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TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PUBBLICO DIPENDENTE

La lezione è tenuta da Fiorillo.

Oggi affrontiamo un altro tema tra i più tipici della materia che concerne l'inquadramento del personale e l'assegnazione delle mansioni perché sotto questo profilo la materia presenta interessanti peculiarità che si discostano dalla normalità del tema nel rapporto di lavoro privato.

È interessante affrontare questa materia per cogliere gli aspetti di differenziazione rispetto al lavoro privato e si costruisce quello che più caratterizza il diritto del lavoro nel pubblico impiego ovvero sia tutte queste specificità la cui matrice - così come per il reclutamento, così come le conseguenze sulla flessibilità - è sempre la stessa.

Nel diritto del lavoro privato vige il principio della effettività e quindi la tutela del lavoratore sotto il profilo delle mansioni è una tutela di carattere sostanziale la cui regola

È che se un lavoratore di fatto svolge mansioni superiori o nei fatti presta attività lavorativa nel luogo di lavoro comunque ottiene il riconoscimento formale della sua posizione sostanziale per il fatto stesso che la esplichi.

Ecco, questa caratteristica del settore privato non si riscontra nel settore pubblico e questo non già perché vi sia un deficit di tutela bensì perché così come non può esservi la rilevanza della prestazione di fatto, così come non può esservi la conversione di un rapporto a tempo determinato o di somministrazione o part-time sbagliato che diventa full-time perché vige nel settore pubblico la regola per la quale la rilevanza della prestazione lavorativa non può mai andare a destabilizzare l'organizzazione aziendale ed in particolare comportare dei costi non preventivamente approvati e quindi c'è questa regola per la quale nel settore pubblico occorre la programmazione.

triennale del fabbisogno, occorre una verifica preventiva delle disponibilità economiche e di effettività di costi in pianta organica, allo stesso modo questi principi ricadono anche per quanto riguarda l'inquadramento del personale che è caratterizzato da aspetti comuni e da aspetti peculiari.

Anche la norma di riferimento sotto questo profilo è l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 che sordisce grosso modo nella stessa materia in cui esordisce l'art. 2103 del codice civile o l'art. 13 dello statuto dei lavoratori che ha integrato la materia e appunto la norma specifica che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti, quindi vale lo stesso principio cioè l'obbligo per il datore di lavoro di adibire il suo dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto, il diritto del dipendente a conoscere le mansioni per le quali è stato assunto.

Conseguenza importante di ciò è che la materia della contrattazione collettiva in questa materia ha una voce rilevante perché individua le cosiddette declaratorie professionali cioè specifica analiticamente all'interno delle varie qualifiche, delle varie aree di inquadramento, quali sono le attività proprie e quindi c'è una sinergia da questo punto di vista tra disciplina legale e fonte collettiva che in questa materia, come sa, è la fonte privilegiata nel senso che la materia dell'inquadramento trovi i suoi capisaldi nell'art. 2095 del codice civile che vale anche per il lavoro pubblico e poi trova particolare attenzione da questo punto di vista nella norma specifica dell'art. 2103 che nel caso di specie non trova la sua applicazione diretta perché la sua applicazione diretta non gli è consentita in ragione del fatto che questa materia trova una sua specifica regolamentazione nello stesso D.lgs.

165/2001 all'art. 52 che la regolamenta in modo difforme sotto alcuni profili mentre per altri no. Dunque quando in sede di ESAME fossi chiamato a rispondere a questa domanda dovrai sempre ripercorrere quello che già sai e cioè il concetto della equivalenza professionale: anche nel lavoro pubblico vale appieno il cosiddetto ius variandi per il datore di lavoro ovvero sia il potere di adibire il dipendente a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto.

In altri termini, il dipendente viene adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ma poi si pone un problema: ai fini dell'ottimizzazione dell'organizzazione lavorativa può il datore di lavoro pubblico così come il datore di lavoro privato adibire il suo dipendente ad altre mansioni?

Sì, può farlo ma con dei limiti, con dei paletti, il principale dei quali è costituito dall'equivalenza delle mansioni perché anche in questo caso l'art.

52 lo specifica. L'equivalenza è letta sotto il profilo professionale cioè l'equivalenza di cui gode il lavoratore subordinato nell'essere adibito da una mansione ad un'altra consiste nella tutela della sua professionalità tuttavia non già la professionalità che lui ha di per sé cioè un lavoratore laureato accetta di lavorare in una PA con mansioni impiegatizie di basso livello, può farlo certamente, ha un bagaglio professionale sicuramente superiore ma questo non rileva per il raffronto della professionalità perché il raffronto della professionalità rileva con riferimento alle mansioni per le quali è stato assunto. Per esempio io entro in una PA attraverso una procedura concorsuale selettiva, stipula il contratto nel quale mi debbono essere indicate le mansioni per le quali vengo assunto e che mi sono richieste dal datore di lavoro. Il datore di lavoro mi può certamente adibire ad

promozione automatica o un avanzamento economico, il datore di lavoro deve rispettarequesto diritto. Inoltre, il datore di lavoro deve anche garantire che io abbia la possibilitàdi sviluppare ulteriormente le mie competenze professionali attraverso la formazione e lacrescita professionale. Questo significa che il datore di lavoro deve fornire opportunitàdi formazione e di aggiornamento professionale, in modo da consentirmi di migliorare lemie competenze e di crescere professionalmente. In conclusione, il datore di lavoro ha ilcompito di rispettare l'equivalenza professionale, garantendo che io possa svolgere lemie mansioni in modo adeguato e che abbia la possibilità di sviluppare ulteriormente lemie competenze professionali.

maggiore professionalità così come previsto dai contratti collettivi allora in questo caso quando si va a giudicare l'equivalenza professionale nell'ipotesi in cui il lavoratore venga adibito ad altre mansioni bisogna tener conto anche di questo cioè della professionalità nella sua accezione più ampia e sostanziale. Chiaramente qui il legislatore pubblico specifica che le mansioni equivalenti debbono essere inserite nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35.1 lettera A e qui incominciamo a trovare una serie di peculiarità. Dalla dizione della norma, infatti, verifichiamo immediatamente che il legislatore si preoccupa di stabilire un importante principio e cioè che l'adibizione a mansioni superiori è possibile solo se la superiore qualifica sia stata acquisita.

attraverso le procedure selettive di cui all'art. 35. Da questa formula del legislatore facciamo trarre un principio fondamentale e cioè che nel settore pubblico, a differenza che nel settore privato, la superiore qualifica si ottiene sotto tutti i profili - economici e giuridici - soltanto a condizione che si partecipi a procedure selettive secondo le caratteristiche proprie dell'art. 35 che disciplina la materia del reclutamento. Questa è una volontà del legislatore ma anche della corte costituzionale, è una ricaduta dell'art. 97 della costituzione per cui così come per essere assunto debbo essere assunto attraverso una selezione e non vale la prestazione di fatto che posso svolgere in una PA così anche la superiore qualifica la posso acquisire esclusivamente partecipando ad una procedura selettiva. E' chiaro che da questo punto di vista capiamo bene perché l'art. 35 parli di procedura selettiva comprendendo anche il

concorso pubblico dall'esterno e dall'interno comparativo73e cioè perché questo art. 35 deve essere adattabile ad ogni situazione: è chiaro, infatti, che se devo essere selezionato per concorrere ad una qualifica superiore già come pubblico dipendente evidentemente non parteciperò ad un concorso pubblico comparativo ma parteciperò ad una procedura selettiva che avrà il compito di accertare coloro i urla sono nel possesso dei nuovi requisiti che mi richiede la nuova mansione senza concorrere con altri a meno che per esempio non vi sia un avviso pubblico comune a più PA per le quali si dà la possibilità di aspirare ad una qualifica superiore ed in quel caso chiaramente vigente anche il criterio comparativo cioè se è prevista una procedura per ricoprire un posto per trasferimento (questo vige sempre nel settore pubblico, anche in materia di mobilità come vedremo) è ovvio che se ci sono

più domande la procedura selettiva sarà anchenecessariamente comparativa delle domande mentre se invece una norma prevedesoltanto un miglioramento della qualifica dopo X tempo allora è ovvio che in questo casola procedura selettiva sarà solo finalizzata all’accertamento dei requisiti richiesti dallanuova qualifica

Prosegue la norma statuendo che L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti allaqualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore odell'assegnazione di incarichi di direzione.

Questa è la diretta conseguenza di ciò che succede nel settore pubblico in cui non rilevaminimamente il principio dello svolgimento di mansioni superiori che invece nel settoreprivato fanno sì che il dipendente abbia diritto alla cosiddetta promozione automatica.

Questa è un’atra differenza rilevante, una differenza che però se fosse una disparità ditrattamento senza

alcun aggancio e senza alcuna argomentazione rischierebbe di collidere con l'art. 3 della Costituzione e questo invece non avviene perché.
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A.A. 2011-2012
161 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro nel pubblico impiego e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pileggi Antonio.