9/10/19
Direttive sociali alla base del diritto del lavoro dell’UE (siamo quasi a 100 direttive sociali / metà
delle quali sono sulla sicurezza sul lavoro).
ILO -> agenzia speciale dell’ONU -> Convenzioni dell’ILO (ci sono dei Labour Standard da
rispettare)
Tecnica di inderogabilità (si fissano i minimi con i C.C.) -> la CEE nasce come entità economica (e
c’erano poche competenze riguardo alla materia laboristica).
Carta di Torino del ‘61 del Consiglio d’Europa (importante, poi modificato a Strasburgo).
C’è esclusione di competenza (con direttiva) in materia retributiva per l’UE / c’è esclusione di
competenza anche sulla competenza sindacale (e anche sullo sciopero/serrata).
Retribuzione/competenza sindacale/sciopero non sono materie d’interesse dell’UE.
———————————————————————————————————————————
‘57 -> Trattato di Roma -> c’è anche la libertà di circolazione dei lavoratori -> si voleva rendere
libero il movimento dei lavoratori (libertà territoriale dei lavoratori) -> è un problema di gestione
della disoccupazione dovuto alla WWII.
L’Italia era indietro industrialmente (rispetto a Francia, Benelux -> pensiamo anche alle miniere del
Belgio) -> l’Italia era un paese agricolo fino al 1930. Il boom economico in Italia c’è negli anni ‘50
(è la vera rivoluzione industriale italiana). C’era molta disoccupazione in Italia con professionalità
base -> è c’era molta richiesta di professionalità base in altri Paesi. Ad es. Italia e Belgio firmarono
un trattato bilaterale per far sì che gli italiani andassero in Belgio in miniera (con una normativa
sociale abbastanza sviluppato).
1956: disastro di Massimel (tanti morti italiani) -> è all’origine delle normative europee della
sicurezza sul lavoro.
C’è domanda-offerta di professionalità più allargata sul piano europeo (dovrebbe essere più
mobilità territoriale
efficiente questa impostazione). Si chiama -> possibilità per il lavoratore che
si sposta di avere una maggior offerta di lavoro.
Anche perché ad es. in Germania il settore siderurgico è forte -> lì devi andare se vuoi lavorare lì.
Quando si arriva al regolamento d’attuazione della libera circolazione dei lavoratori c’è un
problema -> c’è il problema del fatto che la domanda può non essere ampia rispetto alla
dimensione locale (gli italiani che ‘rubavano’ il lavoro ai cittadini dello Stato) -> prima si dava
precedenza ai cittadini locali per il lavoro (ma via via sono caduti questi limiti).
La piena circolazione dei lavoratori è oggi piena -> sarebbe una discriminazione rispetto alla
cittadinanza europea! Oggi è presente nel TFUE!
Centro per l’impiego -> lavoro pubblico
Agenzie del lavoro -> lavoro privato
Nel ‘51 era nata la CECA -> clima da libera circolazione e da protezione o da liberalizzazione/
europeizzazione di carbone e acciaio (che sono oggi i corrispettivi di gas e luce).
IPCA (depurato dal bene dei prezzi energetici provenienti dall’estero)-> i C.C. ogni 3 anni si
rinnovano (rinnovano le retribuzioni a seconda dell’aumento del costo dei beni) -> c’è uno
scostamento dalla vita ‘reale’ (perché noi siamo colpiti dal cambiamento dei prezzi dei beni
energetici provenienti dall’estero).
Mercato del lavoro visto come domanda-offerta ma anche mercato del lavoro inteso come settore
in cui vengo pagato meglio -> l’UE non si interessa direttamente del salario -> l’UE lavora su tutto
il resto (licenziamenti, orari, C.C., ... ma nulla riguardo la parte retributiva). gender gap
La Francia ha un ruolo fondamentale in questa evoluzione -> in Francia c’era già poco
-> nei settori a forte prevalenza femminile (tessile) c’erano degli stipendi omogenei tra uomini e
donne.
Art. 37 Cost. in Italia c’era già, ma non era effettivo come in Francia -> la Francia guarda con
interesse l’Italia -> aprendo il mercato rendo il settore tessile francese meno competitivo rispetto a
quello italiano (perché il costo del lavoro incide sul prezzo finale) -> allora c’è una clausola del
trattato che parla di parità di retribuzione/salario tra lavoratori uomini e donne (in un trattato che
parla di concorrenza e non c’è l’ombra di altri diritti fondamentali delle persone). C’è ancora oggi
nel trattato del ‘57.
Poi, sempre nel ‘57, si creano i fondi strutturali europei (FSE) -> oggi 300 mld di euro, in mano alla
Comm. EU, che vengono spesi per raggiungere tot. obiettivi.
Ma esisteva già nel ‘57 un fondo sociale europeo! Era legato a finanziare attività di formazione
professionale. Allora era un tema che non interessava molto a livello UE. Oltre alla mobilità
geografica creiamo una mobilità geografica professionale! Il FSE (fondo sociale europeo) fa parte
oggi dei fondi strutturali.
Libera circolazione dei lavoratori: se uno parte a cercare lavoro come fa a essere definito
lavoratore? D.Lgs. 276/2003 dice che è lavoratore colui che è aspirante tale (al lavoro). Ma può
circolare liberamente solo se è cittadino europeo.
Diritto d’ingresso e lavoro per i non comunitari è successiva all’esistenza di un contratto di lavoro
o di una proposta / in Europa no! Si può circolare liberamente anche senza proposta di contratto
di lavoro. Nel ‘57 non si parla di subordinati od autonomi. C’è anche il tema dell’avvicinamento
familiare.
L’autonomo non è che non abbia la libertà di circolazione, ma usufruisce della libertà di
stabilimento e di circolazione dei servizi! Negli imprenditori ci sono anche i lavoratori autonomi! La
libera circolazione dei lavoratori è quindi dei subordinati o degli aspiranti tali! Ma ogni regime
nazionale ha una qualificazione diversa di subordinato od autonomo (ci sono delle qualificazioni
borderline - la zona grigia).
Ad es. è uscito con il caso Uber (per gli inglesi è un para-subordinato, non un subordinato / i
tedeschi parlano di similitudine / in Spagna parlano di dipendenza economica).
Jobs Act
Art. 2 c’è una nuova denominazione di lavoratore parasubordinato. La CGE deve
esprimersi comunque (anche se le qualificazioni divergono).
Un’insegnante inglese va in una scuola pubblica tedesca ed insegna 10 anni; ma poi c’è il
concorso per l’insegnamento di ruolo -> ma la Germania la respinge perché dice che ci vuole la
cittadinanza tedesca (in quanto l’insegnante è un ruolo di funzionario pubblico). La CGE dà la
nozione di lavoro subordinato (ha dato una nozione ampia in cui era inclusa la signora -> alla
Corte non interessano le qualificazioni nazionali -> ma all’UE interessa una definizione per la
libertà di circolazione dei lavoratori).
In tale nozione ampia ci stanno dentro gli autonomi continuativi italiani (i Co.Co.Co italiani)!
Gareggiano con i colleghi europei con parità retributiva/fiscale/...
uno che presta l’attività a favore di un altro sotto la sua direzione,
È subordinato per la CGE:
in cambio di un corrispettivo, per un certo periodo di tempo (eterodirezione, un certo periodo
di tempo, un corrispettivo, un’attività a favore di un altro).
‘87 -> Atto Unico Europeo (all’unanimità, con L. d’esecuzione e ratifica in tutti i Paesi) -> non
porta alla rinumerazione.
Nasce l’idea d’introdurre una competenza di diritto del lavoro nel trattato! L’UE può adottare
direttive in materia di ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla salute e sicurezza dei
lavoratori. Questa competenza è data a maggioranza! Nel TFUE è ancora presente!
È la prima competenza in assoluto in materia del lavoro: riguarda la sicurezza sul lavoro (oggi
arriviamo a 30 direttive sulla sicurezza del lavoro)! Inoltre la mettono subito a maggioranza (non a
unanimità).
Con l’unanimità io devo mettere un’asticella della tutela piuttosto basso! Unanimità significa
tenere l’asticella della tutela a un livello più basso! Inoltre tutti hanno potere di veto! Ma qui c’è
un’idea rivoluzionaria -> si parte subito con la regola della maggioranza (sulla salute dei lavoratori
non si scherza). competenza c.d.
Nell’’87 si voleva legittimare la competenza della sicurezza -> c’è una
mercantile che è la competenza residuale ad adottare direttive all’unanimità se una misura di
riavvicinamento delle legislazioni nazionali è necessaria al funzionamento del mercato comune
(serve ad intervenire se l’UE si è dimenticata di qualcosa -> si interviene con questa competenza
se è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in una materia in cui non c’è
competenza -> ma solo e soltanto all’unanimità!). Nell’’80 fu utilizzata quella competenza lì per la
sicurezza (riguardava estintori, amianto, piombo, rumore, ... e altri fattori cancerogeni)! La direttiva
madre dell’80 è caduta perché c’è una nuova direttiva dell’89 (nuova direttiva madre).
C’è una direttiva madre dell’80 (che dà i principi) e poi tant’è direttive figlie (che riguardano vari
settori/fattori). Perché ravvicinare la legislazione francese e italiana ad es. sul rumore -> per far
funzionare il mercato o la circolazione delle merci? È per far funzionare il mercato delle merci (che
si fa negli stabilimenti rumorosi) -> le strumentazioni contro il rumore costano. Ma se un Paese
non ci pensa il costo della merce è più basso alla fine -> mentre costerà di più laddove la
legislazione è più stringente! I costi del lavoro vanno a incidere sul prezzo del bene finale.
Il mercato comune della circolazione delle merci ha bisogno di un ravvicinamento della
legislazione sul rumore ad es. -> all’unanimità negli anni ‘80 viene adottata la direttiva madre e poi
escono le direttive figlie (vanno nel dettaglio, ma sono sempre prese all’unanimità).
Dopodiché la storia della sicurezza è andata avanti a maggioranza -> nell’’87 abbiamo la
competenza sull’ambiente (con particolare riferimento alla salute). Nel ‘92 c’è Maastricht -> la
CEE diventa CE -> la caduta dell’aggettivo “economico” -> i Paesi decidono di inserire una
competenza sulle condizioni del lavoro (previdenza, rappresentanze sindacali, ...). V’era già dentro
la GB, ma non voleva che si inserissero competenze riguardo il diritto del lavoro (è molto libero il
mercato inglese). Si vuole fare una nuova legislazione sugli orari di lavoro (ma la GB era l’unico
Paese contrario, mentre tutti gli altri 11 erano d’accordo).
La dir. ‘93 sull’orario di lavoro dice che in Europa si arriva a 48 ore in media (lavoro ordinario +
straordinario). Qual è il risvolto di queste regole?
Io devo vedere l’orario di lavoro sul periodo più lungo.
La Francia si è inventata le 35 ore di lavoro -> ma gli impianti a ciclo continuo devono lavorare
sempre (e 8 ore è un dividendo di 24 / 8x5=40) -> c’è un problema di divisone anche del giorno.
L’Europa dice 48 tra normale e straordinario -> non si va oltre a questo perché sennò ne va di
mezzo la salute del lavoratore (così come le 11 ore di riposo tra un turno e l’altro). Il diritto di veto
-> la GB lo esercita -> esce il trattato di Maastricht senza la competenza sulle condizioni di lavoro
con possibilità di scegliere a maggioranza (perché si è opposta la GB).
Ma gli 11 rimanenti siglano un Protocollo Sociale con cui novellano le competenze
sull’ambiente di lavoro introducendo le condizioni di lavoro! Da lì in poi si potevano fare dir. a
maggioranza su ambiente di lavoro e condizioni di lavoro tra gli 11, ma quelle sull’ambiente
vincolavano tutti e 12.
Nel ‘93 esce la direttiva sull’orario -> si forza il concetto di salute (‘87)per farci rientrare l’orario.
Direttiva 93/104 -> si fa rientrare l’orario nella competenza sulla salute! Si scrive anche che il
riposo settimanale dovrebbe cadere di domenica.
Il giorno dopo il Regno Unito impugna per annullare la direttiva 93/104 per violazione di
competenza (UK vs Consiglio) -> la CGE dice che a lavorare troppo ci si ammala -> quindi l’orario
entra nella competenza sulla salute! Ma si dice anche che non sono stati addotti argomenti
sufficienti dai governi per dire che è meglio il riposo settimanale la domenica (che sia più salutare).
Annulla solo l’art. 5 par. 2 che dice che il riposo settimanale dovrebbe di regola ricadere la
domenica.
Trattato di Amsterdam (‘97) -> si rinumera tutto e si cambia molto del trattato -> c’è la
competenza sull’ambiente del lavoro (con particolare riferimento a salute e sicurezza) e anche la
competenza sulle condizioni del lavoro (da prendere a maggioranza -> adesso ha ceduto anche la
GB). licenziamento individuale,
Poi ci sono anche competenze da prendere all’unanimità (3:
cogestione, pensioni)! 3 materie sono escluse (retribuzione, sindacati, sciopero).
Cogestione: nelle società di capitale più grosse di personale (c’è il sistema dualistico in Germania)
-> il dualistico si presta bene a mettere il rappresentante sindacale nel consiglio di sorveglianza
(così il sindacalista può decidere qualcosa).
In queste 3 materie si possono prendere direttive all’unanimità!
clausola di non regresso!
Tutte le direttive hanno una clausola finale chiamata Gli Stati membri
non possono arretrare nelle condizioni che hanno già con la scusa di allinearsi agli altri! Anche se
tale clausola non è prevista dal trattato!
16/10/19
4 libertà fondamentali dell’UE:
- libera circolazione merci: noto il caso Cassis de Digione -> prodotto enologico catalogato in
Francia come liquore ed esportato come merce e venduto negli altri Paesi non come liquore. Si
fa prevalere la catalogazione del paese d’origine. Interessa al diritto del lavoro per via della
delocalizzazione ad es. e per il costo della manodopera nei vari paesi membri (ad es. in Francia
c’è una legge sul salario minimo intecategoriale che viene rivista ogni anno): ad es. se produco
questo liquore in un altro Paese con un costo di manodopera più basso io ho uno sfalsamento
della competitività -> la UE non ha competenze in materia di retribuzione
- libera circolazione dei capitali: segue le delocalizzazioni produttive (capitale strutturale e
capitale umano)
- libera circolazione dei servizi: servizi sono anche quello che per noi è oggetto del contratto
d’appalto. I committenti offrono una possibilità/proposta di conclusione del contratto, e
scelgono di solito secondo una ratio costo-qualità migliore -> il costo della manodopera può
fare la differenza qui certamente! Società appaltatrice ad es. estone o lituana (a minor sviluppo
economico) -> es. 1995 sent. Rush Portugheisa -> società sita a Lisbona che andava a
concludere vari contratti d’appalto per creare in Francia tante rotonde (al posto dei semafori) ->
appalto d’opera -> la Rush Portugheisa vinceva tutti gli appalti perché aveva un costo della
lex loci laboris, ->
manodopera molto bassa (per lei prevaleva la presente già a Roma 1957
quindi si applicava la lex portoghese ai suoi lavoratori -> perché riteneva che per la maggior
parte del tempo lavoravano in Portogallo -> a un costo minore). Le altre imprese francese però
si lamentano -> esse vogliono che si estenda alle altre aziende estere che lavorano in Francia la
legge francese (con un costo della manodopera più alta). La CGE cosa può fare, stante la non
competenza UE sulla retribuzione? La Corte presenta un diniego, però dice anche che l’UE
però non impedisce a uno Stato Membro di estendere il suo minimo salariale anche a chi
temporaneamente lavora in Francia! Non si possono cambiare le regole di diritto internazionale
privato (ad es. qui portoghese), ma solo per l’aspetto retributivo, l’UE non impedisce alla
Francia d’imporre il minimo salariale.
Laval
Quartetto (primo decennio del 2000): riguardano l’Estonia (azienda estone di muratura che
partecipa alla gara d’appalto di una scuola elementare in centro a Stoccolma) -> vince la Laval
estone (perché ha una manodopera con costo inferiore). Finita la costruzione dei muri, fanno la
traccia dei fili elettrici (ma si doveva aspettare che arrivassero gli elettricisti, per poi chiudere il
tutto) -> le ditte appaltatrici dell’impianto elettrico svedesi (che avevano lavoratori con un minimo
salariale svedesi più alto dell’estone) -> viene proclamato uno sciopero dei lavoratori elettrici
(perché hanno paura che la prossima volta arrivi l’azienda estera che paga meno gli operai e ruba
il lavoro ai lavoratori elettrici svedesi -> è uno sciopero che riguarda il futuro). Lo sciopero è in
realtà uno sciopero di solidarietà economica coi muratori provenienti da qualunque Paese!
Art. 28 Carta di Nizza: parla del diritto di sciopero (ma non c’è competenza UE su serrata e
sciopero) -> è strana questa situazione.
Risoluzione del contratto per inadempimento -> è un Rush Portughesa più raffinato -> si doveva
dare più ril
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto del lavoro progredito - Appunti
-
Appunti lezione diritto commerciale progredito
-
Appunti diritto commerciale progredito
-
Appunti di diritto del lavoro e diritto sindacale