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Estratto del documento

LE PROFESSIONI TURISTICHE

Le professioni turistiche sono a natura indiscussa per le competenze. Sono tutte le aziende che

operano un servizio in funzione del turista, migliorando la condizione della vacanza. La

professione turistica è un’attività professionale autonoma, aventi ad oggetto l’effettuazione di

prestazioni di servizi a favore dei turisti diretti (…)

La legge 135 del 2001 (prima nozione generale ed uinitaria) dice che sono professioni che

organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza,

accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. La lista completa sarà inserita nella legge

217. Nei vari articoli è specificato singolarmente cosa deve avere ognuna di queste professioni.

Nel 2001 esce una legge statale chiamata codice del turismo (prova a mettere dentro tutte le

leggi in materia turistica). Ma la materia turistica è di competenza regionale! Perchè ne

parliamo? Perchè il codice del turismo è stato dichiarato incostituzionale perchè violava il

principio della competenza regionale. Ha dichiarato incostituzionale solo gli articoli che non

hanno in oggetto norme di diritto privato (dunque la regolamentazione amministrativa).

Il professionista non ha l'organizzazione di mezzi e di strutture come l'imprenditore, ma deve

avere delle capacità intellettuali integrate con l'attrezzatura necessaria.

All’art 6 del codice del turismo troviamo le professioni turistiche.

Le professioni si dividono in:

• Protette obbligano il professionista ad essere iscritto ad un albo e ad avere superato

degli esami; art 2229 cc sono caratterizzate in virtù della loro soggezione ad

un’articolata normativa di carattere organizzativo (ne sono esempi la guida turistica,

l'animatore, il maestro di sci).

• non protette, come la guida turistica che è la prima attività professionale connessa al

turismo espressamente contemplata a livello legislativo, il cui esercizio non è più

sottoposto a restrizioni.

Le professioni turistiche passarono da essere protette a non protette; esse sono materia

concorrente Stato Regioni.

La corte costituzionale 222/2008 ha inquadrato le professioni turistiche nella materia

professioni e non turismo.

Le professioni turistiche secondo la legge 217/83: l’elenco a disposizione rimane un punto di

riferimento; fonte primaria per l’inquadramento delle professioni turistiche.

Articolo 11 comma 1 della legge 217: Le regioni accertano i requisiti per entrare nel campo della

professionalità (esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico,

accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico,

maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica,

animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo).

Articolo 11 comma 2: guida turistica

Articolo 11 comma 3: interprete turistico

Articolo 11 comma 4: accompagnatore turistico

Articolo 11 comma 5: organizzatore congressuale

Articolo 11 comma 6: istruttore nautico

Articolo 11 comma 7: maestro di sci (esiste anche una legge quadro sul maestro di sci)

Articolo 11 comma 8: guida alpina

Articolo 11 comma 9: aspirante guida alpina

Articolo 11 comma 10: guida speleologica

Articolo 11 comma 11: animatore turistico

Per svolgere queste professioni bisogna conseguire un'abilitazione professionale verificando

l’idoneità delle capacità tecniche e conoscitive. Dopodiché si otteneva una licenza dalla polizia di

stato per vedere la fedina penale per la pubblica sicurezza. Questa procedura poi è saltata, e si

passa alla legge Bassanini che prevedeva l'esercizio delle professioni turistiche subordinato alla

sola abilitazione disciplinata dalla legge regionale, subordinata al superamento di un esame. Con

la legge Bassanini n112 del 1998 si abroga l’art 123.

Oggi il regime di accesso alle professioni non protette è libero e una volta in possesso

dell’abilitazioni di può inoltrare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) del comune di

residenza la segnalazione certificata di inizio attività.

Professioni turistiche erogano servizi.

La guida turistica oggi può spostarsi all'interno dell'Italia in qualunque regione e anche le guide

che vengono da paesi dell'UE possono spostarsi in Italia.

La comunità europea già nel passato si rendeva conto che in Italia ci fosse un patrimonio

artistico/storico/culturale così esteso tanto da dover nominare guide specializzate per

particolari contesti geografici nei quali era richiesto una competenza particolare.

Negli anni 90 interviene la corte di giustizia per corregger gli interventi: dichiara, le restrizioni

italiane all’esercizio della professione turistica, incompatibili con il diritto comunitario

orientamenti accolti dalla cassazione (18/05/200 n11751) in cui la corte sancisce che le guide

stabilite in un paese membro dell’UE diverso dall’Italia, possono esercitare la suddetta attività

anche in assenza della prescritta autorizzazione (sentenza con efficacia solo in territorio

italiano).

Gli organi comunitari chiedono agli stati membri di individuare “peculiari contesti” riservati alle

guide specializzate; in Italia però attraverso le regioni individuano 2500 siti che vengono indicati

come siti delle città intere e il sistema precedente alla liberalizzazione della professione guida

turistica rimane invariato. Questi siti coincidono con quelli considerati dall'UNESCO (Venezia,

Verona, il centro storico di Roma..). L'Italia è stata esposta ad una procedura di inflazione; agisce

l’UE che apre la procedura in quanto reputa sproporzionato il numero di siti. C'è una legge del

2007 che fa chiudere il provvedimento perchè adegua l'Italia a quanto ciascuno vuole.

Il concetto europea di siti particolari rimane ma è stato sbagliato il modo in cui l'Italia l'ha

applicato --> nuova lista ma sono comunque più di un migliaio.

Nel 2015 vengono individuati i siti di cui 176 in Calabria e 165 in Lombardia.

Cosa possono fare le regioni? Le regioni non hanno la possibilità di dare vita a nuove professioni

turistiche perchè non hanno le competenze. In materia di professioni, le regioni possono poi

attribuire alle proprie guide dei bollini di qualità.

Anche le professioni non regolamentate (non iscritti ad albi) si possono aggregare su base

volontaria attraverso un’associazione di tipo privatistico; esse lavorano a tutela dell’utente

associazioni volontarie NO LUOGHI O RIFERIMENTI riguardo gli albi.

STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive fin dall'inizio furono considerate delle imprese.

Qualunque impresa è potenzialmente impresa turistica (non esiste più un registro separato delle

impresse turistiche). Le imprese turistiche vengono definite nella legge 135/2001, poi ripresa nel

2011 con la legge 2082. Nel codice del turismo tuttavia manca il principio di professionalità.

È necessaria l'iscrizione al registro delle imprese, oggi l'iscrizione serve per accedere ai

finanziamenti --> funzione dichiarativa e non costitutiva.

Il codice del turismo segnala che le associazioni senza scopo di lucro possono esercitare attività

turistiche presentando una segnalazione di inizio attività: l’assenza di scopo di lucro dell’impresa

non può incidere sulla tutela del turista. Le associazioni senza scopo di lucro sono enti costituiti

da persone al fine di raggiungere uno scopo e hanno importanza in ambito di materia turistiche

in quanto sono le prime entità in ambito turistico che hanno spinto il turismo al loro sviluppo (ne

è un esempio il Touring Club a fine 800 primi 900).

Cos'è una struttura ricettiva? Un'attività diretta alla produzione di servizi di ospitalità. Oltre al

fornire alloggio, possono offrire anche altri servizi (somministrazione di alimenti e bevande -

contratto di somministrazione-) , prodotti (giornali, pellicole fotografiche, accappatoi). La

struttura alberghiera deve garantire al turista la sicurezza.

Anche per l'apertura delle strutture ricettive, come per l'adv, è sufficiente presentare una scia

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Avvio di esercizio attività: nel 2006:

• L’UE emana una direttiva e spinge alla semplificazione dell’avvio

• Con il dlgs 59/2010 in Italia si mira a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e

formalità eccessivamente onerosi

La direttiva 206/216 dice che tutte le segnalazioni devono essere presentare presso lo sportello

unico.

L'avvio è sottoposto al rispetto delle norme: urbanistiche, edilizie, pubblica sicurezza, igienico-

sanitarie, prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, efficienza energetica.

Gli obblighi di pubblica sicurezza attengono alla competenza statale, quindi non sono derogabili

dalle norme regionali—> art 109 Testo Unico

Il DPCM 13/09/2002 si è limitato a sancire la piena libertà delle regioni circa la definizione delle

strutture e dei complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettivo.

Gli standard tra stelle e categorie di alberghi non sono uguali da regione a regione.

Le nuove professioni sono definite solo dallo stato.

Nella 217 dell''83: era stato stilato un elenco delle strutture ricettive --> erano divise tra

alberghiere ed extra-alberghiere. (alberghi, motel, villaggi albergo e categoria residuale).

Il Codice del Turismo art9 riprende questo elenco e aggiunge alcune categorie.

Per aggiungere una nuova struttura/professione, la motivazione deve essere giuridica --> anche

se commercialmente possono nascere nuove strutture, non è detto che questa tipologia debba

stare in una legge (se un hotel è definito hotel-spa significa che presuppone anche altri servizi

che lo differenziano dagli altri e presume responsabilità sanitaria).

L’albergo è un esercizio ricettivo aperto al publico a gestione unitaria che abbia almeno 7 stanze.

• La causa del contratto d’albergo

Il motel è un albergo adibito alla sosta e al rifornimento (assistenza) di autoveicoli.

Gli alberghi residenziali (art 6 cc) forniscono oltre alla camera anche un servizio autonomo di

cucina.

I villaggi albergo sono alberghi che, in un’unica aerea, forniscono un villaggio.

Gli esercizio extra alberghieri sono disciplinati dalla legge 217/83 e sono anche all’aria aperta

disciplinati dal codice del turismo art 12-13.

I campeggi sono attività a rischio disciplinate dalla stessa legge 217/83 del 15/07.

Le case e gli appartamenti per vacanze sono mobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale,

sono strutture ricettive gestite in modo unitar

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Publisher
A.A. 2017-2018
44 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cinzietto14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof D'Urso Sara.