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Appunti aggiornati alle normative del 2017 a cura di Riccardo Di Pasquale

A. Diritto del lavoro: definizione e fonti

Cos’è il diritto del lavoro?

1. Il diritto del lavoro è l’insieme delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, cioè la relazione giuridica che intercorre tra il prestatore di lavoro e il datore di lavoro. La dottrina è solita distinguerlo in tre parti:

  • Diritto del lavoro in senso stretto, il che disciplina i rapporti individuali di lavoro subordinato e gli altri rapporti di lavoro ritenuti meritevoli di tutela giuridica;
  • Diritto sindacale, il che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo, guardando a tre argomenti principali: le organizzazioni sindacali, lo sciopero e il contratto collettivo di lavoro;
  • Diritto della previdenza sociale, il che tutela il lavoratore in presenza di specifiche situazioni di bisogno, riconoscendogli un reddito sostitutivo o integrativo di quello del lavoro1.

Fonti del diritto del lavoro

2. Tra le fonti che producono le norme del diritto del lavoro si distinguono:

  • Le fonti sovranazionali;
  • Le fonti legislative;
  • Le fonti contrattuali;
  • Gli usi.

Fonti sovranazionali

Le fonti sovranazionali sono quelle fonti che derivano dalle organizzazioni internazionali alle quali appartiene lo Stato italiano. La legittimazione a queste fonti deriva dall’art. 35 Cost.: La Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Le fonti sovranazionali si distinguono in:

  • Internazionali, che derivano dalla partecipazione dello Stato italiano alla Comunità internazionale degli Stati. Sono importanti i vari trattati internazionali stipulati dall’Italia e alcuni atti emanati dall’OIL2, cioè:
    • Le convenzioni, che sono veri e propri atti normativi strutturati in articoli e aventi valori di norme interne se sono rese esecutive con legge dello Stato;
    • Le raccomandazioni, che sono atti privi di valore vincolante con i quali si auspica che gli Stati destinatari agiscano per risolvere un determinato problema.
  • Comunitarie, che derivano dalla partecipazione dello Stato italiano all’Unione Europea. Le norme che interessano il diritto del lavoro sono soprattutto:
    • I regolamenti comunitari, cioè atti che contengono un precetto su una determinata materia, hanno portata generale e sono immediatamente e direttamente esecutivi negli ordinamenti di tutti gli Stati membri. Se questi risultassero in contrasto con una norma nazionale, il giudice ha il potere di disapplicare la legge nazionale a favore del recepimento della norma comunitaria3. Ciò nonostante, i regolamenti comunitari possono essere sottoposti al giudizio di legittimità della Corte costituzionale, quando questi entrano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.
    • Le direttive comunitarie, cioè atti che evidenziano un obiettivo futuro raggiungibile attraverso il loro recepimento, che è obbligatorio per tutti gli Stati membri. Sono quindi i singoli Stati a definire liberamente gli strumenti attraverso i quali raggiungere l’obiettivo della direttiva. In caso di mancato recepimento, il singolo Stato membro è responsabile dei danni subiti dai singoli. Ciò comporta che, anche in mancanza di recepimento, la direttiva ha un’efficacia diretta nell’ordinamento interno.

Fonti legislative

Le fonti legislative sono quelle fonti che sono prodotte da colui che esercita la funzione legislativa. Distinguiamo:

  • La Costituzione, cioè la fonte primaria dell’ordinamento a cui tutte le altre sono subordinate. Le norme costituzionali, o leggi costituzionali, rappresentano il testo normativo di maggiore efficacia e forza rispetto a tutte le altre fonti ed hanno:
    • Efficacia attiva, perché incidono su tutte le altre norme, preesistenti e successive, che, se vengono dichiarate incostituzionali, sono annullate o rese inefficaci, caducate;
    • Efficacia passiva, perché non possono essere modificate o abrogate da norme non costituzionali, ma solo da altre norme costituzionali.

Gli articoli che maggiormente interessano il diritto del lavoro sono:

  • L’art. 1, che riconosce il lavoro come il fondamento della Repubblica democratica;
  • L’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, sottolineando che ogni cittadino deve adempiere al dovere di solidarietà economica, politica e sociale;
  • L’art. 3, che garantisce l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, uguaglianza formale, riconoscendo la pari dignità sociale, e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che non rendono effettiva questa eguaglianza e che non consentono la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del Paese, uguaglianza sostanziale;
  • L’art. 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, impegna la Repubblica a promuovere le condizioni per rendere effettivo questo diritto e impone ad ogni cittadino di svolgere un’attività che contribuisca al progresso materiale o spirituale della società;
  • L’art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme, tutela la formazione professionale e promuove gli accordi e le organizzazioni internazionali che affermano i diritti dei lavoratori;
  • L’art. 36, che riconosce il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, al riposo settimanale e alle ferie, rilasciando alla legge la durata della giornata lavorativa;
  • L’art. 37, che riconosce la parità retributiva tra uomo e donna e tutela il lavoro minorile e femminile;
  • L’art. 38, che riconosce interventi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia o disoccupazione involontaria;
  • L’art. 39, che riconosce la libertà di associazione sindacale;
  • L’art. 40, che riconosce il diritto allo sciopero esercitato nel rispetto delle leggi.
  • Le leggi ordinarie, statali e regionali, cioè atti normativi che hanno effetto su tutto il territorio dello Stato o della Regione. In questo concetto rientrano anche:
    • I decreti legge: atti che si sostituiscono alla legge in situazioni di urgenza, che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni pena la nullità ab origine del decreto, atto avente forza di legge;
    • I decreti legislativi/delegati: atti che sono legittimati dalla legge di delega attraverso la quale il Parlamento trasferisce temporaneamente il suo potere al Governo e indica le direttive da seguire, atto avente valore di legge.

Una posizione importante spetta al Codice Civile, nel suo libro V “Del lavoro”, e alle numerose leggi speciali volte a tutelare il lavoratore, come:

  • La Legge 300/1970 che definisce lo Statuto dei lavoratori;
  • La Legge 146/1990 e la Legge 83/2000 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
  • La Legge 3/2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione4:
    • Allo Stato è data competenza esclusiva sulla previdenza sociale e sui livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali;
    • Alle Regioni è data competenza, e lo Stato definisce solo i principi generali, sull’istruzione e formazione professionale, sulla tutela e sicurezza del lavoro e sulla previdenza integrativa.

Riforma costituzionale Renzi-Boschi 2016

La riforma costituzionale Renzi-Boschi è stata una proposta di revisione della Costituzione avanzata nell’aprile del 2016 e sottoposta a referendum confermativo il 4 dicembre 2016, che ha avuto esito negativo. La riforma avrebbe comportato, tra le tante cose, una revisione del Titolo V, stabilendo:

  • La soppressione delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, in cui la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei “principi fondamentali”, riservata alla legislazione dello Stato;
  • La redistribuzione di queste materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. La maggior parte sarebbero state aggiunte alla lista delle materie la cui legislazione esclusiva spetta allo Stato.

1 Quest’insieme di norme fa parte del più ampio sistema della sicurezza sociale.

2 Organizzazione Internazionale del Lavoro.

3 Per quel che riguarda l’Italia, lo stesso art. 10 Cost. ammette limitazioni alla sovranità quando queste siano necessarie per costituire organizzazioni internazionali. Per questo si dice che il regolamento ridimensiona la sovranità dei singoli Stati.

4 La riforma del Titolo V della Costituzione ha stabilito una nuova ripartizione delle materie tra Stato e Regioni: prima della riforma lo Stato aveva competenza legislativa in tutte quelle materie non esplicitamente dedicate alle Regioni; adesso lo Stato ha potestà legislativa esclusiva su materie ben definite, altre materie sono di competenza concorrente e tutte le materie residuali sono di competenza delle Regioni.

Fonti contrattuali

Le fonti contrattuali sono quelle fonti che sono prodotte in virtù dell’autonomia dei privati, art. 1322 c.c., espressa individualmente o come collettività. Distinguiamo:

  • I contratti collettivi, che sono stipulati tra il sindacato dei lavoratori e l’associazione sindacale degli imprenditori. Con questi, si stabilisce il trattamento minimo e le condizioni di lavoro che devono essere garantite ai lavoratori. Dovrebbero aver efficacia solo per gli iscritti al sindacato ma, avendo una particolare funzione sociale, si applicano a tutti gli appartenenti a quella categoria.

In Italia si praticano tre livelli negoziali per la contrattazione collettiva:

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, CCNL, quando è stipulato tra organizzazioni sindacali di categorie per regolare le condizioni minime di trattamento della forza-lavoro;
  • Contratto decentrato, cioè territoriale o aziendale:
    • Territoriale, interconfederale e di categoria, quando è stipulato tra federazioni provinciali o regionali di sindacati e di associazioni imprenditoriali per regolare le condizioni di trattamento della forza-lavoro presente nel territorio;
    • Aziendale, di categoria, quando è stipulato direttamente dal datore di lavoro e l’organismo sindacale dei lavoratori a livello aziendale per regolare le condizioni di trattamento dei dipendenti all’interno dell’azienda.
  • Accordo Interconfederale, AI, quando è stipulato tra confederazioni nazionali dei lavoratori e degli imprenditori, CGIL, CISL, UIL e Confindustria, per regolare interi rami di attività economiche.
  • Il contratto individuale, che è stipulato tra il singolo lavoratore e il singolo datore di lavoro per regolare il loro rapporto.

Rapporto legge-contratti collettivi

Il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva segue il modello della legislazione di sostegno, nel senso che il potere legislativo, nel disciplinare una materia, lascia ampio spazio all’autonomia collettiva5. Dunque, la legislazione svolge più una funzione promozionale della contrattazione collettiva che una funzione ausiliaria.

Principio del favor prestatoris

Il criterio generale della gerarchia delle fonti prevede che la norma superiore prevale su quella inferiore. Tuttavia, in virtù del favor prestatoris, si stabilisce che la fonte inferiore, il contratto individuale rispetto al CCNL ed il CCNL rispetto alla legge, possa derogare a quella superiore:

  • Solo in senso più favorevole ai lavoratori, derogabilità in melius;
  • E mai in senso ad essi sfavorevole, inderogabilità in peius6.

Usi

Gli usi sono comportamenti sociali ripetuti nel tempo, ampiamente diffusi e rispettati in virtù della convinzione che si stia rispettando una norma presente nell’ordinamento. La disciplina del rapporto di lavoro si affida:

  • Agli usi normativi, solo nel caso in cui non ci sono disposizioni di legge o contratti collettivi o contratti individuali. Se prevedono una disciplina più favorevole per il lavoratore, prevalgono sulla legge;
  • Agli usi aziendali, a meno che non c’è un contratto individuale tra le parti. Sono efficaci in riferimento all’azienda e non sono inderogabili.

Contributo della Corte Costituzionale

3. Le varie leggi che disciplinano il rapporto di lavoro attuano in qualche modo i principi costituzionali posti a fondamento del diritto del lavoro: è per questo che un ruolo fondamentale lo ricopre l’attività interpretativa della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale contribuisce allo sviluppo del diritto del lavoro in due modi:

  • Interpretando le leggi alla luce dello sviluppo sociale: si deve permettere alla norma di durare nel tempo apparendo sempre attuale, interpretazione evolutiva;
  • Pronunciandosi di fronte alla questione di legittimità costituzionale: si devono eliminare dall’ordinamento le leggi che non sono conformi alla Costituzione, sentenza di accoglimento, modificarle se in parte incostituzionali, sentenza sostitutiva, o integrarle se manchevoli dell’adeguata disciplina, sentenza additiva.

5 Es. la disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, Legge 146/1990, è principalmente rimessa alla contrattazione collettiva e agli stessi sindacati dei lavoratori.

6 Questa particolare tutela è riconosciuta al lavoratore in quanto contraente debole del contratto individuale di lavoro, al fine di riequilibrare il diverso peso contrattuale delle parti.

B. Rapporto di lavoro

Cos’è?

1. Il lavoro consiste nell’impiego di energie per raggiungere uno scopo determinato. Si distinguono tre tipi di rapporto di lavoro:

  • Il rapporto di lavoro subordinato;
  • Il rapporto di lavoro autonomo;
  • Il rapporto di lavoro parasubordinato.

Infine vi è un quarto tipo di rapporto di lavoro che si ha in ambito associativo.

Locatio operàrum e locatio operis

Per poter comprendere la distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato ed il rapporto di lavoro autonomo è innanzitutto necessario comprendere due istituti presenti nel diritto romano: la locatio operàrum e la locatio operis.

  • La locatio operàrum era un particolare tipo di concessione in godimento, locazione, in cui un soggetto, locatore, metteva a disposizione di un’altra persona, conduttore, i propri servizi contro pagamento di un corrispettivo. Caratteristica era la subordinazione del locatore alle direttive del datore di lavoro.
  • La locatio operis era un istituto del diritto romano caratterizzato dal lavoro, da parte di un soggetto, artifex, di trasformazione su materie prime in beni di utilità per il locatore, contro pagamento di un corrispettivo.

Alla contrapposizione tra locatio operàrum e locatio òperis si riconduce ancor oggi la distinzione, nell’ambito dei rapporti di lavoro, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Rapporto di lavoro subordinato

a) Il rapporto di lavoro subordinato, o locatio operàrum, art. 2094 c.c., si ha quando una persona si obbliga, dietro una retribuzione, a prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore7. La retribuzione è calcolata in base al tempo di attività.

Questo rapporto viene disciplinato per la prima volta nel codice civile del 1942.

Caratteristiche

  • Subordinazione: vincolo di carattere personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, è tenuto ad adottare un determinato comportamento in virtù dell’obbligazione8;
  • Eterodirezione: sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell’esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro;
  • Rischio sul datore: poiché è il datore ad organizzare i mezzi di produzione, l’incidenza del rischio dell’attività lavorativa grava su di lui.

Doppia alienità del lavoratore subordinato

La Corte Costituzionale ha stabilito che la differenza tra la subordinazione che c’è nel rapporto di lavoro e negli altri contratti sta nella doppia alienità del lavoratore subordinato, che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa:

  • In un contesto organizzativo e produttivo altrui, cioè quello del datore, alienità dell’organizzazione produttiva;
  • In vista di un risultato di cui il datore, essendo titolare dell’organizzazione e dei mezzi di produzione, è immediatamente legittimato ad appropriarsi, alienità del risultato.

Tutela del lavoratore subordinato

Il lavoratore subordinato è protetto dallo statuto protettivo del lavoratore subordinato, che produce:

  • Effetti diretti, che incidono sul contenuto del rapporto e, dunque, sul regolamento contrattuale9;
  • Effetti indiretti, che incidono sui presupposti e sulle conseguenze della costituzione del rapporto di lavoro10.

7 Per includere le forme di lavoro subordinato non prestate nell’ambito dell’impresa, es. lavoro domestico, la dottrina definisce il lavoratore subordinato come colui che, dietro corrispettivo, si obbliga a prestare lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto.

8 La subordinazione va distinta dalla collaborazione, che si ha quando il lavoratore viene inserito nell’organizzazione produttiva dell’impresa.

9 Es. diritto alla retribuzione, alle ferie e al riposo settimanale, diritto al trattamento di fine rapporto ecc.

10 Es. con la costituzione del rapporto di previdenza sociale si trasla il rischio professionale dall’imprenditore all’istituto assicu

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RiccardoDiPasquale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Cammalleri Calogero Massimo.
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