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SISTEMI TURISTICI LOCALI

Fare promozione turistica in contesti territoriali che possono riguardare diversi contesti regionali e locali. Ad esempio, il Lago di Garda e le Valli Dolomitiche. L 135/2001 art 5, abrogata, trasfuso in un art che però non è stato caducato.

Si definiscono contesti turistici omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura o artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate.

Enti locali o soggetti privati, singoli o associati, li promuovono in concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici o privati interessati.

Contesti turistici integrati comprendenti ambiti territoriali anche di regioni diverse ma comunque caratterizzati da...

un'offerta integrata di quei beni. Un'area turistica in cui possono operare diverse strutture. Si prevedeva dovessero essere istituiti con legge regionale, ma la norma è stata introdotta nel codice del turismo all'articolo 23: riprende pedissequamente l'articolo 5 della legge 135/2001. La Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando costituzionalmente illegittimi i primi due commi. È rimasto il comma 3: nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione delle politiche, le Regioni provvedono a riconoscere le istituzioni di cui al seguente articolo. È rimasta una norma avulsa da un contesto ormai tranciato che impone di riconoscere e disciplinare i sistemi turistici locali, senza definire cosa siano. Si determina paralisi della legislazione regionale: non crea una nuova figura di struttura ricettiva in mancanza di una legislazione nazionale di riferimento. I sistemi turistici locali esistono in via implicita per questo riconoscimento del comma 3. Con la legge del 1992 Bolzano hadato vita ai Consorzi turistici locali, recentemente modificata o abrogata. 80/2012 → Co.Co.Sent. Norme che regolano le imprese turistiche, sostanziale riproduzione art. 7 della 135/2001. Non incide sui rapporti S-R in materia turistica ma si mantiene in quella dell'ordinamento civile. Con rif. alle strutture ricettive: classificazione, accentra in capo allo S competenze che il DPCM 2002 aveva attribuito a R e Provincie autonome: art. 8 illegittimo, lo S aveva oltrepassato le proprie competenze. Promozione turistica svolta da soggetti PRIVATI, svolgono attività promozionale spesso dai più conosciuta. Le pro loco ad es, associazioni sorte alla fine dell'800. La prima nel 1881 in Provincia di Trento, ancora territorio dell'impero autro-ungarico. Pro loco, a favore del luogo: sintetizza le finalità di operare per la conoscenza della storia, tradizioni popolari, promozione turistica e culturale, salvaguardia patrimonio artistico, valorizzazione risorse locali. Si

Applicano gli art 14 e seg. cc in materia di associazioni e fondazioni. Non devono necessariamente disporre di PG. Il riconoscimento è necessario ove dovessero acquistare immobili, ricevere donazioni o eredità. In molte R è istituito un albo di esse, in cui si devono registrare.

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia UNPI istituita nel '62. Le pro loco si sviluppano a liv. locale, a livello nazionale si sviluppa invece un'associazione privata senza scopo di lucro: Turin club italiano 1894, per sviluppare il turismo e salvaguardare il patrimonio italiano di storia, arte e natura, sviluppare e promuovere la conoscenza del Paese e delle varie culture presenti. Nasce senza scopo di lucro, col tempo si è assunto il compito di diffondere queste conoscenze anche per mezzo di una casa editrice, per cui vi è in sito il scopo di lucro.

CTS Centro turistico studentesco giovanile 1974 con natura culturale di promozione sociale.

FAI Fondo ambiente italiano, senza

scopo di lucro, tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico e paesaggistico.

CAI - Club Alpino Italiano, associazione turistico esplorativa, Torino 1863, con lo scopo dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, diffusione della conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane e difesa del loro ambiente naturale.

Nasce come associazione privatistica ma con una Legge del 1963 assume Pubblica Gestione di Diritto pubblico. La Legge individua le finalità nella realizzazione e manutenzione di rifugi, sentieri, opere e attrezzature alpinistiche, addestramento all'alpinismo, formazione professionale, prevenzione infortuni e soccorso, studio e promozione dell'ambiente montano.

Esistono infine i distretti turistici nei territori costieri, istituiti ad opera del decreto legge 70/2011, per riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale in questi territori. Possono essere istituiti su richiesta delle imprese che vi operano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni interessate.

Sono quindi raggruppamenti di imprese con l'obiettivo di accrescere aree costiere. es quellodedicato al Salento, Costa di Amalfi, Sicilia occidentale. La legislazione regionale recente ha previsto la creazione di marchie indicazioni turistiche, come il marchio turistico della R Veneto. E' possibile inoltrare una richiesta di utilizzo in via temporaneaper eventi, fiere, convegni, materiale promozionale, da apporre instrutture turistiche, prodotti. Esistono anche strumenti di promozione del turismo volti a itinerarieno-gastronomici, anche così si può promuovere un territorio, lestrade del vino ad es L 268/1999, valorizzare territori a vocazionevinicola, pubblicizzati con apposito segnale. Infine, il c. del turismo individua ulteriori strumenti di promozioneagli art 59 e seg. con le attestazioni al merito turistico che aveamovisto. L'impresa può utilizzarla per un biennioanche a finipromozionali. Trascorso il bienni, il titolare conserva il Ddimantenere l'indicazione con la precisazione degli anni di rif.
E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie e altri oggetti con l'attestazione per segnalare la realizzazione da parte di queste imprese. Il portale Italia.it curato dall'Enit riporta le imprese che hanno ricevuto queste attestazioni.
Si stima che si spendano anche 150€ in un giorno per il turismo enogastronomico, dunque molto rilevante anche economicamente.
L'attestazione d'eccellenza per le strutture ricettive prevede una medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. 10, 20, 50 l'anno.
Infine, l'art 63 ha istituito l'attestazione per la medaglia al merito per gli italiani all'estero che promuovano il turismo.
Anche qui 3 tipi di medaglie, con un contingente annuo di 10, 20, 50. Coinvolge il Ministro degli affari esteri.
Qui il conferimento
IMPRESE TURISTICHE
Su questo concetto si è imperniato soprattutto in passato quello di struttura ricettiva. Da sempre ha

Il turismo è costituito da un elemento centrale nel fenomeno turistico, oggi più ampio e con declinazioni diverse, ma tipicamente si pensa proprio alla struttura alberghiera come struttura ricettiva tipica. In passato ha essenzialmente ricalcato il concetto di struttura ricettiva.

La legge 217 definisce per la prima volta il concetto: art 5: le imprese attività di gestione di strutture ricettive turistiche svolgono annessi servizi turistici. Venne criticata la scelta di limitare in tal modo le imprese turistiche. La legge successiva, la 135/2001 cambia la definizione: art 7: la produzione, commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, infrastrutture ed esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. L'individuazione della definizione è ampia, inoltre al secondo comma:

Predisposta ai sensi dell'art 2.4 lett. b: richiesta DPCM 2002 (buona parte della 135/2001 si basa su esso: P e obiettivi con DPCM, d'intesa, individuazione delle imprese turistiche e altri contenuti del decreto). Esso non verrà elaborato nei 3m ma successivamente, quindi l'individuazione delle imprese l'abbiamo. La L 135/2001 viene abrogata, per cui viene meno quella definizione ampia dell'art 7, tuttavia viene riportata pedissequamente nell'art 4 del c. del turismo. Nella L 217 dell'83, il ruolo centrale che il legislatore identifica è quello digestione di strutture ricettive, per cui nell'ottica di quel legislatore l'impresa turistica era l'albergo. La L allo stesso tempo elabora un'ampia disciplina delle strutture, quindi l'attività non si esaurisce nella gestione dell'albergo, libera anche dalla prospettiva albergo-centrica, ammettendo che vi siano anche altre realtà. Affittacamere, motels, campeggi,

Alloggi agro-turistici, case per vacanze, ostelli, rifugi alpini ad esempio. Si lasciava inoltre la possibilità di individuarne di nuove. Per quanto riguarda il fatto che vi siano annessi servizi turistici (alla gestione della struttura ricettiva), cosa siano la L non lo dice, nella logica del legislatore, la struttura balneare se non è annessa alla struttura ricettiva, non è impresa turistica (esservizio annesso di accesso alla struttura balneare per i clienti dell'albergo, discoteche. L'impresa turistica balneare oggi è tale senza essere connessa alla struttura recettiva. Art 7 della 135 cerca una definizione ampia che possa ricomprendere le molte situazioni esplicitate poi nel DPCM 2002. Le agenzie di viaggio sono imprese finalizzate alla vendita di pacchetti turistici, la norma fa riferimento ai soggetti che li costruiscono e vendono, organizzatore e intermediatore di viaggi. Non c'è solo il concetto di ricettività (2011). Dichiarata costituzionalmente.

lato come tale, ovvero chi mette a disposizione il proprio appartamento per brevi periodi a favore dei turisti. Questa attività, nota come soggiorno breve, è diventata sempre più diffusa grazie alla crescita delle piattaforme online come Airbnb. Tuttavia, l'art. 22 delle regolamentazioni sui soggiorni brevi è stato oggetto di un ricorso presentato da Airbnb, che chiedeva l'annullamento di tale norma. La sentenza del Tar, però, non ha accolto il ricorso, confermando la legittimità dell'art. 22. In passato, il concetto di turismo era strettamente legato all'ospitalità tradizionale, ovvero agli alberghi. Oggi, invece, il turismo si è evoluto e si è reso più dinamico, includendo anche altre forme di ospitalità come i soggiorni brevi. La definizione di attività ricettiva, presente all'art. 2.8, è stata dichiarata illegittima dalla sentenza 80/2012. Questo significa che chi mette a disposizione il proprio appartamento per brevi periodi non viene considerato un imprenditore turistico secondo la legge del 1983. In conclusione, nonostante la sentenza del Tar, l'attività di soggiorno breve continua ad essere molto diffusa e apprezzata dai turisti, grazie alla comodità e alla flessibilità che offre.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
141 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Claroni Alessio.