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FONTI COMUNITARIE
Il Trattato di Lisbona (sottoscritto il 13 dicembre 2007, in vigore dal 2009) attribuisce alla Carta di Nizza lo
stesso valore giuridico dei Trattati, e dunque efficacia vincolante per gli Stati membri dei principi in essa
contenuti (tra cui libertà di associazione sindacale e diritto di negoziazione collettiva e di sciopero) ---> la
materia dei rapporti collettivi di lavoro (trascurata dai Trattati) acquisisce maggior rilievo anche a livello
europeo.
COSTITUZIONE ITALIANA
L’ art 39, rispetto all’art 18 - generale diritto di associazione - configura una libertà più specifica e più
ampia.
comma 1: “L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE È LIBERA” (unico comma attuato)
Ogni cittadino lavoratore ha diritto di svolgere attività sindacale, nonchè di costituire o
aderire a strutture sindacali.
I sindacati hanno diritto di organizzarsi con strutture di diversa forma giuridica, associativa e
non, e secondo criteri di aggregazione diversi (tra questi vanno segnalati quello del mestiere e
quello per ramo di industria).
Titolari della libertà sindacale sono:
0 lavoratori subordinati e i loro sindacati; sono previste limitazioni per:
0 militari: la legge esclude che possano costituire associazioni sindacali o aderire ad altre
associazioni sindacali, ed esercitare il diritto di sciopero (la Corte costituzionale ha
affermato che le forze armate si distinguono dalle altre strutture statali per esigenze di
organizzazione coesione interna e massima operatività)
1 polizia di Stato: gli appartenenti hanno diritto di svolgere attività sindacale ed associarsi
in sindacati formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia di
Stato; è vietato l’esercizio del diritto di sciopero.
1 per i lavoratori autonomi si pone il problema, data la non omogeneità degli interessi perseguiti
dagli stessi, e dal fatto che il combinato disposto degli artt 35 e 39 Cost consentirebbe di
riconoscere ai lavoratori autonomi economicamente deboli (non superano una determinata
soglia di reddito e non hanno dipendenti) o economicamente dipendenti (ricavano la maggior
parte del reddito da un cliente principale) il diritto di organizzarsi sindacalmente a tutela dei loro
interessi collettivi. *
* Questa posizione di debolezza o dipendenza economica può contrassegnare anche i rapporti di molti professionisti
iscritti agli albi professionali.
A questo proposito dai sindacati si distinguono gli ordini professionali, organismi pubblici che garantiscono la tutela
dell’interesse al decoro anche economico della professione e di controllo della correttezza del professionista verso il
quale l’ordine può irrogare sanzioni disciplinari (l’ordine tutela lo status del professionista in quanto tale).
Allo stato attuale non esistono sindacati di lavoratori autonomi deboli (eventuali associazioni tra professionisti sono
associazioni volontarie che si costituiscono per tutelare l’interesse professionale del gruppo, e non in ragione della
debolezza economica di questi lavoratori).
Rimane salva la consolidata esperienza degli agenti: in tali ipotesi i contratti assumono denominazione di
accordi economici collettivi.
0 imprenditori e relative associazioni: la dottrina maggioritaria riferisce il principio della libertà
a)
sindacale anche ad essi, dato che le relazioni sindacali sono negoziali (dunque non si può
b)
negare la natura sindacale delle associazioni); alcune norme internazionali riservano
associazione sindacale.
all’associazione tra imprenditori la denominazione di 8
La dottrina della libertà sindacale unilaterale (minoritaria) nega invece il carattere sindacale delle associazioni tra
imprenditori - pur riconoscendo la bilateralità delle relazioni sindacali - dato che non presentano le stesse
caratteristiche costitutive dei sindacati dei lavoratori:
la libertà sindacale dei lavoratori ha rilevanza necessariamente collettiva (i lavoratori devono necessariamente
0 riunirsi in gruppo per stipulare un contratto collettivo, e solo con la stipula di questo viene soddisfatto l’interesse
collettivo, che supera e trascende quello dei singoli ---> al di là della forma giuridica assunta, il gruppo è
portatore di un interesse collettivo)
1 la libertà di associazione e la libertà negoziale degli imprenditori, ha rilevanza individuale (anche quando il contratto
collettivo è concluso da un’associazione tra imprenditori, soddisfa, dal loro lato, una somma di interessi individuali): la
garanzia di tale libertà, pertanto, andrebbe ricercata nel combinato disposto degli artt 18 e 41 Cost
In sostanza, la libertà sindacale si pone come:
A - libertà di organizzazione sindacale, e dunque ha una dimensione individuale e collettiva
B - libertà negoziale (profilo di dimensione collettiva) i sindacati possono regolare i propri
interessi mediante la stipula di contratti collettivi col datore di lavoro o con la contrapposta
associazione sindacale dei datori di lavoro.
In particolare, le parti sono libere di scegliere la propria controparte contrattuale.
Nel lavoro privato, l’obbligo a negoziare, cioè ad avviare le trattative per il datore di lavoro, non costituisce la regola
e l’obbligo a contrarre non sussiste nella normale dialettica negoziale.
Solo in alcune ipotesi espressamente previste dalla legge il datore di lavoro è obbligato a convocare per le trattative i
sindacati comparativamente più rappresentativi (sembra verosimile ritenere che il contratto debba essere sottoscritto
almeno da 2 sindacati che, insieme, siano comparativamente più rappresentativi, non includendo in questa formula
necessariamente il sindacato più rappresentativo).
Nulla vieta, dunque, che contratti collettivi anche importanti possano essere stipulati non unitariamente
C - libertà di inquadramento sindacale : il sindacato è configurato come associazione
privata non riconosciuta, e la categoria è determinata dalle parti, e cioè dai sindacati e dai datori
di lavoro/ associazioni tra datori di lavoro (la libertà sindacale esclude in radice l’esistenza di un
unico sindacato per ogni categoria, ed ancor prima la categoria ontologicamente o
autoritativamente determinata: rispetto ad una medesima categoria intesa come attività
merceologica possono esistere più sindacati “di categoria”, appunto).
Nell’ordinamento corporativo le categorie erano autoritativamente individuate dalla legge ed un unico sindacato
rappresentava tutti gli appartenenti ad una categoria.
Nel sistema attuale il contratto collettivo determina autonomamente il proprio ambito di applicazione (ossia l’area
dei potenziali destinatari e, conseguentemente, i confini entro cui il contratto è applicabile: es applicabilità o meno
del contratto collettivo dei bancari ai lavoratori che garantiscono la sicurezza presso le filiali delle banche --->
diverso concetto è quello dell’ambito di efficacia soggettiva, che individua i lavoratori ai quali il trattamento
economico e normativo previsto da un determinato contratto collettivo viene effettivamente applicato) ---> la
categoria è determinata dal contratto (cd categoria contrattuale)
Nella determinazione dell’ambito applicativo spesso le parti richiamano ed utilizzano la categoria intesa nella prassi
sindacale come attività merceologica o come categoria sindacale (in particolare, l’iscrizione al sindacato è criterio
identificativo della categoria sindacale; es sindacati dei metalmeccanici, chimici, alimentari, ecc).
Può comunque accadere che categoria merceologica e contrattuale con coprano la stessa area (l’organizzazione dei
datori di lavoro può non essere simmetrica a quella sindacale): l’iscrizione al sindacato non è dunque sempre un dato
sufficiente per individuare il contratto collettivo applicabile ma, i difetto di iscrizione del datore di lavoro, rileva
l’adesione o l’accettazione implicita del contratto collettivo da parte di quest’ultimo.
0 può accadere che ai lavoratori che svolgono prestazione lavorativa in un determinato settore merceologico
le parti decidano di applicare un contratto diverso non corrispondente a quel settore (es ai lavoratori di una
nota compagnia telefonica fino a qualche anno fa non veniva applicato il contratto collettivo per le
telecomunicazioni, ma il contratto dei metalmeccanici)
sono le parti a determinare quale sia il contratto collettivo applicabile
In definitiva, (anche nell’ipotesi in
ed il suo ambito di applicazione.
cui il datore di lavoro eserciti diverse attività economiche)
Quando più associazioni sindacali si dichiarano rappresentative di una stessa categoria, o quando esiste dissenso tra
associazioni sindacali circa l’ambito applicativo di un contratto collettivo si parla di conflitti di giurisdizione.
D - diritto del lavoratore a non essere discriminato nel rapporto individuale di
lavoro per ragioni sindacali (profilo con dimensione individuale a rilievo collettivo): il
datore di lavoro non può compiere atti idonei a limitare l’esercizio della libertà sindacale dei
lavoratori alle sue dipendenze ---> per rendere effettivo questo diritto il legislatore ordinario ha
sancito la nullità dei licenziamenti discriminatori (L 604/1966) e considerato nulli gli atti
discriminatori per ragioni sindacali (Statuto dei lavoratori, L 300/1970) 9
Libertà sindacale negativa: nel nostro ordinamento la garanzia della libertà sindacale si estende anche al lavoratore che non
aderisce ad alcuna organizzazione sindacale e che non esercita alcuna attività sindacale (l’art 15 Statuto lavoratori considera
illecita la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un’associazione sindacale).
comma 2: AI SINDACATI NON PUÒ ESSERE IMPOSTO ALTRO OBBLIGO SE NON LA LORO REGISTRAZIONE
PRESSO
UFFICI LOCALI O CENTRALI, SECONDO LE NORME DI LEGGE
comma 3: CONDIZIONE PER LA REGISTRAZIONE È CHE GLI STATUTI DEI SINDACATI SANCISCANO UN
ORDINAMENTO INTERNO A BASE DEMOCRATICA.
comma 4: I SINDACATI REGISTRATI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA. POSSONO, RAPPRESENTATI
UNITARIAMENTE IN PROPORZIONE DEI LORO ISCRITTI, STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CON
EFFICACIA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ALLE QUALI IL CONTRATTO SI
RIFERISCE.
I sindacati, per preservare la loro libertà d’azione, si sono opposti all’attuazione dei commi successivi al primo, per evitare
forme di interferenza e limitazione del legislatore sull’attività del sindacato e controlli dell’amministrazione pubblica (i
commi 2,3,4 sono rimasti inattuati).
Infatti, la regolamentazione per legge della rappresentanza sindacale e l’efficacia erga omnes del contratto collettivo
comporterebbe un’istituzionalizzazione della prima e cons