata all'art. 1927: il suicidio dell'assicurato non è coperto dall'assicurazione sulla vita, salvo il caso che siano passati due anni dalla stipula del contratto stesso, in quanto si ritiene che non vi sia più una volontà preordinata per poter conseguire il capitale o la rendita pattuita.
I seguenti rischi essere coperti dall'assicurazione se vi è un patto espresso:
- Vizio intrinseco della cosa non denunciata all'assicuratore (art. 1906). È necessaria la volontà delle parti perché siano coperti;
- Rischi catastrofici, cioè terremoto, guerra, insurrezione e tumulti popolari (art. 1912);
- Rischio di morte di un terzo, se egli dà il consenso scritto alla conclusione del contratto (art. 1919).
Essendo il rischio un elemento fondamentale del contratto, il legislatore detta delle norme agli artt. 1892 e 1893, che vanno sotto il nome di dichiarazioni inesatte e reticenti. Il rischio è conosciuto solo dall'assicurato, quindi è tenuto a descriverlo con estrema precisione e attenzione, in modo completo ed esatto per permettere all'assicuratore di ben valutare la situazione ed esprimere un premio. L'assicuratore agevola la definizione del rischio sottoponendo un questionario, che serva ad indirizzare la descrizione del rischio stesso.
All'art. 1892 sono riportate quelle dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Non si tratta di qualsiasi dichiarazione, ma quelle rilevanti per le quali l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto se avesse conosciuto la realtà dei fatti. Il legislatore riconosce un termine di tre mesi all'assicuratore dal momento in cui viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni, dopodiché decade il diritto di impugnare il contratto. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo in corso e, in ogni caso, al premio relativo al primo periodo. Se il sinistro si verifica prima che siano decorsi i tre mesi, l'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Invece, all'art. 1893 sono riportate le dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave: se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che decorre il termine di tre mesi, l'assicuratore è tenuto a versare la somma dovuta, ma ridotta in proporzione della differenza del premio convenuto e quello che sarebbe stato pagato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Questa disciplina può essere derogata, ma solo a favore dell'assicurato senza quindi deteriorarlo: ad esempio è ammissibile una clausola di incontestabilità, cioè una clausola in cui l'assicuratore rinuncia alla sua facoltà di chiedere l'annullamento o il recesso trascorso un termine stabilito in contratto.
Se il rischio non è mai esistito o è venuto meno prima della conclusione del contratto, il contratto è nullo (art. 1895). Una deroga fondamentale a questo principio c'è nelle assicurazioni marittime o aeronautiche perché si parla di rischio putativo: il rischio è nullo solo se la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio perviene nel luogo di stipula del contratto prima che venga concluso. Ciò vuol dire che la convinzione soggettiva dell'esistenza del rischio è equiparata alla sua effettiva ed obiettiva esistenza. Diverso è il rischio nel caso dell'assicurazione retroattiva, cioè che l'efficacia della garanzia viene fatta retroagire ad una data antecedente alla stipula del contratto. In tal caso, l'assicuratore assume l'impegno di pagare un sinistro verificatosi prima della stipulazione del contratto. Non si applica l'art. 1895 solo se per effetto del sinistro già verificatosi sia cessato il rischio prima della conclusione del contratto.
Cessazione del rischio
Che succede se il rischio, che esisteva alla stipula del contratto, viene meno (art. 1896). I casi sono due:
- Contratto concluso con effetti che decorrono da un momento successivo. Se il rischio viene meno prima che gli effetti si producano, il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese, in quanto di fatto non è cominciata la copertura assicurativa.
- Il rischio cessa quando il contratto è efficace. L'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione gli viene a conoscenza e i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione sono dovuti per intero (indivisibilità del premio).
Aggravamento e riduzione del rischio
Ai sensi dell'art. 1898 appena c'è aggravamento del rischio, nasce l'obbligo a carico del contraente di avvertire immediatamente l'assicuratore. Deve trattarsi di un aggravamento rilevante, cioè tale per cui se fosse stato conosciuto l'assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato calcolando un premio più elevato. La conseguenza è la possibilità per l'assicuratore di recedere, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'aggravamento. Il recesso può avere effetto:
- Immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe stipulato il contratto;
- Dopo quindici giorni, se l'aggravamento è tale che per la copertura sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non è obbligato a risarcire.
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