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LE PROFESSIONI TURISTICHE
Le professioni turistiche sono a natura indiscussa per le competenze. Sono tutte le aziende che
operano un servizio in funzione del turista, migliorando la condizione della vacanza. La
professione turistica è un’attività professionale autonoma, aventi ad oggetto l’effettuazione di
prestazioni di servizi a favore dei turisti diretti (…)
La legge 135 del 2001 (prima nozione generale ed uinitaria) dice che sono professioni che
organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza,
accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. La lista completa sarà inserita nella legge
217. Nei vari articoli è specificato singolarmente cosa deve avere ognuna di queste professioni.
Nel 2001 esce una legge statale chiamata codice del turismo (prova a mettere dentro tutte le
leggi in materia turistica). Ma la materia turistica è di competenza regionale! Perchè ne
parliamo? Perchè il codice del turismo è stato dichiarato incostituzionale perchè violava il
principio della competenza regionale. Ha dichiarato incostituzionale solo gli articoli che non
hanno in oggetto norme di diritto privato (dunque la regolamentazione amministrativa).
Il professionista non ha l'organizzazione di mezzi e di strutture come l'imprenditore, ma deve
avere delle capacità intellettuali integrate con l'attrezzatura necessaria.
All’art 6 del codice del turismo troviamo le professioni turistiche.
Le professioni si dividono in:
• Protette obbligano il professionista ad essere iscritto ad un albo e ad avere superato
degli esami; art 2229 cc sono caratterizzate in virtù della loro soggezione ad
un’articolata normativa di carattere organizzativo (ne sono esempi la guida turistica,
l'animatore, il maestro di sci).
• non protette, come la guida turistica che è la prima attività professionale connessa al
turismo espressamente contemplata a livello legislativo, il cui esercizio non è più
sottoposto a restrizioni.
Le professioni turistiche passarono da essere protette a non protette; esse sono materia
concorrente Stato Regioni.
La corte costituzionale 222/2008 ha inquadrato le professioni turistiche nella materia
professioni e non turismo.
Le professioni turistiche secondo la legge 217/83: l’elenco a disposizione rimane un punto di
riferimento; fonte primaria per l’inquadramento delle professioni turistiche.
Articolo 11 comma 1 della legge 217: Le regioni accertano i requisiti per entrare nel campo della
professionalità (esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico,
accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico,
maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica,
animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo).
Articolo 11 comma 2: guida turistica
Articolo 11 comma 3: interprete turistico
Articolo 11 comma 4: accompagnatore turistico
Articolo 11 comma 5: organizzatore congressuale
Articolo 11 comma 6: istruttore nautico
Articolo 11 comma 7: maestro di sci (esiste anche una legge quadro sul maestro di sci)
Articolo 11 comma 8: guida alpina
Articolo 11 comma 9: aspirante guida alpina
Articolo 11 comma 10: guida speleologica
Articolo 11 comma 11: animatore turistico
Per svolgere queste professioni bisogna conseguire un'abilitazione professionale verificando
l’idoneità delle capacità tecniche e conoscitive. Dopodiché si otteneva una licenza dalla polizia di
stato per vedere la fedina penale per la pubblica sicurezza. Questa procedura poi è saltata, e si
passa alla legge Bassanini che prevedeva l'esercizio delle professioni turistiche subordinato alla
sola abilitazione disciplinata dalla legge regionale, subordinata al superamento di un esame. Con
la legge Bassanini n112 del 1998 si abroga l’art 123.
Oggi il regime di accesso alle professioni non protette è libero e una volta in possesso
dell’abilitazioni di può inoltrare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) del comune di
residenza la segnalazione certificata di inizio attività.
Professioni turistiche erogano servizi.
La guida turistica oggi può spostarsi all'interno dell'Italia in qualunque regione e anche le guide
che vengono da paesi dell'UE possono spostarsi in Italia.
La comunità europea già nel passato si rendeva conto che in Italia ci fosse un patrimonio
artistico/storico/culturale così esteso tanto da dover nominare guide specializzate per
particolari contesti geografici nei quali era richiesto una competenza particolare.
Negli anni 90 interviene la corte di giustizia per corregger gli interventi: dichiara, le restrizioni
italiane all’esercizio della professione turistica, incompatibili con il diritto comunitario
orientamenti accolti dalla cassazione (18/05/200 n11751) in cui la corte sancisce che le guide
stabilite in un paese membro dell’UE diverso dall’Italia, possono esercitare la suddetta attività
anche in assenza della prescritta autorizzazione (sentenza con efficacia solo in territorio
italiano).
Gli organi comunitari chiedono agli stati membri di individuare “peculiari contesti” riservati alle
guide specializzate; in Italia però attraverso le regioni individuano 2500 siti che vengono indicati
come siti delle città intere e il sistema precedente alla liberalizzazione della professione guida
turistica rimane invariato. Questi siti coincidono con quelli considerati dall'UNESCO (Venezia,
Verona, il centro storico di Roma..). L'Italia è stata esposta ad una procedura di inflazione; agisce
l’UE che apre la procedura in quanto reputa sproporzionato il numero di siti. C'è una legge del
2007 che fa chiudere il provvedimento perchè adegua l'Italia a quanto ciascuno vuole.
Il concetto europea di siti particolari rimane ma è stato sbagliato il modo in cui l'Italia l'ha
applicato --> nuova lista ma sono comunque più di un migliaio.
Nel 2015 vengono individuati i siti di cui 176 in Calabria e 165 in Lombardia.
Cosa possono fare le regioni? Le regioni non hanno la possibilità di dare vita a nuove professioni
turistiche perchè non hanno le competenze. In materia di professioni, le regioni possono poi
attribuire alle proprie guide dei bollini di qualità.
Anche le professioni non regolamentate (non iscritti ad albi) si possono aggregare su base
volontaria attraverso un’associazione di tipo privatistico; esse lavorano a tutela dell’utente
associazioni volontarie NO LUOGHI O RIFERIMENTI riguardo gli albi.
STRUTTURE RICETTIVE
Le strutture ricettive fin dall'inizio furono considerate delle imprese.
Qualunque impresa è potenzialmente impresa turistica (non esiste più un registro separato delle
impresse turistiche). Le imprese turistiche vengono definite nella legge 135/2001, poi ripresa nel
2011 con la legge 2082. Nel codice del turismo tuttavia manca il principio di professionalità.
È necessaria l'iscrizione al registro delle imprese, oggi l'iscrizione serve per accedere ai
finanziamenti --> funzione dichiarativa e non costitutiva.
Il codice del turismo segnala che le associazioni senza scopo di lucro possono esercitare attività
turistiche presentando una segnalazione di inizio attività: l’assenza di scopo di lucro dell’impresa
non può incidere sulla tutela del turista. Le associazioni senza scopo di lucro sono enti costituiti
da persone al fine di raggiungere uno scopo e hanno importanza in ambito di materia turistiche
in quanto sono le prime entità in ambito turistico che hanno spinto il turismo al loro sviluppo (ne
è un esempio il Touring Club a fine 800 primi 900).
Cos'è una struttura ricettiva? Un'attività diretta alla produzione di servizi di ospitalità. Oltre al
fornire alloggio, possono offrire anche altri servizi (somministrazione di alimenti e bevande -
contratto di somministrazione-) , prodotti (giornali, pellicole fotografiche, accappatoi). La
struttura alberghiera deve garantire al turista la sicurezza.
Anche per l'apertura delle strutture ricettive, come per l'adv, è sufficiente presentare una scia
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Avvio di esercizio attività: nel 2006:
• L’UE emana una direttiva e spinge alla semplificazione dell’avvio
• Con il dlgs 59/2010 in Italia si mira a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e
formalità eccessivamente onerosi
La direttiva 206/216 dice che tutte le segnalazioni devono essere presentare presso lo sportello
unico.
L'avvio è sottoposto al rispetto delle norme: urbanistiche, edilizie, pubblica sicurezza, igienico-
sanitarie, prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, efficienza energetica.
Gli obblighi di pubblica sicurezza attengono alla competenza statale, quindi non sono derogabili
dalle norme regionali—> art 109 Testo Unico
Il DPCM 13/09/2002 si è limitato a sancire la piena libertà delle regioni circa la definizione delle
strutture e dei complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettivo.
Gli standard tra stelle e categorie di alberghi non sono uguali da regione a regione.
Le nuove professioni sono definite solo dallo stato.
Nella 217 dell''83: era stato stilato un elenco delle strutture ricettive --> erano divise tra
alberghiere ed extra-alberghiere. (alberghi, motel, villaggi albergo e categoria residuale).
Il Codice del Turismo art9 riprende questo elenco e aggiunge alcune categorie.
Per aggiungere una nuova struttura/professione, la motivazione deve essere giuridica --> anche
se commercialmente possono nascere nuove strutture, non è detto che questa tipologia debba
stare in una legge (se un hotel è definito hotel-spa significa che presuppone anche altri servizi
che lo differenziano dagli altri e presume responsabilità sanitaria).
L’albergo è un esercizio ricettivo aperto al publico a gestione unitaria che abbia almeno 7 stanze.
• La causa del contratto d’albergo
Il motel è un albergo adibito alla sosta e al rifornimento (assistenza) di autoveicoli.
Gli alberghi residenziali (art 6 cc) forniscono oltre alla camera anche un servizio autonomo di
cucina.
I villaggi albergo sono alberghi che, in un’unica aerea, forniscono un villaggio.
Gli esercizio extra alberghieri sono disciplinati dalla legge 217/83 e sono anche all’aria aperta
disciplinati dal codice del turismo art 12-13.
I campeggi sono attività a rischio disciplinate dalla stessa legge 217/83 del 15/07.
Le case e gli appartamenti per vacanze sono mobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale,
sono strutture ricettive gestite in modo unitar