Anteprima
Vedrai una selezione di 26 pagine su 124
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 1 Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 2
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 6
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 11
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 16
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 21
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 26
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 31
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 36
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 41
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 46
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 51
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 56
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 61
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 66
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 71
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 76
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 81
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 86
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 91
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 96
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 101
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 106
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 111
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 116
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto del Lavoro Pag. 121
1 su 124
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

(DTL).

C) Competenze delle Regioni e degli enti locali

Spetta alle Regioni:

La gestione del collocamento, ordinario e speciale nonché l’avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica

- amminsitrative

La programmazione e il coordinamento di iniziative volte ad incrementare l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra

- domanda e offerta di lavoro ed ogni altro intervento in materia di politica attiva del lavoro. Tra questo compiti rientrano le

liste di mobilità.

La gestione del livello regionale della Borsa continua nazionale del lavoro.

-

Le Regioni possono istituire appositi elenchi regionali per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano sul territorio

regionale. Grazie a questo strumento è possibile una cooperazione tra enti pubblici e privati.

Le Regioni demandano alle Province: mediazione tra domanda e offerta di lavoro e i servizi per promuover l’occupazione. A livello

provinciale (fino a quando non scompariranno con la L. 56/2014 – Delrio) tali struttura sono denominati centro per l’impiego.

Devono essere istituiti su un bacino non inferiore a 100000 utenti. A livello provinciale opera anche la Commissione provinciale per le

politiche del lavoro.

In ciascuna Regione è demandata ad una legge regionale l’organizzazione del mercato del lavoro e la definizione delle modalità con

cui esercitare le funzioni di competenza.

Giurisprudenza:

Il riparto delle funzioni di governo del mercato del lavoro ha dato luogo ad un notevole contenzioso tra Stato e enti locali.

Con il Dlgs 469/1997 all’art. 4 erano state individuate le strutture che avrebbero dovuto sostituire le vecchie commissioni e gli altre

uffici periferici del Ministero del Lavoro ormai soppressi e per mezzo delle quali le Regioni avrebbero dovuto svolgere i compiti e le

funzioni ad esse demandate. Si individuava una commissione regionale permanente tripartita per le politiche del lavoro, un

organismo istituzionale per l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative e un’ulteriore

struttura regionale per l’integrazione tra servizi all’impiego e politiche attive del lavoro.

Tale normativa è stata censurata dalla Corte Costituzionale che con sent. 23/03/2001 n.74 ne ha dichiarato la parziale illegittimità in

considerazione che la disciplina ivi descritta dettasse prescrizioni così analitiche dell’organizzazione e delle modalità di esercizio delle

funzioni e dei compiti conferiti da comprimere incostituzionalmente l’autonomia regionale”.

L’assetto organizzativo prescelto dalle Regioni risulta ad oggi totalmente svincolato da quello prefigurato dal Dlgs 469/1997 . la

nuova articolazione delle competenze operata dalla L. cost 3/2001 ha fornito un nuovo terreno di contezioso anche perché il

cambiamento di impostazione è davvero rilevante: il Dlgs 469/1997 non ha attribuito potere legislativo alle Regioni in materia di

lavoro, mentre la L. cost 3/2001 riconosce alle Regioni una potestà legislativa concorrente generale per le materie della tutela della

sicurezza del lavoro ed esclusiva concorrente generale per le materie della tutela della scurezza del lavoro ed esclusiva per le restanti

materie. Al di là dell’ambiguità della espressione utilizzata dal legislatore, è stato fin da subito di dubbio che appartenesse alla

completezza delle Regioni la disciplina dell’organizzazione e gestione dei servizi per l’impiego locali, restando alla potestà legislativa

dello Stato la determinazione di quegli aspetti che per garantire l’unitarietà della disciplina e dunque assicurare un mercato del

lavoro unico e nazionale devono essere necessariamente fissati dalla legge statale.

3. La Borsa continua nazionale del lavoro

La Borsa continua nazionale del lavoro è un sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro per una

maggiore efficienza del mercato del lavoro. È organizzato su una rete telematica di nodi informativi regionali ed è basato su:

La raccolta di dati provenienti sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori

- che dalle imprese

La libera accessibilità da parte dei lavoratori e delle imprese che hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di

- personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario.

L’immediato accesso al sistema da un qualunque punto della rete mediante centri di connessione disponibili presso gli

- operatori pubblici e privati.

Le imprese private e tutti gli altri soggetti che operano nel campo della mediazione hanno l’obbligo di garantire l’interconnessione

con la Borsa e l’invio di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro. Vanno annotati anche

quando qualcuno rifiuti un’offerta di lavoro.

La Borsa garantisce la libera accessibilità da parte dei lavoratori e delle imprese e la consultabilità da un qualunque punto della rete.

4. L’attività di mediazione e i soggetti abilitati

A) La mediazione e altre attività

Le tipologie di mediazione sono:

L’intermediazione pura, ovvero l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento

- lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati. Comprende: la raccolta dei curricula, la preselezione, la

costituzione di banche dati, la promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta, l’effettuazione delle

comunicazioni relative ad assunzione, orientamento professionale e progettazione ed erogazione di attività formative.

La ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza

- dell’organizzazione committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative

in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa. Tale attività è mirata a soddisfare una specifica

esigenza aziendale.

Il supporto alla ricollocazione professionale, cioè l’attività effettuata su specifico esclusivo incarico dell’organizzazione

- committente, anche in base ad accordi sindacali finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,

singolarmente o collettivamente considerati – attività di outplacement

La somministrazione di lavoro, cioè fornitura professionale di manodopera da un’impresa ad un’altra per il soddisfacimento

- di esigenze produttive di quest’ultima.

Lo svolgimento di tali attività non è soggetto a limiti di esclusività perché possono essere svolte anche congiuntamente.

B) Le agenzie per il lavoro

Le attività di mediazione possono essere svolta da operatori pubblici e da operatori privati denominati agenzie per il lavoro.

Le agenzie private devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro ed iscritte in apposito albo istituito presso lo stesso Ministero.

Ai fini dell’autorizzazione le agenzie devono essere in possesso di requisiti giuridici e finanziari. Tra gli obblighi vi è: esigenza di

ubicare la sede legale dell’agenzia nel territorio dello Stato italiano, la disponibilità di uffici idonei anche sotto il profilo tecnologico e

il processo di adeguati requisiti professionali e di onorabilità in capo agli esponenti aziendali.

L’autorizzazione abilita l’agenzia ad operare su tutto il territorio nazionale. È rilasciata per il primo biennio a titolo oneroso, poi dopo

2 anni su richiesta del soggetto autorizzato, il Ministero rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato solo se si verifica il corretto

andamento delle attività svolta e del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo.

L’Albo è suddiviso in 5 sezioni: le prime 2 per le agenzie che esercitano la somministrazione, divise in generare e a tempo

indeterminato. Nelle ulteriori sezioni: agenzie di intermediazione agenzie di ricerca e selezione del personale e le agenzie di supporto

alla ricollocazione professionale.

L’autorizzazione ad esercitare comporta l’automatica iscrizione in sezioni dell’Albo con l’autorizzazione ad esercitare le relative

attività.

La mancata autorizzazione comporta sanzioni amministrative e penali, aggravate in caso di lavoratori minorenni.

C) Altri soggetti abilitati

Vi sono ulteriori soggetti che possono effettuare l’attività di mediazione, senza però che svolgano finalità di lucro.

Sono abilitati a esercitare l’attività di mediazione:

Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizioni che rendono pubblici e accessibili i curricula

- dei propri studenti all’ultimo all’anno fino a 12 mesi successivi alla data di conseguimento del diploma

Le Università pubbliche e private ed i consorzi universitari: pubblicazione dei curricula per 12 mesi successivi alla laurea

- I Comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di Comuni e delle Comunità montane e le Camere di commercio.

- Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative che possono operare anche mediante associazioni

- territoriali e società di servizi controllate

I patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la

- promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della

disabilità.

I gestori di siti Internet, è necessaria la mancanza di fini di lucro

- L’Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro: con la costituzione di una fondazione. È vietato esercitare individualmente

- l’attività di intermediazione.

5. Obblighi comportamentali per gli operatori pubblici e privati

Gli obblighi comportamentali sono:

Il divieto di campagne informative anonime: in ogni comunicazione o nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale,

- gli operatori che siano pubblici o privati devono inserire gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di

accreditamento, obbligo che si estende alla comunicazione con qualunque mezzo effettuate

Il divieto di indagini sulle opinioni personali del lavoratore e divieto di trattamenti discriminatori: è vietata la preselezione

- del personale in base: alle convinzioni personali, all’affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso e

all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia, o di gravidanza, all’età allo stato di salute, allo stato

matrimoniale o di fatto all’eventuale handicap, all’origine etnica, all’ascendenza, all’origine nazionale e al gruppo linguistico

e alle eventuali controversie con precedenti datori di lavoro. Deroga solo se corrisponde a delle peculiarit

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
124 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarCavG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Cerreta Michele.