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IMPRESE INCARICATE DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE
Sono quelle imprese che soddisfano la libertà di comunicazione, di circolazione, di informazione, ecc. tutte quelle attività che hanno caratteristiche economiche ma che sono anche indispensabili per soddisfare i diritti fondamentali dei cittadini.
Sono soggette in linea di principio alle regole di concorrenza e alle altre norme sul mercato interno.
Le attività di servizio pubblico sono attività economiche.
Sono ammissibili deroghe per il perseguimento di missioni di interesse economico generale.
ART. 14 TFUE
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e
Gli Statimembri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.
LE IMPRESE INCARICATE DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE
Le attività di interesse economico generale sono:
- le attività che le autorità pubbliche garantiscono anche quando il mercato non le offra...
- ...o che le autorità garantiscono a condizioni diverse da quelle di mercato.
Sono definite dall'azione dei poteri pubblici (è lo Stato che definisce quali sono).
Sono caratterizzate dalla doverosità della prestazione.
VERSO IL MERCATO
Questa apertura dei mercati determina che:
- vengano fissate regole speciali per le imprese in posizione dominante, in genere gli ex monopolisti;
- venga effettuata una distinzione
1. Servizio universale
Il servizio universale è un insieme di servizi essenziali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni di accesso, ubicazione geografica o categoria sociale. Questi servizi devono essere forniti in modo ampio e a un prezzo contenuto.
2. Universalità
I servizi universali devono essere garantiti a tutti, senza discriminazioni. Ogni individuo ha il diritto di accedere a questi servizi, indipendentemente dalla sua situazione personale.
3. Storicità
Il contenuto del servizio universale può cambiare nel tempo, in base alle esigenze e alla produzione di mercato. È importante adattare i servizi alle nuove necessità della società.
4. Doverosità
Gli Stati devono mettere in atto le misure necessarie per garantire il servizio universale. Devono assicurarsi che tutti i cittadini abbiano accesso ai servizi essenziali.
LEZIONE 8
La concorrenza sleale
Oggi riprendiamo le lezioni sulla concorrenza. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto la dimensione della concorrenza a livello costituzionale e a livello europeo. Abbiamo anche esaminato le norme sulla disciplina antitrust, che sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 1990. La concorrenza ha diverse sfaccettature e diverse dimensioni. La disciplina antitrust è una di quelle norme e testi che tutela la concorrenza, ma vi sono altre norme, collocate in settori diversi del nostro ordinamento. Oggi ci occupiamo della concorrenza sleale.
La concorrenza sleale è in parte disciplinata dal codice civile e in parte dal codice sulla tutela degli utenti.
CONCORRENZA SLEALE – art. 2598 e ss. c.c.
CONCORRENZA SLEALE PER CONFONDIBILITÀ
La disciplina della concorrenza non si esaurisce nella legge antitrust, ma si trova in diversi testi normativi.
La concorrenza sleale è disciplinata dal codice civile, in particolare dall'articolo 2598 e seguenti del codice civile. Sono diverse le tipologie di comportamenti che possono portare a una concorrenza sleale (quindi a un illecito civile), ad esempio: "Chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri".
Ulteriori ipotesi:
"Chi imita servilmente i prodotti di un concorrente".
"Chi compie con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente".
Tutti quei comportamenti che sfruttano la notorietà di una
impresa che ha un certo livello di diffusione e di capacità di attrarre i propri utenti per sottrarle utenti e clienti e acquisire una posizione sul mercato. SEGNI DISTINTIVI I segni distintivi di un'impresa, cioè quegli elementi figurativi ma non solo che appunto rendono un'impresa distinguibile rispetto ad altre imprese che producono la stessa merce, lo stesso bene e/o lo stesso servizio, possono essere diversi. Possono essere sia segni atipici, ossia:- Un marchio di fatto, come può essere il marchio Ferrero o Barilla;
- Una sigla, ad esempio Ricola;
- Uno slogan pubblicitario;
- Un domain name.
- Una ditta, ossia la denominazione di un'impresa;
- Un'insegna, ad esempio Harley Davidson;
- Un marchio registrato, Ferrari ad esempio.
Il diritto sul marchio (inteso come elemento distintivo di un'azienda o di un prodotto) si acquisisce tramite:
- Registrazione diritto titolato;
- Uso effettivo e serio sul mercato marchio di fatto.
Art. 20 c.p.i.: Uso esclusivo del marchio da parte del titolare determina il divieto di uso del marchio da parte di terzi non autorizzati.
Art. 12 c.p.i.: È civile ma costituisce anche reato penale. I segni distintivi sono qualsiasi entità capace di caratterizzare un prodotto e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza, presenti sul mercato (es.: parole, figure, numeri, lettere dell'alfabeto, colori, ecc.). Questo è un esempio di segno distintivo. Da una parte abbiamo il ben noto prodotto Lego, dall'altra uno molto simile: Mega Blocks. Questo può trarre evidentemente in inganno il consumatore, il quale potrebbe essere indotto a comprare Mega Blocks quando in realtà voleva comprare un prodotto Lego.
registrabile il marchio che non sia identico o simile ad un altro marchio o segno distintivo (es: ditta, ragione sociale, nome a dominio) già registrato o notoriamente utilizzato da altrià da data anteriore per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini. È evidente che se io chiedo la registrazione di un marchio, questo marchio non deve essere già stato utilizzato da un'altra azienda per distinguere i propri prodotti. È una delle attività che viene fatta dagli uffici di registrazione del marchio: quella di verificare che si tratti di un elemento che distingue il prodotto o la produzione e quindi che non sia già stato utilizzato sul mercato. [c.p.i. = codice di proprietà industriale]
IL MARCHIO REGISTRATO
I marchi possono essere registrati:
- In Italia;
- Nell'Unione Europea;
- A livello internazionale.
Attraverso un accordo internazionale si è individuata una protezione da parte del titolare del marchio.
Marchio internazionale non aderiscono tutti i paesi, ad esempio non aderiscono alla registrazione internazionale Canada, Hong Kong e Brasile. La differenza tra la registrazione italiana, quella europea e quella internazionale è che se un marchio viene registrato in Italia viene protetto solo nel territorio italiano, così come nell'Unione Europea; il marchio ha sicuramente una protezione maggiore se viene registrato a livello internazionale. Le imprese scelgono quale tipo di registrazione adottare e la scelgono in relazione alla capacità del proprio prodotto e/o della propria azienda di poter svolgere attività di scambio e di produzione di beni e servizi fuori dal proprio ambito territoriale. Un marchio come la Ferrari, evidentemente, avrà interesse a registrare il proprio marchio a livello internazionale perché il suo prodotto ha una capacità di penetrazione che non è soltanto nazionale o europea bensì mondiale.
I SEGNI
DISTINTIVI ONLINE
- Marchi
- Altri segni distintivi
Nomi a dominio - Username
Esempio su come è possibile un uso indebito dei marchi sulla rete: prima che il marchio FORD acquistasse e registrasse il proprio nome di dominio www.ford.com (o ford.it per la filiale italiana), questo venne acquistato da un altro soggetto (totalmente estraneo all'oggetto sociale della FORD) che poi ne ha proposto la vendita all'azienda interessata per l'utilizzo esclusivo (e per pubblicizzare in rete il proprio brand).
Può accadere che il marchio venga utilizzato come semplice "voce nota di richiamo" per altri scopi: vendita di altri prodotti, proselitismo, campagne di sensibilizzazione su determinati argomenti ecc.
CYBERSQUATTING
Il cybersquatting consiste nella registrazione di nomi a dominio corrispondenti al marchio e/o alla denominazione sociale/nome altrui allo scopo di sviarne la clientela e, in caso di marchi rinomati, sfruttarne la notorietà.
ovvero per ottenere un indebito arricchimento dalla vendita del dominio al legittimo titolare del segno distintivo es. Ford di cui sopra. Il titolare del marchio si vedrà così preclusa la possibilità di registrare il dominio corrispondente al proprio segno ma, soprattutto in caso di marchi notori, vedrà il proprio segno distintivo indebitamente sfruttato da un terzo, che beneficerà della proprietà industriale altrui in termini di accessi al sito e visibilità del portale. È considerato cybersquatting anche creare siti che abbiano un nome di dominio che rimandi ad un termine molto conosciuto, che richiami quindi alla mente qualcosa di molto popolare tipo www.telegiornale.it, www.europa.it, www.olimpiadi.it, ecc. Così come non è registrabile un marchio consistente nel nome generico di un prodotto o bene di consumo (es. "pane" o "