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Diritto dei lavori: diritto sindacale e rapporti di lavoro

Parte 1: Introduzione

Partizione della materia e funzione; le fonti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro si compone di tre parti:

  • Diritto sindacale
  • Rapporto individuale di lavoro
  • Previdenza sociale (sistema di stampo pubblicistico a sé stante)

Questi primi due settori sono strettamente connessi sia sul piano teorico che su quello della realtà fenomenica.

L'insieme delle norme legali e collettive che costituiscono il sistema del diritto del lavoro nasce e si sviluppa per regolare e limitare l'esercizio dei poteri del datore di lavoro sul prestatore, per garantire e tutelare in misura progressiva i diritti del prestatore di lavoro, che rimane parte debole del contratto. Il contemperamento dei diritti dei lavoratori e dell'impresa, una volta che ai primi sia garantito il minimo vitale, è consacrato dall'art 41.2 Cost, che consente al legislatore di stabilire limiti esterni e non funzionali ai diritti dell'impresa.

Le fonti

Fonti del diritto del lavoro sono:

  • Atti normativi dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro, della quale fanno parte gli stati membri dell'ONU):
    • Raccomandazioni
    • Progetti di convenzioni (che devono essere recepite o ratificate da provvedimenti legislativi interni degli stati membri)
    Hanno avuto influenza relativa sull'evoluzione del diritto del lavoro italiano, giacché il nostro ordinamento ha già previsto livelli di tutela qualitativamente e quantitativamente più elevati di quelli predisposti dalla comunità internazionale.
  • Normativa comunitaria:
    • Regolamenti: contengono norme generali ed astratte volte ad uniformare le legislazioni nazionali, direttamente applicabili verso stati ed individui con prevalenza sulle norme interne difformi
    • Decisioni: contengono norme riferite a situazioni specifiche, direttamente applicabili verso stati ed individui con prevalenza sulle norme interne difformi
    • Direttive: tendono ad armonizzare le legislazioni nazionali dei paesi membri tramite la previsione di determinati obiettivi, lasciando ad atti interni la decisione su forme e mezzi con cui conseguirli

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive contenenti norme chiare, precise ed incondizionate, anche in mancanza di norme di attuazione, possono avere efficacia verticale verso lo stato ed enti pubblici, ma non efficacia orizzontale, ossia nei rapporti tra privati. Altrimenti risulterebbero regolamenti. In caso di mancata attuazione della direttiva nei termini stabiliti, il privato cittadino ha diritto al risarcimento del danno da parte dello stato, ferma restando l'impossibilità di pretenderne attuazione immediata, stante l'inefficacia nei rapporti orizzontali. La Corte di giustizia ha più volte affermato che il giudice nazionale deve comunque interpretare il diritto interno, quando non vi sia un insanabile contrasto tra disposizioni interne e comunitarie, in conformità al diritto comunitario (cd interpretazione conforme).

Il Trattato di Roma del 1957 riconosceva agli interventi in materia sociale una funzione strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi volti a garantire libera circolazione di beni e persone, e concorrenza tra imprese. Dopo l'atto unico europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam e il Trattato di Lisbona del 2007, è riconosciuta all'UE una competenza crescente ed autonoma in materia di tutela del lavoro, ed è previsto un coinvolgimento crescente delle parti sociali nei processi di formazione delle norme comunitarie. La promozione dell'occupazione e la tutela del lavoro sono ritenuti valori fondanti della comunità: la legislazione in materia di politica sociale è ormai diretta alla tutela del lavoro, e tende a scomparire la sua funzione ancillare e strumentale rispetto al processo di integrazione economica della comunità.

Costituzione repubblicana (artt 1, 35, 36, 38, 39, 40 ecc)

In base al nuovo testo dell'art 117 Cost:

  • Lo stato ha competenza esclusiva circa la disciplina del rapporto individuale di lavoro e del diritto sindacale nella sua dimensione privatistica.
  • Alla legislazione concorrente o residuale delle regioni competono la disciplina della formazione professionale, la tutela e sicurezza del lavoro, la promozione dell'occupazione (servizi per l'impiego, incentivi alle imprese ecc), la previdenza complementare ed integrativa e la disciplina delle professioni.

Legge statale e fonti equiparate (decreti legge e legislativi): es rdl 1825/1924, codice civile, Statuto dei lavoratori.

Usi:

  • Normativi (art 2078 cc): possono prevalere su norme dispositive di legge, se più favorevoli al lavoratore, ma non possono modificare la disciplina inderogabile del rapporto individuale di lavoro.
  • Aziendali (art 1340 cc): hanno natura negoziale, e secondo un orientamento per lungo tempo accolto dalla giurisprudenza, si concretano nella gestione generalizzata, durevole e costante di trattamenti non previsti da altre fonti, ad integrazione del contratto individuale; di conseguenza, sono modificabili solo col consenso del lavoratore destinatario, e prevalgono anche sulla disciplina collettiva; secondo una più recente giurisprudenza, farebbero sorgere in capo al datore un obbligo unilaterale di carattere collettivo produttivo di effetti giuridici sui singoli rapporti individuali di lavoro, allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sicché per la sua modifica o soppressione potrebbe essere sufficiente un accordo col sindacato.

Contratti collettivi: sono atti di autonomia privata espressione della libertà sindacale, che consentono alle parti collettive (sindacati e imprese) di comporre, secondo valutazioni di opportunità e convenienza in perfetta autonomia, i loro interessi contrapposti e determinare buona parte del contenuto del contratto individuale del lavoro. Si dice abbiano anima della legge e corpo di contratto: operano in modo non diverso dalla legge (anche se risultano in posizione sottordinata alla stessa) e con efficacia soggettivamente limitata (per la mancata attuazione dell'art 39.4 Cost), anche se hanno una naturale vocazione ad estendere i propri effetti anche al di là del loro ambito di applicazione soggettivo. Nascono per limitare la concorrenza tra lavoratori, evitando che questi, pur di lavorare, offrano prestazioni ad una mercede inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo.

Numerose disposizioni legislative emanate dalla seconda metà degli anni '70 hanno ampliato notevolmente le competenze dei contratti collettivi (spesso selezionati in base alla rappresentatività dei sindacati firmatari):

  • Attribuendo ad essi funzione integrativa o di completamento del dettato legislativo.
  • Riconoscendo ad essi il potere di derogare disposizioni legali non modificabili per mezzo di accordi individuali (sono inderogabili in peius dalla volontà delle parti del contratto individuale).

NB: tali contratti assolvono tale funzione regolamentare, talvolta derogatoria, per previsione di legge; è da quest'ultima che scaturisce l'obbligo del datore di lavoro di conformare i propri comportamenti alle previsioni dei contratti collettivi.

Il rapporto tra legge e contratto collettivo, di norma improntato a garantire al lavoratore trattamenti di miglior favore, ora per effetto della crisi economica si può risolvere, purché autorizzato dal legislatore, anche nella deroga in peius da parte del contratto collettivo dei trattamenti stabiliti dalla legge.

Contratto individuale senso atecnico.

Giurisprudenza: è considerata, pur alla stregua di una fonte del diritto del lavoro, dato che fin dalle origini ha svolto funzione suppletiva rispetto al legislatore e dato che, in ogni caso, la funzione nomofilattica della Cassazione ha favorito l’emersione di orientamenti giurisprudenziali integrativi della legge ordinaria e di precetti costituzionali.

Rapporto di lavoro: risulta dunque regolato da un triplice ordine di fonti, intese in senso non formale:

  • Norme di legge
  • Clausole del contratto collettivo
  • Clausole del contratto individuale

Lo spazio maggiore è occupato dalle disposizioni inderogabili di legge e dalle clausole inderogabili del contratto collettivo (che integrano, specificano e migliorano le tutele di legge; tuttavia, si riconosce la recente tendenza del legislatore di riconoscere al contratto collettivo una funzione derogatoria in peius delle disposizioni imperative di legge).

Parte 2: Diritto sindacale

Breve profilo storico del diritto sindacale italiano

Stato liberale

Primo periodo (Unità d’Italia 1861 - codice Zanardelli 1889): si caratterizza per una sostanziale intolleranza verso i fenomeni sindacali. Il suffragio elettorale ristretto per censo non consentiva la formazione di istituzioni intermedie tra individuo e stato (il sindacalismo nascente veniva considerato un inammissibile attentato alla libertà di industria e commercio e al principio della libertà negoziale delle parti, motivo per cui vi era una forte resistenza all’intervento legislativo di regolazione del contratto di lavoro e di tutela degli interessi dei lavoratori).

Sotto la vigenza del codice penale sardo 1859 (prima del codice Zanardelli) erano considerati reati sia le intese dei datori di lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione di salario, sia le intese degli operai allo scopo di ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa.

Secondo periodo (codice Zanardelli 1889 - avvento del fascismo): è contrassegnato da un regime di relativa tolleranza e liceità penale dello sciopero, anche se l’ultimo decennio del 19 secolo fu contrassegnato da violente lotte sociali e politiche. I concordati di tariffa: nella fabbrica di tipo fordista (sviluppata in Italia alla fine del 19 secolo) i contrapposti interessi del titolare della fabbrica e dei lavoratori si risolvono nella stipula dei concordati di tariffa (determinano la retribuzione minima da corrispondere), primi accordi collettivi intercorrenti tra il titolare e i lavoratori. Successivamente divennero contratti collettivi, dal momento che provvidero a regolare anche altre materie.

Coalizioni a tutela degli interessi dei lavoratori: le prime furono occasionali e finalizzate ad escludere la concorrenza tra gli appartenenti al gruppo dei lavoratori (neutralizzando il potere contrattuale dei singoli) ed ottenere qualche miglioramento retributivo attraverso la stipula dei contratti collettivi (appunto, i concordati di tariffa) i quali risultavano:

  • Inderogabili in senso deteriore sia da parte dei lavoratori che del datore di lavoro
  • Dotati di prevalenza di tipo obbligatorio (e non reale) sul contratto individuale: l’inadempimento dell’accordo di tariffa comportava una mera responsabilità risarcitoria del padrone verso le coalizioni sindacali firmatarie
  • Dotati di efficacia soggettiva limitata agli appartenenti alle coalizioni stipulanti

I sindacati: verso la fine del 1800 le coalizioni occasionali tendono a trasformarsi in strutture stabili di tipo associativo (associazioni di lavoratori che operano in un determinato ramo dell’industria) portatrici di un interesse collettivo individuato di volta in volta dalle stesse.

Codice Zanardelli 1889: depenalizza lo sciopero, che sul piano civile rimane comunque un inadempimento contrattuale che consente la risoluzione del contratto di lavoro (il licenziamento era ancora libero, senza obbligo di motivazione).

CGIL (1892): nasce la prima centrale sindacale federale, di ispirazione socialista (nello stesso anno si costituì il partito socialista ed è pubblicata l’enciclica rerum novarum di Leone 13, che presta attenzione alle esigenze elementari di vita dei lavoratori).

Magistratura dei probiviri (1893): con la diffusione dei concordati di tariffa fu istituita questa magistratura, che decideva le controversie secondo equità, e predispose una serie di massime a tutela degli interessi dei lavoratori, le quali furono applicate a casi uguali o simili (non esistevano ancora norme legali a tutela di questi interessi).

Commissione interna alla fabbrica (1906): organismo interno di tutela degli interessi dei lavoratori, fu istituita nell’ambito di un accordo sindacale tra Fiom e ITALA (fabbrica di automobili).

Suffragio universale maschile (1912)

Leggi:

  • Nel 1919 viene realizzato un primo abbozzo di legge sull’impiego privato (riferita ai soli impiegati, non agli operai)
  • Nel 1923 è approvata la legge sull’orario di lavoro

Stato fascista

Vennero progressivamente limitate tutte le libertà, tra cui quella sindacale. Col patto di Palazzo Vidoni del 1925 la Confindustria riconosceva il monopolio della rappresentanza sindacale alle organizzazioni sindacali fasciste, ed otteneva l’eliminazione della commissione interna.

L’ordinamento corporativo fu istituito con L 563/1926, che consentiva la costituzione di più sindacati, ma legittimava il governo ad attribuire personalità giuridica di diritto pubblico solo al sindacato che raggruppasse il 10% della categoria di riferimento (determinata autoritativamente dal governo). Tale sindacato era sottoposto a penetranti controlli pubblici, diretto da persone di fede nazionale e dotato della rappresentanza legale di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria (iscritti o meno al sindacato).

La L 163/1934 creò le corporazioni, enti di diritto pubblico che riunivano associazioni sindacali contrapposte e regolamentavano l’attività economica, sotto il controllo del governo (emettevano ordinanze corporative). Il contratto collettivo corporativo, stipulato dalle contrapposte associazioni sindacali di categoria riconosciute:

  • Aveva efficacia erga omnes (le norme corporative erano fonti del diritto ex art 1 Preleggi cc, al terzo posto dopo leggi e regolamenti)
  • Risultava inderogabile dalle pattuizioni individuali (ed anche salvo fossero presenti determinate qualità e caratteristiche della persona o prestazione di lavoro) con efficacia di tipo reale (sostituiva le clausole difformi del contratto individuale)

Sciopero e serrata erano considerati delitti contro l’economia pubblica e venivano composti dal ministero delle corporazioni, e successivamente dalla magistratura del lavoro (magistrati ed esperti) che giudicava secondo equità. Le sentenze corporative avevano efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Il rdl 72/1943 soppresse l’ordinamento corporativo, ed il 2 settembre fu siglato il primo accordo sindacale Buozzi Mazzini che ricostituiva le commissioni interne. Il D Lgs 369/1944 dispose la soppressione e la messa in liquidazione delle associazioni di diritto pubblico, e mantenne in vigore le norme contenute nei contratti collettivi, salvo successive modifiche (apportabili anche con contratti collettivi di diritto comune).

Stato repubblicano costituzionale

Nasce lo stato sociale, che riconosce spazio alle società intermedie, tra cui partiti e sindacati. Il diritto sindacale risulta costituito da un complesso di norme:

  • Legali: norme di rango costituzionale sulla libertà sindacale e diritto di sciopero
  • Collettive: norme della legge ordinaria di riconoscimento dei diritti sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e, più in generale, di sostegno dell’attività sindacale

Alla disciplina di origine collettiva possono ascriversi gli accordi stipulati a vari livelli, volti a stabilire i trattamenti economici e normativi spettanti ai lavoratori e a regolare le relazioni tra le contrapposte organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro.

Dopo la caduta dell’ordinamento corporativo, il diritto sindacale italiano perse le connotazioni pubblicistiche del diritto corporativo, e la dottrina ebbe ruolo importante nella ricostruzione del diritto sindacale repubblicano. Tale diritto, secondo la ricostruzione di Francesco Santoro - Passarelli (dottrina prevalente), venne ricostruito come privatistico, poiché in quel momento storico costituì efficace barriera alle ricorrenti tendenze neocorporative e corrispose in modo soddisfacente ai bisogni e alle aspettative di autoregolazione delle grandi centrali sindacali, preoccupate di difendere la loro autonomia e contrarie ad un intervento legislativo in materia sindacale.

La teoria dell’ordinamento intersindacale di Gino Giugni (anni 60) integrò quella di Santoro, chiarendo peculiarità e dinamiche interne ai rapporti sindacali (valorizza il principio dell’effettività dell’attività sindacale e della bivalenza normativa del contratto collettivo, che si pone come fonte all’interno dell’ordinamento intersindacale e come contratto nell’ordinamento statuale). Nel 1970 fu emanato lo statuto dei lavoratori, che rafforzò in modo rilevante la posizione dei lavoratori verso il datore di lavoro.

Il paese vive attualmente un periodo di stagnazione economica, ed opera in un’economia globalizzata in cui vige la regola della competitività brutale tra imprese e legislazioni di paesi diversi nei quali il costo del lavoro è più basso. La politica europea, e di conseguenza quella nazionale (es Jobs act) sembra favorire più che la tutela dei diritti, la tutela dell’occupazione dei lavoratori.

La libertà sindacale

Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà di organizzazione sindacale, riconosciuta e regolata da fonti normative internazionali.

Convenzioni ratificate in Italia con L 367/1958:

  • Convenzione 87 OIL (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale): stabilisce che lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di costituire - senza autorizzazioni statali - organizzazioni sindacali che non possono essere sciolte da provvedimenti autoritativi.
  • Convenzione 98 OIL (Diritto di organizzazione e negoziazione collettiva): stabilisce che i lavoratori hanno diritto di essere garantiti contro qualsiasi discriminazione.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher klaas95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Occhino Antonella.
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