DIRITTO DEI LAVORI. DIRITTO SINDACALE E RAPPORTI DI LAVORO
PARTE 1: INTRODUZIONE
1/2 - PARTIZIONE DELLA MATERIA E FUNZIONE; LE FONTI DEL DIRITTO DEL
LAVORO
Il diritto del lavoro si compone di 3 parti:
diritto sindacale
rapporto individuale di lavoro
questi primi 2 settori sono strettamente connessi (sia sul piano teorico che su quello della
23 realtà fenomenica)
previdenza sociale (sistema di stampo pubblicistico a sè stante)
L’insieme delle norme legali e collettive che costituiscono il sistema del DL nasce e si sviluppa:
23 per regolare e limitare l’esercizio dei poteri del datore di lavoro sul prestatore
24 per garantire e tutelare in misura progressiva i diritti del prestatore di lavoro, che
rimane parte debole del contratto
23 il contemperamento dei diritti dei lavoratori e dell’impresa, una volta che ai primi sia
garantito il minimo vitale, è consacrato dall’art 41.2 Cost, che consente al legislatore di
stabilire limiti esterni e non funzionali ai diritti dell’impresa.
LE FONTI
Fonti del diritto del lavoro sono:
23 Atti normativi dell’Oil (Organizzazione internazionale del lavoro, della quale fanno parte gli
Stati membri dell’ONU):
23 raccomandazioni
24 progetti di convenzioni (che devono essere recepite o ratificate da provvedimenti legislativi
interni degli Stati membri)
Hanno avuto influenza relativa sull’evoluzione del diritto del lavoro italiano, giacchè il nostro ordinamento ha già previsto livelli
di tutela qualitativamente e quantitativamente più elevati di quelli predisposti dalla Comunità internazionale.
23 Normativa comunitaria:
23 regolamenti: contengono norme generali ed astratte volte ad uniformare le legislazioni
nazionali, direttamente applicabili verso Stati ed individui con prevalenza sulle norme interne
difformi
24 decisioni: contengono norme riferite a situazioni specifiche, direttamente applicabili verso
Stati ed individui con prevalenza sulle norme interne difformi
25 direttive: tendono ad armonizzare le legislazioni nazionali dei Paesi membri tramite la
previsione di determinati obiettivi, lasciando ad atti interni la decisione su forme e mezzi con
cui conseguirli
23 secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive contenenti norme chiare,
precise ed incondizionate, anche in mancanza di norme di attuazione, possono avere
efficacia verticale verso lo Stato ed enti pubblici, ma non efficacia orizzontale, ossia nei
rapporti tra privati ---> altrimenti risulterebbero regolamenti
24 in caso di mancata attuazione della direttiva nei termini stabiliti, il privato cittadino ha
diritto al risarcimento del danno da parte dello Stato (ferma restando l’impossibilità di
pretenderne attuazione immediata, stante l’inefficacia nei rapporti orizzontali)
25 la Corte di giustizia ha più volte affermato che il giudice nazionale deve comunque
interpretare il diritto interno, quando non vi sia un insanabile contrasto tra disposizioni
interne e comunitarie, in conformità al diritto comunitario (cd interpretazione conforme)
Il Trattato di Roma del 1957 riconosceva agli interventi in materia sociale una funzione strumentale rispetto alla realizzazione
degli obiettivi volti a garantire libera circolazione di beni e persone, e concorrenza tra imprese.
Dopo l’atto unico europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam e il Trattato di Lisbona del 2007, è riconosciuta
all’UE una competenza crescente ed autonoma in materia di tutela del lavoro, ed è previsto un coinvolgimento crescente delle
parti sociali nei processi di formazione delle norme comunitarie (la promozione dell’occupazione e la tutela del lavoro sono
ritenuti valori fondanti della Comunità: la legislazione in materia di politica sociale è ormai diretta alla tutela del lavoro, e
tende a scomparire la sua funzione ancillare e strumentale rispetto al processo di integrazione economica della Comunità).
5888 Costituzione repubblicana (artt 1, 35, 36, 38, 39, 40 ecc) 1
In base al nuovo testo dell’art 117 Cost:
23 lo Stato ha competenza esclusiva circa la disciplina del rapporto individuale di lavoro e del diritto
sindacale nella sua dimensione privatistica
24 alla legislazione concorrente o residuale delle Regioni competono la disciplina della formazione professionale,
la tutela e sicurezza del lavoro, la promozione dell’occupazione (servizi per l’impiego, incentivi alle imprese ecc), la
previdenza complementare ed integrativa e la disciplina delle professioni.
24 Legge statale e fonti equiparate (decreti legge e legislativi): es rdl 1825/1924, codice
civile, Statuto dei lavoratori
25 Usi:
23 normativi (art 2078 cc): possono prevalere su norme dispositive di legge, se più favorevoli al
lavoratore, ma non possono modificare la disciplina inderogabile del rapporto individuale di lavoro
a)
aziendali (art 1340 cc): hanno natura negoziale, e secondo un orientamento per lungo
24 tempo accolto dalla giurisprudenza, si concretano nella gestione generalizzata, durevole e
costante di trattamenti non previsti da altre fonti, ad integrazione del contratto individuale; di
conseguenza, sono modificabili solo col consenso del lavoratore destinatario, e prevalgono anche
b)
sulla disciplina collettiva; secondo una più recente giurisprudenza, farebbero sorgere in capo
al datore un obbligo unilaterale di carattere collettivo produttivo di effetti giuridici sui singoli
rapporti individuali di lavoro, allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale, sicchè per la sua modifica o soppressione potrebbe essere sufficiente un accordo col
sindacato
26 Contratti collettivi: sono atti di autonomia privata espressione della libertà sindacale, che
consentono alle parti collettive (sindacati e imprese) di comporre, secondo valutazioni di
opportunità e convenienza in perfetta autonomia, i loro interessi contrapposti e determinare buona
parte del contenuto del contratto individuale del lavoro.
Si dice abbiano anima della legge e corpo di contratto: operano in modo non diverso dalla legge (anche se risultano in posizione
sottordinata alla stessa) e con efficacia soggettivamente limitata (per la mancata attuazione dell’art 39.4 Cost), anche se hanno una
naturale vocazione ad estendere i propri effetti anche al di là del loro ambito di applicazione soggettivo.
Nascono per limitare la concorrenza tra lavoratori, evitando che questi, pur di lavorare, offrano prestazioni ad una mercede
inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo.
Numerose disposizioni legislative emanate dalla seconda metà degli anni ’70 hanno ampliato notevolmente le competenze
dei contratti collettivi (spesso selezionati in base alla rappresentatività dei sindacati firmatari):
5888 attribuendo ad essi funzione integrativa o di completamento del dettato legislativo
5889 o riconoscendo ad essi il potere di derogare disposizioni legali non modificabili per mezzo di accordi
individuali (sono inderogabili in peius dalla volontà delle parti del contratto individuale)
5888 NB: tali contratti assolvono tale funzione regolamentare, talvolta derogatoria, per previsione di legge; è da
quest’ultima che scaturisce l’obbligo del datore di lavoro di conformare i propri comportamenti alle previsioni dei
contratti collettivi.
5889 il rapporto tra legge e contratto collettivo, di norma improntato a garantire al lavoratore trattamenti di miglior
favore, ora per effetto della crisi economica si può risolvere, purchè autorizzato dal legislatore, anche nella deroga
in peius da parte del contratto collettivo dei trattamenti stabiliti dalla legge.
5889 Contratto individuale senso atecnico,
5890 Giurisprudenza: è considerata, pur in alla stregua di una fonte del diritto del
lavoro, dato che fin dalle origini ha svolto funzione suppletiva rispetto al legislatore e dato che, in
ogni caso, la funzione nomofilattica della Cassazione ha favorito l’emersione di orientamenti
giurisprudenziali integrativi della legge ordinaria e di precetti costituzionali.
RAPPORTO DI LAVORO: risulta dunque regolato da un triplice ordine di fonti, intese in senso non formale:
0 norme di legge
1 clausole del contratto collettivo
1.0 lo spazio maggiore è occupato dalle disposizioni inderogabili di legge e dalle clausole
inderogabili del contratto collettivo (che integrano, specificano e migliorano le tutele di legge;
tuttavia, si riconosce la recente tendenza del legislatore di riconoscere al contratto collettivo
una funzione derogatoria in peius delle disposizioni imperative di legge)
2 clausole del contratto individuale
PARTE 2: DIRITTO SINDACALE 2
3 - BREVE PROFILO STORICO DEL DIRITTO SINDACALE ITALIANO 3
1) STATO LIBERALE
Primo periodo (Unità d’Italia 1861 - codice Zanardelli 1889): si caratterizza per una sostanziale intolleranza verso i fenomeni
sindacali.
Il suffragio elettorale ristretto per censo non consentiva la formazione di istituzioni intermedie tra individuo e Stato (il
sindacalismo nascente veniva considerato un inammissibile attentato alla libertà di industria e commercio e al
principio della libertà negoziale delle parti, motivo per cui vi era una forte resistenza all’intervento legislativo di
regolazione del contratto di lavoro e di tutela degli interessi dei lavoratori)
sotto va vigenza del codice penale sardo 1859 (prima del codice Zanardelli) erano considerati reati sia le intese dei datori di
lavoro allo scopo di indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione di salario, sia le intese degli
operai allo scopo di ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa.
Secondo periodo (codice Zanardelli 1889 - avvento del fascismo): è contrassegnato da un regime di relativa tolleranza e liceità
penale dello sciopero, anche se l’ultimo decennio del 19 secolo fu contrassegnato da violente lotte sociali e politiche.
I concordati di tariffa: Nella fabbrica di tipo fordista (sviluppata in Italia alla fine del 19 secolo) i
contrapposti interessi del titolare della fabbrica e dei lavoratori si risolvono nella stipula dei
concordati di tariffa (determinano la retribuzione minima da corrispondere), primi accordi collettivi
gruppo
intercorrenti tra il titolare e dei lavoratori.
0 successivamente divennero contratti collettivi, dal momento che provvidero a regolare
anche altre materie.
Coalizioni a tutela degli interessi dei lavoratori:
le prime furono occasionali
0 e finalizzate ad escludere la concorrenza tra gli appartenenti al
gruppo dei lavoratori (neutralizzando il potere contrattuale dei singoli) ed ottenere qualche
miglioramento retributivo attraverso la stipula dei contratti collettivi (appunto, i concordati di
tariffa) i quali risultavano:
0 inderogabili in senso deteriore sia da parte dei lavoratori che del datore di lavoro
1 dotati di prevalenza di tipo obbligatorio (e non reale) sul contratto individuale:
l’inadempimento dell’accordo di tariffa comportava una mera responsabilità risarcitoria
del padrone verso le coalizioni sindacali firmatarie
2 dotati di efficacia soggettiva limitata agli appartenenti alle coalizioni stipulanti
i sindacati
1 : verso la fine del 1800 le coalizioni occasionali tendono a trasformarsi in strutture
stabili di tipo associativo (associazioni di lavoratori che operano in un determinato ramo
dell’industria) portatrici di un interesse collettivo individuato di volta in volta dalle stesse.
Codice Zanardelli 1889: depenalizza lo sciopero, che sul piano civile rimane comunque un
inadempimento contrattuale che consente la risoluzione del contratto di lavoro (il licenziamento
era ancora libero, senza obbligo di motivazione).
CGIL (1892): nasce la prima centrale sindacale federale, di ispirazione socialista (nello stesso
anno si costituì il partito socialista ed è pubblicata l’enciclica rerum novarum di Leone 13,
che presta attenzione alle esigenze elementari di vita dei lavoratori).
Magistratura dei probiviri (1893): con la diffusione dei concordati di tariffa fu istituita questa
magistratura, che decideva le controversie secondo equità, e predispose una serie di massime a
tutela degli interessi dei lavoratori, le quali furono applicate a casi uguali o simili (non esistevano
ancora norme legali a tutela di questi interessi)
Commissione interna alla fabbrica (1906): organismo interno di tutela degli interessi dei
lavoratori, fu istituita nell’ambito di un accordo sindacale tra Fiom e ITALA (fabbrica di
automobili)
Suffragio universale maschile (1912)
Leggi:
0 nel 1919 viene realizzato un primo abbozzo di legge sull’impiego privato (riferita
ai soli impiegati, non agli operai)
1 nel 1923 è approvata la legge sull’orario di lavoro
1 STATO FASCISTA 4
Vennero progressivamente limitate tutte le libertà, tra cui quella sindacale.
Col patto di Palazzo Vidoni del 1925 la Confindustria riconosceva il monopolio della rappresentanza sindacale alle
organizzazioni sindacali fasciste, ed otteneva l’eliminazione della Commissione interna. 5
L’ordinamento corporativo fu istituito con L 563/1926, che consentiva la costituzione di più
sindacati, ma legittimava il governo ad attribuire personalità giuridica di diritto pubblico solo al
sindacato che raggruppasse il 10% della categoria di riferimento (determinata autoritativamente
dal governo). di sicura
0 tale sindacato era sottoposto a penetranti controlli pubblici, diretto da persone
fede nazionale e dotato della rappresentanza legale di tutti i lavoratori appartenenti alla
categoria (iscritti o meno al sindacato).
La L 163/1934 creò le corporazioni, enti di diritto pubblico che riunivano associazioni sindacali
contrapposte e regolamentavano l’attività economica, sotto il controllo del Governo
(emettevano ordinanze corporative).
Il contratto collettivo corporativo, stipulato dalle contrapposte associazioni sindacali di
categoria riconosciute:
0 aveva efficacia erga omnes (le norme corporative erano fonti del diritto ex art 1 Preleggi cc, al
terzo posto dopo leggi e regolamenti)
in peius in melius,
1 risultava inderogabile dalle pattuizioni individuali (ed anche salvo fossero
presenti determinate qualità e caratteristiche della persona o prestazione di lavoro) con
efficacia di tipo reale (sostituiva le clausole difformi del contratto individuale)
Sciopero e derrata erano considerati delitti contro l’economia pubblica e venivano composti dal
Ministero delle corporazioni, e successivamente dalla Magistratura del lavoro (magistrati ed esperti)
che giudicava secondo equità.
Le sentenze corporative avevano efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.
Il rdl 72/1943 soppresse l’ordinamento corporativo, ed il 2 settembre fu siglato il primo
accordo sindacale Buozzi Mazzini che ricostituiva le commissioni interne.
Il D Lgs 369/1944 dispose la soppressione e la messa in liquidazione delle associazioni di diritto
pubblico, e mantenne in vigore le norme contenute nei contratti collettivi, salvo successive
modifiche (apportabili anche con contratti collettivi di diritto comune).
3) STATO REPUBBLICANO COSTITUZIONALE
Nasce lo Stato sociale, che riconosce spazio alle società intermedie, tra cui partiti e sindacati.
Il diritto sindacale risulta costituito da un complesso di norme:
0 legali: norme di rango costituzionale sulla libertà sindacale e diritto di sciopero
1 collettive: norme della legge ordinaria di riconoscimento dei diritti sindacali dei lavoratori e
delle organizzazioni sindacali e, più in generale, di sostegno dell’attività sindacale
0 alla disciplina di origine collettiva possono ascriversi gli accordi stipulati a vari livelli, volti a
stabilire i trattamenti economici e normativi spettanti ai lavoratori e a regolare le relazioni
tra le contrapposte organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro.
Dopo la caduta dell’ordinamento corporativo, il diritto sindacale italiano perse le connotazioni pubblicistiche del diritto
corporativo, e la dottrina ebbe ruolo importante nella ricostruzione del diritto sindacale repubblicano.
Tale diritto, secondo la ricostruzione di Francesco Santoro - Passarelli (dottrina prevalente), venne ricostruito come
privatistico, poichè in quel momento storico costituì efficace barriera alle ricorrenti tendenze neocorporative e corrispose in
modo soddisfacente ai bisogni e alle aspettative di autoregolazione delle grandi centrali sindacali, preoccupate di difendere la
loro autonomia e contrarie ad un intervento legislativo in materia sindacale.
La teoria dell’ordinamento intersindacale di Gino Giugni (anni 60) integrò quella di Santoro, chiarendo peculiarità e
dinamiche interne ai rapporti sindacali (valorizza il principio dell’effettività dell’attività sindacale e della bivalenza normativa
del contratto collettivo, che si pone come fonte all’interno dell’ordinamento intersindacale e come contratto nell’ordinamento
statuale).
Nel 1970 fu emanato lo Statuto dei lavoratori, che rafforzò in modo rilevante la posizione dei lavoratori verso il datore
di lavoro.
Il Paese vive attualmente un periodo di stagnazione economica, ed opera in un’economia globalizzata in cui vige la regola
della competitività brutale tra imprese e legislazioni di Paesi diversi nei quali il costo del lavoro è più basso.
La politica europea, e di conseguenza quella nazionale (es Jobs act) sembra favorire più che la tutela dei diritti, la tutela
dell’occupazione dei lavoratori. 4 - LA LIBERTA’ SINDACALE 6
Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà di organizzazione sindacale, riconosciuta e regolata
da: 7
FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
Convenzioni ratificate in Italia con L 367/1958:
0 Convenzione 87 Oil (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale): stabilisce che lavoratori e
datori di lavoro hanno diritto di costituire - senza autorizzazioni statali - organizzazioni sindacali che
non possono essere sciolte da provvedimenti autoritativi.
1 Convenzione 98 Oil (Diritto di organizzazione e negoziazione collettiva): stabilisce che i lavoratori
hanno diritto di essere garantiti contro qualsiasi discriminazione con la
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Appunti di Diritto del lavoro, il diritto sindacale
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Diritto sindacale: appunti di diritto del lavoro
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Diritto sindacale- Appunti
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Diritto del Lavoro appunti (Diritto Sindacale) Prof.ssa F. Lamberti