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Contrattazione collettiva nel lavoro pubblico
1. Evoluzione del rapporto di pubblico impiego
Il rapporto di pubblico impiego è stato diversamente considerato (e, quindi, disciplinato) nel corso del tempo. Inizialmente si adottò una concezione pubblicistica, per poi passare negli anni verso una concezione più privatistica.
Concezione pubblicistica
Prima degli anni '60 si pensava che i lavoratori pubblici, essendo alle dipendenze delle PP.AA. chiamate a garantire gli interessi di tutti i cittadini, dovessero essere sottoposti alle norme di diritto pubblico ed alla giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti:
- Il rapporto di pubblico impiego non poteva avere natura contrattuale;
- La P.A. datrice di lavoro aveva un ruolo di supremazia tale da non ammettere che il rapporto fosse disciplinato da una fonte privatistica (come il contratto collettivo).
Con la spinta dei lavoratori nel '68, il legislatore riconobbe la contrattazione collettiva nel settore.
pubblico.Si parla di accordi sindacali che però non avevano efficacia diretta sui rapporti di lavoro ma erano soltanto il presupposto per l'emanazione di successivi atti unilaterali di recezione da parte della P.A., con i quali si sarebbe disciplinato il rapporto di lavoro.
Concezione privatisticaAgli inizi degli anni novanta vi è stata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego realizzata mediante di due leggi delega: la l'attuazione L. 421/1992 e la L. 59/1997 (c.d. legge Bassanini).
La privatizzazione del pubblico impiego consiste essenzialmente:
- nell'applicazione delle disposizioni di diritto privato al rapporto di pubblico impiego;
- nell'applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva;
- nell'assegnare alla P.A. (cioè la datrice di lavoro) gli stessi poteri di gestione del rapporto tipici del datore di lavoro privato.
La privatizzazione del pubblico impiego introduce delle importanti novità, come:
La distinzione tra rapporto organico (al quale si applicano norme pubblicistiche) e rapporto di servizio (al quale si applicano norme privatistiche); rapporto d'ufficio) preposto: il primo è tutt'uno con il rapporto organico (o è il rapporto di immedesimazione tra organo e il secondo, non costituendo un soggetto a sé stante. Quindi, il rapporto organico non è un rapporto giuridico ma un rapporto organizzativo che sorge tramite un atto di assegnazione. È rilevante ai fini della diretta imputazione dell'attività svolta dal titolare dell'organo.
La configurazione del rapporto organico (c.d. funzionario) all'ente: sulla base di tale rapporto il soggetto acquista la capacità di esercitare i poteri e le funzioni che le norme attribuiscono alle PP.AA., imputando ad esse i relativi effetti; l'atto posto in essere dal titolare dell'organo viene direttamente attribuito all'ente, con conseguente assunzione.
in capo a- questo, degli eventuali vizi dell'atto e della responsabilità per danni verso terzi. È il rapporto di scambio tra l'attività lavorativa necessaria al funzionamento dell'ente e la retribuzione. Il rapporto di servizio (intercorrente tra l'ente e la persona da corrispondere al lavoratore. Quindi, il rapporto di servizio è il rapporto giuridico fisica che viene inserita con determinate funzioni nell'organizzazione dell'ente) che sorge tramite un atto di assunzione. La configurazione del rapporto di servizio riguarda la prestazione lavorativa, in quanto il lavoratore: - si impegna a prestare la propria attività a favore della P.A.; - e corrispettivamente acquisisce il diritto alla remunerazione del servizio reso. Il rapporto di servizio può essere: - impiegatizio, quando si instaura un rapporto di impiego tra ente e soggetto, generalmente di durata indeterminata: il soggetto percepisce una retribuzione daparte della P.A.; onorario, quando il rapporto deriva da un incarico elettivo o onorifico che non viene esercitato a titolo di professione: ilsoggetto non percepisce una retribuzione da parte della P.A. ma un indennizzo ed il rapporto ha durata per lo più temporanea.Però è importante sottolineare che la distinzione tra impiegato e funzionario non dipende dalla natura del rapporto di servizio: le“funzionari” quando esercitano potestà inerenti al pubblico ufficio.persone fisiche che agiscono per la P.A. si qualificanoLe caratteristiche del rapporto impiegatizio sono:
- volontarietà: sia per la costituzione, che per la prosecuzione del rapporto è richiesta la volontà non solo del lavoratore maanche quella della P.A.;
- personalità: la prestazione resa dal lavoratore deve essere personale;
- il lavoratore è inserito nell’organizzazione dell’ente fornendo la prestazione sulla base
Dellesubordinazione gerarchica: istruzioni e sotto la vigilanza ed il controllo della P.A. 42Appunti aggiornati alle normative del 2017 a cura di Riccardo Di Pasquale (disciplinata dal diritto pubblico) e l'organizzazionela distinzione tra organizzazione pubblicistica degli uffici (disciplinata dalle norme del lavoro subordinato d'impresa); privatistica del lavoro la distinzione tra atti di macro-organizzazione (disciplinati dal diritto pubblico) ed atti di micro-organizzazione87 (disciplinati dal diritto civile). Cosa abbiamo ad oggi? Oggi il rapporto di pubblico impiego è un rapporto di lavoro fondato su un contratto di diritto privato, che è speciale (cioè conserva dei caratteri pubblicistici) solo in caso di deroghe legali alla disciplina generale. 88 Inoltre, il giudice competente per le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici è il giudice ordinario. Gli atti legislativi successivi in materia sono stati incorporati dal TU del 2001.2.
Contrattazione collettiva e pubblico impiego Quindi con la privatizzazione del pubblico impiego gli accordi sindacali si sono trasformati in veri e propri contratti collettivi, che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro pubblico senza il bisogno di un atto di recepimento da parte della P.A. Struttura contrattuale nel settore pubblico Per indicare l'insieme dei livelli ai quali si svolge la contrattazione collettiva. La si parla di struttura contrattuale contrattazione collettiva nel settore pubblico funziona diversamente da come funzione nel settore privato, infatti mentre nel settore privato tutto è demandato a regole autonome, nel settore pubblico ci sono dei limiti posti dal legislatore. Per quanto riguarda i livelli negoziali, anche per il settore pubblico si praticano tre livelli negoziali, aventi nomi diversi rispetto al settore privato: 1) Contratto Nazionale di Comparto (che corrisponde ai contratti collettivi di categoria o nazionali). 2) Contratti Integrativi o Contratti di secondo livello (che corrispondono ai contratti aziendali o territoriali). 3) Contratti Individuali (che corrispondono ai contratti individuali di lavoro).Decentrati (che corrispondo ai contratti collettivi aziendali).
Accordo Quadro (che corrisponde agli Accordi Interconfederali).
Rilegificazione: Decreto Brunetta (2009) e Riforma Madia (2015)
L'ampio margine lasciato alla contrattazione collettiva per la disciplina del pubblico impiego è stato ridimensionato, attuando quello che possiamo definire processo di rilegificazione.di delegificazione iniziato nel '92 con la prima legge delega termina nel 2009 con il primo Il processo all'interno del quale si prevede:
- ridimensionamento del contratto collettivo, ad opera del Decreto Brunetta,
- che il contratto collettivo può regolare diversamente la materia solo su espressa autorizzazione della legge,
- che il contratto collettivo non può più limitare alcuni poteri dei dirigenti pubblici,
- un maggior rigore nell'individuazione della competenza dei contratti collettivi: infatti, il contratto collettivo può intervenire sulla determinazione dei
Diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 89- che una serie di materie attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro sono direttamente regolate dalla legge .La medesima ratio centralizzante emerge dalla Riforma Madia, una legge con la quale si concede la delega alGoverno in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. L'ottica per la riorganizzazione è quella delrestringimento degli spazi della contrattazione collettiva, ma per poter valutare il lavoro del Governo è necessarioaspettare i diversi decreti attuativi della legge delega.
Contratto nazionale di comparto
Il contratto nazionale di comparto costituisce il perno del sistema contrattuale per il pubblico impiego, ed èparagonabile al CCNL di categoria per il settore privato.
I comparti sono settori omogenei o affini di amministrazioni pubbliche, individuati da appositi accordi tra leconfederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN (l'Agenzia).
Per la rappresentanza negoziale delle PP.AA.):
- Per legge non possono essere più di 4 (così come 4 sono le aree contrattuali autonome previste per i dirigenti);
- I comparti attuali sono: funzioni centrali, funzioni locali, istruzione e ricerca, sanità.
Quando è necessaria una disciplina uniforme di una certa materia per tutti o alcuni dei comparti, possono essere stipulati degli accordi quadro. Sono gli atti riguardanti l'organizzazione fondamentale (es. l'individuazione degli uffici di maggior rilevanza, la definizione delle risorse da destinare, ecc.), mentre gli atti di micro-organizzazione sono tutti gli altri (es. l'assegnazione delle mansioni, il licenziamento, ecc.).
Per le controversie in materia di concorsi per assunzioni rimane competente il giudice amministrativo.
Es. i meccanismi di valutazione dei dipendenti e di incentivazione della produttività.
Appunti aggiornati alle normative
del 2017 a cura di Riccardo Di Pasquale Ai contratti collettivi nazionali si può affiancare una contrattazione collettiva decentrata (definita dalle PP.AA.), che viene detta integrativa perché può svolgersi: - solo ad integrazione di quella nazionale; - per materie, tra soggetti e con procedure definite dai contratti collettivi nazionali (a pena di nullità). Quindi, se mai i contratti integrativi dovessero prevedere una disciplina difforme a quella prevista dal contratto nazionale di comparto, le clausole difformi sarebbero nulle per contrasto con norma imperativa. Vincoli posti alla contrattazione collettiva nel settore pubblico 1) Un primo vincolo riguarda la rappresentanza che nel settore pubblico è legale: l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è un agenzia che rappresentanza tutte le PP.AA. investe di rappresentante legale. Ciò significa che, a differenza del settore privato dove lare la volontà dei cittadini.