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L'imputabilità e la colpevolezza

L'imputabilità è presupposto della colpevolezza perché lo scopo delle norme è anche quello di orientare i comportamenti umani. Se il soggetto in questione non è in grado di interloquire, prima ancora che si possa parlare di meritevolezza della pena, è necessario chiedersi se sia possibile applicare la norma incriminatrice. La norma si rivolge sicuramente anche al non imputabile, ma non allo stesso modo in cui si può rivolgere all'imputabile. La non imputabilità non esclude tout court una reazione; il non imputabile che commette il reato è passibile dell'applicazione di una misura di sicurezza. Non c'è una corrispondenza con le malattie; quando si parla di capacità di intendere e di volere, non c'è una corrispondenza diretta con gli stati patologici. Il diritto da una parte e la medicina dall'altra non hanno trovato delle categorie lessicali in comune. Questo è un vulnus.

c'è una sorta di pluralismo ontologico che porta alla decisione autonoma del giudice nel momento in cui la scienza non trova una soluzione univoca. È necessario che la condotta sia cosciente e volontaria, quindi che ci si renda conto di ciò che sta succedendo e che sia mossa dai meccanismi del soggetto. Ci sono casi in cui è discusso se l'azione sia volontaria o no; dove un riflesso è generato dalle abitudini, ad esempio.

Se lo stato di non imputabilità viene determinato da un altro soggetto, sarà l'altro che risponderà delle azioni. Ci sono casi in cui lo stato di non imputabilità viene generato volontariamente dal soggetto stesso; l'ordinamento reagisce malamente, fingendo che l'imputabilità sia presente. Questo può avere un senso nel momento in cui la persona si sia determinata in quello stato proprio al fine di commettere il reato. In questi casi, indursi in quello stato fa parte della

Realizzazione di un progetto criminale. Nel momento in cui lo stato non è determinato al fine di commettere il reato, è una sorta di finzione parlare di imputabilità. La deliberazione è avvenuta nel momento in cui l'imputabilità non c'era più. Questa norma è sicuramente efficiente dal punto di vista della prevenzione. Queste finzioni le troviamo in varie situazioni, tra cui il caso dell'omicidio stradale, in cui lo stato alcolico costituisce un'aggravante.

Come si esprime la colpevolezza quando ci sono i presupposti? Le norme definiscono la colpa e il dolo. Il reato è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento è preveduto e voluto. Con evento si intende tutto il fatto tipizzato come reato. Qual è l'oggetto del dolo? Tutti gli elementi del reato. Anche il nesso causale? Anche la qualifica? Si. Il dolo è rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del reato.

Ad esempio l'errore esclude il dolo; può essere legato ad un errore di rappresentazione. Ci sono anche errori di volizione. Nella colpa c'è un trasformarsi della deliberazione in azione, per cui ciò che io faccio è diverso da ciò che volevo. Questo spaiarsi dei due percorsi è causato o perché io mi sono rappresentata un'altra situazione (rappresentazione senza volizione, colpa cosciente, più grave) o perché io mi sono rappresentata di non realizzare quell'evento ma ho agito lo stesso e l'evento si è realizzato (mancano sia volontà che rappresentazione, colpa incosciente). Il reato colposo si realizza per negligenza, imprudenza, imperizia (le norme che infrango non sono scritte, colpa generica), oppure per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (si infrange una norma scritta, colpa specifica). C'è un problema con la colpa generica in riferimento al.

principio di riserva di legge. Per accertare la colpa generica si fa riferimento al cd. agente modello che fa lo stesso mestiere e si trova nelle stesse condizioni. Si va a verificare come si sarebbe comportato l'agente modello; non solo si violano riserva di legge e tassatività, ma dopo che una cosa è accaduta, la percezione di come l'avremmo affrontata prima, cambia. Cambia in senso peggiorativo; a volte vengono utilizzati dati successivi all'evento. La colpa è un giudizio di tipo normativo, mentre il dolo è di tipo naturalistico, psicologico. In realtà anche chi agisce con dolo viola una norma, ma certamente l'elemento soggettivo si concentra sul fattore naturalistico della volizione. Anche nella colpa c'è un fattore naturalistico, es: il medico non voleva uccidere il paziente.

Cosa bisogna accertare? Quali sono i tre step per l'accertamento della colpa generica?

  1. prevedibilità dell'evento;
  2. L'agente modello al posto del soggetto poteva prevedere l'evento.

    2- Evitabilità della condotta; l'agente modello poteva (e doveva) evitare la condotta.

    Tutti i giorni compiamo condotte pericolose: il punto è se si tratta di un rischio consentito o non consentito. Utilizzare l'automobile è un rischio consentito, se il rischio è consentito non dovevo evitarlo. Se il rischio è superiore al rischio consentito, dovevo evitare la condotta. Quando la condotta era evitabile, avrei dovuto adottare un comportamento alternativo lecito (a volte corrisponde a non far nulla, oppure ad agire in alternativa). In particolare si è fatta la distinzione tra le ipotesi in cui il soggetto che sopporta il rischio e riceve un beneficio sia lo stesso e il caso in cui si tratti di soggetti diversi. C'è necessità di un bilanciamento, chi decide dove collocare l'asticella tra il rischio zero e il rischio consentito? E'

    Una decisione conflittuale che dovrebbe passare per il parlamento. L'81/08 risponde a questa dinamica creando un sistema in parte partecipato. Il datore di lavoro deve ascoltare i lavoratori, i tecnici, i rappresentanti sindacali.

    3- evitabilità dell'evento; anche qualora fosse prevedibile l'evento e anche qualora avessi dovuto evitare la condotta, non sono ancora colpevole. Si va a verificare la cd. causalità della colpa. Io vado a vedere se tenendo la condotta dovuta, il cd. comportamento alternativo lecito, l'evento si sarebbe realizzato lo stesso. Funziona in questo modo sia nella colpa generica che nella colpa specifica.

    Si parla di colpa per assunzione nel caso di colui che cagiona un evento dannoso, avendo assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il grado di diligenza richiesto all'agente preso come modello di riferimento.

    29 marzo 2023

    Lezione 5

    Nella prassi ci sono casi in cui non c'è volizione ma si risponde

    comunque a titolo didolo, è un grave vulnus del principio di legalità creato dalla giurisprudenza ed è il cd.dolo eventuale. Se la norma prevede sia la versione dolosa che colposa, viene utilizzata la versione dolosa, ma viene utilizzato soprattutto nelle ipotesi in cui non è prevista l'ipotesi colposa, per evitare di assolvere in assenza di dolo, quindi costituisce una sorta di trattamento peggiorativo. Il soggetto si è rappresentato l'evento e ha agito lo stesso, rappresentandosi una probabilità consistente che l'evento si potesse realizzare, ha accettato il rischio. Questo non aveva nulla a che fare col codice, che ha una impostazione binaria tra rappresentazione e volizione. In questo caso io voglio la condotta, non l'evento. Il soggetto si è rappresentato il rischio e lo ha accettato: accettare il rischio non è accettare l'evento. L'oggetto del dolo sono tutti gli elementi del reato. Come si fa

    Capire quando la persona ha accettato il rischio? È necessario vedere le esternazioni a livello materiale dell'elemento psicologico. Nel valutare l'accettazione del rischio, il parametro è venuto a coincidere con l'entità del rischio. Se agisco con un rischio basso, tutto sommato pensavo di schivarlo. Se il rischio è alto e agisco lo stesso, allora l'ho accettato.

    Si fa un passaggio ulteriore: c'è dolo eventuale quando non solo si accetta il rischio ma c'è consenso interiore all'evento. Si elaborano due formule, le cosiddette formule di Frank (si pronuncia frank e non frenk). La prima dice che c'è dolo eventuale se il soggetto ha agito nell'incertezza circa la realizzazione dell'evento, ma avrebbe agito anche se ne fosse stato sicuro.

    Sicuramente la formula restringe il campo rispetto alle teorie precedenti e cerca di descrivere un aspetto psicologico reale. Non è facile provarlo, tra.

    l'altro va provato oltre ogni ragionevole dubbio.

    Un altro difetto di questa formula: ipotizziamo di avere la prova piena, manca comunque la volizione dell'evento.

    Se dovessimo far riferimento alle politiche di prevenzione e anche ai percorsi educativi, il dolo eventuale si avvicina molto di più alla colpa che al dolo. Quindi potremmo dire che in realtà il dolo non dovrebbe essere contemplato nella parte in cui si parla di dolo, ma nelle parti in cui il dolo non è descritto. Il dolo eventuale è compatibile solo con il dolo generico.

    Il dolo intenzionale è caratterizzato da una prevalenza della componente della volontà.

    Dolo generico, non descritto dalla norma e che ha per oggetto tutti gli elementi del reato.

    Ci sono delle norme in cui si aggiunge "intenzionalmente", quindi il dolo intenzionale ha in comune con il dolo generico che ha in comune tutti gli elementi del reato ma è intenzionale. Il dolo intenzionale

    Esclude il dolo eventuale. Il dolo intenzionale da un lato è un modo di essere della volontà dell'agente. Le norme che specificano l'intenzionalità si chiamano norme a dolo intenzionale. Quelle che non specificano nulla sono reati a dolo generico. Ci sono poi norme a dolo specifico: il furto. Se io non realizzo il profitto, il furto è comunque consumato. Anche queste norme escludono il dolo eventuale. Sia il dolo specifico che il dolo intenzionale sono descritti dalla norma. Il dolo intenzionale riguarda tutti gli elementi del reato; il dolo specifico riguarda un elemento in più che è indifferente che io realizzi o no. La norma sulla ricettazione è una norma a cui è stata applicata la formula di frank. C'è il fine di trarre profitto e poi la condotta. La cassazione ha diviso la norma in due pezzi. Sulla prima parte il dolo eventuale è escluso, quindi io il profitto lo devo proprio volere. Ma sulla ricezione e

    Occultamento di cose derivanti da delitto ci può essere anche ildo

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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelica141189 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Palavera Rosa.