Diritto del lavoro
Antefatti del diritto del lavoro
Prima dello Stato sociale c'era lo stato liberale, dove il potere era nelle mani di una persona, la quale a sua discrezione dava determinate libertà al popolo, per poi ritirarle a suo piacimento. A seguito di eventi come le due Rivoluzioni (Francese e Americana), si è usciti da questa situazione. Nel cammino ci sono state forze potenti che ne hanno propiziato il cammino: la nascita della grande industria, nascita di forze sindacali e la dottrina della Chiesa. Queste hanno sollecitato i diritti sociali. Venivano emanate leggi che contenevano diritti sociali, ma il cammino non era ancora completo, c’era una situazione di precarietà, superata con la fase della costituzionalizzazione: i vari stati hanno emanato costituzioni dove venivano inseriti i diritti sociali, che prima erano contenuti solo nelle norme ordinarie (facilmente modificabili).
Lo Stato Sociale è l'espressione dei diritti sociali: sono un insieme di valori che ispirano un certo principio di cultura e di assetto giuridico; tutelano la libertà, dignità e uguaglianza della persona. In base a questi diritti il cittadino viene soddisfatto per la tutela dei suoi bisogni dallo stato. Inoltre, nello Stato Sociale il compito primario è soddisfare i bisogni sociali. Si operò con una redistribuzione del reddito per l’uguaglianza.
In realtà, questo modello apparentemente efficiente non si rivelò tale. Erano cambiati i bisogni, erano aumentati notevolmente, tanto che lo Stato non è stato più in grado di far fronte ad essi. Inoltre, sono state fatte, per esempio nel sistema pensionistico, delle azioni errate in un momento di benessere (es. baby pensioni). Un altro errore fu la burocrazia: con le pubbliche amministrazioni ci si doveva porre al servizio dei cittadini, ma molto spesso viene bloccato e rallentato dalla burocrazia. Altro esempio può essere l’evasione fiscale, data anche dalla alta tassazione.
A questa situazione si è aggiunto un ulteriore elemento: l’UE, che ci ha richiesto di adeguarci a diversi parametri. L’esigenza che emerse era quella di riformare lo Stato Sociale, creando una situazione che superi gli squilibri attuali. Nel 2009 è stato emanato il "Libro Bianco" sul futuro dello Stato Sociale, per cercare di proporre un nuovo modello di Stato sociale.
Dall’analisi della situazione si è cercato un modello che partisse da dei presupposti:
- Fissare i valori dello Stato Sociale (persona e famiglia)
- Agire nel rispetto delle opportunità e delle responsabilità
- Sostenibilità del modello sociale (capire quali interventi lo Stato può sostenere)
Su questi tre capisaldi si è ideato un modello universale, selettivo e personalizzato. Universalismo selettivo lo Stato deve ispirarsi a criteri universalistici, al fine di non cadere in disuguaglianze e razzismo, ma questo universalismo deve essere selettivo e personalizzato, per far sì che lo Stato intervenga in situazioni di reale bisogno. Questi poteri devono andare in mano a chi è vicino a queste realtà: si valorizzarono, dunque, le autonomie locali. Se non fosse stato creato lo Stato Sociale non sarebbe mai nato il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro nasce per dare esecuzione ai diritti di sicurezza sociale.
Periodo preunitario, unitario e corporativo
A livello legislativo, prima del diritto del lavoro, vi è la legislazione sociale, che tenta di soddisfare i bisogni sociali. Dopodiché vi fu il periodo preunitario, unitario, corporativo.
- Preunitario: 1750 e oltre. In questo periodo c’erano le società di mutuo soccorso, che sono casse mutuo dove i lavoratori versavano parte dei loro guadagni per poi essere aiutati in caso di bisogno. Era un’associazione volontaria. Lo Stato inizialmente è indifferente, poi le appoggia poiché avevano la funzione di ammortizzatore sociale. Poi cambierà atteggiamento poiché queste società erano come delle prime organizzazioni sindacali, dove una classe si riuniva e lo Stato le inizia a guardare con sospetto.
- Unitario: 1860 e oltre. In questo periodo si registrano i primi interventi dello Stato in tema previdenziale. 1881 Cassa di previdenza per i dipendenti dello Stato.
- Corporativo: inizio '900. "Legge Rocco", si fonda il sistema corporativo (il fascismo). Legge Rocco (3 aprile 1926) attuano la fascistizzazione anche in campo sindacale, provvedendo alla soppressione di sindacati e associazioni di categoria antifasciste, oltre all'abolizione del diritto di sciopero. Interventi positivi del regime: 1927 emanata la carta del lavoro, con l’intento di unificare i sistemi e gli istituti di previdenza; assegni familiari. Il regime corporativo venne eliminato nel 1944. Dopodiché verrà emanata la Costituzione (’48) e si darà importanza ai diritti sociali, come detto.
Caratteristiche del diritto del lavoro
La definizione di lavoro può essere considerata sotto due aspetti:
- Economico: il lavoro è un’attività volta a produrre beni e servizi;
- Giuridico: il lavoro è una relazione che intercorre tra due soggetti (lavoratore e datore).
Il diritto del lavoro è la regolamentazione giuridica di tale rapporto. È una regolamentazione che si ispira ai principi della sicurezza sociale: diritto di libertà e diritto di eguaglianza (diritto sociali). Questi principi sono sul piano teorico accettati da tutti, nessuno li contesta però non sono dei principi che nella concreta realtà rispecchiano la loro sostanza (es. pochi possono comprarsi tutto ciò che desiderano).
È alla stregua di questa situazione che il diritto del lavoro si prefigge una mission: riportare l’uguaglianza partendo dal presupposto che il lavoratore e il datore di lavoro non sono in una situazione di uguaglianza; quindi la sua mission è tutelare la parte debole con un insieme di norme. Queste sono composte da norme di diritto pubblico (poste dallo Stato), di diritto privato (che regola i rapporti tra i privati) e di natura pattizia (che provengono da soggetti collettivi). Inoltre, queste norme hanno alla base una caratteristica inderogabile e imperativa. Con queste norme si cerca di creare parità tra i due soggetti.
Parti del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro si compone di tre parti:
- Diritto sindacale (insieme di norme create dai soggetti collettivi)
- Diritto del lavoro in senso stretto (regolamentazione del rapporto individuale di lavoro)
- Diritto previdenziale sociale (che non faremo)
Il diritto del lavoro ha un modello di riferimento: si riferisce a un lavoratore subordinato, che lavora a tempo pieno e con un contratto a tempo indeterminato. È nato con queste tre caratteristiche ma oggi la situazione non è così. Un'altra caratteristica fondamentale è che quella regolamentazione non può essere cambiata a discrezione delle parti: la libertà dei contraenti è condizionata a fonti esterne al diritto del lavoro. Questo perché sono, appunto, norme inderogabili.
Fasi del diritto del lavoro
Tutta questa situazione fa riferimento alla prima fase del diritto del lavoro, a cui seguono altre due.
Questo primo periodo è caratterizzato da norme inderogabili e prende il nome di garantismo rigido. Nel suo primo periodo fino agli anni ’70, è formato da norme che creano diritti soggettivi immediatamente azionabili di fronte al datore di lavoro. Nel diritto del lavoro non c’è autonomia privata (come in diritto privato) e questa è una sua peculiarità. Il garantismo rigido, la cui manifestazione maggiore si è avuta con la legge sui licenziamenti e con lo statuto dei lavoratori, si modifica negli anni ’70.
Si iniziarono ad avere delle modificazioni date da nuovi elementi: terziarizzazione del lavoro (settore terziario) e l’emergere delle nuove tecnologie, che se da un lato sono un aiuto ai lavoratori, possono anche sostituirsi al lavoratore; ciò portò alla disoccupazione e così inizia la seconda fase.
Fase dell’emergenza
Viene chiamata così perché per far fronte a questi problemi lo stato pone in essere una legislazione di emergenza, fatta da interventi tampone (ci saranno una serie di leggi anche contraddicenti tra loro). Questo porta a un nuovo ruolo del sindacato, che difendeva il singolo posto di lavoro, ma che ora che il problema è collettivo i sindacati devono modificare la loro linea d’azione cambiando atteggiamento verso lo stato (che teoricamente fino a quel momento era estraneo ai rapporti intersindacali art 39 Costituzione). Questo periodo dura fino alla metà degli anni ’80. Da lì fino ad ora si confermano e si accentuano i cambiamenti già detti (terziarizzazione e innovazioni tecnologiche) e si aggiunge la globalizzazione. Inoltre, c’è una progressiva femminilizzazione del mercato del lavoro. Le nuove tecnologie comportano, poi, una manodopera sempre più specializzata. È entrato in crisi il modello di riferimento del diritto del lavoro detto sopra. Questo modello tende a scomparire e subentra il terzo periodo: periodo della flessibilità.
Legislazione della flessibilità
Il lavoratore subordinato, che lavora a tempo pieno e con un contratto a tempo indeterminato va a scomparire. Al lavoratore subordinato si sostituisce il lavoratore parasubordinato; al tempo pieno il part-time; a tempo indeterminato il determinato. In ragione di questo si modifica anche il contratto: subentrano contratti “speciali” (es. contratto a termine e part-time), tutte cose nuove che vanno a intaccare la mission del diritto del lavoro. È venuto meno l’atteggiamento “favor prestatoris” (= favore del datore di lavoro): è venuta meno la tutela del lavoratore a favore dell’impresa. I lavoratori convivono con le nuove tecnologie, sono più specializzati e pongono in essere comportamenti meno manipolativi e più cognitivi. Tutto questo ha mostrato che il diritto del lavoro che c’era era un modello squilibrato: con il tipo di mercato del lavoro che si è venuto a creare si è formata una contrapposizione tra lavoratori e quelli che non sono né a tempo pieno né a tempo indeterminato. Insomma, il mondo del mercato del lavoro è molto variegato e con tipi di lavoratori, più o meno tutelati. Ciò pone in crisi anche il sindacato, che trova frammentazione e non problemi comuni.
In che senso si parla di flessibilizzare? In due modi:
- Deregulation (deregolamentazione) = far fuori tutte le leggi scomode a favore del lavoratore.
- Potenziamento dell’uso della contrattazione collettiva = il contratto collettivo può anche disporre che vengano meno quelle norme prima intoccabili. Questa opzione è preferibile all’altra se c’è una rappresentanza forte del sindacato sul datore (cosa che non c’è).
Di fronte a questa situazione, l’Europa parla di flex security, ovvero sicurezza flessibile di difficile praticabilità.
Fonti del diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro si dividono in fonti internazionali, fonti europee, fonti statuali e regionali, la giurisprudenza e fonti contrattuali collettive e individuali.
Fonti internazionali
Sono quelle più lontane dal nostro ordinamento. Troviamo i trattati di natura pattizia (=che dipendono dalle parti che contrattano) e che devono essere ratificate con legge dallo stato. Ad esempio nel 1919 Carta costituzionale del lavoro o la carta sociale europea. Ci sono poi le convenzioni dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro). Queste sono delle fonti indirette che devono essere ratificate per essere effettive nello stato.
Fonti europee
Le principali sono i trattati che hanno dato vita all’UE, ad esempio il trattato di Maastricht, rivisto con quello di Lisbona. L’UE pone in essere un’attività legislativa e gli atti normativi prodotti costituiscono il diritto EU derivato. Queste fonti europee di diritto derivato possono essere fonti vincolanti o non vincolanti. In generale, entrambe hanno avuto notevole importanza nel nostro ordinamento poiché hanno prodotto una legislazione nel nostro ordinamento.
- Fonti vincolanti: regolamenti: provvedimento normativo che concretizza diritti soggettivi. Il nostro ordinamento non se ne può discostare. Direttiva: si differenzia dal primo perché i regolamenti sono di portata generale e immediatamente vincolante; le direttive, invece, anche se sono vincolanti, lo Stato la deve recepire con i modi che ritiene più idonei e conformi per il suo ordinamento. Decisioni.
- Fonti non vincolanti: raccomandazioni: cioè indicazioni che l’UE rivolge agli stati membri su determinate questioni. Parere.
Fonti del nostro paese, statuali e regionali
- Costituzione: L’art. 1 dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, e questo è la concretizzazione dei principi di sicurezza sociale. Art 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Art 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Si pongono le condizioni per cui la persona può essere libera anche attraverso l’attività lavorativa; anche il lavoro da identità all’individuo. Art 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. È una chiara applicazione dei principi di sicurezza sociali. Art 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.” Art 39 “L'organizzazione sindacale è libera.” Art 40 “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.” Art 41 “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” Art 46 “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. Questa è una norma rimasta inattuata; prevede la possibilità per il lavoratore di partecipare alla gestione dell’impresa. Non si è mai realizzata in Italia perché c’è stato un rigetto da parte del sindacato di essere inchiodato a determinate attività. Via Italiana alla cogestione: i lavoratori attraverso il sindacato possono dire la loro sulle decisioni aziendali, che devono essere libere.
- Fonti statuali: Leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, ovvero le cosiddette leggi in senso materiale (= decreti legge e legislativi, cioè normative che vengono emanate dal governo e non dal Parlamento. Il governo, infatti, può emanare decreti legislativi su delega del parlamento. I decreti legge vengono invece emanati senza delega dal parlamento e vengono emanati in caso di emergenza e per periodi di tempo limitati).
- Leggi regionali: nel 2001 legge n°3 che ha modificato l’art 117 della Costituzione, dove venivano divise le competenze tra Stato e Regione (quelle della regione erano molto limitate). Nel 2001 si identificarono 3 situazioni diverse: la prima, lo Stato ha competenze esclusiva (la regione non può intervenire) sulle questioni di ordine generale; la seconda, le regioni hanno competenza concorrente (con lo Stato) su determinate materie (es. previdenza integrativa e altre) dove la regione può esercitare la sua podestà amministrativa ma stando a linee generali tracciate dallo Stato; la terza, competenza solo delle regioni (ipotesi residua, ciò che non rientra nelle prime due).
- Consuetudini: deve essere una ripetizione costante di un comportano con convinzione che questo sia necessitato dal diritto. In ragione di ciò, la consuetudine ha efficacia vincolante. Ad eccezione della Costituzione, sono fonti che sono condivise anche da altri rami del diritto.
Giurisprudenza
Nel diritto del lavoro ci sono 2 fonti che teoricamente non dovrebbero esserci:
- Giurisprudenza: il nostro è un paese di "Civil law", ovvero abbiamo delle leggi codificate. Qualora vi sia un reato, la sentenza viene decise sulle norme, la giurisprudenza fa rispettare tali norme. "Civil law" è diverso dai paesi di "Common law", dove il giudice decide la sentenza in base al procedimento giurisprudenziale utilizzato in casi simili. Qui la giurisprudenza crea diritto. La giurisprudenza nonostante ciò rientra tra le fonti del diritto del lavoro poiché vi sono dei precedenti illustri: la giurisprudenza della Corte Costituzionale e la Giurisprudenza della corte di cassazione, alle quali si deve la regolamentazione del diritto di sciopero, ad esempio. Quindi, la giurisprudenza diventa fonte del diritto del lavoro, perché di fatto ha prodotto norme e non si è solo occupata del corretto funzionamento delle leggi.
- Contrattazione collettiva
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