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FONTI COMUNITARIE

Il Trattato di Lisbona (sottoscritto il 13 dicembre 2007, in vigore dal 2009) attribuisce alla Carta di Nizza lo

stesso valore giuridico dei Trattati, e dunque efficacia vincolante per gli Stati membri dei principi in essa

contenuti (tra cui libertà di associazione sindacale e diritto di negoziazione collettiva e di sciopero) ---> la

materia dei rapporti collettivi di lavoro (trascurata dai Trattati) acquisisce maggior rilievo anche a livello

europeo.

COSTITUZIONE ITALIANA

L’ art 39, rispetto all’art 18 - generale diritto di associazione - configura una libertà più specifica e più

ampia.

comma 1: “L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE È LIBERA” (unico comma attuato)

Ogni cittadino lavoratore ha diritto di svolgere attività sindacale, nonchè di costituire o

aderire a strutture sindacali.

I sindacati hanno diritto di organizzarsi con strutture di diversa forma giuridica, associativa e

non, e secondo criteri di aggregazione diversi (tra questi vanno segnalati quello del mestiere e

quello per ramo di industria).

Titolari della libertà sindacale sono:

0 lavoratori subordinati e i loro sindacati; sono previste limitazioni per:

0 militari: la legge esclude che possano costituire associazioni sindacali o aderire ad altre

associazioni sindacali, ed esercitare il diritto di sciopero (la Corte costituzionale ha

affermato che le forze armate si distinguono dalle altre strutture statali per esigenze di

organizzazione coesione interna e massima operatività)

1 polizia di Stato: gli appartenenti hanno diritto di svolgere attività sindacale ed associarsi

in sindacati formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia di

Stato; è vietato l’esercizio del diritto di sciopero.

1 per i lavoratori autonomi si pone il problema, data la non omogeneità degli interessi perseguiti

dagli stessi, e dal fatto che il combinato disposto degli artt 35 e 39 Cost consentirebbe di

riconoscere ai lavoratori autonomi economicamente deboli (non superano una determinata

soglia di reddito e non hanno dipendenti) o economicamente dipendenti (ricavano la maggior

parte del reddito da un cliente principale) il diritto di organizzarsi sindacalmente a tutela dei loro

interessi collettivi. *

* Questa posizione di debolezza o dipendenza economica può contrassegnare anche i rapporti di molti professionisti

iscritti agli albi professionali.

A questo proposito dai sindacati si distinguono gli ordini professionali, organismi pubblici che garantiscono la tutela

dell’interesse al decoro anche economico della professione e di controllo della correttezza del professionista verso il

quale l’ordine può irrogare sanzioni disciplinari (l’ordine tutela lo status del professionista in quanto tale).

Allo stato attuale non esistono sindacati di lavoratori autonomi deboli (eventuali associazioni tra professionisti sono

associazioni volontarie che si costituiscono per tutelare l’interesse professionale del gruppo, e non in ragione della

debolezza economica di questi lavoratori).

Rimane salva la consolidata esperienza degli agenti: in tali ipotesi i contratti assumono denominazione di

accordi economici collettivi.

0 imprenditori e relative associazioni: la dottrina maggioritaria riferisce il principio della libertà

a)

sindacale anche ad essi, dato che le relazioni sindacali sono negoziali (dunque non si può

b)

negare la natura sindacale delle associazioni); alcune norme internazionali riservano

associazione sindacale.

all’associazione tra imprenditori la denominazione di 8

La dottrina della libertà sindacale unilaterale (minoritaria) nega invece il carattere sindacale delle associazioni tra

imprenditori - pur riconoscendo la bilateralità delle relazioni sindacali - dato che non presentano le stesse

caratteristiche costitutive dei sindacati dei lavoratori:

la libertà sindacale dei lavoratori ha rilevanza necessariamente collettiva (i lavoratori devono necessariamente

0 riunirsi in gruppo per stipulare un contratto collettivo, e solo con la stipula di questo viene soddisfatto l’interesse

collettivo, che supera e trascende quello dei singoli ---> al di là della forma giuridica assunta, il gruppo è

portatore di un interesse collettivo)

1 la libertà di associazione e la libertà negoziale degli imprenditori, ha rilevanza individuale (anche quando il contratto

collettivo è concluso da un’associazione tra imprenditori, soddisfa, dal loro lato, una somma di interessi individuali): la

garanzia di tale libertà, pertanto, andrebbe ricercata nel combinato disposto degli artt 18 e 41 Cost

In sostanza, la libertà sindacale si pone come:

A - libertà di organizzazione sindacale, e dunque ha una dimensione individuale e collettiva

B - libertà negoziale (profilo di dimensione collettiva) i sindacati possono regolare i propri

interessi mediante la stipula di contratti collettivi col datore di lavoro o con la contrapposta

associazione sindacale dei datori di lavoro.

In particolare, le parti sono libere di scegliere la propria controparte contrattuale.

Nel lavoro privato, l’obbligo a negoziare, cioè ad avviare le trattative per il datore di lavoro, non costituisce la regola

e l’obbligo a contrarre non sussiste nella normale dialettica negoziale.

Solo in alcune ipotesi espressamente previste dalla legge il datore di lavoro è obbligato a convocare per le trattative i

sindacati comparativamente più rappresentativi (sembra verosimile ritenere che il contratto debba essere sottoscritto

almeno da 2 sindacati che, insieme, siano comparativamente più rappresentativi, non includendo in questa formula

necessariamente il sindacato più rappresentativo).

Nulla vieta, dunque, che contratti collettivi anche importanti possano essere stipulati non unitariamente

C - libertà di inquadramento sindacale : il sindacato è configurato come associazione

privata non riconosciuta, e la categoria è determinata dalle parti, e cioè dai sindacati e dai datori

di lavoro/ associazioni tra datori di lavoro (la libertà sindacale esclude in radice l’esistenza di un

unico sindacato per ogni categoria, ed ancor prima la categoria ontologicamente o

autoritativamente determinata: rispetto ad una medesima categoria intesa come attività

merceologica possono esistere più sindacati “di categoria”, appunto).

Nell’ordinamento corporativo le categorie erano autoritativamente individuate dalla legge ed un unico sindacato

rappresentava tutti gli appartenenti ad una categoria.

Nel sistema attuale il contratto collettivo determina autonomamente il proprio ambito di applicazione (ossia l’area

dei potenziali destinatari e, conseguentemente, i confini entro cui il contratto è applicabile: es applicabilità o meno

del contratto collettivo dei bancari ai lavoratori che garantiscono la sicurezza presso le filiali delle banche --->

diverso concetto è quello dell’ambito di efficacia soggettiva, che individua i lavoratori ai quali il trattamento

economico e normativo previsto da un determinato contratto collettivo viene effettivamente applicato) ---> la

categoria è determinata dal contratto (cd categoria contrattuale)

Nella determinazione dell’ambito applicativo spesso le parti richiamano ed utilizzano la categoria intesa nella prassi

sindacale come attività merceologica o come categoria sindacale (in particolare, l’iscrizione al sindacato è criterio

identificativo della categoria sindacale; es sindacati dei metalmeccanici, chimici, alimentari, ecc).

Può comunque accadere che categoria merceologica e contrattuale con coprano la stessa area (l’organizzazione dei

datori di lavoro può non essere simmetrica a quella sindacale): l’iscrizione al sindacato non è dunque sempre un dato

sufficiente per individuare il contratto collettivo applicabile ma, i difetto di iscrizione del datore di lavoro, rileva

l’adesione o l’accettazione implicita del contratto collettivo da parte di quest’ultimo.

0 può accadere che ai lavoratori che svolgono prestazione lavorativa in un determinato settore merceologico

le parti decidano di applicare un contratto diverso non corrispondente a quel settore (es ai lavoratori di una

nota compagnia telefonica fino a qualche anno fa non veniva applicato il contratto collettivo per le

telecomunicazioni, ma il contratto dei metalmeccanici)

sono le parti a determinare quale sia il contratto collettivo applicabile

In definitiva, (anche nell’ipotesi in

ed il suo ambito di applicazione.

cui il datore di lavoro eserciti diverse attività economiche)

Quando più associazioni sindacali si dichiarano rappresentative di una stessa categoria, o quando esiste dissenso tra

associazioni sindacali circa l’ambito applicativo di un contratto collettivo si parla di conflitti di giurisdizione.

D - diritto del lavoratore a non essere discriminato nel rapporto individuale di

lavoro per ragioni sindacali (profilo con dimensione individuale a rilievo collettivo): il

datore di lavoro non può compiere atti idonei a limitare l’esercizio della libertà sindacale dei

lavoratori alle sue dipendenze ---> per rendere effettivo questo diritto il legislatore ordinario ha

sancito la nullità dei licenziamenti discriminatori (L 604/1966) e considerato nulli gli atti

discriminatori per ragioni sindacali (Statuto dei lavoratori, L 300/1970) 9

Libertà sindacale negativa: nel nostro ordinamento la garanzia della libertà sindacale si estende anche al lavoratore che non

aderisce ad alcuna organizzazione sindacale e che non esercita alcuna attività sindacale (l’art 15 Statuto lavoratori considera

illecita la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un’associazione sindacale).

comma 2: AI SINDACATI NON PUÒ ESSERE IMPOSTO ALTRO OBBLIGO SE NON LA LORO REGISTRAZIONE

PRESSO

UFFICI LOCALI O CENTRALI, SECONDO LE NORME DI LEGGE

comma 3: CONDIZIONE PER LA REGISTRAZIONE È CHE GLI STATUTI DEI SINDACATI SANCISCANO UN

ORDINAMENTO INTERNO A BASE DEMOCRATICA.

comma 4: I SINDACATI REGISTRATI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA. POSSONO, RAPPRESENTATI

UNITARIAMENTE IN PROPORZIONE DEI LORO ISCRITTI, STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CON

EFFICACIA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ALLE QUALI IL CONTRATTO SI

RIFERISCE.

I sindacati, per preservare la loro libertà d’azione, si sono opposti all’attuazione dei commi successivi al primo, per evitare

forme di interferenza e limitazione del legislatore sull’attività del sindacato e controlli dell’amministrazione pubblica (i

commi 2,3,4 sono rimasti inattuati).

Infatti, la regolamentazione per legge della rappresentanza sindacale e l’efficacia erga omnes del contratto collettivo

comporterebbe un’istituzionalizzazione della prima e cons

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
99 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher klaas95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Occhino Antonella.